R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Seconda. Adunanza di Sezione del 14 gennaio 2015
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1 Consiglio di Stato, Sez. II, parere, n. 518 Materia: riconoscimento causa di servizio R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 14 gennaio 2015 NUMERO AFFARE 03948/2011 OGGETTO: Ministero della difesa - comando generale arma carabinieri. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, appuntato scelto dei C.C. per l annullamento del decreto n. -OMISSIS- di rigetto della domanda di riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio e concessione di equo indennizzo. LA SEZIONE Vista la relazione prot. n. -OMISSIS-, con la quale il Ministero della Difesa (Direzione Amministrazione Comando Generale dell Arma dei Carabinieri) ha chiesto il parere sull affare indicato in oggetto; Visto il parere interlocutorio espresso nell adunanza del -OMISSIS-, trasmesso al Ministero della Difesa Comando Generale dell Arma dei Carabinieri con nota del S.G. n. -OMISSIS-, con il quale la Sezione ha disposto l accesso del ricorrente
2 alla relazione istruttoria ed ai relativi atti, con la contestuale assegnazione di un termine pe eventuali controdeduzioni; Vista la nota-omissis-, con la quale il comando dell Arma dei Carabinieri, in esito al richiamato parere interlocutorio, ha trasmesso a questo Consiglio le controdeduzioni prodotte dal ricorrente, in data -OMISSIS-, a seguito dell accesso alla relazione ministeriale, nonché le considerazioni medico legali redatte in merito dal Comando Generale che insisteva, conclusivamente, per il rigetto del ricorso Visto l'art. 22 D. Lgs n. 196, comma 8; Richiamato in fatto quanto espone la riferente Amministrazione; Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Carlo Visciola; PREMESSO E CONSIDERATO: IN FATTO: I termini essenziali della controversia sottesa all impugnativa in esame sono già stati riassunti nel precedente parere interlocutorio espresso nell adunanza del - OMISSIS- con il quale la Sezione, nel disporre l accesso del ricorrente alla relazione istruttoria, ha chiarito che costituiva oggetto di impugnativa il decreto n. -OMISSIS-con cui il Comando Generale dell Arma dei C.C. aveva rigettato la domanda dell appuntato scelto -OMISSIS- di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e contestuale concessione dell equo indennizzo per l infermità SORDITÀ NEUROSENSORIALE BILATERALE. A seguito dell accesso alla relazione istruttoria ministeriale, l interessato ha prodotto deduzioni in data -OMISSIS-con cui, richiamando anche il certificato medico allegato all atto definitivo in discorso, ribadiva che a suo avviso la menomazione riconosciutagli avrebbe dovuto essere attribuita al servizio prestato. Alle deduzioni del ricorrente replicava l Amministrazione con nota in data - OMISSIS- a firma del Direttore di Amministrazione del Comando Generale
3 dell Arma dei Carabinieri, richiamando le considerazioni medico legali redatte dallo stesso Comando ed insistendo per l infondatezza del ricorso. Il ricorso veniva, quindi, riportato all esame della Sezione all odierna adunanza. IN DIRITTO: Come chiarito nel parere interlocutorio richiamato in narrativa, l appuntato scelto dei C.C. -OMISSIS- chiede l annullamento del decreto n.-omissis-, con il quale il Direttore di Amministrazione del Comando Generale dell Arma dei Carabinieri, in conformità al parere del C.V.C.S. n. -OMISSIS-, dichiarava l infermità IPOACUSIA NEUROSENSORIALE BILATERALE ALLE ALTE FREQUENZE VOC X MT BILATERALMENTE non dipendente da causa di servizio e rigettava anche la richiesta di equo indennizzo contestualmente formulata dall interessato con domanda presentata il -OMISSIS-. Di tale decreto il ricorrente straordinario sostiene illegittimità in quanto emesso in violazione dell art. 10 bis della L. n 841/90, non essendo stato lo stesso preceduto dal preavviso di rigetto e contesta sostanzialmente il giudizio negativo espresso da C.V.C.S. e posto a fondamento del decreto impugnato, che non avrebbe tenuto nel debito conto la natura e gravosità del servizio prestato e l influenza di tale servizio sull insorgenza dell infermità denunciata. Il ricorso, così proposto, è infondato. Non sussiste la dedotta violazione dell art. 7 agosto 1990 n n. 241, trattandosi di procedimento ad istanza di parte in materia previdenziale ed assistenziale cui non si applica l obbligo di comunicazione dei motivi ostativi all accoglimento dell istanza ed alla cui eventuale violazione soccorre, in ogni caso, l art. 21 octies della stessa L. n 241/90, attesa la natura vincolata del provvedimento impugnato che, per quanto si dirà, non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (C.D.S. SEZ. V, n. 143 e, con particolare riferimento a procedimento finalizzato alla concessione dell equo
4 indennizzo: TAR Lazio RM SEZ. I, 15.IX.2014 n. 9652; TAR EMILIA- ROMAGNA SEZ. PRIMA n. 42; TAR CAMPANIA NA SEZ. VI n. 5988). Infondate sono pure le censure con le quali il ricorretne contesta, sostanzialmente, il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio, a suo avviso espresso senza adeguata e convincente motivazione ed a seguito di carente esame della natura del servizio prestato e della sua incidenza sull infermità diagnosticata. Richiamando la giurisprudenza reiteratamente affermata, ribadisce anche in questa sede la Sezione che il provvedimento di diniego di riconoscimento di infermità da causa di servizio è adeguatamente motivato con richiamo ob relationem, al parere espresso al riguardo dal Comitato che è l unico organo competente, ai sensi dell art. 11 del D.P.R. n. 461 del 2001, ad esprimere un giudizio di conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Giudizio che, in quanto frutto di discrezionalità tecnica ed in ragione della composizione del Comitato stesso non è sindacabile nel merito e risulta censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva (cfr., tra le tante: C.d.S. SEZ. III, n. 2166; SEZ. IV, 16.X.2009 n e n. 1042; SEZ. II, n. 1835/2010 ecc. ecc.). Nel caso concreto non sussistono le sopraindicate ipotesi di eccesso di potere, censurabili in sede di legittimità, avendo il Comitato di Verifica dato atto, attraverso congrua ancorché necessaria sobria motivazione, delle ragioni per le quali riteneva che l infermità denunciata dal militare richiedente potesse riconoscersi dipendente da fatti di servizio, esprimendo il proprio giudizio negativo dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi
5 connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti. Correttamente, dunque, l Amministrazione ha ritenuto di conformarsi a tale parere di cui ha ribadito la validità anche all esito delle considerazioni medico legali redatte dal Comando generale a seguito delle controdeduzioni del ricorrente alla relazione istruttoria, non avendo motivo per discostarsene, avendo il Comitato dato congruo e condivisibile conto delle ragioni medico-legali del proprio convincimento. Né può il ricorrente pretendere di sostituire alla valutazione di discrezionalità tecnica attribuita in via esclusiva, come si è detto, al medesimo Comitato, le proprie difformi valutazioni circa l incidenza del servizio prestato sull insorgenza dell infermità non riconosciuta dipendente da fatti di servizio, neppure la certificazione medica allegata alle controdeduzioni prodotte il -OMISSIS-, che si esprime in senso favorevole all incidenza del servizio sulla patologia oggetto della richiesta di riconoscimento, dal momento che il parere del Comitato, in quanto momento di sintesi e superiore valutazione affidato a tale organo collegiale, ben può discostarsi sia dal giudizio espresso dalla C.M.O., che da quello formulato dal professionista invocato dall interessato a fondamento delle proprie osservazioni e controdeduzioni. Non può, infine, l appuntato sc. -OMISSIS- fondatamente invocare alcuna disparità di trattamento in relazione a giudizi favorevoli al riconoscimento che sarebbero stati espressi dall Amministrazione in favore di un collega armaiolo, non essendo le singole e personali valutazioni espresse dal Comitato e condivise dall Amministrazione, suscettibili di comparazione per inferirne eventuali e non dimostrate disparità di trattamento. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non appare suscettibile di accoglimento e va, conclusivamente, respinto.
6 P.Q.M. Esprime il parere che il parere debba essere respinto. Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento. L'ESTENSORE Carlo Visciola IL PRESIDENTE F/F Paolo De Ioanna IL SEGRETARIO Marisa Allega
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