PROVINCIA DI VERONA Settore direzione generale

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1 PROVINCIA DI VERONA Settore direzione generale Capitolato speciale per l'acquisizione del servizio di gestione del sistema bibliotecario (SBPvr) e museale (SMPvr) della Provincia di Verona PARTE I Capitolato d'oneri Titolo I Principi generali Titolo II Condizioni generali di contratto Titolo III Vigilanza sul contratto PARTE II Capitolato tecnico - SBPvr Titolo I Disposizioni generali sulle prestazioni oggetto del contratto per il sistema bibliotecario (SBPvr) Titolo Il Manutenzione e gestione del SBPvr Titolo III Ulteriori servizi connessi al SBPvr PARTE III Capitolato tecnico - SMPvr Titolo I Disposizioni generali sulle prestazioni oggetto del contratto per il sistema museale (SMPvr) Titolo Il Manutenzione e gestione del SMPvr i

2 PARTE I Capitolato d'oneri Art. 1 Oggetto Art. 2 Definizioni Art. 3 Corrispettivo del contratto Art. 4 Informazioni generali e documentazione Art. 5 Normativa di riferimento Titolo I Principi generali Titolo Il Condizioni generali di contratto Art. 6 Durata, rinnovo e proroga Art. 7 Tempi di esecuzione del contratto Art. 8 Vigilanza e penali Art. 9 Livelli di servizio Art. 10 Responsabilità Art. 11 Cauzione definitiva Art. 12 Forma e termine per la stipulazione del contratto Art. 13 Validità delle offerte e utilizzo della graduatoria Art. 14 Divieto di cessione del contratto Art. 15 Subappalto Art. 16 Reportistica e penali Art. 17 Risoluzione del contratto Art. 18 Esclusione clausola arbitrale e foro competente Art. 19 Forma delle comunicazioni e domicilio Art. 20 Trattamento dati Titolo III Vigilanza sul contratto Art. 21 Organizzazione del servizio di vigilanza Art. 22 Verifica di funzionalità dei servizi Art. 23 Rischi da interferenza Art. 24 Comitato tecnico SBPvr e Comitato tecnico SMPvr Titolo IV Valutazione dei livelli di servizio Art. 25 Valutazione dei livelli di servizio Art. 26 Adempimenti finali a carico dell'appaltatore 2

3 PARTE II Capitolato tecnico - SBPvr Titolo I Disposizioni generali sulle prestazioni oggetto del contratto per il sistema bibliotecario (SBPvr) Art. 27 Servizi oggetto del contratto Art. 28 Prestazioni escluse dal contratto Art. 29 Iscrizione utenti al SBPvr, titolarità e disponibilità delle informazioni Titolo II Manutenzione e gestione del SBPvr Art. 30 Le biblioteche del SBPvr Art. 31 Outsourcing del sistema Art. 32 I software applicativi del SBPvr Art. 33 Gestione della catalogazione centralizzata Art. 34 Servizio di help desk Art. 35 Gestione del reference documentale e del "document delivery" Art. 36 Attività di manutenzione e di pulizia delle basi dati bibliografiche Art. 37 Gestione del coordinamento delle acquisizioni Art. 38 Gestione del prestito interbibliotecario Art. 39 Struttura del Centro servizi - CSBvr Art. 40 Gestione delle stazioni di prestito automatizzato Art. 41 Estensione del servizio per le nuove biblioteche e punti prestito Art. 42 Servizio di monitoraggio delle connessioni alla rete Internet Art. 43 Servizio di assistenza e manutenzione delle PDL e delle LAN Art. 44 Rilevamento dei dati statistici Art. 45 Servizio di formazione Titolo III Ulteriori servizi connessi al SBPvr Art. 46 Rete bibliotecaria scuole veronesi - RBSvr Art. 47 Proposte di miglioramento Art. 48 Attività di supporto alla gestione del Metaopac Veronese - MOV PARTE III Capitolato tecnico - SMPvr Titolo I Disposizioni generali sulle prestazioni oggetto del contratto per il sistema museale (SMPvr) Art. 49 Servizi oggetto del contratto Art. 50 Prestazioni escluse dal contratto Art. 51 Titolarità e disponibilità delle informazioni 3

4 Titolo Il Manutenzione e gestione del SMPvr Art. 52 I musei del SMPvr Art. 53 Outsourcing del sistema Art. 54 I software applicativi del SMPvr Art. 55 Servizi di implementazione delle basi dati Art. 56 Servizio di help desk Art. 57 Struttura e sede del Centro servizi - CSMvr Art. 58 Servizio di monitoraggio delle connessioni alla rete Internet Art. 59 Servizio di assistenza delle PDL e delle LAN Art. 60 Rilevamento dei dati statistici Art. 61 Servizio di formazione Art. 62 Proposte di miglioramento ALLEGATI Allegato n. 1 Allegato n. 2 Allegato n. 3 Allegato n. 4 Allegato n. 5 Allegato n. 6 Allegato n. 7 Allegato n. 8 Architettura del sistema bibliotecario provinciale (SBPvr) Elenco delle biblioteche civiche connesse al SBPvr, con i relativi dati Descrizione delle caratteristiche tecniche e di servizio delle stazioni di prestito automatizzato Documento che descrive l'integrazione della rete bibliotecaria scolastica nel SBPvr, la tipologia del servizio e le modalità della sua erogazione Elenco dei software applicativi Architettura e caratteristiche del sistema museale provinciale (SMPvr) Livelli di servizio (SLA) previsti dal capitolato speciale d 'appalto e le relative penali per il SBPvr e per il SMPvr Ruoli richiesti per il piano delle risorse umane per la gestione del SBPvr e del SMPvr 4

5 PARTEI Capitolato d'oneri Titolo I Principi generali Articolo 1 (Oggetto) 1. Il presente capitolato ha ad oggetto il servizio di gestione del sistema bibliotecario e museale della Provincia di Verona. 2. Il servizio di gestione del sistema bibliotecario (SBPvr), che comprende anche le biblioteche scolastiche, ha ad oggetto le prestazioni indicate nella Parte II del presente capitolato. 3. Il servizio di gestione del sistema museale (SMPvr) ha ad oggetto le prestazioni indicate nella parte III del presente capitolato. Articolo 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente capitolato, si intendono: a) per "Provincia", la Provincia di Verona; b) e) d) e) per "SBPvr", il sistema bibliotecario della Provincia di Verona; per "RBSvr", la rete bibliotecaria delle scuole veronesi; per "SMPvr", il sistema museale della Provincia di Verona; per "biblioteca", un servizio organico che assicura la disponibilità al pubblico di un patrimonio bibliografico in forma diretta, attraverso un patrimonio proprio della biblioteca incrementato da acquisizioni annuali e, in forma indiretta, attraverso le procedure di prestito interbibliotecario; per "punto prestito ", un servizio che assicura la distribuzione al pubblico di documenti bibliografici ottenuti prevalentemente attraverso le procedure di prestito interbibliotecario; per "stazioni di prestito automatizzato", un servizio, realizzato con macchine distributrici di documenti bibliografici (libri, DVD, ecc.), che assicura la distribuzione di documenti al pubblico attraverso le procedure di prestito interbibliotecario; per "CSBvr", il centro servizi bibliotecario della Provincia di Verona, istituito e gestito dall'appaltatore; per "CSMvr", il centro servizi museale della Provincia di Verona, istituito e gestito dall'appaltatore; per "Concorrente", il soggetto che partecipa alla gara; per "Appaltatore", il concorrente aggiudicatario del servizio; per "attuale gestore", la società che attualmente gestisce il SBPvr; m) per "catalogo collettivo", la base dati condivisa delle notizie bibliografiche, degli utenti e delle movimentazioni del prestito; n) per "PDL", la postazione di lavoro connessa al SBPvr; o) per "LAN", la rete locale delle PDL connesse al SBPvr; p) per "SLA" (Service Level Agreement), i livelli di servizio che l'appaltatore dovrà rispettare per un corretto svolgimento del servizio stesso; q) per "OPAC", Online Public Access Catalogue; r) per "RUP", il responsabile unico del procedimento della Provincia; s) per "Metaopac", il catalogo collettivo virtuale; t) per "MOV", il metaopac delle biblioteche veronesi; 5

6 u) per "giorni", si intendono i "giorni naturali" (e non i "giorni lavorativi"). Articolo 3 (Corrispettivo del contratto) Il corrispettivo del contratto di appalto risulta dall'applicazione dei canoni trimestrali onnicomprensivi offerti dall'appaltatore in sede di gara, rispettivamente per la gestione e manutenzione del sistema bibliotecario (articolo 27 del capitolato) e per la gestione e manutenzione del sistema museale (articolo 49 del capitolato). 2. Il corrispettivo è liquidato, su base trimestrale, in relazione all'effettiva prestazione dei servizi di cui all'articolo I. 3. Con il pagamento del corrispettivo di cui al comma 1, l'appaltatore si intende soddisfatto di ogni suo avere per gli oneri e gli obblighi del contratto di appalto di cui trattasi, risultanti dal presente capitolato, dagli atti di gara e dall'offerta dell'appaltatore stesso, null'altro potendo pretendere dalla Provincia per la stessa causale. Le quote annue di adesione delle scuole alla RBSvr saranno corrisposte direttamente dalle singole scuole all'appaltatore, come disciplinato dall'articolo 46 del presente capitolato. 4. Sono fatte salve le eventuali diminuzioni e aggiunte al contratto che possono essere autorizzate, a suo insindacabile giudizio, dalla Provincia e che l'appaltatore è obbligato ad accettare entro la misura del 20% dell'importo originario presunto del contratto senza poter pretendere alcuna variazione di prezzo. 5. Il pagamento del corrispettivo all'appaltatore è effettuato, previa positiva verifica del corretto svolgimento del servizio nel periodo di riferimento, nel termine di cui al successivo comma 6, dalla presentazione al protocollo generale della Provincia della relativa fattura, semprechè sia stata presentata la reportistica trimestrale indicata all'articolo 16 comma I. La mancata presentazione della reportistica trimestrale, comporta la sospensione dei termini di pagamento. 6. In sede di stipulazione del contratto di appalto, saranno concordati sia il termine di pagamento sia il saggio degli interessi automatici di mora per il caso di ritardo nei pagamenti, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n La Provincia prevede fin d'ora di ritenere congrui rispettivamente il termine di pagamento di novanta (90) giorni e il saggio complessivo del due (2) per cento. 7. In caso di raggruppamento temporaneo, la fattura dovrà essere emessa dal soggetto capogruppo, al quale la Provincia liquiderà il corrispettivo. 8. I prezzi rimarranno fissi e invariati per il primo biennio. In caso di rinnovo contrattuale la Provincia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 115 e 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, provvederà all'adeguamento del canone trimestrale di gestione. Articolo 4 (Informazioni generali e documentazione) 1. La Provincia per la gestione del sistema bibliotecario e del sistema museale di cui al presente capitolato intende mantenere l'impianto già realizzato, sia per la configurazione hardware che software. 2. Fanno parte integrante del presente capitolato i seguenti documenti allegati: a) Allegato n. 1, "Architettura del SBPvr", comprensivo della tabella dei percorsi; b) Allegato n. 2, "Elenco delle biblioteche civiche connesse al SBPvr, con i relativi dati"; 6

7 Allegato n. 3, "Descrizione delle caratteristiche tecniche e di servizio delle stazioni di prestito automatizzato"; Allegato n. 4, "Documento che descrive l'integrazione della rete bibliotecaria scolastica nel SBPvr, la tipologia del servizio e le modalità della sua erogazione"; Allegato n. 5, "Elenco dei software applicativi"; Allegato n. 6,"Architettura e caratteristiche del SMPvr", comprensivo dei musei aderenti e degli altri musei del territorio veronese; Allegato n. 7, "Livelli di servizio (SLA) previsti dal capitolato speciale d'appalto e le relative penali per il SBPvr e per il SMPvr". Allegato n. 8 "Ruoli richiesti per il piano delle risorse umane per la gestione del SBPvr e del SMPvr". 3. Salvo che sia diversamente stabilito, ogni comunicazione tra la Provincia e l'appaltatore, rilevante ai fini dell'esecuzione del contratto, deve svolgersi tramite fax o posta elettronica certificata. Articolo 5 (Normativa di riferimento) 1 Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale, si fa espresso rinvio alle disposizioni normative vigenti in materia. Specificamente, si richiamano: a) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, ad oggetto "Codice dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; b) il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ad oggetto "Codice dell'amministrazione digitale"; c) la legge 9 gennaio 2004, n. 4, ad oggetto "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" e successivi decreti attuativi; d) il codice civile in materia di contratti; e) la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ad oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" Titolo II Condizioni generali di contratto Articolo 6 (Durata, rinnovo e proroga) 1. Il contratto ha durata di due anni e può essere rinnovato alla scadenza per un uguale periodo secondo quanto previsto al comma 5 del presente articolo. 2. La durata del contratto di cui al comma 1 decorre dalla data di consegna del servizio, che deve risultare da apposito verbale sottoscritto dall'appaltatore e dal RUP. 3. Nei 20 giorni antecedenti la data di consegna del servizio di cui al comma 2, l'appaltatore affianca l'attuale gestore al fine di garantire un regolare passaggio di consegne nella gestione del SBPvr e del SMPvr. A tal fine si informa che l'attuale gestore ha l'obbligo di fornire all'appaltatore, nell'ambito dei 20 giorni di affiancamento, 5 giorni uomo di consulenza sistemistica e sulle architetture applicative che non sono comprensive, però, di assistenza o 7

8 formazione sui sistemi operativi, sulle tecniche di gestione e amministrazione dei sistemi, sulle tecniche biblioteconomiche in genere. 4. Al fine di assicurare la minor interruzione possibile nell'erogazione dei servizi alle biblioteche ed ai musei, la data dell'effettivo avvio del servizio deve essere garantita dall'appaltatore entro il termine massimo di 10 giorni dalla data di consegna del servizio stesso. 5. La Provincia può rinnovare il contratto per ulteriori due anni, ai sensi dell'articolo 57, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dandone comunicazione all'appaltatore almeno 6 mesi prima della scadenza. In tal caso l'appaltatore ha l'obbligo di fornire il servizio di gestione del SBPvr, per gli ulteriori due anni, alle medesime condizioni contrattuali, assicurando le prestazioni previste dalle parti Il e III del presente capitolato. 6. La Provincia si riserva la facoltà di prorogare, a proprio insindacabile giudizio, la durata del contratto originario o di quello rinnovato, per ulteriori sei mesi oltre la scadenza. In tal caso, la Provincia comunica all'appaltatore l'intenzione di prorogare il contratto almeno un mese prima della scadenza del contratto originario o di quello rinnovato. L'Appaltatore ha l'obbligo di continuare a fornire il servizio alle medesime condizioni del contratto in essere al momento della proroga. Articolo 7 (Tempi di esecuzione del contratto) 1. Il servizio di gestione del SBPvr e del SMPvr, ha decorrenza presumibilmente dal 1 maggio 2011; della consegna del servizio viene redatto apposito verbale sottoscritto dall'appaltatore e dalla Provincia. 2. L'Appaltatore deve avviare la gestione del SBPvr e del SMPvr entro il termine massimo di 10 giorni dalla consegna del servizio. La gestione si intende avviata quando sono effettivamente realizzati tutti i servizi e le attività come descritti all'articolo 27 e all'articolo 49 del presente capitolato; 3. Se la gestione di cui al precedente comma 2 è avviata in ritardo sono applicate le seguenti sanzioni: a) se il ritardo supera i 10 giorni indicati al precedente comma 2, è applicata la penale di cui al successivo articolo 8, comma 2, lettera a); b) se il ritardo è superiore al ventunesimo giorno successivo alla data di consegna del servizio, la Provincia può risolvere il contratto. 4. L'Appaltatore deve rendere operativa la realizzazione delle eventuali soluzioni migliorative, di cui all'articolo 47 e all'articolo 52, comma 6, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di consegna del servizio. 5. Se l'appaltatore non provvede a quanto indicato al comma 4, entro il termine massimo dei 30 giorni, è applicata la penale di cui al successivo articolo 8, comma 2, lettera b); 6. Per l'estensione dei servizi SBPvr a ulteriori cinque biblioteche e dieci "punti prestito" si applica quanto disposto dal successivo articolo L'Appaltatore deve provvedere all'estensione di cui al comma 6, entro il termine massimo di 30 giorni dalla richiesta scritta formulata dalla Provincia. 8. Se l'appaltatore non provvede secondo quanto indicato al comma 7, è applicata la penale di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b). 9. Per il SMPvr, l'appaltatore deve rendere operativi, con le modalità previste all'articolo 52 comma 7, i musei previsti dal medesimo articolo 52, commi 5 e 6, entro il secondo trimestre di ciascun anno di gestione. 10. Se l'appaltatore non provvede secondo quanto indicato al precedente comma 9, è applicata la penale di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b). 8

9 Articolo 8 (Vigilanza e penali) 1. La Provincia ha facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli relativi alla corretta esecuzione della prestazione del contratto in ogni sua fase, senza che a seguito di ciò l'appaltatore possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità, che rimane comunque intera ed assoluta. 2. Nel caso di ritardo nell'esecuzione del servizio, la Provincia applica direttamente le seguenti sanzioni pecuniarie riferite: a) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a): euro 1.000,00; b) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di cui all'articolo 7, commi dal 4 al 10 compresi: euro 500,00; 3. Le ulteriori penali sono legate al mancato rispetto delle SLA per ciascuno dei servizi previsti, come indicato nell'allegato n. 7 al presente capitolato, e agli articoli 9, 16, 22. Articolo 9 (Livelli di servizio) 1. La Provincia valuta le caratteristiche dei servizi erogati attraverso gli indicatori indicati nell'allegato n Il calcolo dei livelli di servizio è effettuato attraverso un software, indicato nell'allegato n. 5, integrato in tutto o in parte con il database gestionale. 3. Per l'utilizzo del software di cui al comma 2, si rinvia a quanto disciplinato all'articolo 32, commi 4 e 5, per il SBPvr e all'articolo 54, commi 4 e 5, per il SMPvr. Articolo 10 (Responsabilità) 1. Fermo restando l'applicazione delle penali per inesatta esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato, l'appaltatore assume ogni responsabilità per casi di infortunio e di danni arrecati, eventualmente, alla Provincia e a terzi in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione o in occasione dell'esecuzione degli adempimenti di contratto. Articolo 11 (Cauzione definitiva) 1. L'Appaltatore, nel termine indicato dalla comunicazione formale di avvenuta aggiudicazione definitiva, è obbligato a costituire la cauzione definitiva, nelle forme e dell'importo previsti dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 163/ La cauzione definitiva garantisce l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle somme che la Provincia dovrà, eventualmente, sostenere a causa dell'inadempimento dell'appaltatore. 9

10 Resta salvo per la Provincia l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. 3. La cauzione può essere costituita alternativamente mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ed autorizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 115, con indicazione degli estremi dell'autorizzazione o con allegazione di copia della stessa. 4. Dalla fideiussione o dalla polizza devono espressamente risultare: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; c) l'operatività entro quindici giorni a semplice prima richiesta scritta della stazione appaltante. 5. La cauzione è ridotta del 50% se l'appaltatore è in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9001: La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell 'avanzamento dell'esecuzione del servizio nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito, come previsto dall'articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n Qualora la Provincia debba valersi, in tutto o in parte, della cauzione definitiva, l'appaltatore è obbligato a reintegrarla. Articolo 12 (Forma e termine per la stipulazione del contratto) 1. Il contratto è stipulato nella forma dell'atto pubblico amministrativo. 2. L'Appaltatore è tenuto a presentarsi per la stipulazione del contratto nell'ora e nel giorno indicati dalla Provincia con comunicazione scritta, sotto pena della revoca dell'aggiudicazione. 3. Sono a carico dell 'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto con la sola esclusione dell'i.v.a. che, se dovuta, rimane a carico della Provincia. Articolo 13 (Validità delle offerte e utilizzo della graduatoria) 1. Le offerte dei concorrenti sono vincolanti per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. 2. In caso di revoca dell'aggiudicazione, di fallimento dell'impresa aggiudicataria o di risoluzione del contratto con l'aggiudicatario, la Provincia ha la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti in graduatoria, ai fini dell 'affidamento del servizio alle medesime condizioni da questi offerte in sede di gara. Articolo 14 (Divieto di cessione del contratto) 1. E' fatto divieto all'appaltatore di cedere il contratto, pena la nullità dell 'atto di cessione. Articolo 15 (Subappalto) 10

11 I. E' fatto divieto all 'Appaltatore di subappaltare integralmente le prestazioni contrattuali. 2. La Provincia può autorizzare, su richiesta scritta dell'appaltatore, il subappalto delle parti del contratto specificamente indicate in sede di offerta dall'appaltatore stesso, nel limite del 30% del valore contrattuale. 3. L'affidamento in subappalto è disciplinato dall'articolo 118 del decreto legislativo n. 163/ n caso di subappalto, la Provincia pagherà l'appaltatore, il quale è obbligato a trasmettere alla "Provincia" copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento. 5. La violazione di quanto previsto dal presente articolo e dall'articolo 118 del citato decreto legislativo comporta l'immediata risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 codice civile. 6. L'Appaltatore è obbligato a garantire l'osservanza delle norme in materia di assicurazioni sociali, sicurezza e del contratto collettivo nazionale del lavoro da parte del subappaltatore nei confronti dei rispettivi dipendenti. 7. L'affidamento in subappalto non esonera l'appaltatore da responsabilità verso la Provincia. Articolo 16 (Reportistica e penali) 1. L'Appaltatore consegna al RUP, entro il decimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre contrattuale, i rapporti previsti dall'allegato n. 7 al presente capitolato, alla colonna "Modalità di rendicontazione". 2. L'Appaltatore consegna inoltre al RUP, entro il decimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre contrattuale, i rapporti previsti dal presente capitolato agli articoli 31 comma 9; 34 comma 8; 45 comma 6 e 48 comma 5, per il SBPvr e agli articoli 53, 56 e 61 per il SMPvr. 3. I dati dei rapporti di cui al comma 1 sono il riferimento per il conteggio delle penali, secondo quanto stabilito nell'allegato 7 al presente capitolato. 4. Le penali sono applicate mediante ritenute sul corrispettivo, trimestrale e a saldo, dovuto dalla Provincia. 5. L'applicazione delle penali di cui all'allegato 7 non pregiudica la facoltà della Provincia di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni derivanti dall'inadempimento. 6. La Provincia si riserva di richiedere ulteriore documentazione per verificare i livelli di servizio risultanti dai rapporti di cui al comma I. Articolo 17 (Risoluzione del contratto) 1. La risoluzione del contratto, di cui all'articolo 1456 Codice Civile, opera di diritto: a) se a giudizio insindacabile della Provincia, l'inadempimento contrattuale da parte dell'appaltatore sia tale da non consentire il raggiungimento delle finalità del contratto, o se il ritardo nell'esecuzione delle diverse prestazioni supera l'importo massimo delle penali applicabili ( 10%) del corrispettivo dell'appalto. b) in caso di frode dell'appaltatore; c) in caso di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente dell'appaltatore, secondo la legislazione italiana o straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato ; il contratto si riterrà risolto dal giorno della dichiarazione di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo; 11

12 d) commissione di fatti, connessi all'esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali, accertati dalla Provincia con ogni mezzo ed oggetto di denuncia o querela; e) violazione delle disposizioni sul subappalto, come previsto dall'articolo 15 del presente capitolato; f) impiego di personale non dipendente o di soggetti sprovvisti di contratto di collaborazione o violazione degli obblighi nei confronti del personale o accertamento definitivo dell'inosservanza delle norme in materia di tutela del lavoro da parte dell'appaltatore o del subappaltatore; g) violazione della normativa sulla sicurezza; h) violazione della normativa antimafia in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; i) in caso di mancata attivazione del servizio di gestione del SBPvr e del SMPvr, secondo quanto previsto àll'articolo 7, comma 3, lettera b) del presente capitolato; j) in caso di esito negativo della seconda verifica, di cui all'articolo 22 del presente capitolato; k) in ogni altra causa specificamente prevista dal presente capitolato. 2. Il contratto si risolve di diritto con la semplice comunicazione che la Provincia intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, da trasmettere all'appaltatore mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 3. Rimane ferma la possibilità della Provincia di avvalersi della procedura giudiziale di risoluzione per qualsiasi altro grave inadempimento o non corretto adempimento. 4. La risoluzione, comunque disposta, comporta l'applicazione delle penali previste ed il risarcimento dei danni. A tal fine la Provincia può avvalersi della cauzione definitiva, salva ogni ulteriore azione nei confronti dell'impresa. 5. In caso di risoluzione del rapporto contrattuale, la Provincia ha il diritto di affidare l'appalto al soggetto concorrente che segue nella graduatoria. Sino al successivo affidamento, la Provincia ha diritto di esigere le prestazioni oggetto di gara, senza che l'appaltatore possa in alcun modo sospendere o interrompere il servizio, pena l'incameramento della cauzione definitiva e la rivalsa per ogni ulteriore danno. 6. La risoluzione non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili in cui lo stesso può incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Articolo 18 (Esclusione clausola arbitrale e foro competente) 1. Ogni controversia che dovesse sorgere tra la Provincia e l'appaltatore in ordine all'esecuzione del contratto è soggetta all'autorità giudiziaria. 2. Il foro territorialmente competente è quello di Verona. 3. Ai sensi dell'articolo 241, comma 1 bis, d. lgs. n. 163/2006, il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria per la soluzione di eventuali controversie circa l'applicazione, l'integrazione, l'esecuzione o la risoluzione del contratto stesso. Articolo 19 (Forma delle comunicazioni e domicilio) 1. Tutte le comunicazioni saranno effettuate, a discrezione della Provincia, o all'indirizzo di posta elettronica certificata, o, a mezzo telefax, al numero dichiarato dall'appaltatore o a mezzo di lettera raccomandata. 12

13 Articolo 20 (Trattamento dati) 1. Ai fini dell'informativa sul trattamento dei dati dei Concorrenti e dell'appaltatore, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, titolare del trattamento dei dati è la Provincia; responsabile provinciale, per la procedura di gara, è il dirigente del servizio contratti pubblici indicato nell'elenco dei responsabili verticali del trattamento dei dati, pubblicato sul sito della Provincia, alla voce "privacy", quale allegato del documento "Informativa sulla privacy per l'utenza esterna". 2. Ai fini della nomina dell'appaltatore, responsabile esterno del trattamento dei dati, e delle istruzioni cui lo stesso si deve attenere, si rinvia a quanto disposto all'articolo 29. Titolo III Vigilanza sul contratto Articolo 21 (Organizzazione del servizio di vigilanza) 1. Responsabile del contratto per la Provincia è il RUP nominato dalla Provincia. 2. L'Appaltatore deve comunicare nel verbale di consegna di cui all'articolo 7 il nominativo del referente unico nei rapporti con la Provincia, che sarà considerato responsabile del contratto nella sua globalità, sia per la parte amministrativa sia per quella tecnica, e a cui compete: a) vigilare sull'esecuzione dell'appalto, in modo da garantire il rispetto della qualità e dei tempi stabiliti; b) trasmettere alla Provincia la reportistica prevista dal presente capitolato; c) adottare tutti gli accorgimenti per eliminare gli inconvenienti riscontrati, dandone tempestiva comunicazione alla Provincia; d) suggerire azioni e raccomandazioni volte a migliorare le funzionalità dei servizi erogati. 3. L'Appaltatore, in caso di dimissioni o di altro evento del referente unico, deve provvedere immediatamente alla sua sostituzione con figura di analoga professionalità che deve essere preventivamente accettata dal RUP. Articolo 22 (Verifica di funzionalità dei servizi) 1. All'avvio della gestione del SBPvr e del SMPvr, la Provincia effettua una verifica tecnica dell'esecuzione e del corretto funzionamento di tutti i servizi, così come previsti nelle Parti Il e III del presente capitolato. 2. In caso di esito negativo della verifica sul funzionamento dei singoli servizi di cui al comma 1, la Provincia, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all 'articolo 8, si riserva la facoltà di assegnare all'appaltatore, con comunicazione del RUP, un termine di cinque (5) giorni per l'eliminazione dei vizi e delle difformità riscontrati o per l 'esecuzione dei servizi non resi, senza oneri aggiuntivi per la Provincia. In tale ipotesi si procede a nuova verifica. 3. Se anche la seconda verifica, di cui al comma 2, dà esito negativo, la Provincia, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all 'articolo 8, ha facoltà di assegnare all'appaltatore, con comunicazione del RUP, un termine di ulteriori cinque (5) giorni per l'eliminazione dei vizi e delle difformità riscontrati o per l ' esecuzione dei servizi non resi. Alla scadenza di detto termine, la Provincia effettua una nuova verifica. In caso di esito 13

14 negativo anche di quest'ultima, la Provincia ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile. 4. L'esito positivo della prova non solleva l'aggiudicatario dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi non rilevati, che possono essere contestati anche successivamente alla fase di prova e 'che devono essere tempestivamente rimossi, a cura e spese dell'appaltatore stesso, senza alcun onere per la Provincia. 5. La verifica tecnica di funzionalità, secondo quanto specificato ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, si estende alle ulteriori biblioteche e musei di cui rispettivamente agli articoli 41 e 52 del presente capitolato. Articolo 23 (Rischi da interferenza) 1., In considerazione della natura del servizio in oggetto e delle modalità di svolgimento del contratto non sussistono rischi da interferenze, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore, pertanto non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze. Articolo 24 (Comitato tecnico SBPvr e Comitato tecnico SMPvr) 1. La Provincia istituisce un Comitato tecnico SBPvr e uno SMPvr, con lo scopo di realizzare un tavolo di confronto e di verifica sulle attività svolte dall'appaltatore e le esigenze degli operatori culturali e della Provincia. 2. La Provincia rende noto che il "Comitato tecnico SBPvr", già costituito, è composto da referenti della Provincia, del CSBvr e da bibliotecari che rappresentano le rispettive aree del territorio provinciale, e si riunisce almeno sei volte l'anno per confrontare le diverse esperienze, elaborare iniziative congiunte e, assicurare un regolare sviluppo e costante monitoraggio nella gestione dei servizi del SBPvr. 3. L'Appaltatore deve assicurare la presenza del referente di cui all 'articolo 21, comma 2, alle riunioni del Comitato tecnico SBPvr e del Comitato tecnico SMPvr. Articolo 25 (Valutazione dei livelli di servizio) 1. I livelli di servizio che l'appaltatore deve osservare sono definiti nell 'Allegato n.7 al presente capitolato. 2. Il periodo di osservazione per la misurazione dei livelli di servizio è di tre mesi solari consecutivi. 3. Il primo mese dalla consegna del servizio non sarà preso in considerazione per la determinazione delle SLA, di conseguenza il primo periodo di osservazione sarà pari a due mesi. 4. Per la SLA "Gestione del servizio di implementazione delle basi dati" del SMPvr, di cui all'articolo 55, comma 3, non sarà preso in considerazione il primo trimestre dalla consegna del servizio. 5. Il periodo considerato per l'erogazione dei servizi, per ogni tipologia di SLA, è indicato nell'allegato n. 7 al presente capitolato. 14

15 Articolo 26 (Adempimenti finali a carico dell'appaltatore) 1. L'Appaltatore, cinque mesi prima della scadenza del contratto, attiva il "Piano di gestione delle fasi conclusive del contratto", di dismissione del servizio e transizione alla successiva gestione, presentato nell'offerta tecnica in sede di gara. 2. Tale piano ha come obiettivi quelli di effettuare il passaggio di consegne di prodotti ed attività, escludere disservizi e minimizzare il disagio degli utenti sia interni che esterni alla Provincia. 3. Il piano deve contemplare: a) la restituzione delle basi. dati progettate, realizzate o gestite in esecuzione dell'incarico oggetto d'appalto in formati neutri aperti, non proprietari (non vincolati da copyright), dettagliatamente documentati e standard; b) il tempo, espresso in giorni -uomo, messo a disposizione dall'appaltatore per l'affiancamento al nuovo gestore. 4. Il piano sarà oggetto di valutazione in sede di offerta tecnica. 15

16 PARTE II Capitolato tecnico - SBPvr Titolo I Disposizioni generali sulle prestazioni oggetto del contratto per il sistema bibliotecario (SBPvr) Articolo 27 (Servizi oggetto del contratto) 1. Il servizio di gestione del SBPvr comprende, in particolare, le seguenti prestazioni: a) il servizio di manutenzione e gestione del SBPvr, come specificato al Titolo Il; b) gli ulteriori servizi connessi al SBPvr, come specificato al Titolo III. 2. I servizi di manutenzione e gestione del SBPvr, per la cui realizzazione l'appaltatore deve costituire un Centro servizi biblioteche (CSBvr), comprendono: a. la gestione dei sistemi biblioteconomici e informatici delle biblioteche del SBPvr, come individuate all'articolo 30; b. l'outsourcing del sistema e la sua messa a disposizione su Internet, come specificato all'articolo 31; c. la gestione della catalogazione centralizzata, come specificato all'articolo 33; d. la gestione dell'help desk biblioteconomico e la fruizione dei sistemi, come specificato all'articolo 34; e. la gestione del reference documentale e del "document delivery", come specificato all'articolo 35; f. l'attività di manutenzione e di pulizia delle basi dati bibliografiche, come specificato all'articolo 36; g. la gestione del coordinamento delle acquisizioni, come specificato all'articolo 37; h. la gestione del prestito interbibliotecario, come specificato all'articolo 38; i. la gestione delle stazioni di prestito automatizzato, come specificato all'articolo 40; j. l'estensione del servizio per le cinque biblioteche civiche e per i dieci punti prestito, come specificato all'articolo 41; k. il servizio di monitoraggio delle connessioni alla rete Internet, come specificato all'articolo 42; 1. il servizio di assistenza delle PDL e' delle LAN, come specificato all'articolo 43; m. il servizio di rilevamento dei dati statistici, come specificato all'articolo 44; n. il servizio di formazione, come specificato all'articolo Gli ulteriori servizi del SBPvr comprendono: a) i servizi resi alla "Rete bibliotecaria scuole veronesi" (RBSvr), di cui all'articolo 46 e Allegato n. 4 al presente capitolato; b) le soluzioni migliorative, eventualmente presentate dall'appaltatore in sede di offerta tecnica, come specificato all'articolo 47; c) le attività di supporto alla gestione del Metaopac veronese (MOV), come specificato all'articolo

17 Articolo 28 (Prestazioni escluse dal contratto) 1. Non sono da considerare oggetto del contratto perché resi disponibili: a) dalla Provincia : la fornitura delle licenze d'uso e dei servizi di assistenza e manutenzione relativi al software "ClavisNG " e "Bookmark web", sia per le biblioteche che attualmente partecipano al sistema, come descritte negli Allegati n. 2 e n. 4 al presente capitolato, sia per le ulteriori biblioteche aggiuntive; b) dai Comuni e dalle scuole aderenti al SBPvr: le PDL, le LAN e la connessione di queste alla rete Internet. 2. E' invece a carico dell'appaltatore il software necessario al funzionamento delle stazioni di prestito automatizzato di cui al successivo articolo 40. Articolo 29 (Iscrizione utenti al SBPvr, titolarità e disponibilità delle informazioni) 1. Coloro che fruiscono dei servizi resi dalle biblioteche appartenenti al SBPvr sono iscritti presso le biblioteche stesse attraverso una registrazione nell'archivio utenti, secondo quanto previsto dal "Regolamento del sistema bibliotecario provinciale" disponibile sul sito della Provincia alla sezione "Statuto e regolamenti". 2. Agli operatori addetti all'iscrizione, l'appaltatore deve fornire apposita password per l'accesso al sistema e l'autenticazione ; l'appaltatore, in qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati personali, deve nominare tali operatori, di cui dovrà tenere elenco aggiornato, quali "incaricati del trattamento dei dati personali". 3. I dati gestiti dal SBPvr sono di proprietà esclusiva della Provincia e delle amministrazioni proprietarie delle singole biblioteche. 4. La Provincia nomina l'appaltatore "responsabile esterno del trattamento dei dati personali", per tutti i trattamenti, compresi quelli relativi ai dati degli utenti iscritti al SBPvr. 5. L'Appaltatore deve a sua volta nominare "incaricati del trattamento dei dati personali" i singoli operatori delle biblioteche addetti ai servizi di iscrizione e di prestito, oltre al proprio personale dedicato alla gestione del SBPvr. 6. L'Appaltatore deve comunicare per iscritto alla Provincia i nominativi degli incaricati del trattamento dei dati ed attenersi alle istruzioni sul trattamento dei dati che verranno impartite dal RUP. 7. L'Appaltatore garantisce alla Provincia, per tutto il periodo di erogazione dei servizi, la disponibilità dei dati ed il concreto controllo di essi, anche attraverso estrazioni, totali o parziali, delle basi dati effettuate su richiesta della Provincia secondo tracciati standard e formati aperti. 8. E' vietato all'appaltatore utilizzare, anche a scopi divulgativi, i dati e le informazioni del SBPvr senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Provincia. L'Appaltatore è tenuto ad osservare le condizioni prescritte nell'autorizzazione all'uso, di cui comunque assume la relativa responsabilità. 9. E' vietato all'appaltatore cedere, anche temporaneamente, a qualsiasi titolo e ancorché gratuitamente, i dati e le informazioni del SBPvr ad altri soggetti, senza la preventiva autorizzazione scritta della Provincia. 10. Alla conclusione dell'appalto e al completamento del piano di dismissione del servizio l'appaltatore deve provvedere, a proprie cura e spese, a distruggere in modo irreversibile le banche dati residenti sulle proprie eventuali piattaforme hardware o in qualunque altro modo 17 7c

18 archiviate e a dame tempestiva comunicazione formale alla Provincia, entro 15 giorni dalla conclusione del contratto. Titolo Il Manutenzione e gestione del SBPvr Articolo 30 (Le biblioteche del SBPvr) 1. Le biblioteche civiche che costituiscono il SBPvr sono le n. 64 biblioteche civiche elencate nell'allegato n. 2 al presente capitolato e la biblioteca della Fondazione Fioroni di Legnago, per un totale di n. 65 biblioteche; 2. Le biblioteche scolastiche attualmente inserite nel SBPvr sono quelle elencate nell'allegato n. 4 al presente capitolato. 3. Tutti i servizi descritti nella Il parte del capitolato, fatta eccezione per il prestito interbibliotecario, sono estesi alle biblioteche scolastiche, in particolare i servizi di outsourcing, catalogazione, acquisti coordinati, help-desk e formazione. Per l'anno scolastico , e comunque sino al 31 dicembre 2011, l'appaltatore è tenuto, senza ulteriori oneri né per la Provincia né per le scuole, a svolgere tali servizi per le 25 biblioteche elencate nell'allegato n. 4, al fine di assicurare continuità di gestione per l'anno scolastico in corso. Per la prosecuzione dei servizi bibliotecari offerti alle biblioteche scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico , e comunque dal 1 gennaio 2012, si rimanda al disposto di cui all'articolo 46. Articolo 31 (Outsourcing del sistema) 1. L'Appaltatore deve gestire in outsourcing le strutture, le attrezzature e quant'altro costituisce il sistema centrale di gestione del SBPvr, in modo da rispettare i livelli di servizio previsti dall'allegato n. 7 al presente capitolato. 2. Spetta all'appaltatore individuare una sede per le attività (catalogazione, help desk, ecc.) del CSBvr come previsto al successivo articolo n. 39, una server room dedicata all'outsourcing informatico e un responsabile dell'outsourcing le cui caratteristiche professionali sono descritte nell'allegato n. 8 al presente capitolato. 3. Il servizio di outsourcing, di cui al comma 1, comprende almeno: a) lo spazio e le risorse hardware (almeno 2 server) e software, necessari al corretto funzionamento del sistema, alla sua amministrazione, alla gestione degli accessi e degli aggiornamenti delle basi dati; b) il supporto dei principali protocolli di interconnessione (TCP/IP); c) la connessione ad Internet con la disponibilità di almeno 8 indirizzi pubblici; d) le funzionalità di autenticazione, controllo accessi, accounting, controllo intrusioni; e) la produzione di statistiche sull'accesso con possibilità di consultazione da parte della Provincia tramite connessione Internet; f) il monitoraggio attivo 24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno, dello stato di disponibilità del servizio di outsourcing e delle sue componenti (disponibilità del sito web e della banda di connessione); g) il backup del sistema, in modo da assicurare il recupero dei dati inseriti fino al giorno precedente l'evento che ha causato la perdita dei dati stessi, nonché la tracciabilità 18

19 dell'evento stesso; tali backup devono essere effettuati, a totale carico dell'appaltatore, su un ulteriore server residente in un edificio diverso da quello che ospita la server room. 4. Il servizio di outsourcing comprende, anche, la messa a disposizione e la gestione dei server, minimo due, su cui, a cura e spese dell'appaltatore, devono essere installati le basi dati bibliografiche e gestionali del sistema e i software operativi (ClavisNG, Bookmark web, OPAC), le cui caratteristiche tecniche minime sono indicate nell'allegato n. 5 al presente capitolato. Tale servizio comporta: a) la manutenzione di tutte le componenti dei due server e la loro sostituzione in caso di guasti non riparabili nei tempi previsti dai livelli di servizio; b) la sostituzione completa dei server con nuove macchine di potenza uguale o superiore, in caso di guasto non risolvibile o nel caso della loro sopravvenuta inadeguatezza, in funzione dell'aumento delle attività e del traffico; c) l'aggiornamento dei sistemi operativi ; tale attività di aggiornamento può essere richiesta dalla Provincia e comunque deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia stessa, in relazione ai requisiti di sistema richiesti dai software gestionali. 5. L'Appaltatore deve garantire alla Provincia la possibilità di accedere attraverso la rete Internet ai server e ai data base su cui risiedono gli applicativi ClavisNG e Bookmark web e le basi dati del SBPvr, al fine di realizzare l'attività di manutenzione e aggiornamento del medesimo software. Tale accesso deve essere garantito senza limitazione oraria. Nel caso di interruzione dell'accesso per qualsiasi motivo, l'appaltatore ne dovrà dare immediatamente comunicazione al RUP. 6. Il SBPvr deve essere connesso alla rete Internet con una banda in download e upload di di 4 Mbps, con almeno 256 Kbps in upload e download garantito. 7. L'Appaltatore deve produrre un rapporto sugli accessi all'opac che contenga almeno le seguenti informazioni: a) data e ora dell'accesso; b) indirizzo IP e nome utente del client esterno; c) nome del servizio in esecuzione sul client esterno; d) nome e indirizzo IP del server che ha generato la voce di log; e) risorsa oggetto di accesso (pagina HTML, applicazione, etc.). 8. Il rapporto di cui al precedente comma 7 è messo a disposizione della Provincia giornalmente, tramite apposito accesso Internet. 9. L'Appaltatore deve produrre, con cadenza trimestrale, un rapporto statistico sugli accessi al sito web, riepilogativo delle informazioni presenti nel rapporto di cui al comma 7. Articolo 32 (I software applicativi del SBPvr) 1. I software applicativi per la gestione del SBPvr sono elencati nell'allegato n. 5 al presente capitolato. 2. Dei software indicati, per l'attività di gestione del SBPvr l'appaltatore deve utilizzare il software denominato "ClavisNG", che consiste nel programma informatico di gestione: del catalogo, dell'opac, dei servizi di prestito e interprestito e degli acquisti coordinati del SBPvr, e il software denominato "Bookmark web" per la gestione delle biblioteche scolastiche. 19 ^1

20 3. La Provincia, in qualità di titolare delle licenze d'uso di tali software per tutte le biblioteche del SBPvr, fornisce all'appaltatore l'uso delle licenze stesse, comprensivo della manutenzione e degli aggiornamenti al software, per tutta la durata del contratto. 4. Il software denominato "SUGAR CRM" dedicato ai servizi di help desk e alla misurazione dei livelli di servizio, è disponibile in modalità open source, ma la Provincia non ne richiede l'utilizzo in via obbligatoria. L'Appaltatore può utilizzare pertanto programmi diversi, purchè conformi alla gestione e al monitoraggio dei servizi, come prescritto dal presente capitolato. 5. Ogni onere, per software diversi rispetto a quello indicato al precedente comma 4, o per la loro modifica, al fine di rendere conformi al disposto del presente capitolato la realizzazione delle attività di gestione dell'help desk e la rilevazione dei livelli di servizio, è a totale carico dell'appaltatore. Articolo 33 (Gestione della catalogazione centralizzata) 1. Il CSBvr deve svolgere i servizi di catalogazione centralizzata per tutto il materiale acquisito dalle biblioteche a qualsiasi titolo. 2. Il CSBvr inoltre svolge attività di supervisione sul recupero di catalogazioni pregresse in formato elettronico, attraverso la loro vidimazione, correzione e schiacciamento; il CSBvr deve inoltre completare le catalogazioni incomplete inserite dai bibliotecari al fine di rendere disponibili per il prestito, documenti non precedentemente catalogati. 3. Per le nuove acquisizioni, il CSBvr deve realizzare la catalogazione e la consegna del documento bibliografico alla biblioteca ordinante entro 6 (sei) giorni lavorativi dall'acquisizione, con obbligo di inserimento dei seguenti dati: a. descrizione bibliografica completa secondo gli standard ISBD; b. indicazione del target di lettura per i documenti destinati ai ragazzi, secondo i campi codificati di UNIMARC; c. classificazione decimale Dewey, 21 edizione (il passaggio ad edizione successiva sarà concordato in sede di Comitato tecnico del SBPvr); d. soggettazione e creazione di legami di thesauro tra soggetti; e. attribuzione del "genere della narrativa" per tutte le pubblicazioni di letteratura narrativa; f. attribuzione di un soggetto separato per tutti i documenti destinati ai ragazzi e agli adolescenti, e loro collegamento attraverso relazioni di thesauro; g. attribuzione per ciascun documento degli indici di autorità, comprensivi dell'indice per editore; h. estensione o importazione di un abstract per ogni documento catalogato (campo 330 di UNIMARC); i. scansione in formato jpg ed importazione dell'immagine della copertina del documento per ciascun nuovo documento catalogato centralmente nel sistema. 4. Il CSBvr deve essere dotato di due figure professionali per la direzione e il coordinamento delle attività, le cui caratteristiche professionali sono meglio precisate nell'allegato 9 al presente capitolato; l'appaltatore deve indicarne i nominativi e i relativi curricula, nel piano delle risorse umane da presentare in sede di offerta tecnica: a) il responsabile del CSBvr deve assicurare una elevata professionalità nell'ambito della progettazione, gestione e direzione di reti bibliotecarie complesse; deve relazionarsi con il RUP per le attività di verifica e progettazione e deve partecipare agli incontri 20

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