CIRCOLARE INFORMATIVA NR. 11/2015 DETRAIBILITA IVA E DEDUCIBILITA DELLE SPESE TELEFONICHE
|
|
- Maria Rossa
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 CIRCOLARE INFORMATIVA NR. 11/2015 ARGOMENTO: DETRAIBILITA IVA E DEDUCIBILITA DELLE SPESE La Finanziaria , con decorrenza dal 1/1/2008, ha modificato le regole per la detrazione dell IVA assolta sull acquisto, l importazione e il noleggio di telefoni cellulari e per i servizi di telefonia mobile. L imposta pagata è interamente detraibile a condizione che il bene e il suo utilizzo siano riferibili esclusivamente all attività di impresa o di lavoro autonomo. Fino al 31 dicembre 2007, per i cellulari, la detrazione dell IVA pagata era ammessa nella misura forfetaria del 50%, senza che fosse stato necessario provare l effettivo utilizzo aziendale o professionale. La modifica è stata necessaria per adeguare la normativa nazionale a quella europea. Le novità in merito alla deducibilità nell ambito del reddito d impresa introdotte con la Finanziaria 2007, prevedono che la percentuale di deducibilità dei costi relativi alle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre (telefoni cellulari) è regolata comma 9 dell'articolo 102 del Tuir per i redditi d'impresa e dal comma 3-bis dell'articolo 54 del Tuir per i redditi derivanti dall'esercizio di attività artistiche e professionali. Per quel che riguarda il reddito di impresa e il reddito da lavoro autonomo le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazione elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sono ora deducibili nella misura dell' 80 per cento" (ndr in precedenza la percentuale di deducibilità era del 50%). Si è stabilito inoltre che tale percentuale è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi a impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto, limitatamente a un solo impianto per ciascun veicolo. La detraibilità ai fini IVA è soggetta alle disposizioni dell'art 19-bis1, comma 1, lettera g), del D.P.R.n. 633/72. I) DETRAIBILITA' DELL'IVA Le modifiche introdotte con la Finanziaria 2008 riguardano la detrazione per i telefoni cellulari e per le spese di traffico telefonico, che è consentita secondo i criteri ordinari previsti dell art. 19 del D.P.R. 633/72, vale a dire in funzione dell utilizzo del bene o servizio acquistato nell esercizio dell impresa, dell arte o della professione, ferma restando la limitazione all esercizio del diritto alla detrazione conseguente all effettuazione di operazioni esenti o non soggette all imposta. 1 art. 1, commi , Legge 24/12/2007, n.244 1
2 Quindi, dal 1 gennaio 2008, l IVA sul traffico telefonico mobile e sull acquisto, noleggio o locazione di cellulari sarà interamente detraibile a patto che il bene sia utilizzato interamente per l attività d impresa o lavoro autonomo. Tuttavia, le contemporanee modifiche degli articoli 3, 13 e 14 del D.P.R. 633/72, consentono all imprenditore o al professionista di detrarre integralmente l imposta anche in caso di uso promiscuo, salvo poi assoggettare a IVA l uso personale o familiare proprio o dei propri dipendenti, sulla base del valore normale. Ovviamente nel caso in cui le spese di acquisizione del cellulare e il relativo traffico telefonico siano inequivocabilmente riferibili interamente all attività d impresa o del professionista nessun problema poiché l imposta per l acquisto dell apparecchio e dei canoni è immediatamente detraibile al 100% senza nessun altro obbligo. Se invece la stima preventiva dell utilizzo imprenditoriale delle spese telefoniche risultasse difficile, gli imprenditori e i professionisti potranno esercitare integralmente il diritto alla detrazione e assoggettare poi a imposta l uso personale o familiare ovvero la messa a disposizione a titolo gratuito dei beni e servizi suddetti. Se si effettua una detrazione superiore al 50% in caso di controlli, bisognerà provare l utilizzo aziendale o professionale. REGIME DETRAZIONE IVA DALL' 01/01/2008 (1) REGIME IVA FINO AL 31/12/2007 REGIME IVA DAL01/01/2008 TELEFONO FISSO USO ESCLUSIVO 100% 100% (2) TELEFONO FISSO USO PROMISCUO 50% 50% TELEFONIA MOBILE/ CELLULARI USO ESCLUSIVO 50% 100% TELEFONIA MOBILE/ CELLULARI USO PROMISCUO 50% INERENZA NOTE Occorre dimostrare l'uso esclusivo USO PROMISCUO TELEFONIA FISSA E MOBILE con riaddebito valore 50% 100% utilizzo (1) Con la finanziaria 2008 è prevista la possibilità di detrarre l'iva nella misura del 100% se il telefono è usato in modo esclusivo (2) Bisogna applicare il principio di inerenza se il telefono fisso è utilizzato in modo promiscuo, per ridurre adeguatamente la percentuale di detrazione spettante. A questo proposito si consiglia, in ogni caso, la stipulazione di un Contratto Affari. USO ESTRANEO ALL'ATTIVITA' ADDEBITO DEL VALORE NORMALE Il terzo comma dell articolo 3 del DPR 633/72 assimila l uso personale di un bene ad una prestazione di servizi da assoggettare ad imposta sulla base del relativo valore normale, ma con rivalsa facoltativa. Il contribuente può scegliere, quindi, tra due possibilità: 2
3 Limitare subito al 50% il diritto alla detrazione per l utilizzo di tali beni e servizi per fini imprenditoriali e personali; Detrarre tutta l IVA e poi sottoporre a tassazione l uso personale o estraneo all impresa; All imprenditore o professionista è pertanto concesso di scegliere ai fini IVA: di inserire il bene stesso integralmente nel patrimonio della propria impresa; di conservarlo integralmente nel proprio patrimonio privato escludendolo in tal modo completamente dal sistema dell IVA; di inserirlo nella propria impresa solamente fino a concorrenza dell impiego professionale effettivo. COME DETERMINARE IL VALORE NORMALE Un altra novità della Finanziaria 2008 è l art. 1, comma 261, Legge n. 244 del 24/12/2007, che ha riformulato l art. 13, comma 3, ultimo periodo del DPR n.633/72, a norma del quale per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell articolo 19- bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni, l importo determinato. ESEMPIO: Nell ipotesi di cessione di telefoni cellulari, la base imponibile ai fini IVA è costituita dalla percentuale del prezzo di vendita corrispondente alla percentuale di IVA detratta a monte. IVA detratta a monte secondo inerenza: 60%. Base imponibile della successiva cessione: 60% del prezzo di vendita oppure del valore normale se il prezzo di vendita è inferiore al valore normale stesso. IVA detratta a monte secondo inerenza: 40%. Base imponibile della successiva cessione: 40% del prezzo di vendita oppure del valore normale se il prezzo di vendita è inferiore al valore normale stesso. Questa disposizione è entrata in vigore a partire dall 1 Marzo II) LA DEDUCIBILITA' DELLE SPESE Dall esercizio 2007, per i costi sostenuti sia per la telefonia fissa, sia per quella mobile è stata fissata la deducibilità all 80%. Quindi la deducibilità è passata dal 50% all 80% per la telefonia mobile, mentre per i telefoni fissi la modifica è peggiorativa perché si scende dal 100% all 80%. 3
4 Questo limite alla deduzione vale per le quote di ammortamento, per i canoni di locazione finanziaria o il noleggio, le spese di impiego e manutenzione delle apparecchiature terminali per i servizi di telecomunicazione elettronica a uso pubblico come chiarito dalla risoluzione ministeriale del 17 maggio 2007, n. 104/E. Tra rientrano anche le spese sostenute per l acquisto del modem, ovvero del router ADSL ed eventualmente l acquisto del software specifico. Nei casi in cui gli operatori stipulano un contratto di assistenza o di noleggio che comprenda anche la fornitura di apparecchi come il centralino telefonico e il personal computer bisognerà evidenziare in fattura la quota di prestazione di assistenza o noleggio riguardante gli apparecchi telefonici (deducibili all 80%) e la parte inerente l assistenza o il noleggio per il personal computer che potrà esse dedotta per intero. SCHEMA RIEPILOGATIVO DEDUCIBILITA COSTI Regime in vigore dall' 1/01/2008 sulla deducibilità delle spese telefoniche SOGGETTI TELEFONIA FISSA TELEFONIA MOBILE Imprese 80% 80% Lavoratori Autonomi 80% 80% Autotrasportatori (1) 100% 100% (1) Nel limite di 1 apparecchio per ciascun veicolo utilizzato per il trasposto merci. Le spese dei telefoni eccedenti il numero dei veicoli utilizzati, sono deducibili all 80%. Cessione di telefoni cellulari Con la decisione di esecuzione del Consiglio europeo n. 2010/710/UE del 22 novembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'unione europea del 25 novembre 2010, l'italia è stata autorizzata, in deroga al principio di carattere generale secondo cui debitore d'imposta nei confronti dell'erario, ai fini Iva, è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, a designare, quale debitore dell'iva, il soggetto passivo destinatario della cessione dei seguenti beni: a) telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo; b) dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. In sostanza i cedenti dei beni sopracitati (telefoni cellulari) in argomento sono tenuti a emettere fattura senza addebito d'imposta (applicazione del "reverse charge" o "inversione contabile"), con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti del Dpr n. 633/1972 e con l'indicazione della norma che prevede l'applicazione del reverse charge - articolo 17, comma 6, lettera c). Il committente dovrà, poi, integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi (articoli 23 e 24, del Dpr 633/1972), entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese. Il documento contabile, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro degli acquisti di cui all'articolo 25 del Dpr 633/1972. Il reverse charge si rende applicabile alle cessioni effettuate a partire dal 1 aprile L obbligo di applicazione del "reverse charge" o "inversione contabile", ai sensi dell articolo 17, comma 6, del Dpr 633/1972, trova applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il 4
5 commercio al dettaglio. Sono escluse dall'obbligo di inversione contabile le cessioni di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato effettuate: dai commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante (articolo 22, Dpr 633/1972). Ciò in quanto, in tali ipotesi, le cessioni dei beni in argomento sono, di regola, effettuate direttamente a cessionari - utilizzatori finali dei beni, ancorché soggetti passivi Iva. dai soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 22 del Dpr 633/72 che, tuttavia, effettuano (in favore di cessionari - utilizzatori finali) cessioni di telefoni cellulari in via accessoria alla fornitura principale del cosiddetto "traffico telefonico". In caso di violazione degli obblighi connessi al meccanismo del reverse charge si applica la disciplina sanzionatoria di cui al comma 9-bis dell'articolo 6 del Dlgs 471/1997. Tale disposizione prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa compresa tra il 100% e il 200% dell'imposta, con un minimo di 258 euro a carico del cessionario che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, non assolve l'imposta - mediante il meccanismo dell'inversione contabile - relativa all'acquisto dei beni in argomento (Circolare Agenzia delle Entrate n. 12 del punti 10.1, 10.2 e 10.3). Cessione di telefoni cellulari (usati) Ai fini IVA nella successiva cessione di telefoni cellulari, già utilizzati dal primo acquirente finale, la base imponibile è ridotta alla metà qualora la detrazione dell'iva relativa all'acquisto sia stata operata al 50%. A tal fine non si applica la disposizione di cui all'art. 10 n. 27 quinquies del D.P.R. 633/1972 che prevede l'esenzione (e non l'esclusione) IVA per le cessioni di beni acquistati senza il diritto alla detrazione totale dell'imposta prevista dalla legge (iva indetraibile), in quanto per i telefonini cellulari l'indetraibilità IVA all'acquisto è soltanto parziale (50%), perciò l'importo non assoggettato ad IVA (50%) è fuori campo IVA ai sensi dell'art. 13, c. 3 del D.P.R. 633/1972. Tassa sulle concessioni governative L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 9 del 18 gennaio 2012, ribadisce la non abolizione della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo della telefonia mobile. Tale chiarimento arriva a seguito di un'istanza di un ente con personalità giuridica pubblica che ritiene non più dovuta la tassa, in seguito all abrogazione dell articolo 318 del Dpr 156/1973, avvenuta grazie a un altra disposizione legislativa, l articolo 218 del Dlgs 259/2003, il Codice delle comunicazioni elettroniche. Ricariche cellulari deducibilità Nella risoluzione 17 maggio 2007, n. 104/E è stato evidenziato i suddetti limiti fiscali operano sia per la telefonia fissa che per quella mobile, sempre che utilizzata nell'ambito della attività professionale o artistica, nonché per i beni (materiali ed immateriali, ivi compreso il software) utilizzati per la connessione telefonica operata nell'ambito dell'attività artistica o professionale, limitatamente a quelli indispensabili per il collegamento alle suddette linee telefoniche. 5
6 Stante il tenore della norma, devono essere ricondotte nell'ambito delle spese deducibili anche quelle sostenute per l'acquisto delle ricariche telefoniche ovvero delle schede prepagate trattandosi di costi relativi all'impiego dei servizi telefonici. Resta inteso che, ai fini del riconoscimento della deducibilità dal reddito di lavoro autonomo, i predetti costi siano connotati dei requisiti della inerenza (all'attività professionale o artistica svolta) e della tracciabilità della spesa (che sia stata effettivamente sostenuta dal contribuente e che siano note le modalità di pagamento utilizzate). Riferimenti normativi: Art. 75 DPR 917/1982; Comma 9 articolo 102 D.P.R. 917/1986 (Tuir); Comma 3-bis articolo 54 D.P.R. 917/1986 (Tuir); Legge 27 dicembre 2006, n 296 Legge finanziaria 2007; Risoluzione Agenzia delle Entrate n 104 del Circolare Agenzia delle Entrate n 12 del ; Circolare Agenzia delle Entrare n 47 del ; Risoluzione Agenzia delle Entrate n 9 del ; Allegato fac simile fattura per cessione telefono usato (con ipotesi di detrazione dell'iva relativa all'acquisto operata al 50%). Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento di vostro interesse. Per ogni ulteriore chiarimento, Vi invitiamo a contattare il Vostro professionista di riferimento dello Studio. Cordiali Saluti. T. & P. Consulting S.r.l. A cura di Marco Tomassetti NOTA BENE - Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite con l intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi. Copyright Riproduzione riservata 6
7 XY srl Via Roma P. IVA: C.F. : Egr. FATTURA N. DEL OGGETTO: vendita telefono cellulare usato come visto e piaciuto, modello.. matricola.. iphone 5S xxxxxxxxxxxxxx Prezzo di vendita 500,00 DETTAGLIO IVA Imponibile IVA 204,92 IVA 22% 45,08 Fuori campo IVA art.13 c.3 DPR 633/72 250,00 Totale 500,00 7
1 aprile 2011: reverse charge anche per cellulari e microprocessori
1 Aprile 2011, ore 09:00 Escluse le cessioni effettuate nella fase di vendita al dettaglio 1 aprile 2011: reverse charge anche per cellulari e microprocessori Il meccanismo del reverse charge si applica
DettagliRoma, 23 dicembre 2010. Prot. n.
CIRCOLARE N. 59/E Roma, 23 dicembre 2010 Direzione Centrale Normativa Settore Imposte Indirette Ufficio Iva Prot. n. OGGETTO: Applicabilità del meccanismo dell inversione contabile o reverse charge alle
DettagliDal 1 aprile reverse charge su cellulari e pc
Periodico informativo n. 38/2011 Dal 1 aprile reverse charge su cellulari e pc Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che a partire dal 1 aprile
DettagliREVERSE CHARGE PER CELLULARI E MICROPROCESSORI: NUOVI CHIARIMENTI
Circolare N. 27 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 8 aprile 2011 REVERSE CHARGE PER CELLULARI E MICROPROCESSORI: NUOVI CHIARIMENTI Dallo scorso 1 aprile vige l obbligo di applicazione del reverse
DettagliRISOLUZIONE N. 140/E. Oggetto: Istanza di interpello X Articolo 74, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
RISOLUZIONE N. 140/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 novembre 2004 Oggetto: Istanza di interpello X Articolo 74, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con
DettagliMilano, 30 Marzo 2010
Milano, 30 Marzo 2010 Circolare 2/2010 Gentile cliente, trasmettiamo la seguente circolare riguardo alle nuove regole dei modelli intracee da presentare a partire dal 01 Gennaio 2010. A) NOVITÀ NELL INVIO
DettagliNOTA OPERATIVA N. 8/2012. OGGETTO: spese di telefonia e internet criteri di deducibilità e registrazione contabile.
NOTA OPERATIVA N. 8/2012 OGGETTO: spese di telefonia e internet criteri di deducibilità e registrazione contabile. - Introduzione L ormai sempre più rapido progresso tecnologico può rendere difficoltosa,
DettagliCircolare del 23/12/2010 n. 59 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
Circolare del 23/12/2010 n. 59 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa Applicabilità del meccanismo dellinversione contabile o reverse charge alle cessioni di telefoni cellulari e microprocessori
DettagliI SERVIZI GENERICI RICEVUTI DA OPERATORI NON RESIDENTI
Circolare n. 05 del 21 febbraio 2011 A tutti i Clienti Loro sedi I SERVIZI GENERICI RICEVUTI DA OPERATORI NON RESIDENTI Come noto, dal 2010, sono state introdotte rilevanti novità in materia di territorialità
DettagliTRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
TRATTAMENTO FISCALE DELLE SPESE DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO TIPOLOGIA COSTO Acquisto autovetture DEDUCIBILITA PER DETERMINARE IL REDDITO D IMPRESA Ammortizzabile 80% su max. 25.822,84 DETRAIBILITÀ
DettagliCircolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi
Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi OGGETTO: Novità 2013 nei rapporti internazionali Gentile cliente, Il decreto salva-infrazioni che ha recepito la Direttiva 2010/45/
DettagliRISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.
RISOLUZIONE N. 54/E Roma, 16 marzo 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. La Direzione Regionale ha trasmesso un istanza
DettagliCIRCOLARE N. 25/E. Roma, 19 maggio 2010
CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 maggio 2010 OGGETTO: Chiarimenti in merito alla deducibilità ai fini delle imposte dirette e ai fini IRAP dell IVA non detratta relativa a prestazioni
DettagliRISOLUZIONE N. 21/E. Quesito
RISOLUZIONE N. 21/E Direzione Centrale Normativa Roma, 20 FEBBRAIO 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Inversione contabile ai sensi dell'articolo 17, comma secondo, del DPR n. 633 del 1972 - irrilevanza
DettagliSTUDIO ANTONELLI. Forlì, 12 ottobre 2006
Dott. Alessandro Antonelli TRIBUTARISTA - PUBBLICISTA Dott. Alessandro Mengozzi COMMERCIALISTA Dott. Stefano Sgarzani COMMERCIALISTA Dott. Federico Mambelli Dott. Stefano Zanfini Dott.ssa Rita Santolini
DettagliRISOLUZIONE N. 99/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 08 aprile 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Spese di ristrutturazione nell ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo
DettagliEmission trading Profili Iva
Emission trading Profili Iva Avv. Sara Armella Armella & Associati www.studioarmella.com 1 Distinzione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi nella disciplina Iva comunitaria Cessione di beni (art.
DettagliIL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità
IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime
DettagliCircolare Informativa n. 2/2013
Dr. Carmelo Grillo Dottore commercialista Revisore contabile Dr. Santi Grillo Consulente del lavoro - Dottore commercialista Revisore contabile Circolare Informativa n. 2/2013 Olivarella, 14.01.2013 Ai
DettagliRISOLUZIONE N. 36/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Reverse charge cessione di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato
RISOLUZIONE N. 36/E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 marzo 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica Reverse charge cessione di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato Con istanza di consulenza
DettagliModello Iva 2014: cessione di immobili con reverse charge
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 33 30.01.2014 Modello Iva 2014: cessione di immobili con reverse charge Categoria: Iva Sottocategoria: Dichiarazione L art. 17, comma 6, lett.
DettagliNovità in tema di fatturazione dall 1.01.2013
Ai Gentili Clienti Novità in tema di fatturazione dall 1.01.2013 1 La L. 24.12.2012, n. 228 (legge di Stabilità 2013) ha introdotto novità in materia di fatturazione da applicare su tutte le operazioni
DettagliLa nuova disciplina dell IVA per cassa si applica alle operazioni effettuate dall 1.12.2012.
Circolare n. 2/2013 Versamento dell IVA dopo la riscossione del corrispettivo (c.d. IVA per cassa ) - Nuova disciplina - Esercizio, durata e revoca dell opzione 1 Premessa Come anticipato nella circolare
DettagliSPAZIANI & LONGO ASSOCIATI
Circolare n. 11 del 28 marzo 2008 Spese auto IVA (art. 19 bis 1 DPR 633/72) Il regime di detraibilità dell Iva afferente le autovetture è stato modificato dalla Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), alla
DettagliRISOLUZIONE N. 162/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 162/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 18 giugno 2009 OGGETTO : Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Deducibilità spese per servizi di telefonia fissa e
DettagliRisoluzione n. 375/E
Risoluzione n. 375/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Settore Fiscalità Indiretta ed Internazionale Roma, 28 novembre 2002 Oggetto: Applicazione dello speciale meccanismo del reverse charge di
DettagliSCROVEGNI PARTNERS S.R.L.
Pagina1 CIRCOLARE Padova, 15 gennaio 2013 Spettabili CLIENTI LORO SEDI OGGETTO: Fiscalità degli autoveicoli a motore a decorrere dal 2013. Con la Legge di Stabilità si stabilisce che le autovetture aziendali,
DettagliSTUDIO GIAMPAOLI Gall. Dei Fonditori 3 PESARO
STUDIO GIAMPAOLI Gall. Dei Fonditori 3 PESARO Pesaro, lì 02 aprile 2009 A TUTTI I SIGNORI CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE n. 02/2009 1 Le spese per alberghi e ristoranti detraibilità/deducibilità e i nuovi
DettagliOPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE A seguito dell ingresso di Romania e Bulgaria nell Unione europea a decorrere dall 1.1.2007, le operazioni poste in essere con operatori residenti in tali Stati sono qualificate
DettagliIL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Decreto Ministero dell Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 G.U. 3 febbraio 2015 n. 27 Modalita' e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni.
DettagliLA RILEVAZIONE DELLE SPESE TELEFONICHE ALLA LUCE DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA FINANZIARIA
Spett.le DITTA/ SOCIETÀ CIRCOLARE n. CF 13/2007 Come comunicato con la circolare CC 02/2006, Vi rinnoviamo la segnalazione che nella nuova veste del nostro sito internet www.studiosinergie.it, sono costantemente
DettagliIL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B
IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B La Legge 217/2011 prevede che le prestazioni di servizi generiche poste in essere con soggetti non residenti si considerino effettuate nel momento
DettagliFiscal News N. 32. Amministratori: uso promiscuo dell auto. La circolare di aggiornamento professionale 29.01.2014. Uso. Amministratori collaboratori
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 32 29.01.2014 Amministratori: uso promiscuo dell auto Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette In base a quanto disposto dall art. 3, comma
DettagliNews per i Clienti dello studio
News per i Clienti dello studio N. 129 del 23 Settembre 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Commercio elettronico: per le operazioni UE anche i regimi agevolati applicano il MiniOne Stop Shop Gentile cliente,
DettagliRISOLUZIONE N. 47/E. Roma, 28 maggio 2010
RISOLUZIONE N. 47/E Direzione Centrale Normativa Roma, 28 maggio 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento fiscale delle spese sostenute dagli operatori congressuali per l acquisto di servizi alberghieri
DettagliSCROVEGNI PARTNERS S.R.L.
Pagina1 CIRCOLARE Padova, 21 dicembre 2012 Spettabili CLIENTI LORO SEDI OGGETTO: Servizi internazionali e Cee modifiche normative e nuovi obblighi in materia IVA. Con la presente circolare si esaminano
DettagliOGGETTO: Consulenza giuridica - Regime IVA delle cessioni di beni di oro usato destinati al processo di affinazione e trasformazione industriale
RISOLUZIONE N. 92/E Roma, 12 dicembre 2013 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Regime IVA delle cessioni di beni di oro usato destinati al processo di affinazione e trasformazione
Dettagli1. LA NUOVA NUMERAZIONE DELLE FATTURE DAL 1 GENNAIO 2013: CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE RIS. 1/E
04 2013 15 Gennaio 1. LA NUOVA NUMERAZIONE DELLE FATTURE DAL 1 GENNAIO 2013: CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE RIS. 1/E 2. INDICAZIONI STANDARD DA RIPORTARE IN FATTURA NOVITA IVA ; 3. RIMBORSO IRAP;
DettagliLE NOVITA' IVA 2012 DICHIARAZIONE ANNUALE
O C S E 1 LE NOVITA' IVA 2012 DICHIARAZIONE ANNUALE Francesco Campanile Dirigente Ministero Economia e Finanze Revisore dei conti CNSD Dottore commercialista Docente di Diritto Tributario internazionale
DettagliA seguito della modifica dell art. 21 c.2 del DPR 633/1972, dal 1 gennaio 2013 sarà obbligatorio indicare sempre in fattura:
Trento, 08/01/2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: fatturazione, novità dal 1 gennaio 2013 - AGGIORNATO Gentile Cliente, dal 1 gennaio 2013 ci saranno importanti novità sul fronte della fatturazione,
DettagliOggetto: OPERAZIONI CON L ESTERO - MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE E TERMINI DI EMISSIONE/REGISTRAZIONE DELLE FATTURE INVERSIONE CONTABILE
Dott. Danilo Cortesi A tutti i Clienti Loro sedi Ravenna, 11/02/2013 Circolare informativa n. 5/2013 Oggetto: OPERAZIONI CON L ESTERO - MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE E TERMINI DI EMISSIONE/REGISTRAZIONE
DettagliLA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO 2013. Esemplificando, le novità possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie: Contenuto.
LA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO 2013 La legge 24/12/2012 n. 228, pubblicata nella G.U. 29/12/2012 N. 312, supplemento ordinario n. 212 (legge di stabilità), ha recepito nell ordinamento nazionale le misure
DettagliSCROVEGNI PARTNERS S.R.L.
CIRCOLARE Spettabili Padova, 21 dicembre 2012 CLIENTI LORO SEDI Oggetto: Vendita e locazione di immobili nuovi adempimenti fiscali. VENDITA Con la presente Vi informiamo che si applica il meccanismo dell
DettagliDi seguito in sintesi le novità introdotte in materia di fatturazione e relativi adempimenti:
Consulenza aziendale consulenza settore turismo elaborazione dati contabili formazione del personale Roma, 12 Gennaio 2013 CIRCOLARE INFORMATIVA N 2 /2013 OGGETTO: LEGGE DI STABILITÀ 2013 NOVITÀ IN MATERIA
DettagliCircolare n. 1. del 4 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di fatturazione
Circolare n. 1 del 4 gennaio 2013 Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di fatturazione INDICE 1 Premessa... 2 2 Nuovi obblighi di fatturazione... 2 2.1 Operazioni nei confronti di soggetti passivi
Dettagliprot. n. 31.23 Spett.le LORO SEDI
Roma 4 settembre 2007 prot. n. 31.23 Spett.le LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI LEGA PROFESSIONISTI DI SERIE C LEGA NAZIONALE DILETTANTI UFFICIO AMMINISTRAZIONE F.I.G.C. LORO SEDI Si trasmette, in allegato,
DettagliCircolare 02/06 Regime di detraibilità Iva e deducibilità dei costi relativi alle auto aziendali
Circolare 02/06 Regime di detraibilità Iva e deducibilità dei costi relativi alle auto aziendali A. Detraibilità Iva La normativa sulla detraibilità dell Iva pagata al momento dell acquisto di veicoli
DettagliPesaro, lì 29 marzo 2013. CIRCOLARE n. 06/2013. 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali;
Pesaro, lì 29 marzo 2013 CIRCOLARE n. 06/2013 1- La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali; 1 - LA PROVA DELLE CESSIONI INTRAUE Le cessioni di beni intraue sono assoggettate
DettagliOggetto: NOVITA IVA 2013
Bassano del Grappa, 04 Marzo 2013 Circolare n. 07/2013 Oggetto: NOVITA IVA 2013 Con l intento di uniformare gli adempimenti in ambito comunitario, la Legge di Stabilità 2013 ha introdotto dal 1 gennaio
DettagliSTUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI
STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI Varese, 19 dicembre 2012 NOVITÀ IVA IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2013 DECRETO LEGGE 216/2012 ( SALVA INFRAZIONI ) Si segnalano le novità in materia di iva che entreranno
DettagliLegge di stabilità 2013 Novità in materia di fatturazione
Legge di stabilità 2013 Novità in materia di fatturazione Al fine di recepire il contenuto della direttiva 2010/45/UE, la L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) introduce numerose novità in materia
DettagliNOVITA NORMATIVE IVA ANNO D IMPOSTA 2011
NOVITA NORMATIVE IVA ANNO D IMPOSTA 2011 Regime per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità Nel Quadro VA il rigo VA14 è stato denominato «Regime per l imprenditoria giovanile e lavoratori in
DettagliRISOLUZIONE N. 75/E. Con l interpello in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 27 del D.L. n. 98 del 2011, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 75/E Direzione Centrale Normativa Roma, 28 agosto 2015 OGGETTO: Interpello - Regime di vantaggio ex art. 27, co. 1 e 2, del D. L. n. 98 del 2011 - Iva relativa ai servizi di telecomunicazione,
DettagliRISOLUZIONE N. 13/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Reverse charge - Cessione di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato
RISOLUZIONE N. 13/E Roma, 07 febbraio 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Reverse charge - Cessione di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato Con istanza di
DettagliConsiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 14/2013 GENNAIO/14/2013 (*)
Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 14/2013 GENNAIO/14/2013 (*) 31 Gennaio 2013 LA RIDUZIONE DELLA DEDUCIBILITÀ
DettagliCIRCOLARE A) IVA E IMPOSTE INDIRETTE SULLA LOCAZIONE
CIRCOLARE Padova, 1^ ottobre 2007 SPETT.LI CLIENTI LORO SEDI Oggetto: Locazione di immobili e altre problematiche fiscali. Con la presente Vi informiamo che è stata pubblicata la Legge 448/2006, che ha
Dettaglidi Massimo Gabelli, Roberta De Pirro
4 Marzo 2009, ore 16:54 Imposte dirette Trattamento fiscale delle spese alberghiere e di ristorazione Con la Circolare n. 6/E del 3 marzo 2009, l Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori precisazioni
DettagliLa gestione delle fatture in regime reverse charge
La gestione delle fatture in regime reverse charge 1 1. Introduzione Il reverse charge è un sistema di fatturazione previsto dall art.17, comma 5, del dpr 633/1972 che comporta che il destinatario di una
DettagliFinanziaria 2007 professionisti
Finanziaria 2007 professionisti Dopo le numerose modifiche apportate dal D.L. n.223/06, convertito con modificazioni dalla L. n.248/06, la Finanziaria interviene nuovamente da un lato per introdurre la
DettagliPACCHETTO IVA 2008 (Vat package 2008)
PACCHETTO IVA 2008 (Vat package 2008) Dir. 2008/8 Servizi Dir. 2008/9 Rimborsi non residenti Dir. 2008/117 Intrastat Entrata in vigore: 1 gennaio 2010 ( in progress 1 gennaio 2011 2013 e 2015 per alcuni
DettagliGuida alla fiscalità dell'auto
Guida alla fiscalità dell'auto AGGIORNAMENTO 01/2013 LE IMPOSTE SULL'AUTO: DIRETTE E INDIRETTE COSA CAMBIA CON LA LEGGE DI STABILITÀ TABELLA RIASSUNTIVA SULLA FISCALITÀ DELL'AUTO Il presente documento
DettagliRISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015
RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con
DettagliCIRCOLARE N. 25/E. OGGETTO: Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata
CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 giugno 2012 OGGETTO: Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata 2 INDICE 1 Detrazione del 36 per cento...4 1.1 Dichiarazioni ICI e detrazione
DettagliCIRCOLARE - AGENZIA ENTRATE - 26 marzo 2008, n. 26/E
CIRCOLARE - AGENZIA ENTRATE - 26 marzo 2008, n. 26/E OGGETTO: Cessione gratuita di beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici alle ONLUS. Art 13, comma 3, del decreto legislativo
DettagliOggetto: Circolare n. 1/2013 del 17 gennaio 2013
DOTT. ANDREA ALBERGHINI DOTT. ALFREDO ODDONE DOTT. FEDERICO BENNI DOTT. DARIO CURTI DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI DOTT. PIETRO BUFANO Bologna, 17 gennaio 2013 Oggetto: Circolare n. 1/2013 del 17 gennaio
DettagliFatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127
Circolare 23 del 28 settembre 2015 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127 INDICE 1 Premessa... 2 2 Regime opzionale per la trasmissione
DettagliGLI APPROFONDAMENTI WE DRIVE: FISCALITA 2013 PER LE AUTO IMPOSTE DIRETTE (IRPEF IRES IRAP)
GLI APPROFONDAMENTI WE DRIVE: FISCALITA 2013 PER LE AUTO LA NORMATIVA DÌ BASE Le principali IMPOSTE che gravano sulle auto, sono: (IRPEF, IRES, IRAP) disciplinate dall art. 164 del TUIR (DPR 917/86, così
DettagliRISOLUZIONE N. 248/E
RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti
DettagliImposta di bollo sui documenti informatici
Conferenza organizzata dall Associazione ICT Dott.Com Imposta di bollo sui documenti informatici Direzione Regionale del Piemonte a cura di Sandra Migliaccio Ufficio Fiscalità Generale 1 21 novembre 2014
DettagliPresentazione a cura di Mario Spera
Presentazione a cura di Mario Spera Disposizioni comunitarie Pacchetto IVA Direttiva 2008/8/CE del 12 febbraio 2008 (modifica del luogo di tassazione dei servizi) Direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008
DettagliSPLIT PAYMENT: IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2015 Legge di Stabilità 2015
NOTA OPERATIVA SPLIT PAYMENT: IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2015 Legge di Stabilità 2015 Premessa - Dallo scorso 1 Gennaio è entrato in vigore il particolare meccanismo c.d. split payment, il quale prevede per
DettagliCENTRO ASSISTENZA SOCIETARIA di Cappellini Lia & C. s.n.c.
CIRCOLARE N 4/2013 Tivoli, 16/01/2013 Oggetto: NOVITA DEDUCIBILITA AUTO. Spett.le Clientela, con la presente circolare siamo a comunicare che con la Riforma del mercato del lavoro, L. 28/06/2012 n. 92,
DettagliCOMUNICAZIONE N. 11 DEL 14.09.15
- A.I.P. C.F. : 95142960657 P.IVA: 05115830654 COMUNICAZIONE N. 11 DEL 14.09.15 Cari Colleghi, abbiamo ricevuto da diversi amici richiesta di delucidazioni in merito alla problematica relativa alla cessione
DettagliSPESOMETRO ANNO 2013
Tipologia: FISCO Protocollo: 2005414 Data: 28.03.2014 Oggetto: spesometro anno 2013 SPESOMETRO ANNO 2013 Gentile Associato, come noto, l art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ha previsto l obbligo
DettagliSpett.le Ordine Degli Architetti della Provincia di Modena Loro Iscritti
Spett.le Ordine Degli Architetti della Provincia di Modena Loro Iscritti Modena, lì 11/04/2008 Circolare n 3 Vogliamo sottoporre alla Vostra attenzione alcune novità fiscali in vigore dal 01/01/2008 sia
DettagliDeducibilità dei canoni di leasing
Circolare Monografica 11 giugno 2014 n. 1989 DICHIARAZIONI Deducibilità dei canoni di leasing Modifiche normative e gestione in UNICO 2014 di Marianna Annicchiarico, Giuseppe Mercurio La Legge 27 dicembre
DettagliLE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MANOVRA D ESTATE 2008: LA DEDUCIBILITA AI FINI IVA E PER LE IMPOSTE SUI REDDITI Il D.L. n. 112/2008, ha adeguato la normativa nazionale
DettagliOGGETTO: articolo 30, comma 3, lett. c) del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 rimborso IVA per acquisto di beni ammortizzabili
RISOLUZIONE N. 179/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 27 dicembre 2005 OGGETTO: articolo 30, comma 3, lett. c) del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 rimborso IVA per acquisto di beni ammortizzabili
DettagliSpese di rappresentanza
Spese di rappresentanza LE NUOVE REGOLE PER LA DEDUCIBILITA Trattamento fiscale fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 La normativa previgente non forniva una definizione di spese di rappresentanza
Dettaglivisto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,
IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell
DettagliFatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017
del 6 Novembre 2015 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017 Secondo quanto previsto dal DLgs. 127/2015, tutti i soggetti passivi IVA possono
DettagliRoma, 22 e 23 gennaio 2008 Legge finanziaria 2008: le principali novità in materia di IVA
Roma, 22 e 23 gennaio 2008 Legge finanziaria 2008: le principali novità in materia di IVA Ufficio Studi - Sezione Analisi giuridiche Legge finanziaria per il 2008 Le principali novità riguardano: I. Aliquote
DettagliSTUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO TOMASSETTI & PARTNERS Corso Trieste 88 00198 Roma Tel. 06/8848666 (RA) Fax 068844588 info@mt-partners.
CIRCOLARE INFORMATIVA NR. 33/2014 del 15/5/2014 ARGOMENTO: PROROGA VERSAMENTI DI UNICO 2014 Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
DettagliOGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78
CIRCOLARE n. 40/E Direzione Centrale Normativa Alle Direzioni regionali e provincial Roma, 28 luglio 2010 OGGETTO: Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge
DettagliCessione veicoli, trattamento IVA
Cessione veicoli, trattamento IVA Al fine di individuare il corretto trattamento IVA della cessione di un veicolo usato, è necessario individuare il regime di detraibilità applicato all atto di acquisto
DettagliRisoluzione n. 114/E
Risoluzione n. 114/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 maggio 2003 Oggetto: Istanza d interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fondo integrativo Sanitario Dirigenti delle
DettagliRISOLUZIONE N. 123/E
RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in
DettagliCIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge
DettagliAgli Uffici delle dogane TUTTI
Roma, 08 ottobre 2014 Protocollo: Rif.: Allegati: 93641/RU Oggetto: Alle Direzioni Regionali, Interregionali ed Interprovinciale di Bolzano e Trento TUTTE Agli Uffici delle dogane TUTTI Regime speciale
DettagliCircolare informativa per i clienti dello studio. Ammortamento auto strumentali
informativa per i clienti dello studio Ammortamento auto strumentali Ai gentili Clienti Loro sedi Premessa Una delle misure di maggior interesse contenute nel disegno di Legge di Stabilità 2016 è relativa
DettagliArt. 83-bis (Tutela della sicurezza stradale e della regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi)
Testo in vigore dal: 15-8-2012 Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 Modificato dalla L.127/2010, dalla L.10/2011, dalla L.148/2011 e dalla
DettagliNetwork for Value. A tutti i Sig.ri Clienti Loro Sedi. Informatore n 1 del 11 gennaio 2013. Oggetto: NOVITA IVA IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2013
A tutti i Sig.ri Clienti Loro Sedi Informatore n 1 del 11 gennaio 2013 Oggetto: NOVITA IVA IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2013 PREMESSA Al fine di recepire il contenuto della direttiva 2010/45/UE, la L. 24.12.2012
DettagliRiunione Clienti. in programma presso lo Studio Corno, a Lissone, il giorno. lunedì 28 gennaio p.v. alle ore 17.
Lissone, 8 gennaio 2013 Circolare n 1 / 2013 Ai signori clienti loro sedi Oggetto: Legge di stabilità 2013 Gentile Cliente, il Parlamento ha approvato il testo della Legge di Stabilità 2013 con la Legge
DettagliNOVITA 2013 - IVA Legge di stabilità 2013 (L. n. 228 del 24.12.12, GU 29.12.12), in cui è stato trasfuso l art. 1 del DL 216/2012
Milano, 2 gennaio 2013 NOVITA 2013 - IVA Legge di stabilità 2013 (L. n. 228 del 24.12.12, GU 29.12.12), in cui è stato trasfuso l art. 1 del DL 216/2012 EMISSIONE FATTURE La legge di stabilità ha modificato
Dettagligeneratore" dell imposta).
OPERAZIONI CON L ESTERO: MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE E TERMINI DI EMISSIONE/REGISTRAZIONE DELLE FATTURE Con l intento di uniformare gli adempimenti in ambito comunitario, la Legge di Stabilità
DettagliLE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI
CIRCOLARE N. 08 DEL 05/03/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI
DettagliLA NUOVA TERRITORIALITA' IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
LA NUOVA TERRITORIALITA' IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI Territorialità Iva Le operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'iva sono quelle per le quali sussistono i seguenti tre requisiti: oggettivo:
DettagliRISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015
RISOLUZIONE N. 45/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 6 maggio 2015 OGGETTO: Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle Associazioni sportive dilettantistiche - Vigenza
DettagliVendita soggetta al regime IVA
Vendita soggetta al regime IVA Operazioni che verificano il presupposto di cui all art. 1 DPR 633/72. Soggetto esercente attività di impresa arte o professione e l immobile rientra nell attività. Le snc,
DettagliRoma, 22 ottobre 2001
RISOLUZIONE N. 163/E Roma, 22 ottobre 2001 OGGETTO: Istanza di interpello n..2001, ai sensi dell articolo 11, della legge n. 212 del 2000, presentato dal Signor in ordine all assoggettabilità all imposta
Dettagli