CIRCOLARE INFORMATIVA NR. 11/2015 DETRAIBILITA IVA E DEDUCIBILITA DELLE SPESE TELEFONICHE

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1 CIRCOLARE INFORMATIVA NR. 11/2015 ARGOMENTO: DETRAIBILITA IVA E DEDUCIBILITA DELLE SPESE La Finanziaria , con decorrenza dal 1/1/2008, ha modificato le regole per la detrazione dell IVA assolta sull acquisto, l importazione e il noleggio di telefoni cellulari e per i servizi di telefonia mobile. L imposta pagata è interamente detraibile a condizione che il bene e il suo utilizzo siano riferibili esclusivamente all attività di impresa o di lavoro autonomo. Fino al 31 dicembre 2007, per i cellulari, la detrazione dell IVA pagata era ammessa nella misura forfetaria del 50%, senza che fosse stato necessario provare l effettivo utilizzo aziendale o professionale. La modifica è stata necessaria per adeguare la normativa nazionale a quella europea. Le novità in merito alla deducibilità nell ambito del reddito d impresa introdotte con la Finanziaria 2007, prevedono che la percentuale di deducibilità dei costi relativi alle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre (telefoni cellulari) è regolata comma 9 dell'articolo 102 del Tuir per i redditi d'impresa e dal comma 3-bis dell'articolo 54 del Tuir per i redditi derivanti dall'esercizio di attività artistiche e professionali. Per quel che riguarda il reddito di impresa e il reddito da lavoro autonomo le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazione elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sono ora deducibili nella misura dell' 80 per cento" (ndr in precedenza la percentuale di deducibilità era del 50%). Si è stabilito inoltre che tale percentuale è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi a impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto, limitatamente a un solo impianto per ciascun veicolo. La detraibilità ai fini IVA è soggetta alle disposizioni dell'art 19-bis1, comma 1, lettera g), del D.P.R.n. 633/72. I) DETRAIBILITA' DELL'IVA Le modifiche introdotte con la Finanziaria 2008 riguardano la detrazione per i telefoni cellulari e per le spese di traffico telefonico, che è consentita secondo i criteri ordinari previsti dell art. 19 del D.P.R. 633/72, vale a dire in funzione dell utilizzo del bene o servizio acquistato nell esercizio dell impresa, dell arte o della professione, ferma restando la limitazione all esercizio del diritto alla detrazione conseguente all effettuazione di operazioni esenti o non soggette all imposta. 1 art. 1, commi , Legge 24/12/2007, n.244 1

2 Quindi, dal 1 gennaio 2008, l IVA sul traffico telefonico mobile e sull acquisto, noleggio o locazione di cellulari sarà interamente detraibile a patto che il bene sia utilizzato interamente per l attività d impresa o lavoro autonomo. Tuttavia, le contemporanee modifiche degli articoli 3, 13 e 14 del D.P.R. 633/72, consentono all imprenditore o al professionista di detrarre integralmente l imposta anche in caso di uso promiscuo, salvo poi assoggettare a IVA l uso personale o familiare proprio o dei propri dipendenti, sulla base del valore normale. Ovviamente nel caso in cui le spese di acquisizione del cellulare e il relativo traffico telefonico siano inequivocabilmente riferibili interamente all attività d impresa o del professionista nessun problema poiché l imposta per l acquisto dell apparecchio e dei canoni è immediatamente detraibile al 100% senza nessun altro obbligo. Se invece la stima preventiva dell utilizzo imprenditoriale delle spese telefoniche risultasse difficile, gli imprenditori e i professionisti potranno esercitare integralmente il diritto alla detrazione e assoggettare poi a imposta l uso personale o familiare ovvero la messa a disposizione a titolo gratuito dei beni e servizi suddetti. Se si effettua una detrazione superiore al 50% in caso di controlli, bisognerà provare l utilizzo aziendale o professionale. REGIME DETRAZIONE IVA DALL' 01/01/2008 (1) REGIME IVA FINO AL 31/12/2007 REGIME IVA DAL01/01/2008 TELEFONO FISSO USO ESCLUSIVO 100% 100% (2) TELEFONO FISSO USO PROMISCUO 50% 50% TELEFONIA MOBILE/ CELLULARI USO ESCLUSIVO 50% 100% TELEFONIA MOBILE/ CELLULARI USO PROMISCUO 50% INERENZA NOTE Occorre dimostrare l'uso esclusivo USO PROMISCUO TELEFONIA FISSA E MOBILE con riaddebito valore 50% 100% utilizzo (1) Con la finanziaria 2008 è prevista la possibilità di detrarre l'iva nella misura del 100% se il telefono è usato in modo esclusivo (2) Bisogna applicare il principio di inerenza se il telefono fisso è utilizzato in modo promiscuo, per ridurre adeguatamente la percentuale di detrazione spettante. A questo proposito si consiglia, in ogni caso, la stipulazione di un Contratto Affari. USO ESTRANEO ALL'ATTIVITA' ADDEBITO DEL VALORE NORMALE Il terzo comma dell articolo 3 del DPR 633/72 assimila l uso personale di un bene ad una prestazione di servizi da assoggettare ad imposta sulla base del relativo valore normale, ma con rivalsa facoltativa. Il contribuente può scegliere, quindi, tra due possibilità: 2

3 Limitare subito al 50% il diritto alla detrazione per l utilizzo di tali beni e servizi per fini imprenditoriali e personali; Detrarre tutta l IVA e poi sottoporre a tassazione l uso personale o estraneo all impresa; All imprenditore o professionista è pertanto concesso di scegliere ai fini IVA: di inserire il bene stesso integralmente nel patrimonio della propria impresa; di conservarlo integralmente nel proprio patrimonio privato escludendolo in tal modo completamente dal sistema dell IVA; di inserirlo nella propria impresa solamente fino a concorrenza dell impiego professionale effettivo. COME DETERMINARE IL VALORE NORMALE Un altra novità della Finanziaria 2008 è l art. 1, comma 261, Legge n. 244 del 24/12/2007, che ha riformulato l art. 13, comma 3, ultimo periodo del DPR n.633/72, a norma del quale per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell articolo 19- bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni, l importo determinato. ESEMPIO: Nell ipotesi di cessione di telefoni cellulari, la base imponibile ai fini IVA è costituita dalla percentuale del prezzo di vendita corrispondente alla percentuale di IVA detratta a monte. IVA detratta a monte secondo inerenza: 60%. Base imponibile della successiva cessione: 60% del prezzo di vendita oppure del valore normale se il prezzo di vendita è inferiore al valore normale stesso. IVA detratta a monte secondo inerenza: 40%. Base imponibile della successiva cessione: 40% del prezzo di vendita oppure del valore normale se il prezzo di vendita è inferiore al valore normale stesso. Questa disposizione è entrata in vigore a partire dall 1 Marzo II) LA DEDUCIBILITA' DELLE SPESE Dall esercizio 2007, per i costi sostenuti sia per la telefonia fissa, sia per quella mobile è stata fissata la deducibilità all 80%. Quindi la deducibilità è passata dal 50% all 80% per la telefonia mobile, mentre per i telefoni fissi la modifica è peggiorativa perché si scende dal 100% all 80%. 3

4 Questo limite alla deduzione vale per le quote di ammortamento, per i canoni di locazione finanziaria o il noleggio, le spese di impiego e manutenzione delle apparecchiature terminali per i servizi di telecomunicazione elettronica a uso pubblico come chiarito dalla risoluzione ministeriale del 17 maggio 2007, n. 104/E. Tra rientrano anche le spese sostenute per l acquisto del modem, ovvero del router ADSL ed eventualmente l acquisto del software specifico. Nei casi in cui gli operatori stipulano un contratto di assistenza o di noleggio che comprenda anche la fornitura di apparecchi come il centralino telefonico e il personal computer bisognerà evidenziare in fattura la quota di prestazione di assistenza o noleggio riguardante gli apparecchi telefonici (deducibili all 80%) e la parte inerente l assistenza o il noleggio per il personal computer che potrà esse dedotta per intero. SCHEMA RIEPILOGATIVO DEDUCIBILITA COSTI Regime in vigore dall' 1/01/2008 sulla deducibilità delle spese telefoniche SOGGETTI TELEFONIA FISSA TELEFONIA MOBILE Imprese 80% 80% Lavoratori Autonomi 80% 80% Autotrasportatori (1) 100% 100% (1) Nel limite di 1 apparecchio per ciascun veicolo utilizzato per il trasposto merci. Le spese dei telefoni eccedenti il numero dei veicoli utilizzati, sono deducibili all 80%. Cessione di telefoni cellulari Con la decisione di esecuzione del Consiglio europeo n. 2010/710/UE del 22 novembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'unione europea del 25 novembre 2010, l'italia è stata autorizzata, in deroga al principio di carattere generale secondo cui debitore d'imposta nei confronti dell'erario, ai fini Iva, è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, a designare, quale debitore dell'iva, il soggetto passivo destinatario della cessione dei seguenti beni: a) telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo; b) dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. In sostanza i cedenti dei beni sopracitati (telefoni cellulari) in argomento sono tenuti a emettere fattura senza addebito d'imposta (applicazione del "reverse charge" o "inversione contabile"), con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti del Dpr n. 633/1972 e con l'indicazione della norma che prevede l'applicazione del reverse charge - articolo 17, comma 6, lettera c). Il committente dovrà, poi, integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi (articoli 23 e 24, del Dpr 633/1972), entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese. Il documento contabile, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro degli acquisti di cui all'articolo 25 del Dpr 633/1972. Il reverse charge si rende applicabile alle cessioni effettuate a partire dal 1 aprile L obbligo di applicazione del "reverse charge" o "inversione contabile", ai sensi dell articolo 17, comma 6, del Dpr 633/1972, trova applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il 4

5 commercio al dettaglio. Sono escluse dall'obbligo di inversione contabile le cessioni di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato effettuate: dai commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante (articolo 22, Dpr 633/1972). Ciò in quanto, in tali ipotesi, le cessioni dei beni in argomento sono, di regola, effettuate direttamente a cessionari - utilizzatori finali dei beni, ancorché soggetti passivi Iva. dai soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 22 del Dpr 633/72 che, tuttavia, effettuano (in favore di cessionari - utilizzatori finali) cessioni di telefoni cellulari in via accessoria alla fornitura principale del cosiddetto "traffico telefonico". In caso di violazione degli obblighi connessi al meccanismo del reverse charge si applica la disciplina sanzionatoria di cui al comma 9-bis dell'articolo 6 del Dlgs 471/1997. Tale disposizione prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa compresa tra il 100% e il 200% dell'imposta, con un minimo di 258 euro a carico del cessionario che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, non assolve l'imposta - mediante il meccanismo dell'inversione contabile - relativa all'acquisto dei beni in argomento (Circolare Agenzia delle Entrate n. 12 del punti 10.1, 10.2 e 10.3). Cessione di telefoni cellulari (usati) Ai fini IVA nella successiva cessione di telefoni cellulari, già utilizzati dal primo acquirente finale, la base imponibile è ridotta alla metà qualora la detrazione dell'iva relativa all'acquisto sia stata operata al 50%. A tal fine non si applica la disposizione di cui all'art. 10 n. 27 quinquies del D.P.R. 633/1972 che prevede l'esenzione (e non l'esclusione) IVA per le cessioni di beni acquistati senza il diritto alla detrazione totale dell'imposta prevista dalla legge (iva indetraibile), in quanto per i telefonini cellulari l'indetraibilità IVA all'acquisto è soltanto parziale (50%), perciò l'importo non assoggettato ad IVA (50%) è fuori campo IVA ai sensi dell'art. 13, c. 3 del D.P.R. 633/1972. Tassa sulle concessioni governative L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 9 del 18 gennaio 2012, ribadisce la non abolizione della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo della telefonia mobile. Tale chiarimento arriva a seguito di un'istanza di un ente con personalità giuridica pubblica che ritiene non più dovuta la tassa, in seguito all abrogazione dell articolo 318 del Dpr 156/1973, avvenuta grazie a un altra disposizione legislativa, l articolo 218 del Dlgs 259/2003, il Codice delle comunicazioni elettroniche. Ricariche cellulari deducibilità Nella risoluzione 17 maggio 2007, n. 104/E è stato evidenziato i suddetti limiti fiscali operano sia per la telefonia fissa che per quella mobile, sempre che utilizzata nell'ambito della attività professionale o artistica, nonché per i beni (materiali ed immateriali, ivi compreso il software) utilizzati per la connessione telefonica operata nell'ambito dell'attività artistica o professionale, limitatamente a quelli indispensabili per il collegamento alle suddette linee telefoniche. 5

6 Stante il tenore della norma, devono essere ricondotte nell'ambito delle spese deducibili anche quelle sostenute per l'acquisto delle ricariche telefoniche ovvero delle schede prepagate trattandosi di costi relativi all'impiego dei servizi telefonici. Resta inteso che, ai fini del riconoscimento della deducibilità dal reddito di lavoro autonomo, i predetti costi siano connotati dei requisiti della inerenza (all'attività professionale o artistica svolta) e della tracciabilità della spesa (che sia stata effettivamente sostenuta dal contribuente e che siano note le modalità di pagamento utilizzate). Riferimenti normativi: Art. 75 DPR 917/1982; Comma 9 articolo 102 D.P.R. 917/1986 (Tuir); Comma 3-bis articolo 54 D.P.R. 917/1986 (Tuir); Legge 27 dicembre 2006, n 296 Legge finanziaria 2007; Risoluzione Agenzia delle Entrate n 104 del Circolare Agenzia delle Entrate n 12 del ; Circolare Agenzia delle Entrare n 47 del ; Risoluzione Agenzia delle Entrate n 9 del ; Allegato fac simile fattura per cessione telefono usato (con ipotesi di detrazione dell'iva relativa all'acquisto operata al 50%). Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento di vostro interesse. Per ogni ulteriore chiarimento, Vi invitiamo a contattare il Vostro professionista di riferimento dello Studio. Cordiali Saluti. T. & P. Consulting S.r.l. A cura di Marco Tomassetti NOTA BENE - Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite con l intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi. Copyright Riproduzione riservata 6

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