Regolamento per l uso temporaneo del Piazzale denominato Area o Zona F

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1 Il Regolamento vincola tutti coloro che utilizzano, a qualsiasi titolo, il Piazzale denominato come Area o zona F. Definizioni: ai fini del Regolamento, si definiscono: 1) Convenzione: la riconsegna della disponibilità del Piazzale a favore di Marina Chiavari da parte del Comune di Chiavari effettuato con atto in data 16 aprile 2015; 2) Concessionario: Comune di Chiavari titolare della concessione demaniale; 3) Autorità Marittima: l Ufficio Locale Marittimo di Chiavari; 4) Società di gestione: Marina Chiavari Srl; 5) Imbarcazione: ogni unità da diporto incluso natanti, imbarcazioni e navi da diporto. 6) Piazzale: l Area o Zona F e cioè l area scoperta e recintata adibita ad attività di manutenzione ed a lavori in genere effettuati dagli artigiani sulle imbarcazioni; 7) Artigiani: tutti coloro che, previa autorizzazione della Società di gestione, svolgono attività artigianali all'interno del porto; 8) Responsabile delle operazioni: il soggetto (persona fisica o legale rappresentante di persona giuridica) legittimamente autorizzato ad esercitare l attività cantieristica/lavorativa all interno dell area che svolge la specifica operazione, ovvero una diversa persona da questi specificamente incaricata a seguire e coordinare l operazione stessa; 9) Regolamento di sicurezza del porto: il Regolamento per l esercizio e l uso del porto turistico di Chiavari emesso ed approvato con Ordinanza numero 011/207 e succ. mod. dell Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure in data 9 marzo ) Regolamento di esercizio del porto: il Regolamento per l esercizio e l uso del porto turistico di Chiavari Amm. Luigi Gatti approvato con Delibera numero 39/2014 del Consiglio Comunale di Chiavari in data 9 maggio ) Utenti: tutti coloro che accedono alla struttura portuale e/o usufruiscono dei servizi portuali; 12) Manutenzioni ordinarie: tutte quelle operazioni che non provocano polveri o rischi di caduta/percolamento a mare o sul suolo di sostanze/oggetti inquinanti o comunque pericolosi, oppure che comportino elevato rischio di incendio, allagamento o esplosione. Sono lavorazioni che non implichino pitturazioni a spruzzo, saldature, uso di mezzi di sollevamento e, soprattutto, lavori in quota così come definito dal testo unico 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. 1. PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO La Società dà pubblicità alle prescrizioni di cui al Regolamento mediante l affissione del medesimo nei locali della Società e mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea. Chiunque acceda o si trovi nel Piazzale è tenuto alla conoscenza ed all'osservanza del Regolamento. Per il miglioramento dei servizi predisposti nel Porto Turistico, la Società può altresì, con le idonee modalità informative specificare le norme di comportamento degli utilizzatori del Piazzale. 2. MODIFICHE AL REGOLAMENTO Marina Chiavari può, a proprio insindacabile giudizio, introdurre modifiche od aggiornamenti al presente Regolamento ai fini di una migliore gestione, esercizio ed uso del Piazzale. 3. IL PIAZZALE Il Piazzale è gestito da Marina Chiavari ed è aperto all'uso per attività di manutenzione e riparazione imbarcazioni connesse a quelle portuali da parte di coloro che ne faranno richiesta e dietro il pagamento del relativo corrispettivo previsto da Delibera del Comune di Chiavari in vigore. E esclusa qualsiasi forma di utilizzazione quale deposito. L'accesso al piazzale è interdetto al pubblico. Con congruo anticipo (non meno di 24 ore) prima della necessità di ingresso nel Piazzale, il Responsabile delle Operazioni dovrà darne comunicazione scritta, a mezzo fax o , attraverso la compilazione e la consegna alla Società dell apposito modello denominato Richiesta di autorizzazione all accesso nel Piazzale (c.d. zona F) allegato al presente Regolamento per l adozione di ogni ulteriore azione di rispettiva competenza ritenuta necessaria, comprensiva delle opportune misure di pubblicità. 1

2 Nel porto di Chiavari è consentita l esecuzione di lavori considerati di scarsa rilevanza nelle zone tecniche all uopo destinate dalla Regolamentazione per lo stazionamento delle unità da diporto nel porto Turistico di Chiavari, approvata con delibera n 137 del 18 giugno 2009 della Giunta del Comune di Chiavari, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, per il periodo di tempo richiesto ed autorizzato e secondo le modalità/prescrizioni impartite dalla Direzione del Porto della Società concessionaria. Nel rispetto di quanto sopra, nel Piazzale possono essere effettuate attività tra cui (elenco non esaustivo): movimentazione unità da diporto con travel-lift e carrelli; movimentazione unità da diporto con gru di varie dimensioni e tipologie; operazioni di carico e scarico imbarcazioni da automezzi; riparazioni elettriche; riparazione scafi in vetroresina; riparazione scafi in legno; pulizia imbarcazioni (escluso lavaggio carena); manutenzione motori. Nel Piazzale potranno essere effettuati piccoli lavori di manutenzione ordinaria che, tuttavia, dovranno essere eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni: l esecuzione degli interventi non dovrà prevedere l uso di fiamme libere e/o attività che implichino temperature tali da innescare incendi; dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti intesi a garantire la più ampia tutela dell ambiente, della sicurezza e salute pubblica; gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa sulla sicurezza degli ambienti di lavoro; al termine dei lavori le aree dovranno essere pulite e ne dovrà essere garantito il decoro e l igiene; non dovrà essere previsto alcun intervento di lavaggio delle carene, tenuto conto dell assenza di un apposita vasca di raccolta delle acque di risulta dell operazione. E esclusa tassativamente l attività di deposito imbarcazioni. Art. 4 LA GESTIONE Il Piazzale dovrà sempre rimanere chiuso. Non è consentito l accesso a persone terze non autorizzate. L apertura e la chiusura del cancello è demandata esclusivamente alla personale della Società di gestione che sarà l unica detentrice delle chiavi. Il Piazzale è recintato ed è vietato collocare unità che abbiano a sporgere al di fuori delle delimitazioni di cui sopra. L accesso all interno di tale area è vietato al pubblico fatto salvo quello appositamente autorizzato ed elencato dal Responsabile delle operazioni all interno della Richiesta di autorizzazione all accesso nel Piazzale. All interno del Piazzale è vietata la sosta di qualsiasi veicolo e mezzo meccanico, il deposito di merci, materiali ed attrezzature. Il Responsabile delle Operazioni si impegna, in particolare, a tenere sgombre le aree ove siano eventualmente presenti tombini, pozzetti di scarico, locali o impianti di servizio comuni ecc. Il Responsabile delle Operazioni si impegna a garantire che le imbarcazioni siano adeguatamente posizionate, anche contro il rischio di vento o mareggiate, e si impegna a tenere indenne Marina Chiavari per eventuali danni, spese o richieste di terzi che possano derivare dall utilizzo del Piazzale. 2

3 Art. 5 ELENCO DITTE/ARTIGIANI AUTORIZZATI AD OPERARE NEL PIAZZALE E NEL PORTO TURISTICO DI CHIAVARI Per operare in ambito del Piazzale e del Porto di Chiavari l Artigiano dovrà preventivamente presentare apposita istanza ove specifichi la/le attività che intende svolgere come indicate nella visura camerale. La Società di gestione redigerà, anche quindi un elenco degli Artigiani che, a seguito di tale richiesta, saranno autorizzati ad effettuare lavorazioni nel Piazzale e, più in generale, all interno del porto di Chiavari. I lavoratori/artigiani che non avranno presentato domanda per l inclusione nel suddetto elenco non saranno pertanto ammessi a lavorare presso il Piazzale. Tale lista includerà solamente coloro i quali siano in regola ed in possesso dei documenti, assicurazioni, autorizzazioni di Legge. Per poter essere inclusi nella lista l Artigiano dovrà presentare la seguente documentazione: 1. visura camerale (massimo 6 mesi); 2. DURC massimo (3 mesi); 3. copia iscrizione ex art. 68; 4. fotocopia documento identità; 5. evidenza registro carico e scarico rifiuti. L iscrizione nella lista per l accesso al Piazzale ha validità annuale e, a partire dal 1 gennaio 2016, prevede la corresponsione, a favore della Società di gestione, di un importo iniziale pari ad 250+ IVA per il solo primo anno. I rinnovi annuali prevedono il versamento di una quota pari ad 120. La Società di gestione potrà procedere alla cancellazione dalla lista nei seguenti casi: se l artigiano risulti moroso nel pagamento delle tariffe; abbia violato le disposizioni del presente regolamento e/o di ogni altra disposizione di Legge; abbia arrecato danni e non abbia tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento; abbia fatto utilizzare parzialmente o totalmente a terzi gli spazi; non vi sia rispondenza fra quanto richiesto e il reale utilizzo del piazzale o dell imbarcazione. Questa lista sarà a disposizione anche dei clienti del Marina che potranno quindi scegliere autonomamente a chi affidarsi in base all elenco ed alle tariffe applicate accordandosi direttamente con il cliente. Restano fermi i provvedimenti emessi dall'amministrazione Comunale e/o dall Autorità Marittima, per la parte di competenza di quest'ultima, che gli Artigiani e gli Utenti sono comunque tenuti a rispettare e a far rispettare. Gli Artigiani che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, avessero già provveduto a presentare la domanda e siano in possesso dell autorizzazione della Società ad operare nell ambito del porto turistico di Chiavari, non sono tenuti a presentare una nuova istanza fatto salvo l aggiornamento di eventuale documentazione non più valida (Es. DURC). Per informazioni al riguardo rivolgersi a Marina Chiavari Srl. Art. 6 NORME DI SICUREZZA Fermo restando ogni disposzione di Legge al riguardo, chiunque svolga attività artigianali all'interno del Piazzale deve rispettare e conformarsi a quanto previsto dalle Leggi, Regolamenti, Ordinanze e dalle disposizioni delle Autorità competenti nonché nel Regolamento di esercizio ed uso del porto oltre al presente Regolamento. In caso di allerta meteo che preveda vento forte e/o mare agitato tale da rendere possibile il superamento della diga, il Responsabile delle operazioni è autorizzato ad occupare, per il solo tempo relativo all emergenza, qualunque area libera del Piazzale. 3

4 Art. 7 APERTURA E CHIUSURA PIAZZALE Fermi restando gli obblighi di legge e le disposizioni Comunali al riguardo, le attività artigianali non potranno essere svolte prima delle ore 07:00 del mattino ed oltre le ore 19:00. Le attività che possono recare molestia al pubblico non potranno essere svolte nei mesi estivi prima delle ore 8. Le attività artigianali dovranno di norma essere limitate ai giorni feriali. Eventuali deroghe dovranno essere richieste a Marina Chiavari che valuterà la possibile autorizzazione di estendere l attività anche al sabato mattino dalle ore 08:00 alle ore 12:00. L apertura e la chiusura del cancello di ingresso, secondo gli orari sopra riportati, avverrà a cura esclusiva del personale di Marina Chiavari. Contestualmente all apertura e chiusura del cancello la Società provvederà alla chiusura dell erogazione idrica ed elettrica. Art. 8 GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI DALLE LAVORAZIONI Ogni singolo artigiano che effettui attività di manutenzione e riparazione nel Piazzale e che preveda la creazione di rifiuti, deve provvedere direttamente al conferimento dei rifiuti ai sensi della normativa applicabile al proprio ciclo di produzione. E assolutamente vietato depositare e/o scaricare, sia sul Piazzale che in mare, qualsiasi tipo di rifiuto solido/liquido derivante da lavorazioni eseguite a bordo. Le isole ecologiche presenti all interno dell area portuale sono dedicate esclusivamente alla raccolta di rifiuti urbani, così come definiti dalle Leggi in vigore. Oltre ai contenitori per i citati rifiuti urbani sono altresì presenti raccoglitori destinati alle batterie ed agli oli esausti (c.d. rifiuti speciali) prodotti unicamente dalle unità da diporto ed a queste esclusivamente destinati. Ogni artigiano produttore di rifiuti deve dotarsi di appositi contenitori per la raccolta sia dei rifiuti urbani che speciali stipulando, se del caso, autonomi opportuni accordi/convenzioni con Ditte autorizzate al recupero, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti prodotte dalle proprie lavorazioni tenendone registrazione secondo normativa. Le norme Legislative attualmente in vigore (D.Lgs n 152 c.d. Codice ambientale) pongono in capo al produttore (Artigiano) una serie di obblighi, responsabilità e divieti chiari ed inequivocabili. Tra questi vi è il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo. Nel caso il personale di Marina Chiavari accerti che all interno del Piazzale sono presenti rifiuti speciali in stato di abbandono questa provvederà ad informare le Autorità competenti per i successivi accertamenti degli illeciti, per l individuazione dei responsabili e per la comminazione delle previste sanzioni amministrative e/o penali. Art. 9 ORGANIZZAZIONE EVENTI Ogni Artigiano si impegna a collaborare con Marina Chiavari qualora questa organizzasse eventi che richiedano l uso del Piazzale. A fronte di richiesta di Marina Chiavari ogni artigiano si impegna fin d ora a rendere disponibile l area del piazzale ai termini e per la durata suindicate, senza oneri a carico di Marina Chiavari. Per ogni violazione degli impegni di cui al presente articolo, spetta a Marina Chiavari una penale di Euro per ogni giorno di mancata disponibilità dell area, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. Art. 10 GARANZIE ASSICURATIVE Coloro che, a qualsiasi titolo, svolgono servizi (manutenzioni, lavoro cantieristico, intaccaggio, etc.) nell ambito del porto, devono essere coperti da polizze assicurative con primaria compagnia assicurativa con massimale non inferiore ad Euro ,00 contro i rischi di: incendio attrezzature e merci proprie; incendio attrezzature e merci di terzi; responsabilità civile, inclusi danni da eventi meteo marini avversi; responsabilità civile operai; e furto - rapina merci/mezzi/materiali. 4

5 La polizza dovrà essere mantenuta valida per il periodo delle lavorazioni e della presenza in porto. Tale polizza dovrà prevedere espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della Società, o suoi incaricati, alla quale ne dovrà essere fornita copia dietro semplice richiesta scritta. Art. 11 DIVIETI E tassativamente vietato far eseguire lavori a bordo al personale (Proprietario, Comandante, Armatore, Skipper, etc.) dell imbarcazione. In caso di comprovata necessità l Artigiano ed il Comandante/Armatore dovranno richiedere congiuntamente l autorizzazione per l esecuzione dei lavori che si intende svolgere in autonomia compilando il modello allegato. E assolutamente vietato utilizzare macchinari, impianti, attrezzature di proprietà di Marina Chiavari fatto salvo l uso delle colonnine idriche ed elettriche i cui consumi saranno addebitati all artigiano utilizzatore previa lettura dei consumi. E fatto assoluto divieto a chiunque di rimanere a bordo dell imbarcazione oltre l orario di chiusura del Piazzale. E fatto divieto di impiegare apparecchiature, materiali e strumenteria elettrica (ivi compresi le scale, i cavi di alimentazione e le connessioni delle prolunghe) non conformi alle vigenti normative in materia di infortunistica sul lavoro. E vietata la manutenzione straordinaria come la sabbiatura e la sostituzione di parte di fasciame. I lavori di carteggiatura dovranno essere eseguiti con l impiego di strumenti dotati di aspiratori delle polveri prodotte a ciclo chiuso. Sono vietate le operazioni di verniciatura a spruzzo al fine di evitare danni alle imbarcazioni, a terzi ed all utenza in genere. E vietato eseguire lavaggi delle imbarcazioni. E vietato l ingresso contestuale di due o più mezzi di nel Piazzale. E vietato eseguire rifornimento di carburante all interno del Piazzale a mezzo di autobotte. Sul Piazzale è vietato l accesso al pubblico ed agli autoveicoli. In caso di movimentazioni di imbarcazioni che interessino la strada carrabile, questa dovrà essere temporaneamente chiusa dal Responsabile delle Operazioni per il tempo strettamente necessario alle attività di movimentazione e tali attività dovranno avvenire sotto la stretta sorveglianza di personale di cantiere. Onde assicurarne l intera fruibilità, sul Piazzale è altresì vietata la sosta/deposito di attrezzature come cavalletti; selle; gru; fasce; cavi; cime; etc. Sono in ogni caso vietate le attività di trasformazione di materie prime, lo stazionamento di containers e le attività considerate insalubri ai sensi dell art. 216 del T.U. delle Leggi Sanitarie elencate dal D.M. n. 59/1994 nonché quelle incompatibili con la legislazione vigente. Nel Piazzale è vietato il lavaggio e la pulitura delle carene (cd. carenaggio ) che può essere effettuato esclusivamente nella zona a ciò attrezzata con i prescritti sistemi di raccolta e/o depurazione delle acque reflue e soltanto nel pieno ed inderogabile rispetto della vigente normativa in materia. Art. 11 bis FACOLTA DEGLI UTENTI/ARMATORI AD ESEGUIRE LAVORI SU PROPRIE UNITA A parziale deroga di quanto disposto dall articolo 11 (primo paragrafo) e 12 (terzo e quinto paragrafo), fermo restando l applicazione di ogni articolo del presente Regolamento, può essere concessa, agli Armatori e/o Skipper e/o Titolari di posto barca nel porto di Chiavari che ne facciano richiesta, la facoltà di eseguire, unicamente per imbarcazioni non superiori a 7 metri f.t., le manutenzioni di tipo ordinario come da definizione. In questo caso il richiedente assume, per quanto nel presente Regolamento, la figura di Responsabile del Servizio. Tale facoltà è concessa esclusivamente per lavorazioni da eseguirsi sulla propria unità. La durata massima della sosta in Piazzale di una singola unità non può superare i 5 giorni consecutivi non rinnovabili (fatto salvo eventuali proroghe speciali che la Società potrà valutare di volta in volta). Trascorso tale termine l imbarcazione deve essere riportata presso il proprio posto di ormeggio ovvero trasferita in altro luogo esterno al porto di Chiavari. 5

6 Deve sempre essere preventivamente richiesta apposita autorizzazione alla Società, mediante il modulo di Richiesta di autorizzazione all accesso nel Piazzale. Marina Chiavari si riserva di fornire il diniego a proprio insindacabile giudizio. L Armatore/Utente/Skipper/Proprietario dell unità, quando autorizzato, risponde di ogni danno eventualmente commesso. E a suo esclusivo carico e responsabilità il conferimento e smaltimento dei rifiuti prodotti secondo le Leggi in vigore. Per la fattispecie in questione non è prevista l iscrizione nella lista di cui all articolo 4 e, di conseguenza, nemmeno la corresponsione dell importo a favore della Società di gestione. Permane invece l obbligo di corrispondere, direttamente a Marina Chiavari, la tariffa prevista dalla Delibera del Comune di Chiavari per ogni giorno di sosta dell imbarcazione. E esclusa qualsiasi forma di utilizzazione quale deposito. Il presente articolo si applica, fatte salve tutte le disposizioni di Legge in materia (272/99; etc.), e previo nulla osta della locale Autorità Marittima che dovrà essere allegato al modulo di Richiesta di autorizzazione all accesso nel Piazzale anche ai proprietari delle unità da pesca, a prescindere dalla lunghezza, che siano titolari di ormeggio nel porto di Chiavari. E esclusa qualsiasi forma di utilizzazione quale deposito. Art. 12 SOSTA E MOVIMENTAZIONI NEL PIAZZALE Le movimentazioni all interno del Piazzale devono essere eseguite esclusivamente con i mezzi di proprietà degli Artigiani e sotto la loro totale responsabilità. La movimentazione di imbarcazioni nel Piazzale è consentita esclusivamente con carrelli o invasature gommate e con veicoli idonei al loro rimorchio e di adeguata potenza, senza creare alcun tipo di intralcio. Le attività di cui al presente articolo potranno essere svolte unicamente da personale specializzato e nel pieno rispetto della specifica normativa in vigore. Per le operazioni di movimentazione delle unità nel Piazzale devono essere esclusivamente utilizzati, sotto la responsabilità dei soggetti che esercitano attività professionali, e purché regolarmente autorizzati dalla Concessionaria, i mezzi di sollevamento ivi presenti. La durata massima della sosta in Piazzale di una singola imbarcazione non potrà superare i 30 giorni consecutivi, non rinnovabili, (fatto salvo eventuali proroghe speciali che la Società di gestione potrà valutare di volta in volta) al termine del quale la stessa dovrà essere riportata in mare ovvero trasferita in altro luogo esterno a Marina Chiavari. Art. 13 CORRISPETTIVO L Artigiano (o l Utente) che avanzerà la domanda di sosta all interno del Piazzale (vedi Allegato 1) dovrà corrispondere, direttamente alla Società, la tariffa prevista dall apposita Delibera del Comune di Chiavari per ogni giorno di sosta dell imbarcazione. La Società si riserva di modificare in ogni momento, previa pubblicità ed a suo insindacabile giudizio, tali tariffe. Il personale di Marina Chiavari effettuerà controlli giornalieri per verificare la rispondenza dell imbarcazione con quella di cui alla richiesta; dello spazio occupato e dei giorni effettivi di sosta. Al termine di ogni mese la Società emetterà apposita fattura a carico di ogni artigiano con pagamento a 30 giorni. Il mancato rispetto del pagamento anche di una sola fattura comporterà automaticamente la decadenza del diritto d uso del Piazzale. Art. 14 RESPONSABILITA Marina Chiavari non è responsabile in alcun caso della custodia e del deposito delle imbarcazioni posizionate sul Piazzale. Il soggetto responsabile nei confronti del proprietario dei beni è l Artigiano a cui i beni sono stati affidati per la riparazione. La Società non risponde di eventuali furti, rapine, danneggiamenti, atti vandalici, danni derivanti da agenti atmosferici o eventi straordinari di ogni tipo e di infortuni a persone che dovessero verificarsi sul Piazzale. 6

7 Nel caso di operazioni di movimentazione per l ingresso nel Piazzale che interessino la viabilità portuale e che possano comportare o richiedano la temporanea ma prolungata chiusura della stessa, il Responsabile delle operazioni è tenuto a richiedere formale autorizzazione all Autorità Marittima (competente ai sensi dell articolo 6 del Codice della Strada) che potrà disporre l adozione di ogni misura ritenuta necessaria, previa informazione alla società concessionaria. Se autorizzato dall Autorità Marittima, il Responsabile delle Operazioni dovrà rispettare tutte le disposizioni eventualmente indicate dalla stessa e comunque adottare tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare danni di qualsiasi natura a persone o cose. I soggetti che esercitano attività professionali, purché regolarmente autorizzati dal punto di vista demaniale marittimo, devono tenere aggiornato apposito registro con l indicazione dei mezzi di sollevamento di cui venga detenuta la disponibilità con annotate le relative certificazioni e scadenze. Art. 15 CRITERI INTEGRATIVI IN ORDINE DI PRIORITA L accesso al Piazzale è permesso, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, a chiunque ne faccia richiesta. In caso di più richieste concomitanti la Società darà la precedenza all Artigiano che, in ordine decrescente: 1. abbia presentato prima la domanda di cui all articolo 3 del presente Regolamento. 2. abbia la sede, legale o operativa, all interno del porto di Chiavari; 3. abbia la sede, legale o operativa, all esterno del porto di Chiavari ma all interno del Comune di Chiavari; 4. abbia la sede, legale o operativa, all esterno del porto e del Comune di Chiavari; Art. 16 SANZIONI Ferme restando le attribuzioni degli organi pubblici competenti e di polizia, le eventuali inosservanze, ove rilevate e contestate dal personale incaricato dalla Società (munito di specifica divisa ovvero di idoneo mezzo di riconoscimento) potranno essere segnalate alle competenti Autorità. Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalle competenti Autorità potranno essere adottati in ordine alla infrazione rilevata, la Società potrà inoltre adottare provvedimenti particolari ivi compreso l allontanamento definitivo dei responsabili, salvo il risarcimento dei danni da ciò derivanti alla Società. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga il precedente datato 1 agosto Allegato 1: modello richiesta di autorizzazione all accesso nel Piazzale (c.d. zona F). Allegato 2: modello rchiesta autorizzazione ad operare nel porto di Chiavari ed all interno del Piazzale. Chiavari, settembre 2015 L Amministratore Unico Alberto Mangiante 7

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