agenzia adiconsum anno 12 - n novembre 2000

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1 agenzia anno 12 - n novembre assicurazioni Rcauto: sottoscritto protocollo Concordato tra Ania, associazioni consumatori, governo e Isvap un protocollo sull rcauto. Servirà per migliorare il servizio e la concorrenza, combattere le frodi e prevenire i sinistri. Dall 8 giugno scorso, data del primo incontro del tavolo di concertazione sulle assicurazioni, il gruppo di lavoro costituito da rappresentanti del Governo, dell Isvap, dell Ania e delle associazioni consumatori aderenti al Consiglio nazionale consumatori ed utenti presenti con Paolo Landi, segretario generale Adiconsum, quale delegato per seguire tali lavori, ha ottenuto un primo e fondamentale risultato: la sottoscrizione di un protocollo tra le parti interessate che fa ben sperare per il futuro, ma che soprattutto dà credito a tale metodologia di lavoro da sempre ricercata dall Adiconsum. Nel Protocollo sono stati concordati oltre 30 interventi complessivi per avviare a soluzione quei problemi che in questi anni sono stati oggetto di denuncia e hanno causato i forti aumenti delle tariffe. Il significato del protocollo è quello di una svolta importante, poiché si passa dalle denunce, alla soluzione dei problemi. Una parte di tali problemi richiederà una soluzione legislativa; altri invece, dovranno trovare soluzione dalla cooperazione tra Compagnie, operatori del settore e consumatori. L accordo, quindi, delinea la riforma del settore assicurativo RCAuto alla quale le Associazioni dei Consumatori hanno dato e intendono continuare a dare un contributo di rilievo. Ricordando che l 8 novembre p.v., si terrà un incontro per l attuazione del protocollo, pubblichiamo una sintesi degli interventi concordati: 1. Intervento legislativo sul danno biologico con una soluzione per i primi 10 punti di invalidità e con la realizzazione di un gruppo di lavoro per delineare una disciplina organica sul danno alla persona. 2. Miglioramento dell informazione agli assicurati e della concorrenza fra le imprese. In questo ambito è stato concordato il co- associazione italiana difesa consumatori promossa dalla cisl Via Lancisi ROMA tel fax homepage: Reg. Tribunale di Roma: n. 350 del Sped. abb. post. comma 20/c art.2 L.662/96 - Filiale di Roma Stampato in proprio in novembre 2000

2 siddetto prezzi in vetrina, cioè l istituzione di 8 profili che le Compagnie debbono pubblicizzare per rendere edotti i consumatori sulle differenze di prezzo delle tariffe e relative garanzie. Viene superato il preavviso di disdetta che impediva la mobilità tra una Compagnia e l altra, e sarà realizzata una ampia campagna di informazione agli assicurati. 3. Prevenzione e repressione dei fenomeni fraudolenti. E stato concordato l avvio di una Banca Dati Sinistri presso l ISVAP, lo sviluppo di una polizza bonusmalus più franchigia con un duplice obiettivo: minor costo per il consumatore e superamento delle piccole truffe. Viene previsto il reato di truffa assicurativa per colpire le organizzazioni malavitose; l accertamento in tempo reale del danno entro giorni; la sperimentazione della scatola nera e la promozione di intelligence con le forze dell ordine e la Magistratura nelle aree a maggior rischio. 4. Miglioramento della trasparenza e della qualità del servizio. In questo capitolo trova una soluzione la separazione degli onorari dal risarcimento, un impegno dell ISVAP sulle clausole vessatorie e sul monitoraggio delle tariffe, la realizzazione di uno schema per permettere il raffronto delle polizze da parte del consumatore, la informatizzazione degli uffici sinistri per snellire le procedure di liquidazione. 5. Contenimento dei costi di riparazione. Il Protocollo prevede la sperimentazione della riparazione diretta presso alcune carrozzerie convenzionate, procedura, questa, aggiuntiva a quella tradizionale. E previsto un impegno sull apertura del mercato dei pezzi di ricambio nell ambito del recepimento di una specifica direttiva europea. 6. Prevenzione dei sinistri e misure di sicurezza stradale e dei veicoli. Il Protocollo prevede l avvio di un tavolo sulla sicurezza che coinvolga i costruttori dei veicoli e le società- autostrade per individuare misure di prevenzione. E prevista una campagna sulla sicurezza stradale con risorse da parte dei Ministeri e delle Compagnie di Assicurazioni. 2 Si è concordata anche la sperimentazione di un osservatorio della circolazione a cui l automobilista può rivolgersi per segnalare i punti critici e pericolosi delle strade. Si è concordato sulla patente a punti, sul patentino di guida per i ciclomotori, sulle safety car nelle giornate di nebbia; e la pubblicizzazione dei crash test sui veicoli. 7. Rafforzamento dei poteri di vigilanza dell ISVAP. Viene previsto il riordino del sistema sanzionatorio adeguando il valore delle sanzioni per colpire le nuove abusività di mercato; il rafforzamento della vigilanza sul rispetto dei diritti degli assicurati. 8. Procedure conciliative. Per favorire la soluzione del contenzioso e le soluzioni extragiudiziali, saranno attivate procedure conciliative che potranno avvalersi di periti, esperti e medici assicurativi terzi, cioè figure le cui perizie sono impegnative per le parti e quindi immediatamente risarcibili superando procedure macchinose e burocratiche oggi esistenti. 9. Ufficio tariffazione per gli assicurati ad alta sinistrosità. Coloro che hanno avuto incidenti trovano oggi difficoltà a stipulare una polizza assicurativa e vengono espulsi dalle compagnie. Un ufficio dell ISVAP definirà le tariffe per questi casi che le imprese saranno obbligate a rispettare. 10. Riforma della legge 990 e 39 sulla RCAuto. Il tavolo di concertazione proseguirà per mettere a punto gli elementi di riforma della legge sulla RCAuto, realizzare un testo unico sulle assicurazioni e rivedere alcuni termini prescrizionali in tema assicurativo previsti dal codice civile. Un apposito incontro è previsto per i ciclomotori, a seguito della nostra denuncia riferita alle modifiche apportate ai motori dei ciclomotori (rese possibili dagli stessi costruttori), e che rischiano, in caso di sinistro, di vedersi applicata la clausola di esclusione e/o rivalsa, cioè il danno non è pagato dalla compagnie, bensì dalla famiglia. Il testo integrale dell accordo è disponibile sul sito ADICONSUM o nella cartella News Adiconsum di First Class.

3 consumatori Sottoscritto l accordo quadro sulla conciliazione L accordo, presentato durante il Convegno sulla conciliazione promosso dal Cncu, prevede un maggior impegno delle associazioni consumatori, attualmente relegate a svolgere un ruolo marginale. i è svolto il 29 ottobre scorso il Convegno nazionale S sulla conciliazione promossa dal Consiglio nazionale consumatori e utenti. Obiettivo dell iniziativa è sviluppare questo strumento di accesso alla giustizia per risolvere i contenziosi nel nostro Paese. Al Convegno sono intervenuti relatori italiani e stranieri che hanno illustrato le varie esperienze in atto e avanzato proposte su come sviluppare tali iniziative su tutto il territorio nazionale. Momento clou del convegno è stato quello dedicato alla presentazione dell Accordo quadro sulla conciliazione realizzato dal Consumers forum al quale aderisce anche l Adiconsum. Alla stesura del testo dell accordo, l Adiconsum ha dato un forte contributo fornendo un testo base su cui lavorare. Il protocollo ha trovato il consenso delle grandi imprese di servizio, dell Unioncamere e delle associazioni consumatori. L accordo impegna le Camere di commercio a superare l attuale conciliazione che vede relegate ad un ruolo marginale le associazioni consumatori. Nel suo intervento Paolo Landi ha evidenziato l intenzione delle associazioni consumatori di operare per la stesura di un protocollo complessivo che impegni associazioni consumatori, imprese, autorità di mercato, ministero dell industria e ministero di grazia e giustizia, come per il protocollo sull Rcauto appena sottoscritto. Ecco il testo dell accordo: Le organizzazioni dei consumatori e delle imprese firmatarie del presente documento, tutte aderenti a Consumers Forum, - alla luce della condivisa esigenza di pervenire a proposte unitarie sul tema della conciliazione delle controversie di consumo, - considerato anche il ruolo istituzionale che l ordinamento riconosce alle Camere di commercio per l intero sistema conciliativo, - ritenendo che sia possibile definire alcune linee guida comuni in materia di soluzione extragiudiziale delle controversie compatibili con le esperienze esistenti oggi nel nostro paese e con i vincoli comunitari CONVENGONO sui seguenti principi: qualità di un prodotto o di un servizio: la soluzione rapida dei reclami e del contenzioso è parte della qualità del prodotto o del servizio reso dalle imprese ; efficacia e funzionalità: la conciliazione deve basarsi su procedure snelle, rapide, flessibili, poco costose, compatibili con il valore economico del contenzioso; pluralità dei modelli di conciliazione: è opportuna l esistenza di diversi modelli di conciliazione, aventi pari dignità, comunque ispirati ai principi della Raccomandazione UE e in particolare il contenimento dei costi, maggiore efficienza e semplificazione burocratica, specializzazione per settori. Sotto questo profilo devono essere anche sperimentate forme di conciliazione mediante video-conferenza e/o vie informatiche; volontarietà: non obbligatorietà di una fase conciliativa nelle controversie di consumo; esecutività delle conciliazioni: si auspica che un eventuale provvedimento legislativo riconosca alle conciliazioni eseguite ai sensi del presente Accordo quadro, attraverso forme snelle di semplice vidimazione o omologazione presso un soggetto pubblico dei verbali, il valore di titolo esecutivo; in attesa di tale provvedimento resta inteso che i verbali di conciliazione debbano rappresentare una transazione irrevocabile; 3

4 protocolli d intesa: esigenza che gli accordi e protocolli tra organizzazioni dei consumatori e le imprese e loro associazioni, i protocolli territoriali e la stessa conciliazione presso le Camere di commercio, si riconducano ai contenuti del presente Accordo quadro; reclami: occorre favorire il rapporto diretto consumatore-impresa per la soluzione immediata delle contestazioni del consumatore. In particolare convengono, altresì: Reclami Si raccomanda alle imprese e loro associazioni la costituzione di uffici reclami, numeri telefonici verdi e fax, ai quali il consumatore possa rivolgersi per la soluzione dei propri casi. Per favorire il rapporto consumatore ed impresa i firmatari accettano di trattare i reclami usando moduli, condivisi con le associazioni dei consumatori redatti in conformità al modello unico europeo, con eventuali integrazioni o modifiche da concordare, in tal modo collaborando alla evoluzione ed al miglioramento del modello europeo stesso. Conciliazione Procedura di conciliazione: La conciliazione interviene a fronte di una mancata o insoddisfacente soluzione del reclamo. Il ruolo dei conciliatori, secondo il modello paritetico, è svolto dai rappresentanti delle parti, che decidono secondo equità, oltreché secondo principi di diritto. La funzione di conciliatore del consumatore è svolta da un conciliatore di una delle associazioni dei consumatori firmatarie del protocollo d intesa sottostante. La funzione di conciliatore dell impresa è svolta da un conciliatore dell impresa o della associazione di categoria firmataria del protocollo d intesa sottostante. Conciliatore super partes. Tenendo conto di quanto stabilito dai protocolli d intesa, e purché compatibile con le disposizioni vigenti nell ambito del settore interessatosi può ricorrere ad un terzo conciliatore super partes, o ad un collegio composto dagli stessi conciliatori e presieduto dal conciliatore super partes. Garanzia del contraddittorio E importante garantire il contraddittorio che può essere variamente articolato: a) facoltà della comparizione personale delle parti; b) comunicazione alla controparte delle istanze scritte e fissazione di un termine per eventuali repliche, decorso il quale si può procedere; c) scambio anche in via telematica delle argomentazioni delle parti, dei documenti ed eventuale contraddittorio telematico; d) ammissibilità della conciliazione tramite videoconferenza. Modulistica I firmatari ritengono necessario realizzare una modulistica comune relativa alla richiesta di conciliazione, al verbale di conciliazione, ecc.. Tale modulistica deve prevedere anche, per i casi di mancato accordo, la verbalizzazione delle posizioni delle parti e l eventuale proposta del conciliatore super partes. Tale modulistica ha altresì il compito di supportare e semplificare le attività di monitoraggio del sistema conciliazione. A tal proposito conviene coinvolgere anche eventuali risorse del CNCU e di altri interlocutori istituzionali. Deposito verbali/ufficio di conciliazione Prevedere presso una sede istituzionale : il deposito dei verbali di conciliazione; monitoraggio delle conciliazioni; tenuta dell elenco dei conciliatori delle parti; tenuta dell elenco dei conciliatori super partes. 4

5 Costo delle procedure Il costo delle procedure per il richiedente (consumatore) deve essere gratuito o, comunque, contenuto. Può essere anche finanziato da interventi di sostegno di soggetti terzi (fondi dell Unione europea, Autorità di Garanzia fondo del Consumer forum, ecc.). Qualora la procedura comporti un costo per il consumatore è auspicabile una soluzione che preveda una quota del costo di accesso non superiore ad 1/3 del costo complessivo. La quota di accesso del consumatore è, in tal caso, destinata a coprire le spese dell associazione che istruisce e gestisce la conciliazione. Eventuali costi della conciliazione o del conciliatore super partes sono stabiliti all interno dei singoli protocolli d intesa e suddivisi tra le parti. Formazione dei conciliatori I firmatari ritengono opportuno mirare alla formazione congiunta dei conciliatori delle parti. A tal proposito conviene coinvolgere le risorse del CNCU, dell UE, di Consumers Forum e di altri interlocutori istituzionali per sviluppare progetti formativi, anche territoriali dei conciliatori, per lo sviluppo della modulistica necessaria. Ruolo delle Autorità garanti I firmatari ritengono necessario prevedere per le controversie in materia di competenza delle singole Autorità, un ruolo di ultimo grado di composizione extragiudiziale delle controversie o, meglio, di arbitrato per i casi critici. Per garantire all Autorità la sua funzione di controllo, può esser ipotizzata una funzione di vidimazione o omologazione delle conciliazioni concluse sul territorio ad opera degli altri organismi di conciliazione. Per rispondere meglio anche a livello territoriale si potrebbe ipotizzare almeno una sede per regione. Una scheda curata dall Adiconsum sull anatocismo e la richiesta di rimborso alla propria banca, le iniziative messe a punto dall Adiconsum per informare correttamente i consumatori interessati al problema banche Anatocismo e sentenza 425/00 ADICONSUM ha giudicato positivamente la recente sentenza di incostituzio- L' nalità poiché fa giustizia dell errore commesso dal Governo D Alema-Amato, allorquando con un Decreto realizzò una sanatoria sul diritto di illegittimità, riconosciuto dalla Corte di Cassazione, della contabilizzazione degli interessi bancari in base agli usi su piazza cioè trimestrali, mentre il calcolo per i depositi restava annuale. Una sanatoria richiesta al Governo dalle Banche per evitare i ricorsi giudiziari. La sentenza della Corte di Cassazione evidenzia anche un nuovo corso sul riconoscimento di interessi legittimi dei consumatori rispetto alle grandi lobby economico-finanziarie. Ricapitoliamo quindi il problema anatocismo e relative proposte dell ADICONSUM. 5 ANATOCISMO: Cos è? E il calcolo degli interessi sugli interessi, cioè il comportamento delle Banche che prevedevano nei contratti bancari la capitalizzazione degli interessi a favore della banca ogni 3 mesi e quelli a favore del cliente annualmente. Una norma, questa, vessatoria, poichè squilibrata a favore della banca, e non trasparente poichè impedisce al cliente di percepire l effettivo tasso di interesse pagato annualmente. LE SENTENZE DELLA CASSAZIONE SULL ANATOCISMO A rimuovere questa palese ingiustizia hanno provveduto alcune sentenze della Corte di cassazione che hanno sancito la nullità delle clausole che rinviavano agli usi su piazza per affermare il principio che gli interessi debbono essere calcolati con la stessa periodicità sia a favore della banca che a

6 favore del cliente, rendendo così illegale il calcolo trimestrale e relativa capitalizzazione rispetto al calcolo annuo a favore del cliente. Queste sentenze aprivano quindi la possibilità di azioni giuridiche da parte dei clienti nei confronti delle banche per il recupero dei maggiori interessi pagati. Le sentenze della cassazione non fornivano né la soluzione tecnica, né alcun automatismo sul recupero degli interessi. IL DECRETO SALVABANCHE A luglio del 1999, su pressioni delle banche, il Governo D Alema con Amato Ministro del Tesoro, con un decreto della Presidenza del Consiglio realizzavano un provvedimento di sanatoria che prevedeva che il diritto riconosciuto dalle sentenze della Corte di Cassazione, doveva valere per il futuro e non per il passato, realizzando così un colpo di spugna sulla possibilità di recuperare gli interessi dovuti al calcolo trimestrale. Una delibera successiva del Comitato Interministeriale del credito stabiliva con decorrenza 1 luglio 2000, la stessa periodicità degli interessi a favore sia delle banche sia del consumatore. In base a questo decreto alcune banche hanno previsto il calcolo annuale, ma la maggior parte delle banche ha mantenuto la trimestralità. LA SENTENZA DI INCOSTITUZIONALITÀ In base a numerosi ricorsi dei giudici di merito la Corte di Cassazione ha stabilito che quel decreto fatto dal Governo era viziato di incostituzionalità. Una sentenza questa che dà ragione a tutti coloro, ADICONSUM incluso, che avevano espresso un giudizio critico sul decreto del Governo. ADICONSUM chiede alle banche l applicazione della sentenza senza arbitrari aumenti delle condizioni praticate ai clienti. (Un aspetto questo da non sottovalutare). La sentenza ripropone, a nostro avviso, l esigenza di accelerare le riforme in atto nei rapporti tra banche e clienti. 6 CHI SONO GLI INTERESSATI ALLA SENTENZA? Tutti coloro che avendo con la banca un conto corrente, un affidamento o un fido hanno operato in rosso facendo maturare interessi a favore della banca. La sentenza non interessa coloro che hanno un mutuo con la banca. In considerazione di ciò la sentenza riguarda le famiglie che utilizzano il fido sul proprio conto corrente, ma soprattutto interessa le imprese artigiane, i commercianti, ecc. che operano sull affidamento bancario. QUALE RETROATTIVITÀ E QUALI RICHIESTE ALLE BANCHE? Il periodo di recupero possibile è di 10 anni che decorrono dalla richiesta messa in mora presentata alla banca. Quindi, considerato che dal 1 luglio 99 la situazione è stata regolarizzata, il periodo di retroattività riguarda il decennio (per la messa in mora si veda il modulo allegato) La richiesta che le Associazioni pongono alle banche è: - Il rimborso delle somme indebitamente percepite con la capitalizzazione trimestrale degli interessi rispetto al calcolo annuale, nonché gli interessi legali e rivalutazioni monetarie per il periodo relativo ai 10 anni. L ASPETTO FINANZIARIO DEL PROBLEMA E difficile fare un calcolo sull ammontare complessivo che le banche dovrebbero ritornare ai clienti in base a tale sentenza. Alcune Associazioni lo hanno stimato in circa 100 mila miliardi; i nostri conti effettuati su dati di Banca d Italia portano ad una stima di 30 mila miliardi per interessi che possono raggiungere i 50 mila miliardi con interessi legali e rivalutazioni monetarie. La dimensione resta quindi rilevante e richiede una soluzione politica che dia certezza di un recupero ai clienti, evitando i migliaia di ricorsi giudiziari. I CONSIGLI ADICONSUM - Inviare alla banca la richiesta del rimborso utilizzando l apposito modulo allegato (con raccomandata A/R) - Per chi intende avviare una procedura giudiziaria (poichè il rimborso, come spiegato in precedenza, non è automatico) si ricorda che può rivolgersi al Giudice di Pace qualora la somma che si richiede sia inferiore ai 5 milioni, al Tribunale se è superiore ai 5 milioni. - Si consiglia tuttavia, prima di avviare procedure costose, di attendere l evoluzione del problema per 2 ordini di motivi: A. La incostituzionalità è basata su un vizio di forma (eccesso di

7 delega): questo non esclude che non possa seguire un ulteriore intervento del Governo e del Parlamento data la rilevanza finanziaria del problema. B. Il ricorso presuppone una stima delle somme da richiedere e questo è possibile o con la richiesta di un estratto conto decennale alla banca (servizio non gratuito) o attraverso il calcolo di un esperto, avendo a disposizione tutti gli estratti conto degli ultimi 10 anni. IL CALCOLO DEL TEG ADICONSUM ritiene che non vi è solo un problema per il passato ma anche per il futuro, poichè la norma che lascia libertà alle banche di applicare la periodicità per ogni singolo conto corrente è negativa per il consumatore. Anche per il futuro, occorre stabilire che : A. il calcolo degli interessi è su base annuale, (salvo diversa negoziazione effettiva tra le parti che stabilisce una diversa periodicità). I bassi livelli di inflazione rendono giustificata questa richiesta. B. che sia resa vincolante l informazione al consumatore sul TEG cioè il Tasso Effettivo Globale che rende chiaro e trasparente il costo della posizione debitoria verso la banca. Paolo Landi RICHIESTA DI RIMBORSO Raccomandata A.R Spett.le Banca Via Cap Città e, p.c. Spett.le (posta ordinaria) ADICONSUM Via Lancisi Roma OGGETTO: Richiesta di rimborso delle somme indebitamente percepite attraverso la capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico dei correntisti. Il sottoscritto.. nato a..il. residente in titolare del conto corrente bancario Nr. in essere presso l Agenzia Nr dell Istituto di Credito.., alla luce del D. Lgs. 4/8/99 Nr. 342, come modificato dalla recente sentenza della Corte Costituzionale Nr. 425/2000, la quale ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art. 25 comma 3, nonché della giurisprudenza della Suprema Corte che ha sancito la nullità delle clausole contrattuali che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico della clientela (Cass. 2374/99; Cass. 3096/ 99; Cass /99); Chiede il rimborso delle somme indebitamente percepite da codesta banca negli ultimi 10 anni, relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, maggiorate degli interessi legali e rivalutazione monetaria. La presente quale messa in mora di Codesto Istituto ai fini dell interruzione dei termini prescrizionali. Data 7 Firma

8 Partendo dall analisi dell asta UMTS, Paolo Landi, segr. gen. Adiconsum, ipotizza alcune soluzioni che potrebbero alleggerire le salate aliquote versate dalle famiglie italiane. Pubblicato su Il Salvagente del 2 novembre 2000 settimanale di informazione fisco -Iva su gas ed elettricità, + Iva su UMTS l Adiconsum la gara per aggiudicare le licenze UMTS rappresenta una pagina "Per nera, fatta di errori e superficialità. Intanto non è possibile mettere a disposizione cinque licenze per soli sei partecipanti, creando così le condizioni di fatto per un asta del tutto anomala. Troppo pochi i concorrenti per non suscitare qualche interrogativo sulla preesistenza di intese per limitare i rilanci e pilotare i risultati dell asta. Quando il Governo accertò che taluni aspiranti non avevano i requisiti per partecipare all asta, avrebbe dovuto ridurre il numero delle licenze UMTS disponibili. Inoltre aver indicato nella legge finanziaria che ci si attendeva un introito di miliardi dalla concessione delle licenze UMTS, ha causato la convinzione, se non la certezza che, una volta raggiunta la cifra indicata nella legge finanziaria, l asta si sarebbe potuta interrompere senza conseguenze, togliendo al Governo un argomento decisivo per decidere l annullamento. Infine, non abbiamo nessuna certezza che il minor costo della licenza si tramuti in vantaggi per i consumatori. E facile prevedere che i prezzi dei servizi UMTS italiani, come pure quelli spagnoli dove le imprese hanno sborsato pochi soldi per ottenere le licenze, saranno rapidamente omologati alla media dei prezzi europei. Prezzi più bassi per i consumatori saranno possibili solo se ci sarà 8 una effettiva concorrenza fra le Società che si sono aggiudicate le licenze. Ma le imprese italiane, come dimostrano anche le recenti sentenze dell Antitrust, non brillano certo in questo campo. In questi tempi il reddito delle famiglie italiane viene rapidamente eroso dai rincari dei beni e servizi più direttamente collegati agli aumenti del prezzo del petrolio. Un rapido calcolo fatto da Adiconsum stima che mediamente il costo della bolletta energetica di una famiglia di 4 persone (comprendente il carburante per l auto di famiglia, il riscaldamento, la luce elettrica ed il gas), è aumentato di oltre lire, rispetto a quello dello scorso anno. Sono necessari quinti interventi immediati per difendere il potere di acquisto delle famiglie italiane. A questo proposito Adiconsum formula una precisa proposta. La luce elettrica ed il gas sono servizi essenziali per le famiglie italiane. Attualmente questi servizi sono gravati da un aliquota IVA del 20% sul gas per riscaldamento e del 10% sull energia elettrica. Invece è previsto che l aliquota IVA sui servizi UMTS sia del 10%. Adiconsum propone di ridurre l aliquota IVA all 8% sui consumi di energia elettrica e di gas metano. Il minor introito dello Stato dovrebbe essere compensato applicando la normale aliquota IVA del 20% sui servizi UMTS che, almeno attualmente, non possono essere considerati servizi essenziali per le famiglie. Paolo Landi fisco L Adiconsum chiede riduzione IVA al 10% per riscaldamento La spesa energetica del 2001 per le famiglie italiane si aggirerà intorno al milione. on un comunicato stampa C e una lettera inviata al minitro delle finanze Del Turco, al ministro dell industria Letta, al presidente dell Autorità per l energia Ranci e al Presidente del Cncu Lirosi, l Adiconsum ha chiesto la riduzione al 10% dell aliquota Iva sul gas metano per usi domestici e sul gasolio per il riscaldamento. Tale proposta è scaturita dalla previsione effettuata su dati elaborati dall Adiconsum, che porterà le famiglie italia-

9 ne nel 2001, anche in assenza di aumenti dei carburanti e delle tariffe elettriche e del gas, a spendere quasi lire in più rispetto al 99. Di queste, ben lire deriveranno dall incremento dell Iva sul prezzo dei carburanti, metano ed energia elettrica. Tutto questo al netto delle agevolazioni previste dalla finanziaria Dato l imminente approssimarsi delle nuove decisioni dell Authority in materia di rimodulazione delle tariffe del gas naturale, l Adiconsum ritiene che la riduzione dell Iva al 10% potrebbe essere considerata come un parziale rimborso da destinare alle famiglie a seguito dei maggiori introiti IVA che lo Stato incasserà nel 2001 per effetto dell aumento del prezzo del petrolio. Paolo Landi N.B.:I calcoli riguardano gli aumenti diretti del caro energia su benzina, gas metano ed elettricità. Per gli aumenti indiretti su trasporti, poduzione beni di consumo, ecc., Adiconsum stima una maggior spesa per la famiglia di ulteriori lire su base annua. Maggiori costi di una famiglia media italiana per effetto degli aumenti del prezzo del petrolio su benzina, riscaldamento, elettricità Consumi medi annui di una famiglia di 4 persone presi a riferimento Energia elettrica kwh Gas metano per uso cucina e riscaldamento mc Auto familiare Km = 1500 litri di benzina verde (1) Fonte: Autorità per l energia;(2) Fonte: Osservatorio Ministero Industria; (a) Aliquota IVA 10%; (b) Aliquota IVA 20%; ** Al netto della riduzione delle accise di 50 lire/litro Note: Le famiglie che per il riscaldamento usano il gasolio, avranno un maggiore costo di ulteriori lire annue; Il conteggio è stato effettuato su base annua (12 mesi), calcolando la differenza tra le tariffe/prezzi odierni e quelle al 1 genna1io 1999, cioè antecedente l inizio del aro petrolio I maggiori costi indicati si riferiscono solo agli aumenti prodotti direttamente dal caro petrolio e non tengono conto delle ripercussioni a valle sui trasporti, beni di consumo, ecc. Il dato rilevante è che sulle famiglie gravano non solo oltre lire all anno di aumenti derivanti dal caro petrolio, ma anche ulteriori lire annue di maggiori introiti per lo stesso Stato. La riduzione dell aliquota IVA al 10% farebbe risparmiare alle famiglie circa lire annue, cioè sempre meno di quanto lo Stato ci guadagna. 9

10 fisco Riduzione delle accise su gasolio e GPL da riscaldamento: nessuno la applica Una legge disattesa come tante altre la 268/ 00, i cui benefici sono subordinati all adozione di misteriose norme regolamentari di discilplina della materia. n una lettera indirizzata al ministro delle Finanze, on. I Ottaviano Del Turco, alla Direzione centrale dell Imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi e per conoscenza al presidente del Cncu, dott. Antonio Lirosi, l Adiconsum ha chiesto chiarimenti in merito all applicazione della L. 268 del 30 settembre scorso che ha sancito un ulteriore riduzione di 50 lire/litro-kg dell accise sul gasolio e sul GPL da riscaldamento, in aggiunta alle 200 lire fissate con la legge 448/98 e la 488/99. Chiarimenti resisi necessari in seguito alla mancata applicazione delle agevolazioni fiscali previste da parte delle imprese distributrici le quali adducevano a loro discolpa l esistenza di non meglio precisate carenze di norme regolamentari. Il ministero delle Finanze, dietro nostra insistente richiesta, ci ha inviato una circolare nella quale trovano riscontro le affermazioni delle imprese distributrici, perché così infatti recita... per i soggetti sopraindicati, la concessione del beneficio... resta subordinata all adozione di apposite norme regolamentari di discilplina demma materia. I quesiti rivolti al ministero sono stati quindi i seguenti: 1) E vero quanto si afferma in tale circolare? 2) Di quali norme regolamentari si tratta? 3) Chi deve emanarle? 4) Perché dopo dieci mesi dall entrata in vigore della legge 488/ 99 non si è ancora provveduto? Augurandosi un riscontro quanto mai rapido ed efficace, l Adiconsum ha anche evidenziato al ministro l assurda situazione derivante dalla mancata applicazione delle tre leggi succitate, la 448/98, la 488/99 e la 268/00 che ha penalizzato migliaia di famiglie costringendole a pagare per il riscaldamento lire l anno in più di quanto stabilito dalla normativa vigente. Pieraldo Isolani In attesa dell attuazione del simulcrypt NDS/ SECA proposto da Tele+ e Stream, l Adiconsum ha illustrato al Garante e alle emittenti una soluzione per il periodo transitorio televisione Decoder unico: proposta Adiconsum per fase transitoria L' Adiconsum in una lettera indirizzata all Autorità garante per le comunicazioni, a Tele+ e a Stream, ha presentato la propria soluzione per superare la fase transitoria in vista dell attuazione della legge 79/99. La proposta che l Adiconsum ripete ormai da mesi è la seguente: offerta a titolo gratuito degli attuali decoder ai consumatori. L adozione di tale soluzione permetterebbe ai consumatori di conseguire tre risultati: 10 1) ottenere il risarcimento dei diritti lesi; 2) abbonarsi a qualsiasi operatore senza costi aggiuntivi; 3) accelerare l attivazione del simulcrypt da parte di Tele+ e Stream, visti i mancati guadagni derivanti dall offerta gratuita dei decoder illegali. Se la proposta fosse accettata, l Adiconsum ritiene che le emittenti (o l emittente) che la dovessero accettare siano vincolate, nei confronti del garante e degli utenti, al

11 rispetto di una serie di impegni riguardanti: le modalità e i tempi per l attuazione del simulcrypt NDS/SECA; le intenzioni relative alla modalità Irdeto; i presupposti per lo sviluppo del multicrypt. In merito a quest ultimo punto l Adiconsum ritiene lo sviluppo di tale tecnologia come l unica possibilità per una reale apertura del mercato della tv digitale a qualsiasi operatore. Mauro Vergari fs Viaggiatori chiedono abolizione del diritto di ammissione In merito alle numerose richieste pervenute alla nostra associazione di abolizione del diritto di ammissione previsto dalle norme vigenti per i viaggi effetuati su treni eurostar per i possessori di carta di libera circolazione, rendiamo noto che l Adiconsum ha inviato una informativa al dott. Vincenzo Saccà, referente per l Asa Passeggeri delle Ferrovie dello Stato e coordinatore del tavolo di confronto Condizioni e tariffe delle FS con le associazioni consumatori. Nella lettera si chiede al dott. Saccà di prendere visione della problematica e qualora non fosse possibile procedere all abolizione del diritto di ammissione, se ne chiede la riduzione a o il pagamento della differenza di prezzo tra un biglietto Eurostar e un biglietto Intercity. (Enzo Calcagni) L Enel di Matera chiude gli sportelli al pubblico La sede regionale Adiconsum della Basilicata in un comunicato inviato alla stampa e alle emittenti radio-tv ha reso nota la sua posizione in merito alla decisione dell Enel di Matera di chiudere a far data dal 17 ottobre 2000 gli sportelli aziendali aperti per il pagamento delle bollette. L Adiconsum Basilicata ritiene illegittima tale decisione perché: è una decisione presa unilateralmente senza aver chiesto il confronto con le associaizoni dei consumatori riconosciute dalla legge; penalizza gli oltre 350 utenti meno abbienti, i pensionati, i disoccupati, le casalinghe, che si recano presso gli sportelli per il pagamento dell utenza; costringe gli utenti ad aprire un conto corrente bancario con un aggravio di costi sul bilancio familiare; è in contrasto con quanto riportato nella carta del servizo elettrico dove fra le modalità di pagamento vengono indicati gli sportelli aziendali. E ferma intenzione dell Adiconsum Basilicata contrastare tale decisione con qualsiasi mezzo. (Angelo Festa) televisione E uscita la guida La nuova televisione Presentata alla Sala videoconferenze del Satexpò di Vicenza la nuova guida del consumatore dedicata alla tv digitale ed intitolata La nuova televisione. La tv satellitare e digitale. Realizzata dall Adiconsum con il sostegno di Eutelsat, Fnaii Confartigianato e Banca nazionale del Lavoro, è la prima Guida sul tema ad essere pubblicata da un associazione consumatori. Ricordiamo che l Adiconsum è stata la prima associazione a dotarsi di un servizio di consulenza sulla tv digitale. Ed è stata all epoca una scelta lungimirante, perché tale settore, vedi anche la legge sul decoder unico, è in continua espansione e sono sempre di più le famiglie che si dotano di un impianto satellitare. La guida, concepita come un pratico manuale, tratta della tv digitale dalla A alla Z: ripercorre la storia dello sviluppo delle telecomunicazioni, il passaggio dall era analogica a quella digitale, per passare a consigli pratici sulla scelta della parabola e a informazioni sulla normativa vigente. Un capitolo riporta le domande che più frequentemente il nostro consulente si è sentito rivolgere dai consumatori. Infine, un vocabolario dei termini più usati chiude la guida. Chi fosse interessato ad acquistarla può richiederla alla sede nazionale Adiconsum via Lancisi, Roma tel fax credito e risparmio Istituito l Albo dei mediatori creditizi Ad oltre quattro anni dall emanazione della legge contro l usura (108/96), finalmente, è stato emanato, con D.P.R. 287 del 28 luglio 2000, il Regolamento relativo all istituzione dell Albo dei mediatori creditizi, previsto dall art. 16 della citata legge, pubblicato sulla G. U. n. 243 del 17 ottobre Approfondimenti sul tema verranno pubblicati prossimamente. (Valeria Lai)

12 sommario: assicurazioni Rcauto: sottoscritto protocollo consumatori Sottoscritto l accordo quadro sulla conciliazione banche Anatocismo e sentenza 425/ fisco -Iva su gas ed elettricità, + Iva su UMTS fisco L Adiconsum chiede riduzione IVA al 10% per riscaldamento fisco Riduzione delle accise su gasolio e GPL da riscaldamento: nessuno la applica televisione Decoder unico: proposta Adiconsum per fase transitoria fs Viaggiatori chiedono abolizione del diritto di ammissione L Enel di Matera chiude gli sportelli al pubblico televisione E uscita la guida La nuova televisione credito e risparmio Istituito l Albo dei mediatori creditizi Direttore: Paolo Landi Direttore Responsabile: Francesco Casula Redazione ed Amministrazione: Adiconsum, Via Lancisi ROMA Reg. Tribunale di Roma: n. 350 del Sped. abb. post. comma 20/c art.2 L.662/96 - Filiale di Roma Abbonamento: Lit Abbonamento sostegno: Lit Versamento: su c.c. postale n Stampato in proprio innovembre

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