Nuova disciplina in tema di notifica di atti giudiziari a mezzo posta
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1 Parere sul disegno di legge recante: Nuova disciplina in tema di notifica di atti giudiziari a mezzo posta Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella sedute del 10 febbraio 1999, ha deliberato di esprimere il seguente parere: «1.- Nel sistema delineato dalla L. 20 novembre 1982 n. 890, l ufficiale giudiziario può utilizzare il sistema postale per la notificazione di tutti gli atti in materia civile, amministrativa o penale, salvo che l autorità giudiziaria disponga, o la parte richieda, che la notificazione sia eseguita personalmente (art.1. comma 1). In materia civile o amministrativa, inoltre, egli deve sempre avvalersi del servizio postale per le notificazioni da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita personalmente (art. 1, comma 2). Alla stregua delle disposizioni preesistenti alla sentenza della Corte costituzionale n.346 del 23 settembre 1998 (di cui si dirà tra breve), in caso di assenza del destinatario di una notificazione a mezzo posta (e di rifiuto, mancanza, inidoneità o assenza delle altre persone abilitate a ricevere l atto) l agente postale è tenuto - soltanto - a depositare il piego nell ufficio postale, rilasciando avviso al destinatario mediante affissione alla porta d ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell abitazione, dell ufficio o dell azienda, e di tutte le formalità eseguite e del deposito nonché dei motivi che lo hanno determinato deve farne menzione sull avviso di ricevimento che, da lui datato e sottoscritto, è unito al piego stesso (art. 8, comma 2). Trascorsi dieci giorni dalla data del deposito, senza che il piego sia stato ritirato dal destinatario, il piego stesso è restituito al mittente, unitamente all avviso di ricevimento, con l indicazione non ritirato (comma 3). La notificazione si ha per eseguita decorso il suddetto termine di dieci giorni dal deposito (comma 4). 1A&
2 L incongruenza e l iniquità di tale quadro normativo, che sotto svariati profili non assicurava affatto al destinatario della notificazione di essere posto in condizione di conoscere, con l ordinaria diligenza, il contenuto dell atto, erano state ripetutamente denunciate dai giudici di merito, le cui censure di illegittimità erano state, peraltro, costantemente disattese dalla Corte costituzionale, la quale aveva di frequente affermato che la particolare disciplina predisposta per le notificazioni a mezzo del servizio postale, pur se diversa da quella prevista in via generale, implicasse scelte discrezionali riservate al legislatore (si vedano, senza alcuna pretesa di completezza Corte cost. 7 aprile 1988 n. 429; 26 luglio 1988 n.899; 23 febbraio 1989 n.75; 29 dicembre 1989 n. 591; 16 marzo 1990 n. 638). Pur di fronte a tale orientamento negativo della Corte costituzionale i giudici di merito non si sono, tuttavia, rassegnati ad applicare delle disposizioni palesemente idonee a provocare effetti pregiudizievoli nei confronti dei destinatari delle notificazioni; e la loro costanza ha ora sortito l esito da essi auspicato. Con la sentenza in precedenza richiamata (n. 346 del 1998), che rappresenta, dunque, una vera e propria svolta nella giurisprudenza della Corte costituzionale, essa ha, invero, essenzialmente affermato: - se rientra nella discrezionalità del legislatore la conformazione degli istituti processuali (e, quindi, la disciplina delle notificazioni), un limite inderogabile di tale discrezionalità è rappresentato dal diritto di difesa del notificatario, si che è da escludere che la diversità di disciplina tra le notificazioni a mezzo posta e quelle effettuate personalmente dall ufficiale giudiziario possa comportare una menomazione delle garanzie del destinatario delle prime - nella disciplina censurata manca, in primo luogo, una disposizione analoga a quella contenuta nell art.140 c.p.c., secondo cui l ufficiale giudiziario deve dare comunicazione al destinatario, mediante raccomandata con avviso di 2A&
3 ricevimento, del compimento delle formalità indicate (deposito dell atto nella casa comunale, ecc.) - poiché tale comunicazione rappresenta lo strumento idoneo a realizzare compiutamente lo scopo perseguito dalla notificazione, la carenza di una analoga previsione in relazione alle notificazioni eseguite attraverso il servizio postale risulta priva di ragionevolezza e lesiva della possibilità di conoscenza dell atto da parte del notificatario e, quindi, del diritto di difesa garantito dall art.24 Cost. - la discrezionalità del legislatore incontra, altresì, un limite nel fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l ordinaria diligenza e senza effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell atto e della procedura instaurata nei suoi confronti - anche la norma che dispone la restituzione al mittente del piego non ritirato entro i dieci giorni dal deposito dell atto presso l ufficio postale - in un contesto ben diverso da quello esistente all epoca della sua emanazione - risulta, quindi, gravemente pregiudizievole per il notificatario il quale, in caso di assenza dall abitazione dall azienda o dall ufficio che si protragga per oltre dieci giorni, non è più posto, diversamente da quanto si verifica per il destinatario di una notificazione effettuata ai sensi dell art. 140 c.p.c., in condizione di ritirare il piego e di individuare, se non con notevole difficoltà, l atto notificatogli - anche in tal caso occorre, pertanto, rimuovere una previsione lesiva del diritto di difesa del destinatario della notificazione, non presente nella parallela disciplina codicistica e non connaturata, quanto meno nella sua dimensione temporale, alla specificità del mezzo postale. Ne discende - ha concluso la Corte - la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell art.8, comma 2, nella parte in cui non prevede che, nelle ipotesi indicate (rifiuto di ricevere il piego, ecc.), del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario 3A&
4 mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; e dell art. 8, comma 3, nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l ufficio postale. 2.- Tale sentenza richiede, all evidenza, un immediato intervento legislativo idoneo ad adeguare la disciplina attualmente vigente alle prescrizioni da essa enunciate, soprattutto se si tiene presente che, se per la parte inerente alla previsione dell obbligo di spedizione della raccomandata, essa ha un contenuto direttamente additivo ; la stessa si limita, viceversa, a rilevare l inadeguatezza del termine di dieci giorni per la parte attinente al periodo di deposito del piego presso l ufficio postale, così realizzando un vuoto normativo. A tal fine è stato predisposto il d.d.l. approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 novembre 1998, recante Nuova disciplina in tema di notifica di atti giudiziari a mezzo posta, che è stato trasmesso, per il parere, a questo Consiglio in data 10 dicembre u.s. Tale d.d.l. è costituito da due soli articoli, il secondo dei quali, peraltro, concerne la copertura finanziaria, si che deve formare in questa sede oggetto di esame il primo di essi, che sostituisce, in parte integrandolo ed in parte modificandolo, l art.8 della legge 20 novembre 1982 n Nel rimodulare la previsione dell art.8 della citata legge in funzione delle carenze evidenziate dalla Corte, senza dover procedere ad una totale omologazione delle due modalità di notificazione, il d.d.l. adegua, in primo luogo, il secondo comma di detta norma alla disciplina prevista dall art. 140 c.p.c., così stabilendo che, nelle ipotesi ivi indicate, l agente postale, oltre a rilasciare avviso del deposito mediante affissione alla porta di ingresso, ecc., deve, nel giorno successivo, provvedere a dare notizia al destinatario delle formalità eseguite e del deposito dell atto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ; attività, queste, di cui sarà fatta poi menzione nell avviso di ricevimento che accompagna il piego e che, datato e sottoscritto dall agente postale, è unito al piego medesimo. 4A&
5 Più complesso era il problema che si presentava al Governo in ordine alle modalità più idonee a colmare il vuoto normativo realizzato dalla sentenza della Corte costituzionale. Nella relazione al d.d.l. si dà atto al riguardo che non si è ritenuto, sotto questo aspetto, di adeguare la normativa in oggetto a quella di cui all art. 140 c.p.c. (il quale stabilisce - come è noto - che l ufficiale giudiziario depositi la copia dell atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, senza prevedere per la durata del deposito stesso alcun limite di carattere temporale), osservandosi che tale soluzione avrebbe rischiato di creare rilevanti problemi anche sotto il profilo pratico. Si è preferito, viceversa, prevedere che il deposito avvenga presso l ufficio postale e si è stabilito, al fine di agevolare le Poste Italiane (tenute non solo alla conservazione dei pieghi, ma anche a tutte le attività funzionali a consentirne il ritiro), un termine massimo di giacenza dell atto pari a sessanta giorni, in quanto suscettibile di consentire al destinatario di acquisirne conoscenza, anche se costretto a prolungate assenze dal proprio domicilio; ed in questi termini si è integrato il terzo comma dell art. 8, ivi precisandosi altresì che, trascorso tale termine, il piego può essere distrutto. Infine, si è ritenuto opportuno lasciare intatta, anche alla luce dei rilievi svolti dalla Corte costituzionale nella sentenza n.346/98, la previsione del perfezionamento della notifica (cui resta del tutto estraneo, il termine di giacenza) al momento del ritiro del piego presso l ufficio postale o, in caso di mancato ritiro, alla data del decimo giorno dal compimento delle formalità prescritte dalla norma e, pertanto, dal giorno della spedizione della raccomandata; ed in tali sensi sono stati modificati il quarto e quinto comma dell art Le modifiche introdotte dal d.d.l. in esame sono, nel loro complesso, da condividere in quanto adeguano la normativa in oggetto alle prescrizioni della Corte costituzionale e, senza aggravare la posizione del notificante, il cui 5A&
6 interesse va contemperato con quello del notificatario, tendono ad assicurare in modo più ampio ed effettivo il diritto di difesa di quest ultimo. Tuttavia, in relazione al terzo comma dell art.8, come novellato dal d.d.l., può osservarsi che il termine di giacenza del piego presso l ufficio postale, una volta che la durata del termine stesso non influisce - come detto - sul momento del perfezionamento della notificazione, potrebbe essere opportunamente elevato (quantomeno) a novanta giorni, proprio in considerazione dell attuale contesto sociale, che è stato del resto richiamato dalla Corte costituzionale e che è caratterizzato da una assai più intensa mobilità dei cittadini, non di rado indotti (da ragioni di studio, professionali o di altra natura) a restare lontani dalla loro residenza abituale per un notevole lasso di tempo. Inoltre, in relazione al quarto comma può rilevarsi che dal momento in cui la notificazione si considera perfezionata il notificante è, naturalmente, legittimato a portare avanti il procedimento attivato con l atto che è stato oggetto di notifica, con la conseguenza che il destinatario di tale atto, che di esso non abbia avuto ancora conoscenza, potrebbe vedersi precluso l esercizio dei propri poteri processuali (per la maturazione di una decadenza, ecc.). Al fine di rafforzare l effettività del diritto di difesa del destinatario dell atto potrebbe quindi prevedersi, senza modificare l impianto complessivo della normativa proposta, che la notificazione si consideri eseguita quando, dalla data della spedizione della raccomandata di cui al secondo comma, siano decorsi dieci giorni feriali, espungendosi cioè dal computo gli eventuali giorni festivi ricadenti nel periodo considerato. Infine, ad evitare che all indomani della pubblicazione della nuova normativa possano sorgere problemi di diritto transitorio, si ritiene opportuno che sia espressamente stabilito se il periodo di giacenza del piego presso l ufficio postale, di cui al secondo comma, debba computarsi ex novo dal momento dell entrata in vigore della normativa suddetta ovvero se, per la 6A&
7 maturazione di quel periodo, si debba tener conto dei giorni trascorsi dal suo effettivo deposito». 7A&
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