Rettifica di errori materiali negli atti notarili: nuova normativa e prospettive applicative
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1 Rettifica di errori materiali negli atti notarili: nuova normativa e prospettive applicative Il d.lgs. 2 luglio 2010 n. 110 (in GU n. 166 del 19 luglio 2010), all art. 1 comma 1, dopo l art. 59 della legge notarile inserisce l art. 59 bis (in vigore dal 3 agosto 2010) che così stabilisce: «1. Il notaio ha facoltà di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell'esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato.» La nuova modalità di rettifica degli atti notarili, attribuisce al notaio un generico potere di incidere sugli atti pubblici e sulle scritture private autenticate in alternativa alla rettifica ordinaria che prevede l intervento delle parti originarie dell atto per poter correggere eventuali errori contenuti negli stessi. 1. Natura della rettifica notarile Presupposto di applicazione per la rettifica notarile è costituto da un errore materiale, di scarsa rilevanza o di lieve entità. Da ciò discende che tale rettifica non può essere utilizzata per sanare eventuali nullità dell atto. La rettifica notarile può cioè modificare solo aspetti secondari del documento, non potendo incidere sui profili che hanno costituito oggetto del processo formativo della volontà, né su quelli che costituiscono cause di invalidità dell atto. 2. Ambito di applicazione Una prima considerazione non può che essere rivolta alla tipologia di atti che possono essere rettificati. Innanzitutto è da chiarire che il notaio è legittimato a rettificare non solo gli atti notarili da lui ricevuti o o autenticati, E pertanto consentito al notaio di correggere con la nuova modalità: * gli atti pubblici notarili da lui ricevuti; * quelli ricevuti da altro notaio; * quelli in forma pubblica amministrativa, provenienti dai pubblici ufficiali autorizzati alla stipulazione e aventi contenuto negoziale. L art. 59 bis L. N. non è utilizzabile invece per rettificare altri tipi di atti pubblici, come ad esempio i provvedimenti giudiziari, per i quali il meccanismo correttivo è solo quello giudiziale delineato negli artt. 287 ss. c.p.c. (e quindi sentenze e decreti di trasferimento in sede di esecuzione), oppure i provvedimenti amministrativi, la cui rettifica è affidata in via esclusiva all autorità promanante.
2 E dubbio invece se la nuova rettifica possa essere utilizzata per i verbali di separazione consensuale omologati, nella parte in cui i coniugi trasferiscono beni immobili o costituiscono diritti reali minori sui medesimi in conseguenza ovvero in occasione dello scioglimento del vincolo matrimoniale. E da ritenere che in presenza di incertezza interpretativa, se anche possa ammettersi per i verbali di separazione consensuale la possibilità di impiegare la nuova rettifica ex art. 59 bis L. N., in ragione dell assoluta specificità della fattispecie, il comportamento del notaio dovrà essere improntato alla massima prudenza, valutandosi la possibilità di applicare il nuovo istituto solo dopo aver constatato che non sia possibile ricevere l atto di rettifica alla presenza dei coniugi che sottoscrissero il verbale poi omologato. Quanto alle scritture private autenticate, la rettifica è ammessa solo le scritture private autenticate conservate a raccolta ovvero, quelle alle quali sia stata data pubblicità immobiliare e commerciale, adempimenti questi che consentono di poter verificare che il documento non abbia subito alterazioni dopo l autenticazione delle sottoscrizioni L art. 59 bis che riconosce al notaio una semplice facoltà di utilizzare la certificazione in esame. E da ritenere che quella facoltà sia da intendere in un duplice senso. Sia come possibilità per il notaio di rifiutarsi di procedere alla nuova rettifica, non diversamente dall ipotesi in cui gli venga richiesto di ricevere una comune rettifica negoziale: al notaio dovrà essere sempre riservata la valutazione sulla ricevibilità dell atto, come del resto per ogni altro atto che gli sia richiesto di stipulare. Sia anche come prerogativa del notaio valutata la ricevibilità in astratto della rettifica di scegliere di non ricorrere alla nuova procedura certificata quando reputi, anche solo opportunamente, di dover ricorrere alla rettifica negoziale in presenza delle parti o degli interessati. 3. Contenuto e forma La rettifica in esame, oltre ad essere contenuta in un atto autonomo, può far parte accessoriamente - di altro atto pubblico che il notaio sia chiamato a ricevere. 4. I dati rettificabili L art. 59 bis stabilisce che sono rettificabili gli atti pubblici o le scritture private contenenti errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione. Deve trattarsi quindi di dati già formati prima della stipula, sicché la rettifica notarile interesserà, ad esempio, i dati catastali e le indicazioni anagrafiche, ma anche gli estremi dei provvedimenti amministrativi richiamati nell atto, i riferimenti dei contratti riportati nel documento, ecc. Dovrà ammettersi la rettifica del titolo, quando l errore cada su uno o più elementi di identificazione delle parti contraenti o sull oggetto negoziato, sempre che il vizio non si traduca
3 in ambiguità, oscurità o contraddittorietà insanabile, ovvero discordanza oggettiva rispetto a quanto realmente avrebbe dovuto trovarsi trasfuso nel documento. La rettifica non può presentare un contenuto accertativo non consentito, venendo in realtà impiegata per interpretare il contratto. La rettifica è da escludere anche quando il dato da rettificare - pur se preesistente all atto - abbia determinato nullità formale o sostanziale del negozio. In tali circostanze o sono destinati ad operare meccanismi di salvaguardia del contratto diversi dalla rettifica, come ad esempio la conferma (prevista dalla legislazione urbanistica) o la conversione del negozio nullo, oppure la strada obbligata è quella della rinnovazione del contratto. Si deve peraltro ammettere la rettifica anche dopo l entrata in vigore del nuovo art. 29 comma 1 bis della Legge 27 febbraio 1985 n. 52 (introdotto dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modifiche, in legge 30 luglio 2010 n. 122) che, negli atti aventi ad oggetto fabbricati, impone a pena di nullità l indicazione dei dati catastali. Sebbene è necessario aggiungere in quest ambito la rettifica risulti ammissibile nei soli limiti della correzione dei dati catastali presenti ma indicati erroneamente, e non invece con riferimento alle omesse indicazioni dei dati catastali che determinano la nullità secondo la nuova norma. L impiego della nuova rettifica è ammissibile anche per gli atti di concessione di ipoteca, anche alla luce dell ampia formulazione dell art. 59 bis. In quest ambito il limite ad un eventuale impiego della rettifica in esame (oltre all eventuale pregiudizio derivante ai terzi in buona fede) potrebbe derivare dal tipo di errore od omissione da rettificare, essendo prevista dalla legge la possibilità per la parte interessata di ricorrere all autorità giudiziaria al fine di ottenerne la rettificazione (art co. 2 cod. civ.). Sebbene non vietata è invece sconsigliabile, sul piano pratico, la rettifica quando la correzione del dato è destinata a ripercuotersi sugli atti che derivano o dipendono da quello rettificato. Come accade, ad esempio, nell ipotesi in cui l errore sul dato preesistente commesso in occasione del primo atto, si trovi riprodotto nei successivi o paralleli atti regolarmente volturati e trascritti. In questa ipotesi la rettifica del primo atto, adeguando la consistenza documentale impone per un principio di corrispondenza tra i documenti pubblici e di veridicità dei pubblici registri, di adeguare anche gli atti che per effetto della rettifica risultano indirettamente modificati, nonché di correggerne le connesse formalità pubblicitarie. 5. Rettifica e pubblicità immobiliare Trascrizione o annotazione dell atto di rettifica? Pare condivisibile l opinione secondo cui all atto di rettifica si debba dare pubblicità mediante trascrizione e non mediante annotazione. Si esclude, infine, che l atto di rettifica debba essere anche annotato.
4 6. Rettifica e incarico delle parti Il notaio deve o meno munirsi di apposito incarico delle parti dell atto che viene rettificato, prima di procedere alla rettifica? a) Se la rettifica è posta in essere dallo stesso notaio che ha ricevuto l atto da rettificare, è ragionevole ritenere che non occorra alcun incarico per eseguire la rettifica, potendosi rintracciare nello stesso originario mandato a stipulare l atto da rettificare, anche l incarico (sebbene implicito) ad eseguire le correzioni sull atto. b) Al notaio potrebbe essere richiesto di ricevere un autonomo atto di rettifica fine a se stesso, e cioè non relativo ad un atto da lui ricevuto o autenticato, né giustificato dalla necessità di correggere il titolo di provenienza di un atto che lo stesso notaio è chiamato a stipulare. In questa ipotesi il negozio di rettifica potrà esplicarsi solo su apposito incarico di una o entrambe le parti dell atto da rettificare, oppure dei loro eredi o aventi causa, c) Al notaio non occorrerà invece alcun incarico espresso ad eseguire la rettifica, nell ipotesi in cui riceva un mandato professionale a stipulare un nuovo negozio, del quale abbia accertato che l atto da rettificare di cui non sia l autore costituisca titolo di provenienza. Al termine di questo breve excursus verrebbe da chiedersi quale interesse possa rivestire nell odierno contesto la disciplina della rettifica degli atti notarili. In che modo le imprese aderenti al protocollo di intesa potranno trarne beneficio? Bisogna considerare come lo stato, il legislatore, abbia in questa materia ancora una volta riconosciuto il ruolo del Notaio e del Notariato in generale quale soggetto super partes, imparziale e garante della terzietà, al quale affidare il compito delicatissimo di procedere in via del tutto autonoma alla correzione di dati errati, nei limiti sopra visti, con una propria certificazione che ha come conseguenza diretta l esplicazione delle formalità pubblicitario degli atti e l accesso ai pubblici registri. Il legislatore ha riconosciuto dunque al Notaio la competenza e il ruolo per procedere in via autonoma a tali incombenti, sulla scorta delle caratteristiche peculiari del Notaio Pubblico ufficiale, in grado di fornire certezze e garanzie. Questo si rifletterà direttamente nell iter operativo della quotidianità dei rapporti anche con le imprese, le quali avranno, con questa possibilità che ci viene riconosciuta, l ausilio del Notaio per rendere più snelle le procedure (molto spesso lunghe e difficoltose) nell espletamento degli incarichi professionali, laddove si incontrino delle situazioni viziate da errori materiale che impediscono la prosecuzione dell iter. In tal senso Il Notaio si pone come soggetto attivo e promotore della c.d semplificazione: nella sua corretta impostazione non deve prescindere dai controlli, ma fare in modo che questi vengano governati e gestiti in maniera agile e senza inutile dispendio di tempi e di costi.
5 L applicazione della nuova normativa consentirà pertanto di abbreviare notevolmente e sostanzialmente l iter di definizione di alcune pratiche e dovrà poi nella sua concreta applicazione formare oggetto di analisi approfondita anche da parte della costituenda commissione paritetica prevista dal Protocollo di intesa sottoscritto.
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