SEMINARIO SULLA RIFORMA DELL UNIVERSITA

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1 SEMINARIO SULLA RIFORMA DELL UNIVERSITA Disegno di legge in materia di organizzazione e qualità del sistema universitario, di personale accademico e di diritto allo studio Approvato dal Consiglio dei Ministri il Prof. Rettore dell Università degli studi di Foggia Palazzo Ateneo Auditorium di Via Gramsci

2 Struttura del ddl 15 articoli in 4 Titoli Titoli Organizzazione del sistema universitario Norme e delega legislativa in materia di qualità ed efficienza del sistema universitario Norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina concernente il reclutamento Organizzazione del sistema universitario

3 Titolo I Organizzazione del sistema universitario Articolo 1 Principi ispiratori della riforma Si afferma il principio che le Università debbano essere tutte caratterizzate da Ricerca e Didattica [no al sistema delle teaching e delle research universities] Sperimentazione modelli organizzativi con Accordi di Programma appositi con MiUR Diritto allo studio Rispetto dell autonomia delle università ma affermazione del ruolo di indirizzo strategico e di valutazione strettamente legato ai finanziamenti del Ministero [impianto fortemente dirigistico]

4 Articolo 2 Organi e articolazione interna delle università IL RETTORE Rettore CdA SA Collegio Revisori NVA Entro sei mesi dall approvazione della legge, riforma degli statuti (da parte di organo di 15 componenti presieduto dal Rettore e composto da 2 studenti, 6 designati dal SA e 6 dal CdA, questi ultimi 12, esterni sia al SA che al CdA). In caso di mancato rispetto del termine di 6 (+ 3 mesi di monito) il Ministro costituisce una commissione di tre membri Maggiori poteri al Rettore ( ogni altra funzione non espressamente attribuita agli altri organi statutari ) Conferma dell elettività del Rettore tra gli ordinari con comprovata esperienza di gestione di enti di ricerca o di istituzioni culturali - nomina con DPR oppure mandato unico di 6 anni (il limite rimane anche per i Rettori in carica che si ripresentino dopo l approvazione delle modifiche statutarie)

5 IL SENATO ACCADEMICO: funzioni Formula proposte e pareri in materia di didattica e ricerca Approva i regolamenti previo parere favorevole (obbligatorio e vincolante, quindi) del CdA Raccordo e coordinamento con i dipartimenti

6 SENATO: composizione Su base elettiva Per almeno 2/3 da docenti di ruolo dell Ateneo Non > di 35 unità compresi il Rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti Il personale t/a può farvi parte così come potrebbero farvi parte anche soggetti esterni, ma non necessariamente I componenti del SA (ma anche quelli del CdA) non possono ricoprire altre cariche accademiche, non possono far parte di altri organi università eccettuato il consiglio del dip., non possono ricoprire ruoli politici e non possono far parte di SA e CdA di altre università

7 Il Consiglio di Amministrazione: funzioni Indirizzo strategico (su proposta del Rettore) con documento triennale (ex art.1-ter del DL 7/2005 conv. nella L.43/2005) Programmazione finanziaria e del personale nonché vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività Delibera sull attivazione (o soppressione) di corsi e sedi Regolamento amministrazione e contabilità, bilancio previsione annuale e triennale, consuntivo da trasmettere al MiUR e al MEF

8 CdA: composizione Non + di 11 componenti (compreso il Rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti) Designazione o scelta degli altri anche mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza in campo gestionale Almeno il 40% (quindi non meno di 5 unità) non deve appartenere ai ruoli dell Ateneo nei 3 anni precedenti e per tutta la durata dell incarico Elezione del presidente del CdA tra i componenti (il Rettore potrebbe quindi non presiedere il CdA, unico limite che si pone ai poteri del Rettore per altro verso accresciuti in stretto rapporto con il vincolo della durata limitata del suo mandato) con nomina DPR 4 anni di durata (con rinnovabilità per una sola volta) studenti solo 2 anni [iscritti per la prima volta e non oltre 1 anno f.c.; rinnovabile una sola volta]

9 IL DIRETTORE GENERALE Persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali Conferimento del CdA su proposta del rettore fino ad un max di 4 anni (rinnovabile) Determinazione del trattamento economico sulla base di parametri del MiUR e del MEF Aspettativa senza assegni, se dipendente pubblico Gestione e organizzazione servizi, risorse, personale Partecipa al CdA senza diritto di voto

10 Il Collegio dei revisori Tre effettivi (uno dev essere scelto dal MEF tra i dirigenti e funzionari del MEF con funzione di Presidente, uno dagli Atenei ma sempre tra i dirigenti e funzionari del MEF, uno dagli Atenei con scelta libera) e due supplenti (uno scelto dal MEF, l altro dagli Atenei ma sempre tra i dirigenti e funzionari del MEF) Nomina con DR Rinnovabilità per una sola volta e divieto del conferimento a personale dipendente dell Università Non si specifica la durata del mandato (poiché sono nominati con DR si assume che la durata debba essere ancorata a quella del Rettore)

11 Il Nucleo di Valutazione Soggetti di elevata qualificazione professionale, in prevalenza esterni all Ateneo Integrato, per i soli aspetti istruttori relativi alla didattica, da una rappresentanza degli studenti Verifica della qualità e dell efficacia dell offerta didattica sulla base degli indicatori delle commissioni paritetiche docenti/studenti

12 Strutturazione interna Semplificazione (e razionalizzazione delle spese) Ai dipartimenti l organizzazione della ricerca e della didattica Non meno di 35 afferenti a SSD omogenei Facoltà di istituire strutture di raccordo (denominate Facoltà o Scuole) con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche In particolare, svolgeranno funzioni di coordinamento per le proposte di personale docente dei dipartimenti e per l attivazione e la soppressione di nuovi corsi di studio Tali strutture non potranno superare il numero massimo di 6 per gli Atenei con un numero inferiore alle 1500 unità di personale docente/ricercatore (si include in tale numero anche il personale di ricerca a tempo definito) Per gli Atenei con numero inferiore alle 500 unità (compresi i ricercatori a t.d.)è ben vista dal Legislatore un ulteriore semplificazione organizzativa

13 Strutture di raccordo Organo deliberante composto da: Direttori dipartimenti interessati Almeno un Coordinatore CdS Presidente Scuola Dottorato (se esistente) Rappresentanza elettiva studenti Presidente, un professore ordinario Durata triennale della carica, rinnovabilità una sola volta, incompatibilità con le funzioni di direttore di dipartimento Commissione paritetica docenti-studenti per l assicurazione della qualità della didattica, il monitoraggio dell offerta formativa e la valutazione dei risultati della stessa

14 Centralità dello studente attivo Garanzia di una rappresentanza elettiva nei principali organismi deliberativi dell Ateneo Elettorato passivo agli iscritti per la prima volta (il che vuol dire che il laureato di primo livello non potrà restare in carica o candidarsi anche se rimane nell Università come studente della specialistica) e non oltre il primo anno f.c. ai cdl, cdlm, corsi di dottorato Durata biennale di ogni mandato e sua rinnovabilità per una sola volta Necessità di misure atte a tutelare lo studente (garante dello studente?) Il codice etico come strumento che le università devono adottare entro 180 gg dall entrata in vigore della legge

15 Articolo 3 Federazione e fusione di atenei La federazione ha l obiettivo di ottimizzare l utilizzazione di strutture e risorse Può avere ad oggetto anche solo alcuni settori di attività (gestione dell alta formazione, del trasferimento di tecnologia, dell innovazione tecnologica, per il miglioramento dei servizi ) o strutture (centri interateneo per la ricerca applicata in un determinato filone di sperimentazione scientifica ) La federazione può anche essere tra un ateneo e altra istituzione che operi nella ricerca e nell alta formazione La federazione o la fusione devono essere attuate sulla base di un progetto che deve avere l approvazione del MiUR, del MEF sentito l ANVUR Procedure di mobilità. In caso di esito negativo, trasferimento d ufficio con corresponsione di incentivi finanziari a carico del FFO

16 Titolo 2 Norme e delega legislativa in materia di qualità ed efficienza del sistema universitario Articolo 4 Fondo per il merito Con prove nazionali standard Borse di studio (contributi a fondo perduto per i più meritevoli agganciati anche a situazioni reddituali) Buoni studio (contributi con una quota da restituire al termine degli studi) Garantire prestiti d onore Prove di accesso nazionali Accordi con Regioni: decreti delegati Fondo gestito da Consap SpA Fondo alimentato da privati e eventuali trasferimenti pubblici

17 Articolo 5 Delega legislativa in materia di interventi per la qualità e l efficienza del sistema universitario Entro 12 mesi decreti legislativi per: Sistema di accreditamento periodico delle università Introduzione effettiva di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica Previsione di meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario (programma triennale per il riequilibrio della consistenza numerica; costo standard unitario di formazione per studente; il dissesto è conclamato se l ammontare del disavanzo supera il 10% della consistenza di bilancio) Valutazione delle attività didattiche e di ricerca del personale accademico Valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli Atenei Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio (LEP: Livelli Essenziali delle Prestazioni)

18 Impegno complessivo del personale accademico 1500 ore annue con 350 h (per coloro che saranno a tempo pieno) e 250 h (per coloro che saranno a tempo definito) di didattica Verifica dell impegno scientifico e didattico; relazione triennale sulle attività svolte Individuazione casi di incompatibilità con altre attività e incarichi Individuazione dei casi in cui l assunzione di incarichi comporta l obbligo di aspettativa Obbligo di relazionare sull attività didattica e scientifica svolta, valevole per gli scatti stipendiali triennali Incentivazioni per la mobilità anche verso altre attività (verso l impresa, ad esempio) Revisione del trattamento economico dei RU nel primo anno di attività (stipendio d ingresso + alto) Retribuzione, anche su base premiale, dei ricercatori neoassunti con abolizione dello straordinariato (per i professori di 1 fascia) e della conferma (per gli associati)

19 Quota FFO commisurata ad alcuni nuovi parametri Valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei basate su: Produzione scientifica dei professori successiva al loro inquadramento in ruolo Percentuale dei ricercatori a t.d. che non hanno conseguito il dottorato o il post-dottorato (anche in parte) nella medesima università Percentuale dei professori reclutati da altri atenei Percentuale dei professori e ricercatori in servizio responsabili di progetti internazionali e comunitari Grado di internazionalizzazione del corpo docente

20 Articolo 6 Disciplina del riconoscimento dei crediti Laureiamo l esperienza limitata al riconoscimento di un numero di crediti non superiore a 12 (prima il limite massimo era di 60)

21 Titolo III Norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina concernente il reclutamento Articolo 7 Revisione dei SSD Entro 60 gg dall entrata in vigore, il ministro, sentito il CUN, rivede i SSD Limite minimo di 50 professori di prima fascia per ogni SSD Per particolari motivazioni scientifiche i raggruppamenti possono anche essere di dimensioni minori I SSD affini sono raggruppati in macrosettori

22 Articolo 8 Istituzione dell abilitazione scientifica nazionale L abilitazione ha la durata di 4 anni ed è distinta per le funzioni di 1 e 2 fascia Abilitazione fondata sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche sulla base di criteri differenziati per area disciplinare Verifica quinquennale dei criteri Procedure annuali per l abilitazione Unica commissione nazionale di durata biennale per ciascun SSD mediante sorteggio di 4 commissari di una lista nazionale e 1 appartenente ad un paese OCSE Nella commissione non possono far parte più componenti appartenenti alla stessa università I commissari possono essere parzialmente esonerati dall attività didattica Compenso solo per i commissari esteri Inserimento nella lista dei sorteggiabili solo per domanda e solo se la loro produzione scientifica dell ultimo quinquennio è valutata positivamente Una volta finito il mandato non è più possibile farne parte per i successivi tre anni Per mancato conseguimento dell abilitazione, bisognerà attendere tre anni per poter ritentare L abilitazione costituisce titolo preferenziale per l affidamento di contratti di insegnamento

23 Articolo 9 Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico Reclutamento La programmazione triennale come cardine del nuovo sistema di reclutamento (deve essere assicurata la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali) Procedure di selezione pubblica basate su valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del CV (disciplina regolamentare fondata sui principi della Carta europea dei ricercatori) Commissione di almeno 5 membri (P.O.) appartenenti alla struttura di raccordo dello stesso SSD del bando (in mancanza appartenenti ad altri Atenei) se la selezione è per Ricercatori a t.d. possono farne parte associati confermati in misura non superiore a 1/3 degli ordinari La prova consisterà in una lezione pubblica Facoltà per la commissione di non indicare alcun candidato se non in possesso di adeguati requisiti di merito Formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con la maggioranza dei voti favorevoli dei PO o, se la chiamata è di Ricercatori, da parte di PO e PA

24 Articolo 9 Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico Progressione di carriera 1 Nei 5 anni successivi all attivazione delle nuove procedure Procedure riservate al personale interno (non + di 1/3 delle procedure programmate; almeno 1/3 deve essere coperto da professori non in ruolo presso l Ateneo banditore da almeno 5 anni) Procedure di chiamata diretta ex lege 230/2005 Procedure di chiamata diretta dei Ricercatori a t.d. del secondo contratto triennale

25 Progressione di carriera 2 A partire dal sesto anno: - Almeno 1/5 dei posti di PA è destinato alle procedure di selezione pubblica - Almeno 1/3 dei PO è coperto da professori non in ruolo presso l Università banditrice - A decorrere dall entrata in vigore del regolamento di ateneo perde di efficacia l art.1, comma 8 della legge 230/2005: Le università procedono alla copertura dei posti di professore ordinario e associato a conclusione di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, riservate ai possessori della idoneità di cui al comma 5, lettera a). La delibera di chiamata definisce le fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto di quanto disposto dal comma 16, prevedendo il trattamento economico iniziale attribuito ai professori di ruolo a tempo pieno ovvero a tempo definito della corrispondente fascia, anche a carico totale o parziale di altri soggetti pubblici o privati, mediante la stipula di apposite convenzioni pluriennali di durata almeno pari alla durata del rapporto. La quota degli oneri derivanti dalla copertura dei posti di professore ordinario o associato a carico delle università è soggetta ai limiti e alle procedure di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

26 Articolo 10 Assegni di ricerca Le università possono stabilire che il dottorato o il titolo di specializzazione di area medica costituiscono requisiti obbligatori per l ammissione al bando Durata da 1 a 3 anni rinnovabili una sola volta (con durata complessivamente mai superiore a 10 anni) Le università devono dotarsi di apposito regolamento con pubblicazione di unico bando con riferimento alle aree scientifiche di interesse dell ateneo con valutazione di unica commissione oppure con pubblicazione di bandi relativi a specifici progetti di ricerca dotati di propri finanziamenti Bando annuale nazionale finanziato da una quota FFO con facoltà per i vincitori di scegliersi la sede ove svolgere il programma di ricerca

27 Articolo 11 Contratti per attività di insegnamento Le università possono stipulare contratti di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione Titoli preferenziali: dottorato, specializzazione area medica, abilitazione scientifica nazionale Il trattamento economico se previsto viene determinato con Decreto MiUR di concerto con il MEF

28 Articolo 12 Ricercatori a tempo determinato Destinatari: dottori di ricerca o con titolo equipollente, specializzati area medica, laureati con titolo magistrale con CV adeguato allo svolgimento di attività di ricerca Selezione pubblica con valutazione dei titoli e delle pubblicazioni Durata triennale con possibile rinnovo una sola volta per ulteriore triennio Le università possono procedere con chiamata diretta dei destinatari del secondo contratto triennale che abbiano conseguito l abilitazione nazionale Durata complessiva del tempo definito non superiore, tutto compreso, a 10 anni Trattamento economico pari a quello del RuC a tempo pieno incrementato del 20% Con il secondo contratto l incremento potrà essere anche del 30%

29 Articolo 13 Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori La concessione dell opzione è possibile ma deve essere subordinata alla sussistenza di adeguate risorse in bilancio e coerente con la programmazione triennale

30 Articolo 14 Disciplina dei lettori di scambio E possibile conferire incarichi annuali rinnovabili a studiosi stranieri in esecuzione di accordi culturali internazionali Modalità per il conferimento degli incarichi e per il trattamento economico stabilite con Decreto del MiUR di concerto con il MAE e il MEF

31 Il DDL si chiude con Dall attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica Nel corpo del documento le frasi senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica ricorrono per ben 14 volte

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