COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

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1 REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO TAXI Sommario: Capo I. Il servizio taxi; Articolo 1. Definizione del servizio Articolo 2. Disciplina del servizio Articolo 3. Licenza d'esercizio e figure giuridiche di gestione Articolo 4. Condizioni d'esercizio Articolo 5. Determinazione del numero e tipo dei veicoli Articolo 6. Caratteristiche e riconoscibilità delle autovetture Articolo 7. Autovetture di scorta Articolo 8. Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea Articolo 9. Operatività del servizio. Turni di servizio ed acquisizione della corsa Articolo 10. Commissione Consultiva Capo II. La professione di tassista; Articolo 11. Requisiti per l'esercizio della professione di tassista Articolo 12. Accesso alla professione di tassista Capo III. Licenza d'esercizio; Articolo 13. Concorso per l'assegnazione delle licenze Articolo 14. Contenuti del bando Articolo 15. Titoli oggetto di valutazione Articolo 16. Presentazione delle domande Articolo 17. Commissione di concorso Articolo 18. Validità della graduatoria Articolo 19. Rilascio licenze Articolo 20. Incompatibilità Articolo 21. Validità della licenza Articolo 22. Verifica autoveicoli Articolo 23. Trasferibilità della licenza Capo IV. L'esercizio del servizio; Articolo 24. Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio Articolo 25. Comportamento del tassista durante il servizio Articolo 26. Comportamento degli utenti Articolo 27. Sostituzione e collaborazione alla guida Articolo 28.Interruzione del trasporto Articolo 29. Trasporto handicappati Articolo 30. Tariffe Articolo 31. Tassametro Articolo 32. Contachilometri g:\taxi - ncc\bando \pubblicazione sul sito\regolamento servizio taxi.doc

2 Articolo 33. Impiego di tecnologie innovative Articolo 34. Responsabilità nell'esercizio del servizio Articolo 35. Pubblicità sulle autovetture Articolo 36. Reclami Articolo 37. Uso proprio dell autovettura taxi Capo V. Vigilanza sul servizio; Articolo 38Addetti alla vigilanza Articolo 39. Sanzioni Articolo 40. Rinuncia alla licenza Articolo 41.Sospensione della licenza Articolo 42. Revoca della licenza Articolo 43. Decadenza della licenza Articolo 44. Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza della licenza Articolo 45. Irrogazione delle sanzioni Articolo 46. Norme transitorie e finali Capo I IL SERVIZIO TAXI Art. 1 Definizione del servizio 1. Il servizio taxi soddisfa le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad un utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; il prelevamento dell utente ovvero l inizio del servizio avvengono all interno dell area comunale o comprensoriale. Art. 2 Disciplina del servizio 1. Il servizio taxi e' disciplinato: - dalle norme comunitarie; - dalle leggi dello Stato, in particolare dalla L. quadro del 15 gennaio 1992, n. 21, dal D.lvo 285/92 e relativo regolamento di attuazione; - dal D.M. del 19/11/92 e dal D.M. del 20/4/93; - dalle norme contenute nel presente regolamento; Articolo 3 Licenza d'esercizio e figure giuridiche di gestione 1. L'esercizio del servizio taxi e' subordinato alla titolarita' di apposita licenza rilasciata dal Comune a persona fisica in possesso dei requisiti per lo svolgimento del servizio. 2

3 Le modalità per il rilascio della predetta licenza sono disciplinate dal presente regolamento. 2. Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura. 3. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono: a) essere iscritti, nella qualita' di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443; b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformita' alle norme vigenti sulla cooperazione; c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge. 4. Nei casi di cui al comma 3, lettere b) e c), e' consentito, previa comunicazione al Comune, conferire la licenza agli organismi collettivi previsti, ferma restandone la titolarità in capo al conferente. Il conferimento non comporta modifica dell intestazione dei titoli, nè richiede provvedimento autorizzativo da parte dell Amministrazione Comunale. Il conferente rientra in possesso della licenza in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. In caso di recesso la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso. Art. 4 Condizioni d'esercizio 1. In capo ad uno stesso soggetto e' vietato: a) il cumulo di piu' licenze per servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi; b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio, anche se rilasciate da Comuni diversi. 2. In capo ad uno stesso soggetto e' consentito il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove esercito con natanti. 3. La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio taxi. 4. Il servizio e' esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un collaboratore familiare o da un sostituto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 25 del presente regolamento. 5. Il titolare della licenza trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei collaboratori familiari e dei sostituti impiegati nella guida del mezzo. L'elenco e' allegato in copia autenticata alla licenza e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni collaboratore familiare o sostituto. Art. 5 Determinazione del numero e del tipo di veicoli. 1. Il numero e il tipo delle autovetture da adibire al servizio taxi è stabilito secondo i criteri di cui al successivo comma 2 dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva. 3

4 2. Il numero delle licenze viene determinato in modo da soddisfare la domanda effettiva, tenendo conto dei seguenti criteri: a) dell offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea; b) della popolazione residente nel Comune e nel comprensorio; c) dei centri scolastici, sportivi, culturali e ricreativi presenti sul territorio del comune e nei Comuni limitrofi; d) dell offerta e delle presenze turistiche a livello comunale e comprensoriale. 3. La Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva, stabilisce la percentuale minima di vetture, rispetto al totale, da destinare al trasporto di portatori di handicap. 4. In sede di prima attuazione della presente norma regolamentare, entro il termine di mesi tre dalla sua entrata in vigore, è consentita, nell ambito della revisione dell organico delle licenze ed in presenza di carenza di domanda dell utenza taxi, la conversione della licenza taxi in autorizzazione per il noleggio con conducente, dietro istanza del titolare e previo parere della Commissione Consultiva. La conversione comporta la corrispondente riduzione del numero di licenze taxi previsto ed il pari incremento del numero delle autorizzazioni di noleggio. Art. 6 Caratteristiche e riconoscibilita' delle autovetture 1. Le autovetture in servizio da taxi sono di colore bianco, secondo quanto previsto dal d.m. 19 novembre Le autovetture adibite a servizio taxi portano sul tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso, di tipo conforme alla vigente normativa, recante la scritta "taxi". Il titolare della licenza e' altresi' tenuto a dotare l'autovettura dei segni distintivi previsti dalla normativa vigente. Ad ogni autovettura sono assegnati un numero d ordine e una targa con la scritta in nero servizio pubblico del tipo stabilito dall Ufficio Segreteria servizio trasporti Le autovetture adibite a servizio taxi devono altresì essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da decreto del ministero dei trasporti, se immatricolati a partire dal 1 gennaio Art. 7 Autovetture di scorta 1. Su istanza dei soggetti elencati all'articolo 3, comma 3, con disposizione del Funzionario Responsabile della 1 Area, viene autorizzata l'immatricolazione di vetture taxi da adibire a taxi in servizio di scorta. Il servizio taxi di scorta e' a disposizione di tutti i tassisti del Comune impossibilitati all'utilizzo della propria autovettura per: a) guasto meccanico; b) incidente stradale; c) furto o incendio. 4

5 2. L'Ufficio comunale competente concede l'autorizzazione preventiva all'utilizzo del taxi di scorta al tassista che dimostri di trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b), e c). L'autorizzazione contiene i seguenti dati: a) generalita' del richiedente; b) generalita' o la ragione sociale del titolare della licenza per autovettura di scorta; c) numero di targa e di licenza del taxi di scorta; d) numero di targa e di licenza del taxi sostituito; e) periodo di validita'. L'autorizzazione deve essere custodita sull'autovettura di scorta per essere esibita alle autorita' di vigilanza unitamente alla licenza del taxi sostituito. 3. Il concessionario del taxi di scorta assegna l'autovettura nel rigoroso rispetto dell'ordine temporale di ricevimento delle richieste che vengono annotate in apposito registro. L'annotazione consiste nell'indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del periodo di validita' dell'autorizzazione comunale rilasciata ai sensi del comma 2, rispondente al periodo di presunto utilizzo del taxi di scorta. 4. La tariffa per l'uso del taxi di scorta e' composta da un prezzo fisso giornaliero e da un prezzo chilometrico. La tariffa e' approvata dalla Giunta comunale sentito il parere della Commissione di cui all'articolo Al tassista a cui sia stata assegnata un'auto di scorta e' vietato l'uso, diretto o a mezzo sostituto o collaboratore, della propria vettura. 6. Le licenze per autovetture di scorta non fanno parte dell'organico comunale secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della l. n. 21/1992, non possono essere trasferite o commercializzate ai sensi dell'articolo 9 della predetta legge e la loro istituzione non e' soggetta ad approvazione regionale ai sensi dell'art. 85 del d.p.r. n. 616/ Le autovetture di scorta sono contrassegnate con una numerazione propria accompagnata dalla sigla "A.S.". Unitamente ai segni distintivi di cui all'articolo 6, le autovetture di scorta recano sul retro e sulle fiancate, in posizione ben visibile, la dizione "Auto di Scorta" ed ogni altro distintivo previsto dalla normativa in materia. 8. Il concessionario del taxi di scorta decade dalla licenza al verificarsi di una delle seguenti condizioni: a) mancata predisposizione del servizio entro quattro mesi dall'assegnazione del titolo; b) mancato pagamento della tassa di proprieta' o dell'assicurazione dell'autovettura destinata a taxi di scorta; c) mancato rispetto dell'ordine di precedenza nell'assegnazione del taxi di scorta cosi' come previsto al comma 3; d) mancato rispetto delle tariffe di cui al comma 4; e) violazione del divieto di commercializzare e trasferire licenze per auto di scorta cosi' come previsto dal comma Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti, alle autovetture di scorta si applicano le norme del presente regolamento. Art. 8 Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea 5

6 1. Previa autorizzazione del Funzionario Responsabile della 1 Area, i mezzi in servizio taxi possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea. 2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione e' concessa dal Funzionario Responsabile della 1 Area in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il tassista. Art. 9 Operativita' del servizio. Turni di servizio ed acquisizione della corsa 1. I titolari di licenza taxi possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e, a condizione di reciprocità, negli Stati ove i regolamenti degli stessi lo consentano. 2.I turni di servizio sono stabiliti dal Funzionario Responsabile del Settore di competenza. 3. Nell'ambito del territorio comunale la corsa e' acquisita: a) nelle zone di sosta e carico definite dal Funzionario Responsabile del Settore di Competenza; b) mediante sistemi di chiamata via radio; c) al di fuori delle zone di cui alla lettera a) quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito. In tale caso, l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal codice della strada. 4. Il Sindaco determina, con ordinanza sindacale: a) gli orari di servizio, sentita la Commissione Consultiva, fermo restando che l orario minimo di servizio giornaliero non può essere inferiore a sei ore; b) gli orari agevolati per quei tassisti che hanno superato il trentesimo anno di anzianità di servizio o il sessantacinquesimo anno di età, compatibilmente con le esigenze di servizio; I turni di lavoro e l organizzazione del servizio sono definiti dal Funzionario Responsabile del Settore di competenza. I posteggi taxi sono definiti dal Funzionario Responsabile del Settore di competenza, sentito il Comando di Polizia Municipale. 5. E facoltà del sindaco adottare tutte le misure atte a garantire il miglior funzionamento del servizio taxi. Art. 10 Commissione Consultiva 1. Con delibera di Giunta Comunale è nominata una Commissione Consultiva, composta da n.6 componenti, di cui: Il funzionario Responsabile del Settore di competenza del servizio Trasporti, con funzione di Presidente, il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, un esperto in materia di trasporti, un rappresentante per il settore taxi ed un rappresentante del settore noleggio designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e comunale, un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti in ambito locale. 2. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente del comune di Cat. C o superiore. 6

7 3. La Commissione resta in carica tre anni e comunque fino all insediamento della successiva. 4. La Commissione ha funzioni consultive sui problemi di carattere generale relativi all esercizio del servizio taxi e del servizio noleggio con conducente. 5. Il suo parere deve essere obbligatoriamente acquisito in ordine alle seguenti materie: a) formazione e variazione del numero delle licenze e delle autorizzazioni; b) formazione e variazione di norme regolamentari; c) determinazione delle tariffe. 6. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale fissa l ordine del giorno. La Commissione deve essere convocata entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta di parere obbligatorio. 7. La Commissione, inoltre, è convocata su istanza di almeno i due terzi dei suoi componenti. 8. Le sedute della Commissione sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei suoi componenti. 9. Ai quattro componenti esterni è attribuito un gettone di presenza pari a quello fissato per i consiglieri Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio o delle commissioni, ai sensi dell art.82, comma 2, D.lgs , n.267. Capo II LA PROFESSIONE DI TASSISTA Art. 11 Requisiti per l'esercizio della professione di tassista 1. L'esercizio della professione di tassista è subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune ed e' consentito ai cittadini italiani, ovvero a cittadini di uno stato dell Unione Europea o di altro stato, a condizione di reciprocità. I predetti soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura ; b) idoneità' professionale; c) possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada; d) non aver trasferito altra licenza taxi o autorizzazione NCC nei cinque anni precedenti; e) essere proprietario o avere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale sarà rilasciata la licenza di esercizio; f) idoneità morale; g) essere assicurato nominativamente, con polizza specifica per l esercizio dell attività per la quale si chiede la licenza, per la responsabilità civile nei confronti di persone e/o cose, compreso i terzi trasportati; h) non essere titolari di licenza taxi o di autorizzazione NCC, anche se rilasciate da altro Comune; 2. Non soddisfa il requisito dell'idoneita' morale di cui alla lettera f) chi: a) abbia riportato una o piu' condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi; b) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa. 7

8 Nei casi di cui alle lettere a) e b) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa. 3.Ai fini della certificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1 gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione così come previste dalle vigenti leggi. Art. 12 Accesso alla professione di tassista 1. L'accesso alla professione di tassista e' consentito ai cittadini italiani ed equiparati iscritti nel "ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" da istituirsi presso la Camera di commercio. 2. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, essere esibito agli organi di vigilanza. 3. Costituisce titolo preferenziale l aver esercìto servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi. Capo III LA LICENZA D'ESERCIZIO Art. 13 Concorso per l'assegnazione delle licenze 1. Le licenze vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso pubblico per titoli ed esami. 2. Il bando e' indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o piu' licenze ed e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Art. 14 Contenuti del bando 1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti: a) numero delle licenze da assegnare; b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione e di titoli preferenziali ai sensi dell art. 12, comma 3 del presente regolamento; c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli; d) indicazione del termine per la presentazione delle domande, delle modalità della presentazione stessa e di eventuali documenti da presentare; e) indicazione dei requisiti per il rilascio della licenza; f) materie d esame che dovranno riguardare nozioni di diritto degli Enti Locali, tecnica del traffico, Codice della strada, lingua inglese. g)schema da domanda per la partecipazione al concorso. Art. 15 8

9 Titoli oggetto di valutazione 1. Al fine di assegnare le licenze comunali per l'esercizio del servizio di taxi, la Commissione di cui all'articolo 17 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui e' assegnato il punteggio a fianco indicato: a) laurea punti 3; b) diploma di maturita' punti 2; c) periodi di servizio prestati in qualita' di collaboratore familiare, sostituto o dipendente da un'impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea punti 2 a semestre intero fino ad un massimo di otto semestri. 2. Il punteggio per ogni candidato e' costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti. 3. Qualora due o piu' candidati risultino titolari dello stesso punteggio complessivo (titoli e prove d esame), la licenza viene assegnata al piu' anziano d'eta'. Quando anche l'eta' non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso. Art. 16 Presentazione delle domande 1. Le domande per la partecipazione al concorso per l assegnazione della licenza di taxi deve essere redatta secondo quanto stabilito nel bando. 2. Salvo quanto disposto dalla L. 15/68 e dal DPR 403/98, il possesso dei requisiti di cui all art. 11 del presente regolamento, è attestato nella domanda sotto forma di semplice dichiarazione. 3. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per i quali è presentata temporaneamente la predetta dichiarazione sostitutiva, viene richiesta all interessato o acquisita d ufficio prima del rilascio dei titoli in capo ai vincitori del concorso. 4. L ufficio competente, entro trenta giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle domande, valuta la regolarità delle domande di partecipazione e redige l elenco dei candidati ammessi al concorso e degli esclusi che viene approvato con determinazione del Funzionario Responsabile della 1 Area. Art. 17 Commissione di concorso 1. La procedura concorsuale è espletata da apposita Commissione. Essa è costituita da tre membri: il Funzionario Responsabile del settore di Competenza che la presiede e due esperti esterni, di cui uno esperto in materia di trasporti e l altro in lingue straniere. 2. La Commissione di Concorso viene nominata dalla Giunta. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale di cat. C o superiore. 4. La Commissione opera come collegio perfetto. 5. La Commissione, entro venti giorni dalla data di ultimazione delle prove di esame, redige la graduatoria finale sulla base del merito e dei titoli, e la trasmette alla Giunta per l approvazione. 9

10 6. Ai due componenti esperti esterni è attribuito un compenso nella stessa misura prevista per le Commissioni di concorso per l assunzione del personale dipendente del Comune di Cat. C. Art. 18 Validità della graduatoria 1. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione. 2. I posti d organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento. Art. 19 Rilascio licenze 1. Entro 10 giorni dall esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, l Ufficio Affari Generali servizio trasporti - dà formale comunicazione ai candidati dell esito del concorso assegnando agli interessati un termine di trenta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti temporaneamente autocertificati e per dimostrare la proprieta' o disponibilita' in leasing del veicolo. 2. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione suddetta le licenze sono attribuite con determinazione del Funzionario Responsabile della 1 Area ai candidati in possesso dei requisiti di legge e di regolamento. Art. 20 Incompatibilità 1. La titolarità di licenza taxi è incompatibile con lo svolgimento di altra attività lavorativa, sia pubblica che privata, sia a tempo pieno che a part-time. 2. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente norma regolamentare siano in tale condizione di incompatibilità, possono rimuoverla entro il termine di giorni sessanta dalla data di contestazione. Decorso il predetto termine senza che l incompatibilità sia stata rimossa, la licenza taxi viene revocata. Art. 21 Validita' della licenza 1. La licenza d'esercizio ha validita' illimitata a condizione che entro il 31 ottobre di ogni anno venga presentata istanza di rinnovo e venga sottoposta a vidimazione presso il competente Ufficio comunale secondo modalita' definite da disposizione dirigenziale. 2. La vidimazione e' condizionata : a) alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per il rilascio del titolo per l'esercizio della professione di tassista; b) alla verifica della idoneità del veicolo, secondo quanto previsto dall art. 6. Tale procedura si applica anche in caso di sostituzione del veicolo. 10

11 3. La licenza puo' essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento. Art. 22 Verifica autoveicoli 1. I veicoli adibiti al servizio taxi, per essere ammessi al servizio e per conseguire la vidimazione annuale, oltre al collaudo tecnico prescritto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione, sono sottoposti a verifica da parte del funzionario Responsabile del settore di competenza al fine di accertarne la conformità alle caratteristiche previste dal presente Regolamento. Art. 23 Trasferibilita' della licenza 1. La licenza comunale d'esercizio è trasferita, su richiesta del titolare, per atto tra vivi, a persona dallo stesso designata, purchè iscritto al ruolo di cui all art. 12 del presente regolamento ed in possesso dei requisiti prescritti dallo stesso regolamento, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni: a) sia titolare della licenza da almeno cinque anni; b) abbia raggiunto il sessantesimo anno d età; c) sia diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. 2. In caso di morte del titolare, la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè iscritti al ruolo di cui all art. 12, comma 1 ed in possesso dei requisiti prescritti. 3. La inabilità permanente o l inidoneità devono essere documentate con certificato rilasciato dall ufficio medico legale presso l ASL di appartenenza. 4. In caso di morte del titolare gli eredi devono comunicare all ufficio comunale competente il decesso entro un mese dal verificarsi dell evento. La comunicazione, sottoscritta con firma autenticata da tutti gli eredi, deve altresì segnalare in alternativa: a) il trasferimento del titolo a favore di uno degli eredi in possesso dei requisiti prescritti ovvero ad un soggetto terzo, anch egli in possesso dei requisiti prescritti. In tale ultimo caso alla comunicazione deve essere allegata tutta la documentazione richiesta dal presente regolamento e la dichiarazione di accettazione del terzo. b) La volontà degli eredi di trasferire entro due anni dal decesso il titolo ad uno di essi, al momento non ancora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad un soggetto terzo. La comunicazione vale come richiesta di autorizzazione al Comune che provvede entro 30 giorni con atto motivato nel quale: - In caso di non accoglimento fissa un termine perentorio non superiore a quattro mesi per il trasferimento a terzi; 11

12 - In caso di accoglimento, può fissare prescrizioni per la sostituzione alla guida fino al trasferimento. c) La volontà di trasferire il titolo ad uno degli eredi minori. In tal caso il Comune può prescrivere l obbligo di sostituzione alla guida fino al termine di cui al successivo comma Nel caso di cui al comma 4, lett. b), qualora sia stata rilasciata l autorizzazione, il terzo o l erede designati devono comprovare la designazione e il possesso dei requisiti per lo svolgimento del servizio previsti dal presente regolamento, entro due anni dal decesso. Nel caso di cui al comma 4, lett. c), l erede deve comprovare il possesso degli stessi requisiti, non oltre 12 mesi dal raggiungimento del ventunesimo anno di età. 6. I termini di cui ai commi precedenti sono improrogabili. Il decorso degli stessi senza effetto comporta la revoca del titolo e la sua eventuale messa a concorso. 7. Ogni determinazione relativa agli eredi minori deve uniformarsi alla decisione del Giudice tutelare. 8. Il Comune provvede al rilascio del titolo, all erede o al terzo subentrante, entro un mese dal ricevimento della documentazione. In pendenza del perfezionamento di quanto precede, ed a condizione che il nuovo titolare abbia i requisiti di cui al presente regolamento, può essere rilasciato un attestato provvisorio alla guida. 9. Al titolare che abbia trasferito la licenza non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima. Capo IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO Art. 24 Inizio, sospensione e modalita' di svolgimento del servizio 1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 60 gg. dalla notifica del provvedimento di attribuzione. Detto termine potrà essere prorogato con disposizione dirigenziale, per un massimo di altri 60 giorni, per causa di forza maggiore debitamente documentata. Prima dell inizio del servizio, l assegnatario deve provvedere all installazione del tassametro con relativo sigillo. In caso di sostituzione del veicolo, il titolare ha l obbligo di immettere in servizio la nuova vettura, a pena di decadenza, entro 10 giorni dall immatricolazione della stessa. 2. Qualsiasi sospensione del servizio deve essere comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente Ufficio comunale. Art. 25 Comportamento del tassista durante il servizio 1. Nell'esercizio della propria attivita' il tassista ha l'obbligo di: a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilita' in qualsiasi evenienza; b) seguire il percorso piu' breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria; 12

13 c) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo e' omologato; d) rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente Autorita' comunale; e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto; f) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo; g) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria; h) consegnare, entro 24 ore, al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto smarrito o dimenticato dai clienti all'interno del veicolo; i) curare la qualita' del trasporto in tutti i minimi particolari; j) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al tassametro ed al contachilometri; k) rilasciare al cliente (in caso di richiesta) la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto; l) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse. m) essere provvisto di una guida della città / paese; n) attenersi agli ordini ed istruzioni che, in qualsiasi circostana, possono venire loro impartiti dai vigili urbani e da altri agenti di forza pubblica; o) tenere a bordo del veicolo la licenza allo scopo di certificarne l impiego in servizio; p) tenere a bordo del veicolo il tariffario autorizzato dal Comune di Piano di Sorrento. Le tariffe; le condizioni di trasporto e le regole di comportamento del conducente, deliberate dalla Giunta Comunale, devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile in lingua italiana, inglese, francese e tedesco e recare l indicazione dell ufficio cui indirizzare i reclami; q) comunicare, all ufficio Affari Generali servizio trasporti - eventuali disposizioni relative a sospensioni della patente e/o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica delle predette disposizioni; r) comunicare per iscritto, al competente ufficio, entro e non oltre i successivi cinque giorni, il conferimento della licenza o il recesso, la decadenza o l esclusione dai soggetti previsti dal presente regolamento; s) informare immediatamente il passeggero, di avaria del tassametro durante la corsa e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta, in tale ultimo caso l importo della corsa sarà riscosso in base all approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente. 2. Nell'esercizio della propria attivita' al tassista e' vietato: a) seguire percorsi diversi dalla via piu' breve; b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'articolo 8; c) portare animali propri in vettura; d) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo; e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata degli eventuali supplementi o a quella contrattata su base chilometrica; f) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo; 13

14 g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilita' dei portatori di handicap, ivi compresi i cani guida. Per i predetti supporti non dovrà essere chiesto alcun supplemento. h) tenere in esercizio tassametro o contachilometri alterati o manomessi; i) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di patente idonea. 3. Qualunque sospensione del servizio ed eventuali cambi di domicilio devono essere comunicati all Ufficio competente entro e non oltre 24 ore, anche a mezzo fax. Art. 26 Comportamento degli utenti 1. Agli utenti del servizio taxi e' fatto divieto di: a) fumare in vettura; b) scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati. Nel rispetto dell'ordine di carico, la scelta puo' essere operata solo nel caso in cui la prima vettura della fila non abbia la capienza sufficiente ad assicurare il trasporto del gruppo di persone richiedente; c) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento; d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura; e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito; f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada. Art. 27 Sostituzione e collaborazione alla guida 1. I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all art. 12, comma 1, del presente regolamento e in possesso dei requisiti prescritti, nei seguenti casi : a) per motivi di salute, inabilita' temporanea, gravidanza e puerperio; b) per chiamata alle armi; c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui; d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida; e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi. 2. I minori, eredi del titolare di licenza per servizio taxi, possono farsi sostituire alla guida fino al raggiungimento della maggiore eta'. 3. Chiunque sostituisca alla guida il titolare di licenza o l'erede deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 e dell'iscrizione al Ruolo di cui all'articolo Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida e' regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della L. 18 aprile 1962, n A tal fine l assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell art. 1 della citata L. 230 del Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo 14

15 nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi. 5. Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi della collaborazione familiari, purche' in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 e dell'iscrizione al Ruolo di cui all'articolo 13, conformemente a quanto previsto dall art. 230 bis del codice civile. Art. 28 Interruzione del trasporto 1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato, senza i supplementi previsti. Art. 29 Trasporto handicappati 1. Il tassista ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarrozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilita'. 2. Il trasporto delle carrozzine di altri supporti necessari alla mobilita' dei portatori di handicap e' effettuato gratuitamente. Art. 30 Tariffe 1. La Giunta comunale, sentita la Commissione di cui all'articolo 10, determina le tariffe per l'esercizio del servizio taxi. 2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano. L esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell autovettura. 3. Nel rispetto del sistema tariffario, così come determinato dal comma 1, i tassisti possono stipulare con soggetti terzi, pubbblici e/o privati, convenzioni e/o abbonamenti per l esercizio della loro attività. Art. 31 Tassametro 1. Le autovetture adibite al servizio taxi sono dotate di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare. I soggetti interessati ad ottenere l'omologazione presentano al Comune apposita istanza in carta legale corredata da almeno un prototipo funzionante e da una relazione tecnica sulle caratteristiche del tassametro, unitamente alle certificazioni o referenze idonee a dimostrarne l'efficienza e l'idoneita' all'impiego. 15

16 2.Sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 10 e previo esito favorevole di apposita istruttoria, il Comando di Polizia Municipale concede l'omologazione al prototipo. Tutti i tassametri installati sulle autovetture recano impressi in modo indelebile gli estremi del provvedimento di omologazione. 3. Il tassametro e' sottoposto a verifiche periodiche tese ad accertarne il regolare funzionamento. Le verifiche sono effettuate dal Comando di Polizia Municipale. 4.I guasti al tassametro devono essere riparati prima di iniziare il turno di servizio. Dopo ogni riparazione, il tassametro e' sottoposto alle verifiche di cui al comma 3. 5.Qualora i guasti al tassametro comportino, per la riparazione, l asportazione del sigillo ufficiale del tassametro, il tassista deve chiedere al Comando di Polizia Municipale apposita autorizzazione alla rimozione del predetto sigillo. Dopo ogni intervento che abbia dato luogo alla asportazione del sigillo ufficiale del tassametro, lo stesso dovrà essere sottoposto a verifica a seguito della quale sarà apposto un nuovo sigillo. Art. 32 Contachilometri 1. I veicoli adibiti al servizio taxi sono dotati di contachilometri generale e parziale. 2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente e l ufficio Affari generali servizio trasporti -. Art. 33 Impiego di tecnologie innovative 1. Nell'organizzazione del servizio e' consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate a ridurre i tempi d'attesa per il cliente ed assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell'offerta di trasporto in tutto l'ambito urbano. Art. 34 Responsabilita' nell'esercizio del servizio 1. Eventuali responsabilita' derivanti dall'esercizio della licenza sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo sostituto. Art. 35 Pubblicita' sulle autovetture 1.Nel rispetto della vigente normativa (Dlgs. 285/92 e successive modificazioni), l'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno o all'esterno delle autovetture deve essere preventivamente autorizzata dal Funzionario Responsabile della 1 Area, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo La pubblicità sui veicoli non deve, comunque, superare il numero di due affissioni di dimensioni massime pari a 20 x 40 centimetri o superficie equivalente. 16

17 3.La pubblicità sulle vetture deve essere in regola con il pagamento della imposta comunale sulla pubblicità mobile. Art. 36 Reclami 1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente Ufficio comunale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano il Funzionario Responsabile della 1 Area sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione. 2. All'interno di ogni vettura e' esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli Uffici comunali a cui indirizzare i reclami. Art. 37 Uso proprio dell autovettura taxi 1.Ai sensi dell art. 14, comma 6, del D.lgs. n. 422 del 19/11/97, è consentito l uso proprio fuori servizio dell autovettura adibita al servizio taxi. In tal caso deve essere occultato il contrassegno illuminabile con la scritta taxi, in conformità di apposita disposizione emanata dal Funzionario Responsabile della 1 Area. Capo V VIGILANZA SUL SERVIZIO Art. 38 Addetti alla vigilanza 1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e' demandata all Ufficio comunale Affari Generali servizio trasporti per gli aspetti amministrativi, nonché alla polizia municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'articolo 13 della l. 24 novembre 1981 n. 689 e art. 12, Dlgs. 285/92. Art. 39 Sanzioni 1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono cosi' punite: a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni; b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza. 2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di L ad un massimo di L per le seguenti violazioni: a) violazione dell'articolo 4, comma 3, sostanziata dalla mancanza della licenza a bordo del mezzo; 17

18 b) violazione dell'articolo 6, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilita' delle autovetture; c) violazione dell'obbligo di tenere a bordo dell'auto di scorta l'autorizzazione all'utilizzo della stessa cosi' come previsto dall'art. 7, comma 2; d) violazione degli obblighi di cui all'articolo 8, consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea; e) acquisizione di traffico ad opera di tassisti provenienti da altri Comuni; f) violazione dell'articolo 12, comma 2, sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo; g) violazione dell'articolo 21, comma 1, relativa al mancato rispetto della norma che impone la vidimazione annuale dell'autorizzazione; h) mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all'articolo 24 comma 2; i) la violazione degli obblighi di cui all'articolo 25, comma 1, punti c), j) e k); j) mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 25, comma 2, punti da a) a g); k) mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 26, comma 1, punto a) e c); l) mancata segnalazione di guasti al tassametro ed al contachilometri, cosi' come previsto dagli articoli 31 e 32; m) esposizione all'interno o all'esterno dell'autovettura di messaggi pubblicitari non autorizzati cosi' come previsto dall'art. 35; n) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami, cosi' come previsto dall'articolo 36, comma La Giunta comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al comma Il tassista che rifiuti di prestare servizio per le destinazioni di cui all'articolo 9 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da L a L Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente puo' pagare direttamente all'agente accertante una somma a titolo di oblazione il cui importo e' preventivamente determinato dal Funzionario Responsabile della 1 Area ai sensi dell'articolo 107 del r.d. 3 marzo 1934 n Art. 40 Rinuncia alla licenza 1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della licenza deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente ufficio comunale. Art. 41 Sospensione della licenza 1. La licenza e' sospesa dal Funzionario Responsabile della 1 Area, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi: 18

19 a) violazione di norme del codice della strada tale da compromettere l'incolumita' dei passeggeri trasportati; b) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attivita' di trasporto; c) violazione dei precetti di cui all'art. 9 relativi al mancato rispetto dei turni di servizio e alle modalita' di acquisizione della corsa; d) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi cosi' come previste dall'articolo 4, comma 4 e dall'articolo 27; e) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati cosi' come previste all'articolo 29; f) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 39 commi 2 e 4; g) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attivita' taxi. 2. Il Funzionario Responsabile della 1 Area, sentita la Commissione di cui all'articolo 10, dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravita' dell'infrazione e dell'eventuale recidiva. 3. La sospensione viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Art. 42 Revoca della licenza 1. Il Funzionario Responsabile della 1 Area, sentita la Commissione di cui all'articolo 10, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi: a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per il servizio taxi con l'autorizzazione per il servizio da noleggio secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1; b) per la violazione dell'articolo 7, comma 5, che vieta al tassista a cui sia stata assegnata un'auto di scorta l'utilizzo diretto, a mezzo sostituto o collaboratore della propria autovettura ; c) quando in capo al titolare della licenza venga a mancare anche uno solo dei requisiti per l'esercizio della professione di tassista di cui agli articoli 3, 11 e 12; d) quando il titolare della licenza svolga altra attivita' lavorativa, ai sensi dell articolo 20; e) per violazione delle norme sulla trasferibilita' delle licenze cosi' come previste dal presente regolamento; f) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'articolo 41; g) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio nell arco temporale di tre anni; h) per motivi di pubblico interesse, i) per l esercizio dell attività durante il periodo di sospensione. 2. La revoca viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile ed alla Camera di Commercio competente ai sensi dell art. 6, comma 3 L. 21/92 per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Art

20 Decadenza della licenza 1. Il dirigente del servizio, dispone la decadenza della licenza per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 24, comma La decadenza viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile ed alla Camera di Commercio competente ai sensi dell art. 6, comma 3 L. 21/92per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Art. 44 Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza della licenza 1. Nessun indennizzo e' dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della licenza. Art. 45 Irrogazione delle sanzioni 1. Le sanzioni di cui al capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla l. 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni. Art. 46 Norme transitorie e finali 1. Alla prossima vidimazione annuale i le licenze saranno rinnovate solo ai tassisti in possesso dei requisiti indicati nel presente regolamento. i Approvazione: D.C. n. 11 del

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