STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ORIZZONTI DI PIANURA: Turismo, Cultura ed Enogastronomia tra Bologna e Ferrara
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1 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ORIZZONTI DI PIANURA: Turismo, Cultura ed Enogastronomia tra Bologna e Ferrara PREMESSA Diverse amministrazioni pubbliche della pianura bolognese hanno individuato lo sviluppo del turismo enogastronomico, culturale, ambientale e agroalimentare tra i fattori trainanti per lo sviluppo di una economia eco-compatibile su un territorio che ha saputo conservare aree di alta qualità paesaggistica e ambientale, nonostante lo sviluppo urbano e industriale, e che è ancora ricco di produzioni agricole e gastronomiche di alta qualità e di rilevanti testimonianze storico architettoniche. Hanno pertanto costituito il progetto Orizzonti di Pianura che si è proposto come strumento di promozione e valorizzazione della pianura bolognese. Per il perseguimento di questo obiettivo, importanti soggetti privati che operano nel settore, intendono costituire l Associazione ORIZZONTI DI PIANURA: Turismo, Cultura ed Enogastronomia tra Bologna e Ferrara che intende incentivare lo sviluppo economico del territorio mediante la promozione di una offerta integrata costruita sulla salubrità dei prodotti e qualità dei servizi, garantita da una moderna imprenditorialità in grado di proporre un offerta multifunzionale. Art. 1 - Costituzione e durata 1.1 E costituita una Associazione volontaria senza scopo di lucro denominata ORIZZONTI DI PIANURA: Turismo, Cultura ed Enogastronomia tra Bologna e Ferrara con sede legale ed amministrativa a Bentivoglio, Piazza della Pace 1, e con uffici o delegazioni anche altrove qualora ritenuti utili per il raggiungimento degli scopi ufficiali. 1.2 La durata dell associazione e fissata all anno 2062; rispetto a tale data l Assemblea dei Soci può con propria deliberazione disporre la proroga o l anticipato scioglimento dell Associazione. Art. 2 Scopi e funzioni 2.1 L Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale. Persegue l affermazione dell identità storica, culturale, ambientale, economica e sociale della Pianura Bolognese, delimitata a nord dal fiume Reno, a sud dalla fascia preapenninica, ad est dal fiume Sillaro e a ovest dal Panaro. Sono da considerarsi territori di interesse dell associazione quelli dei Comuni compresi in questa area o bagnati dai fiumi sopra citati o interessanti per gli scopi dell associazione per continuità storico-culturale o ambientale con i territori della Pianura Bolognese; di particolare interesse è il corso del fiume Reno che connette la Pianura Bolognese, di cui è l arteria centrale, ai territori del Centese e dell Alto Ferrarese. L Associazione ha per oggetto la realizzazione di tutte quelle attività che possono contribuire alla promozione, allo sviluppo e al miglior coordinamento delle attività degli associati con i seguenti scopi: valorizzare le attrattive naturalistiche, storiche, culturali ed ambientali presenti sul territorio di riferimento; valorizzare le produzioni agricole, le attività agro-alimentari e le specialità gastronomiche, le produzioni ed i servizi, nel quadro di una economia orientata ai principi di sostenibilità ambientale; realizzare iniziative promozionali e pubblicitarie collettive anche extraterritoriali, per la valorizzazione delle attività e iniziative dei Soci.
2 L associazione ha per oggetto anche l esercizio dell attività editoriale, al fine di favorire la promozione, la diffusione della cultura a livello locale e la realizzazione dei propri scopi, così come previsto dall art. 2 dello Statuto. In particolare, l associazione potrà svolgere il commercio, la composizione, la stampa, l edizione in qualsivoglia lingua, la produzione, l importazione, l esportazione di prodotti di editoria cartacea e multimediale, quali libri, riviste, pubblicazioni periodiche, cataloghi, stampati e pubblicazioni in genere, con esclusione della pubblicazione dei quotidiani. 2.2 Nel quadro delle attività necessarie ai fini del perseguimento del suo scopo, l Associazione esercita tutte le funzioni necessarie ed opportune per la cura degli interessi generali degli associati, ed in particolare: Svolgere attività di coordinamento delle iniziative degli associati; Realizzare il marchio di riferimento, la segnaletica informativa e l immagine coordinata dell Associazione attraverso il Disciplinare; sviluppare iniziative promozionali, campagne di informazione, gestione di centri di informazione, azioni di promo-commercializzazione ed attività di rappresentanza nell ambito di manifestazioni e iniziative fieristiche; definire un paniere di prodotti tipici del territorio di riferimento e gli standard minimi di qualità dei soggetti aderenti e appartenenti ai diversi settori produttivi, nonché definire e fare applicare il Disciplinare dell Associazione per ogni singola tipologia di associato. 2.3 L Associazione non ha scopo di lucro e la sua gestione non deve portare alla distribuzione di utili. Art. 3 - Soci 3.1 Possono essere ammessi a far parte dell Associazione: aziende agricole singole o associate e/o produttori specializzati nelle produzioni tipiche dei territori di riferimento definite dal paniere dei prodotti dell Associazione; aziende di produzione agroalimentare; aziende agrituristiche e fattorie didattiche; aziende e/o singoli produttori vitivinicoli e/o produttori di distillati derivanti da uve e vini; enoteche e/o botteghe del vino o dei prodotti tipici; attività della ricezione alberghiera ed extra alberghiera, ivi compresi i bed & breakfast e le aziende del turismo rurale; esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande; esercizi commerciali e aziende agricole che effettuino la vendita diretta; imprese dell artigianato artistico e tradizionale; imprese turistiche (agenzie di viaggio, tour operator, agenzie immobiliari); imprese nel settore dello sport, del tempo libero e dell intrattenimento; consorzi e società per la tutela e promo-commercializzazione dei prodotti e del turismo; istituti professionali scolastici (settore agricoltura, turistico alberghiero e della ristorazione); enti locali, camere di commercio, parchi naturali; associazioni professionali e di categoria; Istituti, Aziende di Credito, Fondazioni, Società di Assicurazione; associazioni turistiche locali (Pro Loco, ecc.), associazioni culturali e ONLUS con scopi sociali in attinenza con gli scopi dell Associazione;
3 altri soggetti individuati dall Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per caratteristiche consone al raggiungimento degli scopi sociali della Associazione. 3.2 Requisito indispensabile dell aspirante Socio per essere ammesso a far parte della Associazione è oltre al rispetto di quanto previsto nel Disciplinare dell Associazione per quanto concerne i singoli prodotti e gli standards minimi di qualità, la presenza nel territorio dei Comuni ovvero di un Unione o Associazione di Comuni dell Associazione, con strutture produttive in proprietà o in disponibilità, ovvero con proprie sedi o con una o più unità locali/sedi, anche qualora la sede legale sia posta altrove. Non è posto limite alcuno al numero del Soci. Art. 4 - Ammissione Le domande di ammissione debbono essere presentate per iscritto e devono contenere, oltre alle necessarie indicazioni soggettive, la descrizione puntuale delle caratteristiche operative/produttive e la dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente Statuto. L Assemblea, assunte le necessarie informazioni e svolti gli opportuni accertamenti, decide in merito all accoglimento della domanda ed all iscrizione come Socio, dietro versamento della quota associativa annuale. L acquisita qualità di Socio si conserva a tempo indeterminato, salvo quanto previsto al successivo art 7. Art. 5 - Quote Associative, Contributi L entità delle quote à determinata annualmente dall Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo. Le quote annuali vanno versate all Associazione entro due mesi dalla fine dell esercizio sociale. L Associazione può ricevere contributi finanziari da Enti, altre associazioni e privati, da utilizzare per il raggiungimento degli scopi sociali. Art. 6 - Obblighi del Socio Il Socio si impegna a: osservare pienamente le norme statutarie e regolamentari e le deliberazioni degli organi dell Associazione, promuovere ed agevolare le finalità sociali dell Associazione; corrispondere regolarmente all Associazione i contributi dovuti; permettere ai componenti e/o agli incaricati degli organi esecutivi dell Associazione di accedere direttamente o insieme ad esperti ai terreni e/o locali del Socio destinati ad attività rientranti negli ambiti dell Associazione al fine di consentire i controlli di competenza; rispettare il Disciplinare, relativamente agli standard previsti per la categoria di appartenenza. Art. 7 - Perdita della qualità di Socio La qualità di Socio dell Associazione viene meno: per decesso (Socio persona fisica) o per scioglimento (Socio persona giuridica); per vendita della proprietà o cessazione dell attività; per recesso volontario del Socio (le dimissioni devono essere presentate per lettera scritta entro il 31 agosto dell anno precedente la data del recesso);
4 nel caso in cui non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi dell Associazione; nel caso in cui sia dichiarato fallito ovvero assoggettato ad altra procedura concorsuale od ancora abbia stipulato un accordo di ristrutturazione dei debiti o, in caso di persona fisica, sia stato interdetto o inabilitato; mancato rinnovo dell iscrizione annuale, entro due mesi dalla fine dell esercizio sociale; per espulsione motivata da frode od inadempienza grave (in particolare per quanto concerne il rispetto del Disciplinare e degli standard minimi di qualità e la accettazione dei controlli) accertata nei confronti delle disposizioni statutarie e regolamentari dell associazione; In quest ultimo caso, l esclusione dev essere comunicata all associato escluso senza ritardo e comunque entro trenta giorni dalla data di deliberazione dell Assemblea. Tale comunicazione dev essere effettuata a cura del Consiglio Direttivo, in piego raccomandato con avviso di ricevimento e deve altresì contenere l avviso all associato escluso della possibilità di impugnare il provvedimento, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. La perdita della qualità di Socio non da diritto alla restituzione di quanto conferito nel fondo dell Associazione. Art. 8 - Successione per decesso o cambio di Proprietà Nel caso di decesso dell associato o cambio di proprietà o ragione sociale gli aventi diritto possono presentare domanda scritta di subentro nel termine di sessanta giorni. La domanda è documento valido per proseguire il rapporto associativo con gli stessi diritti e doveri del precedente associato. L Assemblea deve accertare nel nuovo Socio il possesso dei requisiti prescritti. Il subentrante non è tenuto a pagare la quota annuale qualora sia già stata versata dalla precedente proprietà. Negli altri casi la quota o contributo associativo è sempre intrasmissibile e non rivalutabile. Art. 9 - Organi dell Associazione Sono organi dell associazione: Assemblea generale dei Soci; Consulta degli Enti Locali; Consiglio Direttivo; Presidente, Vicepresidente; Comitato operativo; Comitato tecnico; Collegio dei revisori. Art Assemblea dei Soci L Assemblea, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i Soci (o loro delegati) purché in regola con il pagamento delle quote sociali di cui all art.5, delibera sul rendiconto economico finanziario e su tutti gli altri argomenti iscritti all ordine del giorno. Le deliberazioni, prese dall Assemblea regolarmente costituita ed approvate con la prescritta maggioranza, vincolano anche i Soci assenti o dissenzienti. Ciascun Socio ha diritto ad un voto. Ogni Socio può farsi rappresentare da un Socio con delega scritta. Non è ammessa la rappresentanza plurima. Sono compiti istituzionali dell Assemblea ordinaria:
5 discussione e approvazione del rendiconto economico finanziario corredato dalla relazione dell organo di revisione del conti, qualora costituito; definizione delle direttive generali di azione dell Associazione; nomina di un Consiglio Direttivo;. eventuale nomina del Collegio dei Revisori; esclusione dei Soci; approvazione del paniere dei prodotti tipici e del Disciplinare contenente gli standard minimi di qualità; erogazione di compensi o rimborsi spese a favore degli organi dell Associazione, determinando modalità e destinatari. L Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei Soci presenti. La convocazione dell Assemblea ordinaria avviene normalmente entro il 30 aprile di ciascun anno per l approvazione, in particolare, del rendiconto economico finanziario dell anno precedente. Sono compiti istituzionali dell Assemblea Straordinaria non trasferibili: modifica dello Statuto; scioglimento anticipato dell Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio dell ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Le deliberazioni dell Assemblea Straordinaria sono prese a maggioranza dei voti con la presenza di persona o per delega di almeno i due terzi dei Soci. L Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo quando lo reputi opportuno o quando lo richieda, con domanda scritta al Presidente, almeno un quarto dei Soci. Il Consiglio Direttivo è tenuto a convocare l Assemblea entro sessanta giorni dalla data della richiesta. La convocazione di entrambe le Assemblee viene fatta dal Presidente del Consiglio Direttivo con invito ai singoli Soci e ai componenti della Consulta degli Enti Locali da inviarsi almeno dieci giorni prima della seduta tramite posta o anche a mezzo fax o posta elettronica. L invio della convocazione deve specificare la data e l ora, il luogo della riunione (che potrà essere la sede dell Associazione od ogni altro idoneo luogo all interno del territorio Provinciale) e l ordine del giorno dei lavori. Prima di iniziare i lavori, l Assemblea nomina il segretario incaricato di redigere il verbale ed eventualmente due scrutatori. Il verbale deve contenere l elenco dei Soci presenti o deleganti e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Art. 11 Consulta degli Enti Locali La Consulta degli Enti Locali è composta dai Comuni, nonché dalle associazioni oppure dalle unioni tra i Comuni, che insistono sul territorio oggetto di valorizzazione da parte di questa associazione, rappresentati da un loro delegato. Gli enti territoriali sopra elencati sono considerati componenti della Consulta degli Enti Locali solo dalla data di comunicazione al Presidente della loro disponibilità a fare parte di tale organo. Rimangono componenti fino a quando non comunichino al Presidente la rinuncia alla partecipazione nella Consulta.
6 La Consulta rappresenta il legame con il territorio individuato negli enti locali territoriali - che questa associazione vuole avere come principio guida del proprio operato. Per questo motivo i membri della Consulta degli Enti Locali partecipano di diritto alle assemblee e ai consigli direttivi dell associazione. Al fine di salvaguardare la natura privatistica dell associazione e mantenerne l autonomia decisionale e organizzativa, i componenti della Consulta degli Enti Locali non sono considerati associati, non devono versare la quota associativa, non hanno diritto di voto, non hanno potere decisionale e non hanno responsabilità patrimoniale. Art Consiglio Direttivo L Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da 5 a 11 componenti eletti dalla Assemblea fra i Soci. Risultano eletti i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze risulta eletto il Socio con maggiore anzianità nella Associazione. L Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può approvare un regolamento elettorale che tenga conto della rappresentanza delle varie categorie. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio provvede alla nomina di un segretario. Ciascun verbale viene firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, escluso quelli che per legge o per Statuto sono demandati all Assemblea o al Presidente e provvede ad ogni atto relativo al personale. In particolare: convoca l Assemblea dei Soci dell Associazione; elegge fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente; nomina il tesoriere, qualora previsto dall Assemblea; redige il rendiconto economico finanziario secondo le disposizioni di Legge, corredato da una relazione sull andamento della gestione; propone all Assemblea l esclusione dei Soci; propone all Assemblea il Disciplinare ed il paniere dei prodotti; nomina l eventuale Direttore, fissandone i compiti; nomina, secondo criteri di competenza e professionalità, i componenti del Comitato Tecnico, di cui all art.15; delibera ogni altro atto Direttivo. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno. E altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri. La convocazione è fatta con invito da inviarsi almeno 5 giorni prima della riunione tramite posta o anche a mezzo fax o posta elettronica con ricevuta di lettura. L avviso di convocazione deve specificare l indicazione del giorno, del luogo e dell ora, nonché l elenco delle materie da trattare. Non è ammessa la delega. Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, con funzione consultiva e senza diritto di voto, i componenti della Consulta degli Enti Locali, convocati dal Presidente con le stesse modalità di cui al paragrafo precedente. Le deliberazioni sono validamente assunte con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica ed a maggioranza di voti espressi dai presenti. In caso di parità il voto del Presidente forma la maggioranza. Le deliberazioni adottate, con i risultati delle votazioni, sono trascritte nel registro dei verbali.
7 L assenza non motivata di un consigliere a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo comporta l immediata decadenza dello stesso. Qualora nel corso del mandato, per motivazioni diverse, vengano a mancare uno o più consiglieri, questi saranno sostituiti laddove possibile, dai primi dei non eletti. Il Consiglio Direttivo predispone il Disciplinare per il funzionamento dell Associazione da sottoporre all approvazione dell Assemblea; nelle funzioni di gestione può avvalersi dell opera di personale dipendente assunto con regolari contratti di lavoro ovvero di collaborazioni e/o di consulenze esterne, determinandone preventivamente gli oneri. Stante la natura no profit dell Associazione, non sono previsti compensi per il Consiglio Direttivo. Art Presidente e Vice Presidente Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Resta in carica tre anni ed è rieleggibile per un solo mandato consecutivo. Il Presidente rappresenta legalmente l Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l esecuzione delle deliberazioni dell Assemblea e del Consiglio Direttivo. In particolare, il Presidente: presiede l Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo; adempie agli incarichi espressamente conferitigli dalla Assemblea e dal Consiglio Direttivo; propone al Consiglio Direttivo la nomina del direttore (eventuale), l assunzione di dipendenti, nonché il conferimento di incarichi professionali a collaboratori esterni; vigila sulla conservazione dei documenti e provvede alla conservazione dei verbali delle adunanze dell Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente questi è sostituito da un Vice Presidente appositamente incaricato. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Il Presidente non percepisce compensi. Per lo svolgimento della funzione possono essere corrisposti rimborsi spese. Art. 14 Comitato Operativo Il Comitato Operativo è composto da 6 a 12 membri formato per metà da componenti nominati dal Consiglio Direttivo e per metà da componenti nominati dalla Consulta degli Enti Locali. Il Comitato Operativo è un organo esecutivo degli indirizzi dell Associazione e fornisce supporto tecnico/operativo al Consiglio Direttivo. Compiti del Comitato Operativo sono: -Coordinamento delle iniziative e dei calendari tra i soci e gli Enti Locali -Elaborare e proporre progetti e piani di fattibilità al Comitato Direttivo -Operare per la sinergia tra l azione dell Associazione e degli Enti Locali Il Comitato Operativo non ha potere decisionale (le deliberazioni sono assunte dal Consiglio Direttivo) e non può impegnare in alcun modo l associazione non avendo poteri di rappresentanza legale.
8 Ai componenti del Comitato Operativo, per lo svolgimento delle funzioni, possono essere corrisposti rimborsi spese, nella misura preventivamente determinata dal Consiglio Direttivo. Art Comitato Tecnico Le funzioni di controllo preliminare e periodico sul possesso dei requisiti e sulla corrispondenza agli standards di qualità previsti dal Disciplinare, nonché sulla successiva persistenza degli stessi, sono svolte da un Comitato Tecnico, che relaziona al Consiglio Direttivo perché quest ultimo possa deliberare conseguentemente. Il Comitato Tecnico è composto da 3 a 5 membri e nominato dal Consiglio Direttivo secondo criteri di competenza e professionalità. Ai componenti del Comitato Tecnico, per lo svolgimento delle funzioni, possono essere corrisposti rimborsi spese, nella misura preventivamente determinata dal Consiglio Direttivo. Art Collegio dei revisori Qualora l Assemblea lo ritenga opportuno, la gestione dell Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti ogni tre anni dall Assemblea dei Soci. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione al rendiconto annuale, potranno accertare la consistenza di cassa e l esistenza dei valori e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Ai componenti del Collegio dei revisori, per lo svolgimento delle funzioni, possono essere corrisposti compensi o rimborsi spese, nella misura preventivamente determinata dall Assemblea. Art Patrimonio e rendiconto economico finanziario Il patrimonio dell Associazione è costituito dall ammontare delle quote sociali e dei contributi di cui all art.5, dagli avanzi di gestione, nonché dai beni mobili ed immobili che pervengano all Associazione a qualsiasi titolo. L esercizio sociale si chiude alla data del 31 dicembre di ogni anno e il relativo rendiconto economico finanziario dovrà essere approvato entro il 30 aprile dell anno successivo. L Associazione ha l obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione degli scopi sociali, restando vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, sempreché la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Art Tenuta dei libri Oltre ai libri espressamente prescritti dalla Legge, l Associazione tiene i Libri Verbali delle sedute e delle Deliberazioni dell Assemblea, nonché il Libro dei Soci dell Associazione. I libri dell Associazione sono consultabili da parte dei Soci che ne facciano richiesta scritta al Presidente; eventuali copie sono fatte a spese del richiedente. Art Norma transitoria
9 In sede di prima attuazione, per i Soci Fondatori si prescinde dalla verifica del possesso immediato dei requisiti previsti dal Disciplinare degli standard minimi di qualità, approvato dall Assemblea dei Soci successivamente alla costituzione dell Associazione. Il Socio Fondatore ha tuttavia l obbligo, sanzionato con la perdita della qualità di Socio, di provvedere al richiesto adeguamento entro 6 mesi dalla data di approvazione del Disciplinare di qualità. Art Marchi L Associazione può gestire marchi in concessione da terzi Art Rinvio Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi in materia dl associazioni volontarie. Art. 22 Foro Competente In caso di controversie di qualsiasi natura interne all Associazione, la stessa farà ricorso in prima istanza alla procedura di mediazione, volontaria o obbligatoria e in seconda istanza sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
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