PERDITE SU CREDITI E CRISI DI IMPRESA: LE NOVITÀ DEL DECRETO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PERDITE SU CREDITI E CRISI DI IMPRESA: LE NOVITÀ DEL DECRETO"

Transcript

1 PERDITE SU CREDITI E CRISI DI IMPRESA: LE NOVITÀ DEL DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE DI LUCA GAIANI DOTTORE COMMERCIALISTA 1. Competenza delle perdite su crediti Il decreto legislativo sulla internazionalizzazione delle imprese (nel seguito dell articolo, il Decreto), in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, contiene diverse disposizioni che tendono a dare sistematicità e a semplificare le regole per la determinazione del reddito di impresa, sia in ambito interno che internazionale. Appartengono al primo gruppo, le disposizioni dell art. 13 che riguardano, sotto diversi profili, i componenti reddituali che nascono in presenza di crisi di impresa. A queste disposizioni e dedicata la mia relazione. La norma avente una portata più ampia per i contribuenti è certamente quella prevista alla lettera d) del citato art. 13, la quale disciplina, superando precedenti contrasti interpretativi, l arco temporale in cui è consentita la deduzione delle perdite su crediti cosiddette automatiche, cioè verso debitori in procedura e su crediti di modesto ammontare (crediti, cioè, scaduti da oltre sei mesi ed aventi un ammontare non superiore a euro, elevato a euro per le imprese di grandi dimensioni). Sulla questione, negli anni passati, si sono susseguite contestazioni del fisco in tutti i casi in cui le imprese procedevano ad imputare a perdita il credito in esercizi successivi a quello di apertura della procedura. Secondo l Agenzia, infatti, che era supportata da diverse sentenze della Cassazione, anche per la deduzione delle perdite su crediti sono applicabili rigide regole di competenza temporale, con la conseguenza che la deduzione dovrebbe effettuarsi (esclusivamente) nell anno in cui si verificano gli elementi certi e precisi previsti dalla legge. In particolare, per le perdite da procedure concorsuali, la deduzione sarebbe consentita secondo questa tesi - solo nell esercizio di apertura della procedura stessa e ciò anche se il dettato letterale della norma si esprime diversamente ( dalla data di apertura della procedura ); perdite imputate successivamente sarebbero indeducibili per violazione del principio di competenza. Questa rigida tesi, su cui si sono fondati svariati accertamenti fiscali, è stata abbandonata dall Agenzia delle entrate con riferimento alla ipotesi di deducibilità automatica introdotta dal D.L. 83/2012 per i crediti di modesto ammontare scaduti da oltre sei mesi. La C.M. 26/E/2013 ha infatti precisato che, limitatamente a questa tipologia di perdite, la deduzione

2 può operarsi nell esercizio in cui l impresa decide di effettuare l imputazione a conto economico, anche se successivo a quello in cui è scaduto il termine semestrale. L art. 13, lett. d), del Decreto interviene ora in modo sistematico sulla questione stabilendo (nuovo comma 5-bis dell art. 101 del Tuir) che la deduzione, per i crediti verso debitori in procedura concorsuale (cioè che abbiano stipulato un accordo di ristrutturazione omologato ex art. 182-bis della legge fallimentare ovvero, a seguito di una modifica pure introdotta dal medesimo decreto, un piano attestato ai sensi dell art. 67, lett. d),iscritto nel registro delle imprese) e per quelli di modesto ammontare, si considera correttamente effettuata nell esercizio di imputazione in bilancio anche quando detta imputazione avviene successivamente al periodo di imposta o in cui, ai sensi dell art. 101 del Tuir, si ritengono verificati gli elementi certi e precisi. Sarà dunque possibile, senza alcuna conseguenza in termini fiscali, contabilizzare (e dedurre) le perdite su crediti anche in anni successivi alla apertura di un fallimento. Occorre però, precisa la norma, che l imputazione contabile della perdita non vada oltre l esercizio in cui si è effettuata, o si sarebbe dovuta effettuare, la cancellazione del credito secondo corretti principi contabili. Quest ultima, lo ricordiamo, deve essere operata, a norma del principio contabile Oic 15, par. 57, in caso di cessione con trasferimento all acquirente di tutti i rischi relativi (cessione con clausola pro-soluto ), o di rinuncia (anche parziale) al credito, ovvero di intervenuta prescrizione. Con riguardo alla imputazione a periodo delle perdite su crediti, una ulteriore disposizione, avente portata di interpretazione autentica, è contenuta nel comma 3. dell art. 13 del Decreto e riguarda i casi in cui l iscrizione della perdita deducibile si effettui attraverso lo stanziamento di svalutazioni o accantonamenti. Sul punto, la citata C.M. 26/E/2013 aveva affermato che l imputazione a conto economico della perdita derivante da minicrediti (che legittima la deduzione della stessa) si considera realizzata anche a seguito della esistenza in bilancio di svalutazioni crediti tassate. Conseguentemente, in presenza di fondi svalutazione tassati, le imprese erano per così dire obbligate a dedurre le perdite automatiche (procedure concorsuali e minicrediti) nello stesso esercizio di insorgenza degli elementi certi e precisi, dato che l esistenza del fondo equivaleva, nel pensiero dell Amministrazione, alla intervenuta iscrizione al conto economico. Questa tesi ha di fatto comportato la reintroduzione di un vincolo di competenza temporale per le perdite, che ha ingenerato notevoli rischi di contestazione a carico dei contribuenti. Il Decreto risolve alla radice anche questo aspetto, stabilendo, come detto in via di interpretazione autentica (con disposizione valevole dunque anche per il pregresso), che, in presenza di fondi tassati preesistenti, la deduzione delle perdite, qualora non venga effettuata nell esercizio in cui sorgono gli elementi certi e precisi (apertura della procedura o scadenza del periodo semestrale dei minicrediti), può comunque eseguirsi nel periodo di imposta nel quale si procede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili.

3 In pratica, con la nuova disposizione, sussistono due periodi di imposta in cui poter operare la deduzione delle perdite automatiche in presenza di svalutazioni tassate preesistenti: l esercizio in cui si verificano gli elementi certi e precisi o quello in sui si attua la cancellazione. La deduzione non dovrebbe invece essere consentita in esercizi intermedi; la relazione ministeriale sembra esprimersi diversamente, quando afferma che la deduzione è ammessa non oltre l esercizio di cancellazione, ma il dato letterale della legge porta invece inequivocabilmente ad escludere la deducibilità dopo l insorgere degli elementi certi e precisi e prima della cancellazione del credito dal bilancio. Si consideri, ad esempio, una società che vanta un credito di euro 2.000, scaduto da oltre sei mesi alla data del Nel bilancio 2015, la società ha iscritto fondi svalutazione crediti tassati, ma non procede ad operare la deduzione della perdita (non effettua cioè alcuna variazione in diminuzione nel modello Unico 2016). Nell esercizio 2017, l impresa cede pro soluto il credito e procede alla sua cancellazione dal bilancio. Nel mod. Unico 2018, la società potrà effettuare la deduzione (variazione in diminuzione), mentre ciò non è invece consentito nel 2016 (mod. Unico 2017), salvo che in tale esercizio non si verifichi una ulteriore e differente ipotesi di deducibilità (ad esempio, il fallimento del debitore). 2. Piani di risanamento e procedure estere La lettera c) dell art. 13 del Decreto introduce nell art. 101 del Tuir una nuova fattispecie di crisi di impresa del debitore, che legittima la deduzione automatica della perdita per il creditore. Si tratta dei piani di risanamento attestati ai sensi dell art. 67, lettera d), della legge fallimentare, che si aggiungono alle procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, che già in precedenza attribuivano titolo per la deduzione. Il piano attestato fa scattare la deduzione, precisa la norma, solo all atto della iscrizione dello stesso nel registro delle imprese (iscrizione che la legge fallimentare prevede come facoltà del debitore). È da ritenere che l ammontare della perdita deducibile a fronte di un piano attestato sia quello dell eventuale stralcio indicato nel piano medesimo. Nessuna deduzione spetterà in modo automatico (e salva l esistenza di eventuali altre fattispecie in grado di far configurare gli elementi certi e precisi), quanto meno per le imprese che adottano i principi contabili italiani, qualora il piano preveda per il credito in esame un rimborso integrale (anche se con un allungamento dei tempi di pagamento). In questi casi, infatti, le imprese non devono operare alcuna rettifica contabile del valore del credito (e così correlativamente il debitore non deve operare alcuna rettifica del debito, secondo quanto indicato dal documento Oic 6), salva un eventuale svalutazione in base al rischio di inesigibilità del credito stesso. L art. 13, lett. c), del Decreto estende infine espressamente il regime di deducibilità automatica alle procedure estere equivalenti a quelle italiane (compresi gli accordi di ristrutturazione e i paini attestati), purché si tratti di Stati che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.

4 3. Le novità per il bonus da concordato Una seconda serie di interventi normativi sulla fiscalità delle crisi di impresa è prevista dalle lettere a) e b) dell art. 13 con riguardo alla posizione dei debitori. Si riscrivono le regole per la (de)tassazione delle sopravvenienze attive derivanti, rispettivamente, dallo stralcio di debiti nelle procedure di concordato e dalla rinuncia ai crediti da parte dei soci. Con riferimento alle procedure concorsuali, la lettera a) dell articolo 13 introduce un nuovo comma 4-ter nell articolo 88 del Tuir volto a disciplinare il regime delle riduzioni di debiti in presenza di procedure concorsuali o accordi di sistemazione di crisi di impresa. La norma attualmente in vigore stabilisce una detassazione integrale delle sopravvenienze da stralcio di debiti a seguito di concordati fallimentari e preventivi, mentre per quelle derivanti da accordi di ristrutturazione omologati (art. 182-bis legge fallimentare) e piani di risanamento attestati, pubblicati nel registro delle imprese (art. 67, lett. d), legge fallimentare), la non imponibilità è limitata alla parte di sopravvenienza che eccede le perdite fiscali di periodo e pregresse. Il Decreto interviene sulla norma in tre punti. In primo luogo viene equiparato il regime delle riduzioni di debiti in concordati di risanamento a quello degli accordi di ristrutturazione, mantenendo la detassazione integrale solo per i concordati preventivi liquidatori (oltre che per quelli fallimentari). In secondo luogo si stabilisce che la detassazione parziale (prevista come detto per concordati di risanamento, accordi di ristrutturazione e piani attestati) riguarda la parte che eccede le perdite di periodo e pregresse, senza considerare il limite dell 80%, nonché gli interessi passivi indeducibili ai sensi dell art. 96 del Tuir. Si precisa poi che se la debitrice partecipa al consolidato fiscale, tra le perdite da considerare sono comprese quelle trasferite al gruppo e non ancora utilizzate. Infine, si prevede che il regime vale anche per le riduzioni di debiti a fronte di procedure estere equivalenti a quelle sopra indicate Concordati di risanamento La prima novità riguarda, come detto, l introduzione di un regime differenziato per i bonus da stralcio di debiti sorti in concordati liquidatori rispetto a quelli derivanti da concordati di risanamento. Questi ultimi vengono assimilati agli accordi di ristrutturazione e ai piani attestati, limitando la detassazione delle sopravvenienze attive a quanto eccede perdite e interessi passivi. La norma vuole impedire che, se la società debitrice prosegue l attività, la detassazione del bonus da concordato sia tale da consentire il mantenimento integrale di perdite e deduzioni di interessi, per il conseguente utilizzo a compensazione di redditi futuri. Il nuovo limite alla detassazione della sopravvenienza è dunque strutturato per evitare, da un lato, l insorgere di oneri fiscali, ma, dall altro, per assorbire preventivamente ogni perdita e deduzione maturata dalla società. La definizione utilizzata dal legislatore fiscale per individuare i contribuenti interessati dalla disposizione (imprese in concordato di risanamento ) non trova un preciso riferimento

5 normativo, risultando pertanto necessario inquadrare la fattispecie sulla base di una interpretazione sistematica. La legge fallimentare parla, nella rubrica dell art. 186-bis, di concordati con continuità aziendale ed è a questa tipologia di procedura che dovrebbe applicarsi, in prima istanza, il nuovo più penalizzante regime. Senonché, rientrano nella definizione di concordati con continuità anche procedure in cui la prosecuzione della attività è attuata, non già dal contribuente originario (quello che ha maturato perdite e deduzioni per interessi), ma da un soggetto terzo a cui l azienda viene ceduta o conferita (o anche affittata, secondo una parte della dottrina e della giurisprudenza). In queste situazioni, posto che il terzo acquirente della azienda non subentra nella posizione della società debitrice quanto a perdite e interessi (il cui importo non potrà in ogni caso essere utilizzato a fronte di futuri redditi dell azienda), l impatto fiscale del concordato è di fatto in tutto e per tutto analogo a quello del concordato liquidatorio e non si vede motivo per differenziarne il trattamento. Sarebbe dunque opportuna una interpretazione che limitasse il nuovo regime ai soli concordati con continuità aziendale diretta, nei quali, cioè, viene prevista la prosecuzione della attività da parte del medesimo soggetto debitore La detassazione parziale del bonus Nel definire l importo della detassazione, il Decreto, integrando le disposizioni già previste (a seguito del D.L. 83/2012) per accordi di ristrutturazione e piani attestati, specifica che esso riguarda la parte che eccede (i) le perdite di periodo e quelle pregresse di cui all art. 84 del Tuir, senza considerare il limite dell 80%, e (ii) gli interessi passivi di cui all art. 96, comma 4, del Tuir (cioè l eccedenza di interessi passivi rispetto al 30% del Rol riportabile a nuovo). La locuzione senza considerare il limite dell 80% serve a chiarire (superando contrastanti interpretazioni sorte in relazione alla precedente disciplina) che, ai soli fini del calcolo della eccedenza detassabile, le perdite pregresse vanno quantificate per il totale anche se sono riportabili in ciascun esercizio - entro la suddetta soglia del reddito imponibile. Ciò però potrebbe comportare, almeno nel breve periodo, l emersione di materia imponibile, non essendo infatti consentito derogare al suddetto tetto, anche in sede di effettivo utilizzo delle perdite. Esempio. Una società in concordato evidenzia uno stralcio di debiti per 1.000, a fronte di una perdita del periodo in cui il concordato viene omologato pari a 300 (calcolata prima della rilevazione della sopravvenienza attiva da stralcio) e perdite pregresse per 500, la detassazione sarà pari a ( ) = 200. Nel modello Unico la società evidenzierà un reddito di 500 (pari alla perdita di 300 più la sopravvenienza attiva contabile di meno la variazione in diminuzione di 200 per detassazione del bonus). Potranno utilizzarsi perdite solo per 400 (80% di 500), restando un imponibile di 100 (e perdite riportabili di 100) e Ires da versare di 27,5. Il limite dell 80%, non applicabile nel calcolo della detassazione per espressa disposizione normativa, resta infatti operante nella determinazione del reddito. Anche l imputazione preventiva degli interessi non dedotti e riportabili a nuovo, a riduzione della detassazione, potrebbe avere un analogo, ed anzi ancor più rilevante, effetto. Le deduzioni in esame, infatti, sono applicabili solo in presenza (e nei limiti) di una eccedenza

6 del 30% del Rol rispetto agli oneri finanziari di periodo, evento assai remoto per imprese in concordato. Riprendendo l esempio precedente, si supponga che la società detenga, al termine dell esercizio in cui sorge la sopravvenienza attiva, eccedenze di interessi indeducibili riportabili a nuovo per 120. La detassazione del bonus sarà in tal caso limitata a ( ) = 80. Il reddito sarà pari a 620 ( ), con perdite utilizzabili per 496 (80% di 620), restando un imponibile di 124 (a fronte di interessi riportabili per 120 e perdite riportabili per 4) e Ires da versare per 34,1. Nel conteggio delle perdite da confrontare con il bonus da concordato si considerano, precisa infine la disposizione, anche quelle trasferite al consolidato fiscale e non ancora utilizzate. In pratica, se la società in concordato (o che ha adottato un accordo di ristrutturazione o un piano attestato) aderisce al sistema di tassazione di gruppo, occorrerà considerare anche l importo delle perdite che essa, nell esercizio di insorgenza della sopravvenienza o in esercizi precedenti, ha assegnato alla consolidante e che questa non ha ancor compensato. In presenza di perdite apportate al gruppo da più società, e compensate in parte, occorrerà individuare la quota di perdite residue ascrivibile alla società in concordato, secondo criteri che la norma non stabilisce (ad esempio con metodo proporzionale). Potranno in tal senso essere di ausilio le previsioni del regolamento interno di consolidato circa i criteri di riassegnazione (se previsti) delle perdite residue all atto della interruzione del regime La decorrenza Le novità sulla tassazione del bonus da concordato di risanamento si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto e dunque generalmente dall esercizio Ne saranno più in particolare interessate le procedure di concordato non liquidatorio omologate dall (società con esercizio coincidente con l anno solare), posto che il bonus da concordato acquista i requisiti di certezza che ne comportano la rilevanza contabile e fiscale solo dopo l omologazione della procedura. Della nuova norma dovranno dunque tenere conto i piani di concordato in continuità attualmente in corso di elaborazione, laddove si preveda che l omologa della procedura intervenga oltre la data di chiusura del corrente esercizio. Le nuove regole applicative riguarderanno inoltre gli accordi di ristrutturazione omologati e i piani attestati iscritti nel registro delle imprese sempre a partire dal Le novità per le rinunce ai crediti dei soci Un ultimo intervento sulla fiscalità della crisi di impresa riguarda la tassazione delle sopravvenienze attive derivanti dalla rinuncia a crediti da parte dei soci. Il nuovo comma 4-bis dell art. 88 del Tuir innova rispetto al regime vigente, che prevede una detassazione integrale di tali sopravvenienze attive, stabilendo che la non imponibilità si limita al valore fiscale del credito rinunciato. L eccedenza (differenza tra valore nominale del debito e costo fiscale del credito) concorre alla formazione del reddito della debitrice.

7 Il socio-creditore dovrà comunicare alla partecipata, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il valore fiscale del credito; in mancanza di tale comunicazione, il valore si assumerà pari a zero e tutto l importo rinunciato sarà imponibile sulla debitrice quel sopravvenienza attiva. La disposizione intende evitare salti di imposta che attualmente possono verificarsi, ad esempio nel caso di acquisto, da parte del socio, di un credito verso una partecipata, ad un corrispettivo inferiore al valore nominale. Il cedente (ad esempio un fornitore) realizza una perdita su crediti (deducibile) da cancellazione del credito, pari alla differenza tra prezzo di cessione e valore del credito. Con la rinuncia da parte del socio, la società debitrice non espone invece alcuna sopravvenienza tassabile e altrettanto fa il socio. Nel complesso, il sistema ha rilevato una perdita deducibile a fronte di nessun componente reddituale positivo. Con la nuova disposizione, invece, la società debitrice dovrà sottoporre a tassazione un importo pari alla differenza tra il valore nominale del debito rinunciato (importo che, in base ai principio contabile Oic 28, par. 49, dovrà essere iscritto in una riserva di patrimonio netto, senza transito dal conto economico) e il prezzo di acquisto da parte del socio, differenza che, nell esempio, corrisponde alla perdita dedotta dal cedente. Il Decreto modifica anche l art. 94, comma 6, del Tuir (e correlativamente l art. 101, comma 7), stabilendo che la rinuncia ai crediti operata dai soci si aggiunge al costo della partecipazione nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia. La relazione ministeriale chiarisce che la norma conferma che la rinuncia non dà comunque luogo ad alcuna tassazione in capo al socio-creditore, ma si tratta di una precisazione che già poteva trarsi dai principi generali dell ordinamento anche prima della modifica del Decreto. Viene infine prevista l applicabilità delle nuove regole sulla detassazione dei bonus da concordati e da altre procedure di sistemazione della crisi (illustrate nel paragrafo precedente) anche alle operazioni di rinuncia ai crediti dei soci. Il richiamo comporta che, per le rinunce operate verso società interessate da una delle procedure sopra richiamate, l importo eventualmente imponibile (differenza tra debito e costo fiscale del credito rinunciato) concorrerà a formare il bonus soggetto alla ulteriore ipotesi di detassazione totale (concordati liquidatori) o parziale (concordati di risanamento, accordi di ristrutturazione e piani attestati).

Tassazione delle sopravvenienze attive

Tassazione delle sopravvenienze attive Tassazione delle sopravvenienze attive Sopravvenienze attive Art. 88, comma 4, del TUIR (sostituito) Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o

Dettagli

SVALUTAZIONI E PERDITE SU CREDITI. Dott. Gianluca Odetto

SVALUTAZIONI E PERDITE SU CREDITI. Dott. Gianluca Odetto Dott. Gianluca Odetto ART. 33 DL 83/2012 Novità Inserimento del piano di ristrutturazione del debito tra le procedure concorsuali. Inserimento tra le ipotesi di non sopravvenienza attiva della riduzione

Dettagli

ASS.CO.FI. ASSOCIAZIONE SINDACALE DEI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PERDITE SU CREDITI: LE NUOVE DEDUCIBILITA

ASS.CO.FI. ASSOCIAZIONE SINDACALE DEI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PERDITE SU CREDITI: LE NUOVE DEDUCIBILITA PERDITE SU CREDITI: LE NUOVE DEDUCIBILITA 1. PREMESSA L art. 33, comma 5, del D.L. 22.6.2012, n. 83, così come modificato dalla legge di conversione 7.8.2012 n. 134, ha sostituito il comma 5 dell articolo

Dettagli

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 17 07.05.2014 Riporto perdite e imposte differite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Il meccanismo del riporto delle perdite ex art.

Dettagli

Unico 2012. di Giorgio Gavelli. Studio Sirri-Gavelli-Zavatta & Associati

Unico 2012. di Giorgio Gavelli. Studio Sirri-Gavelli-Zavatta & Associati Unico 2012 di Giorgio Gavelli Studio Sirri-Gavelli-Zavatta & Associati Le novità del modello Unico 2012 Il frontespizio Dichiarazione integrativa Inserita casella «Dichiarazione integrativa (art. 2, comma

Dettagli

Deducibilità dei canoni di leasing

Deducibilità dei canoni di leasing Circolare Monografica 11 giugno 2014 n. 1989 DICHIARAZIONI Deducibilità dei canoni di leasing Modifiche normative e gestione in UNICO 2014 di Marianna Annicchiarico, Giuseppe Mercurio La Legge 27 dicembre

Dettagli

Circolare n. 16 del 7 ottobre 2015. Novità per sopravvenienze attive da riduzione dei debiti e perdite su crediti

Circolare n. 16 del 7 ottobre 2015. Novità per sopravvenienze attive da riduzione dei debiti e perdite su crediti Circolare n. 16 del 7 ottobre 2015 Novità per sopravvenienze attive da riduzione dei debiti e perdite su crediti Indice 1. Premessa 2. Rinuncia del socio al credito 3. Sopravvenienze attive da riduzione

Dettagli

Perdite relative a crediti Regime ex D.L. n. 83/2012

Perdite relative a crediti Regime ex D.L. n. 83/2012 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2013 Perdite relative a crediti Regime ex D.L. n. 83/2012 DOTT. FILIPPO MARIA FERRUTA 31 maggio 2013 Sala Orlando - Corso Venezia,

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI

Dettagli

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007 La legge Finanziaria 2007 è nuovamente intervenuta sulla disciplina delle società non operative, già oggetto di modifiche da parte del Decreto

Dettagli

Periodico informativo n. 26/2014. Perdite su crediti: nuova disciplina fiscale

Periodico informativo n. 26/2014. Perdite su crediti: nuova disciplina fiscale Periodico informativo n. 26/2014 Perdite su crediti: nuova disciplina fiscale Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo informarla che la Legge di stabilità 2014 è intervenuta

Dettagli

NUOVA DISCIPLINA DEL RIPORTO DELLE PERDITE

NUOVA DISCIPLINA DEL RIPORTO DELLE PERDITE 1 NUOVA DISCIPLINA DEL RIPORTO DELLE PERDITE 2 Decreto legge n. 98/2011 ARTICOLO 23, COMMA 9 DEL DECRETO LEGGE N. 98/2011 HA MODIFICATO LE MODALITA DEL RIPORTO DELLE PERDITE DISCIPLINATA DALL ARTICOLO

Dettagli

TEMA 6. Aspetti civilistici e fiscali della svalutazione dei crediti

TEMA 6. Aspetti civilistici e fiscali della svalutazione dei crediti TEMA 6 75 Aspetti civilistici e fiscali della svalutazione dei crediti di Gian Carlo Bondi Per ragioni di semplicità, negli esempi si ipotizza che il Fondo rischi su crediti preesistente coincida con le

Dettagli

Risoluzione n. 89/E. Roma,18 marzo 2002

Risoluzione n. 89/E. Roma,18 marzo 2002 Risoluzione n. 89/E Roma,18 marzo 2002 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Termini per l emissione di una nota credito dopo la chiusura del fallimento. Interpello - articolo 11 legge 27

Dettagli

730, Unico 2013 e Studi di settore

730, Unico 2013 e Studi di settore 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 15 14.05.2014 La svalutazione dei crediti Disciplina fiscale ed esempi di compilazione del modello Unico14 Categoria: Dichiarazione Sottocategoria:

Dettagli

Modello UNICO SOCIETA DI CAPITALI: modalità di compilazione del quadro TN

Modello UNICO SOCIETA DI CAPITALI: modalità di compilazione del quadro TN Stampa Modello UNICO SOCIETA DI CAPITALI: modalità di compilazione del quadro TN admin in Quadro normativo - L art. 115, co. 1, del D.P.R. 917/1986 é relativo all opzione per il regime della trasparenza

Dettagli

aggiornato al 31 luglio 2014

aggiornato al 31 luglio 2014 aggiornato al 31 luglio 2014 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi versati, a partire dal 1 gennaio 2007, dai

Dettagli

Dott. Mauro Nicola Presidente dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara

Dott. Mauro Nicola Presidente dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara ASPETTI TRIBUTARI DEL IL BILANCIO D ESERCIZIO 2012 Dott. Mauro Nicola Presidente dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara I beni aziendali in uso ai soci Beni ai soci e spesometro

Dettagli

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Art. 182 Tuir: regole di determinazione del reddito d impresa durante la fase di liquidazione; Art. 17 e 21 Tuir: condizioni e modalità per la tassazione

Dettagli

Deducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi) Circ.

Deducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi) Circ. Deducibilità forfetaria IRAP ai fini reddituali art. 6 D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito con Legge n. 2 del 28/01/2009 (Decreto anti crisi) Circ. Min. n. 16/E del 14/04/2009 Deduzione a regime (periodo

Dettagli

Disciplina fiscale Lezione 5 I crediti

Disciplina fiscale Lezione 5 I crediti Disciplina fiscale Lezione 5 I crediti Perdite su crediti Le perdite su crediti, sia nazionali che esteri, sono deducibili solo se risultano da elementi certi e precisi. Sono in ogni caso deducibili quando

Dettagli

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro 24 Aprile 2009, ore 08:08 Immobili - patrimonio Deducibili gli interessi di finanziamento Rientrano nel novero degli interessi soggetti all art. 96 TUIR quelli di finanziamento relativi agli immobili-patrimonio.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 251/E

RISOLUZIONE N. 251/E RISOLUZIONE N. 251/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 14 settembre 2007 Oggetto: Interpello - Alfa S.p.a. - Disciplina applicabile, ai fini IRES e IRAP, agli indennizzi assicurativi spettanti

Dettagli

Circolare N.147 del 23 Ottobre 2012. Legge di stabilità. Stretta sui veicoli aziendali, deducibilità dimezzata

Circolare N.147 del 23 Ottobre 2012. Legge di stabilità. Stretta sui veicoli aziendali, deducibilità dimezzata Circolare N.147 del 23 Ottobre 2012 Legge di stabilità. Stretta sui veicoli aziendali, deducibilità dimezzata Legge di stabilità: stretta sui veicoli aziendali, deducibilità dimezzata Gentile cliente,

Dettagli

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 30 05.07.2013 Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di è un procedimento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2004 Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari L Associazione XY (di seguito XY ), con nota

Dettagli

Decreto Crescita e internalizzazione: le novità

Decreto Crescita e internalizzazione: le novità Periodico informativo n. 131/2015 OGGETO: Decreto Crescita e internalizzazione: le novità Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che è stato

Dettagli

LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE LE SPESE ALBERGHIERE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MANOVRA D ESTATE 2008: LA DEDUCIBILITA AI FINI IVA E PER LE IMPOSTE SUI REDDITI Il D.L. n. 112/2008, ha adeguato la normativa nazionale

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli

Novità per imprese e professionisti

Novità per imprese e professionisti Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 07 10.01.2014 Deducibilità canoni di leasing dopo la Legge di Stabilità Novità per imprese e professionisti Categoria: Finanziaria Sottocategoria:

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE FONDO PENSIONE (iscritto al n. 1137 della Sezione Speciale I dei Fondi Preesistenti dell Albo Covip) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Dettagli

Il prospetto degli interessi passivi in Unico SC 2012

Il prospetto degli interessi passivi in Unico SC 2012 Focus di pratica professionale di Francesco Facchini Il prospetto degli interessi passivi in Unico SC 2012 Nel modello Unico Società di Capitali 2012 devono essere indicati i dati relativi al calcolo degli

Dettagli

Misure per la crescita e l internazionalizzazione delle imprese (DLgs. 14.9.2015 n. 147) - Disposizioni di rilevanza interna

Misure per la crescita e l internazionalizzazione delle imprese (DLgs. 14.9.2015 n. 147) - Disposizioni di rilevanza interna Studio Menichini Dottori Commercialisti Misure per la crescita e l internazionalizzazione delle imprese (DLgs. 14.9.2015 n. 147) - Disposizioni di rilevanza interna 1 1 PREMESSA Sulla Gazzetta Ufficiale

Dettagli

RISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003

RISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003 RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 8 maggio 2003 Oggetto: Imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.

Dettagli

Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese

Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese Gentile Cliente, Il contribuente che avrà commesso errori riguardanti l invio delle dichiarazioni fiscali, dovrà

Dettagli

OGGETTO: Istanza di interpello - ALFA snc - Somme corrisposte al socio a seguito di recesso. - Trattamento fiscale.

OGGETTO: Istanza di interpello - ALFA snc - Somme corrisposte al socio a seguito di recesso. - Trattamento fiscale. RISOLUZIONE N. 64/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 25 febbraio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - ALFA snc - Somme corrisposte al socio a seguito di recesso. - Trattamento fiscale.

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014 CIRCOLARE N.22/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 11 luglio 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori

Dettagli

La disciplina fiscale della conversione dei crediti in azioni o in strumenti finanziari

La disciplina fiscale della conversione dei crediti in azioni o in strumenti finanziari La disciplina fiscale della conversione dei crediti in azioni o in strumenti finanziari Tavole sinottiche a cura di Giulio Andreani Professore di diritto tributario alla Scuola Superiore dell Economia

Dettagli

Le perdite su crediti

Le perdite su crediti Il bilancio 2013 : novità e criticità Le perdite su crediti dott. Paolo Farinella Commissione Principi Contabili ODCEC Milano Milano 28 febbraio 2014 sede corso Europa 11 0. Introduzione Sintesi argomenti

Dettagli

Aviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione

Aviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Aviva Top Pension Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (art. 13 del

Dettagli

NOTE DI VARIAZIONE IVA NEI CONFRONTI DI DEBITORI IN PROCEDURE CONCORSUALI O PRECONCORSUALI

NOTE DI VARIAZIONE IVA NEI CONFRONTI DI DEBITORI IN PROCEDURE CONCORSUALI O PRECONCORSUALI NOTE DI VARIAZIONE IVA NEI CONFRONTI DI DEBITORI IN PROCEDURE CONCORSUALI O PRECONCORSUALI 24 Giugno 2015 Crisi di impresa di Giuliano Buffelli - Professore e Dottore Commercialista Tema di grande interesse

Dettagli

IRAP determinazione imponibile

IRAP determinazione imponibile Imposta Regionale sulle Attività Produttive - IRAP L IRAP è stata introdotta nel 1997, dando seguito a moltissime polemiche, in quanto si presenta come un imposta del tutto atipica sia per quanto riguarda

Dettagli

La determinazione degli interessi passivi dal reddito di impresa e la compilazione in Unico

La determinazione degli interessi passivi dal reddito di impresa e la compilazione in Unico Focus di pratica professionale di Sandro Cerato e Michele Bana La determinazione degli interessi passivi dal reddito di impresa e la compilazione in Unico Premessa L articolo 96, co.1, primo periodo, del

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

Il leasing in Nota integrativa

Il leasing in Nota integrativa Fiscal Adempimento La circolare di aggiornamento professionale N. 18 19.05.2014 Il leasing in Nota integrativa Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Nota integrativa Le operazioni di leasing

Dettagli

Spese di rappresentanza

Spese di rappresentanza Spese di rappresentanza LE NUOVE REGOLE PER LA DEDUCIBILITA Trattamento fiscale fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 La normativa previgente non forniva una definizione di spese di rappresentanza

Dettagli

Periodico informativo n. 32/2014. Ritenuta 20% sui bonifici esteri

Periodico informativo n. 32/2014. Ritenuta 20% sui bonifici esteri Periodico informativo n. 32/2014 Ritenuta 20% sui bonifici esteri Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo informarla che dal 1 febbraio 2014 è scattato l obbligo per

Dettagli

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR RISOLUZIONE N.129/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR Con la consulenza

Dettagli

NOTA OPERATIVA N. 4/2014. OGGETTO: Mini condono fiscale 2014 sulle somme iscritte a ruolo.

NOTA OPERATIVA N. 4/2014. OGGETTO: Mini condono fiscale 2014 sulle somme iscritte a ruolo. NOTA OPERATIVA N. 4/2014 OGGETTO: Mini condono fiscale 2014 sulle somme iscritte a ruolo. - Introduzione L art. 1 comma 618 della legge 147, del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), dà la possibilità

Dettagli

RISOLUZIONE N. 236/E

RISOLUZIONE N. 236/E RISOLUZIONE N. 236/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 25 agosto 2009 Oggetto: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Mancato rinnovo dell opzione per il consolidato

Dettagli

DECRETO CRESCITA E INTERNALIZZAZIONE

DECRETO CRESCITA E INTERNALIZZAZIONE INFORMAZIONE FLASH N. 35 17/11/2015 Gentili clienti Loro sedi DECRETO CRESCITA E INTERNALIZZAZIONE Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che

Dettagli

OGGETTO: Eventi sismici del 6 aprile 2009 Ulteriori chiarimenti

OGGETTO: Eventi sismici del 6 aprile 2009 Ulteriori chiarimenti CIRCOLARE N. 50/E Direzione Centrale Normativa Roma, 10 novembre 2011 OGGETTO: Eventi sismici del 6 aprile 2009 Ulteriori chiarimenti La presente circolare intende fornire alcuni chiarimenti in ordine

Dettagli

LA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP PER IL 2012

LA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP PER IL 2012 INFORMATIVA N. 082 26 MARZO 2013 IMPOSTE DIRETTE LA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP PER IL Art. 6, DL n. 185/2008 Art. 2, comma 1, DL n. 201/2011 Istruzioni mod. UNICO 2013 Nel mod. UNICO 2013 le imprese / lavoratori

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE fondo pensione aperto aviva Fondo Pensione Istituito in Forma di Patrimonio Separato da AVIVA S.p.A. (Art. 12 del Decreto Legislativo 5 Dicembre 2005, n. 252) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE FONDO PENSIONE

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. OGGETTO: Risposte a quesiti in materia di controllo delle compensazioni Iva Nuovo canale di assistenza dedicato

CIRCOLARE N. 16/E. OGGETTO: Risposte a quesiti in materia di controllo delle compensazioni Iva Nuovo canale di assistenza dedicato CIRCOLARE N. 16/E Roma, 19 aprile 2011 Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti OGGETTO: Risposte a quesiti in materia di controllo delle compensazioni Iva Nuovo canale di assistenza dedicato 2 INDICE

Dettagli

Circolare N. 94 del 25 Giugno 2015

Circolare N. 94 del 25 Giugno 2015 Circolare N. 94 del 25 Giugno 2015 Crediti PA: modificati i termini per l intervento del fondo di garanzia Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che il DM 11.03.2015 ha modificato i termini

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime

Dettagli

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi Pag. 488 n. 6/2005 12/02/2005 Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi di Rosita Donzì La Legge 30/11/2004 n. 311, art. 1, commi da 408 a 411 (in n. 2/2005, pag. 166),

Dettagli

RISOLUZIONE N. 123/E

RISOLUZIONE N. 123/E RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in

Dettagli

I contributi pubblici nello IAS 20

I contributi pubblici nello IAS 20 I contributi pubblici nello IAS 20 di Paolo Moretti Il principio contabile internazionale IAS 20 fornisce le indicazioni in merito alle modalità di contabilizzazione ed informativa dei contributi pubblici,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 117/E

RISOLUZIONE N. 117/E RISOLUZIONE N. 117/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 novembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Opere ultrannuali Costi relativi ai SAL liquidati in via provvisoria al subappaltatore Articoli 93

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 15 GENNAIO 2008 Informativa n. 10 ULTERIORI NOVITÀ

Dettagli

QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO RAVVEDIMENTO OPEROSO E QUADRO RW QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SANDRO BOTTICELLI Commissione Diritto Tributario Nazionale ODCEC Milano Milano, Corso

Dettagli

FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI IBM

FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI IBM FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI IBM Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1070 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (Giugno 2015) - 1 - Le note che seguono sono una libera e parziale sintesi NON SOSTITUTIVA

Dettagli

Imposizione sulle plusvalenze: regimi della dichiarazione, amministrato e gestito. Prof. Stefano Mazzocchi

Imposizione sulle plusvalenze: regimi della dichiarazione, amministrato e gestito. Prof. Stefano Mazzocchi Imposizione sulle plusvalenze: regimi della dichiarazione, amministrato e gestito. Prof. Stefano Mazzocchi REGIME DELLA DICHIRAZIONE Dal punto di vista soggettivo il regime della dichiarazione, disciplinato

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER PREVICOOPER FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER Approvato

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI. 1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI. 1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI 1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi Contributi versati dal 1 gennaio 2007 I contributi versati a fondi

Dettagli

RISOLUZIONE N. 99/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 99/E QUESITO RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 08 aprile 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Spese di ristrutturazione nell ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo

Dettagli

Calcolo del Reddito Imponibile di una Spa ai fini IRES e IRAP

Calcolo del Reddito Imponibile di una Spa ai fini IRES e IRAP Calcolo del Reddito Imponibile di una Spa ai In base alle risultanze del Conto Economico, e tenendo conto delle le informazioni che seguono, si determini: L imponibile IRES L IRES liquidata (l aliquota

Dettagli

GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15)

GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15) GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15) Allegato alla Nota Informativa Pagina 2 di 8 - Pagina bianca Edizione 03.2015 Documento sul regime

Dettagli

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185 ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI SEZIONE DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA *** *** *** NORMA DI COMPORTAMENTO

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione.

Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Alle ditte Clienti Loro sedi Collecchio, 15/06/2015 Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a:. Regimi agevolati utilizzabili

Dettagli

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale - Allegato alla Nota informativa - Documento sul regime fiscale Allegato alla Nota informativa Pagina 1

Dettagli

Risoluzione n. 114/E

Risoluzione n. 114/E Risoluzione n. 114/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 maggio 2003 Oggetto: Istanza d interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fondo integrativo Sanitario Dirigenti delle

Dettagli

LA NUOVA DISCIPLINA DEL LEASING E LE ALTRE NOVITÀ DEL REDDITO DI IMPRESA. Dott. Gianluca Odetto

LA NUOVA DISCIPLINA DEL LEASING E LE ALTRE NOVITÀ DEL REDDITO DI IMPRESA. Dott. Gianluca Odetto E LE ALTRE NOVITÀ DEL REDDITO DI IMPRESA Dott. Gianluca Odetto DEDUCIBILITÀ CANONI LEASING Per i contratti di leasing stipulati sino al 28.4.2012 deducibilità subordinata alla durata contrattuale Previgente

Dettagli

Fiscal News N. 32. Amministratori: uso promiscuo dell auto. La circolare di aggiornamento professionale 29.01.2014. Uso. Amministratori collaboratori

Fiscal News N. 32. Amministratori: uso promiscuo dell auto. La circolare di aggiornamento professionale 29.01.2014. Uso. Amministratori collaboratori Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 32 29.01.2014 Amministratori: uso promiscuo dell auto Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette In base a quanto disposto dall art. 3, comma

Dettagli

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in

Dettagli

CIRCOLARE N. 25/E. OGGETTO: Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata

CIRCOLARE N. 25/E. OGGETTO: Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 giugno 2012 OGGETTO: Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata 2 INDICE 1 Detrazione del 36 per cento...4 1.1 Dichiarazioni ICI e detrazione

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Documento sulle anticipazioni pagina 1 di 3 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE La presente Nota informativa, redatta da PENSPLAN INVEST SGR S.p.A. in conformità allo schema predisposto dalla Covip, non è soggetta

Dettagli

RISOLUZIONE N. 3/E. Quesito

RISOLUZIONE N. 3/E. Quesito RISOLUZIONE N. 3/E Roma, 9 gennaio 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Artt. 5 e c. 5-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 Determinazione base imponibile IRAP imprenditori agricoli

Dettagli

La fiscalità degli strumenti di capitalizzazione e di finanziamento dell impresa

La fiscalità degli strumenti di capitalizzazione e di finanziamento dell impresa La fiscalità degli strumenti di capitalizzazione e di Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano SAF Scuola di Alta Formazione Luigi Martino Convegno del 16 gennaio 2012 Relatore:

Dettagli

QUESITO DEBITO ESPRESSO IN VALUTA ESTERA

QUESITO DEBITO ESPRESSO IN VALUTA ESTERA QUESITO DEBITO ESPRESSO IN VALUTA ESTERA ATTENZIONE: la risposta ai quesiti è stata formulata attenendosi alle leggi vigenti all' epoca della richiesta. Pertanto si consiglia di verificare se da detta

Dettagli

Temi fiscali connessi alla conversione dei crediti in strumenti partecipativi

Temi fiscali connessi alla conversione dei crediti in strumenti partecipativi Temi fiscali connessi alla conversione dei crediti in strumenti partecipativi dott. Giovanni Mercanti Milano, 17 giugno 2014 Contenuto della relazione Rinuncia parziale al credito Emissione SFP Distinzione

Dettagli

PrevAer Fondo Pensione

PrevAer Fondo Pensione Pagina 1 di 5 Documento sul Regime Fiscale aggiornato al 27 marzo 2015 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi

Dettagli

INTERESSI PASSIVI. 1) Primo elemento di valutazione: Individuazione interessi passivi e oneri assimilati

INTERESSI PASSIVI. 1) Primo elemento di valutazione: Individuazione interessi passivi e oneri assimilati L art. 96 del TUIR prevede, per i soggetti IRES (diversi da banche e assicurazioni), che: 1. gli interessi passivi sono integralmente deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi; 2. l eccedenza

Dettagli

Imposte differire: le voci da controllare

Imposte differire: le voci da controllare Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 125 29.04.2014 Imposte differire: le voci da controllare Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Ai fini della rilevazione in

Dettagli

RISOLUZIONE N. 263/E. Roma, 26 ottobre 2009

RISOLUZIONE N. 263/E. Roma, 26 ottobre 2009 RISOLUZIONE N. 263/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 ottobre 2009 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Soggetto passivo d imposta nel concordato fallimentare

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

SPAZIANI & LONGO ASSOCIATI

SPAZIANI & LONGO ASSOCIATI Circolare n. 11 del 28 marzo 2008 Spese auto IVA (art. 19 bis 1 DPR 633/72) Il regime di detraibilità dell Iva afferente le autovetture è stato modificato dalla Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), alla

Dettagli

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti:

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: CIRCOLARE N. 05 DEL 02/02/2016 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: MAXI-AMMORTAMENTI PER I BENI STRUMENTALI NUOVI ACQUISTATI NEL PERIODO 15.10.2015-31.12.2016 PAG. 2 IN SINTESI:

Dettagli

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir. RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,

Dettagli

CESSIONE DELL AZIENDA ADEMPIMENTI FISCALI E DICHIARAZIONE DEI REDDITI di Dott. G. Fiore - RE.FI.

CESSIONE DELL AZIENDA ADEMPIMENTI FISCALI E DICHIARAZIONE DEI REDDITI di Dott. G. Fiore - RE.FI. CESSIONE DELL AZIENDA ADEMPIMENTI FISCALI E DICHIARAZIONE DEI REDDITI di Dott. G. Fiore - RE.FI. L operazione risulta soggetta all'imposta di registro. Imposta di registro è differenziata a seconda della

Dettagli

HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Helvetia Aequa è iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5079. Helvetia Vita S.p.A.,

Dettagli

730, Unico 2014 e Studi di settore

730, Unico 2014 e Studi di settore 730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 07 22.04.2014 Liquidazione Srl e Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze La messa in è una vicenda societaria piuttosto frequente in questo

Dettagli

Roma, 6 dicembre 2011

Roma, 6 dicembre 2011 CIRCOLARE N.53/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 dicembre 2011 OGGETTO: Chiarimenti in tema di trattamento fiscale delle perdite d impresa ai sensi del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito

Dettagli

GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14)

GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14) GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14) Allegato alla Nota Informativa Pagina 2 di 6 - Pagina Documento bianca sul regime

Dettagli

La fiscalità della sanità integrativa

La fiscalità della sanità integrativa La fiscalità della sanità integrativa 1 Il trattamento tributario dei contributi Fonti normative Art. 10, comma 1, lettera e-ter del tuir 917/86(oneri deducibili) Art. 51, comma 2, lettera a) del tuir

Dettagli

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI. Circoscrizione del Tribunale di Locri. Relazione del Tesoriere

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI. Circoscrizione del Tribunale di Locri. Relazione del Tesoriere ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Circoscrizione del Tribunale di Locri Relazione del Tesoriere CONSUNTIVO ANNO 2009 ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Circoscrizione

Dettagli

Studio Tributario e Societario

Studio Tributario e Societario Studio Tributario e Societario Studio Tributario e Societario Convegno Novità Tributarie 2011/2012 Genova, 19 Gennaio 2012 La tassazione delle persone fisiche come stumento di redistribuzione della ricchezza:

Dettagli