La disciplina fiscale della conversione dei crediti in azioni o in strumenti finanziari

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1 La disciplina fiscale della conversione dei crediti in azioni o in strumenti finanziari Tavole sinottiche a cura di Giulio Andreani Professore di diritto tributario alla Scuola Superiore dell Economia e delle Finanze di Roma dottore commercialista 1

2 I principi contabili nazionali OIC 20 Effetti in capo al creditore Assimilazione dell operazione alla rinuncia operata dal socio, relativamente a un credito verso la società partecipata, per aumentare il capitale di quest ultima Eliminazione del valore contabile del credito convertito Iscrizione della nuova partecipazione ricevuta Nessun effetto sul risultato economico dell esercizio valore contabile del credito convertito = aumento del valore contabile della partecipazione segue 2

3 I principi contabili nazionali OIC 15 Effetti in capo al creditore Tuttavia, i crediti incassabili con attività diverse dai fondi liquidi vanno valutati al valore corrente di tali attività (OIC n. 15). Ne deriva una sostanziale svalutazione della partecipazione (fermo restando che il suo valore fiscale è pari a quello del credito ante svalutazione). 3

4 I principi contabili nazionali - OIC 6 Effetti in capo al debitore Eliminazione del valore contabile del debito convertito Rilevazione dell aumento di capitale sociale e dell eventuale sovrapprezzo Nessun effetto sul risultato economico dell esercizio valore nominale dell aumento del capitale sociale e del sovrapprezzo = valore contabile del debito convertito 4

5 Disciplina fiscale per la generalità delle imprese Effetti in capo al creditore Assunzione di un costo fiscale della partecipazione = valore fiscale del credito (art. 94, comma 6, del Tuir) Nessuna ulteriore rilevanza fiscale Effetti in capo al debitore L operazione non ha natura reddituale. Del resto, si tratta di una sottoscrizione di capitale sociale a pagamento Nessuna rilevanza fiscale, poiché la riduzione del debito non è considerata sopravvenienza attiva ai fini fiscali (art. 88, comma 4, del Tuir) 5

6 I principi contabili internazionali - IAS 39 Effetti in capo al creditore Eliminazione del valore contabile del credito convertito Rilevazione delle partecipazioni ricevute al loro fair value Rilevazione, nel conto economico, dell utile o della perdita, corrispondente alla differenza fra il valore contabile del credito e il valore delle partecipazioni di nuova emissione valore contabile del credito convertito - Fair value delle partecipazioni ricevute = Differenziale positivo o negativo 6

7 I principi contabili internazionali - IAS 39 e IFRIC 19 Effetti in capo al debitore Eliminazione del valore contabile del debito convertito Rilevazione di un incremento di patrimonio netto pari al fair value delle partecipazioni emesse Rilevazione, nel conto economico, dell utile o della perdita, corrispondente alla differenza tra il fair value delle partecipazioni emesse e il valore contabile del debito estinto. Fair value delle partecipazioni emesse - valore contabile del debito convertito = Differenziale positivo o negativo 7

8 Disciplina fiscale per i soggetti IAS adopter La rilevanza fiscale dei componenti aventi natura economica secondo i principi contabili internazionali discende: dal principio di derivazione rafforzata di cui all art. 83, comma 1, del Tuir, in base al quale gli effetti concernenti la qualificazione, imputazione temporale e classificazione delle poste di bilancio secondo i criteri IAS compliant rilevano anche ai fini delle imposte sui redditi; dal principio della rilevanza anche per i soggetti IAS delle regole prettamente fiscali di cui all art. 2, comma 1, del Regolamento IAS, nei cui confronti si applicano, tra l altro, le disposizioni che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati. 8

9 Disciplina fiscale per i soggetti IAS adopter Effetti per il creditore Sulla base del principio di derivazione rafforzata, i differenziali positivi o negativi iscritti nel bilancio IAS compliant del creditore, a seguito della conversione del credito, assumono rilevanza fiscale. L eventuale differenza positiva costituisce un provento. L eventuale differenza negativa tra il fair value della partecipazione iscritta ed il valore contabile del credito sostituito rappresenta una perdita su crediti certa e precisa, deducibile ai sensi dell art. 101, comma 5, del Tuir. segue 9

10 Disciplina fiscale per i soggetti IAS adopter Effetti per il creditore Circolare n. 42/E del 3 agosto 2010, par. 5: per effetto della derivazione cd. rafforzata si ritiene che l'eventuale differenza (negativa) tra il fair value della partecipazione iscritta ed il valore contabile del credito sostituito rappresenti una rettifica di valore che si riferisce al credito sostituito. Ne consegue che, sotto un profilo fiscale, la sopra richiamata differenza assume rilevanza ai sensi dell'art. 101, comma 5 del Tuir, qualora ne sussistano le condizioni (requisiti di certezza e precisione), da ricondurre in primis al trasferimento dal cedente al cessionario di tutti i rischi e i benefici economici connessi. 10

11 Disciplina fiscale per i soggetti IAS adopter Effetti per il debitore Sulla base del principio di derivazione rafforzata, i differenziali positivi o negativi imputati al conto economico sembrano, prima facie, assumere rilevanza fiscale. Tuttavia, le regole IAS compliant prevalgono sulle regole del Tuir solo se le divergenze tra i due sistemi discendono da aspetti connessi alla qualificazione, classificazione e imputazione temporale delle operazioni poste in essere, ai sensi dell art. 83, comma 1, del Tuir. Le regole del Tuir, invece, prevalgono sui principi contabili internazionali se le divergenze discendono da fenomeni meramente valutativi. segue 11

12 Disciplina fiscale per i soggetti IAS adopter Effetti fiscali in capo al debitore Inapplicabilità del principio di derivazione rafforzata Ipotesi n. 1: inapplicabilità principio di derivazione In caso di inapplicabilità del principio di derivazione rafforzata, occorre chiedersi con quale criterio deve essere valutato, ai fini fiscali, il valore del conferimento: medesimo criterio utilizzato ai fini contabili; ovvero, se esistente: uno specifico criterio stabilito dalla legge fiscale. segue 12

13 Disciplina fiscale per i soggetti IAS adopter Effetti fiscali in capo al debitore Inapplicabilità del principio di derivazione rafforzata E a tal fine rilevante l art. 9, del Tuir? Tale norma (comma 2) stabilisce che i corrispettivi in natura sono valutati in base al valore normale dei beni da cui sono costituiti. Le partecipazioni non quotate (comma 4) sono valutate in proporzione al valore del patrimonio netto della società emittente. segue 13

14 Disciplina fiscale per i soggetti IAS adopter Effetti fiscali in capo al debitore Inapplicabilità del principio di derivazione rafforzata La società debitrice emette e trasferisce al creditore (in base allo schema della datio in solutum ) partecipazioni che devono essere valutate, ai sensi del comma 4 dell art. 9 del Tuir, in proporzione al valore del patrimonio della società emittente e quindi sostanzialmente al fair value. 14

15 Disciplina fiscale per i soggetti IAS adopter Effetti fiscali in capo al debitore Applicabilità del principio di derivazione rafforzata Ipotesi n. 2: applicabilità del principio di derivazione In caso di applicabilità, invece, del principio di derivazione rafforzata, ne discende la necessità di eseguire una valutazione delle partecipazioni al fair value quale diretta conseguenza della qualificazione come realizzativa dell operazione di conversione, da rilevare contabilmente alla stregua di una operazione intervenuta tra soggetti indipendenti. In questa ipotesi, la valutazione derivante dai criteri IAS compliant, essendo imposta dalla precipua qualificazione dell operazione, assume diretta rilevanza fiscale ai sensi dell art. 83 del Tuir. segue 15

16 Disciplina fiscale per i soggetti IAS adopter Effetti fiscali in capo al debitore Applicabilità del principio di derivazione rafforzata In entrambe le ipotesi il differenziale tra il valore del debito e il valore normale (o il fair value) delle partecipazioni emesse concorre a formare il reddito d impresa tassabile in capo alla società debitrice. Questa conclusione risulta, peraltro, simmetrica a quella già raggiunta dall Agenzia delle entrate con la circolare n. 42/E del 3 agosto 2010 con riguardo all entità creditrice IAS adopter. 16

17 Disciplina fiscale per i soggetti IAS adopter Effetti fiscali in capo al debitore Verifica dell applicabilità dell art. 88, comma 4 Tuttavia tali conclusioni sono corrette solo ove non risultasse applicabile l art. 88, comma 4, del Tuir, che nega rilevanza reddituale agli apporti di capitale eseguiti dai soci, anche sotto forma di rinuncia ai crediti. Questa disposizione può trovare invece applicazione per effetto dell art. 2, comma 2, del Regolamento IAS, secondo cui nei cui confronti si applicano, tra l altro, le disposizioni che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati. segue 17

18 Disciplina fiscale per i soggetti IAS adopter Effetti fiscali in capo al debitore Verifica dell applicabilità dell art. 88, comma 4 Ratio dell art. 88, comma 4, del Tuir è sia quella di trattare i versamenti a fondo perduto e le rinunce al credito da parte del socio in modo non diverso dal mero apporto di capitale, sia quella di salvaguardare l integrità dell apporto di capitale, evitando che la tassazione di quest ultimo possa ridurne l ammontare. Tale esigenza ricorre, evidentemente, a prescindere dal comportamento contabile adottato. Anche sotto il profilo letterale, l art. 88, comma 4, sembra prescindere del tutto dal comportamento contabile tenuto al riguardo. segue 18

19 Disciplina fiscale per i soggetti IAS adopter Conseguentemente: Effetti fiscali in capo al debitore in caso di inapplicabilità del principio di derivazione rafforzata e di applicazione del criterio valutativo di cui all art. 9 del Tuir, il differenziale positivo (costituito dalla differenza tra il valore contabile del debito estinto e il valore normale delle nuove partecipazioni emesse) non concorre alla formazione del reddito d impresa imponibile, giusta il disposto dell art. 88, comma 4, del Tuir; in caso di applicabilità del principio di derivazione rafforzata, il differenziale positivo (costituito dalla differenza tra il valore contabile del debito estinto e il fair value delle nuove partecipazioni emesse) non concorre ugualmente alla formazione del reddito d impresa imponibile, giusta il disposto dell art. 88, comma 4, del Tuir. 19

20 Analisi dei possibili profili elusivi Creditore IAS adopter Debitore IAS adopter Deduzione del differenziale negativo Detassazione del differenziale positivo Vantaggio fiscale potenzialmente disconoscibile ai sensi dell art. 37-bis del D.P.R. 600/1973 o per abuso del diritto segue 20

21 Analisi dei possibili profili elusivi Società debitrice credito Banca creditrice Socio società debitrice Cessione credito da banca creditrice a socio società debitrice ai fini della sicura applicazione dell art. 88, comma 4, del TUIR in capo a quest ultima 21

22 L art. 113, comma 1, del Tuir dispone che Gli enti creditizi possono chiedere all'agenzia delle entrate, secondo la procedura di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente, che il regime di cui all'articolo 87 non si applichi alle partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria. 22

23 La ratio Evitare che l acquisizione delle partecipazioni per il recupero dei propri crediti possa essere disincentivata per effetto di un trattamento fiscale di sfavore; agevolare il risanamento delle imprese in crisi, mediante uno strumento che consente di recuperare i crediti, alternativo alle procedure concorsuali di tipo liquidatorio. 23

24 Il procedimento L applicazione della disciplina è condizionata all accoglimento da parte dell Agenzia delle Entrate dell istanza di interpello proposta dalla banca. Il carattere disapplicativo dell interpello implica che: a) l istanza sia presentata obbligatoriamente ai fini dell ottenimento di un parere favorevole all accesso ad un regime derogatorio e agevolativo rispetto a quello ordinariamente applicabile; segue 24

25 Il procedimento b) il comportamento non sia stato ancora posto in essere o non sia stata data ancora attuazione alla norma oggetto di interpello. (Preventività dell istanza) La richiesta deve essere presentata in tempo utile cioè almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta in cui i crediti sono stati oggetto di conversione. 25

26 Il contenuto dell istanza Ai sensi dell art. 113 comma 2 lett. a) nel caso di interpello per acquisizione di partecipazioni in sostituzione dei crediti originari verso l impresa in difficoltà con partecipazioni detenute ovvero emesse dall impresa, l istanza deve contenere: l indicazione dei motivi di convenienza di tale procedura rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti quali procedure concorsuali di carattere realizzativo; l indicazione delle recupero; modalità e dei tempi previsti per il segue 26

27 Il contenuto dell istanza ove si tratti di partecipazioni dirette nella società debitrice, la precisazione che l operatività di quest ultima sarà limitata agli atti connessi con il realizzo e la valorizzazione del patrimonio aziendale, oltre all indicazione delle attività che la società intende a tal fine porre in essere. Oggetto di acquisizione possono essere sia le partecipazioni dirette nella società debitrice sia le partecipazioni in altre società, non rappresentative del capitale della società debitrice. segue 27

28 Il contenuto dell istanza Ai sensi dell art. 113 comma 2 lett. b) nel caso di interpello per conversione in partecipazioni dei crediti verso l impresa debitrice con partecipazioni (anche di nuova emissione) della stessa società, l istanza deve contenere l indicazione: degli elementi che inducono a ritenere temporanea la situazione di difficoltà finanziaria del debitore; degli elementi sulla cui base è valutata la ragionevolezza delle prospettive di riequilibrio economico e finanziario nel medio periodo; segue 28

29 Il contenuto dell istanza della convenienza economica della conversione rispetto a forme alternative di recupero dei crediti; delle caratteristiche del piano di risanamento, predisposto da enti creditizi e finanziari rappresentanti una quota elevata dell esposizione debitoria dell impresa in difficoltà. 29

30 Il contenuto dell istanza Sia nell ipotesi sub lett. a) sia sub lett. b) la banca deve indicare nell istanza la rinuncia, in caso di accoglimento della stessa, ad avvalersi, nei confronti della società in cui acquisisce la partecipazione, fino all'esercizio in cui ne mantenga il possesso: del regime del consolidato nazionale (artt. 117 e ss del Tuir) e del consolidato mondiale (artt. 130 e ss del Tuir); della facoltà prevista dall articolo 115 del Tuir (trasparenza fiscale). Infatti, l esito positivo dell interpello fa sì che, sotto il profilo fiscale, la partecipazione perda la propria natura e venga equiparata a un credito estinto o convertito. 30

31 Effetti dell accoglimento dell istanza Disapplicazione del regime della partecipation exemption di cui all art. 87 del Tuir. Equiparazione delle partecipazioni acquisite ai crediti estinti o convertiti, ai fini dell applicazione degli artt. 101, comma 5 e 106 del Tuir, ossia: riconoscimento come svalutazioni, ex art. 106, comma 3, del Tuir, delle perdite di valore delle partecipazioni acquisite, nei limiti del valore fiscale del credito, trasferito sulla partecipazione; segue 31

32 Effetti dell accoglimento dell istanza deducibilità come perdita su crediti, ex art. 101, comma 5 del Tuir (sussistendone i requisiti di certezza e precisione), della minusvalenza maturata in sede di realizzo (civilistico) della partecipazione (es. cessione o dismissione); inclusione del valore della partecipazione nell ammontare di cui all art. 106, comma 3 del Tuir, ai fini della determinazione della svalutazione dei crediti fiscalmente deducibile. 32

33 Effetti dell accoglimento dell istanza Ai sensi dell art. 113, comma 3, del Tuir, per beneficiare degli effetti dell accoglimento dell interpello, la banca deve traslare l ultimo valore fiscale dei crediti estinti o convertiti (coincidente con il valore fiscale degli stessi all inizio del periodo d imposta), ai soli fini tributari, sul valore della partecipazione acquisita. Effetti sui soggetti IAS adopter l eventuale differenza negativa tra il fair value della partecipazione iscritta ed il valore contabile del credito sostituito non è deducibile ai sensi dell art. 101, comma 5, del Tuir ma ex art. 106, comma 3, del Tuir (quale svalutazione crediti) a fine esercizio (ciò al contrario di quanto accade in assenza dell applicazione dell art. 113 del Tuir). 33

34 Effetti dell accoglimento dell istanza con riguardo alla cessione delle partecipazioni oggetto di acquisizione o conversione Rilevano il valore nominale del credito, l ultimo valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione al momento del realizzo, il prezzo di cessione della partecipazione Caso 1 Se il prezzo di cessione è < del valore nominale del credito e > dell ultimo valore fiscale della partecipazione (assimilata ad un credito) al momento della cessione La differenza fra il prezzo di cessione della partecipazione e l ultimo valore fiscale della stessa è una ripresa di valore tassata 34

35 Effetti dell accoglimento dell istanza con riguardo alla cessione delle partecipazioni oggetto di acquisizione o conversione Esempio caso 1 Credito di originario valore nominale pari a 100 Valore fiscale e contabile del credito: 80 Il valore fiscale della partecipazione, negli anni successivi alla conversione, è stato svalutato fino a 50 (svalutazioni dedotte per 30) Prezzo di cessione della partecipazione: 90 Differenza di 40 (da 50 a 90): ripresa di valore fiscalmente imponibile 35

36 Effetti dell accoglimento dell istanza con riguardo alla cessione delle partecipazioni oggetto di acquisizione o conversione Caso 2 Se il prezzo di cessione della partecipazione è > del valore nominale del credito La differenza fra il valore nominale del credito e l ultimo valore fiscale della partecipazione è una ripresa di valore tassata L eccedenza del prezzo rispetto al valore nominale del credito è una plusvalenza soggetta all art. 87 del Tuir, sussistendone i requisiti 36

37 Esempio caso 2 Conversione di crediti in capitale Effetti dell accoglimento dell istanza con riguardo alla cessione delle partecipazioni oggetto di acquisizione o conversione Credito di originario valore nominale pari a 100 Valore fiscale e contabile del credito: 80 Il valore fiscale della partecipazione, negli anni successivi alla conversione, è stato svalutato fino a 50 (svalutazioni dedotte per 30) Prezzo di cessione della partecipazione: 120 Differenza di 50 (da 50 a 100): ripresa di valore fiscalmente imponibile Differenza di 20 (da 100 a 120): plusvalenza in p.ex, ricorrendone i presupposti. 37

38 Effetti dell accoglimento dell istanza con riguardo alla cessione delle partecipazioni oggetto di acquisizione o conversione Caso 3 Se il prezzo di cessione è < sia del valore nominale del credito sia dell ultimo valore fiscale della partecipazione assimilata al credito, al momento della cessione La differenza fra l ultimo valore fiscale della partecipazione e il prezzo di cessione della stessa è una perdita su crediti, deducibile ex art. 101, comma 5, del Tuir 38

39 Esempio caso 3 Conversione di crediti in capitale Effetti dell accoglimento dell istanza con riguardo alla cessione delle partecipazioni oggetto di acquisizione o conversione Credito di originario valore nominale pari a 100 Valore fiscale e contabile del credito: 80 Il valore fiscale della partecipazione, negli anni successivi alla conversione, è stato svalutato fino a 50 (svalutazioni dedotte per 30) Prezzo di cessione della partecipazione: 30 Differenza di 20 (da 50 a 30): perdita su crediti deducibile 39

40 Effetti dell accoglimento dell istanza in caso di cessione della partecipazione preceduta dal rimborso parziale del credito Non rileva il valore nominale del credito ma il valore residuo ancora da recuperare Caso 4 Se il prezzo di cessione è > del valore nominale del credito diminuito del parziale rimborso La differenza fra il valore nominale del credito (al netto del rimborso) e l ultimo valore fiscale della partecipazione è una ripresa di valore tassata L eccedenza del prezzo rispetto al valore nominale del credito (al netto del rimborso) è una plusvalenza soggetta all art. 87 del Tuir, sussistendone i requisiti 40

41 Esempio caso 4 Conversione di crediti in capitale Effetti dell accoglimento dell istanza in caso di cessione della partecipazione preceduta dal rimborso parziale del credito Credito di originario valore nominale pari a 100 Rimborso parziale del credito: 20 Valore nominale del credito diminuito del parziale rimborso già conseguito: 80 Valore fiscale e contabile del credito: 70 Il valore fiscale della partecipazione, negli anni successivi alla conversione, è stato svalutato fino a 50 (svalutazioni dedotte per 20) Prezzo di cessione della partecipazione: 90 Differenza di 30 (da 50 a 80): ripresa di valore fiscalmente imponibile Differenza di 10 (da 80 a 90): plusvalenza in p.ex. 41

42 Effetti dell accoglimento dell istanza Se successivamente all acquisizione delle partecipazioni o della conversione dei crediti in partecipazione nei confronti del debitore si istauri una delle procedure concorsuali, la perdita può essere integralmente dedotta dalla data: della sentenza dichiarativa del fallimento, dal provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, dal decreto di ammissione al concordato preventivo, dal decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, dal decreto di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f. 42

43 Applicabilità dell art. 113 del Tuir agli strumenti finanziari partecipativi E possibile l emissione di strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni a fronte dell acquisizione o conversione di crediti dato che l art. 113 del Tuir si riferisce a partecipazioni acquisite nell ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti? Sotto il profilo civilistico gli strumenti finanziari partecipativi sono disciplinati dall art. 2346, comma 6, del c.c. segue 43

44 Applicabilità dell art. 113 del Tuir agli strumenti finanziari partecipativi Sotto il profilo fiscale, l art. 44, comma 2 lett. a), del Tuir indica le condizioni per l assimilazione degli strumenti finanziari partecipativi ( la remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi ). L art. 113 del Tuir è applicabile quando gli strumenti finanziari partecipativi sono assimilabili alle azioni. Es. quando la remunerazione degli strumenti finanziari è costituita dalla partecipazione all eventuale ripartizione dell attivo in sede di scioglimento della società (circ. n. 42/E del 2010, par. 3.3.). 44

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