STATUTO SOCIETA' AEREOPORTO TOSCANO(S.A.T.)GALILEO GALILEI SPA
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1 STATUTO SOCIETA' AEREOPORTO TOSCANO(S.A.T.)GALILEO Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: PISA PI AEREOSTAZIONE CIVILE Numero Rea: PI Indice LineTag... 2LineTag
2 Pag. 2 di 28 TITOLO I Denominazione - sede - oggetto - durata ARTICOLO 1 Denominazione E' costituita una società per azioni con la denominazione SOCIETA' AEROPORTO TOSCANO (S.A.T.) GALILEO GALILEI SOCIETA' PER AZIONI per la gestione dei servizi relativi all'esercizio dell'aeroporto di Pisa Galileo Galilei. ARTICOLO 2 Sede La Società ha sede legale presso l'aeroporto Galileo Galilei di Pisa. Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal libro dei soci. ARTICOLO 3 Oggetto sociale La società ha per oggetto principale lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle 1
3 Pag. 3 di 28 infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale. Essa potrà inoltre compiere attività connesse o collegate purché non a carattere prevalente. In particolare svolgerà le seguenti attività: a) gestione in regime di concessione statale dei servizi relativi all'esercizio dell'aeroporto Galileo Galilei di Pisa e degli eventuali altri aeroporti toscani ad esso sussidiari, compresa la gestione dei servizi di collegamento con i maggiori centri della Regione, provvedendo a tutti gli adempimenti che la concessione statale prevederà; b) attuazione di qualsiasi operazione commerciale e finanziaria, mobiliare ed immobiliare che abbia attinenza, anche indiretta, con lo scopo sociale e che sia ritenuta utile al raggiungimento dei fini sociali, ivi compresa l'emissione di obbligazioni, l'accensione di prestiti anche garantiti da pegno sugli introiti di gestione, la concessione di finanziamenti e la prestazione di garanzie a favore di terzi. ARTICOLO 4 2
4 Pag. 4 di 28 Durata La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere ulteriormente prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci. TITOLO II Capitale sociale azioni ARTICOLO 5 Capitale sociale Il capitale sociale attuale è fissato in euro ,00 (sedicimilioniduecentosessantanovemila virgola zero zero) suddiviso in n (settemilioninovecentomila) azioni del valore nominale di euro 1,65 (uno virgola sessantacinque) ciascuna. ARTICOLO 6 Azioni Le azioni sono rappresentate da titoli azionari nominativi ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto. La partecipazione detenuta complessivamente dai soci che rivestono la qualità di ente pubblico non potrà essere inferiore ad un quinto del capitale sociale. TITOLO III 3
5 Pag. 5 di 28 Assemblea ARTICOLO 7 Efficacia delle deliberazioni L'assemblea regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci. ARTICOLO 8 Avviso di convocazione - Diritto di intervento Le assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate in Italia anche fuori dalla sede della società, con avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale ovvero, in alternativa, sul quotidiano Il Sole 24 Ore nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Lo stesso avviso potrà indicare l'ora, il luogo e il giorno per l'adunanza di seconda convocazione e, per le assemblee straordinarie, di terza convocazione, le quali non potranno avere luogo nello stesso giorno fissato rispettivamente per la prima e per la seconda 4
6 Pag. 6 di 28 convocazione. Sono legittimati ad intervenire in assemblea gli azionisti che abbiano depositato la documentazione di cui all articolo 2370, secondo comma, codice civile almeno due giorni (non festivi) prima dell adunanza. ARTICOLO 9 Convocazione L'assemblea è convocata quando il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno. Il consiglio è tenuto a disporre la convocazione quando ne sia presentata richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e che nella domanda indichino espressamente gli argomenti da trattare ai sensi dell articolo 2367 codice civile, nonché negli altri casi in cui la convocazione dell assemblea sia obbligatoria in base alla legge. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta ogni anno per l'approvazione del bilancio sociale, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero centottanta giorni se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando 5
7 Pag. 7 di 28 particolari esigenze, relative alla struttura ed all oggetto della società, lo richiedono. ARTICOLO 10 Rappresentanza in assemblea I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2372 codice civile. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. ARTICOLO 11 Svolgimento dell assemblea La costituzione dell assemblea e l assunzione delle deliberazioni assembleari in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione e nelle convocazioni successive, sono regolate secondo le applicabili disposizioni di legge. ARTICOLO 12 6
8 Pag. 8 di 28 Presidente dell assemblea Segretario L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, dall'amministratore delegato ovvero, in caso di assenza od impedimento anche di quest ultimo, da persona designata dall assemblea. L'assemblea, su proposta del presidente, nomina un segretario anche non azionista, a meno che il verbale non venga redatto da un notaio. L'assemblea può designare due scrutatori tra gli azionisti presenti. L assemblea ordinaria può approvare un regolamento assembleare che disciplina le modalità di svolgimento dell assemblea. ARTICOLO 13 Poteri del Presidente dell assemblea Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. ARTICOLO 14 7
9 Pag. 9 di 28 Verbalizzazione Le deliberazioni dell'assemblea risultano dal verbale sottoscritto dal presidente nonché, se nel caso, dal segretario e dagli scrutatori. Il verbale è steso sull'apposito libro. Le copie del verbale sono dichiarate autentiche, secondo i casi, dal presidente del consiglio di amministrazione o dal Notaio. TITOLO IV Amministrazione - Rappresentanza ARTICOLO 15 Consiglio di Amministrazione La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 9 (nove) membri. Gli amministratori sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri soci, posseggano complessivamente almeno il 2% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero nella misura inferiore eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) e 8
10 Pag. 10 di 28 votare una sola lista. I soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex art.2359, primo comma, n. 1 e 2, codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 possono presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuibili ad alcuna lista. Il primo candidato di ciascuna lista dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n.58/1998. Ogni lista deve indicare, inoltre, i candidati della lista che possiedono i requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n.58/1998. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello degli amministratori da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che 9
11 Pag. 11 di 28 le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno depositare presso la sede sociale, almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione, copia della documentazione di cui all articolo 2370, secondo comma, codice civile. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, nonché il curriculum di ciascun candidato. Alla elezione degli amministratori si procederà come di seguito precisato: (i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti 10
12 Pag. 12 di 28 espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, n. 6 (sei) amministratori; (ii) i restanti n.3 (tre) amministratori saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo neppure indirettamente né con la lista di cui al precedente punto (i) né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui al precedente punto (i). A tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre, e così via secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di 11
13 Pag. 13 di 28 amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Fermo quanto previsto nel successivo comma del presente articolo, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità o di ineleggibilità di quest ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica e sempre a condizione che sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza 12
14 Pag. 14 di 28 determinati ai sensi dell articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n.58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi motivo, la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intenderà dimissionario e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione. Nel caso in cui venga presentata un unica lista ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non siano nominati ai sensi del procedimento previsto dal presente articolo, l assemblea delibererà con le maggioranze previste dalla legge assicurando, in ogni caso, la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n.58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli 13
15 Pag. 15 di 28 Amministratori. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea e, comunque, per un periodo che non può essere superiore a tre esercizi e scadono in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili. ARTICOLO 16 Presidente del Consiglio di Amministrazione Il consiglio di amministrazione nomina tra i suoi componenti il presidente del consiglio di amministrazione ai sensi dell art.2380-bis del codice civile. ARTICOLO 17 Convocazione Deliberazioni Verbalizzazione Il consiglio si riunirà, sia nella sede della società che in altro luogo, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, di regola almeno trimestralmente, e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione del consiglio sarà fatta dal presidente con lettera, telegramma, fax, pervenuti almeno 3 (tre) giorni 14
16 Pag. 16 di 28 liberi prima e, nei casi d'urgenza, pervenuti almeno un giorno libero prima, al domicilio di ciascun consigliere. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza assoluta dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti ha la prevalenza la decisione cui accede il presidente. A cura del presidente del consiglio di amministrazione e del segretario è tenuto il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio stesso; essi ne sottoscriveranno i verbali. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, visionare e trasmettere documentazione. Sussistendo tali condizioni, il consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi 15
17 Pag. 17 di 28 il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. ARTICOLO 18 Poteri di gestione Deleghe Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta e più specificatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge in modo tassativo riservati all'assemblea dei soci. Il consiglio di amministrazione può delegare, in tutto od in parte, le proprie competenze, con esclusione soltanto di quelle funzioni che per espressa disposizione di legge non possono essere oggetto di delega, ad un amministratore delegato, che in nessun caso potrà cumulare le funzioni di presidente del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione può altresì nominare un direttore generale, determinandone compiti e poteri. Gli amministratori devono riferire tempestivamente e, comunque, con periodicità almeno trimestrale al collegio 16
18 Pag. 18 di 28 sindacale in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione, ovvero direttamente mediante comunicazione scritta, sull attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale della società e, in particolare, su quelle in cui abbiano un interesse proprio o di terzi. L'amministratore delegato, con cadenza almeno trimestrale, riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società. Al consiglio di amministrazione è attribuita la competenza di deliberare: - l adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; - l indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società; - l istituzione o la soppressione di sedi secondarie. Il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nomina e revoca, ai 17
19 Pag. 19 di 28 sensi dell articolo 154-bis del D.Lgs. n.58/1998, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza deve essere accertata da parte del consiglio di amministrazione, tenuto conto, tra l altro, delle esperienze lavorative del candidato. ARTICOLO 19 Poteri di rappresentanza Al presidente o, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, all'amministratore delegato competono tutti i poteri di rappresentanza, anche processuale. In caso di assenza o impedimento temporanei anche dell'amministratore delegato, i poteri di rappresentanza spetteranno al consigliere più anziano di età. In ogni caso, l'amministratore delegato eventualmente 18
20 Pag. 20 di 28 nominato avrà i poteri gestori che gli saranno assegnati dal consiglio di amministrazione nonché, in via disgiuntiva rispetto al presidente, i poteri di rappresentanza sostanziale necessari per porre in essere gli atti da lui stesso decisi ed i correlativi poteri di rappresentanza processuale. ARTICOLO 20 Compensi Ai componenti del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso determinato ai sensi dell art.2389 codice civile. TITOLO V Collegio sindacale - Revisore ARTICOLO 21 Composizione Compenso Il collegio dei sindaci è composto da cinque membri effettivi e due supplenti. Ai sensi dell Art.11 del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n.521 del 12 novembre 1997, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il 19
21 Pag. 21 di 28 Ministero dell Economia e delle Finanze nominano, ciascuno, un sindaco effettivo. Il sindaco nominato dal Ministro dell Economia e delle Finanze assume la funzione di presidente del collegio sindacale. I sindaci residui (tre effettivi e due supplenti) saranno nominati dall assemblea mediante la presentazione di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo pari ai posti residui da coprire, distinguendo tra candidati alla carica di sindaco effettivo e candidati alla carica di sindaco supplente. I sindaci sono nominati sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri soci, posseggano complessivamente almeno il 2% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista. I soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex art.2359, primo comma, n.1 e 2, codice civile), e i soci 20
22 Pag. 22 di 28 aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art.122 del D.Lgs. n.58/1998 possono presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuibili ad alcuna lista. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello dei sindaci da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno depositare presso la sede sociale, almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione, copia della documentazione di cui all articolo 2370, secondo comma, codice civile. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano 21
23 Pag. 23 di 28 la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, nonché il curriculum di ciascun candidato. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. All elezione dei sindaci si procederà come segue: (i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell ordine progressivo con cui sono elencati nelle lista stessa due sindaci effettivi e un sindaco supplente; (ii) dalla lista classificata seconda in base ai voti espressi dagli azionisti e che non sia collegata in alcun modo neppure indirettamente né con la lista di cui al precedente punto (i) né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui al precedente punto (i), saranno tratti il quinto sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente nell ordine progressivo con cui sono elencati nelle sezioni della lista stessa. 22
24 Pag. 24 di 28 Nel caso in cui due o più liste riportino lo stesso numero di voti, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi per uno o due o tre, e così via secondo il numero progressivo dei sindaci da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato più anziano di età. Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento previsto nel presente articolo, l assemblea delibererà con le maggioranze di legge. In caso di sostituzione di un sindaco subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista che aveva espresso il sindaco venuto meno. I membri del collegio restano in carica per tre esercizi. 23
25 Pag. 25 di 28 In tutti i casi sopra previsti non potrà essere nominato sindaco chi rivesta già tale carica in tre o più società le cui azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani (ovvero il diverso limite che potrà essere di volta in volta individuato dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari) o non sia in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile in materia. Le materie ed i settori strettamente attinenti a quello di attività dell impresa sociale sono i seguenti: diritto della navigazione aerea, diritto commerciale, diritto dell ambiente, economia e/o organizzazione aziendale, scienza delle costruzioni, project finance, marketing, controllo di gestione, sicurezza e prevenzione infortuni, trasporto aereo, telecomunicazioni, assistenza di volo, ristorazione, viaggi e turismo. ARTICOLO 22 Revisore Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione nominata e funzionante ai sensi di legge. TITOLO VI 24
26 Pag. 26 di 28 Bilancio - Utili - Liquidazione ARTICOLO 23 Bilancio L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Nel bilancio ed in tutti i documenti contabili dovranno essere separatamente indicati ed illustrati, in maniera chiara e distinta, i risultati dell'esercizio dell'attività principale della società ed i risultati dell'esercizio delle attività connesse o collegate. ARTICOLO 24 Utili Gli utili risultanti dal bilancio annuale regolarmente approvato, saranno ripartiti come segue: a) il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino al raggiungimento di una riserva pari al quinto del capitale sociale; b) il residuo, al netto di quanto l'assemblea abbia a destinare a riserva straordinaria o a particolari accantonamenti, alle azioni per dividendi. Il consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei termini ed 25
27 Pag. 27 di 28 alle condizioni di cui all articolo 2433-bis codice civile. ARTICOLO 25 Dividendi non incassati I dividendi non incassati entro cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della società. ARTICOLO 26 Scioglimento Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e gli eventuali compensi. ARTICOLO 27 Foro competente Per ogni qualsiasi vertenza fra i soci e la società e fra i soci tra loro, resta convenuta la competenza esclusiva del Foro di Pisa, fatte salve eventuali disposizioni inderogabili in materia. ARTICOLO 28 26
28 Pag. 28 di 28 Disposizioni di legge Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto verranno osservate le disposizioni di legge in materia di società per azioni. FIRMATO: Costantino Cavallaro, Dott. Angelo D'Errico Notaio. 27
STATUTO TITOLO I. Denominazione - sede - oggetto - durata ARTICOLO 1. Denominazione AEROPORTO TOSCANO (S.A.T.) GALILEO GALILEI SOCIETA' ARTICOLO 2
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