Il Trattamento di Fine Rapporto
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- Bartolommeo Perini
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1 Il Trattamento di Fine Rapporto Principi generali La Tassazione 1
2 Nozione di T.f.r. Riferimenti normativi Soggetti beneficiari Base imponibile Retribuzione Utile Periodi Utili Accantonamento Rivalutazione Tassazione Nuova Detrazione Indice 2
3 Nozione Il Trattamento di Fine Rapporto, conosciuto anche come liquidazione, è quella somma che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore al termine del rapporto di lavoro dipendente o in corso di rapporto a titolo di anticipazione tfr. 3
4 Riferimenti Normativi 1/2 Articolo 2120 cod. civ. L. n. 297 del 20 maggio 1982: a decorrere dal 1 giugno 1982 il T.f.r. ha sostituito l indennità di anzianità D.P.R. n. 917 art. 19 del 1986: modalità di tassazione L. n. 335 del 1995: estensione dell istituto del T.f.r. anche ai dipendenti pubblici D.Lgs. n. 47 del 2000 attuativo dell art. 3 della L. n. 133 del 1999: riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare modificato dal D.Lgs. n. 168 del 2001 abrogato dal D.Lgs. n. 252 del 2005: riforma della previdenza complementare 4
5 Riferimenti Normativi 2/2 L. n. 243 del 2004 L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 749 ss. D.M. 30 gennaio 2007 L. n. 244 del 2007 Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 20 marzo 2008: nuova detrazione 5
6 Soggetti Beneficiari 1/2 La disciplina del T.f.r. interessa la generalità dei lavoratori dipendenti, qualunque sia la forma del contratto individuale Il lavoratore matura il diritto a percepire il T.f.r., o l indennità equipollente, il giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro Il datore di lavoro ha l obbligo di effettuare la ritenuta d acconto nel momento della corresponsione dell indennità Alcune categorie particolari, come i lavoratori agricoli, i dirigenti, i domestici, i giornalisti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori a termine, i marittimi ed i lavoratori part-time, presentano alcune particolarità La legge consente, alla cessazione del rapporto di lavoro, l erogazione di indennità aventi natura diversa dal T.f.r., anche collegate alla risoluzione stessa 6
7 Soggetti Beneficiari 2/2 Sono pertanto compatibili le indennità di tipo risarcitorio (ad esempio l indennità supplementare dei dirigenti) pattuite per incentivare la cessazione del rapporto di lavoro es. incentivazione all esodo corrisposte per eventi particolari (ad esempio per invalidità), non collegate alla cessazione del rapporto di lavoro 7
8 Accantonamento Il TFR si determina accantonando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 7,41% circa della retribuzione lorda utile (retribuzione utile diviso 13,5) Esempio: Imponibile T.f.r. = 1.000,00 Divisore = 13, ,00 / 13,5 = 74,07 Rapporto tra 1.000,00 ed 74,07 = 7,41% Dall importo così determinato si sottrae una somma pari allo 0,50% della retribuzione annua imponibile ai fini previdenziali Esempio Imponibile previd. annuo = Importo da trattenere: 1.000,00 x 0,50% = 5,00 T.f.r. da accantonare: 74,07-5,00 = 69,07 Di conseguenza, si può affermare che l importo effettivamente accantonato è pari al 6,91% circa dell imponibile T.f.r. Esempio Rapporto tra 1.000,00 ed 69,07 = 6,91% 8
9 Accantonamento: Precisazioni Le percentuali precedentemente analizzate sono utili ai fini pratici per evitare calcoli macchinosi, ma occorre ricordare che l articolo 2120 cod. civ. parla unicamente del divisore 13,5 In tal senso, la percentuale matematica effettiva è 7,41% 9
10 Retribuzione Utile1/7 Si tratta della c.d. retribuzione di competenza dell anno, costituita di tutti i componenti liquidi ed esigibili, anche se erogati successivamente Si considerano anche i compensi arretrati dovuti per effetto di vertenze, conciliazioni e rinnovi contrattuali, con decorrenza retroattiva Per i compensi con periodicità superiore al mese (ad esempio, la quattordicesima) che si riferiscono a prestazioni dell anno precedente, si computano le relative somme nell anno in cui vengono erogate in quanto esigibili effettivamente in quel momento 10
11 Retribuzione Utile2/7 Si tiene conto della normativa vigente al momento dell effettivo accantonamento delle quote di T.f.r. (e non al momento della cessazione del rapporto di lavoro) Sono ricomprese nella retribuzione utile tutte le somme corrisposte, in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, compreso l equivalente delle somme in natura In particolare Elementi non occasionali Emolumenti collegati al rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro o in dipendenza con le mansioni stabilmente svolte dal lavoratore nell azienda 11
12 Retribuzione Utile3/7 Il criterio della non occasionalità non è sinonimo di definitività in quanto è sufficiente che il lavoratore ne abbia beneficiato in modo normale durante lo svolgimento del rapporto di lavoro Tale criterio attiene infatti alla natura e tipologia dell erogazione In questo il T.f.r. si differenzia dall indennità di anzianità per la quale si applicava il criterio della continuità, ossia si teneva conto della ripetizione nel tempo di un determinato compenso 12
13 Retribuzione Utile4/7 Lavoro straordinario e notturno Va escluso se erogato solo per prestazioni saltuarie legate ai c.d. picchi anomali Va incluso se prestato con frequenza anche se non necessariamente con periodicità assoluta Premio di fedeltà, connesso al raggiungimento di un certo grado di anzianità Rientra nell imponibile se viene considerato, per effetto di un inequivoco comportamento delle parti, in un vincolo obbligatorio Indennità estero Viene compresa nell imponibile utile se ha una funzione compensativa della maggiore gravosità e del disagio morale ed ambientale 13
14 Retribuzione Utile5/7 Indennità sostitutiva del preavviso Pur non essendo il corrispettivo di una prestazione di lavoro, ha natura retributiva Indennità per ferie non godute Due orientamenti contrapposti Natura retributiva Natura risarcitoria, corrisposta occasionalmente a titolo di indennizzo del danno conseguente ad uno svolgimento patologico del rapporto di lavoro 14
15 Retribuzione Utile6/7 Benefici in natura Riferimento al valore normale del bene o servizio Relazione con la natura delle prestazioni che ne derivano Carattere retributivo delle prestazioni finalizzati a sostituire obblighi del datore di lavoro (ad esempio gli accantonamenti alle casse edili per ferie e tredicesima mensilità) Natura previdenziale ed assistenziale delle prestazioni eventuali legate all avverarsi di determinate situazioni 15
16 Retribuzione Utile7/7 Esempi di benefici in natura Autovettura ad uso personale: rientra Alloggio per esigenze personali e familiari: rientra se connessa al rapporto di lavoro ed alla posizione lavorativa del dipendente Servizio mensa: non rientra. Eccezione: se accompagnata dall indennità sostitutiva e, comunque, solo per il valore di quest ultima Polizze assicurative stipulate dal datore di lavoro in favore del lavoratore: rientra, salvo deroga della contrattazione collettiva 16
17 Periodi Utili Si computa come mese intero solo la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni I periodi di sospensione del rapporto di lavoro nei quali non viene pagata alcuna retribuzione al lavoratore, non vengono presi in considerazione ai fini del calcolo del T.f.r. 17
18 Periodi Utili: Eccezioni In casi tassativi la legge dispone il computo di una retribuzione figurativa nella retribuzione annua valida per il T.f.r., pari a quella che il lavoratore avrebbe percepito in condizioni normali Infortunio Malattia Astensione obbligatoria per maternità Cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria Contratti di solidarietà Alcune leggi speciali e la giurisprudenza individuano ulteriori periodi Astensione facoltativa per maternità Riposi orari per allattamento Congedo matrimoniale Congedo per cure termali (se equiparato alla malattia) Richiamo alle armi Aspettativa per gli amministratori locali 18
19 Accantonamento: Calcolo Esempio Retribuzione imponibile annua: ,37 Accantonamento T.f.r. Lordo ,37 / 13,5 = 1.201,95 Trattenuta dello 0,50% ,37 x 0,50% = 81,13 T.f.r. da accantonare 1.201,95-81,13 = 1.120,82 19
20 Accantonamento: Datore di Lavoro Il datore di lavoro ha l onere di comunicare annualmente, oltre che nei casi di richiesta del lavoratore, l entità dell accantonamento stesso 20
21 Rivalutazione 1/2 Gli importi accantonati sono rivalutati, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito da 1,5% in misura fissa 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo Istat In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d anno, la quota accantonata al 31 dicembre dell anno precedente viene rivalutata con il coefficiente determinato sull indice Istat risultante nel mese di cessazione La parte fissa dell 1,5% va proporzionata in dodicesimi al periodo lavorato 21
22 Rivalutazione 2/2 Uno dei principi applicati è quello della separazione tra capitale e rendita la rendita o rivalutazione è tassata con un aliquota annuale dell 11% il capitale accumulato non viene tassato La tassazione del capitale avviene, al momento della liquidazione dapprima a titolo di acconto mediante il sostituto d imposta poi a titolo definitivo mediante l amministrazione finanziaria La rivalutazione è tassata con la c.d. imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR Questo meccanismo riguarda solo la parte del TFR maturata a partire dal
23 Tassazione Art. 17, lett. a), Tuir (DPR 917/1986): Il trattamento di fine rapporto è sottoposto a tassazione separata Art. 19 Tuir Modalità di applicazione dell'irpef 23
24 Tassazione Il T.f.r. è tassato applicando l aliquota Irpef media Per le somme accantonate a decorrere dal 1 gennaio 2001, l amministrazione finanziaria provvede poi a riliquidare l imposta 24
25 Tassazione Separata: Ratio Il TFR rappresenta un reddito relativo ad un periodo pluriennale che spetta al lavoratore nell anno in cui cessa il suo rapporto di lavoro La tassazione separata permette di evitare situazioni di eccessivo carico fiscale a causa del meccanismo della tassazione progressiva nell anno di liquidazione del TFR stesso 25
26 Base Imponibile 1/3 Le modalità di determinazione della base imponibile variano a seconda che le quote siano maturate prima o dopo il 1 gennaio 2001 Fino al 31 dicembre 2000 la tassazione operata dal datore di lavoro è definitiva Dal 1 gennaio 2001 la tassazione è provvisoria in quanto l amministrazione finanziaria determina in un secondo momento quella definitiva In base al periodo di maturazione, per effettuare correttamente il calcolo occorre dividere le somme corrisposte in due quote Per le indennità equipollenti la tassazione è unica 26
27 Base Imponibile 2/3 Quote maturate fino al 31 dicembre 2000 L imponibile è determinato sottraendo al T.f.r. maturato al 31 dicembre 2000 una detrazione pari ad 309,87 per ogni anno di anzianità effettiva Tale somma è frazionabile a mese Nel caso di rapporto a tempo parziale, l importo della deduzione viene ridotto in proporzione alla riduzione dell orario rispetto ai lavoratori a tempo pieno Non rilevano, ai fini della riduzione, i periodi di anzianità convenzionale Per periodi di anzianità convenzionale si intendono quelli concessi per effetto della contrattazione collettiva ulteriormente rispetto ai periodi di effettiva prestazione 27
28 Base Imponibile 3/3 Quote maturate dal 1 gennaio 2001 La base imponibile è determinata dall importo al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva dell 11% Il datore di lavoro effettuerà il versamento anno per anno entro il 16 febbraio dell anno successivo a quello in cui è maturata la rivalutazione, salvo un acconto a dicembre. L imposta versata ridurrà l accantonamento del Tfr Tali quote non subiranno alcuna ulteriore tassazione all atto della corresponsione del Tfr La base imponibile del Tfr maturato successivamente al 31 dicembre 2000, pertanto, è formata dall importo del Tfr stesso, ridotto delle rivalutazioni assoggettate alla predetta imposta sostitutiva 28
29 Tassazione: Calcolo Imposta Occorre determinare l aliquota media applicabile alla base imponibile precedentemente determinata L aliquota si ottiene calcolando l aliquota media corrispondente al mese di riferimento Calcolo del reddito di riferimento Calcolo dell aliquota media Applicazione dell aliquota all imponibile e determinazione dell imposta dovuta 29
30 Tassazione: Particolarità 1/2 Rapporti a tempo determinato (di durata effettiva non superiore a due anni) Ulteriore detrazioni di 61,97 per anno, ad esclusione dei periodi nel quali non si è maturato il T.f.r. La detrazione, per i periodi inferiori all anno, è rapportata al mese In caso di rapporto a tempo parziale, l importo è proporzionalmente ridotto In caso di variazione del tempo parziale o di trasformazione a tempo pieno, occorre tener conto del tempo medio trascorso con contratto a tempo parziale nell anno 30
31 Tassazione: Particolarità 2/2 Rapporti di lavoro cessati tra il 01/01/2001 ed il 31/12/2005 Detrazione di 61,97 per anno Tale importo va a sua volta ridotto in ragione della minor durata del rapporto di lavoro o della percentuale di lavoro part-time Per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 2 anni che sono cessati tra il 2001 ed il 2005, spettano dunque entrambe le detrazioni fiscali Tali detrazioni spettano anche nel caso in cui una parte del TFR sia stato conferito al fondo pensione complementare In ogni caso le detrazioni fiscali possono andare a compensare solo quella parte dell imposta sul TFR che si riferisce alla quota di TFR maturata a partire dal
32 Tassazione: Calcolo 1/2 Calcolo reddito di riferimento TFR1+(TFR2-R)x 12 : numero anni RR = TFR1 + (TFR2 R) x 144 N RR = Reddito di Riferimento TFR1 = T.f.r. maturato fino al 31/12/2000 TFR2 = T.f.r. maturato dal 1 /01/2001 R = Rivalutazione relativa al TFR2 assoggettata ad imposta sostitutiva N = Numero di mesi di anzianità effettiva e convenzionale 32
33 Tassazione: Calcolo 2/2 Calcolo aliquota media A % = IRR x 100 RR Imposta corrispondente al reddito di riferimento x 100 diviso reddito riferimento A = Aliquota media IRR = Imposta calcolata applicando al reddito di riferimento le aliquote Irpef, al netto delle addizionali locali, in vigore nell anno in cui è maturato il diritto alla percezione del T.f.r., che sorge il giorno successivo a quello della cessazione del rapporto RR = Reddito di riferimento 33
34 Tassazione: 1 Esempio 1/7 Data di assunzione: 02/07/1997 Data di cessazione: 29/06/2005 Anni di anzianità : 8 TFR complessivo: ,23 (imposta sulla rivalutazione già detratta) Quota di TFR1 maturata fino al 31/12/2000: ,74 34
35 Tassazione: 1 Esempio 2/7 Calcolo della base imponibile fino al 31/12/2000: Deduzione: 309,87 x 3,5 = 1.084,55 oppure 25,8225 x 42 = 1.084,55 (in mesi) Base imponibile: , ,55 = ,19 35
36 Tassazione: 1 Esempio 3/7 Calcolo della base imponibile dal 01/01/2001: TFR complessivo: ,23 Dedotta quota fino al 2000: ,74 Dedotta rivalutazione netta: 2.296,43 Imponibile: ,08 36
37 Tassazione: 1 Esempio 4/7 Calcolo dell imposta lorda: Reddito di riferimento fino al 29/06/2005: TFR dedotta rivalutazione netta: , ,43 = ,80 Applicazione formula (TFR x 12 : n anni) (RR = importo TFR moltiplicato x 12 e diviso per la durata del rapporto di lavoro): RR = ,80 x 12 / 8 = ,70 37
38 Tassazione: 1 Esempio 5/7 Aliquota fiscale: Sull importo di ,70 RR si applicano le aliquote in vigore alla cessazione = nel 2005: ,00 x 23% = 5.980, ,00 x 33% = 2.475, ,70 x 39% = 3.190,86 Totale = ,86 IRR IRR x 100: RR Aliquota: ,86 x 100 = 27,94% ,70 38
39 Tassazione: 1 Esempio 6/7 Imponibile fino al 31/12/2000: ,19 Imponibile dal 01/01/2001: ,06 Imponibile complessivo: ( , ,06 = ,25) ,25 x 27,94% = 7.460,89 39
40 Tassazione: 1 Esempio 7/7 Calcolo dell imposta netta: Detrazione per il periodo dal 01/01/2000: 61,97 x 4,5 = 278,87 Imposta netta: 7.460,89 278,87 = 7.182,02 TFR netto da erogare: , ,02 = ,21 40
41 Tassazione: 2 Esempio 1/3 Dati: Assunzione: 10/01/2001 Cessazione: 30/11/2002 Fondo T.f.r.: 3.740,19, di cui 197,10 di rivalutazione del Fondo maturato al 31/12/2001 e rivalutato a novembre 2002 Imposta lorda su imponibile annuo di riferimento: 5.239,27 41
42 Tassazione: 2 Esempio 2/3 Imponibile annuo di riferimento ( 3.740,19-197,10) x 144 = ,82 23 Aliquota media 5.239,27 x 100 = 23,62% ,82 42
43 Tassazione: 2 Esempio 3/3 Imponibile fiscale 3.740,19-197,10 = 3.543,09 Imposta lorda 3.543,09 x 23,62% = 836,88 Imposta netta 836,88 ( 61,97 x 23) = 836,88-118,78 = 718,
44 Nuova Detrazione Dal 1 aprile 2008 sono previste nuove modalità di tassazione per trattamenti di fine rapporto indennità equipollenti altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro Con l introduzione di una detrazione fiscale determinata in misura proporzionale il cui reddito di riferimento non superi ,00 44
45 Nuova Detrazione: Reddito di Riferimento Si intende il reddito teorico medio determinato, sulla base della durata complessiva del rapporto di lavoro, ai sensi dell articolo 19 del T.U.I.R. ai fini dell individuazione dell aliquota di tassazione del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti 45
46 Nuova Detrazione: Riconoscimento La detrazione è riconosciuta dal sostituto d imposta In relazione ad una sola cessazione del rapporto di lavoro nel corso di ciascun periodo d imposta; i lavoratori sono tenuti ad attestare in forma scritta e su richiesta del sostituto d imposta di non aver già fruito della detrazione in relazione ad altro rapporto di lavoro cessato nel medesimo anno anche sulle indennità di fine rapporto erogate agli eredi e agli aventi diritto del dipendente deceduto sulle somme liquidate a titolo di acconto, mentre non compete per quelle erogate a titolo di anticipazione 46
47 Nuova Detrazione: Particolarità La detrazione viene determinata in sede di dichiarazione dei redditi nel caso in cui il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d imposta, come ad esempio per i datori di lavoro domestico 47
48 Nuova Detrazione: Regole Reddito riferimento fino ad 7.500,00 detrazione = 70,00 Reddito riferimento tra 7.501,00 ed ,00 detrazione = 50, ,00 x ( ,00 reddito rif) ,00 Reddito riferimento tra ,00 ed ,00 detrazione = 50,00 x ( ,00 reddito riferimento) 2.000,00 48
49 Cassazione sez tributaria Cassazione Civile del 11 novembre 2005 n Sentenza della Cassazione Civile del 09 marzo 2007 n Cassazione Civile del 09 marzo 2007 n Sentenza della Cassazione Civile del 29 marzo 2004 n Cassazione Civile del 29 marzo 2004 n Sentenza della Cassazione Civile del 27 giugno 2005 n Cassazione Civile del 27 giugno 2005 n Sentenza della Cassazione Civile del 10 settembre 2004 n Cassazione Civile del 10 settembre 2004 n Sentenza della Cassazione Civile del 28 luglio 2004 n Cassazione Civile del 28 luglio 2004 n Sentenza della Cassazione Civile del 11 novembre 2008 n Cassazione Civile del 11 novembre 2008 n Sentenza della Cassazione Civile del 17 dicembre 2004 n Cassazione Civile del 17 dicembre 2004 n Sentenza della Cassazione Civile del 05 dicembre 2005 n Cassazione Civile del 05 dicembre 2005 n Sentenza della Cassazione Civile del 02 maggio 2005 n Cassazione Civile del 02 maggio 2005 n
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