CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE. Nell adunanza del giorno 25 ottobre 2018

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1 Piemonte 119/SRCPIE/2018/PRSE composta dai magistrati: CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Dott.ssa Maria Teresa POLITO Dott. Luigi GILI Dott. Mario ALÌ Dott. Cristiano BALDI Dott.ssa Alessandra CUCUZZA Presidente Consigliere relatore Consigliere Primo Referendario Referendario Nell adunanza del giorno 25 ottobre 2018 Visto l art. 100, comma 2, della Costituzione; Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l adeguamento dell Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214; Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico; Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: Testo unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali ; Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti; Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, Delibera n. 6/SEZAUT/2017/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell esercizio 2016 ed i relativi questionari; Vista la delibera n. 25/2017/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per gli anni 2016 e 2017; Vista la delibera n. 22/2018/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l anno 2018; 1

2 Viste le relazioni sul rendiconto relativo all esercizio 2016, redatta dall Organo di revisione del Comune di Casalbeltrame (NO), ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266; Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore; Vista l ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l odierna camera di consiglio; Udito il relatore, Consigliere dott. Luigi Gili; FATTO In seguito all esame della relazione redatta, ai sensi dell art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall organo di revisione dei conti del Comune di Casalbeltrame (NO) in riferimento al rendiconto 2016, il Magistrato Istruttore avviava un indagine sulla gestione dell Ente locale. In particolare, nell ambito dell istruttoria svolta, si rilevava l esistenza di alcune criticità nei seguenti ambiti: 1. Rispetto dei limiti di indebitamento di cui all art.204 Tuel; 2. Squilibrio di parte corrente; 3. Mancata trasmissione di documentazione inerente il rispetto dei saldi di finanza pubblica ed il controllo interno di gestione. Con nota in data 16 maggio 2018 si chiedevano chiarimenti in merito alle suddette criticità. Il Comune di Casalbeltrame riscontrava i rilievi fornendo esaustive indicazioni ai punti 2 e 3. In riferimento al punto 1 rilevava che parte dei costi sostenuti per mutui relativi al servizio idrico integrato sono rimborsati al Comune dal gestore del servizio idrico integrato ed a tal fine è inserita nel bilancio 2016 in entrata la somma di euro ,14 in competenza ed euro ,54 in conto residui. Con nota istruttoria in data 22 giugno 2018 si richiedevano ulteriori dati e delucidazioni circa l indebitamento contratto nel quinquennio Con apposita nota il comune di Casalbeltrame forniva i chiarimenti richiesti, in merito ai rilievi sopra richiamati ed analiticamente formulati con la nota istruttoria. A seguito dell esame effettuato sulla documentazione pervenuta, il Magistrato istruttore chiedeva al Presidente della Sezione di fissare apposita adunanza per l esame collegiale della questione. Premesso La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i 2

3 rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l art. 1, commi 166 e seguenti, legge n. 266 del 2005, e l art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Vi è, inoltre, una evidente gradualità nel tipo di pronuncia adottabile dalla Corte: qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l adozione della pronuncia di accertamento prevista dall art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti tali irregolarità contabili, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l amministrazione di ciascun Ente. In ogni caso, l Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento. Naturalmente, infine, l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva. Considerato L esame della relazione redatta ai sensi dell art. 1, comma 166, legge 23 dicembre 2005, n.266, in ordine alle risultanze del rendiconto 2016, ha evidenziato: 1. Rispetto dei limiti di indebitamento art.204 Tuel L Ente presenta il seguente rapporto tra gli interessi e le entrate relative ai primi tre titoli come riportato nella tabella n del questionario rendiconto 2016 rinvenibile nell applicativo Conte: ,610% 11,210% 11,015% 9,059% 11,816% 3

4 Ciò premesso, l art.204 d.lgs. n. 267/2000 TUEL prevede che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito. Sulla base degli elementi emersi nel corso dell istruttoria si rileva uno sforamento nell esercizio limite previsto 8% - con un dato del 11,61%, negli esercizi 2015 e limite previsto 10% - con un dato rispettivamente del 11,21% e 11,01% ed un presumibile sforamento nell esercizio limite previsto 10% - con un dato del 11,81%. In esito alle richieste istruttorie in precedenza richiamate il Comune comunica: 1. Che parte dei costi sostenuti per mutui relativi al servizio idrico integrato sono rimborsati al Comune dal gestore del servizio idrico integrato ed a tal fine è inserita nel bilancio 2016 in entrata la somma di euro ,14 in competenza ed euro ,54 in conto residui. 2. I dati relativi alle entrate ed alle spese per interessi sostenuti nel quinquennio e l insussistenza di nuovi mutui o altre forme di indebitamento contratte nel periodo Con riferimento al punto n.1 si evidenzia che contribuiscono all indebitamento complessivo i debiti che scaturiscono dai mutui contratti dal Comune e che le relative obbligazioni gravano sull ente al quale spetta di reperire le risorse per farvi fronte. L eventuale assunzione dell obbligo di rimborso da parte di terzi non modifica la situazione debitoria preesistente che continua a far capo al Comune secondo lo schema giuridico dell accollo interno in base al quale il debitore originario (il Comune) assume l onere del debito e senza modificare l originaria obbligazione conviene con il terzo che quest ultimo fornirà i mezzi occorrenti o rimborserà le somme anticipate dal debitore originario. Le poste contabili che trovano riscontro nel bilancio dell ente forniranno perciò gli elementi per derivare il dato richiesto dall art.204 del Tuel. Le risorse versate da terzi al Comune a seguito della concessione della gestione del servizio idrico integrato, come nel caso specifico, dovrebbero in tal senso trovare collocazione nel titolo 4

5 III delle entrate e pertanto rientrare nel computo previsto dall art.204 del Tuel al denominatore, come entrate, contribuendo peraltro ad abbassare il tasso del rapporto. Con riferimento al punto n.2 i dati - rapporto tra spese per interessi dell anno di riferimento, e le entrate dei primi 3 titoli come risultano dal rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. - confermano per il 2016 il superamento del limite di legge del 10% con un dato sostanzialmente coincidente con quanto comunicato dall organo di revisione. *** *** *** Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare la criticità rilevata al fine di evitare che la mancata correzione ed il rientro nei limiti previsti dall art.204 Tuel possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio innescate da un eccessivo peso e rigidità delle spese correnti per interessi. Preso atto che l Ente dichiara di non avere contratto nuovi mutui o altre forme di indebitamento nel periodo , si ritiene, allo stato, sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull osservanza delle predette indicazioni nell ambito delle procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalla Sezione sui principali documenti contabili dell ente. Resta fermo l obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012). P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte: 1) Accerta, nel triennio , il reiterato superamento dei limiti all indebitamento previsti dall art. 204 del Tuel. Invita l Ente ad assumere ogni misura ritenuta necessaria al superamento di tale rilevante irregolarità nella gestione finanziaria dell ente anche con riferimento alla fase di programmazione delle entrate e delle spese. DISPONE Che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale per le valutazioni e determinazioni di competenza; Che la stessa deliberazione sia trasmessa all Organo di revisione dell ente. Si rammenta infine l obbligo di pubblicazione ai sensi dell art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n

6 Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre Il Relatore F.to Consigliere dott. Luigi Gili Il Presidente F.to dott.ssa Maria Teresa Polito Depositata in Segreteria il 7/11/2018 Il Direttore della Segreteria F.to Nicola Mendozza 6

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