Circolare n 12/2005 A TUTTI I SIGNORI CLIENTI LORO SEDI

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1 Circolare n 12/2005 A TUTTI I SIGNORI CLIENTI LORO SEDI Milano, 8 Novembre 2005 SOMMARIO OCCHIO ALLE SCADENZE DI NOVEMBRE 2005!...2 PROSSIME SCADENZE RELATIVE AI VERSAMENTI DI UNICO VERSAMENTO DELLE RITENUTE E DEI CONTRIBUTI INPS...2 VERSAMENTI INPS PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI...2 PRESENTAZIONE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE LETTERE DI INTENTO...2 VERSAMENTI IVA...2 VERSAMENTO DELLE RITENUTE APPLICABILI ALLE PROVVIGIONI...3 PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE...3 PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI PERIODICHE MENSILI CONAI...3 ENASARCO: VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI...3 PRESENTAZIONE DEL MODELLO EMENS...3 NOTIZIARIO MENSILE DI NOVEMBRE 2005!...4 IN VIGORE IL DECRETO LEGGE COLLEGATO ALLA FINANZIARIA CESSIONE D AZIENDA CON IMMOBILI: IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI SUL VALORE LORDO...4 STUDI DI SETTORE: APPROVATI 12 NUOVI QUESTIONARI...5 ANCHE I PROMOTORI FINANZIARI SONO SOGGETTI ALL OBBLIGO CONTRIBUTIVO ENASARCO...5 TFR: COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE SETTEMBRE ACCERTATO IL CAMBIO DELLE VALUTE ESTERE PER IL MESE DI SETTEMBRE SCADENZIARIO PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 NOVEMBRE 2005 AL 15 DICEMBRE APPROFONDIMENTO 1: ACQUISTO DI BENI AZIENDALI IN LEASING RILEVAZIONI CONTABILI...9 APPROFONDIMENTO 2: L ACCONTO DI NOVEMBRE PER LE IMPOSTE E I CONTRIBUTI...14 APPROFONDIMENTO 3: RAVVEDIMENTO PER IL MANCATO INVIO TELEMATICO DELLE LETTERE DI INTENTO...17 Circolare informativa 12/2005 Pag. 1 di 17

2 OCCHIO ALLE SCADENZE di Novembre 2005! Di seguito evidenziamo le principali scadenze, in senso cronologico, del mese di novembre, delle quali riepiloghiamo i tratti essenziali. Prossime scadenze relative ai versamenti di UNICO 2005 Di seguito si riportano le scadenze del mese di novembre correlate ai versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi: - mercoledì 16 novembre 2005: versamento della 6 o della 5 rata delle imposte e dei contributi dovuti, maggiorata degli interessi, per i contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare a partire, rispettivamente, dal 20 giugno o dal 20 luglio 2005; - mercoledì 30 novembre 2005: versamento della 7 o della 6 rata delle imposte e dei contributi dovuti, maggiorata degli interessi, per i contribuenti non titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare a partire, rispettivamente, dal 20 giugno o dal 20 luglio 2005; - mercoledì 30 novembre 2005: versamento della seconda o unica rata di acconto per imposte sui redditi e contributi dovuti sulla base della dichiarazione dei redditi. All argomento è dedicata uno specifico approfondimento in questa circolare. Versamento delle ritenute e dei contributi INPS Scade mercoledì 16 novembre 2005 il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di ottobre, nonché dei contributi INPS dovuti dai datori di lavoro. Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS sui compensi corrisposti nel mese di ottobre relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali e degli associati in partecipazione, quando dovuti. Versamenti INPS per artigiani e commercianti Scade il 16 novembre 2005 anche il termine per i versamenti relativi alla 3 rata del contributo fisso IVS dovuto all'inps per il 2005 da parte di artigiani e commercianti. Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento Scade sempre il 16 novembre 2005 il termine per presentare la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d intento ricevute nel mese di ottobre Versamenti Iva Mercoledì 16 novembre 2005 scade anche il termine di versamento dell'iva a debito eventualmente dovuta: - per il mese di ottobre dai contribuenti che effettuano la liquidazione mensilmente; - per il terzo trimestre dai contribuenti che effettuano la liquidazione trimestralmente. Circolare informativa 12/2005 Pag. 2 di 17

3 Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni Scade il 16 novembre 2005 anche il termine per effettuare il versamento delle ritenute dovute sulle provvigioni corrisposte nel mese di ottobre. L aliquota applicabile è pari al 23%. Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l applicazione della ritenuta in maniera ridotta. Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al mese di ottobre Scade lunedì 21 novembre 2005 (termine così prorogato in quanto scadente di domenica) il termine per presentare all'ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese di ottobre. Presentazione dichiarazioni periodiche mensili CONAI Scade sempre il 21 novembre 2005 il termine di presentazione delle dichiarazioni periodiche CONAI riferite al mese di ottobre, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile. Enasarco: versamento contributi previdenziali Scade il prossimo 21 novembre 2005 anche il termine per procedere al versamento, da parte delle ditte preponenti, dei contributi previdenziali Enasarco relativi alle provvigioni maturate nel 3 trimestre Presentazione del modello EMens Scade mercoledì 30 novembre 2005 il termine di presentazione delle comunicazioni relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione nel mese di ottobre Circolare informativa 12/2005 Pag. 3 di 17

4 NOTIZIARIO MENSILE di Novembre 2005! Di seguito si riportano le principali notizie del mese in ambito giuridico, fiscale, contabile e previdenziale, opportunamente selezionate, elencate per categorie di massima nonché adattate alle specifiche esigenze della clientela: In vigore il decreto legge collegato alla Finanziaria 2006 E stato pubblicato il decreto, collegato alla Finanziaria, contenente misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. Le disposizioni del decreto sono in vigore dal 4 ottobre scorso, pur essendo annunciate modifiche ed integrazioni in sede di conversione. Nella tabella che segue si riepilogano in sintesi le principali novità. (D.L. 30/09/2005 n.203, G.U. 03/10/2005 n.230) Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione Plusvalenze finanziarie delle società Spese di manutenzione degli immobili di proprietà delle imprese a decorrere dall 1 ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite alle Entrate, che le eserciterà mediante la società (pubblica per il 51%) Riscossione spa, costituita con l Inps. in materia di sanatoria concessa ai concessionari, il termine per il versamento della prima rata delle somme dovute per cancellare violazioni ed errori commessi fino al 30 giugno 2005 (prima era ) slitta dal 30 settembre al 29 dicembre Il provvedimento, di conseguenza, rimodula tutte le scadenze per i versamenti della seconda e terza rata. l Agenzia del Territorio rilascia gratuitamente ai concessionari le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo. ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita è curata dai concessionari, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro. è prevista l'espropriazione a carico dei debitori iscritti a ruolo del quinto dello stipendio e di altri emolumenti legati ai rapporti di lavoro. il D.L., modificando l art.87 del Tuir sulla participation exemption, riconosce per le imprese soggette ad Ires, l esenzione dal reddito imponibile delle plusvalenze non più al 100%, ma al 95% e allunga il periodo di possesso minimo delle azioni da dodici a diciotto mesi. La norma ha effetto dalle cessioni effettuate a decorrere dalla sua entrata in vigore. si modifica l art.4, co.1, lett.c), del D.Lgs. n.344/03, per cui la Pex non si applica per i primi quattro anni dall entrata in vigore della riforma ( ), in presenza di svalutazioni dedotte nel 2002 e Per gli immobili di proprietà delle imprese che non siano né strumentali all esercizio dell impresa né oggetto della predetta attività, concessi in locazione (art.90 Tuir), non spetta più la deduzione forfetaria del 15% del canone di locazione, ma solo una deduzione correlata alle spese di manutenzione ordinaria sostenute fino a un massimo del 15% del canone di locazione. Cessione d azienda con immobili: imposte ipotecarie e catastali sul valore lordo L Amministrazione Finanziaria è intervenuta per ribadire la propria posizione, conforme anche all orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di determinazione della base imponibile degli immobili ricompresi in azienda, in caso di cessione della stessa. Secondo le Entrate, mentre ai fini dell'imposta di registro la base imponibile non può che essere determinata tenendo conto del valore netto dei beni trasferiti, per le imposte ipotecaria e catastale è costituita dal loro valore di mercato, senza decurtazione alcuna delle passività (es. garanzie ipotecarie) gravanti su tali immobili. Ciò in quanto il presupposto delle imposte ipotecarie e catastali è Circolare informativa 12/2005 Pag. 4 di 17

5 rappresentato dalle formalità di trascrizione e di voltura, miranti a rendere certo il passaggio di proprietà di un bene, a tutela della fede pubblica. (Agenzia delle Entrate, R.M. 5/10/2005 n.145) Studi di settore: approvati 12 nuovi questionari Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 27 settembre 2005, sono stati approvati 12 questionari per gli studi di settore. I questionari devono essere trasmessi all'agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica entro il 15 dicembre Il software da utilizzare per la trasmissione del questionario sarà disponibile a decorrere dal 15 novembre 2005 sul sito internet dell Agenzia. +II+Invio/(Agenzia Entrate, sito Internet) Anche i promotori finanziari sono soggetti all obbligo contributivo Enasarco Il Ministero del Lavoro ha chiarito che tutti i soggetti operanti con contratto di agenzia (art.1742 e ss., c.c.) e, quindi, anche gli agenti promotori finanziari, sono tenuti all iscrizione all Enasarco e al versamento dei contributi previdenziali integrativi obbligatori, ai sensi della L. n.12/73. (Ministero del Lavoro, nota 24/10/2005, n.2524) TFR: coefficiente di rivalutazione settembre 2005 Ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo tra il e il , il coefficiente di rivalutazione è pari all 2, Accertato il cambio delle valute estere per il mese di settembre 2005 L Agenzia delle Entrate ha accertato il cambio delle valute estere per il mese di settembre 2005, ai sensi dell art.110, co.9 del Tuir. (Agenzia delle Entrate, provvedimento 18/10/2005, in G.U. del 28/10/2005, n.252) Istat, comunicato l indice dei prezzi al consumo 2005 L Istituto nazionale di statistica ha reso noto l indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di settembre 2005, che si pubblica ai sensi dell art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e ai sensi dell art. 54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L indice è pari a 125,9. La variazione dell indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell anno precedente è pari al + 1,9%. (Istat, comunicato 14/10/2005, G.U. del 21/10/2005, n.246) Circolare informativa 12/2005 Pag. 5 di 17

6 SCADENZIARIO Principali scadenze dal 15 Novembre 2005 al 15 Dicembre 2005 Martedì 15 Novembre Annotazione delle operazioni fatturate o effettuate nel mese precedente e dei compensi e corrispettivi non rilevanti ai fini Iva (ottobre) per i contribuenti forfetari e minori. Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute. Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 Euro. Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche. Mercoledì 16 Novembre Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente. Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente. Versamento dell IVA dovuta per il mese precedente da parte dei contribuenti che effettuano liquidazioni mensili. Versamento dell IVA dovuta per il III trimestre 2005 da parte dei contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale. Versamento della nona rata dell IVA dovuta per l anno 2004 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi dello 0,50% mensile a decorrere dal 16 marzo Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi corrisposti nel mese precedente ai soggetti tenuti all iscrizione alla gestione separata INPS di cui alla L. 335/95 nonché sugli utili corrisposti agli associati in partecipazione tenuti all iscrizione nell apposita gestione separata di cui all art. 43 L. 326/2003 Versamento della III rata contributi INPS dovuti per l anno 2005 sul minimale da parte di artigiani e commercianti. Versamento, da parte dei contribuenti titolari di partita IVA che hanno effettuato il I versamento entro il 20 giugno, della sesta rata delle imposte e dei contributi dovuti, a titolo di saldo 2004 e I acconto 2005, in base alla dichiarazione modello UNICO 2005 con applicazione degli interessi dello 2,43%. Versamento della VI rata dell IVA relativa al 2004 risultante dalla dichiarazione annuale 2005, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16 marzo 20 giugno con applicazione degli interessi dello 2,43%. Versamento, da parte dei contribuenti titolari di partita IVA che hanno effettuato il I versamento (maggiorato dello 0,4%) tra il 21 giugno e il 20 luglio, della quinta rata delle imposte e dei contributi dovuti, a titolo di saldo 2004 e I acconto 2005, in base alla dichiarazione modello UNICO 2005 (con applicazione degli interessi dello 1,93%). Versamento della V rata dell IVA relativa al 2004 risultante dalla dichiarazione annuale 2005, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16 marzo 20 giugno da parte dei Circolare informativa 12/2005 Pag. 6 di 17

7 contribuenti che hanno effettuato il primo versamento (maggiorato dello 0,4%) tra il 21 giugno e il 20 luglio (con applicazione degli interessi dello 1,93%). Versamento da parte dei soggetti IRES con periodo d imposta coincidente con l anno solare (che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni, dalla chiusura dell esercizio) e che hanno effettuato il I versamento entro il 20 giugno, della sesta rata delle imposte dovute, a titolo di saldo 2004 e I acconto 2005, in base alla dichiarazione modello UNICO 2005 con applicazione degli interessi dello 2,43%. Versamento da parte dei soggetti IRES con periodo d imposta coincidente con l anno solare (che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni, mesi dalla chiusura dell esercizio) e che hanno effettuato il I versamento (maggiorato dello 0,4%) tra il 21 giugno e il 20 luglio, della quinta rata delle imposte dovute, a titolo di saldo 2004 e I acconto 2005, in base alla dichiarazione modello UNICO 2005 (con applicazione degli interessi dello 1,93%). Versamento della IV rata del premio INAIL relativo al saldo 2004 e acconto 2005 da parte dei datori di lavoro con dipendenti. Termine ultimo per procedere al ravvedimento operoso degli omessi e tardivi versamenti non effettuati o effettuati in misura ridotta lo scorso 17 ottobre con sanzione ridotta al 3,75%. Trasmissione telematica della comunicazione contenente i dati delle dichiarazioni d intento ricevute nel mese precedente. Lunedì 21 Novembre Presentazione degli elenchi Intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari relativi al mese precedente. Presentazione della dichiarazione CONAI riferita al mese precedente per i contribuenti tenuti alla presentazione con periodicità mensile. Versamento dei contributi ENASARCO riferiti al III trimestre 2005 sulle provvigioni corrisposte ad agenti e rappresentanti e ai promotori finanziari. Mercoledì 30 Novembre Versamento dell imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/11/2005. Versamento della VII rata dell IRPEF quale saldo per l anno 2004 e I acconto per il 2005 nonché dell acconto d imposta pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da parte dei soggetti non titolari di partita IVA che hanno effettuato il primo versamento entro il 20 giugno 2005 (con applicazione di interessi del 2,67%). Versamento della VI rata dell IRPEF quale saldo per l anno 2004 e I acconto per il 2005 nonché dell acconto d imposta pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata con maggiorazione dello 0,4% da parte dei soggetti non titolari di partita IVA che hanno effettuato il primo versamento tra il 21 giugno e il 20 luglio 2005 (con applicazione di interessi del 2,17%). Versamento della seconda rata di acconto IRPEF ed IRAP per l anno 2005 dovuta sulla base dell imposta risultante dalla dichiarazione UNICOPF 2005 nonché dei contributi INPS calcolati sul Circolare informativa 12/2005 Pag. 7 di 17

8 reddito eccedente il minimale da parte di artigiani, commercianti e lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS. Versamento della seconda rata di acconto IRES ed IRAP per l anno 2005 da parte delle società di capitali ed Enti equiparati sulla base delle imposte risultanti dal modello UNICOSC Versamento della seconda rata di acconto IRAP per l anno 2005 da parte delle società di persone e soggetti equiparati sulla base delle imposte risultanti dal modello UNICOSP Trasmissione telematica del modello EMENS contenente i dati retributivi riferiti ai compensi pagati nel mese precedente da parte di committenti di collaborazioni coordinate e continuative (a progetto e non) di lavori autonomo occasionale e degli associati per i rapporti di associazione in partecipazione Giovedì 15 dicembre Annotazione delle operazioni fatturate o effettuate nel mese precedente e dei compensi e corrispettivi non rilevanti ai fini Iva (ottobre) per i contribuenti forfetari e minori. Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute. Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 Euro. Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche. Invio telematico dei nuovi questionari per l evoluzione degli studi di settore attualmente in vigore e l elaborazione di nuovi studi da parte dei soggetti interessati (Agenzia Entrate provv in G.U. n.251 del SO n.172). Circolare informativa 12/2005 Pag. 8 di 17

9 APPROFONDIMENTO 1: Acquisto di beni aziendali in leasing Rilevazioni contabili Acquisto Il contratto di leasing è uno degli strumenti che viene comunemente utilizzato dalle imprese per procedere all acquisto di beni strumentali. Sono previste due possibili modalità di contabilizzazione tra loro alternative - dei fatti di gestione inerenti la stipula di un contratto di leasing: Il metodo patrimoniale Tale metodo si basa sulla rilevazione dei canoni periodici addebitati all utilizzatore, senza alcuna rilevazione del debito legato al finanziamento del bene (vi sarà unicamente un indicazione nei conti d ordine dell impegno della società, costituito dalla somma dei canoni a scadere e del prezzo di riscatto). Il bene non viene rilevato nel bilancio dell utilizzatore sino al momento dell eventuale riscatto. Il metodo finanziario Tale metodo si fonda sulla rilevazione dell operazione come se essa rappresentasse, come in effetti sostanzialmente rappresenta, un acquisto diretto del bene, con le seguenti conseguenze contabili: il bene viene iscritto tra le immobilizzazioni al momento della consegna; viene rilevato un debito pari all importo oggetto di finanziamento; al momento del pagamento dei canoni periodici vengono rilevati tanto gli interessi passivi impliciti in tale canone per competenza, quanto la riduzione del finanziamento; nella redazione del bilancio viene infine rilevato l ammortamento del bene al pari di un bene in proprietà. Metodo Patrimoniale Metodo Finanziario - rilevazione dei canoni - utilizzo dei conti d ordine - iscrizione del cespite - rilevazione del debito - rilevazione degli interessi - rilevazione dell ammortamento Come prescritto dal Principio Contabile nazionale n.16, ad oggi il metodo patrimoniale è l unico applicabile: di seguito saranno esaminate le scritture contabili legate a tale metodo. Si propone di seguito una breve disamina delle diverse modalità di contabilizzazione del contratto di leasing. Il metodo patrimoniale si fonda sulla rilevazione a conto economico (nella voce B8 in quanto trattasi di costo per il godimento di beni di terzi) dei canoni periodici addebitati all utilizzatore; la rilevazione contabile (tralasciando per semplicità l IVA) sarà pertanto la seguente: ESEMPIO: Circolare informativa 12/2005 Pag. 9 di 17

10 viene sottoscritto contratto di leasing per acquisto di un macchinario del valore di 1500, maxicanone pari a 300, 10 canoni periodici pari a 110 cadauno e valore di riscatto pari a 200 In data 1 luglio viene rilevato il maxicanone di 300 1/7 diversi a fornitore società di leasing 360 canoni di leasing 300 IVA c/acquisti 60 In data 1 agosto viene rilevato il primo dei 10 canoni periodici di 110 1/8 diversi a fornitore società di leasing 132 canoni di leasing 110 IVA c/acquisti 22 Risconto a fine esercizio Al termine dell esercizio, per far gravare sull esercizio il canone annuo di competenza occorrerà rilevare un risconto attivo (si ipotizzi, nell esempio pari a 250) per stornare parte del costo rilevato nell esercizio; tale partita transitoria andrà poi chiusa al conto canoni di leasing in apertura dell esercizio successivo. 31/12/X Risconto attivo a canoni di leasing 250 1/1/X+1 Canoni di leasing a risconto attivo 250 Riscatto Solamente al momento dell eventuale riscatto del bene (opzione pressoché costantemente esercitata, considerato il fatto che l obiettivo dell utilizzatore di un contratto di locazione finanziaria è l acquisto del cespite) verrà rilevato l acquisto del bene strumentale alla stregua di qualsiasi altro acquisto (ipotizziamo che il riscatto avvenga nell esercizio X+3). 30/6/X+3 Diversi a fornitore società di leasing 240 Bene strumentale 200 IVA c/acquisti 40 Circolare informativa 12/2005 Pag. 10 di 17

11 Solo a partire dall esercizio in cui avviene il riscatto, l utilizzatore del bene (anzi, ex utilizzatore, ora proprietario a tutti gli effetti del bene) avrà la possibilità di effettuare ammortamento del cespite riscattato 31/12/X+3 Ammortamento bene a f.do ammortamento bene 50 Rilevazione nei conti d ordine Come detto, al termine di ciascun esercizio in cui è in essere il contatto di leasing, i principi contabili impongono la rilevazione nei conti d ordine degli impegni dell utilizzatore nei confronti della società concedente; nell esempio proposto in precedenza, ipotizzando che alla fine dell esercizio residuino 9 canoni, occorrerà iscrivere nei conti d ordine (9x110 a cui aggiungere il prezzo di riscatto di 200) 31/12/X Beni di terzi presso di noi in leasing a creditori beni in leasing Nota integrativa La riforma del diritto societario ha apportato importanti modificazioni (tra le altre) alla disciplina del bilancio d esercizio; una di queste prevede l obbligo di indicazione in nota integrativa delle informazioni connesse a quello che sarebbe stato l effetto sul bilancio d esercizio derivante dall applicazione del metodo finanziario di contabilizzazione dei fatti di gestione connessi alla stipula di un contatto di leasing. Il punto 22 dell articolo 2427 prevede l obbligo di indicazione per ciascun singolo contratto (sembra infatti opportuno proporre una separata indicazione, malgrado la lettera della norma paia ammettere una indicazione riepilogativa di tali dati), dei seguenti elementi: valore attuale delle rate non ancora scadute (il cui tasso di attualizzazione è dato dal tasso effettivo di ciascun singolo contratto) onere finanziario di competenza gravante sull utilizzatore valore di iscrizione del bene nel caso in cui fosse stato acquisito direttamente (rinvenibile nel costo per il concedente) ammortamenti/rettifiche di valore inerenti al bene che sarebbero gravati sull esercizio. fondo di ammortamento che sarebbe stato già accantonato (anche se non richiesto esplicitamente dalla norma) Di seguito si propone uno schema esemplificativo che presenta i dati minimi richiesti dal : Esempio di informativa ai sensi del punto n. 22) dell articolo 2427 C. C. Contratto n. A 11 Contratto n. D 89 Contratto n. F 23 TOTALE fabbricato Descrizione Macchinario Autocarro industriale Valore attuale delle rate non scadute al 31/12/X , , , ,00 Circolare informativa 12/2005 Pag. 11 di 17

12 Onere finanziario effettivo 3.000, , , ,00 Ammortamenti/rettifiche anno X , , , ,00 Costo sostenuto dal concedente , , , ,00 Fondo ammortamento (80.000,00) (36.000,00) ( ,00) ( ,00) Valore netto di bilancio , , , ,00 Inoltre, a completamento di tale informativa, il Principio emanato dall Organismo Italiano di Contabilità (OIC1) raccomanda di aggiungere ulteriori informazioni, in particolare, tra queste, pare opportuno evidenziare: il valore di mercato del bene locato, il debito implicito nei confronti della società di leasing (da interpretarsi come differenza tra costo per il concedente ed il maxicanone pagato) la fiscalità differita connessa all utilizzo del metodo patrimoniale (si deve infatti ricordare che ai sensi del comma 7 dell articolo 102 del TUIR è consentita la deduzione integrale del canone di locazione finanziaria rilevato purché la durata del contratto sia almeno pari alla metà del periodo di ammortamento del cespite, ad eccezione degli immobili per i quali la durata minima viene fissata in 8 anni, spesando a conto economico il costo del bene in un minor numero di periodi d imposta rispetto alla procedura di ammortamento ed al metodo finanziario, finendo per conferire un indubbio vantaggio fiscale). Tale informativa deve essere obbligatoriamente resa anche qualora la società proceda alla redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell articolo 2435-bis del codice civile. Lease Back Altra operazione frequentemente utilizzata dalle imprese, questa volta non per acquisire un bene strumentale ma quale mezzo per ottenere finanziamenti, è l operazione di retrolocazione finanziaria, meglio conosciuta come lease-back. Tale contratto consiste nella cessione di un bene strumentale e contestuale stipula di un contratto di locazione finanziaria dove l utilizzatore è lo stesso soggetto che ha ceduto il bene al concedente: nell ambito di tale contratto i rischi vengono allocati interamente in capo al cedente/utilizzatore, il quale al termine del contratto ha facoltà di esercitare l opzione per il riacquisto del bene. Tale operazione, come detto si sostanzia in un contratto di finanziamento per il quale, a garanzia delle somme erogate dal soggetto mutuante, viene offerto un bene strumentale posseduto dal mutuatario. Al pari delle operazioni di leasing finanziario di tipo tradizionale, anche per contratti i lease-back occorre avvalersi del metodo di contabilizzazione patrimoniale. Tale operazione presenta una particolarità dal punto di vista civilistico/contabile: l eventuale plusvalenza che viene a manifestarsi in sede di cessione del bene strumentale deve essere ripartita in funzione della durata del contratto di locazione stipulato. Occorrerà pertanto rilevare un risconto passivo al fine di rinviare la quota di plusvalenza di competenza dei successivi esercizi. ESEMPIO: in data 1 gennaio un bene strumentale con valore contabile residuo pari a (costo storico e ammortizzato per ) viene venduto al prezzo di ; il contratto di leasing stipulato su tale bene è della durata di 10 anni. Circolare informativa 12/2005 Pag. 12 di 17

13 Al momento della cessione occorrerà rilevare la plusvalenza: 1/1/X diversi a diversi crediti Fondo ammortamento Immobile Plusvalenza IVA c/acquisti In sede di redazione del bilancio di esercizio occorrerà riscontare la frazione di plusvalenza di competenza dei successivi esercizi (per semplicità di calcolo si ipotizza un contratto con decorrenza 1/1/X 31/12/X+9) 31/12/X plusvalenza a risconto passivo /1/X+1 Risconto passivo a plusvalenza Tale previsione non comporta alcuna conseguenza in ordine alle modalità di tassazione della plusvalenza conseguita: occorre infatti ricordare che tali componenti positivi di reddito sono imponibili interamente nell esercizio in cui vengono realizzati ovvero, qualora sussistano le condizioni previste dall art. 86 comma 4 del TUIR, l imponibilità può essere dilazionata sino a 5 esercizi. Conseguentemente, vista la diversa, e di regola più breve, temporalità con cui si manifesta l imponibilità della plusvalenza rispetto alla competenza economica che presiede l imputazione al bilancio d esercizio, occorrerà iscrivere le corrispondenti imposte differite (attive). Infatti, nell esercizio in cui si manifesta la plusvalenza (ovvero, al più tardi, in quello di realizzo e nei quattro successivi) dovranno essere rilevate le imposte pagate in dipendenza di quella frazione di plusvalenza che per competenza verrà imputata al conto economico di futuri periodi d imposta. Di seguito si propone la rilevazione delle imposte differite attive (per semplicità si considera la sola IRES) legate all esempio precedente, nell ipotesi in cui fiscalmente ci si avvalga della facoltà di ripartire la plusvalenza nell esercizio di sostenimento e nei 4 successivi: 31/12/X Imposte diff. attive (voce CII 4-ter di SP) a Imposte diff. attive (voce 22 di CE) La fiscalità differita attiva sarà pari a 1.650, ossia alla differenza tra l imposta liquidata in dichiarazione calcolata sul quinto della plusvalenza ( x 33% = 3.300) e l imposta calcolata sulla plusvalenza di competenza (5.000 x 33% = 1.650). Le imposte differite attive verranno progressivamente riassorbite allorquando sarà completato il procedimento di stanziamento dei quinti di plusvalenza in dichiarazione dei redditi (nell esempio proposto, a partire dal 6 anno sino al termine del contratto). Circolare informativa 12/2005 Pag. 13 di 17

14 APPROFONDIMENTO 2: L acconto di Novembre per le imposte e i contributi Il prossimo 30 novembre 2005 scade il termine per effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuta per il periodo d'imposta in corso per: IRPEF IRES IRAP Contributi INPS gestioni artigiani e commercianti Contributo alla gestione separata INPS Il predetto termine di versamento vale, oltre che per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti assimilati (come gli studi professionali), anche per i soggetti Ires con esercizio coincidente con l'anno solare. Per quelli invece con esercizio a cavallo di due anni, il termine per il versamento del secondo acconto d'imposta coincide con l ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d imposta (per esempio: esercizio 1/4/ /3/2005, l'acconto deve essere versato entro la fine di febbraio 2006). Per il versamento, valgono le ordinarie regole già note, ovvero pagamento tramite modello F24, con possibilità di compensazione con eventuali crediti di tributi e contributi, facenti capo al medesimo contribuente, non ancora utilizzati. Modalità di determinazione dell acconto per le imposte dirette Per il periodo di imposta in corso al 31/12/2005 (ordinariamente quindi per l anno 2005) l acconto è fissato per l Irpef nella misura del 98%, mentre per l Ires l aliquota è pari al 102,5%. ACCONTO IRPEF SE L IMPORTO INDICATO NEL RIGO RN25 (UNICO 2005 Persone fisiche) Fino a Euro 52,00 NON è dovuto alcun acconto Supera Euro 52,00 E dovuto l acconto nella misura del 98% del rigo RN25 SE L IMPORTO INDICATO NEL RIGO RN25 L acconto (98%) si versa in unica soluzione entro il 30 È inferiore a Euro 263,00 novembre L acconto (98%) si versa in due rate: - la prima andava versata entro il termine per il versamento È pari o superiore a Euro 263,00 del saldo (nella misura del 40%) - la seconda entro il 30 novembre (nella misura del 60%) ACCONTO IRES SE L IMPORTO INDICATO NEL RIGO RN18 (UNICO 2005 Società di capitali) ovvero RN26 (UNICO 2005 ENC per gli enti non commerciali) Fino a Euro 21,00 NON è dovuto acconto E dovuto l acconto nella misura del 102,5% del rigo RN18 Supera Euro 21,00 (RN 26) SE L IMPORTO INDICATO NEL RIGO RN18 (RN 26) L acconto (102,5%) si versa in unica soluzione entro il 30 È inferiore Euro 252,00 novembre (ovvero entro l undicesimo mese per periodi di Circolare informativa 12/2005 Pag. 14 di 17

15 È pari o superiore Euro 252,00 imposta a cavallo) L acconto (102,5%) si versa in due rate: - la prima andava versata entro il termine per il versamento del saldo (nella misura del 40%) - la seconda entro il 30 novembre, ovvero entro l undicesimo mese per periodi di imposta a cavallo (nella misura del 60%) ACCONTO CONTRIBUTI INPS Il versamento dei contributi Inps in acconto, sia per artigiani e commercianti, che per gli iscritti alla gestione separata (professionisti senza cassa), avviene in due rate di uguale importo, di cui la prima è già stata pagata unitamente al saldo dovuto per l anno 2004 e la seconda deve essere versata entro il 30 novembre, come per le imposte sui redditi. La misura dell acconto si determina sulla base del reddito assoggettato a Misura dell acconto contribuzione, rilevabile dal quadro RR del Mod. Unico 2005, applicando le aliquote, i minimali e i massimali previsti per l anno Professionisti iscritti alla gestione separata ex Legge 335/95 Per costoro i contributi in acconto sono dovuti in due rate di uguale importo, ciascuna pari al 40% di quanto dovuto per il 2004 sulla base di quanto indicato nel quadro RR di UNICO 2005, di cui la prima è già stata pagata unitamente al saldo e la seconda deve essere pagata entro il 30 novembre. Modalità di determinazione dell acconto per l Irap Per quanto riguarda l Irap, è opportuno ricordare come penda sulle sorti di tale imposta il giudizio di incompatibilità che potrebbe essere pronunciato in sede comunitaria. Proprio tale giudizio, ormai prossimo, ha fatto si che il Governo approvasse negli scorsi mesi un provvedimento restrittivo, allo scopo di limitare una eventuale diminuzione di gettito. In sintesi, senza entrare troppo nel merito dell evoluzione normativa, che peraltro ha interessato anche la prima rata di acconto versata unitamente al saldo dovuto per il 2004, si evidenzia che, pur rimanendo possibile determinare l acconto Irap con il metodo previsionale (se si presume un minor esborso in sede di saldo), nel caso in cui risulti in via definitiva un insufficiente versamento, i contribuenti saranno sanzionati senza alcuna possibilità di ridurre le sanzioni, non risultando applicabile né il ravvedimento operoso né l acquiescenza. Infine, si segnala che, se la percentuale riferita ai soggetti Irpef segue quella delle imposte dirette (98%), per i soggetti Ires rimane fissata al 99%, come nel 2004, senza aumentare al 102,5% come avvenuto per le imposte dirette. ACCONTO IRAP Se l importo su cui calcolare l acconto non supera Euro L acconto non è dovuto 52,00 per soggetti Irpef, ovvero Euro 21,00 per i soggetti Ires. Se l importo dell acconto non supera complessivamente L acconto è dovuto in unica soluzione Euro 103,00. L acconto è dovuto in due soluzioni (primo acconto pari al 40% e secondo acconto pari al Se l importo dell acconto supera Euro 103,00. 60%) Modalità particolari di determinazione dell acconto Circolare informativa 12/2005 Pag. 15 di 17

16 Si segnala che i soggetti che hanno goduto della c.d. tecno-tremonti devono determinare l acconto del 2005 (la norma si riferisce infatti all acconto dovuto per il secondo periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del decreto istitutivo dell agevolazione, avvenuta in data 2/10/2003) senza tenere conto dei benefici effetti prodotti, assumendo come imposta quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni agevolative. Altre categorie che devono porre particolare attenzione nella determinazione degli acconti sono quelle interessate da operazioni straordinarie: trasformazioni, fusioni e scissioni. In tutti questi casi, sarà cura dello Studio verificare con il contribuente entità e soggetti tenuti all adempimento. Ricalcolo degli acconti sulla base del metodo previsionale Oltre al metodo cosiddetto storico visto sin qui, per le imposte sui redditi e Irap è possibile determinare la misura dell acconto ricalcolandolo sulla base della (minore) imposta che si presume di andare a dichiarare con riferimento al periodo. Si tenga però in debita considerazione che, se in sede di dichiarazione dei redditi emerge che i versamenti eseguiti a titolo di acconto risultano insufficienti - in quanto si è presunto un imposta inferiore a quella effettivamente dovuta - sono dovute le sanzioni previste per l insufficiente versamento (nella misura del 30%, salvo avvalersi dell istituto del ravvedimento operoso, tranne che per l Irap, per godere della riduzione al 6% se la regolarizzazione avviene oltre i 30 giorni). In ogni caso, i contribuenti che ritengono, alla luce di quanto predetto, di conseguire un debito di imposta inferiore rispetto allo scorso periodo di imposta, tale da rendere opportuna la rideterminazione dell entità dell acconto da versare entro il prossimo 30 novembre, dovranno contattare per tempo lo Studio per i necessari adempimenti. Società di capitali che optano per il regime di trasparenza Le società di capitali che prevedono di aderire, entro il prossimo 31 dicembre, al regime di trasparenza non possono ridurre o omettere il versamento dell acconto Ires, nonostante per il 2005 non dovranno versare alcun tributo, trasferendosi l obbligazione in capo ai soggetti partecipanti; è ammesso tuttavia l utilizzo del metodo previsionale qualora il teorico debito di imposta previsto fosse inferiore rispetto al dato storico, per effetto di una diminuzione della (presunta) base imponibile. Circolare informativa 12/2005 Pag. 16 di 17

17 APPROFONDIMENTO 3: Ravvedimento per il mancato invio telematico delle lettere di intento La scorsa legge Finanziaria ha introdotto, con decorrenza 1 gennaio 2005, l obbligo per tutti i contribuenti che ricevono lettere d intento di provvedere all invio telematico di queste entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricezione. Pertanto, qualora si riceva una lettera d intento da parte di un esportatore abituale (ossia una richiesta da parte di un cliente a non applicare l IVA nelle fatture a questo destinate), occorrerà fornirne tempestivamente una copia allo Studio in modo tale da poter porre in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente. La recente circolare 41/E/2005 ha chiarito come ci si debba comportare in caso di omissione ovvero di irregolarità nell invio di tali comunicazioni: per ridurre le pesanti sanzioni previste, è possibile utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso, strumento che consente la regolarizzazione attraverso il versamento di una sanzione ridotta. Se la violazione non è ancora stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l autore della violazione sia venuto a conoscenza, il fornitore/prestatore che ha ricevuto la lettera d intento può accedere all istituto del ravvedimento: inviando per la prima volta la comunicazione, se l invio della comunicazione era stato omesso omessa, inviandola corretta se il precedente invio era errato La regolarizzazione si completa con il versamento di una somma pari alla sanzione ridotta ad un quinto del minimo. Tale possibilità è offerta entro il termine di un anno dalla data in cui è avvenuta l omissione ovvero l errore. In particolare, si raccomanda la gentile clientela di verificare accuratamente tra le lettere d intento che fossero state ricevute successivamente al 1 gennaio 2005 quelle per le quali non è stata data notizia allo Studio; di queste occorre dare tempestiva informazione proprio al fine di procedere alla regolarizzazione utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso. A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo i più cordiali saluti. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Distinti saluti. Luca Galassi Circolare informativa 12/2005 Pag. 17 di 17

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