DOSSIER RINNOVABILI. I nuovi incentivi

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1 DOSSIER RINNOVABILI I nuovi incentivi

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3 n /2012 [ DOSSIER RINNOVABILI ] Terra e Vita III Biogas e biomasse Così cambiano le tariffe DI DONATO ROTUNDO Con la pubblicazione del decreto 6 luglio 2012 (Suppl. ord. n. 143 alla G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) è entrato in vigore uno dei provvedimenti attuativi più attesi del Dlgs. 28/11, e cioè il nuovo regime di sostegno della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici. Il nuovo sistema di incentivazione che, ad eccezione di alcuni casi, si applicherà agli impianti che entreranno in esercizio dal 1 gennaio 2013, andrà a sostituire quello vigente (per le biomasse e il biogas: tariffa onnicomprensiva di 0,28 kw/h per gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW e coefficiente moltiplicatore di 1,8 per i certificati verdi che si applicheranno sino al 31 dicembre 2012). Il nuovo sistema differisce notevolmente da quello attuale innanzitutto per il fatto che sono previste tariffe di incentivazione diverse, non solo in relazione alla fonte rinnovabile (eolica, idraulica, oceanica, geotermica, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione, biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili), ma anche in relazione alla tipologia di impianto e alla potenza in Al via dal 1 gennaio 2013 con poche eccezioni. Incentivi diversi per fonte rinnovabile e per tipologia di impianto kw dello stesso. Infine, la tariffa viene suddivisa in tariffa base e premi. Un impostazione che ha come obiettivo quello di migliorare l efficienza e l efficacia della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il nuovo sistema di incentivazione può rivestire interesse per il settore agricolo in relazione agli incentivi previsti per il minieolico, per la geotermia e, previa verifica degli ulteriori costi di investimento necessari per accedere ai premi previsti e della fattibilità tecnica delle relative tecnologie, per i piccoli impianti a biomasse e biogas che utilizzano prevalentemente effluenti zootecnici e sottoprodotti. Per l attuazione del nuovo sistema sono disponibili nel prossimo triennio circa 2 miliardi di euro visto che l Aeeg stima per il 2012 un costo cumulato per gli incentivi alle rinnovabili (escluso conto energia e incluso Cip6, solo quota Fer) pari a 3,5 miliardi di euro, e il nuovo decreto prevede che il costo indicativo cumulato di tutte le tipologie di incentivo degli impianti a fonte rinnovabile, con esclusione di quelli fotovoltaici, non può superare i 5,8 miliardi di euro annui.

4 IV Terra e Vita [ DOSSIER RINNOVABILI ] n /2012 L ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO SISTEMA Come già specificato il nuovo sistema si applicherà agli impianti a fonte rinnovabili che entreranno in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2012, ad eccezione di alcune deroghe. L art. 30 del decreto difatti specifica che, al fine di tutelare gli investimenti in via di completamento, garantendo una progressiva transizione dal vecchio al nuovo meccanismo, per gli impianti che entrano in esercizio entro il 30 aprile 2013 (per gli impianti alimentati da rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente la data prevista è il 30 giugno 2013) e dotati di titolo autorizzativo rilasciato entro il 10 luglio 2012, è possibile optare per l applicazione dei valori delle tariffe onnicomprensive e dei coefficienti moltiplicativi per i certificati verdi attualmente vigenti, riducendoli del 3% al mese a decorrere da gennaio In tabella 1 sono riportati i coefficienti moltiplicativi per i certificati verdi e le tariffe onnicomprensive per le fonti di interesse agricolo con le relative riduzioni. Per gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero, non si applicano le riduzioni del 3% mese, ferma restando la data del 30 aprile TAB.1-COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI PER I CV E LE TARIFFE ONNICOMPRENSIVE FONTE 31/12/2012 GEN. FEB. MAR. APR. Coefficiente Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo 1,30 1,26 1,22 1,19 1,15 Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta 1,80 1,75 1,69 1,64 1,59 Entità della tariffa ( cent/kwh) Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal Reg. (Ce) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio ,16 26,34 25,55 24,78 TAB. 2 - IMPIANTI CHE ACCEDONO DIRETTAMENTE AGLI INCENTIVI TIPOLOGIA DI IMPIANTO Impianti eolici e alimentati dalla fonte oceanica Impianti idroelettrici Impianti idroelettrici se rientrano in una delle seguenti casistiche: - i. realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata; - ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico; - iii. che utilizzano il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale. Impianti alimentati a biomassa (da prodotti biologici e sottoprodotti) Impianti alimentati a biogas Impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero TAB. 3 - IMPIANTI CON TARIFFA ONNICOMPRENSIVA Per impianti di potenza inferiore a 1 MW che scelgono di richiedere la tariffa onnicomprensiva il Gse provvede a riconoscere, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa incentivante onnicomprensiva To determinata secondo la formula: To=Tb+Pr Tb è la tariffa incentivante base ricavata per ciascuna fonte e tipologia di impianto; Pr è l ammontare totale degli eventuali premi a cui ha diritto l impianto. fino a 60 kw POTENZA potenza nominale di concessione fino a 50 kw potenza nominale di concessione fino a 250 kw fino a 200 kw fino a 100 kw qualsiasi COME ACCEDERE AGLI INCENTIVI Nel rispetto dei contingenti annuali per fonte individuati per il periodo e a seconda della potenza o della categoria, per l accesso ai meccanismi di incentivazione, gli impianti possono rientrare nelle seguenti casistiche: impianti che accedono direttamente ai meccanismi di incentivazione; impianti soggetti all iscrizione al registro; impianti soggetti alla partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso (impianti di potenza superiore a 5 MW, elevata a 10 MW per le fonti idroelettriche, a 20 MW per le fonti geotermoelettriche). Gli impianti che possono rivestire un interesse per le imprese agricole rientrano nelle prime due categorie. Accedono ai meccanismi di incentivazione, previa iscrizione in appositi registri in posizione tale da rientrare in limiti specifici di potenza gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, se la relativa potenza non è superiore alla potenza di soglia (5 MW per le biomasse e il biogas). Accedono invece direttamente ai meccanismi di incentivazione gli impianti di interesse agricolo elencati nella tabella 2 che sono di potenza inferiore a determinati valori. PERIODO DI DIRITTO E DETERMINAZIONE TARIFFE Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell impianto ed è pari alla vita media utile convenzionale (20 anni tranne alcune eccezioni). Il valore delle tariffe incentivanti è individuato, per ciascuna fonte, tipologia di impianto e classe di potenza secondo lo schema riportato in tabella 4 (Allegato 1 del decreto). Per gli impianti che entrano

5 n /2012 [ DOSSIER RINNOVABILI ] Terra e Vita V TAB.4-TARIFFE INCENTIVANTI PER FONTE, TIPOLOGIA DI IMPIANTO E CLASSE DI POTENZA (ALLEGATO 1 DEL DECRETO) FONTE RINNOVABILE EOLICA IDRAULICA TIPOLOGIA POTENZA (KW) VITA UTILE DEGLI IMPIANTI (ANNI) TARIFFA INCENTIVANTE BASE ( /MWH) 1<P< <P< On-shore 200 < P < < P < P > <P< Off-shore (1) P > ad acqua fluente (compresi gli impianti in acquedotto) a bacino o a serbatoio OCEANICA (comprese maree e moto ondoso) GEOTERMICA GAS DI DISCARICA GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE BIOGAS BIOMASSE BIOLIQUIDI SOSTENIBILI a) prodotti di origine biologica b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 A; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c) c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all Allegato 2 a) prodotti di origine biologica b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 A; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c) c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all Allegato 2 1<P< <P< < P < < P < P > < P < P > < P < P > < P < < P < P > <P< < P < P > < P < < P < P > <P< <P< < P < < P < P > <P< <P< < P < < P < P > < P < < P < P > <P< < P < < P < P > <P< < P < < P < P > < P < P > < P < P >

6 VI Terra e Vita [ DOSSIER RINNOVABILI ] n /2012 in esercizio negli anni successivi, il valore delle tariffe incentivanti base di cui sopra è decurtato del 2% all anno, con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale (tranne nei casi in cui la potenza complessivamente assegnata tramite le procedure di aste e registro sia inferiore all 80% rispetto alle quantità rese disponibili per l anno). Per gli impianti di potenza finoa1mw,ilgseprovvede, ove richiesto, al ritiro dell energia elettrica immessa in rete, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, una tariffa incentivante omnicomprensiva (sistema uguale a quello attualmente vigente). Tali impianti possono esercitare, per una sola volta nel periodo di vita utile, il diritto di optare per il meccanismo di incentivazione stabilito per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW (feed in premium). BIOMASSA, BIOGAS E BIOLIQUIDI SOSTENIBILI Per gli impianti alimentati a biomasse e a biogas, al fine di determinare la tariffa incentivante di riferimento, il Gse identifica da quali delle tipologie di seguito elencate è alimentato l impianto: a) prodotti di origine biologica; b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla tabella 5 (nel decreto Tab. 1A); c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi dalla lettera c). Il sistema così concepito implica che nel caso in cui l autorizzazione preveda che l impianto possa utilizzare più di una tipologia di biomasse (o non rechi esplicita indicazione delle tipologie di biomasse utilizzate), venga attribuita all intera produzione la tariffa incentivante di minor valore fra quelle riferibili alle tipologie utilizzate o che possano essere utilizzate. Ad eccezione di un caso. Per gli impianti a biomasse e biogas di potenza non superiore a 1 MW nella tipologia sottoprodotti di origine biologica possono essere utilizzate biomasse rientranti nella tipologia prodotti di origine biologica (coltivazione dedicate), con una percentuale di queste ultime non superiore al 30% in peso, mantenendo all intera produzione di energia elettrica la tariffa incentivante di cui ai sottoprodotti. Per tali impianti, il Mipaaf, avvalendosi di Agea, predispone una procedura semplificata, che preveda comunque la verifica, con riferimento all anno solare, delle quantità di prodotto e sottoprodotto impiegate dal produttore, anche tramite l effettuazione di controlli a campione. PREMI LEGATI ALLA TECNOLOGIA IMPIEGATA Come già specificato, oltre alla tariffa base, gli impianti possono accedere a specifici premi in relazione all utilizzo di determinate tecnologie. Per quanto riguarda il biogas oltre alla tariffa base sono previsti i seguenti premi: premio cogenerazione ad alto rendimento (CHP): 1) 40 /MWh per la tipologia prodotti biologici, 2) 10 /MWh per la tipologia sottoprodotti e rifiuti; premio azoto: 1) 30 /MWh (come incremento dell assetto cogenerativo) nel caso di impianti operanti in regime di cogenerazione ad alto rendimento che prevedano il recupero dell azoto dalle sostanze trattate con la finalità di produrre fertilizzanti nel rispetto delle seguenti condizioni: presentazione di comunicazione di spandimento che preveda una rimozione di almeno il 60% dell azoto totale in ingresso all impianto; rispetto del Dlgs. 75/10 in materia di fertilizzanti; la produzione del fertilizzante deve avvenire senza apporti energetici termici da fonti non rinnovabili; le vasche di stoccaggio del digestato e quelle eventuali di alimenta-

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8 VIII Terra e Vita [ DOSSIER RINNOVABILI ] n /2012 TAB. 5 - ELENCO SOTTOPRODOTTI/RIFIUTI UTILIZZABILI NEGLI IMPIANTI A BIOMASSE E BIOGAS (TABELLA 1 A) 1. SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO - REG. CE 1069/ CLASSIFICATI DI CAT. 3 (CON SPECIFICHE DI UTILIZZO PREVISTE NEL REGOLAMENTO STESSO E NEL REGOLAMENTO CE N. 142/2011): carcasse e parti di animali macellati non destinati al consumo umano per motivi commerciali; prodotti di origine animale o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali; sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi ciccioli, fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte; sangue che non presenti alcun sintomo di malattie trasmissibili all uomo o agli animali; tessuto adiposo di animali che non presenti alcun sintomo di malattie trasmissibili all uomo o agli animali; rifiuti da cucina e ristorazione; sottoprodotti di animali acquatici. 1.2 CLASSIFICATI DI CAT. 2 (CON SPECIFICHE DI UTILIZZO PREVISTE NEL REGOLAMENTO STESSO E NEL REGOLAMENTO CE N. 142/2011)* stallatico (escrementi e/o urina di animali, guano non mineralizzato, ecc.); tubo digerente e suo contenuto; farine di carne e d ossa; sottoprodotti di origine animale raccolti nell ambito del trattamento delle acque reflue a norma delle misure di attuazione adottate conformemente all articolo 27, primo comma, lettera c): da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 2; o da macelli diversi da quelli disciplinati dall articolo 8, lettera e). *Tutti i sottoprodotti classificati di categoria 1 ed elencati all articolo 8 del regolamento CE n. 1069/2009 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011) 2. SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ AGRICOLA, DI ALLEVAMENTO, DALLA GESTIONE DEL VERDE E DA ATTIVITÀ FORESTALE effluenti zootecnici; paglia; pula; stocchi; fieni e trucioli da lettiera. residui di campo delle aziende agricole; sottoprodotti derivati dall espianto; sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali; sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco; potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato. 3. SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ ALIMENTARI ED AGROINDUSTRIALI sottoprodotti della trasformazione del pomodoro (buccette, bacche fuori misura, ecc.); sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse, sanse di oliva disoleata, acque di vegetazione); sottoprodotti della trasformazione dell uva (vinacce, graspi, ecc.); sottoprodotti della trasformazione della frutta (condizionamento, sbucciatura, detorsolatura, pastazzo di agrumi, spremitura di pere, mele, pesche, noccioli, gusci, ecc.); sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari (condizionamento, sbucciatura, confezionamento,ecc.); sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero (borlande; melasso; polpe di bietola esauste essiccate, suppressate fresche, suppressate insilate ecc.); sottoprodotti derivati dalla lavorazione del risone (farinaccio, pula, lolla, ecc.); sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati, ecc.); sottoprodotti della lavorazione di frutti e semi oleosi (pannelli di germe di granoturco, lino, vinacciolo, ecc.); pannello di spremitura di alga; sottoprodotti dell industria della panificazione, della pasta alimentare, dell industria dolciaria (sfridi di pasta, biscotti, altri prodotti da forno, ecc.); sottoprodotti della torrefazione del caffè; sottoprodotti della lavorazione della birra. 4. SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ INDUSTRIALI sottoprodotti della lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi componenti.

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10 X Terra e Vita [ DOSSIER RINNOVABILI ] n /2012 TAB. 6 - INCENTIVI PER IMPIANTI A BIOGAS PREMI TIPOLOGIA POTENZA (KW) TARIFFA BASE CHP N -40% N - IN ALTERNATIVA N -30% CHP N -60% CHP TOT. TARIFFA BASE + PREMI MIN-MAX 1 < P < a) prodotti di origine biologica; 300 < P < < P < < P < P> < P < b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tab. 1A, e rifiuti diversi da quelli di cui allalett.c) 300< P < < P < < P < P > c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente 1 < P < < P < P > TAB. 7 ELENCO COLTURE NON ALIMENTARI (TAB. 1 B)* SPECIE ERBACEE ANNUALI Canapa da fibra Cannabis spp. Rapa invernale Brassica rapa L. Canapa del Bengala Crotalaria juncea L. Ricino Ricinus communis L. Chenopodio Chenopodium spp. Senape abissina Brassica carinata L. Erba medica Medicago sativa L. Sorgo Sorghum spp. Facelia Phacelia spp. Tabacco Nicotiana tabacum L. Kenaf Hibiscus cannabinus L. Trifoglio Trifolium spp. Loiessa Lolium spp. SPECIE ERBACEE POLIENNALI Cactus Cactaceae spp. Igniscum Fallopia sachalinensis L. Canna comune Arundo donax L. Miscanto Miscanthus spp. Canna d Egitto Saccharum spontaneum L. Panìco Panicum virgatum L. Cannuccia di palude Phragmites australis L. Penniseto Pennisetum spp. Cardo Cynara cardunculus L. Saggina spagnola Phalaris arundinacea L. Cardo mariano Silybum marianum L. Sulla Hedysarum coronarium L. Disa o saracchio Ampelodesmus mauritanicus L. Topinambur Helianthus tuberosus L. Fico d India Opuntia ficus-indica L. Vetiver Chrysopogon zizanioides L. Ginestra Spartium junceum L. SPECIE ARBOREE Acacia Acacia spp. Pioppo Populus spp. Eucalipto Eucalyptus spp. Platano Platanus spp. Olmo siberiano Ulmus pumila L. Robinia Robinia pseudoacacia L. Ontano Alnus spp. Salice Salix spp. Paulonia Paulownia spp. (*) che possono essere utilizzate in filiera dagli impianti a biomasse solide di potenza da 1 MW a5mwalfine di accedere al premio 20 euro zione dei liquami in ingresso siano dotate di copertura impermeabile; il recupero dell azoto non deve comportare emissioni in atmosfera di ammoniaca o altri composti ammoniacali; 2) in alternativa al punto precedente sono previsti i seguenti premi per gli impianti fino a 600 kw: a) 20 /MWh nel caso in cui l impianto operi in assetto cogenerativo e sia realizzato, attraverso la produzione di fertilizzante, un recupero del 30% dell azoto totale in ingresso all impianto e siano rispettate le condizioni relative alle vasche di stoccaggio ed alle emissioni in atmosfera; b) 15 /MWh nel caso in cui sia realizzata una rimozione pari al 40% dell azoto totale in ingresso all impianto e siano rispettate le condizioni relative alle vasche di stoccaggio e alle emissioni in atmosfera. Per tali premi, il Gse eroga l incentivo minimo spettante e

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12 XII Terra e Vita [ DOSSIER RINNOVABILI ] n /2012 TAB. 8 - INCENTIVI PER IMPIANTI A BIOMASSE TIPOLOGIA a) prodotti di origine biologica; b) sottoprodotti di cui allatab.1ad)rifiuti diversi da lett. c) c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente POTENZA (KW) TARIFFA BASE CHP IN ALTERNATIVA SENZA TELERISC. CON TELERISC. PREMI GAS SERRA FILIERA 1B RIDUZ. EMISS. TOT. TARIFFA BASE + PREMI MIN-MAX 1 < P < < P < < P < P > < P < < P < < P < P > < P < P > corrisponde il conguaglio a seguito di comunicazione dell esito dei controlli e delle verifiche. In tabella 6 uno schema riassuntivo sull ammontare complessivo dell incentivo (incentivo base più eventuali premi) per gli impianti a biogas. Per quanto gli impianti alimentati da biomasse oltre alla tariffa base sono previsti i seguenti premi: premio cogenerazione ad alto rendimento (CHP): 1) 40 /MWh per la tipologia prodotti biologici; 2) 10 /MWh per la tipologia sottoprodotti e rifiuti; 3) 40 /MWh nel caso dei sottoprodotti se viene effettuato il recupero del calore con teleriscaldamento. premio per la riduzione delle emissioni: 30 /MWh per i prodotti biologici ed i sottoprodotti se soddisfano le condizioni indicate nell allegato 5 al decreto. Inoltre, per gli impianti a biomasse (prodotti biologici e sottoprodotti) di potenza da 1 MW a 5 MW possono essere aggiunti e tra loro cumulati anche i seguenti bonus: riduzione dei gas a effetto serra: 10 /MWh (con successivo decreto saranno definiti i criteri e le procedure); se alimentati da biomasse da filiera ricomprese nella tab. 7 (indicata come Tab. 1 b allegata al decreto): 20 /MWh. In riferimento ai premi relativi a riduzione CO 2, filiera corta, emissioni in atmosfera e cogenerazione, il Gse eroga l incentivo minimo spettante e corrisponde gli incrementi previsti a conguaglio, a seguito di comunicazione di esito positivo dei controlli e delle verifiche effettuate dai soggetti e con le modalità indicate nel decreto. In tabella 8 uno schema riassuntivo sull ammontare complessivo dell incentivo (incentivo base più eventuali premi) per gli impianti a biomasse. PROCEDURE PER L ISCRIZIONE AL REGISTRO Nei casi in cui ricorre l obbligo, per l accesso ai meccanismi di incentivazione, il soggetto responsabile degli impianti, deve richiedere al Gse l iscrizione al registro informatico relativo alla fonte e tipologia di appartenenza dell impianto. Il Gse pubblica il bando relativo alla procedura di iscrizione al registro trenta giorni prima dell inizio del periodo per la presentazione delle domande di iscrizione al registro. La durata del predetto periodo è fissata in sessanta giorni. Il bando relativo alla prima pro-

13 La nostra terra dà sempre buoni frutti Nell agricoltura e nell'allevamento, ogni ciclo gratifica il duro lavoro. Biodigestor di Paver. La vasca a taglio termico per la produzione di biogas. Le nostre vasche conservano il loro valore nel tempo Si possono smontare senza demolizioni ed interventi di ripristino dell area e riutilizzare in altro luogo Riduzione dei costi delle garanzie fideiussorie richieste dal Decreto Mise 10/09/2010 Linee guida per il procedimento di cui all art. 12 del D.lgs. 387/2003 in relazione all impegno di rimessa in pristino dei luoghi a conclusione dell attività (vedi Parte III art.13.1, lett. j)

14 XIV Terra e Vita [ DOSSIER RINNOVABILI ] n /2012 TAB.9-CONTINGENTI ANNUALI DI POTENZA (MW) Eolico on-shore Eolico off-shore Idroelettrico Geotermoelettrico Biomasse di cui all art. 8, c. 4, lettere a), b) e d), biogas, gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili Biomasse di cui all art. 8, c. 4, lettera c) Oceanica (comprese maree e moto ondoso) cedura di iscrizione al registro, riferita ai contingenti di potenza disponibili per il 2013, è pubblicata entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione delle procedure di competenza del Gse che devono essere emanate entro il 24 agosto Per i periodi successivi, le procedure sono pubblicate entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dal Per il periodo sono fissati i contingenti annuali di potenza, espressi in MW (tabella 9). Per richiedere l iscrizione al registro al Gse (presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell articolo 47 del Dpr. 445/2000, recante le informazioni di cui all allegato 3 del decreto) i soggetti devono essere in possesso di titolo autorizzativo, nonché del preventivo di connessione redatto dal gestore di rete ed accettato in via definitiva dal proponente. Il Gse forma le graduatorie degli impianti iscritti a ciascun registro e le pubblica sul proprio sito entro sessanta giorni dalla data di chiusura dei medesimi registri, secondo specifici criteri di priorità. Gli impianti di proprietà di aziende agricole, singole o associate, alimentati da biomasse e biogas (prodotti biologici e sottoprodotti), con potenza non superiore a 600 kw e gli impianti a biomassa e biogas alimentati da sottoprodotti, a prescindere dalla potenza, sono inseriti tra le prime due priorità. Gli impianti a biomasse e biogas (tipologia prodotti biologici e sottoprodotti), inclusi nella graduatorie devono entrare in esercizio entro 22 mesi dalla data della comunicazione di esito positivo della procedura. COSTI RELATIVI ALL ACCESSO AGLI INCENTIVI I soggetti che richiedono l accesso ai meccanismi di incentivazione devono corrispondere al Gse un contributo per le spese di istruttoria. Il contributo è pari alla somma di una quota fissa, stabilita in 100, più una quota variabile sulla base della potenza dell impianto: a) 80 per gli impianti di potenza superiore a 50 kw e non superiore a 200 kw; b) 500 per gli impianti di potenza superiore a 200 kw e non superiorea1mw; c) per gli impianti di potenza superiore a1mwenon superiorea5mw; d) per gli impianti di potenza superiorea5mw. Per la copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo in capo al Gse, i soggetti che, a qualsiasi titolo, accedono ai meccanismi di incentivazione per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, anche già in esercizio e con eccezione degli impianti ammessi al

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16 XVI Terra e Vita [ DOSSIER RINNOVABILI ] n /2012 provvedimento Cip 6/92, sono tenuti, a decorrere dal 1 gennaio 2013, a corrispondere allo stesso Gse, anche mediante compensazione degli incentivi spettanti, un contributo di 0,05 cent per ogni kwh di energia incentivata. CONSUMI ATTRIBUIBILI AI SERVIZI AUSILIARI I consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell energia alla rete elettrica sono definiti su base convenzionale e sono espressi in termini di percentuale dell energia elettrica prodotta lorda. Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 1 MW si utilizzano i valori percentuali riportati in tabella 10, notevolmente aumentati rispetto agli attuali (per il biogas ad esempio l attuale valore è 7%). CUMULABILITÀ DEGLI INCENTIVI I meccanismi di incentivazione non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui all art. 26 del Dlgs. n. 28/2011 (il diritto agli incentivi è cumulabile per i soli impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, alimentati da biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, a decorrere dall entrata in esercizio commerciale, con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo dell investimento). Il premio per la produzione in assetto cogenerativo ad alto rendimento, ivi incluso il premio per la cogenerazione abbinata al teleriscaldamento, non è cumulabile con ulteriori incentivi all efficienza energetica e alla produzione di energia termica. CONVERSIONE DEL DIRITTO AI CERTIFICATI VERDI E RITIRO Così come previsto dal Dlgs 28/12, il Dm. 6 luglio 2012, oltre a disciplinare le modalità di accesso ai nuovi incentivi stabilisce le modalità per la transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione. In particolare, sono stabilite le modalità con le quali il diritto a fruire dei certificati verdi per gli anni successivi al 2015, è commutato nel diritto ad accedere, per il residuo periodo di diritto ai TAB CONSUMI SERVIZI AUSILIARI SULL ENERGIA ELETTRICA LORDA (VAL. %) BIOGAS TAB LA CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTAZIONE BIOGAS BIOLIQUIDI BIOMASSE a) prodotti di origine biologica; 11% b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 A; d) rifiuti non provenienti dalla raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c); c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è riconosciuta forfetariamente ai sensi dell Allegato 2. a) prodotti di origine biologica; 17% b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 A; d) BIOMASSE rifiuti non provenienti dalla raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c); 17% c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è riconosciuta forfetariamente ai sensi dell Allegato 2. 19% BIOLIQUIDI SOSTENIBILI 8% DEFINIZIONE è l insieme del sistema di stoccaggio/vasche idrolisi delle biomasse, delle apparecchiature di trasferimento ai digestori del substrato, dei digestori e gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento dei fumi. è l insieme degli apparati di stoccaggio e trattamento del combustibile, di trasferimento del combustibile dallo stoccaggio ai buffer tank e da questi ai motori, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore), del sistema di trattamento fumi. è l insieme degli apparati di stoccaggio, trattamento e trasformazione del combustibile (tra cui se presenti i gassificatori), dei generatori di vapore, dei forni di combustione, delle griglie e di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore), dei condensatori, della linea di trattamento fumi, del camino, e, quando ricorra, delle opere di presa e di scarico dell acqua di raffreddamento e delle torri di raffreddamento. 11% 11% certificati verdi, a uno specifico incentivo ricadente nella tipologia di quelli del nuovo sistema di incentivazione, in modo da garantire la redditività degli investimenti effettuati. A tal fine viene specificato che gli impianti entrati in esercizio entro il 31/12/12 che hanno maturato il diritto a fruire dei certificati verdi, è riconosciuto, per il residuo periodo di diritto un incentivo I sulla produzione netta, aggiuntivo alla vendita dell energia pari a: I=kx(180 Re) x 0,78 dove: k = 1pergliimpianti entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 e, per gli impianti entrati in esercizio successivamente alla medesima data, è pari al coefficiente applicabile alla medesima produzione in attuazione dell art. 2, c. 148, della L. n. 244/ 2007 e successive modifiche e integrazioni; Re è il prezzo di cessione dell energia elettrica definito dall Autorità per l energia elettrica e il gas in attuazione dell art. 13, c. 3, del Dlgs. n. 387/2003, registrato nell anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità. Il Dm. 6 luglio 2012, stabilisce infine anche le modalità di rilascio dei CV negli anni dal 2012 al 2015.

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18 XVIII Terra e Vita [ DOSSIER RINNOVABILI ] n /2012 Fotovoltaico, gli incentivi premiano l innovazione DI DOMENICO INGLIERI Il decreto che modifica in maniera drastica le regole d incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica (FV) e che avrà un impatto determinante nello sviluppo di questa fonte rinnovabile, entrerà in vigore il 27 agosto prossimo. Infatti, dopo che il ministero dello Sviluppo economico aveva emanato il 5 luglio scorso il decreto Attuazione dell art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d. quinto conto energia) (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), l Autorità per l energia elettrica e il gas (Aeeg), sulla base della comunicazione del Gse che il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6 miliardi di euro era stato raggiunto proprio il 12 luglio, ha pubblicato lo stesso giorno una propria delibera con la quale si comunica che le nuove modalità d incentivazione si applicano decorsi 45 giorni solari dalla data di pubblicazione della delibera, il 27 agosto. Anche se, a causa delle caratteristiche decisamente penalizzanti verso lo sviluppo di questa fonte rinnovabile, avrà una vita relativamente breve, abbiamo riunito in queste linee guida gli Il V conto energia entrerà in vigore il 27 agosto prossimo. Tutti i requisiti per accedere al registro aspetti più importanti del nuovo conto energia al fine di permettere agli operatori del settore FV, che riusciranno ad usufruire di queste incentivazioni, un iter operativo meno complesso. Il decreto disciplina le modalità di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica da applicarsi successivamente al raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6 miliardi di euro. Le condizioni e le tariffe del V conto energia cessano di applicarsi decorsi 30 giorni solari dalla data di raggiungimento di un costo indicativo cumulato di 6,7 miliardi di euro l anno. Questa data verrà comunicata, sulla base degli elementi forniti dal Gse, dall Aeeg. Intanto continuano a usufruire delle condizioni e delle tariffe del IV conto energia le seguenti tipologie di impianti: a) i piccoli impianti, gli impianti integrati con caratteristiche innovative e gli impianti a concentrazione, che entrano in esercizio entro il 26 agosto 2012; b) i grandi impianti iscritti in posizione utile nei registri e che producono la certificazione di fine lavori nei termini previsti; c) gli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle

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20 XX Terra e Vita [ DOSSIER RINNOVABILI ] n /2012 amministrazioni pubbliche, che entrano in esercizio entro il 31 dicembre ACCESSO AI MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE (ART. 3) Si può accedere ai meccanismi d incentivazione o direttamente o tramite un sistema complesso definito registro. La seguente tipologia d impianti accede direttamente alle tariffe incentivanti definite successivamente: 1) impianti FV di potenza fino a 50 kw realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione di strutture contenenti amianto; 2) impianti FV di potenza non superiore a 12 kw, ivi inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell impianto non superiore a 12 kw; 3) potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell impianto non superiore a 12 kw; 4) impianti FV integrati con caratteristiche innovative fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 milioni di euro; 5) impianti FV a concentrazione fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 milioni di euro; 6) impianti FV realizzati da amministrazioni pubbliche fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 milioni di euro; 7) impianti FV di potenza superiore a 12 kw e non superiore a 20 kw, che richiedono una tariffa ridotta del 20% rispetto a quella spettante agli impianti di pari potenza iscritti al registro. Tutti gli altri impianti FV, che non ricadono nelle tipologie precedenti, accedono alle tariffe incentivanti previa iscrizione in appositi registri, in posizione tale da rientrare nei seguenti limiti massimi di costo indicativo cumulato annuo degli incentivi: a) 1 registro: 140 milioni di euro; b) 2 registro: 120 milioni di euro; c) registri successivi: 80 milioni di euro a registro e comunque fino al raggiungimento del limite di 6,7 miliardi di euro. In ciascun registro verranno sommate alle risorse precedentemente menzionate (140, 120 o 80 milioni di euro) anche le risorse eventualmente non assegnate nella precedente procedura, e le risorse relative ad impianti ammessi in precedenti procedure e per i quali il soggetto interessato abbia comunicato la rinuncia al Gse entro sei mesi dalla pubblicazione della relativa graduatoria ovvero sia decaduto da precedenti procedure. A decorrere dal secondo registro, verrà detratto il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi attribuibile agli impianti a) fino a 50 kw installati in sostituzione di coperture in amianto, b) con potenza non superiore a 12 kw e c) i potenziamenti con incremento di potenza non superiore a 12 kw, entrati in esercizio nel semestre antecedente a quello di apertura del registro nonché, limitatamente al secondo registro, il costo degli impianti realizzati dalle amministrazioni pubbliche che entrano in esercizio entro il 31 dicembre In caso di insufficiente compensazione, si procede mediante ulteriore detrazione dalle disponibilità dei registri successivi. PROCEDURA PER GLI IMPIANTI A REGISTRO (ART. 4) Il Gse deve pubblicare: le regole applicative per l iscrizione ai registri e l accesso alle tariffe incentivanti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (quindi entro il 26 settembre 2012); il bando relativo al primo registro entro 20 giorni dalla data di pubblicazione delle regole applicative. Il soggetto titolare del titolo autorizzativo per la costruzione e l esercizio dell impianto FV richiede al Gse l iscrizione al registro con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante le seguenti informazioni: 1) dati generali dell impianto; 2) informazioni essenziali per verificare il possesso dei requisiti per l iscrizione. Il Gse, entro 20 giorni dalla data di chiusura del registro, forma la graduatoria degli impianti iscritti al medesimo registro e la pubblica sul proprio sito internet, applicando i seguenti criteri di priorità, in ordine gerarchico: a) impianti su edifici dal cui attestato di certificazione energetica risulti la miglior classe energetica, che comunque deve risultare D o superiore, con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell amianto; b) impianti su edifici dal cui attestato di certificazione energetica risulti la miglior classe energetica, che comunque deve risultare D o superiore;

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22 XXII Terra e Vita [ DOSSIER RINNOVABILI ] n /2012 TAB.1-TARIFFE INCENTIVANTI IMPIANTI FV INTERVALLO DI POTENZA (KW) IMPIANTI SU EDIFICI TARIFFA OMNI COMPRENSIVA TARIFFA PREMIO ALTRI IMPIANTI FV TARIFFA OMNI COMPRENSIVA TARIFFA PREMIO I SEMESTRE APPLICAZIONE > II SEMESTRE APPLICAZIONE > III SEMESTRE APPLICAZIONE > IV SEMESTRE APPLICAZIONE > V SEMESTRE APPLICAZIONE > TAB.2-TARIFFE PER IMPIANTI INTEGRATI INTERVALLO DI POTENZA (KW) TARIFFA OMNICOMPRENSIVA TARIFFA PREMIO I SEMESTRE APPLICAZIONE > II SEMESTRE APPLICAZIONE > III SEMESTRE APPLICAZIONE > IV SEMESTRE APPLICAZIONE > V SEMESTRE APPLICAZIONE > c) impianti su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell amianto; d) impianti con componenti principali realizzati unicamente all interno di un Paese che risulti membro dell Ue/See; e) impianti ubicati, nell ordine, su: siti contaminati, sempreché l area dei moduli fotovoltaici sia non superiore a quella dei terreni non contaminati o messi in sicurezza, ovvero i moduli siano collocati sui tetti degli edifici insistenti sul sito medesimo; su terreni nella disponibilità del demanio militare; discariche esaurite per le quali è stata comunicata la chiusura; cave dismesse; miniere esaurite; f) impianti di potenza non superiore a 200 kw asserviti ad attività produttive; g) impianti realizzati, nell ordine, su edifici, serre, pergole, tettoie, pensiline, barriere acustiche; h) altri impianti che rispettino i requisiti previsti dall articolo 7 del decreto. Qualora le risorse disponibili non coprano integralmente tutti gli impianti ricadenti in una delle categorie di cui alle lettere precedenti, all interno di tale categoria sono applicati i seguenti ulteriori criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico: i) impianti per i quali il soggetto interessato richiede una tariffa ridotta del 5% rispetto a quella vigente alla data di entrata in esercizio; ii) precedenza della data del titolo autorizzativo; iii) minore potenza dell impianto; iv) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro. Ai fini di un ulteriore salvaguardia delle iniziative in avanzata fase di realizzazione, limitatamente al primo registro, la graduatoria è formata applicando, in ordine gerarchico, come primo criterio la precedenza della data di entrata in esercizio e, successivamente, i criteri precedenti. Possono accedere al primo registro anche gli impianti entrati in

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24 XXIV Terra e Vita [ DOSSIER RINNOVABILI ] n /2012 TAB.3-TARIFFE IMPIANTI A CONCENTRAZIONE INTERVALLO DI POTENZA (KW) TARIFFA OMNICOMPRENSIVA TARIFFA PREMIO I SEMESTRE APPLICAZIONE > II SEMESTRE APPLICAZIONE > III SEMESTRE APPLICAZIONE > IV SEMESTRE APPLICAZIONE > V SEMESTRE APPLICAZIONE > esercizio prima della data di applicazione del decreto. Sono ammessi alle tariffe incentivanti gli impianti iscritti nel registro in posizione tale da rientrare nei volumi incentivabili (140 milioni di euro per il primo registro, 120 milioni di euro per il secondo e 80 milioni di euro per i registri successivi), purché entrino in esercizio entro un anno dalla data di pubblicazione della graduatoria. Le graduatorie formate a seguito dell iscrizione al registro non sono soggette a scorrimento, con l eccezione del primo registro, in riferimento al quale il Gse scorre la graduatoria eliminando gli impianti iscritti che sono rientrati nel campo di applicazione del IV conto energia. I soggetti responsabili di impianti iscritti a un registro in posizione tale da non rientrare nel rispettivo limite di costo, che intendano accedere alle tariffe incentivanti in registri successivi devono inoltrare al Gse una nuova richiesta di iscrizione. L iscrizione ai registri è cedibile a terzi solo successivamente alla data di entrata di esercizio dell impianto. TARIFFE INCENTIVANTI (ART. 5) Le tariffe incentivanti del V conto energia sono notevolmente ridotte rispetto a quelle del IV conto energia e sono differenziate a seconda della potenza nominale dell impianto: Impianti di potenza nominale fino a 1 MW Tariffa omnicomprensiva, determinata sulla base della potenza e della tipologia di impianto ed individuata, rispettivamente per gli impianti fotovoltaici, per gli impianti integrati con caratteristiche innovative e per gli impianti fotovoltaici a concentrazione negli allegati del Dm. 5, 6 e 7(tabelle 1, 2 e 3). Impianti di potenza nominale superiore a 1 MW Tariffa calcolata come differenza fra la tariffa omnicomprensiva di cui alle precedenti tabelle e il prezzo zonale orario. È stata prevista una tariffa premio sulla quota della produzione netta consumata in sito, i cui valori sono riportati negli allegati 5, 6 e 7 del Dm. Le tariffe omnicomprensive e le tariffe premio sull energia consumata in sito sono incrementate limitatamente agli impianti fotovoltaici e agli impianti integrati con caratteristiche innovative, dei seguenti premi, tra loro cumulabili: a) per gli impianti con componenti principali realizzati unicamente all interno di un Paese che risulti membro dell Ue: 20 /MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2013; 10 /MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2014; 5 /MWh se entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014; b) per gli impianti realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell amianto: 30 /MWh se la potenza è non superiore a 20 kw e 20 /MWh se la potenza è superiore a 20 kw, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013; 20 /MWh se la potenza è non superiore a 20 kw e 10 /MWh

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26 XXVI Terra e Vita [ DOSSIER RINNOVABILI ] n /2012 se la potenza è superiore a 20 kw, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014; 10 /MWh se la potenza è non superiore a 20 kw e 5 /MWh se la potenza è superiore a 20 kw, qualora entrino in esercizio successivamente al 31 dicembre Gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per impianti FV realizzati su edifici e la tariffa spettante per altri impianti fotovoltaici. Alla medesima tariffa sono ammessi gli impianti realizzati su fabbricati rurali, sempreché accatastati prima della data di entrata in esercizio dell impianto fotovoltaico. Per l accesso alla tariffa a seguito dell intervento le serre devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 30%. Il predetto limite è incrementato al 50% limitatamente alle serre per le quali l autorizzazione alla costruzione e all esercizio sia stata rilasciata in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto. Qualora la serra non rispetti i predetti requisiti, l impianto è considerato ricadente nella categoria altri impianti fotovoltaici. La tariffa incentivante è riconosciuta per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione. Tale periodo di diritto è considerato al netto di eventuali fermate disposte a seguito di problematiche connesse alla sicurezza della rete ovvero a seguito di eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorità. La tariffa spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell impianto. Agli impianti iscritti a registro che risultino entrati in esercizio in data antecedente alla data di chiusura del periodo di presentazione delle domande di iscrizione al registro al quale risultino iscritti in posizione utile, viene attribuita la tariffa vigente alla data di chiusura del predetto periodo. Per i soli impianti iscritti al primo registro che risultino entrati in esercizio prima della data di cui all art. 1, c. 3, viene applicata la tariffa incentivante spettante agli impianti che entrano in esercizio nel primo semestre di applicazione del decreto. RICHIESTA ED EROGAZIONE DELLE TARIFFE (ART. 6) Entro quindici giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell impianto, caricata dal gestore di rete sul sistema Gaudì, il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al Gse la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, recante le informazioni elencate nell Allegato 3-B del Dm. Il Gse, verificato il rispetto delle disposizioni del Dm, assicura al soggetto responsabile l erogazione della tariffa spettante entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, al netto dei tempi imputabili al medesimo soggetto responsabile o ad altri soggetti. Successivamente alla data di prima erogazione della tariffa stabilita ai sensi del comma 3, il Gse provvede mensilmente, ovvero con cadenza superiore al mese, laddove mensilmente maturino importi inferiori a soglie definite nelle regole applicative pubblicate, alla liquidazione degli importi dovuti in applicazione del Dm, sulla base delle misurazioni trasmesse dai gestori di rete. REQUISITI SOGGETTI RESPONSABILI (ART. 7) Possono beneficiare delle tariffe incentivanti gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono: persone fisiche; persone giuridiche; soggetti pubblici; condomini di unità immobiliari ovvero di edifici.

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28 XXVIII Terra e Vita [ DOSSIER RINNOVABILI ] n /2012 a) condizioni nominali : sono le condizioni di prova dei moduli fotovoltaici, piani DEFINIZIONI o a concentrazione solare, nelle quali sono rilevate le prestazioni dei moduli stessi, secondo protocolli definiti dalle pertinenti norme CEI (Comitato elettrotecnico italiano) e indicati nella Guida CEI e successivi aggiornamenti; b) data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico : è la data in cui si effettua il primo funzionamento dell impianto in parallelo con il sistema elettrico, comunicata dal gestore di rete e dallo stesso registrata in Gaudì; c) produzione netta di un impianto : è la produzione lorda diminuita dell energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell energia alla rete elettrica; d) produzione lorda di un impianto : è: d1) per impianti connessi a reti elettriche in media o alta tensione, l energia elettrica misurata all uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata in bassa tensione, prima che essa sia resa disponibile alle eventuali utenze elettriche del soggetto responsabile e prima che sia effettuata la trasformazione in media o alta tensione per l immissione nella rete elettrica; d2) per impianti connessi a reti elettriche in bassa tensione, l energia elettrica misurata all uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso l eventuale trasformatore di isolamento o adattamento, prima che essa sia resa disponibile alle eventuali utenze elettriche del soggetto responsabile e immessa nella rete elettrica; e) impianto fotovoltaico o sistema solare fotovoltaico : è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici piani, nel seguito denominati moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori; f) impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative : è l impianto fotovoltaico che utilizza moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicatein Allegato 4; g) impianto fotovoltaico realizzato su un edificio : è l impianto i cui moduli sono posizionati sugli edifici secondo le modalità individuate in Allegato 2; h) potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell impianto fotovoltaico : è la potenza elettrica dell impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite alla lettera a); i) potenziamento : è l intervento tecnologico, realizzato nel rispetto dei requisiti e in conformità alle disposizioni del presente decreto, eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno tre anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell impianto, mediante aggiunta di una o più stringhe di moduli fotovoltaici e dei relativi inverter, la cui potenza nominale complessiva sia non inferiore a1kw,inmodo da consentire una produzione aggiuntiva dell impianto medesimo, come definita alla lettera l). L energia incentivata a seguito di un potenziamento è la produzione aggiuntiva dell impianto moltiplicata per un coefficiente di gradazione pari a 0,8; l) produzione netta aggiuntiva di un impianto : è l aumento espresso in kwh, ottenuto a seguito di un potenziamento, dell energia elettrica netta prodotta annualmente e misurata attraverso l installazione di un gruppo di misura dedicato; m) punto di connessione : è il punto della rete elettrica, come definito dalla deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 e sue successive modifiche e integrazioni; n) rifacimento totale : è l intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con componenti nuovi di almeno tutti i moduli e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata; o) servizio di scambio sul posto : è il servizio di cui all articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni; p) Gse : è il Gestore dei servizi energetici - Gse Spa; q) sistema solare fotovoltaico a concentrazione o impianto fotovoltaico a concentrazione : è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l effetto fotovoltaico; esso è composto principal- REQUISITI IMPIANTI FV (ART. 7) Gli impianti FV devono rispondere ai seguenti requisiti: 1) I componenti utilizzati negli impianti FV devono essere di nuova costruzione; 2) I moduli FV devono essere coperti per almeno 10 anni di garanzia di prodotto contro il difetto di fabbricazione, e devono rispondere ai requisiti elencati nell allegato 1-A del Dm; 3) I moduli FV devono essere prodotti da produttore che: a) aderisce a un sistema o consorzio europeo che garantisca il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile dei moduli; b) possiede le certificazioni Iso 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e Iso (Sistema gestione ambientale); c) è in possesso di certificato di ispezione di fabbrica rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, avente i requisiti tecnici indicati nella Guida CEI 82-25, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati; il predetto requisito è richiesto anche per i produttori di inverter. 4) Gli impianti devono avere una potenza non inferiore a 1 kw, essere collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici, ed essere realizzati nel rispetto e in conformità alle norme richiamate in allegato 1-B del Dm. 5) Gli impianti devono ricadere, anche qualora si tratti di

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