LE NUOVE TARIFFE INCENTIVANTI (C.D. CONTO ENERGIA ) PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

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1 LE NUOVE TARIFFE INCENTIVANTI (C.D. CONTO ENERGIA ) PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI Il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell Ambiente e della Tutela del territorio e del mare ha emanato il DM la cui funzione è quella di incentivare la produzione elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica installando una potenza fotovoltaica cumulata di MW entro il Il citato DM fissa le nuove tariffe incentivanti (c.d. conto energia ) che, in linea di massima, risultano inferiori rispetto a quelle indicate dal precedente DM L applicazione del nuovo piano tariffario incentivante è legato alla data di entrata in esercizio dell impianto fotovoltaico. Tale data, ai sensi dell art. 2, comma 1, lett. c) del DM in commento, coincide con quella in cui l impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico e risultano altresì: installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete; assolti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell accesso alle reti; assolti gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione di energia elettrica. In merito si propone il seguente schema di sintesi che evidenzia, tra l altro, per ogni tipologia di impianto fotovoltaico la data, indicata dal Decreto in commento, a partire dalla quale sono applicabili le nuove tariffe incentivanti. IMPIANTI FOTOVOLTAICI (Producono energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare) I componenti principali sono: un insieme di moduli fotovoltaici piani; Solari uno / più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata; (Titolo II, DM ) altri componenti elettrici minori. Entrata in esercizio Norma da applicare dall DM Integrati con Utilizzano moduli e componenti speciali sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici, e che rispondono alle caratteristiche costruttive caratteristiche ed alle modalità di installazione indicate nell allegato 4, DM innovative Entrata in esercizio Norma da applicare (Titolo III, DM ) dall DM I componenti principali sono: un insieme di moduli in cui la luce solare è concentrata, tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche; A concentrazione uno / più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata; (Titolo IV, DM ) altri componenti elettrici minori. Entrata in esercizio Norma da applicare dal DM Utilizzano moduli e componenti caratterizzati da significative innovazioni Con innovazione tecnologiche. tecnologica Le caratteristiche, i requisiti tecnici e le tariffe incentivanti di tali impianti saranno (Titolo IV, art. 14-bis, DM individuati con apposito Provvedimento ) Entrata in esercizio Norma da applicare emanazione del citato Provvedimento DM

2 Va evidenziato che nell iter di conversione in legge del DL n. 105/2010 è stato aggiunto l art. 1- septies che ha modificato i termini originari previsti dall art. 2-sexies, DL n. 3/2010. A seguito di tale intervento normativo le precedenti tariffe incentivanti previste dal DM continuano ad essere riconosciute agli impianti fotovoltaici: 1. installati entro il , per i quali entro la stessa data si provvede alla comunicazione della fine lavori; 2. che entreranno in esercizio entro il Sul punto il citato art. 1-septies così dispone: "1. Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione foto-voltaica della fonte solare sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici-gse S.p.a., entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno bis. La comunicazione di cui al comma 1 è accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori di cui al comma 1 e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative. Il gestore di rete e il GSE S.p.a., ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, possono effettuare controlli a campione per la verifica delle comunicazioni di cui al presente comma, ferma restando la medesima facoltà per le amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione". LE TARIFFE INCENTIVANTI Le tariffe incentivanti individuate dal citato DM sono riconosciute per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell impianto fotovoltaico e sono costanti in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione. Le citate tariffe oltre ad essere distinte in base all intervallo di potenza ed alla data di entrata in esercizio sono innanzitutto distinte per tipologia di impianto fotovoltaico. IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI (TITOLO II) Possono beneficiare delle tariffe incentivanti previste per gli impianti in esame: le persone fisiche; le persone giuridiche; i soggetti pubblici; i condomini di unità immobiliare ovvero di. Gi impianti in esame, al fine di beneficiare delle tariffe incentivanti, devono: Avere una potenza nominale (P) 1 kw P Entrare in esercizio a seguito di: interventi di nuova costruzione rifacimento totale potenziamento (in tal caso le a partire dall nuove tariffe incentivanti sono applicabili solo alla produzione aggiuntiva). Essere in conformità con le pertinenti norme tecniche indicate nell allegato 1, DM Essere realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti (DM ) Essere collegati alla rete elettrica oppure a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici

3 Di seguito si riporta la Tabella A contenuta nel DM in esame, relativa al 2011, con l estensione relativa alla determinazione delle tariffe incentivanti calcolate, sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso Decreto, per gli anni 2012 e Intervallo di potenza (P) TARIFFE INCENTIVANTI IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI TABELLA A Tariffe del periodo (valori espressi in /kwh) decurtate del 6% all anno P 3 0,402 0,362 0,391 0,347 0,380 0,333 0,357 0,313 0,334 0,293 3 < P 20 0,377 0,339 0,360 0,322 0,342 0,304 0,321 0,286 0,301 0, < P 200 0,358 0,321 0,341 0,309 0,323 0,285 0,304 0,268 0,284 0, < P ,355 0,314 0,335 0,303 0,314 0,266 0,295 0,250 0,276 0, < P ,351 0,313 0,327 0,289 0,302 0,264 0,284 0,248 0,266 0,232 P > ,333 0,297 0,311 0,275 0,287 0,251 0,270 0,236 0,253 0,221 Le tariffe possono essere incrementate con le modalità e condizioni previste dagli artt. 9 e 10 del Decreto in esame (gli incrementi non sono, tra loro, cumulabili). IMPIANTI FOTOVOLTAICI INTEGRATI CON CARATTERISTICHE INNOVATIVE (TITOLO III) Possono beneficiare delle tariffe incentivanti previste per gli impianti in esame: le persone fisiche; le persone giuridiche; i soggetti pubblici; i condomini di unità immobiliare ovvero di. Gi impianti in esame, al fine di beneficiare delle tariffe incentivanti, devono: Avere una potenza nominale (P) 1 kw P 5 MW Entrare in esercizio a seguito di: interventi di nuova costruzione rifacimento totale potenziamento (in tal caso le a partire dall nuove tariffe incentivanti sono applicabili solo alla produzione aggiuntiva). Essere in conformità con le pertinenti norme tecniche indicate nell allegato 1, DM Essere realizzati con moduli e componenti che rispondono alle caratteristiche costruttive ed alle modalità di installazione indicate nell allegato 4, DM Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) entro l predisporrà una specifica guida relativa all applicazione del citato allegato 4. Essere realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti (DM ) Essere collegati alla rete elettrica oppure a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici Di seguito si riporta la Tabella B contenuta nel DM in esame, relativa al 2011, con l estensione relativa alla determinazione delle tariffe incentivanti calcolate, sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso Decreto, per gli anni 2012 e 2013.

4 TARIFFE INCENTIVANTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INTEGRATI CON CARATTERISTICHE INNOVATIVE TABELLA B Tariffe del periodo Intervallo di potenza (valori espressi in /kwh) (P) decurtate del 2% all anno P 20 0,440 0,431 0, < P 200 0,400 0,392 0,384 P > 200 0,370 0,363 0,355 Gli impianti in commento hanno diritto al premio di cui all art. 9 del Decreto in esame (Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell energia). IMPIANTI A CONCENTRAZIONE (TITOLO IV) Possono beneficiare delle tariffe incentivanti previste per gli impianti in esame: le persone giuridiche; i soggetti pubblici. Gi impianti in esame, al fine di beneficiare delle tariffe incentivanti, devono: Avere una potenza nominale (P) 1 kw P 5 MW Entrare in esercizio a seguito di: interventi di nuova costruzione rifacimento totale a partire dal potenziamento (in tal caso le (da una data successiva al , data nuove tariffe incentivanti sono di entrata in vigore del DM ) applicabili solo alla produzione aggiuntiva). Essere in conformità con le pertinenti norme tecniche indicate nell allegato 1, DM Essere realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti (DM ) Essere collegati alla rete elettrica oppure a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici Di seguito si riporta la Tabella C contenuta nel DM in esame, relativa al 2011, con l estensione relativa alla determinazione delle tariffe incentivanti calcolate, sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso Decreto, per gli anni 2012 e TARIFFE INCENTIVANTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI A CONCENTRAZIONE TABELLA C Tariffe del periodo Intervallo di potenza (valori espressi in /kwh) (P) decurtate del 2% all anno P 200 0,370 0,363 0, < P ,320 0,314 0,307 P > ,280 0,274 0,269 IMPIANTO FOTOVOLTAICO CHE ENTRA IN ESERCIZIO DALL Per gli impianti fotovoltaici: Solari ; Integrati con caratteristiche innovative ; A concentrazione che entreranno in esercizio dall , uno specifico DM, da emanarsi entro il ,

5 aggiornerà le tariffe incentivanti riportate nelle rispettive Tabelle A, B e C tenendo conto: dell andamento dei prezzi dei prodotti energetici; dei componenti per gli impianti fotovoltaici; dei risultati delle attività di monitoraggio di cui agli artt. 17 e 18 del Decreto in esame. Nell ipotesi di mancata emanazione del suddetto DM, si applicheranno le tariffe incentivanti riportate nelle citate tabelle A (periodo ), B e C decurtate, per ciascuno degli anni successivi al 2013: - - del 6% per gli impianti fotovoltaici Solari ; - - del 2% per gli impianti fotovoltaici Integrati con caratteristiche innovative e A concentrazione. Esempio Il sig. Rossi Paolo installa sul tetto della sua abitazione un impianto solare fotovoltaico. L impianto presenta le seguenti caratteristiche: - - potenza 3 kw; - - costo di realizzo ; - - produzione energia annua kwh. Nell esempio non sono considerati gli effetti finanziari connessi con la accensione di un mutuo. Se l impianto risulta installato ed entrato in esercizio: in data va applicata la tabella A del DM che per il periodo ( ) e per lo specifico intervallo di potenza (1 P 3) prevede la tariffa incentivante nella misura di 0,402 /kwh. Il soggetto attuatore GSE (Gestore Servizi Energetici) dopo aver verificato i presupposti erogherà al soggetto responsabile dell impianto la suddetta tariffa incentivante che, riconosciuta per un periodo di 20 anni (si presume una produzione di energia annua costante) comporterà da parte del citato gestore la corresponsione di un importo totale pari a (0,402 x x 20). In tal caso il costo dell impianto fotovoltaico di sarà ammortizzato in circa 10/11 anni ( x 20 / ). in data va applicata la tabella A del DM che per il periodo ( ) e per lo specifico intervallo di potenza (1 P 3) prevede la tariffa incentivante nella misura di 0,380 /kwh. Entrando in esercizio nel 2013 la suddetta tariffa decurtata del 6% all anno, con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale ammonta a 0,334 [(0,380 x (1-2 x 0,06)]. Il soggetto attuatore GSE (Gestore Servizi Energetici) dopo aver verificato i presupposti erogherà al soggetto responsabile dell impianto, il sig. Rossi Paolo, la suddetta tariffa incentivante che, riconosciuta per un periodo di 20 anni (si presume una produzione di energia annua costante) comporterà da parte del citato gestore la corresponsione di un importo totale pari a (0,334 x x 20). In tal caso il costo dell impianto fotovoltaico (che si presume identico al 2011) di sarà ammortizzato in circa 12/13 anni ( x 20 / ). Si evidenzia che, in linea di massima, il costo degli impianti di maggiore potenza, si ammortizza, data la maggiore produzione di energia, in tempi più brevi. I PREMI A MAGGIORAZIONE DELLE TARIFFE INCENTIVANTI Gli artt. 9 e 10 del Decreto in esame prevedono, a determinate condizioni e per specifici impianti fotovoltaici, un meccanismo premiale che comporta una maggiorazione delle tariffe incentivanti.

6 PREMI ABBINATI AD UN USO EFFICIENTE DELL ENERGIA (art. 9) Viene riconosciuta una maggiorazione delle tariffe incentivanti (c.d. premio ) agli impianti fotovoltaici: Integrati con caratteristiche innovative (Titolo III); realizzati su un o (art. 2, comma 1, lett. f) che operano in regime di scambio sul posto; abbinati ad un uso efficiente dell energia. In particolare: il premio, riconosciuto a decorrere dall anno solare successivo alla data di ricevimento dell istanza consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa riconosciuta, in misura pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita ed è riconosciuto per il periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante non può in ogni caso eccedere il 30% della tariffa incentivante riconosciuta alla data di entrata in esercizio dell impianto fotovoltaico ; un ulteriore premio, sempre nel rispetto del suddetto limite del 30%, è previsto nel caso di interventi sull o che comportano una ulteriore riduzione di almeno il 10% dell indice di prestazione energetica dell o; anche per gli di nuova costruzione è possibile ottenere il premio del 30% della tariffa incentivante ma solo se le prestazioni energetiche per il raffrescamento estivo dell involucro e per la climatizzazione invernale siano inferiori almeno del 50% dei valori minimi stabiliti dal DPR n. 59/2009. PREMI PER SPECIFICHE TIPOLOGIE E APPLICAZIONI (art. 10) In particolare, le tariffe incentivanti previste dalla Tabella A per gli impianti fotovoltaici Solari sono incrementate del: 5% per gli impianti non realizzati su, installati in zone industriali, commerciali, cave o discariche esaurite, siti contaminati così classificati al (data di entrata in vigore del Decreto in esame) ; 10% per gli impianti realizzati su, installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto. PREMI PER SISTEMI CON PROFILO DI SCAMBIO PREVEDIBILE (art. 10) Per gli impianti definiti sistema con profilo di scambio prevedibile, (art. 2, comma 1, lett. q) le tariffe incentivanti previste dalla tabella A sono incrementate del 20% relativamente all energia prodotta in ciascun giorno. Si rammenta che i premi in commento si riferiscono a specifici impianti (di un certo rilievo ) in possesso, in particolare, delle seguenti caratteristiche: sono costituiti da uno o più impianti fotovoltaici di potenza nominale complessiva superiore a 200 kw e inferiore a 10 MW gestiti con: -- un aggregato di punti di immissione; -- diversi punti di prelievo ed eventuali sistemi di accumulo dell energia, trattati su base oraria e sottesi ad un unica cabina primaria; lo scambio con la rete elettrica rispetta un programma orario nelle ore comprese tra le 8.00 e le 20.00, comunicato il giorno prima dal soggetto responsabile al GSE con un margine di errore del 10% in ciascun giorno. PROCEDURA PER L ACCESSO ALLE TARIFFE INCENTIVANTI L art. 4 del Decreto in esame stabilisce che il soggetto responsabile dell impianto fotovoltaico deve inviare al GSE (il soggetto attuatore), al fine di beneficiare delle tariffe incentivanti, l istanza di concessione delle tariffe completa di tutta la documentazione prevista dall allegato 3 (Scheda Tecnica Finale d Impianto, 5 diverse fotografie, in diverse inquadrature, dell impianto,

7 ecc.) L invio della citata istanza va effettuata, entro 90 giorni dalla data di entrata in esercizio dell impianto, per via telematica utilizzando una specifica piattaforma informatica che sarà resa disponibile dal GSE a partire dall Il GSE, verificata l istanza ricevuta determina e assicura al soggetto responsabile l erogazione della tariffa spettante entro 120 giorni al netto dei tempi imputabili al soggetto responsabile. GSE (soggetto attuatore) Soggetto responsabile dell impianto fotovoltaico entro 90 giorni dalla data di entrata in esercizio dell impianto invia, telematicamente, l istanza entro 120 giorni, verificati i presupposti, eroga la tariffa incentivante La norma precisa che il mancato rispetto del suddetto termine di invio dell istanza al GSE (90 giorni) determina la non ammissibilità delle tariffe incentivanti con riferimento al periodo compreso tra la data di entrata in esercizio dell impianto fotovoltaico e la data di invio dell istanza. CUMULABILITÀ DEGLI INCENTIVI L art. 5 del Decreto in commento, afferma che le citate tariffe incentivanti sono cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell impianto : contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su aventi potenza nominale non superiore a 3 kw; contributi in conto capitale fino al 60% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell o scolastico, nonché su strutture sanitarie pubbliche, ovvero su che siano sedi amministrative di proprietà di enti locali o di regioni e province autonome; contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su altri pubblici (diversi da scuole o strutture sanitarie), ovvero su di proprietà di ONLUS che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali, ed il cui il soggetto responsabile sia l ente pubblico o l ONLUS; contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all interno di siti contaminati come definiti dall art. 240, D.Lgs. n. 152/2006, purché il soggetto responsabile dell impianto assuma la diretta responsabilità delle preventive operazioni di bonifica; i predetti contributi non sono cumulabili con il premio ex art. 10, comma 1, lett. a), DM ; contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;

8 contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione; finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell art. 1, comma 1111, Legge n. 296/2006; benefici conseguenti all accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome. Ai sensi del comma 3, dell art. 6 denominato Ritiro e valorizzazione dell energia elettrica prodotta dagli impianto fotovoltaici i benefici connessi: alla disciplina dello scambio sul posto prevista per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale 200 kw; alla cessione sul mercato o ritiro ex comma 3, art. 13, DL n. 387/2003, dell energia immessa nella rete elettrica e che non beneficia dello scambio sul posto; sono cumulabili con le tariffe incentivanti e con i premi sopra esaminati. DIVIETO DI CUMULABILITÀ L art. 5, in commento dispone altresì che fermo restando il diritto al beneficio della riduzione dell imposta sul valore aggiunto per gli impianti fotovoltaici, nella misura del 10%, ex n quinquies, Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72, le tariffe incentivanti non sono applicabili se: per la realizzazione dell impianto fotovoltaico sono state richieste o riconosciute detrazioni fiscali (ad esempio, 36%, 55%); gli impianti fotovoltaici hanno già beneficiato delle vecchie tariffe incentivanti previste dalle precedenti disposizioni (DM , DM , DM ). Va evidenziato che se per la realizzazione degli impianti fotovoltaici sono previsti o concessi incentivi pubblici si applicano le condizioni di cumulabilità ex DM a condizione che i bandi per la concessione degli incentivi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che gli impianti entrino in esercizio entro il DECADENZA DAL DIRITTO ALLE TARIFFE INCENTIVANTI L art. 16 del Decreto in esame, denominato Verifiche e controlli rammentando che il GSE verificherà la veridicità delle dichiarazione effettuate dai soggetti responsabili, dispone che le false dichiarazioni rese in merito all accesso alle tariffe incentivanti comportano la decadenza del relativo diritto.

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