ITINERARI DELLA GIURISPRUDENZA Le notifiche PEC nel processo civile: la giurisprudenza più recente

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1 IP & IT ITINERARI DELLA GIURISPRUDENZA Le notifiche PEC nel processo civile: la giurisprudenza più recente mercoledì 23 novembre 2016 di Reale Maurizio Avvocato in Teramo Si fa il punto della situazione sulle notifiche PEC nel processo civile attraverso la sia disamina della più recente giurisprudenza di merito e della Cassazione affinché si possa avere conoscenza dell orientamento più recente in una materia che, come questa, subisce numerose modifiche normative Premessa Fine del presente lavoro è quello di fare il punto della situazione sulle notifiche PEC nel processo civile attraverso la sia disamina della più recente giurisprudenza di merito e della Cassazione affinchè il lettore possa avere contezza e conoscenza dell orientamento più recente ma anche attraverso la sintetica esposizione delle modalità di notifica e ciò in considerazione, soprattutto, delle numerose modifiche normative apportate dal legislatore. Se infatti è vero che la normativa principale cui fare riferimento è data dalla L. n. 53/94 è anche vero che la stessa, essendo sorta in epoca precedente all avvento della tecnologia nel processo, prevedeva come unica ipotesi quella della notifica in proprio attraverso il servizio postale; solo nel 2011 viene integrata con la L. n. 183/2011 con la quale si prevede che il difensore possa effettuare le notifiche in proprio anche tramite l utilizzo della posta elettronica certificata. Quadro normativo Ma la normativa è ancor di più cambiata a seguito dell entrata in vigore: a) della L. 17 dicembre 2012, n. 221 b) della pubblicazione del D.M. n. 48/2013 c) del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 d) del D.P.C.M. 13 novembre 2014 entrato in vigore il giorno 11 febbraio 2015 (non più applicabile però alle notifiche effettuate nel processo civile a seguito dell entrata in vigore della L. n. 132/15) e) dalla L. n. 132/2015 entrata in vigore il giorno 21 agosto 2015 f) dell art. 1, comma 3, decreto 28 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2016 contenente le modifiche alle specifiche tecniche previste dall art. 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell art. 4, commi 1 e 2, D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24. La notifica tramite PEC nel processo civile

2 È proprio il continuo intervento del legislatore con le numerose modifiche apportate alla L. n. 53/94 ad aver reso ancora più difficile comprendere prima e mettere in pratica poi quanto necessario per poter effettuare in maniera corretta la notifica in proprio tramite l ausilio della posta elettronica certificata. Bisogna premettere però che tale duplice difficoltà (interpretativa e pratica) non è solo ascrivibile al difensore ma anche al magistrato che, in diverse occasioni ha dimostrato di essere stato a sua volta tratto in errore dalla non facile normative di riferimento. Proprio per tale motivo ritengo opportuno, pur se in maniera sintetica, descrivere cosa dovrebbe fare materialmente e nel concreto l avvocato affinché possa eseguire la notifica a mezzo PEC senza correre il rischio di andare incontro ad eventuali eccezioni: 1) essere in possesso di casella PEC comunicata all Ordine di appartenenza e di firma digitale.2) l indirizzo PEC del mittente e del destinatario della notifica tramite PEC dovranno essere presenti nei pubblici elenchi (art. 16 ter D.L. n. 179/12).3) Il comma 4 bis dell articolo 8 della L. 53/94 dispone ora che l avvocato che voglia notificare telematicamente a mezzo PEC non abbia più l obbligo di osservare quanto indicato nei precedenti punti 1, 2, 3 e 4 del citato articolo venendo meno l obbligo di annotare nel registro cronologico le notificazioni eseguite tramite la posta elettronica certificata.4) Il campo Oggetto della PEC dovrà obbligatoriamente indicare, così come previsto dall art. 3 bis, comma 4, L. n. 53/94, la seguente frase: notificazione ai sensi della legge n. 53 del ) L art. 3 bis comma 5 della L. 53/94 dispone che la PEC debba contenere i seguenti allegati generati su documento informatico separato:5.1) la Relata di notificazione (creata con word, open office ecc. trasformata, senza scansione, direttamente in PDF testo e firmata digitalmente) nella quale dovranno essere inseriti i seguenti dati:a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell avvocato notificante;b) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;d) l indirizzo di posta elettronica certificata a cui l atto viene notificato;e) l indicazione dell elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;f) l attestazione di conformità (eventuale) di cui al comma 2 dell art. 3 bis L. 53/94.g) per le notificazioni effettuate in corso di procedimento dovrà, inoltre, essere indicato l ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l anno di ruolo (art. 3 bis comma 6 della L. 53/94).h) l attestazione di conformità delle copie informatiche e degli estratti informatici dei file allegati alla PEC nel rispetto delle modalità indicate dal comma 3 dell art. 16 undecies del DL. 179/12 entrato in vigore il giorno 21 agosto 2015 a seguito della pubblicazione della L. 132/15 che ha convertito in legge, con modificazioni, il DL. 83/15 e dell articolo 1 comma 3 del decreto 28 dicembre 2015.i) una volta ultimata, la relata di notificazione, trasformata in PDF testuale senza scansione, prima di essere allegata alla PEC, deve essere firmata con firma digitale. Quando la notifica PEC può dirsi perfezionata? La notifica via PEC può dirsi perfezionata per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (art. 3 bis, comma 3, L. n. 53/94). Non dimentichiamo che la disposizione dell art. 147 c.p.c. si applica anche alle notifiche in proprio eseguite dagli avvocati tramite PEC con la conseguenza che, se la ricevuta di consegna giunge dopo le ore 21, la notifica si considera perfezionata alle ore 7.00 del giorno successivo. Ricordo che non esistono, per l avvocato notificatore, le stesse limitazioni territoriali relative agli Ufficiali Giudiziari: la notifica di una citazione avanti il Tribunale di Teramo, da eseguirsi nei confronti di un destinatario residente a Caltanissetta, potrà essere eseguita da un avvocato con studio in Bari. Come si fornisce la prova dell avvenuta notifica eseguita tramite PEC? Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull originale del provvedimento dell avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell articolo 645 del codice di procedura civile e dell art. 123 delle disposizioni per l attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.

3 Nel caso di notifica telematica, la prova dell avvenuta notifica, mediante deposito telematico negli atti di causa, è costituita dal deposito telematico della copia dell atto notificato, della ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC, così come dettato dal combinato disposto degli art. 3 bis comma 3 della L. 53/94 e dell art. 19 bis comma 5 delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014; si evidenzia altresì che il comma 1, lett. c-bis introdotto nel D.L. 24 giugno 2014, n. 90 dalla legge di conversione dell 11 agosto 2014, n. 114, prevede in generale, che in tutti i casi in cui l avvocato debba fornire la prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, dovrà procedere ai sensi dell art. 9 comma 1-bis della L. n. 53/94 introdotto dal D.L. n. 90/2014 e quindi dovrà estrarre copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e attestarne la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L avvocato notificatore, pertanto, potrà stampare su carta l intero messaggio PEC relativo alla notifica, con i suoi allegati e con le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, ed attestare la conformità di tale copia ai documenti informatici originali. E doveroso ed opportuno ricordare, da ultimo, che l avvocato che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all articolo 5 della L. 53/94 o l attestazione di conformità ai sensi dell art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. n. 179/2012 (convertito con L. n. 221/2012), introdotto dall art. 52, D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 114, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto e che il compimento di irregolarità o abusi nell esercizio delle facoltà previste dalla legge 53/94 costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme (art. 6, L. n. 53/94). La giurisprudenza sulle notifiche PEC Dinanzi ad un panorama normativo così complesso come quello prima passato in rassegna, era facile attendersi, da parte dei difensori ma non solo, errori sia nell interpretazione del dato normativo sia nella pratica esecuzione del procedimento di notifica soprattutto ove si consideri poi che in caso di notifica di documento informatico ottenuto dalla scansione di un documento cartaceo è fatto obbligo al difensore di attestarne la conformità nella relata di notifica ai sensi del combinato disposto dell art. 16 undecies, comma 3, D.L. n. 179/12 e dell art. 19 ter delle specifiche tecniche del processo civile telematico; se la copia informatica ottenuta dalla scansione è relativa alla procura alle liti l asseverazione all originale cartaceo verrà dal difensore data mediante sottoscrizione digitale della copia informatica, così come previsto e disposto dall art. 83 c.p.c. Ma le difficoltà non si esauriscono con l esecuzione materiale della notifica in quanto l avvocato dovrà fornire la prova della notifica effettuata tramite PEC o mediante deposito telematico o, ove sia impossibile la prima modalità, mediante deposito cartaceo. Vediamo quindi come la giurisprudenza si è pronunciata in ipotesi nelle quali la prova dell avvenuta notifica non è avvenuta in maniera corretta. il combinato disposto dell art. 3 bis, comma 3, L. n. 53/94 e dell art. 18, comma 6, D.M. n. 44/11 impone al difensore, prima di inviare la PEC per la notifica, di selezionare quale tipo di ricevuta, quella completa; questo perché solo tale tipo di ricevuta consentirà al magistrato di poter verificare con assoluta certezza cosa il mittente ha notificato, considerando che all interno della ricevuta di consegna completa si trovano gli stessi file inviati al destinatario della notifica. Ove il difensore selezioni la ricevuta breve sarà sempre possibile rilevare con assoluta certezza quando e a quale indirizzo PEC la notifica è stata inviata ma non sarà possibile verificare i file oggetto della notifica; in pratica non potrà mai esserci certezza su cosa, quale atto sia stato inviato al destinatario della notifica. Proviene dal Tribunale di Torino la prima decisione inerente una notifica PEC nella quale il difensore omette di selezionare, quale ricevuta, quella completa; la stessa appare effettivamente corretta solo nella prima parte dell ordinanza mentre appare disallineata dalla corrente e vigente normativa in considerazione del fatto che invece di dichiararne la nullità / irregolarità, stante la mancata costituzione del terzo chiamato, invita la parte attrice a fornire ogni elemento utile per comprovare il perfezionamento della notifica cosa questa assolutamente impossibile: rilevato che il terzo chiamato non si è costituito e quindi non può ritenersi che la notifica abbia raggiunto il suo scopo ex artt. 156 e 160 c.p.c. che dalla documentazione prodotta non si evince con certezza che la notifica della citazione sia stata compiuta nel rispetto della

4 normativa che la ricevuta di consegna risulta essere "sintetica" per cui non vi è prova in atti di quali siano stati gli allegati notificati rilevato che appare necessario che parte attrice fornisca ogni elemento utile per comprovare il perfezionamento dell'avvenuta notifica della citazione, eventualmente anche mediante invio telematico della notifica stessa con i relativi allegati oppure con produzione in formato cartaceo all'udienza fissa udienza per chiarimenti, nel contraddittorio delle parti (Tribunale di Torino, ordinanza 22 aprile 2015). La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la decisione n del 7 ottobre 2015, dichiara l inesistenza del ricorso notificato dal ricorrente tramite PEC la cui prova però viene data omettendo, il ricorrente, di ottemperare a quanto indicato dall articolo 9 comma 1-bis della L. 53/94: Deve premettersi che il difensore in data 15 settembre 2014 ha inteso effettuare la notifica del ricorso a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 1, e succ. mod. si rileva che il comma 3 dell'art. 3 bis della suddetta L. n. 53. prevede che la notifica effettuata con modalità telematica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna la L. n. 53 del 1994, art. 9, e succ. mod., prevede che, qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art. 3 bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratti ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23, comma 1. Il comma 1 ter, aggiunto dalla L. di conversione n. 114 del 11 agosto 2014, al D.L. n. 90 del 2014, ha poi aggiunto che in tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1 bis. Dal sistema normativo sopra delineato risulta quindi che la notifica a mezzo posta elettronica certificata non si esaurisce con l'invio telematico dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del plico informatico nella casella di posta elettronica del destinatario, e la prova di tale consegna è costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna. La mancata produzione della ricevuta di avvenuta consegna della notifica a mezzo p.e.c. del ricorso per cassazione, impedendo di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, determina quindi l'inesistenza della notificazione, con conseguente impossibilità per il giudice di disporne il rinnovo ai sensi dell'art. 291 c.p.c., in quanto la sanatoria ivi prevista è consentita nella sola ipotesi di notificazione esistente, sebbene affetta da nullità (così sull'ultima affermazione ex multis Cass. n del 1994, Cass. n del 2002, Cass. Sez. U., n del 2008) (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n del 7 ottobre 2015). Parte ricorrente, nel caso di specie, ha quindi omesso di dare la prova dell'avvenuta notifica tramite PEC così come richiesto e previsto dall'art. 9 comma 1-bis, L. n. 53 del 1994 e, conseguentemente, la Corte di Cassazione non è stata in grado non solo di verificare se la procedura di notifica eseguita dal difensore fosse quella prevista dalla L. n. 53 del 1994 ma, a causa della grave indicata omissione, non ha dato modo neanche di accertare se, preliminarmente, i processi notificatori per il destinatario della notifica e per il notificante si fossero effettivamente compiuti; proprio per tale motivo, non avendo avuto elementi per poter affermare l'esistenza della notifica, la Corte si è trovata nell'impossibilità di applicare l'art. 291 c.p.c. in quanto la sanatoria prevista da tale norma è applicabile nell'ipotesi di notificazione esistente, sebbene affetta da nullità. La Corte di Cassazione si è anche pronunciata sul valore giuridico da attribuire alla ricevuta di consegna che il gestore PEC del destinatario della notifica restituisce al notificante, chiedendosi se la stessa possa essere considerata e ricompresa tra gli atti facenti fede fino a querela di falso. Infatti, con la decisione n del 21 luglio 2016 ritiene il Collegio che in tema di notifiche telematiche nell'ambito dei procedimenti civili la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisca documento idoneo ai dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella "certezza pubblica" propria degli atti facenti fede fino a querela di falso. E ciò in quanto, per un verso, gli atti dotati di siffatta speciale efficacia di pubblica fede devono ritenersi in numero chiuso e insuscettibili di estensione analogica, essendo per natura idonei ad incidere, comprimendole, sulle libertà costituzionali e sull'autonomia privata e, per altro verso, il tenore della richiamata disciplina secondaria (ove si discute in termini di "opponibilità" ai terzi, ovvero di semplice "prova" dell'avvenuta consegna del messaggio), induce ad escludere che la legge abbia inteso espressamente riconoscere una qualsivoglia certezza pubblica alle attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata e pur essendo vero che in tema di notifiche a mezzo del servizio postale, questa Corte ha ritenuto che l'attestazione apposta sull'avviso di ricevimento, con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. n. 890 del 1982, fa fede fino a querela di falso e

5 non già sino a prova contraria è pur vero che il descritto orientamento del Giudice di legittimità, tuttavia, si fonda sulla circostanza che tale notificazione costituisce un'attività direttamente delegata all'agente postale dall'ufficiale giudiziario, che in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890 del 1982 è autorizzato, salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria o della parte, ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria della cui esecuzione ha ricevuto l'incarico (Cass. 31 luglio 2015, n ; Cass. 4 febbraio 2014, n. 2421; Cass. 23 luglio 2003, n ; Cass. 1 marzo 2003, n. 3065). Nel caso in esame, invece, la notifica telematica è avvenuta senza alcuna cooperazione da parte di un pubblico ufficiale e, soprattutto, si è conclusa - nel rispetto delle specifiche tecniche fissate dalla normativa secondaria (il d.m. n. 44 del 2011), che non prevedono attestazioni espresse da una persona fisica - con l'emissione automatica di una ricevuta (la RAC), che viene poi sottoscritta digitalmente da un privato (il gestore del servizio di posta elettronica del destinatario), a differenza di quanto previsto ancora oggi per le notifiche telematiche che siano state eseguite dall'ufficiale giudiziario, il quale è tenuto a formare una "relazione di notificazione sottoscritta mediante firma digitale" (art. 16, comma 5, d.m. n. 44 del 2011), naturalmente dotata di fede privilegiata.. Non a caso già il Tribunale di Roma, con l ordinanza del 14 dicembre 2015, pur rilevando diverse anomalie nel procedimento adottato dal difensore per notificare tramite PEC alle parti resistenti il ricorso per accertamento tecnico preventivo il Giudicante, stante la costituzione in giudizio di una delle parti resistenti, ritiene che la notifica, nei confronti della parte costituita, possa considerarsi valida avendo raggiunto lo scopo mentre, per le altre due parti, non Altra questione dibattuta è se una notifica in proprio tramite PEC, contenente nella relata di notifica irregolarità ascrivibili all attestazione di conformità della copia informatica, possa considerarsi comunque valida. La Corte di Appello di Milano, Sez. IV, con la decisione del 21 luglio 2016, n. 3083, in ossequio a quanto disposto dall art. 6, Legge n. 53/1994, qualifica l avvocato pubblico ufficiale nello svolgimento della sua attività di asseverazione e, conseguentemente, afferma che il contenuto della relata di notifica può essere contestato solo mediante formale querela di falso, nel caso oggetto di decisione, mai proposta: l avvocato che compie la formalità in parola in particolare, l attività di asseverazione è da qualificare, perciò, come pubblico ufficiale, sicchè, per contestare ciò che risulta nella relata di notifica della sentenza di primo grado occorre formale querela di falso, qui mancante. L'avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto. Indirettamente quindi, la Corte di Appello, assimilando la figura dell avvocato nell attività svolta ex art. 6, L. n. 53/1994 a quella dell ufficiale giudiziario nell esercizio della sua attività di notifica, richiama il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n depositata il 13 maggio 2015: la relata di notifica costituisce un atto pubblico, in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, le attestazioni di essa, inerenti alle attività che l'ufficiale giudiziario certifica di avere eseguito, le dichiarazioni da lui ricevute (limitatamente al loro contenuto estrinseco ed indipendentemente dalla loro veridicità sostanziale) ed i fatti avvenuti in sua presenza, risultanti dall'atto da lui compilato, con le richieste modalità, nel luogo in cui è formato e che trovano riscontro nella relazione prevista dall'art. 148 c.p.c., sono assistite da fede pubblica privilegiata, ex art c.c. (Cass. civ., 9 giugno 1987, n. 5040; Cass. civ., 1 giugno 1999, n. 5305; Cass. civ., 20 luglio 1999, n. 7763), per contrastare la quale l'unico strumento è la querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza dell'ufficiale giudiziario (v. per tutte, Cass. civ., 27 aprile 2004, n. 8032). La Corte di Appello di Milano, da ultimo osserva che appare eccessivamente formalistica la lettura della normativa in parola (L. n. 53/1994) secondo cui la violazione di qualsivoglia delle norme che disciplinano la notifica in parola comporti senz altro la nullità dell atto processuale, e non possa risolversi in una mera irregolarità, pur quando non risulti leso alcun diritto di difesa del destinatario dell atto notificato, soprattutto se si consideri che, come nel caso concreto, non risulta lamentata alcuna difformità tra l originale della sentenza cartacea e la copia estratta dal cancelliere e poi notificata a N.. Proprio da tale ultima osservazione traspare un dato ormai inconfutabile: l atteggiamento sempre più salvifico della giurisprudenza dinanzi ad una notifica PEC effettuata in modalità difforme da quanto previsto dalla normativa e ciò nonostante la presenza o meglio, vigenza, dell art. 11, L. n. 53/94 il quale prevede e dispone che Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.

6 costituite, ne ordina la rinnovazione; al fine poi di non incorrere nelle conseguenze previste dall'art. 307 c.p.c. suggerisce al ricorrente di rinnovare le notifiche utilizzando la modalità tradizionale. (b) la seconda ragione è che, a tutto concedere, anche le nullità di cui alla L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 11, sono sanate, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., dal raggiungimento dello scopo: il quale nel nostro caso è certamente avvenuto, dal momento che lo stesso ricorrente mostra di avere Ma, a proposito di atteggiamento salvifico, di fondamentale importanza è la sentenza a Sezioni Unite della Cassazione che, con la decisione n del 23 febbraio 2016, pubblicata il 18 aprile 2016 tratta in via incidentale la questione della regolarità formale della notifica tramite PEC nella quale l atto notificato (controricorso) è in formato.doc e non anche in formato.pdf e quindi in formato diverso da quello previsto e consentito sia dalla legge n. 53/94 sia delle specifiche tecniche del processo telematico del 16 aprile 2014: I ricorrenti, nella memoria difensiva, eccepiscono preliminarmente la nullità del controricorso erariale per vizi formali della sua notificazione effettuata con PEC, in ragione della asserita violazione delle regole dettate dall'articolo 3-bis, co. 4) - 5), della legge n. 53 del 1994 e dall'articolo 19-bis del provvedimento ministeriale del 16 aprile L'eccezione non è fondata. Opera, infatti, nella fattispecie l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «il principio, sancito in via generale dall'articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali - pertanto - la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario» (Cass., sez. lav., n del 2014; conf., sez. trib., n del 2001 e n del 2002). Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC. Nella specie i ricorrenti non adducono né alcuno specifico pregiudizio al loro diritto di difesa, né l'eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente, sia pure con estensione.doc in luogo del formato.pdf, e quello cartaceo depositato in cancelleria. La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., sez. trib., n del 2014). Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte.. La Corte di Cassazione, da ultimo, torna ad occuparsi della regolarità della notifica tramite PEC con l ordinanza n del 4 ottobre 2016 e lo fa pronunciandosi sulle conseguenze di una notifica in proprio effettuata tramite PEC nella quale l oggetto del messaggio PEC ha un contenuto completamente diverso da quello indicato dal comma 4 dell articolo 3 bis della legge n. 53/94 il quale prevede che Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994». Nel caso di specie, come si evince dalla decisione in commento, il messaggio inviato dal notificante reca nel campo dedicato all'oggetto la dizione "Notifica controricorso in cassazione" e in calce al testo del controricorso è estesa la relazione di notificazione, che è intitolata: "Relazione di notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994". Secondo la Suprema Corte L'eccezione di nullità della notifica del controricorso da esaminare per prima ex art. 276 c.p.c., comma 2 è manifestamente infondata. La L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3 bis, comma 4, stabilisce che quando l'avvocato esegue la notificazione di atti processuali per mezzo della posta elettronica certificata, "il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: "notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994". Nel caso di specie, il messaggio inviato dall'avv. ******** (difensore della Provincia di *******) all'avv. ******** (difensore del ricorrente) reca nel campo dedicato all'oggetto la dizione: "Notifica controricorso in cassazione". In calce al testo del controricorso è tuttavia estesa la relazione di notificazione, che è intitolata: "Relazione di notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994". Al cospetto d'una notificazione siffatta, nessuna nullità può essere dichiarata, per due ragioni: (a) la prima ragione è che la L. n. 53 del 1994, art. 11, là dove commina la nullità della notificazione eseguita personalmente dall'avvocato "se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti" non intende affatto sanzionare con l'inefficacia anche le più innocue irregolarità (come già ritenuto da questa Corte: in tal senso, Sez. 6 3, Ordinanza n del 17/06/2014, Rv );

7 ricevuto la notifica del controricorso ed averne ben compreso il contenuto.. Gli effetti salvifici della sentenza a Sezioni Unite n del 23 febbraio 2016 cominciano a farsi sentire. Copyright - Riproduzione riservata Copyright Wolters Kluwer Italia Riproduzione riservata

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