LE RADIAZIONI E I CAMPI E.M.
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1 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VITERBO CORSO DI AGGIORNAMENTO 40 h per C.S.P. e C.S.E. AI SENSI DELL ALLEGATO XIV del D.LGS. 81/08 e smi in collaborazione con CEFAS VITERBO LE RADIAZIONI E I CAMPI E.M. A cura di: Danilo Monarca
2 TITOLO VIII AGENTI FISICI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art (Definizioni e campo di applicazione) 1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono: il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
3 TITOLO VIII AGENTI FISICI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attività comportanti esposizione a rumore si applica il capo II, esposizione a vibrazioni si applica il capo III, esposizione a campi elettromagnetici si applica il capo IV, Per esposizione a radiazioni ottiche artificiali si applica il capo V. 3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti é disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue successive modificazioni.
4 Art Valutazione dei rischi 1. Nell ambito della valutazione di cui all articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi. 2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici é programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi é aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.
5 Valutazione dei rischi 3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione dei rischi é riportata sul documento di valutazione di cui all articolo 28, essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata.
6 Art (Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi) 1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La riduzione dei rischi derivanti dall esposizione agli agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione contenuti nel presente decreto. 2. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione definiti nei capi II, III, IV e V. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.
7 Art (Lavoratori particolarmente sensibili) Art (Informazione e formazione dei lavoratori) Art (Sorveglianza sanitaria) Art (Cartella sanitaria e di rischio)
8 I FATTORI DI RISCHIO FISICI NEI LUOGHI DI LAVORO Solitamente, i rischi fisici vengono suddivisi in rischi da onde meccaniche e rischi da onde elettromagnetiche. Onde meccaniche: vibrazioni, che comportano l'ingresso nel corpo umano di energia meccanica mediante una zona di contatto (frequenze da 1 Hz a Hz); rumori, che si trasmettono attraverso un mezzo elastico (aria) e sollecitano l'apparato uditivo (frequenze da 20 Hz a 20 khz); ultrasuoni, che sono energia acustica non più udibile (frequenze maggiori di 20 khz); infrasuoni, anch'essi costituiti da energia acustica non udibile (frequenze minori di 20 Hz).
9 I FATTORI DI RISCHIO FISICI NEI LUOGHI DI LAVORO Le onde elettromagnetiche (radiazioni caratterizzate da un campo elettrico e da un campo magnetico, perpendicolari l'uno all'altro ed entrambi perpendicolari alla direzione di propagazione): le radiazioni ionizzanti (IR); le radiazioni non ionizzanti (NIR) ottiche; le radiazioni non ionizzanti (NIR) non ottiche o campi elettromagnetici.
10 LE RADIAZIONI IONIZZANTI (IR) Radiazioni di natura elettromagnetica [raggi X e gamma, caratterizzate da energia sufficiente (> 12 ev) a ionizzare gli atomi e le molecole]; Radiazioni di natura corpuscolare (non e.m., come particelle alfa, beta, neutroni...). diversi tipi di radiazione elettromagnetica: raggi alfa (basso potere di penetrazione nella materia), radiazione beta e radiazione gamma (alto potere di penetrazione)
11 RADIAZIONI NON IONIZZANTI (NIR) OTTICHE Sono comprese nei tre intervalli dell'ultravioletto ( nm) del visibile ( nm) e dell infrarosso (780 nm - 1 mm); nonché nella variante dei laser (amplificazione di luce per emissione stimolata di radiazione, nell'intero spettro delle radiazioni ottiche); sono accomunate dai processi di eccitazione elettronica connessi al loro assorbimento.
12 RADIAZIONI NON IONIZZANTI (NIR) NON OTTICHE O CAMPI ELETTROMAGNETICI Vengono suddivise, per quanto di interesse igienistico, in: microonde (MW, frequenze: 300 MHz GHz), radiofrequenze (RF, frequenze: 100 khz -300 MHz), frequenze estremamente basse (ELF, frequenze < 3 khz) campi elettrici e magnetici statici. N.B. Nel caso delle radiazioni non ionizzanti si può parlare di onde elettromagnetiche in senso proprio solo per le frequenze a partire dalle RF e MW, e per condizioni di campo lontano. Alle frequenze inferiori (ELF) i campi elettrico e magnetico sono disaccoppiati tra loro, e devono essere considerati come agenti fisici autonomi e indipendenti.
13 ESEMPI DI APPLICAZIONE la vibratura, la vagliatura e la distaffatura per le vibrazioni; le saldature di plastiche, le puliture di pezzi metallici o le omogeneizzazioni per gli ultrasuoni; le radiografie per scopi sanitari e industriali per le radiazioni ionizzanti;
14 ESEMPI DI APPLICAZIONE la metrologia, l'olografia, il taglio e la saldatura per i laser (fasci di radiazioni ottiche con peculiari caratteristiche di monocromaticità, coerenza, unidirezionalità e brillanza). Laser = Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation, ovvero Amplificazione di Luce tramite Emissione Stimolata di Radiazioni. La radiazione laser proviene dunque interamente dal processo di emissione stimolata: M* + hν M + 2 hν Componenti di un Laser === 1) Componente attivo 2) Energia fornita al fascio 3) Specchio 4) Specchio semiriflettente 5) Fascio Laser
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16 LEGISLAZIONE E NORME TECNICHE In Italia, soprattutto nell'ultimo periodo, si va assistendo al progressivo superamento dell'assenza di limiti numerici di accettabilità per le esposizioni ai rischi fisici negli ambienti di lavoro; assenza che aveva fatto molto discutere anche perché la possibilità di fissarli era già prevista dall'art. 4 della legge 833/1978.
17 LEGISLAZIONE E NORME TECNICHE Dal punto di vista legislativo occorre sempre rifarsi alla Costituzione della Repubblica italiana e, per quanto riguarda i soggetti professionalmente esposti, all'art del c.c. (l'imprenditore è tenuto ad adottare tutte le misure consigliate dall'esperienza e dalla tecnica per tutelare l'integrità dei lavoratori). Dal punto di vista tecnico invece il riferimento più generale è il D.Lgs. 81/2008 e la giurisprudenza di merito riserva ai limiti tecnici l'individuazione (condizione sufficiente ma non indispensabile) di un eventuale dolo.
18 LEGISLAZIONE E NORME TECNICHE Le eccezioni all'assenza di limiti numerici riguardano: il rumore, le vibrazioni e le radiazioni ionizzanti. E' tuttavia da rilevare che il D.Lgs.81/2008, mentre, per il rumore e le vibrazioni fissa veri e propri valori limite numerici da non superarsi, quando definisce i cosiddetti valori di azione: non indicano valori al di sotto dei quali non sono dovute azioni di prevenzione quanto, piuttosto, valori di riferimento superati i quali scattano progressivamente protocolli di prevenzione amministrativi, minimi, più vincolanti (Nicolini e Nataletti, dba 2006).
19 LEGISLAZIONE E NORME TECNICHE Per le radiazioni ionizzanti: la legge di riferimento è ora il D.Lgs.230/95 così come modificato dal D.Lgs.241/00 e dal D.Lgs.257/01 ed integrato, per le esposizioni mediche dal D.Lgs.187/00, (con i nuovi limiti di dose, ALI e DAC, definiti nell'allegato IV). Il D.Lgs.187/00 introduce elementi per rendere operativa la radioprotezione dei pazienti sottoposti a indagine o trattamento con radiazioni ionizzanti. Inoltre, per l'esposizione a radioattività naturale (principalmente: radon) i riferimenti sono al Capo III bis del D.Lgs. 230/95 come modificato dal D.Lgs.241/00 e dal D.Lgs.257/01 ed alle Linee Guida per le misure di concentrazione di Radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome del 2003.
20 PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI La radioprotezione riguarda tutte le attività che espongono a radiazioni ionizzanti e si divide in due aspetti: - quella inerente alle pratiche (le attività che possono innalzare la dose assorbita dall'individuo rispetto al fondo naturale in assenza di situazione di emergenza) - quella inerente agli interventi (dove l'azione è volta a ridurre la dose agli individui derivante da una situazione di emergenza). La radioprotezione si basa su tre principi fondamentali: il principio di giustificazione, il principio di ottimizzazione il principio di limitazione delle dosi.
21 I CAMPI ELETTROMAGNETICI Direttiva 2004/40/CE, sulle norme minime per la salute e sicurezza dei lavoratori ai rischi derivanti da campi e.m. (sino alla frequenza di 300 GHz) (recepita nel D.Lgs. 81/2008) Affronta il merito specifico degli obblighi a carico dei datori di lavoro, dei provvedimenti per ridurre l'esposizione, della sorveglianza sanitaria per i lavoratori professionalmente esposti. Ha come scopo la protezione dai soli effetti considerati accertati, riconducibili all'induzione di correnti nell'organismo, all'eccessivo riscaldamento dei tessuti, ed al rischio di correnti di contatto con oggetti conduttori caricati dai campi ambientali.
22 I CAMPI ELETTROMAGNETICI: DIRETTIVA 2004/40/CE Quale riferimento tecnico-scientifico per la definizione dei limiti di esposizione si assumono le linee guida dell lnternational Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), che già sono alla base della raccomandazione europea sulla protezione della popolazione dai campi elettromagnetici n. 519 del luglio 1999, a differenza della quale viene affrontato anche il merito della titolarità delle azioni nei confronti dei soggetti coinvolti. La direttiva non reca valore limite di esposizione al campo magnetico statico, ma solamente un valore di azione. Tale scelta deriva dall'aver ritenuto non più adeguatamente supportate dalle recenti evidenze scientifiche le linee guida dell'icnirp del 1994 sulla protezione dai campi magnetici statici. La struttura base e l'articolato ricalcano quelli delle precedenti diretti ve su vibrazioni e rumore, a loro volte basate sulla proposta del Lo schema generale prevede la definizione di "limiti di esposizione" e di "valori di azione".
23 I LIMITI PREVISTI DALLA DIRETTIVA 2004/40/CE Si articola in valori limite di esposizione e valori di azione, i cui valori numerici sono stati posti identici, rispettivamente, alle restrizioni di base e ai livelli di riferimento raccomandati per i lavoratori dall'icnirp. Rimodulazione delle definizioni rispetto alle precedenti direttive (articolo 2): valori limite di esposizione: limitazioni all esposizione ai campi elettromagnetici direttamente basate su effetti sanitari accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti assicura che i lavoratori esposti siano protetti da tutti gli effetti nocivi noti. valori di azione: il valore di parametri direttamente misurabili a cui si devono intraprendere una o più delle misure specificate nella direttiva. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti limiti di esposizione.
24 I LIMITI DELLA DIRETTIVA 2004/40/CE - 1 valori limite di esposizione: limitazioni all' esposizione ai campi elettromagnetici direttamente basate su effetti sanitari accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti assicura che i lavoratori esposti siano protetti da tutti gli effetti nocivi noti. Sono espressi in termini di: densità di corrente indotta nei tessuti della testa e del tronco (Alm 2 ) per le basse frequenze, e di SAR (tasso di assorbimento specifico, W/kg) mediato sul corpo intero e locale su specifici distretti del corpo, alle radiofrequenze e microonde.
25 I LIMITI DELLA DIRETTIVA 2004/40/CE - 2 valori di azione: il valore di parametri direttamente misurabili a cui si devono intraprendere una o più delle misure specificate nella direttiva. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti limiti di esposizione. I valori di azione sono espressi invece in termini delle intensità dei campi elettrici (V/m), magnetici (A/m o µt) ed elettromagnetici (W/m 2 ) presenti nell'ambiente, nonché delle correnti negli arti e delle correnti di contatto (ma). I valori di azione dei campi sono da intendersi come media spaziale sul volume del soggetto esposto.
26 LA DIRETTIVA 2004/40/CE E LA NORMATIVA QUADRO NAZIONALE La direttiva europea presenta importanti dissomiglianze nell'impostazione generale e nell'approccio operativo rispetto alla legge 36/2001, la legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. La legge 36/2001 prevede infatti l'adozione di misure di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine in applicazione del principio di precauzione di cui al trattato istitutivo dell'unione Europea, e le restrizioni all'esposizione sono articolate su tre categorie di valori, tutti da esprimersi in soli termini delle grandezze ambientali (i campi), da determinarsi numericamente con successivi decreti attuativi: i limiti di esposizione a protezione dagli effetti acuti; i valori di attenzione quali misure di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo temine; gli obiettivi di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione tramite l'utilizzo delle migliori tecnologie.
27 LA DIRETTIVA 2004/40/CE E LA NORMATIVA QUADRO NAZIONALE CONCLUSIONE: Il recepimento della norma europea rappresenta quindi un passo significativo in favore della sicurezza dei lavoratori rispetto alla lacunosa condizione precedente, teso alla completa protezione dagli effetti certi (diretti e indiretti), che potrà poi essere arricchito dall'adozione di ulteriori misure di cautela.
Capo V Disposizioni specifiche
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