Tribunale di Roma Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese Terza Sezione Civile
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1 n /14 RG Tribunale di Roma Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese Terza Sezione Civile Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 1848 Il Giudice sciogliendo la riserva e letti gli atti; visto l atto di citazione di Rossetti Ugo (avv.to Giulio Murano) per l impugnazione della deliberazione assembleare del 18/4/14 della Forno Nuovo Srl, asseritamente illegittima in quanto tendente ad eludere gli effetti del precedente provvedimento di revoca dell amministratore unico, Mazzoli Lidia, rinominata invero nuovo amministratore unico della società con la deliberazione impugnata; visto il separato ricorso, depositato in data 20/11/14, per la sospensione dell esecuzione della suddetta deliberazione; preso atto della costituzione in giudizio della Forno Nuovo Srl, in persona del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. (avv.to Anna Pertosa), e di Mazzoli Lidia (avv.to Salvatore Caianiello); preso atto dell avvenuto decesso del ricorrente Rossetti Ugo, come si desume dalla comparsa di costituzione volontaria in prosecuzione del processo, depositata in questo giudizio cautelare da Rossetti Giuseppina (avv.ti Giulio Murano e Valentina Murano), nell indicata qualità di erede del de cuius Rossetti Ugo ; vista l eccezione del procuratore della resistente Mazzoli, il quale ha chiesto dichiararsi l interruzione del giudizio e, comunque, il difetto di legittimazione della predetta Rossetti Giuseppina a norma dell art. 9 dello Statuto;
2 sentite le parti all udienza del 17/2/15, a seguito di rimessione della causa sul ruolo su istanza della difesa della Mazzoli alla luce dell intervenuto decesso del ricorrente; osserva quanto segue. Richiamato quanto esposto, si evidenzia che l assenza nel procedimento cautelare uniforme di ogni formalità procedurale fa salva l esigenza di garantire il contraddittorio e quindi la partecipazione al giudizio dei soggetti coinvolti nella vicenda processuale, con la conseguenza che deve ritenersi applicabile la disciplina in materia di interruzione del giudizio ex artt. 299 e ss c.p.c. in tutti i casi in cui l evento interruttivo abbia colpito una delle parti o il proprio procuratore. Nel caso di specie manca una formale dichiarazione da parte del procuratore costituito, ai fini e per gli effetti di cui all art. 300 c.p.c., dell intervenuto decesso del ricorrente Rossetti Ugo, ma il deposito di comparsa per la prosecuzione del processo ex art. 302 c.p.c. implica, con ogni evidenza, il fatto dell esistenza dell evento interruttivo, che si vorrebbe appunto superare con la prosecuzione da parte del successore del ricorrente. Dunque si è in presenza di un evento (decesso del ricorrente) potenzialmente tale da determinare l interruzione del presente procedimento cautelare ex artt. 2378, 3 comma, e 2479 ter, 4 comma, c.c., per cui si deve verificare se si è o meno in presenza di una valida ed efficace costituzione dell erede per la prosecuzione del processo. Come detto, si è costituita per la prosecuzione del processo Rossetti Giuseppina, qualificatasi erede del ricorrente Rossetti Ugo in quanto figlia del de cuius come da dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, da cui risulta che la stessa sarebbe erede del ricorrente unitamente a Rossetti Alessandro (altro figlio) e a Mazzoli Lidia (moglie e resistente nell odierno procedimento). Il procuratore della predetta Mazzoli ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di Rossetti Giuseppina alla luce dello Statuto, in base al quale è previsto che nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli
3 artt e 1106 del codice civile (art. 9.1 St) e che le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa. In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune (art. 10.1). Si rammenta che, al momento del decesso del ricorrente, la compagine sociale era costituita unicamente dal ricorrente (titolare del 10% del capitale sociale) e dalla resistente Mazzoli (titolare del residuo 90%). Orbene, a prescindere da ogni considerazione sull efficacia probatoria della prodotta dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà ex artt. 21 e 47 Dpr 445/00 per uso successione, in cui invero è riportato che si tratta di documento da produrre a soggetti diversi dagli organi della Pubblica Amministrazione o Gestori di servizi pubblici (cfr. dichiarazione in atti), va ricordato che, in caso di comproprietà della partecipazione e come comunque imposto dallo statuto, si deve procedere alla nomina, ai sensi degli artt e 1105 c.c., di un rappresentante comune dei comunisti (eredi di Rossetti Ugo), il quale è chiamato a svolgere le funzioni di amministratore della quota comune e a prendere tutte le decisioni necessarie all ordinaria amministrazione della stessa, fornendo il necessario impulso all attività sociale e compiendo tutte le scelte che competerebbero al socio unico, con l unica esclusione degli atti previsti dall art c.c.. In mancanza di detta nomina si tratta di verificare se Rossetti Giuseppina, pretesa erede di Rossetti Ugo e quindi cointestataria iure hereditatis con gli altri indicati eredi del 10% del capitale sociale della Forno Nuovo Srl, possa o meno esercitare autonomamente tale diritto di impugnazione della ricordata deliberazione assembleare. Richiamando quanto già esposto in precedenti giurisprudenziali di questa stessa Sezione, va ricordato -come discorso di carattere generale- che la comproprietà della partecipazione sociale si risolve in una ipotesi di comunione ordinaria avente per oggetto la quota sociale, intesa quale bene immateriale equiparato al bene mobile, dovendosi ritenere che il carattere patrimoniale della partecipazione, assumendo un carattere di prevalenza rispetto ai suoi profili obbligatori, e cioè al complesso dei
4 diritti e obblighi connessi con lo status di socio, connota la quota come bene e cioè come oggetto unitario di diritti (cfr. Cass /09); che alla comproprietà della partecipazione sociale è applicabile in via diretta la disciplina della comunione ordinaria e che la speciale regola dettata dall ultimo comma dell art c.c. si limita ad introdurre una deroga espressa a tale disciplina, avente per oggetto la necessità, e non soltanto la possibilità, della nomina del rappresentante comune, la cui nomina, funzione e attività sono disciplinate, per tutti gli altri aspetti, dagli artt e 1106 c.c.; che il rappresentante comune, da equipararsi all amministratore, assume, secondo il maggioritario e condivisibile orientamento di giurisprudenza e dottrina, il ruolo di mandatario dei comproprietari. La ratio della nomina di un rappresentante comune, la cui nomina e permanenza in funzione è obbligatoria ex lege, viene individuata nella necessità di assicurare, sul piano organizzativo, un corretto e trasparente svolgimento dei rapporti fra società e comunisti, al fine di individuare un unico interlocutore con la società, sia essa una Spa (art. 2347, 1 comma, c.c.) ovvero una Srl (art. 2468, u.c., c.c.), atteso che le disposizioni sono identiche, prevedendo che nel caso di comproprietà. i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 c.c. ; quindi in questo modo si evita di dover procedere volta per volta alla identificazione della volontà dei comunisti. Va evidenziato che il legislatore si riferisce tout court ai diritti dei comproprietari, senza alcuna distinzione fra diritti sociali e diritti amministrativi, prevista invece in materia di pegno, usufrutto e sequestro (art c.c. per le Spa e art bis c.c. per le Srl). Una volta ribadita la necessità di tale nomina, da attuare attraverso il riferimento alle disposizioni privatistiche in tema di comunione (artt e 1106 c.c.), si è posta in dottrina ed in giurisprudenza la questione dell esclusività o meno dell esercizio di tali diritti e se sia possibile ammettere, pur in presenza di un rappresentante comune, una iniziativa autonoma e/o concorrente da parte del singolo comproprietario.
5 Se pur si sono registrati contrasti per quanto riguarda, p.es., il potere di controllo da parte dei soci non amministratori, avendo i sostenitori della tesi meno restrittiva evidenziato che in questi casi non vi sarebbe la necessità di assicurare unitarietà di posizione -per inciso ritiene il Giudice che anche in questi casi l esercizio del potere di controllo ex art. 2476, 2 comma, c.c. deve essere veicolato attraverso il rappresentante comune, che costituisce l unico legittimo interlocutore della comunione con la società e l organo amministrativo-, si evidenzia che è invece consolidato l orientamento restrittivo per quanto attiene al diritto di voto ed al diritto di impugnazione, spettante di sicuro solo ed esclusivamente al rappresentante comune. Si giunge a questa conclusione in quanto, come detto, il legislatore, a differenza di altri casi, ha utilizzato una espressione onnicomprensiva, parlando di diritti dei comproprietari che devono essere esercitati da un rappresentante comune ; quindi tutti i diritti, per statuto o per legge spettanti ai comproprietari, devono obbligatoriamente essere esercitati dal nominato rappresentante comune. Se questo vale per l impugnazione di deliberazioni assembleari, è di tutta evidenza che la medesima soluzione deve essere prospettata nel caso, come quello che qui ci occupa, di ricorso per la sospensione dell efficacia esecutiva di deliberazione assembleare. Tornando al caso che qui ci occupa, preso atto della mancata nomina di un rappresentante comune per l esercizio dei diritti sociali spettanti ai contitolari della quota del 10% del capitale sociale della Forno Nuovo Srl a seguito del decesso del titolare Rossetti Uno, è conseguenziale il difetto di legittimazione attiva della singola erede, tale qualificatasi, Rossetti Giuseppina in ordine alla prosecuzione del giudizio cautelare, cui consegue la necessaria dichiarazione di interruzione del presente giudizio cautelare. Alla luce delle risultanze di causa, va pertanto dichiarata l interruzione del giudizio cautelare. Il regime delle spese sarà regolato all esito del pendente giudizio di merito. p.q.m.
6 dichiara l interruzione del procedimento cautelare ex artt. 2378, 3 comma, e 2479 ter, 4 comma, c.c.; rimette all esito la regolamentazione del regime delle spese; manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge. Roma, 18/2/15 Il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 1848
Accoglimento totale del 23/02/2015 RG n /2014-1
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