IL DECRETO ATTUATIVO SULLA PRODUTTIVITÀ: AGEVOLAZIONI FISCALI, STRUMENTI E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI.
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- Irene Baldi
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1 IL DECRETO ATTUATIVO SULLA PRODUTTIVITÀ: AGEVOLAZIONI FISCALI, STRUMENTI E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI.
2 Legge n. 208/2015 (Stabilità 2016): art. 1, c Detassazione e Welfare aziendale E introdotta, in modo permanente, una disciplina tributaria specifica per: - «i premi di risultato» di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili; - «somme» erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell impresa. In data 25 marzo è stato firmato il Decreto Interministeriale non ancora pubblicato in G.U. 2
3 Detassazione Il regime tributario specifico consiste nell applicazione di un'imposta sostitutiva dell'irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di euro lordi (al netto delle ritenute previdenziali), ovvero di euro per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro. 3
4 Datori di lavoro interessati Rientrano nell ambito del settore privato: datori di lavoro imprenditori enti pubblici economici (EPE), Società di capitali indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale; associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici; ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche; aziende speciali costituite anche in consorzio; consorzi di bonifica; consorzi industriali; enti morali; enti ecclesiastici. 4
5 Datori di lavoro esclusi Sono invece esclusi i seguenti datori di lavoro pubblici: amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative: sono comprese le Accademie e i Conservatori statali; aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni; istituzioni universitarie; Istituti autonomi case popolari; Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali: sono da ricomprendere tutti gli enti indicati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione non compresi nella legge n. 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni o dalle province autonome; amministrazioni, aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale; Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN); Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n
6 Lavoratori beneficiari Dal punto di vista soggettivo la misura riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato: 1) titolari di contratto di lavoro subordinato, indipendentemente se a tempo determinato o indeterminato; 2) che hanno percepito nell anno precedente a quello di riferimento, redditi di lavoro dipendente di ammontare complessivo non superiore a euro lordi (a tassazione ordinaria). L agevolazione è esclusa per i titolari di redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente come, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi. 6
7 Premio di risultato Le somme agevolate consistono nei premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di: - produttività; - redditività; - qualità; - efficienza ed innovazione. Tali incrementi devono risultare misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con apposito decreto interministeriale. 7
8 Criteri Il Decreto in corso di pubblicazione individua i criteri che possono consistere: - nell aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ; - ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati. 8
9 Precisazioni Spetta dunque alla contrattazione collettiva il compito di scendere nello specifico individuando i parametri richiesti dalla norma sulla base delle peculiarità di ciascun settore o di ciascun azienda. Resta fermo che a differenza di analoghi provvedimenti approvati in anni precedenti la legge fa espresso riferimento a premi di risultato e non, come in passato, a somme erogate per incrementi di produttività. Questa differenza porta a concludere che sono escluse dal beneficio le somme corrisposte come controprestazione dell attività lavorativa e dunque comprese nel vincolo sinallagmatico del rapporto di lavoro. 9
10 Esempio Se il contratto aziendale stabilisce che per la flessibilità dell orario di lavoro o per la diversa organizzazione sia già dovuta una specifica indennità da contratto collettivo (indennità cambio turno), essa non potrà essere oggetto di detassazione. Diversamente, qualora il nuovo contratto aziendale prevedesse una specifica somma corrisposta a titolo di premio nei casi in cui la diversa organizzazione dell orario di lavoro portasse a specifici e ben individuati risultati, allora tale premio potrebbe essere oggetto di detassazione. 10
11 Lavoro agile Si intende lavoro agile una prestazione di lavoro subordinato che si svolge con le seguenti modalità: - esecuzione della prestazione lavorativa in parte all interno dei locali aziendali e in parte all esterno ed entro i soli limiti di durata massima dell orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva; possibilità di utilizzare strumenti tecnologici per lo svolgimento dell attività lavorativa ed assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all esterno dei locali aziendali. 11
12 Lavoro agile Il DDL prevede che gli incentivi di carattere fiscale e contributivo riconosciuti dalla vigente normativa in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro, fermo restando l importo complessivo delle risorse stanziate, spettano anche sulle quote di retribuzione pagate come controprestazione dell'attività in modalità di lavoro agile ivi comprese le quote di retribuzione oraria. Pertanto, una volta entrato in vigore il disegno di legge, esclusivamente per il lavoro agile, sono detassabili anche le somme corrisposte come mera controprestazione dell attività lavorativa ma nei limiti dell importo di euro/2.500 euro. Fino ad allora anche per l indicatore lavoro agile è necessario individuare delle somme aggiuntive riconosciute a titolo di premio e legarle a parametri oggettivamente misurabili. 12
13 Punti di attenzione Il premio deve essere di ammontare variabile! La norma, dunque, sembra suggerire il criterio con cui deve essere costruito il risultato e impone che la somma individuata sia graduale a tale risultato. Sul punto, quindi, non sembrano ammessi all agevolazione premi individuati in misura fissa legati ad un unico indicatore di risultato. 13
14 Premio di ammontare variabile: esempi In questa ottica non sembra consentita l agevolazione : - qualora fosse individuato un premio di ammontare fisso (ad es euro) al raggiungimento di un determinato risultato di fatturato ( euro); - al contrario, la norma sembrerebbe spingere verso un premio di euro che potrà essere riconosciuto nella misura del 100%, 90%, 80% eccetera, in funzione di indicatori proporzionali. 14
15 Premio di ammontare variabile Tale metodo di costruzione del premio non dovrebbe essere eccessivamente complicato laddove il decreto interministeriale prevede che la verificabilità del risultato si basa su indicatori numerici. Attenzione: rispetto all indicatore riferito alla presenza non si può prevedere effetti penalizzanti per il congedo di maternità! 15
16 Partecipazione agli utili Possono essere oggetto di detassazione anche le le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. Il decreto stabilisce che la previsione di legge deve intendersi riferita alla possibilità di riconoscere delle somme aggiuntive in relazione agli utili di bilancio previsto dall art del c.c. Se non diversamente stabilito la partecipazione agli utili è determinata in base agli utili netti dell'impresa e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato. 16
17 Opzione a sistemi welfare Le somme e i valori di cui al comma 2 e all ultimo periodo del comma 3 dell art 51 del T.u.i.r. restano esenti da tassazione, secondo i limiti previsti, anche nel caso in cui vengano scelti dal lavoratore in sostituzione, anche parziale, delle somme previste dai premi di risultato. Di conseguenza il lavoratore: - potrà optare per la somma in denaro prevista dal premio di produttività (importo tassato con aliquota sostitutiva); - scegliere di utilizzare l importo del premio di produttività, per fruire anche parzialmente dei servizi di welfare messi a disposizione dall azienda, godendo nei rispettivi limiti individuati dal T.U.I.R. dell esenzione fiscale totale. 17
18 Coinvolgimento paritetico dei lavoratori Qualora i contratti collettivi prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell organizzazione del lavoro da realizzarsi attraverso un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori, l importo massimo detassabile aumenta ad 2.500,00. Tali gruppi di lavoro devono essere finalizzati al miglioramento o innovazione di aree produttive o sistemi di produzione e devono prevedere strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire, nonché la predisposizione di rapporti periodici sulle attività svolte ed i risultati raggiunti. 18
19 Coinvolgimento paritetico dei lavoratori Ad ogni modo viene specificato che non costituiranno strumenti e modalità utili all incremento della detassazione i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione. 19
20 Il contratto aziendale e territoriale Per l applicazione delle disposizioni in esame le somme e i valori devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 81/2015. Una condizione necessaria per l operatività del beneficio fiscale è che le somme in questione siano erogate : in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali. Restano esclusi, quindi, contratti collettivi nazionali e i contratti individuali. 20
21 Deposito dei contratti collettivi Per l applicazione dell imposta sostitutiva è previsto il deposito in via telematica del contratto collettivo entro 30 giorni dalla sottoscrizione unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni legislative. Tale dichiarazione deve essere redatta sulla base del modello allegato al decreto interministeriale. Qualora, nel corso del 2016 siano corrisposti premi di risultato sulla base di accordi 2015, l agevolazione è ammessa a condizione che il contratto collettivo sia depositato entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale e della relativa dichiarazione di conformità. 21
22 Adempimenti del sostituto d imposta L imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d imposta in via automatica se egli è lo stesso sostituto che ha rilasciato il CU nel periodo di imposta precedente a quello di riferimento, in relazione a un rapporto di lavoro intercorso per l intero anno. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il lavoratore si ritiene debba attestare per iscritto il rispetto della condizione reddituale. Analoga procedura deve essere utilizzata nel caso il lavoratore non abbia percepito alcun reddito di lavoro dipendente. 22
23 Adempimenti del sostituto d imposta Per non vedersi applicare in via automatica l imposta sostitutiva, il dipendente deve darne comunicazione scritta al proprio datore di lavoro. Il dipendente può esprimere la rinuncia anche nel caso in cui non ritenga conveniente l applicazione dell imposta sostitutiva in ragione dell esistenza di oneri la cui deduzione o detrazione sarebbe impedita dal meccanismo di imposizione sostitutiva. A seguito di espressa rinuncia del lavoratore, l intero ammontare delle somme in questione concorre alla formazione del reddito complessivo ed è assoggettato a tassazione ordinaria. 23
24 Decreto interministeriale: efficacia Le nuove disposizione si applicano alle erogazioni effettuate nel periodo di imposta 2016 e successivi. Nell ipotesi in cui le erogazioni si riferiscano a premi di risultato e partecipazioni agli utili relativi al 2015, l applicazione del regime di favore è comunque subordinata al rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla legge n. 208 del 2015 e del D.M. 24
25 WELFARE AZIENDALE NORMA PRECEDENTE Art.51, co. 2, lett. f) TUIR l utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell art. 100 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell art.12;. NORMA STABILITA 2016 Art.51, co. 2, lett. f) TUIR l utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100 (educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto). 25
26 Oneri di utilità sociale Può ritenersi parzialmente superato quanto affermato in passato dall Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 34/E del 10 marzo 2004 secondo cui ai fini dell esclusione della formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all art. 51, comma 2, lettera f) deve ricorrere la seguente condizione: - la spesa deve essere sostenuta volontariamente, e non in adempimento di un vincolo contrattuale. 26
27 Spese di istruzione Art. 51 co. 2, l. f bis/ versione precedente le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari. Art. 51 co. 2, l. f bis/ versione nuova le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari. Attraverso tale intervento si esenta da IRPEF le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro ai dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione (la misura quindi non è più circoscritta ai soli asili nido), per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali. 27
28 Novità Come terza modifica viene poi aggiunta nel comma 2 dell art. 51 del T.U.I.R. la nuova lettera f-ter secondo la quale non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell articolo
29 Documenti di legittimazione Dopo il comma 3 dell art. 51 del T.U.I.R. è stato inserito il nuovo comma 3 bis. Sulla base di quest ultimo: ai fini dell applicazione dei commi 2 e 3, l erogazione dei beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale. 29
30 Tali documenti: Documenti di legittimazione (voucher): Decreto Interministeriale - non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare (trattasi di documenti di legittimazione nominativi); - non possono essere monetizzati o ceduti a terzi; - devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare. 30
31 Documenti di legittimazione Al principio relativo alla necessità che tali documenti diano diritto ad un solo bene, prestazione, opera e servizio si deroga espressamente con riferimento ai beni e servizi di cui all art. 51 co. 3 ultimo periodo. Si tratta dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23 il cui valore non concorre a formare il reddito. 31
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