Oggetto: commenti alla bozza di regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto.
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- Tommaso Novelli
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1 ITALIAN AIR TRAFFIC CONTROLLERS ASSOCIATION MEMBER OF IFATCA INTERNATIONAL FEDERATION OF AIR TRAFFIC CONTROLLERS ASSOCIATIONS Roma, 23/03/2013 Prot. AS 0313/00026 SE A ENAC regolazione.prodottiaeronautici@enac.gov.it Oggetto: commenti alla bozza di regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto. Gentile Responsabile, Le trasmetto, in allegato, i commenti ANACNA sulla bozza di regolamento in oggetto. Nel ringraziarla per l attenzione le confermo la piena disponibilità dell Associazione nel caso ENAC necessitasse di ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti. IL SEGRETARIO NAZIONALE Felice De Lucia Via Camilla Roma - Tel Fax info@anacna.it
2 Commenti al Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto Organizzazione/persona che propone i commenti: ANACNA Ass.ne Naz. Assistenti e Controllori della Navigazione Aerea Data 1 22/03/ N 2. Riferimento Regolamento (Paragrafo/Comma) 1 Art. 2 Applicabilità: Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto, di competenza ENAC, ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) No. 216/2008 sono gli aeromobili senza pilota a bordo, progettati o modificati per scopi di ricerca, sperimentazione o scientifici, e quelli di massa operativa inferiore a 150kg. 2 Art. 3 Scopo: Non rientrano nello scopo del presente regolamento i sistemi autonomi, cioè i Sistemi a Pilotaggio Remoto che hanno caratteristiche di progetto tali per cui il pilota remoto non ha la possibilità di intervenire nel controllo del volo. 3 Art. 4 Fonti Normative 3. Commento La lettera e evidenziata crea confusione: riformulare la frase. Si suggerisce di includere nel presente regolamento ogni sistema autonomo in cui vi sia un operatore remoto in modalità superuser con possibilità di over-ride sul sistema stesso. Sostituire con: Non rientrano nello scopo del presente regolamento i sistemi autonomi per i quali il pilota remoto non ha la possibilità di intervenire nel controllo del volo. Inserire il Regolamento ENAC Servizi del Traffico Aereo 4. Motivazione Non si capisce se sono di competenza ENAC i soli APR con massa <150kg o tutti gli APR per scopi di ricerca, sperimentazione o scientifici di qualsiasi massa + gli altri APR solo se di massa < a 150kg. Il testo sembra voler distinguere la fattispecie di APR progettati o modificati per scopi di ricerca da quelli di peso inferiore a 150 Kg. progettati anche per scopi diversi dalla ricerca, sperimentazione o scientifici Gli APR più recenti sono completamente autonomi per alcune fasi del volo (autoland, lost link procedure, traffic/obstacle avoidance ) ma l operatore può operare l over-ride. 4 Art. 5 Definizioni: Visual Line of Sight (VLOS) + Beyond Line Difficilmente un pilota che non è a bordo potrà rispettare alcune delle più Un APR rientra nelle definizioni di aeromobile, quindi deve automaticamente rispettare le regole 1 La data deve essere inserita nel formato gg/mm/aa 2
3 of Sight (BLOS): indica (omissis) e di rispettare le regole dell aria applicabili al volume di spazio aereo interessato. 5 Art. 5 Definizioni: Sense and Avoid o Detect and Avoid, qualsiasi funzione a bordo in grado di consentire la separazione del mezzo aereo, in modo equivalente al see and avoid assicurato in accordo alle Regole dell aria per gli aeromobili con pilota a bordo. 6 Art. 6 Impiego di Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto e di aeromodelli complesse regole dell aria quali il Right of Way enunciato nel cap dell annesso 2.. Occorre prevedere una sezione nel Regolamento che tratti l argomento Certificazione degli APR. Sono inoltre soggette ad autorizzazione le manifestazioni sportive di aeromodelli e l uso di aeromodelli di massa al decollo uguale o maggiore a 20 kg. dell aria. Meglio cancellare la parte evidenziata e contestualmente riferirsi alle definizioni più pertinenti che sono contenute nella CIR328. Lo UASSG di ICAO sta inoltre producendo il RPAS guidance manual da presentare entro il UASSG/13 (8 Novembre 2013). Questo documento verrà controllato ed editato per la pubblicazione nel La separazione del mezzo aereo, in modo equivalente al see and avoid deve essere attestata attraverso una certificazione. Il testo non appare competere a quanto contenuto nella sezione II. Si propone di spostarlo in nuovo paragrafo della sezione III Limiti e condizioni applicabili: L autorizzazione può essere rilasciata per effettuare: a. operazioni specializzate in spazi aerei segregati o non controllati b. attività di volo sperimentale in spazi aerei segregati. Gli spazi aerei segregati possono sussistere sia in SA controllati che in SA non controllati. Se si richiede che l autorizzazione possa essere data in SA segregati all interno di SA non controllati, sostituire la o con e Richiesta autorizzazione per operazioni specializzate La dichiarazione deve attestare che il pilota ha le competenze necessarie ed ha sostenuto un addestramento adeguato per il tipo di SAPR, il pilota se non in possesso di una licenza di pilotaggio o di attestato di volo, rilasciato ai sensi del Non si definisce un metodo né una procedura con cui stabilire la necessaria conoscenza delle regole dell aria, né cosa s intenda per adeguata assicurazione. Sarebbe opportuno riferisci al concetto di attestazione del pilota remoto circa i requisiti posseduti ed includere nel modulo ogni 3
4 DPR 133/10, deve aver la necessaria conoscenza delle regole dell aria ed avere una età minima di almeno 18 anni. La dichiarazione deve, inoltre, attestare che è stata stipulata adeguata assicurazione. voce che aiuti a tenere traccia dei requisiti realmente posseduti, anche assicurativi Permessi di volo per operazioni specializzate 10 Art. 13 Manutenzione 11 Art. 16 Regole dell Aria: Il SAPR deve essere equipaggiato con la strumentazione ritenuta necessaria per il volo in determinati Spazi Aerei, l uso del transponder, di cui al Regolamento Regole dell Aria par. 3.11, è richiesto per operazioni in spazi aerei controllati. Eliminare la parte evidenziata Non risulta alcuna previsione riguardo all ambito di effettuazione di operazioni specializzate con SAPR con mezzi aerei di MTOM 20 kg, né riguardo all emissione di pertinenti NOTAM. Il paragrafo non indica prescrizioni tassative. E necessario indicare almeno un processo da seguire per ottemperare a quanto indicato. Gli aeromobili sono obbligati all uso del transponder nei soli spazi A, B, C, D ed E ma nella categoria di aeromobile rientrano anche gli aerostati. L appendice 8 del Regolamento regole dell aria stabilisce l obbligo per tutti i velivoli ed elicotteri ad essere equipaggiati di transponder per le operazioni in ogni classe di spazio aereo. Un APR rientra nella definizione di velivolo in quanto più pesante dell aria quindi è sempre obbligato, in qualsiasi classe di spazio aereo Operazioni in Spazio Aereo non segregato Ai fini del controllo del traffico aereo (ATC), gli APR devono essere completamente trasparenti, significando La formulazione indicata non regola il comportamento degli APR in modo adeguato. Oltre al Regolamento ENAC Regole dell aria che devono avere stessi comportamenti a occorre prescrivere anche l applicazione del richieste da parte dell ATC. ottemperare Regolamento Servizi del Traffico Aereo che alle prescrizioni previste nel Regolamento dovrà, conseguentemente, essere citato tra le ENAC Servizi del Traffico Aereo fonti di riferimento del presente Regolamento. 13 Art e : Esplicitare il concetto. Non si capisce se sono le uniche operazioni 4
5 Operazioni in VLOS in Volume V150 e V70 13 Art e : Operazioni in VLOS in Volume V150 para. VI e V70 para. f 14 Art Operazioni in spazio aereo segregato para. a: e l eventuale presenza di ogni altro tipo di traffico aereo 15 Art. 17 Equipaggiamenti: Il Sistema deve, di norma, essere equipaggiato con eventuali dispositivi necessari per la terminazione del volo, su attivazione automatica o manuale, che consentano un atterraggio di emergenza e prevengano al mezzo, anche in caso di perdita del link, di eccedere l inviluppo di volo ed uscire dal volume autorizzato. 16 Art 17 Equipaggiamenti: Nelle attività condotte in condizioni VLOS in spazi aerei non controllati, i mezzi aerei di SAPR devono essere equipaggiati con le luci necessarie o altri dispositivi che possono favorire la sua visibilità dal pilota remoto ed eventualmente dagli altri utilizzatori dello spazio aereo. Controllare la dicitura e in spazi aerei segregati di ambedue i paragrafi. Modificare il para. a in e l eventuale presenza di ogni altro traffico aereo autorizzato ad operare nello stesso volume di spazio aereo segregato Eliminare le parti evidenziate. Vale inoltre quanto detto nella nota 2 del presente documento riguardo i mezzi autonomi. Eliminare la parte evidenziata. consentite o se esse siano norme applicabili ai soli casi di voli operati sotto le quote specificate. Si ricorda che al workshop dello scorso 11 febbraio 2013 è stato specificato che il regolamento riguarderebbe solo le operazioni sotto i 150 metri. Gli articoli e fanno seguito, per numerazione all art operazioni in spazio aereo non segregato, quindi nei summenzionati paragrafi vi è una contraddizione in termini se si obbliga l attività in spazi aerei segregati. In teoria uno spazio aereo segregato non prevede la presenza di altro traffico aereo a meno che detto altro traffico non sia stato autorizzato ad operare nello stesso spazio aereo segregato in concomitanza con l APR. Le procedure per la perdita del link andrebbero normate più approfonditamente. Dovrebbe essere scritto almeno l obbligo di inserimento manuale o automatico del codice 7700 sul trasponder in caso di Lost Link. Gli aeromobili siano essi normali velivoli o APR devono sempre essere visibili. Anche in spazi aerei controllati e BLOS. Ad esempio in caso di sotto separazione (anche in SA controllati) la vista del pilota di bordo è l ultima risorsa per l evitamento del traffico (vedi DOC 9854 Cap. 2.7 terzo layer del conflict management) 5
6 17 Art. 19 Assicurazione Non è consentito operare un Sistema Aeromobili a Pilotaggio Remoto se non sono state stipulate ed in corso di validità assicurazioni contro terzi. Il paragrafo non indica alcun riferimento in cui rinvenire modalità, limiti o prescrizioni applicabili al requisito previsto. Per analogia con il citato DPR133/10 si potrebbe prescrivere, per esempio l applicazione del Reg. (UE) 785/2004 e successive modifiche 18 Art. 25 Sospensione e Revoca L ENAC può adottare, nel rispetto della Legge No. 241/1990, provvedimenti di sospensione totale o parziale delle autorizzazioni o delle certificazioni rilasciate in caso di inadempienza ai requisiti del presente regolamento o quando l operatore non si dimostra in grado di assicurarne la rispondenza. Le certificazioni possono essere altresì sospese se l operatore non consente all ENAC l effettuazione degli accertamenti di competenza. Quando indica non tiene in considerazione il comportamento non rispettoso di un pilota remoto che non segua le regole dell aria, cagionando disservizi ad altro traffico aereo o verso un ente ATS limitandosi esclusivamente a trattare agli aspetti certificatori o autorizzatori. Pare opportuno includere un nuovo aspetto sanzionatorio nella nuova formulazione del paragrafo, descrivendo la procedura relativa di sospensione, ricorso e revoca del provvedimento adottato. Modalità di compilazione: 1. Numero del commento 2. Indicare il punto del Regolamento oggetto del commento 3. Descrivere il commento ed eventualmente un testo alternativo 4. Spazio per note o commenti 6
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