ALLEGATO A. CONVENZIONE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E.. L EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L.
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- Baldassare Carlucci
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1 ALLEGATO A CONVENZIONE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E.. L EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L.833/78 percorso 3 PER INDICE ART. 1 - premessa ART. 2 - oggetto della convenzione ART. 3 - tetti economici ART. 4 - modalità di accesso e erogazione delle prestazioni ART. 5 - programmazione delle prestazioni e successivi adempiment ART. 6 - corretta gestone della posizione economica dell utente nei confront del tcket ART. 7 - corretta rendicontazione delle prestazioni ART. 8 - tariffe e fatturazione ART. 9 - tracciabilità dei flussi finanziari ART modalità di trasmissione dei flussi informatci ART verifiche ART incompatbilità ART carta dei servizi ART tutela dell utente ART privacy ART polizze assicuratve ART adempiment ART. 18 -decorrenza ART inadempienze, sospensione, recesso, risoluzione. ART foro competente ART responsabili della convenzione ART spese e clausole finali PREMESSO - che il D.Lgs n.502 del 1992, e s.m.i., all art. 8-bis, rubricato Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali, prevede che le regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'artcolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestt dalle aziende unità sanitarie locali nonché di soggetti accreditat, nel rispetto degli accordi contrattuali; 1
2 - che, ai sensi della stessa disposizione legislatva, la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento isttuzionale, nonché alla stpula degli accordi contrattuali; - che ai sensi dell Art. 8-quinquies del medesimo D.Lgs 502/1992 e s.m.i, la regione e le unità sanitarie locali stpulano con strutture private accreditate contratti che indicano, tra l altro, il volume massimo di prestazioni che le strutture present nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare; -che l Azienda contratta con le strutture private esclusivamente prestazioni comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza applicando tariffe unitarie a prestazione, eguali per tutti gli assistt indipendentemente dalla loro residenza; - che le tariffe di riferimento per prestazioni di riabilitazione ex art. 26 in regime residenziale,ambulatoriale e domiciliare sono quelle di delibera GRT. 776/2008; - che l Isttuto con la sottoscrizione del presente contratto accetta il sistema di remunerazione a prestazione sulla base delle tariffe massime suddette; - che l Isttuto possiede i requisit di autorizzazione e di accreditamento richiest dalle citate norme per stpulare la presente convenzione con riferimento alle prestazioni meglio specificate negli stessi; - che l Isttuto, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, deposita agli atti di questa Azienda la nota di autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, nonché il decreto regionale di accreditamento; -vista la L.R. n. 40 del 2005 e smi; - vista la L.R. n. 51 del e smi; - vista la deliberazione G.R.T. n. 79/r del ; 2
3 - vista la deliberazione G.R.T. n. 595/2005; - vista la deliberazione G.R.T. n. 776/2008; - visto il DPCM del 12/01/2017; TRA Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata Azienda, codice fiscale e partta IVA , con sede legale in Firenze Piazza Santa Maria Nuova 1, nella persona di., non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore di. dell Azienda, delegato alla stpula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. del.; E L Isttuto...., di seguito denominato, C.F./P.IVA.. con sede legale in, nella persona del proprio rappresentante legale. domiciliato per la carica presso la sede della struttura. SI CONVIENE E SI STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE Art. 1 - Premessa La premessa costtuisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Art. 2 - Oggetto della convenzione Le Part convengono che oggetto della presente convenzione sono le prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L.833/78 percorso 3 da eseguire a favore degli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale entro i limit e alle condizioni fissate nei successivi artcoli. 3
4 Per l erogazione delle suddette prestazioni, l'isttuto si avvale delle seguent sedi: Art.3 - Tet economici L Isttuto si impegna ad erogare le prestazioni di cui all'art. 2, entro i tetti economici successivamente indicat, agli utent resident nel territorio dell Azienda nonché a cittadini afferent alle altre Aziende Sanitarie della Regione Toscana, alle tariffe individuate dalla GRT. n. 776/2008 e dalla GRT. n. 723/2011. Per assistt resident in altre Regioni, l onere delle prestazioni ex art. 26 eventualmente rese a tali assistt, previa preventva predisposizione e/o validazione del Piano di trattamento da parte dell Azienda USL di residenza, graverà sulla medesima Azienda USL di residenza dell assistto alla quale l Isttuto dovrà trasmettere regolare fattura. Tenuto conto del limite massimo di prestazioni necessarie all Azienda, viene assegnato un volume economico per l anno di. ripartto in dodicesimi di attività per i cittadini resident nel territorio dell Azienda Toscana Centro. Per i cittadini resident nelle altre Aziende sanitarie della Toscana il budget è così suddiviso: L Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confront dell Isttuto relatvamente alle prestazioni dallo stesso eseguite oltre i limit dei tetti economici sopra riportat. Art. 4 - Modalità di accesso ed erogazione delle prestazioni L'accesso alle prestazioni riabilitatve si diversifica sulla base della normatva vigente che si applica a questo contratto. 4
5 L accesso alle prestazioni di riabilitazione ex art. 26 avviene, dopo una prima visita effettuata dallo specialista pubblico attivato con richiesta del Medico di Medicina Generale redatta su ricettario regionale, utlizzando l apposito modulo per il Progetto Riabilitatvo, debitamente protocollato. Il Progetto Riabilitatvo individuale (PRI) è redatto su apposito modello predisposto dall Azienda che l'isttuto dichiara di conoscere e di accettare quale unico strumento che possa consentre l accesso alle strutture riabilitatve. Per i resident in altre Aziende della Regione Toscana l accesso per le prestazioni ex art. 26 è subordinato alla preventva predisposizione e/o validazione del Piano di trattamento da parte dell Azienda ASL di residenza dell utente. L Isttuto assicura che le prestazioni oggetto della presente convenzione siano eseguite presso la proprie strutture regolarmente accreditate, da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria, con l uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiale di consumo e con identficazione mediante tmbro e firma del professionista che ha effettuato la prestazione. L Isttuto garantsce inoltre che le prestazioni siano eseguite nel rispetto del principio di appropriatezza degli standards di qualità e dei protocolli operatvi condivisi e formalizzat dalla Azienda Sanitaria. L Isttuto si impegna ad informare gli utent di quali prestazioni da esso erogate sono oggetto della convenzione e, quindi, a carico del Servizio Sanitario Regionale. Art. 5 - Programmazione delle prestazioni e successivi adempiment L isttuto contraente si impegna a programmare le prestazioni convenzionate e rientrant nei tetti economici ad esso riconosciut ripartt in dodicesimi di attività. L Isttuto è tenuto a concordare con l Azienda eventuali periodi di chiusura per 5
6 ferie e a comunicarli con almeno 60 giorni di antcipo al Servizio di Riabilitazione aziendale di riferimento territoriale. Con la stessa tempistca devono essere comunicat i giorni dedicat alla manutenzione delle apparecchiature. Ogni altro periodo di sospensione o chiusura che si renda necessario per qualsiasi motvazione improvvisa, deve essere immediatamente comunicato al Servizio di Riabilitazione aziendale di riferimento territoriale. Art. 6 Corretta gestone della posizione economica dell utente nei confront del tcket Per ogni prestazione erogata, l Isttuto deve assicurare la corretta gestone della posizione economica dell utente per l accesso ai servizi, in regime di esenzione ove sussista il diritto, o con la compartecipazione alla spesa ove previsto dalle disposizioni normatve nazionali e regionali vigent. Laddove sia dovuta la compartecipazione alla spesa sanitaria, il versamento della stessa dovrà avvenire prima dell erogazione della prestazione presso l Isttuto che rilascerà regolare ricevuta fiscale precisando che trattasi di prestazioni erogate in convenzione con il SSN. L isttuto deve garantre per conto dell Azienda la riscossione del tcket. L isttuto si impegna a seguire le disposizioni impartte dall Azienda a tale proposito e ad attuare eventuali diverse modalità di riscossione, versamento o fatturazione che potrebbero intervenire per disposizioni nazionali, regionali o aziendali. L Azienda potrà in qualunque momento richiedere ogni documentazione tendente ad accertare l esattezza delle detrazioni effettuate dall Isttuto. 6
7 Art.7 Corretta rendicontazione delle prestazioni Le prestazioni erogate dovranno essere rendicontate correttamente. Effettuata la prestazione sarà cura dell Isttuto acquisire dall utente l attestazione dell effettiva fruizione della stessa mediante apposizione della propria firma sul retro della richiesta/diario di trattamento. L Isttuto si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informatvo nei confront dell Azienda e della Regione Toscana, secondo le modalità stabilite dalla normatva nazionale e dalle disposizioni regionali. Art. 8 - Tariffe e fatturazione L Azienda è tenuta a corrispondere all Isttuto, per ciascuna prestazione sanitaria resa, l importo indicato nella corrispondente voce del Nomenclatore Tariffario Regionale di cui a delibera GRT n. 776/2008 e smi. L Isttuto è tenuto a comunicare all'azienda entro cinque giorni eventuali allontanament dal Centro (per ricoveri, trasferiment in altri centri o altra causa) del soggetto assistto che comportno la sospensione delle prestazioni. Analoghe comunicazioni dovranno essere effettuate in caso di rientro nel Centro ospitante che comport la ripresa in carico del paziente. L Isttuto emette fatture mensili per l importo corrispondente alle prestazioni oggetto del presente atto. La fattura deve essere emessa dall Isttuto a seguito di validazione regionale dell attività svolta così come risultante dagli eventuali specifici applicatvi software in uso entro il mese successivo a quello di erogazione delle prestazioni. La fattura è posta in pagamento entro 60 giorni decorrent dalla data di trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio SdI corredata 7
8 contestualmente dalla stampa del report dell attività mensile già validata dalla Regione ed elaborata dagli specifici applicatvi software in uso. L omissione o il ritardo negli adempiment descritti dà luogo ad inadempienza contrattuale di cui al successivo art. 19. L Isttuto si impegna a sanare, ove possibile, le anomalie segnalate dall Azienda riguardo la fatturazione e/o la documentazione a corredo della medesima, oppure ad emettere relatva nota di credito, tempestvamente e comunque non oltre il mese successivo alla segnalazione. In mancanza di sanatoria oppure in assenza della nota di credito la fattura non verrà liquidata fino alla regolarizzazione da parte dell Isttuto. L Azienda, prima di procedere al pagamento di quanto spettante, acquisisce d ufficio il Documento di regolarità contributva DURC per quanto concerne gli eventuali versament dovut a INPS/INAIL/CASSE EDILI e nel caso di certficato irregolare provvede ad attivare l intervento sosttutvo secondo quanto disposto dall art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e art. 31 commi 3 e 8 bis del D.L. 69/2013 convertto dalla L. 98/2013. L Azienda effettua controlli a campione sulla documentazione cartacea sanitaria riferita alle attività mensilmente svolte. L Isttuto si impegna a conservare presso la propria sede tutta la documentazione inerente l attività oggetto della presente convenzione. Altresì si impegna a consegnare tempestvamente all Azienda la documentazione richiesta per controlli. Qualora nel corso di vigenza del presente atto la Regione Toscana apport modifica alla delibera GRT. n. 776/2008, l Azienda provvede ad apportare le conseguent modificazioni alle tariffe applicate. 8
9 Art.9- Tracciabilità dei flussi finanziari In analogia a quanto previsto dall art. 3 della L. 136/2010 e smi, l Isttuto è tenuto ad utlizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso Isttut Bancari o presso la Società Poste Italiane S.p.A., anche non in via esclusiva. Ai sensi della determinazione dell ex AVCP n.4/2011 tale attività non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Art. 10-Modalità di trasmissione dei flussi informatci L Isttuto si impegna a trasmettere, secondo i tracciat record previst, tutta l attività erogata. Pertanto invia entro il terzo giorno lavoratvo del mese successivo a quello di riferimento (o entro le date che verranno indicate sulla base della normatva regionale), il flusso informatco previsto dalla normatva vigente flusso Doc. SPR-, anche con l ausilio di specifici applicatvi software, in modo da consentre all Azienda il rispetto delle scadenze contenute nelle norme regionali e nazionali in materia. Qualora l isttuto abbia più sedi trasmette l attività erogata secondo i codici assegnat alle strutture di erogazione. L Azienda richiede integrazioni al tracciato record in base al modificato debito informatvo nei confront della Regione Toscana dandone comunicazione formale all Isttuto; quest ultmo si impegna ad adeguarlo entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione. In difetto l Azienda sospenderà la liquidazione delle competenze. L isttuto è tenuto inoltre a fornire i dat di struttura del presidio ambulatoriale e delle relatve apparecchiature di diagnosi e di cura così come richiesto dalla competente struttura di ESTAR, nel rispetto delle scadenze e delle modalità di trasmissione. 9
10 L Isttuto si impegna inoltre a collaborare nella trasmissione delle ulteriori informazioni che si renderanno eventualmente necessarie qualora siano apportate modifiche al sistema informatvo sanitario. Art. 11- Verifiche L Isttuto contraente riconosce all Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, quanttà, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, ed alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso l Isttuto, ferma restando ogni altra competenza dell Azienda in materia di Igiene delle strutture sanitarie e di Medicina del Lavoro. Art.12- Incompatbilità L Isttuto si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatbilità rispetto alla Legge 412/1991 e smi art. 4 co. 7 e Legge 662/1996 e smi art. 1 co. 5 e co. 19. Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi a questa Azienda entro il 31 Gennaio di ogni anno. L Azienda può richiedere all Isttuto la propria dotazione organica con la quale ha la capacità di garantre l erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione. L Isttuto si impegna a consegnare tempestvamente la documentazione richiesta. E fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall art. 53 del D. Lgs.vo 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Antcorruzione, ai dipendent dell Azienda che negli ultmi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritatvi o negoziali 10
11 concernent le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavoratva o professionale presso l Isttuto. Art.13- Carta dei servizi L Isttuto adotta ed attua una propria carta dei servizi sulla base dei principi indicat dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e dello schema generale di riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio Detta carta dei servizi è a disposizione per informazione degli utent presso i locali dell Isttuto ovvero pubblicata sul sito web del medesimo. Art.14 Tutela dell utente L Isttuto riconosce il diritto alla tutela dell utente e le modalità per il suo esercizio di cui al regolamento di Pubblica Tutela dell Azienda contraente, collabora con l URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) e con la Commissione Mista Conciliatva nominata dal Direttore Generale dell Azienda. Gli operatori prepost al servizio sono tenut alla osservanza della normatva regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente nonché i principi contenut nel codice di comportamento dell Azienda adottato con deliberazione n del e pubblicato sul sito aziendale alla voce amministrazione-trasparentedisposizioni generali atti generali. Art.15 - Privacy Le Part si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione del D.Lgs. n.196/2003, e Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione di dat personali e sensibili. 11
12 Si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dat e le informazioni che possano assumere dal presente contratto, secondo quanto fissato dalla normatva dettata dal Codice della privacy. Il Rappresentante Legale dell Isttuto è nominato dall Azienda Responsabile del Trattamento di dat ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. Il Rappresentante Legale si impegna a nominare Incaricat del trattamento tutti gli operatori impegnat nel servizio oggetto della presente convenzione. E tenuto ad osservare e far osservare le disposizioni contenute nel Regolamento attuatvo del Codice in materia di protezione dei dat personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 adottato con delibera del Direttore Generale n. 173/2018 pubblicato sul sito aziendale alla voce privacy. Art Polizze Assicuratve A copertura dei rischi inerent l attività svolta per conto dell Azienda dall Isttuto con mezzi, strument e personale propri, il contraente dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicuratva per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguat e dal medesimo ritenut congrui, della polizza assicuratva a copertura del rischio incendio fabbricat, nonché della polizza infortuni in favore dei soggetti che usufruiscono delle prestazioni oggetto della presente convenzione, esonerando espressamente l Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incident che dovessero verificarsi nell espletamento della attività oggetto della convenzione. Art Adempiment L Isttuto si impegna ad attuare tutti gli adempiment necessari per l ottenimento ed il mantenimento dei requisit di accreditamento di cui alla L.R. 51/2009 e s.m.i. e al Decr. Presidente Giunta Regionale n. 79/R del , compreso a mero 12
13 ttolo esemplificatvo- garantre tutti gli obblighi derivant dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche relatvamente alla gestone delle emergenze, alla prevenzione incendi e di primo soccorso, ad intervent di manutenzione strutturali, edili ed impiantstci, necessari per assicurare il mantenimento della sicurezza dei locali e dell edificio. Art.18 - Decorrenza, rinnovo, proroga 18.1 decorrenza. La presente convenzione produce effetti dalla data di apposizione dell ultma firma in formato digitale e avrà scadenza il. Le Part concordano che nelle more della sottoscrizione del presente accordo, sono fatti salvi i rapport eventualmente intercorsi tra le Part secondo quanto previsto nel presente contratto. Ogni variazione alla presente convenzione è concordata tra le Part e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali modifiche normatve a livello nazionale e/o regionale in materia rinnovo proroga. La presente convenzione, su richiesta dell Azienda può essere rinnovata, agli stessi patti e condizioni, per un ulteriore anno. E consentta altresì all Azienda la possibilità di attivare, con un preavviso di almeno un mese, una proroga tecnica per un massimo di tre mesi qualora si rendesse necessaria per approfondiment per nuovo accordo contrattuale. Art Inadempienze, sospensione, recesso, risoluzione Inadempienze e penali Nel caso di riscontrate inadempienze alla presente convenzione, l Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali 13
14 controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell Azienda il competente ufficio aziendale procede all applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di 400,00 ad un massimo di 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese. L applicazione delle penali previste dal presente artcolo non precludono il diritto dell Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivant dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente artcolo non costtuisce esonero in alcun caso per la Struttura dall adempimento dell obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l obbligo di pagamento della medesima penale. L Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatco di cui all art. 9 fino al suo ripristno sospensione L Azienda si riserva la facoltà di sospendere la convenzione qualora accert il mancato rispetto degli adempiment di cui all art. 17. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinchè si adegui alla normatva. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, la convenzione si intenderà automatcamente risolta. 14
15 19.3 -recesso Qualora la Struttura intenda recedere dalla convenzione deve dare comunicazione all Azienda per iscritto tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi, in ogni caso esaurendo le prestazioni già programmate. L Azienda può recedere dalla convenzione per motvate esigenze di pubblico interesse, o qualora intervenga una diversa normatva regionale o nazionale in materia, dando comunicazione per iscritto tramite PEC con preavviso tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Struttura da parte dell Azienda risoluzione L azienda può risolvere inoltre dalla convenzione previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso di norma di un mese, nei seguent casi: -reiterate contestazioni per fatturazione errata o ricette irregolari; -reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni della presente convenzione tali da essere valutate dall Azienda, per la natura dei fatti che le costtuiscono o dei motvi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto; -mancata trasmissione dei flussi di attività e dei dat relatvi alle caratteristche del presidio, risultat non sanat alla fine dell anno di riferimento delle attività; -sospensione dell attività non preventvamente concordata con l Azienda Clausola risolutva espressa. La presente convenzione decade di diritto nei seguent casi: -ritro dell autorizzazione sanitaria; -reato per condotta esercitata ai danni dell Azienda; -accertato caso di incompatbilità ai sensi dell art.12 addebitabile a responsabilità della Struttura; 15
16 -nel caso in cui nella gestone e proprietà della Struttura vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura, - e in tutti i casi previst dalla normatva vigente. Art.20- Foro competente Per ogni controversia le part convengono che sia competente il foro di.. Art. 21- Responsabili della convenzione Sono individuat quali Responsabili della convenzione: a) per l Azienda: - il Responsabile Unico del Procedimento nella figura del Direttore..; - per gli aspetti tecnico-professionali il riferimento è rappresentato dal Direttore del Dipartmento di Medicina Fisica e Riabilitatva o suo delegato cui compete il monitoraggio; - b) per il soggetto contraente: - il rappresentante legale dell Isttuto Art. 22 Spese e clausole finali Il presente atto consta di n pagine ed è sottoposto a registrazione solo in caso d uso a cura e a spese della parte richiedente. Le spese di bollo, ove dovute, sono a carico del soggetto contraente e assolte nelle modalità previste dalla legge. Per quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alle norme di legge e di regolament in materia sanitaria, amministratva, civile e penale in quanto applicabili, nonché ai Protocolli operatvi aziendali. Presso la S.O.S dell Azienda verrà conservata agli atti tutta la documentazione afferente la presente convenzione. 16
17 Letto confermato e sottoscritto Per l Azienda Il Direttore della. Per l Isttuto Il Rappresentante Legale. 17
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