SICUREZZA ANTINCENDIO

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1 SICUREZZA ANTINCENDIO Direttive per un approccio ingegneristico Circolare Agenzia delle Entrate Attuazione D.L. Visco-Bersani Rimborso I.V.A. auto Esclusione dalle gare per irregolarità fiscali Autorità Vigilanza Lavori Pubblici Partecipazione a gare di progettazione Offerte anomale al setaccio Capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa SPECIALE REGIONI Basilicata Calabria Campania Puglia Sardegna Sicilia Toscana Legge sugli impianti di produzione energia Elenco Prezzi Lavori Pubblici Applicazione Codice unico contratti Elenco Prezzi Lavori Pubblici Disposizioni Codice ambiente Definizione massimali costo E.R.P. Contributi per gli impianti solari termici Codice ambiente Contratto fidejussione Norme per l emergenza idrica

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3 IN QUESTO NUMERO SOMMARIO SCADENZE FISCALI LUGLIO... p. 520 NORMATIVA NAZIONALE RENDITE IMMOBILIARI CONSULTAZIONE ONLINE Decreto dell Agenzia del Territorio 4 maggio SICUREZZA ANTINCENDIO DIRETTIVE PER UN APPROCCIO INGEGNERISTICO Decreto del Ministero dell Interno 9 maggio CANCELLAZIONE IPOTECA MUTUI IMMOBILIARI IN GAZZETTA DUE PROVVEDIMENTI Decreto dell Agenzia del Territorio 23 maggio APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI PRINCIPI DI SCELTA DEI CRITERI DI SELEZIONE E AGGIUDICAZIONE Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 1 marzo CHIARIMENTI SUI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DEL D.L. VISCO-BERSANI Circolare dell Agenzia delle Entrate 11 maggio, n. 27/e AGENZIA DELLE ENTRATE IVA AUTO: SEMPLIFICATA LA RICHIESTA DI RIMBORSO Circolare dell Agenzia delle Entrate 16 maggio, n RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER IL SETTORE EDILE Circolare I.N.P.S. 17 maggio, n CODICE APPALTI ESCLUSIONE DALLE GARE PER IRREGOLARITÀ FISCALI Circolare dell Agenzia delle Entrate 25 maggio, n. 34/E AUTORITÀ LAVORI PUBBLICI ANCHE NEGLI APPALTI DI SERVIZI OFFERTE ANOMALE AL SETACCIO Deliberazione dell Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 17 aprile, n AUTORITÀ LAVORI PUBBLICI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA Deliberazione dell Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 9 maggio, n AUTORITÀ LAVORI PUBBLICI PARTECIPAZIONE DI CONCORRENTI A GARE DI PROGETTAZIONE Determinazione dell Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 29 marzo, n. 1/ CANCELLAZIONE IPOTECA MUTUI IMMOBILIARI IN GAZZETTA DUE PROVVEDIMENTI Provvedimento dell Agenzia del Territorio 25 maggio CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI IN GAZZETTA IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO Comunicato del Consiglio Nazionale dei Geometri (stralcio) NORMATIVA REGIONE BASILICATA LEGGE SUGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA Legge Regionale 26 aprile, n LAVORI PUBBLICI 6

4 SOMMARIO NORMATIVA REGIONE CALABRIA ELENCO PREZZI LAVORI PUBBLICI... p. 565 Deliberazione della Giunta Regionale 13 febbraio, n EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NUOVI LIMITI MASSIMI COSTO INTERVENTI Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo, n NORMATIVA REGIONE CAMPANIA APPLICAZIONE CODICE UNICO CONTRATTI REGIONE CAMPANIA Legge Regionale 27 febbraio, n NUOVE NORME SITI INQUINATI Legge Regionale 28 marzo, n INCENTIVI PER LA VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI DELLA CAMPANIA Circolare Assessoriale della Campania 22 maggio, n. 1749/sp ELENCO PREZZI LAVORI PUBBLICI Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2006, n RILASCIO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio, n NORMATIVA REGIONE PUGLIA CODICE AMBIENTE DISPOSIZIONI Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio, n NORMATIVA REGIONE SARDEGNA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEFINIZIONE MASSIMALI COSTO Determinazione del Direttore Generale dell Assessore Regionale dei Lavori Pubblici 29 dicembre 2006, n NORMATIVA REGIONE SICILIA MODIFICHE LEGGE REGIONALE N. 10/ INTERVENTI TURISMO Legge 8 maggio, n CONTRIBUTI PER GLI IMPIANTI SOLARI TERMICI Decreto dell Assessorato dell Industria 16 aprile CODICE AMBIENTE SCHEMA CONDIZIONI CONTRATTUALI COSTITUZIONE FIDEJUSSIONE Decreto dell Assessorato del Territorio e dell Ambiente 12 febbraio PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI LEGGE REGIONALE N. 10/1991 E D.M. 12 DICEMBRE Decreto dell Assessorato del Territorio e dell Ambiente 27 marzo DIRETTIVE SORTEGGIO OFFERTE LAVORI PUBBLICI CON PIÙ AGGIUDICATARI Circolare dell Assessorato dei Lavori Pubblici 19 febbraio, n SERVIZI IN ECONOMIA TITOLARE POTERE AFFIDAMENTO Circolare dell Assessorato dei Lavori Pubblici 30 marzo NORMATIVA REGIONE TOSCANA (a cura del Dott. Ing. Davide Crovetti) PIANO REGIONALE DI AZIONE AMBIENTALE Legge Regionale 19 marzo, n LAVORI PUBBLICI 517

5 SOMMARIO NORME PER L EMERGENZA IDRICA PER L ANNO... p. 621 Legge Regionale 21 maggio, n ISTRUZIONI IN MATERIA DI CAVE E TORBIERE Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 febbraio, n. 10/R NORME GOVERNO TERRITORIO Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 aprile, n. 26/R SELEZIONE NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE TABELLE INDICI ISTAT INTERESSI E TASSI Tabella Interessi di mora per ritardato pagamento parcelle... n. 5/ Tabella Rivalutazione dei crediti professionali... n. 5/ Tabella Rivalutazione dei crediti professionali...(vedi aggiornamento) Tabella Tasso dell interesse legale... n. 5/ Tabella Adeguamento tariffe prestazioni urbanistiche...(vedi aggiornamento) Tabella Prime rate... n. 5/ Tabella Interessi di mora per l appalto di opere pubbliche... n. 5/ Tabella Valore dell Euro per anni precedenti al n. 5/ Tabella Soglie comunitarie... n. 5/ Tabella Soglie WTO-GPA... n. 5/ COSTI DI COSTRUZIONE Tabella Costo di costruzione edifici di civile abitazione... n. 5/ Tabella Indice costo costruzioni residenziali (a base variabile)... n. 5/ Tabella Indice costo costruzioni residenziali (raccordati a base 1970 = 100)... n. 5/ Tabella Indice costo costruzione capannone (uso industriale)... n. 5/ Tabella Costo unitario di costruzione per il calcolo del contributo nella concessione edilizia... n. 5/ Tabella I.V.A. edilizia per cessioni e servizi... n. 5/ EQUO CANONE Tabella Locazione immobili urbani e ad uso diverso...(vedi aggiornamento) Tabella Immobili urbani (indici annuali ISTAT)...(vedi aggiornamento) Tabella Immobili urbani (indici annuali ISTAT al 75%)...(vedi aggiornamento) Tabella Riepilogo costo base di produzione n. 5/ Tabella Locazione immobili urbani (abitazioni ultimate entro il 1975)... n. 5/ Tabella Locazione immobili urbani (abitazioni ultimate dopo il 1975)... n. 5/ Tabella Locazione immobili urbani, canone annuo al metro quadrato... n. 5/ Tabella coefficienti di degrado per vetustà... n. 5/ Calcolo del canone aggiornato di un appartamento costruito sino all anno n. 5/ Calcolo del canone aggiornato di un appartamento costruito nel n. 5/ Tabella Immobili ad uso diverso (indici biennali ISTAT)...(vedi aggiornamento) Tabella Immobili ad uso diverso (indici biennali ISTAT al 75%)...(vedi aggiornamento) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Tabella Trattamento di fine rapporto...(vedi aggiornamento) AGGIORNAMENTI TABELLE INDICI Tabella Mese di aprile :...121,31 Mese di maggio :...121,69 Tabella Mese di maggio : ,0 518 LAVORI PUBBLICI 6

6 SOMMARIO Tabella EQUO CANONE VARIAZIONI ANNUALI Variazione % /04-:...1,4% Variazione 75% /04-:...1,050% Variazione % /05-:...1,4% Variazione 75% /04-:...1,050% EQUO CANONE VARIAZIONI BIENNALI Variazione % /04-:...3,4% Variazione 75% /04-:...2,550% Variazione % /04-:...3,6% Variazione 75% /04-:...2,700% Tabella Mese di aprile :...1,4% Mese di maggio :...1,4% Tabella Mese di aprile :...1,050% Mese di maggio :...1,050% Tabella Mese di aprile :...3,4% Mese di maggio :...3,6% Tabella Mese di aprile :...2,550% Mese di maggio :...2,700% Tabella Dal al :...0,96729% Dal al :...1,32593% 6 LAVORI PUBBLICI 519

7 SCADENZE FISCALI LUGLIO Si ricorda che quando i termini di pagamento cadono di sabato o di giorno festivo, il pagamento è considerato tempestivo anche se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (articolo 6, comma 8 del D.L. n. 330/1994 convertito con Legge n. 473/1994 e articolo 18 del D.Lgs. n. 241/1997. NOTE 15 LUGLIO Domenica IVA Annotazioni delle operazioni dei contribuenti minori e forfettari Scade il termine relativo all annotazione per aliquote delle operazioni del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA. Quanto alle modalità di annotazione, essa può eseguirsi nei registri IVA od in quello dei corrispettivi (purché ci sia la certificazione dello scontrino o della ricevuta fiscale), ovvero nei prospetti che hanno ricevuto approvazione con i decreti ministeriali 11 febbraio 1997 e 12 febbraio 1997, tenuto a norma dell articolo 39 del D.P.R. n. 633/1972. Emissione fatture differite I soggetti IVA entro oggi devono emettere ed annotare sul registro delle vendite e dei corrispettivi, le fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento, facendo riferimento al mese di consegna o di spedizione dei beni. IVA e Ritenute di Acconto Ravvedimento operoso Regolarizzare gli adempimenti del mese precedente omessi o eseguiti in maniera non regolare. Il versamento da effettuare è pari a 1/8 del minimo al quale occorre aggiungere la sanzione in misura ridotta e gli interessi legali maturati alla data in cui si effettua il pagamento. 16 GIUGNO Lunedi Versamento su modello di Pagamento Unificato F24 Entro oggi vanno effettuati i seguenti adempimenti: Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente; Compensazione del credito per nuove assunzioni; Versamento della rata dell addizionale regionale e comunale all IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente; INPS gestione separata, contributi 10% o 13% per i committenti sulle collaborazioni coordinate e continuative, per i pagamenti effettuati nel mese precedente; Versamenti IVA mensili relativi alle operazioni del mese precedente, la cui consegna di riferimento risulti da un DDT o da altro documento idoneo a identificare i soggetti fra i quali si effettua l operazione; Imposte sui redditi ritenute alla fonte del mese precedente sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui compensi di lavoro autonomo, sui redditi di capitale; IRPEF dipendenti per i non titolari di partita IVA; Contributi INPS per datori di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese precedente; INPS gestione separata, contributi 10% o 14% (per i collaboratori non iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie) per i committenti sulle collaborazioni coordinate e continuative, per i pagamenti effettuati nel mese precedente. Il versamento va effettuato presso Banche, Poste o Concessionari. 520 LAVORI PUBBLICI 6

8 SCADENZE FISCALI 30 LUGLIO 2006 Lunedi Versamento imposta Imposta di Registro Scade il termine per il versamento relativo ai contratti di locazione ed affitto di beni immobili. Il versamento è relativo a cessioni, risoluzioni e proroghe con effetto dal primo del mese in corso. Entro oggi il contratto deve essere presentato all Ufficio del Registro unitamente all attestato di pagamento. NOTE 31 LUGLIO 2006 Martedi IVA Schede carburante Entro oggi, i soggetti che usano i mezzi di trasporto nell esercizio di impresa, arte o professione devono rilevare il numero complessivo dei chilometri nelle scede carburanti. INPS Denuncia DM10 Entro oggi deve essere effettuato l invio telematico del DM10 relativo alle retribuzioni del mese di giugno LAVORI PUBBLICI 521

9 NORMATIVA NAZIONALE RENDITE IMMOBILIARI CONSULTAZIONE ONLINE Sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio è stato pubblicato il decreto dell Agenzia del territorio 4 maggio recante: Accesso al sistema telematico dell Agenzia del territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale che contiene quindici articoli e tre allegati. Successivamente alla pubblicazione del decreto è possibile, anche per i singoli cittadini, consultare gratuitamente via internet la banca dati catastale e, con il pagamento delle relative imposte, quella ipotecaria. Questa importante innovazione, che rappresenta un altro passo avanti verso la completa informatizzazione dei servizi dell Agenzia, stabilisce le nuove modalità di accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale. Il decreto, per quanto riguarda i dati catastali, tiene naturalmente conto della innovazione introdotta con il D.L. n. 262/2006, che ha reso completamente gratuite le visure catastali. Con il provvedimento direttoriale si è, inoltre, provveduto a rivedere, completamente, con decorrenza 1 gennaio 2008 la disciplina dell accesso alle banche dati, su base convenzionale, da parte degli utenti abituali (notai, geometri, professionisti in genere ed Enti), con l abolizione del canone e la previsione, a titolo di rimborso spese, di 200 Euro da corrispondere una tantum e di 30 Euro annuali per ogni password utilizzata. La tassa, prevista per le sole ispezioni ipotecarie, sarà corrisposta in base alle consultazioni effettuate. Prima dell emanazione dell odierno decreto è stato necessario definire (v. provvedimento del 2 marzo, pubblicato nella G.U. del 12 marzo) le modalità di pagamento, per via telematica, dei tributi dovuti. Pertanto: dal 10 maggio, sarà possibile accedere, attraverso il sito internet dell Agenzia, direttamente e gratuitamente, alle informazioni catastali relative al classamento e alla rendita degli immobili (indicando obbligatoriamente gli estremi di identificazione catastale); dal 1 giugno l accesso diretto, previo accreditamento del richiedente attraverso il sistema di autenticazione di fisco on line dell Agenzia delle Entrate, consentirà, di conoscere l elenco dei beni immobili intestati ad un soggetto; dal primo giugno l accesso diretto, previo accreditamento del richiedente attraverso il sistema di autenticazione di fisco on line dell Agenzia delle Entrate, consentirà, di conoscere l elenco dei beni immobili intestati ad un soggetto; sempre dal 1 giugno, l accesso diretto, da parte del singolo utente, per la consultazione della banca dati ipotecaria è consentito tramite la registrazione, in via sperimentale, al servizio Porta dei Pagamenti di Poste Italiane S.p.A. per ogni consultazione effettuata, le tasse ipotecarie previste dalla normativa vigente saranno aumentate del cinquanta per cento, come previsto dal decreto Legge n. 2/2006, già citato; dal primo gennaio 2008 entrerà in vigore la nuova disciplina relativa alle convenzioni, con professionisti ed enti, per l accesso alle banche dati catastali ed ipotecarie. Tale disciplina, come già detto, prevede l abolizione del canone annuo, il versamento una tantum della somma di 200 Euro a titolo di rimborso spese e della somma di 30 Euro annuali per ogni password utilizzata. La convenzione verrà stipulata in modalità telematica con la Direzione dell Agenzia del territorio, utilizzando lo schema di convenzione allegato al decreto (allegato B). Anche per i versamenti richiesti (rimborso spese, contributi per le password e tasse ipotecarie) verranno utilizzate modalità telematiche. DECRETO DELL AGENZIA DEL TERRITORIO 4 MAGGIO Accesso al sistema telematico dell Agenzia del territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale. [G.U.R.I , N. 107] Capo I Disposizioni generali IL DIRETTORE DELL AGENZIA Visto il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, ed in particolare il titolo III della tabella A allegata al medesimo decreto, da ultimo modificata dalla tabella 2 allegata al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 522 LAVORI PUBBLICI 6

10 NORMATIVA NAZIONALE Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, ed in particolare gli articoli 16 e 20; Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305, recante il regolamento concernente la concessione dell utenza del servizio di informatica per l accesso alla base informativa del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico; Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 ottobre 1992, relativo alla istituzione nelle conservatorie dei registri immobiliari del servizio telematico per la trasmissione via cavo delle note di trascrizione, di iscrizione e delle domande di annotazione e per le interrogazioni a distanza sugli archivi informatici di una o più conservatorie automatizzate nonchè procedure e specifiche tecniche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto l articolo 1, commi da 367 a 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; Visto il decreto del direttore dell Agenzia del territorio 6 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2005, n. 210; Visto l articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il quale prevede che, con decreto del direttore dell Agenzia del territorio, sono stabilite le modalità attuative dell accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale; Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, concernente disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, ed in particolare l articolo 2, comma 68; Visto il provvedimento del direttore dell Agenzia del territorio 12 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2006, concernente le modalità di esecuzione delle visure catastali; Visto il provvedimento del direttore dell Agenzia del territorio 2 marzo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo, concernente il pagamento di servizi telematici erogati dall Agenzia del territorio tramite utilizzo di somme versate su conto corrente unico a livello nazionale; Acquisito il parere favorevole del Ministero dell economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, espresso con nota del 3 maggio, prot. n ; Considerata la necessità di disciplinare le modalità di esecuzione delle visure catastali ed ipotecarie effettuate per via telematica; Decreta: Art. 1 Accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale 1. L accesso al sistema telematico dell Agenzia del territorio perla consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale è consentito a chiunque con accesso diretto o su base convenzionale, nel rispetto della normativa vigente, anche in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, secondo le modalità previste nei seguenti Capi. 2. La consultazione telematica della banca dati ipotecaria effettuata in esenzione da tributi, in virtù di espressa disposizione di legge, è consentita esclusivamente su base convenzionale. Capo II Accesso telematico diretto Art. 2 Informazioni catastali censuarie 1. L Agenzia del territorio rende disponibili, sul proprio sito internet, le sole informazioni relative al classamento e alla rendita degli immobili, individuati esclusivamente tramite gli estremi di identificazione catastale. Art. 3 Consultazione telematica ipotecaria e catastale 1. Dal 1 giugno, l accesso diretto al sistema telematico dell Agenzia del territorio per la consultazione della banca dati ipotecaria è consentito, in via sperimentale, previa registrazione del richiedente tramite il servizio «Porta dei pagamenti» di Poste italiane S.p.a., con il pagamento telematico delle tasse ipotecarie previste dalla normativa vigente per ogni consultazione effettuata, aumentate del cinquanta per cento. 6 LAVORI PUBBLICI 523

11 NORMATIVA NAZIONALE 2. Dal 1 giugno, l accesso diretto al sistema telematico dell Agenzia del territorio per la consultazione della banca dati catastale è consentito, in via sperimentale, previo accreditamento del richiedente con le modalità previste per i servizi telematici dell Agenzia delle entrate. 3. L accesso è disciplinato dalle condizioni generali, di cui agli allegati A1 e A2 al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante, che dovranno essere accettate all atto della richiesta di consultazione. Art. 4 Inibizione all accesso telematico 1. La violazione degli obblighi di cui al presente decreto e delle obbligazioni assunte con l accettazione delle condizioni generali comporta l inibizione all accesso telematico. Capo III Accesso telematico su base convenzionale Art. 5 Disciplina convenzionale 1. Dal 1 gennaio 2008 l accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale su base convenzionale è consentito dall Agenzia del territorio, su istanza di parte, mediante la stipulazione di apposita convenzione, conforme allo schema di cui all allegato B al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, secondo le disposizioni di cui al presente Capo. Art. 6 Durata della convenzione 1. La convenzione ha durata triennale, con tacito rinnovo alla scadenza, salvo disdetta da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro sessanta giorni dalla scadenza. 2. Le parti possono inoltre recedere dalla convenzione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare alla controparte con sessanta giorni di preavviso. Art. 7 Importi dovuti 1. Fatto salvo quanto previsto in materia di riutilizzazione commerciale dei dati catastali ed ipotecari, per l accesso alle banche dati ipotecaria e catastale su base convenzionale è previsto il pagamento: a) dell importo di Euro 200,00, da corrispondere una tantum, a titolo di rimborso delle spese amministrative connesse alla convenzione; b) dell importo di Euro 30,00 da corrispondere annualmente, per ogni password resa disponibile all utente nell anno solare, a titolo di contributo per le spese sostenute per l implementazione e la gestione dei sistemi informatici; c) delle tasse ipotecarie previste dalla normativa vigente per ogni consultazione ipotecaria effettuata. 2. Con provvedimento del direttore dell Agenzia del territorio gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono aggiornati periodicamente, con cadenza almeno triennale, sulla base delle intervenute variazioni dei costi per la gestione del servizio. 3. Le spese della convenzione sono ad esclusivo carico del richiedente. Art. 8 Convenzioni speciali 1. L Agenzia del territorio può stipulare convenzioni speciali, anche in deroga alle disposizioni del presente Capo, con le pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n L Agenzia del territorio può stipulare convenzioni speciali con altri enti pubblici, nonchè con enti rappresentativi di categorie professionali. Art. 9 Sportelli catastali decentrati 1. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano alle convenzioni speciali di cui al decreto del direttore dell Agenzia del territorio 6 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre LAVORI PUBBLICI 6

12 NORMATIVA NAZIONALE Art. 10 Risoluzione della convenzione 1. La violazione degli obblighi di cui al presente decreto e delle obbligazioni assunte con la convenzione comporta l immediata risoluzione della convenzione stessa, con conseguente inibizione all accesso al servizio. Art. 11 Norma transitoria 1. Fatto salvo quanto previsto dall articolo 9, tutte le convenzioni stipulate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1991, n. 305, e del decreto ministeriale 10 ottobre 1992 e relativi provvedimenti di attuazione, mantengono la loro validità fino al 31 dicembre. Capo IV Disposizioni comuni Art. 12 Modalità di pagamento 1. Gli importi di cui alla lettera a) del comma 1 dell articolo 7, sono versati contestualmente all attivazione del servizio da parte dell utente, con le modalità indicate nella convenzione. 2. Gli importi di cui alla lettera b) del comma 1 dell articolo 7 sono dovuti per anno o frazione di anno solare e sono versati contestualmente all attivazione del servizio e, successivamente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con le modalità indicate nella convenzione. 3. Le tasse ipotecarie di cui all articolo 3, comma 1, e di cui all articolo 7, comma 1, lettera c), sono versate anticipatamente con modalità telematiche sul conto corrente postale unico a livello nazionale di cui al provvedimento del direttore dell Agenzia del territorio 2 marzo. Le somme così riscosse sono riversate dall agente contabile per le riscossioni telematiche alla Tesoreria centrale dello Stato ed agli Istituti tesorieri delle regioni Sicilia e Sardegna, per la quota di pertinenza delle stesse regioni, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della riscossione. Art. 13 Gestione sistemi informativi 1. L Agenzia del territorio ha l esclusiva competenza di definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nonchè di gestire le informazioni memorizzate, ferma rimanendo la piena titolarità delle informazioni stesse in capo all amministrazione finanziaria. 2. L Agenzia del territorio ha inoltre la facoltà di variare la base informativa in relazione alle esigenze istituzionali, a quelle strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informativo. Nessuna responsabilità deriva all Agenzia del territorio per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, perle variazioni suddette, nè per eventuali sospensioni od interruzioni del servizio. Art. 14 Utilizzazione dei dati 1. I dati acquisiti per via telematica ai sensi del presente decreto possono essere utilizzati esclusivamente per i fini consentiti dalla legge e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia protezione dei dati personali, nonchè in materia di riutilizzazione commerciale dei dati e delle informazioni ipotecari e catastali. Capo V Disposizioni finali Art. 15 Pubblicazione 1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. 6 LAVORI PUBBLICI 525

13 NORMATIVA NAZIONALE Allegato A1 CONDIZIONI GENERALI PER L ACCESSO DIRETTO AI SERVIZI TELEMATICI DI CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI CATASTALE, AI SENSI DELL ARTICOLO 3 DEL DECRETO DEL DIRETTORE DELL AGENZIA DEL TERRITORIO 4 MAGGIO. Art. 1 Oggetto L accesso al sistema telematico dell Agenzia del territorio perla consultazione della banca dati catastale è consentito alle condizioni e nei termini di cui agli articoli seguenti, che il richiedente dichiara di accettare integralmente. Art. 2 Registrazione dei dati dell utente La consultazione telematica della banca dati catastale avviene previo accreditamento del richiedente, con le modalità previste peri servizi telematici dell Agenzia delle entrate. Art. 3 Tributi dovuti La consultazione della banca dati catastale non è soggetta al pagamento di tributi. Art. 4 Utilizzazione dei dati L utente s impegna ad utilizzare le informazioni assunte e i documenti ottenuti esclusivamente per i fini consentiti dalla legge, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali nonchè in materia di riutilizzazione commerciale dei dati catastali. A tal fine l utente dichiara di non essere riutilizzatore commerciale. L utente, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 è responsabile dell uso improprio od eccessivo delle informazioni acquisite a seguito dell accesso alla banca dati. Art. 5 Inibizione all accesso La violazione degli obblighi di cui al decreto del direttore dell Agenzia del territorio 4 maggio e degli obblighi assunti con l accettazione delle presenti condizioni generali comporta l inibizione all accesso telematico. Art. 6 Gestione dei sistemi informativi L Agenzia del territorio ha l esclusiva competenza a definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nonchè di gestire le informazioni memorizzate, ferma restando la piena titolarità delle informazioni stesse in capo all amministrazione finanziaria. Ha, altresì, l assoluto facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità potrà gravare sull Agenzia del territorio per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le suddette variazioni, nè per eventuali sospensioni od interruzioni del servizio. L utente prende atto che, in relazione alla capacità elaborativa del sistema ed alle esigenze del servizio, l Agenzia del territorio si riserva di introdurre limiti al numero di interrogazioni giornaliere per ogni singolo utente. Art. 7 Tutela dei dati personali Ai sensi dell articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 («Codice in materia di protezione dei dati personali»), i dati comunicati dall utente in sede di registrazione formano oggetto di trattamento da parte dell Agenzia del territorio, nel rispetto della normativa citata. I dati verranno trattati in adempimento degli obblighi legali ed il trattamento è effettuato, anche attraverso l ausilio di strumenti elettronici. Ai sensi dell articolo 13, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 196/2003, si evidenzia che il trattamento dei dati da parte dell Agenzia del territorio è essenziale per l adempimento degli obblighi di legge e per l esecuzione del servizio e che, pertanto, il mancato consenso al trattamento dei dati impedisce l instaurazione o la prosecuzione del rapporto con l Agenzia stessa. I dati verranno comunicati a terzi esclusivamente in adempimenti di specifici obblighi di legge, ovvero qualora tale comunicazione risulti necessaria o funzionale alla gestione del servizio. «Titolare» del trattamento dei dati è l Agenzia del territorio con sede in Roma, Largo Leopardi n. 5 c.a.p «Responsabile» del trattamento è il responsabile della Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi dell Agenzia del territorio. Spettano all utente gli specifici diritti di garanzia indicati nell articolo 7 del D.Lgs. n. 196/ LAVORI PUBBLICI 6

14 NORMATIVA NAZIONALE Art. 8 Clausola di salvaguardia Per quanto non previsto dalle presenti condizioni generali si applicano le disposizioni di cui al decreto del direttore dell Agenzia del territorio 4 maggio. Allegato A2 CONDIZIONI GENERALI PER L ACCESSO DIRETTO AI SERVIZI TELEMATICI DI CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI IPOTECARIA, AI SENSI DELL ARTICOLO 3 DEL DECRETO DEL DIRETTORE DELL AGENZIA DEL TERRITORIO 4 MAGGIO. Art. 1 Oggetto L accesso al sistema telematico dell Agenzia del territorio perla consultazione della banca dati ipotecaria è consentito alle condizioni e nei termini di cui agli articoli seguenti, che il richiedente dichiara di accettare integralmente. Art. 2 Registrazione dei dati dell utente La consultazione telematica della banca dati ipotecaria avviene previa registrazione del richiedente tramite il servizio «Porta dei pagamenti» di Poste italiane S.p.A. Art. 3 Tasse ipotecarie La consultazione della banca dati ipotecaria è consentita previo pagamento delle tasse ipotecarie previste dalla normativa vigente per ogni consultazione effettuata, aumentate del cinquanta per cento, come da apposito listino. Gli importi di cui al periodo precedente sono versati dall Utente con modalità telematiche, attraverso la «Porta dei pagamenti» di cui all articolo 2, sul conto corrente postale unico a livello nazionale dell Agenzia del territorio secondo le modalità indicate che il richiedente dichiara di aver consultato e di accettare integralmente. L Agenzia del territorio rilascia apposita ricevuta delle tasse ipotecarie versate per i servizi richiesti. Art. 4 Utilizzazione dei dati L utente s impegna ad utilizzare le informazioni assunte e i documenti ottenuti esclusivamente per i fini consentiti dalla legge, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali nonchè in materia di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari. A tal fine l utente dichiara di non essere riutilizzatore commerciale. L utente, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 è responsabile dell uso improprio od eccessivo delle informazioni acquisite a seguito dell accesso alla banca dati. Art. 5 Inibizione all accesso La violazione degli obblighi di cui al decreto del direttore dell Agenzia del territorio 4 maggio e degli obblighi assunti con l accettazione delle presenti condizioni generali comporta l inibizione all accesso telematico. Art. 6 Gestione dei sistemi informativi L agenzia del territorio ha l esclusiva competenza a definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nonchè di gestire le informazioni memorizzate, ferma restando la piena titolarità delle informazioni stesse in capo all amministrazione finanziaria. Ha, altresì, l assoluto facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità potrà gravare sull Agenzia del territorio per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le suddette variazioni, nè per eventuali sospensioni od interruzioni del servizio. L utente prende atto che, in relazione alla capacità elaborativa del sistema ed alle esigenze del servizio, l Agenzia del territorio si riserva di introdurre limiti al numero di interrogazioni giornaliere per ogni singolo utente. Art. 7 Tutela dei dati personali Ai sensi dell articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 («Codice in materia di protezione dei dati personali»), i dati comunicati dall utente in sede di registrazione formano oggetto di trattamento da parte dell Agenzia del territorio, nel rispetto della normativa citata. I dati verranno trattati in adempimento degli obblighi legali ed il trattamento è effettuato, anche attraverso l ausilio di strumenti elettronici. 6 LAVORI PUBBLICI 527

15 NORMATIVA NAZIONALE Ai sensi dell articolo 13, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 196/2003, si evidenzia che il trattamento dei dati da parte dell Agenzia del territorio è essenziale per l adempimento degli obblighi di legge e per l esecuzione del servizio e che, pertanto, il mancato consenso al trattamento dei dati impedisce l instaurazione o la prosecuzione del rapporto con l Agenzia stessa. I dati verranno comunicati a terzi esclusivamente in adempimenti di specifici obblighi di legge, ovvero qualora tale comunicazione risulti necessaria o funzionale alla gestione del servizio. «Titolare» del trattamento dei dati è l Agenzia del territorio con sede in Roma, Largo Leopardi n. 5 c.a.p «Responsabile» del trattamento è il responsabile della Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi dell Agenzia del territorio. Spettano all utente gli specifici diritti di garanzia indicati nell articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Art. 8 Clausola di salvaguardia Per quanto non previsto dalle presenti condizioni generali si applicano le disposizioni di cui al decreto del direttore dell Agenzia del territorio 4 maggio. Allegato B Convenzione per l accesso al sistema telematico dell Agenzia del territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale tra l Agenzia del territorio, con sede in Roma Largo Leopardi n. 5 rappresentata dal..., di seguito denominata «Agenzia» e...cf/pi:... con residenza/sede in... rappresentato da... in qualità di... di seguito denominato «Utente»; Premesso: a) che l articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, stabilisce che «l accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale è consentito a chiunque in rispetto della normativa vigente in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, su base convenzionale...», rimandando ad appositi decreti del direttore dell Agenzia del territorio la definizione delle modalità attuative dell accesso medesimo; b) che con decreto del direttore dell Agenzia del territorio 4 maggio sono state stabilite le modalità di accesso al sistema telematico dell Agenzia del territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale; c) che l utente ha richiesto di essere abilitato a collegarsi al sistema informativo dell Agenzia per l accesso al servizio di consultazione telematica della banca dati: ipotecaria; catastale. Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue. Art. 1 Oggetto L utente è abilitato a collegarsi al sistema elettronico dell Agenzia al fine di accedere al servizio di consultazione telematica della banca dati ipotecaria e/o della banca dati catastale. Art. 2 Importi dovuti L attivazione del servizio è subordinata al versamento una tantum, a titolo di rimborso delle spese amministrative connesse alla convenzione, dell importo di Euro 200,00. Contestualmente all attivazione del servizio ed entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo, l utente è inoltre tenuto a corrispondere, per ogni password resa disponibile all utente nell anno solare, l importo di Euro 30,00 a titolo di contributo annuale per le spese sostenute per l implementazione e la gestione dei sistemi informatici. Gli importi di cui ai commi precedenti, che potranno essere oggetto di aggiornamento periodico ai sensi dell articolo 7, comma 2, del decreto del direttore dell Agenzia del territorio 4 maggio, sono versati dall utente su apposito conto corrente intestato All Agenzia del territorio con modalità telematiche, attraverso il portale dell Agenzia. L utente del servizio di consultazione della banca dati ipotecaria si impegna a versare preventivamente, con modalità telematiche sul conto corrente postale unico a livello nazionale intestato all Agenzia, ai sensi del provvedimento del direttore dell Agenzia del territorio 2 marzo, le somme per il pagamento anticipato delle tasse ipotecarie dovute. Sulle somme versate non sono dovuti interessi. Al momento della richiesta di erogazione del servizio, la somma dovuta per il pagamento dei relativi tributi viene detratta dall importo reso disponibile all utente sul conto corrente unico nazionale. Qualora l importo reso disponibile all utente non sia sufficiente ad effettuare il pagamento dei tributi dovuti, l Agenzia non procede all erogazione del servizio. 528 LAVORI PUBBLICI 6

16 NORMATIVA NAZIONALE L Agenzia abiliterà l utente ad una funzione di consultazione telematica mediante la quale potrà prendere visione dei versamenti effettuati. Art. 3 Utilizzazione dei dati ed obblighi di tutela dei dati personali L utente s impegna ad utilizzare le informazioni assunte e i documenti ottenuti per fini consentiti dalla legge, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ed in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali. In particolare l utente si impegna ad adottare le misure organizzative, fisiche e logiche di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e del relativo disciplinare tecnico, necessarie ad assicurare il corretto trattamento dei dati acquisiti in ragione della presente convenzione rispondendo dell operato dei propri dipendenti, incaricati e collaboratori. Art. 4 Gestione dei sistemi informativi L Agenzia ha l esclusiva competenza a definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nonchè di gestire le informazioni memorizzate, ferma restando la piena titolarità delle informazioni stesse in capo all amministrazione finanziaria. Ha, altresì, l assoluto facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità potrà gravare sull Agenzia per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, perle suddette variazioni, nè per eventuali sospensioni od interruzioni del servizio. L utente prende atto che, in relazione alla capacità elaborativa del sistema ed alle esigenze del servizio, l Agenzia si riserva di introdurre limiti al numero di interrogazioni giornaliere per ogni singolo utente. Art. 5 Risoluzione della convenzione La violazione degli obblighi di cui al decreto del direttore dell Agenzia del territorio 4 maggio e delle obbligazioni assunte con la presente convenzione ed in particolare l inadempimento degli obblighi di cui all articolo 3 comporta l immediata risoluzione della convenzione stessa e la disabilitazione dell accesso al servizio. La risoluzione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Art. 6 Durata La convenzione ha durata triennale, con tacito rinnovo alla scadenza, salvo disdetta da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro sessanta giorni dalla scadenza. Le parti possono inoltre recedere dalla convenzione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare alla controparte con sessanta giorni di preavviso. Art. 7 Restituzione di somme depositate e non utilizzate A seguito di risoluzione della convenzione o di recesso, l utente può richiedere all Agenzia la restituzione delle somme versate per il pagamento anticipato delle tasse ipotecarie, rese disponibili sul sistema telematico, ma ancora non utilizzate. Art. 8 Clausola di salvaguardia Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni di cui al decreto del direttore dell Agenzia del territorio 4 maggio. Art. 9 Foro competente Il foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra l Agenzia e l utente direttamente od indirettamente connessa alla convenzione stessa, è quello di Roma. Art. 10 Tutela dei dati personali Ai sensi dell articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 («Codice in materia di protezione dei dati personali»), i dati comunicati dall utente in sede di registrazione formano oggetto di trattamento da parte dell Agenzia, nel rispetto della normativa citata. I dati verranno trattati in adempimento degli obblighi legali ed il trattamento è effettuato, anche attraverso l ausilio di strumenti elettronici. Ai sensi dell articolo 13, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 196/2003, si evidenzia che il trattamento dei dati da parte dell Agenzia è essenziale per l adempimento degli obblighi di legge e per l esecuzione del servizio e che, pertanto, il mancato consenso al trattamento dei dati impedisce l instaurazione o la prosecuzione del rapporto con l Agenzia stessa. 6 LAVORI PUBBLICI 529

17 NORMATIVA NAZIONALE I dati verranno comunicati a terzi esclusivamente in adempimenti di specifici obblighi di legge, ovvero qualora tale comunicazione risulti necessaria o funzionale alla gestione del servizio. Art. 11 Comunicazioni Tutte le comunicazioni e notifiche all Agenzia connesse all esecuzione della presente convenzione dovranno essere eseguite esclusivamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L Agenzia... L Utente... Ai sensi e per gli effetti dell articolo 1341 del codice civile l utente approva specificamente i seguenti articoli 4, 5, 6 e 9. L Utente... SICUREZZA ANTINCENDIO DIRETTIVE PER UN APPROCCIO INGEGNERISTICO Sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio è stato pubblicato il decreto del Ministero dell Interno 9 maggio recante Direttive per l attuazione dell approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio.. Con la nuova direttiva sarà possibile, in alternativa a quanto previsto dal decreto del Ministro dell interno 4 maggio 1998 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco) utilizzare l approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, al fine di soddisfare gli obiettivi della prevenzione incendi. La metodologia descritta nel nuovo decreto, nel caso di insediamenti di tipo complesso o a tecnologia avanzata, di edifici di particolare rilevanza architettonica e/o costruttiva, ivi compresi quelli pregevoli per arte o storia o ubicati in ambiti urbanistici di particolare specificità, può essere applicata: per la individuazione dei provvedimenti da adottare ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi nel caso di attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio; per la individuazione delle misure di sicurezza che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo nell ambito del procedimento di deroga di cui all articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Il decreto consta di 8 articoli e di un allegato contenente il Processo di valutazione e progettazione nell ambito dell approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio. Nell articolato vengono trattati: la domanda di parere di conformità sul progetto; la domanda di deroga; la dichiarazione di inizio attività; il sistema di gestione della sicurezza antincendio; e viene definita l istituzione dell Osservatorio per l approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio. Nell allegato, successivamente al paragrafo contenente le definizioni, viene precisato che l approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio è caratterizzato da una prima fase in cui sono formalizzati i passaggi che conducono ad individuare le condizioni più rappresentative del rischio al quale l attività è esposta e quali sono i livelli di prestazione cui riferirsi in relazione agli obiettivi di sicurezza da perseguire. Al termine della prima fase deve essere redatto un sommario tecnico, firmato congiuntamente dal progettista e dal titolare dell attività, ove è sintetizzato il processo seguito per individuare gli scenari di incendio di progetto ed i livelli di prestazione. Nella seconda fase dell iter progettuale si passa al calcolo, e cioè all analisi quantitativa degli effetti dell incendio in relazione agli obiettivi assunti, confrontando i risultati ottenuti con i livelli di prestazione già individuati e definendo il progetto da sottoporre a definitiva approvazione. Questa seconda fase consiste: nella scelta dei modelli; nei risultati delle elaborazioni; 530 LAVORI PUBBLICI 6

18 NORMATIVA NAZIONALE nell individuazione del progetto finale; nella predisposizione della documentazione di progetto. Per ultimo l allegato tratta il Sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA) precisando che la metodologia prestazionale, basandosi sull individuazione delle misure di protezione effettuata mediante scenari di incendio valutati ad hoc, richiede, affinché non ci sia una riduzione del livello di sicurezza prescelto, un attento mantenimento nel tempo di tutti i parametri posti alla base della scelta sia degli scenari che dei progetti e nell ambito del programma per l attuazione del SGSA devono essere valutati ed esplicitati i provvedimenti presi relativamente ai seguenti punti: organizzazione del personale; identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall attività; controllo operativo; gestione delle modifiche; pianificazione di emergenza; sicurezza delle squadre di soccorso; controllo delle prestazioni; manutenzione dei sistemi di protezione; controllo e revisione. DECRETO DEL MINISTERO DELL INTERNO 9 MAGGIO Direttive per l attuazione dell approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio. [G.U.R.I , N. 117] IL MINISTRO DELL INTERNO Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229; Vista la direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante il regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione; Visto il decreto del Ministro dell interno 9 marzo, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo, recante prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Ministro dell interno 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonchè all uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Ministro dell interno 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro; Visto il decreto del Ministro dell interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 9 aprile 1982, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi; Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200; Rilevata la necessità di emanare direttive per l attuazione dell approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio al fine di disciplinare ed uniformare le modalità di impiego del processo prestazionale nell ambito della prevenzione incendi; Decreta: Art.1 Oggetto 1. Il presente decreto definisce gli aspetti procedurali e i criteri da adottare per valutare il livello di rischio e progettare le conseguenti misure compensative, utilizzando, in alternativa a quanto previsto dal decreto del Ministro dell interno 4 maggio 1998, l approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, al fine di soddisfare gli obiettivi della prevenzione incendi. 6 LAVORI PUBBLICI 531

19 NORMATIVA NAZIONALE Art. 2 Campo di applicazione 1. In presenza di insediamenti di tipo complesso o a tecnologia avanzata, di edifici di particolare rilevanza architettonica e/o costruttiva, ivi compresi quelli pregevoli per arte o storia o ubicati in ambiti urbanistici di particolare specificità, la metodologia descritta nel presente decreto può essere applicata: a) per la individuazione dei provvedimenti da adottare ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi nel caso di attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio; b) per la individuazione delle misure di sicurezza che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo nell ambito del procedimento di deroga di cui all articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Art. 3 Domanda di parere di conformità sul progetto 1. Fatto salvo quanto previsto dall articolo 1 del decreto del Ministro dell interno 4 maggio 1998, la documentazione tecnica prevista dall allegato I, lettera A), al medesimo decreto deve essere integrata con quanto stabilito nell allegato al presente decreto, ivi compreso il documento contenente il programma per l attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio. 2. Il Comando provinciale dei vigili del fuoco valuta l opportunità di acquisire il parere del Comitato tecnico regionale, ai sensi dell articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n Per tenere conto del maggiore impegno professionale richiesto per la valutazione delle scelte progettuali nonchè della rilevante complessità correlata all esame dei progetti redatti secondo l approccio ingegneristico, la durata del servizio, al fine di determinare l importo del corrispettivo dovuto, è ottenuta moltiplicando il numero di ore stabilito nell allegato VI al decreto del Ministro dell interno 4 maggio 1998, per un fattore pari a due. Art. 4 Domanda di deroga 1. Fatto salvo quanto previsto dall articolo 5 del decreto del Ministro dell interno 4 maggio 1998, la documentazione tecnica prevista dall allegato I al medesimo decreto deve essere integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo, determinate utilizzando le metodologie dell approccio ingegneristico, ivi compreso il documento contenente il programma per l attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio. 2. In conformità a quanto stabilito dall articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro dell interno 4 maggio 1998, la durata del servizio al fine di determinare l importo del corrispettivo dovuto, è calcolata sulla base di quella prevista per il parere di conformità del progetto determinata a norma del precedente articolo 3, comma 3 maggiorata del cinquanta per cento. Art. 5 Dichiarazione di inizio attività 1. La dichiarazione di cui all articolo 3 del decreto del Ministro dell interno 4 maggio 1998 è comprensiva anche della dichiarazione in merito all attuazione del programma relativo al sistema di gestione della sicurezza antincendio. Art. 6 Sistema di gestione della sicurezza antincendio 1. La progettazione antincendio eseguita mediante l approccio ingegneristico comporta la necessità di elaborare un documento contenente il programma per l attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio (di seguito denominato SGSA) tenuto conto che le scelte e le ipotesi poste a base del progetto costituiscono vincoli e limitazioni imprescindibili per l esercizio dell attività. 2. L attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio è soggetta a verifiche periodiche da parte del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. La prima verifica del SGSA avviene in concomitanza con il sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Le verifiche successive hanno cadenza pari alla validità del certificato di prevenzione incendi e, in ogni caso, non superiore a sei anni. 532 LAVORI PUBBLICI 6

20 NORMATIVA NAZIONALE 4. La verifica del SGSA rientra tra i servizi a pagamento di cui all articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n L importo da corrispondere per la verifica del SGSA è uguale a quello dovuto per il sopralluogo; tale importo va pertanto sommato a quello previsto per il sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi o a quello previsto per il rinnovo del certificato medesimo. 5. Qualora l esito della verifica del SGSA rilevi la mancanza dei requisiti previsti, il Comando provinciale dei vigili del fuoco sospende la validità del certificato di prevenzione incendi e provvede a darne comunicazione all interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti. Art. 7 Osservatorio per l approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio 1. È istituito, presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, l Osservatorio per l approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio (di seguito denominato Osservatorio) al fine di favorire la massima integrazione tra tutti i soggetti chiamati all attuazione delle disposizioni inerenti l approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio. 2. L Osservatorio espleta attività di monitoraggio, adotta misure tese ad uniformare le modalità attuative dell approccio prestazionale al procedimento di prevenzione incendi nonchè fornisce i necessari indirizzi e supporto agli organi territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per garantire l uniformità applicativa nella trattazione delle pratiche, i Comandi provinciali dei vigili del fuoco comunicano all Osservatorio i dati inerenti i progetti esaminati redatti secondo l approccio ingegneristico. L Osservatorio, qualora lo ritenga utile per la propria attività, può richiedere ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco la produzione della documentazione tecnica inerente singoli procedimenti. 3. L Osservatorio opera nell ambito della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica avvalendosi dell Area I Coordinamento e sicurezza del lavoro. 4. Con successivo provvedimento a firma del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento dell Osservatorio. Art. 8 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. PROCESSO DI VALUTAZIONE E PROGETTAZIONE NELL AMBITO DELL APPROCCIO INGEGNERISTICO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO Allegato 1. DEFINIZIONI 1. Ai fini del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni: curva di rilascio termico (Heat Release Rate HRR): energia termica emessa da un focolare o da un incendio per unità di tempo; è espressa in W; incendio di progetto: descrizione quantitativa di un focolare previsto all interno di uno scenario di incendio; livelli di prestazione: criteri di tipo quantitativo e qualitativo rispetto ai quali si può svolgere una valutazione di sicurezza; processo prestazionale: processo finalizzato a raggiungere obiettivi e livelli di prestazione specifici; scenario di incendio: descrizione qualitativa dell evoluzione di un incendio che individua gli eventi chiave che lo caratterizzano e che lo differenziano dagli altri incendi. Di solito può comprendere le seguenti fasi: innesco, crescita, incendio pienamente sviluppato, decadimento. Deve inoltre definire l ambiente nel quale si sviluppa l incendio di progetto ed i sistemi che possono avere impatto sulla sua evoluzione, come ad esempio eventuali impianti di protezione attiva; scenario di incendio di progetto: specifico scenario di incendio per il quale viene svolta l analisi utilizzando l approccio ingegneristico. 2. GENERALITÀ 1. L approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio è caratterizzato da una prima fase in cui sono formalizzati i passaggi che conducono ad individuare le condizioni più rappresentative del rischio al quale l attività è 6 LAVORI PUBBLICI 533

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