Esame in Commissione III. all interno: - nota di analisi tecnico-normativa - normativa di riferimento

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1 Proposta di legge n. 12 Interventi a sostegno delle persone con epilessia e dei loro familiari di iniziativa del consigliere Ferone presentata il 23 luglio 2008 Esame in Commissione III all interno: - nota di analisi tecnico-normativa - normativa di riferimento ottobre 2008

2 Servizio per l assistenza giuridico-legislativa in materia di attività sociali e culturali Proposta di legge n. 12 Interventi a sostegno delle persone con epilessia e dei loro familiari di iniziativa del consigliere Ferone presentata il 23 luglio 2008 Esame in Commissione III

3 Riproduzione e diffusione ad uso interno. I testi della normativa statale e delle altre regioni sono tratti dall'opera Leggi d'italia Professionale di Wolters Kluwer Italia Professionale SpA. E' in ogni caso esclusa la possibilità di riproduzione commerciale a scopo di lucro dei testi di cui trattasi.

4 INDICE NOTA DI ANALISI TECNICO-NORMATIVA... 1 Contenuti della proposta di legge... 1 Analisi di necessità dell intervento legislativo... 1 Analisi del quadro normativo... 2 NORMATIVA... 6 Dir.P.C.M. 23 aprile Indizione della «Giornata nazionale dell'epilessia» PROPOSTA DI LEGGE n. 547 Delega al Governo e altre disposizioni in materia di interventi in favore di soggetti affetti da epilessia o da altre menomazioni (d'iniziativa del deputato Bertolini)... 7 DISEGNO DI LEGGE N. 16 Delega al Governo in materia di interventi a favore di soggetti affetti da epilessia e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (d iniziativa dei senatori Bianconi e Carrara)...10 DISEGNO DI LEGGE N. 59 Delega al Governo in materia di interventi a favore di soggetti affetti da epilessia e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (d iniziativa del senatore Tomassini)...13 Regione Campania L.R. 16 maggio 2006, n. 11. Interventi a favore dei soggetti affetti da epilessia Regione Lazio L.R. 3 aprile 1990, n. 36. Norme per il potenziamento dei servizi assistenziali a favore dei malati di fibrosi cistica e/o di epilessia L. 5 febbraio 1992, n Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. (Estratto: artt. 3, 4, 21 e 33)...22 I

5 NOTA DI ANALISI TECNICO-NORMATIVA Contenuti della proposta di legge La proposta di legge si propone di dare sostegno alle persone con epilessia e alle loro famiglie, promuovendone la piena integrazione sociale attraverso lo sviluppo di una cultura senza pregiudizi e la rimozione di ogni forma di discriminazione. Tale finalità viene perseguita attraverso: - interventi di sensibilizzazione e informazione destinati alla generalità della popolazione; - il sostegno alle istituzioni scolastiche per la piena integrazione degli alunni affetti da epilessia, per realizzare un corretto rapporto educativo e prevenire l insorgenza di situazioni discriminatorie; è prevista, in particolare, la diffusione nelle scuole di materiale informativo e l organizzazione di corsi di formazione specificamente dedicati al personale docente e agli operatori scolastici; - il sostegno all inserimento e all integrazione lavorativa delle persone affette da epilessia realizzando, nell ambito del Programma regionale di politica del lavoro, interventi di sensibilizzazione presso le associazioni dei datori di lavoro, campagne informative, nonché corsi di formazione nei luoghi di lavoro; - la formazione e l aggiornamento del personale sanitario del Servizio sanitario regionale, con particolare attenzione ai medici di medicina generale; - la creazione, attraverso gli strumenti di programmazione sanitaria e sociosanitaria previsti dalla normativa vigente, di una rete regionale integrata di strutture sanitarie per la cura dell epilessia, articolata per livelli di complessità d intervento (centri di primo, secondo e terzo livello); - l istituzione, presso l Agenzia regionale della sanità, della Commissione regionale monitoraggio epilessia, con compiti di promozione, coordinamento e monitoraggio dell attuazione degli interventi previsti dalla legge. Analisi di necessità dell intervento legislativo Le finalità e i contenuti della proposta di legge sembra possano essere realizzati nell ambito del Piano sanitario e sociosanitario regionale. Ai sensi dell articolo 8 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonche altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale), il Piano sanitario e sociosanitario regionale definisce, in coerenza con le indicazioni del Piano sanitario nazionale, le strategie 1

6 regionali in materia di sanità e di integrazione sociosanitaria. Il Piano indica in particolare: - gli obiettivi di salute perseguiti e i relativi indicatori di verifica; - i livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario regionale; - gli interventi di riordino dei servizi per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione e per conseguire maggiore efficienza, efficacia ed economicità nell'uso delle risorse disponibili; - i piani di carattere settoriale; - i progetti obiettivo sociosanitari, da realizzare anche mediante l'integrazione funzionale ed operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali; - gli indirizzi finalizzati a orientare il Servizio sanitario regionale verso il governo clinico, allo scopo di perseguire l'appropriatezza dell'assistenza e il miglioramento continuo della qualità dei servizi, anche mediante la salvaguardia di elevati standard assistenziali fondati sulla medicina basata sulle prove di efficacia; - le esigenze e gli interventi relativi alla formazione di base e alla formazione continua del personale, da realizzarsi anche tramite attività formative rivolte congiuntamente al personale appartenente al settore sanitario e al settore sociale. Quanto previsto dalla proposta di legge potrebbe trovare riscontro in uno specifico piano di carattere settoriale. Tale piano, ai sensi del comma 3 dell articolo 8 della legge 23/2004, verrebbe approvato con delibera della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale. Analisi del quadro normativo A livello statale l epilessia è considerata, tra l altro, nella normativa concernente: - il rilascio e rinnovo delle patenti di guida, delle patenti nautiche e nel conseguimento e rinnovo di licenze e attestati aeronautici 1 ; - l accertamento dell idoneità al servizio militare, l accesso ai ruoli della Polizia dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo di polizia penitenziaria 2 ; 1 Cfr.: D.M. 30 settembre 2003, n. 40T (Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE); D.M. 29 luglio 2008, N. 146 (Regolamento di attuazione dell articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto); D.M. 15 settembre 1995 (Requisiti psicofisici per conseguire e mantenere in esercizio licenze ed attestati aeronautici). 2 Cfr.: D.M. 4 aprile 2000, n. 114 (Regolamento recante norme in materia di accertamento dell'idoneità al servizio militare); D.M. 30 giugno 2003, n. 198 (Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli); D.M. 11 marzo 2008 n. 78 (Regolamento concernente i 2

7 - il rilascio e il rinnovo dell autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d armi per uso di difesa personale 3 ; - le percentuali di invalidità derivanti da minorazioni e malattie 4 ; - l esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni sanitarie dovute a malattie croniche e invalidanti 5. Con direttiva del 23 aprile 2002, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha indetto la Giornata nazionale dell epilessia. La direttiva prevede che, nella prima domenica di maggio di ogni anno, designata appunto quale Giornata nazionale dell epilessia, le amministrazioni pubbliche assumano e sostengano, nelle rispettive competenze, iniziative volte a favorire una corretta ed esauriente informazione sulla prevenzione dell epilessia nei confronti dell opinione pubblica, in un ottica di potenziamento della cultura della salute. Risultano presentati in Parlamento, nell attuale legislatura, 4 disegni di legge in materia di epilessia: - n Norme per il riconoscimento della guarigione e per la piena cittadinanza e l'integrazione sociale delle persone affette da epilessia, d iniziativa dell On. Mimmo Lucà (PD), presentato alla Camera il 24 giugno 2008, da assegnare alle commissioni; - n. 547 Delega al Governo e altre disposizioni in materia di interventi in favore di soggetti affetti da epilessia o da altre menomazioni, d iniziativa dell On. Isabella Bertolini (PdL), presentato alla Camera il 29 aprile 2008, assegnato (non ancora iniziato l'esame) alla 12ª Commissione permanente (Affari sociali) in sede referente il 17 luglio 2008, con pareri delle commissioni 1ª (Aff. costit.), 5ª (Bilancio), 9ª (Trasporti), 11ª (Lavoro), Questioni regionali; - n. 16 Delega al Governo in materia di interventi a favore di soggetti affetti da epilessia e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, d iniziativa del Sen. Laura Bianconi (PdL) e altri, presentato al Senato il 29 aprile 2008, assegnato (non ancora iniziato l'esame) alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) in sede referente il 27 maggio 2008, con pareri delle commissioni 1ª (Aff. cost.), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubb. istruz.), 8ª (Lavori pubb.), Questioni regionali (aggiunto il 19 giugno 2008); - n. 59 Delega al Governo in materia di interventi a favore di soggetti affetti da epilessia e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, d iniziativa del Sen. Antonio Tomassini (PdL), presentato al Senato il 29 aprile 2008, assegnato (non ancora iniziato l'esame) alla 12ª requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco); D.Lgs. 30 ottobre 1992 n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della L. 15 dicembre 1990, n. 395). 3 Cfr. D.M. 28 aprile 1998 (Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d armi per uso di difesa personale). 4 Cfr. D.M. 5 febbraio 1992 (Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti). 5 Cfr. D.M. 28 maggio 1999 n. 329 (Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124). 3

8 Commissione permanente (Igiene e sanità) in sede referente il 27 maggio 2008, con pareri delle commissioni 1ª (Aff. cost.), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubb.), Questioni regionali (aggiunto il 19 giugno 2008). Si tratta di provvedimenti di contenuto simile, che contengono una delega al Governo per: - la revisione e la semplificazione delle procedure relative all accertamento dell invalidità civile; - la previsione della decadenza automatica delle limitazioni normative per le persone affette da epilessia, qualora sia avvenuta la guarigione, certificata da medici specialisti; - la revisione e l aggiornamento della tabella inerente le percentuali di invalidità per le epilessie e la possibilità per tali soggetti di accedere al collocamento obbligatorio, con una percentuale di invalidità pari almeno al 46 per cento; - la revisione della disciplina del rinnovo delle patenti di guida; - la modifica della legge 5 febbraio 1992 n. 4 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), al fine di estendere alle persone affette da epilessia i benefici previsti dall articolo 21, concernente il diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili per la persona disabile assunta presso enti pubblici, e dall articolo 33, concernente le agevolazioni previste per i lavoratori disabili (diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio e divieto di trasferimento senza consenso ad altra sede) e i genitori o familiari lavoratori che assistano persone disabili. In merito alla legislazione della altre Regioni, si segnalano: - la legge della Regione Campania 16 maggio 2006, n. 11 Interventi in favore dei soggetti affetti da epilessia. La legge prevede: - l istituzione di un Centro regionale di riferimento per l epilessia, con il compito di attuare gli interventi necessari all applicazione della legge e di garantirne il monitoraggio; - misure di orientamento alla professione e al lavoro. In particolare è previsto che i responsabili dell istituto scolastico frequentato da un soggetto affetto da epilessia esprimano alla famiglia il proprio parere professionale circa il percorso di studi o di formazione cui sottoporre preferibilmente l alunno; - la previsione dell accertamento di remissione clinica per il soggetto che non abbia crisi e che non assuma farmaci antiepilettici per un periodo di cinque anni e con encefalogramma EEG- nella normalità. L accertamento è fatto dalle aziende sanitarie locali attraverso le commissioni mediche di cui all articolo 1 della legge 295/1990;. - interventi di informazione, da parte dell assessorato alla sanità, nei confronti dei cittadini e dei datori di lavoro; - interventi di formazione, da parte del Centro regionale di riferimento per l epilessia, nei confronti dei medici di famiglia, dei farmacisti e degli infermieri professionali, dei docenti e 4

9 degli operatori scolastici, nonché delle commissioni medico legali, per garantire uniformità di giudizio ai fini dell attestazione di idoneità alla professione o al lavoro; - l individuazione, nell ambito del piano ospedaliero regionale, di spazi idonei alla diagnosi e alla cura dell epilessia con indicazione delle localizzazioni, del dimensionamento e delle specializzazioni. - legge della Regione Lazio 3 aprile 1990, n. 36 Norme per il potenziamento dei servizi assistenziali a favore dei malati di fibrosi cistica e/o di epilessia. La legge disciplina forme di assistenza specifica, integrativa degli interventi svolti dal servizio sanitario regionale, ai pazienti affetti da fibrosi cistica e/o da epilessia, al fine di garantirne un assistenza ottimale, organizzata in relazione ai loro particolari bisogni terapeutici. Viene prevista l istituzione di Centri di riferimento mediante i quali possa essere assicurato un trattamento specifico profilattico e sintomatico, anche domiciliare ai soggetti affetti da fibrosi cistica e/o da epilessia, in collaborazione con le associazioni di volontariato e dei familiari. In particolare, la Giunta regionale viene autorizzata ad affidare alla V clinica neurologica dell Università La Sapienza di Roma la direzione e il coordinamento delle attività del Centro di riferimento per la cura dell epilessia. 5

10 NORMATIVA Dir.P.C.M. 23 aprile Indizione della «Giornata nazionale dell'epilessia». (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 maggio 2002, n IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni; Considerato che la promozione della tutela della salute mentale, ed in particolare la prevenzione per la patologia dell'epilessia, è inclusa tra gli obiettivi del vigente Piano sanitario nazionale, quale potenziamento della cultura della salute; Ritenuto opportuno promuovere una informazione corretta ed esauriente sulla prevenzione dell'epilessia nei confronti dell'opinione pubblica, da attuare attraverso la più ampia divulgazione di elementi di conoscenza concernenti la citata patologia, nonché ogni utile iniziativa da svolgersi annualmente in una specifica giornata; Ritenuta la necessità di rivolgere una direttiva alle amministrazioni dello Stato per la promozione di iniziative nei settori di rispettiva competenza da realizzare in un'unica giornata, così da fare assumere a quest'ultima la connotazione di momento unitario di attenzione sul tema della prevenzione dell'epilessia e di sostegno alle iniziative di informazione e di diffusione dei vari aspetti della citata patologia; Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 19 aprile 2002; Sulla proposta del Ministro della salute; Adotta la seguente direttiva: Le amministrazioni pubbliche, nella prima domenica di maggio di ogni anno, designata «Giornata nazionale dell'epilessia», assumono e sostengono, nelle rispettive competenze, iniziative volte a favorire una corretta ed esauriente informazione sulla prevenzione dell'epilessia nei confronti dell'opinione pubblica, quale potenziamento della cultura della salute. 6

11 PROPOSTA DI LEGGE n. 547 Delega al Governo e altre disposizioni in materia di interventi in favore di soggetti affetti da epilessia o da altre menomazioni (d'iniziativa del deputato Bertolini) Presentata il 29 aprile 2008 Onorevoli Colleghi! - Attualmente i dati epidemiologici delle malattie neurologiche mostrano una elevata incidenza - circa il 12/13 per mille - dell'epilessia nella popolazione adulta in età attiva. Tale patologia può essere, in alcuni casi, adeguatamente controllata con una specifica terapia farmacologica e con forme di sostegno individuale e sociale. Tuttavia i soggetti con epilessia, per la criticità del quadro neurologico e di autonomia, necessitano di un controllo continuo delle loro condizioni psicofisiche, che li pone come soggetti portatori di una invalidità permanente. La presente proposta di legge si compone di tre articoli e contiene una delega al Governo per la revisione e la semplificazione delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile, delega, peraltro, già prevista e mai attuata dall'articolo 24 della legge n. 328 del Tale delega prevede la decadenza automatica delle limitazioni normative per le persone affette da epilessia, qualora sia intervenuta la guarigione, certificata da medici specialisti. Sono altresì previsti la revisione e l'aggiornamento della tabella inerente le percentuali di invalidità per le epilessie e la possibilità per tali soggetti di accedere al collocamento obbligatorio, con una percentuale di invalidità pari almeno al 46 per cento. La delega prevede, infine, la revisione della disciplina del rinnovo della patente che penalizza le persone affette da epilessia, al fine di migliorare la qualità della vita di persone la cui patologia risulta essere adeguatamente controllata da terapie mirate. Sempre in tema di patente, sono concessi permessi annuali di guida di autoveicoli conducibili con patente di tipo B a persone che hanno crisi epilettiche solo durante il sonno. L'articolo 3, infine, modifica e integra la legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, inerente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, al fine di estendere i benefìci previsti dagli articoli 21 e 33 della citata legge n. 104 del 1992, garantendo in maniera non discriminatoria a tutte le persone disabili pari opportunità e piena integrazione lavorativa e sociale. 7

12 Art. 1. (Delega). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2, un decreto legislativo per riordinare organicamente la normativa vigente al fine di consentire la piena integrazione dei soggetti affetti da epilessia. Art. 2. (Princìpi e criteri direttivi). 1. Il Governo esercita la delega conferita ai sensi dell'articolo 1 sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) revisione e semplificazione delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile e alla concessione delle prestazioni spettanti, secondo il principio dell'unificazione delle competenze, anche prevedendo l'istituzione di uno sportello unico; revisione dei criteri e dei requisiti che danno titolo alle prestazioni, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, e successive modificazioni, nonché dalla classificazione internazionale dei disturbi, disabilità e handicap (ICIDH), adottata dall'organizzazione mondiale della sanità; definizione delle modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti medesimi; b) previsione della decadenza automatica delle limitazioni normative per le persone affette da epilessia, qualora il medico specialista certifichi la guarigione da tale stato patologico, sia essa determinata da cause spontanee o a seguito di intervento terapeutico con conseguente normalizzazione dello stato di salute; c) riconoscimento alle persone affette da epilessia che, anche se in terapia, manifestano crisi epilettiche con perdita di contatto con l'ambiente, della possibilità di accedere al collocamento obbligatorio, con una percentuale di invalidità almeno del 46 per cento; d) revisione e aggiornamento della tabella indicante le percentuali di invalidità per le epilessie, con l'ausilio di specialisti in materia appartenenti alla classe medica e ad altre figure professionali competenti; e) revisione della disciplina sul rinnovo della patente di guida, che consenta alle persone affette da epilessia, in terapia e senza crisi, il rinnovo della patente stessa, per un periodo pari a quello dell'assenza di crisi e comunque non superiore a cinque anni. Nel periodo successivo, purché in assenza di crisi, il primo rinnovo avviene dopo due anni, il secondo dopo quattro anni e i successivi dopo cinque anni; f) concessione a persone che hanno crisi epilettiche solo durante il sonno di permessi annuali di guida di autoveicoli conducibili con patente di tipo B. 8

13 Art. 3. (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104). 1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 21, comma 1, le parole: «e terza» sono sostituite dalle seguenti: «, terza e settima»; b) all'articolo 33, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a soggetti con minorazioni iscritte alla settima categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ovvero agli invalidi per epilessia farmaco-resistente». 9

14 DISEGNO DI LEGGE N. 16 Delega al Governo in materia di interventi a favore di soggetti affetti da epilessia e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (d iniziativa dei senatori Bianconi e Carrara) Comunicato alla Presidenza Il 29 aprile 2008 Onorevoli Senatori. Attualmente i dati epidemiologici delle malattie neurologiche mostrano una elevata incidenza circa il 12/13 per mille dell epilessia nella popolazione adulta in età attiva. Tale patologia può essere, in alcuni casi, adeguatamente controllata con una specifica terapia farmacologica e forme di sostegno individuale e sociale. Tuttavia i soggetti con epilessia, per la criticità del quadro neurologico e di autonomia, necessitano di un controllo continuo delle loro condizioni psicofisiche, che li pone come soggetti portatori di una invalidità permanente. Il presente disegno di legge si compone di tre articoli e contiene una delega al Governo per la revisione dello snellimento delle procedure relative all accertamento dell invalidità civile, delega per altro, già prevista e mai attuata, dall articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n Tale delega prevede la decadenza automatica delle limitazioni legislative per le persone affette da epilessia, qualora sia intervenuta la guarigione, certificata dai medici specialisti. È altresì prevista la revisione e l aggiornamento della tabella inerente le percentuali d invalidità per le epilessie e la possibilità per tali soggetti di accedere al collocamento obbligatorio, con una percentuale d invalidità pari almeno al 46 per cento. La delega prevede infine la revisione della disciplina sul rinnovo della patente che penalizza le persone affette da epilessia, al fine di migliorare la qualità della vita di persone la cui patologia risulta essere adeguatamente controllata da terapie mirate. Sempre in tema di patente, sono concessi permessi annuali di guida di autoveicoli conducibili con patente di tipo B, a persone che abbiano crisi epilettiche solo durante il sonno. L articolo 3 infine modifica ed integra la legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, inerente l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, al fine di estendere e riconoscere a favore dei soggetti affetti da epilessia i benefici previsti dagli articoli 21 e 33 della sopracitata legge, garantendo in maniera indiscriminatoria a tutte le persone disabili, pari opportunità e piena integrazione lavorativa e sociale, così come ribadito anche dalla risoluzione n , approvata dalla Commissione affari sociali della Camera dei deputati nella seduta del 17 gennaio

15 Art. 1. (Delega) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per regolamentare organicamente la normativa vigente al fine di consentire la piena integrazione dei soggetti affetti da epilessia. Art. 2. (Princìpi e criteri direttivi) 1. Il Governo esercita la delega conferita ai sensi dell articolo 1 sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) revisione e snellimento delle procedure relative all accertamento dell invalidità civile e alla concessione delle prestazioni spettanti, secondo il principio della unificazione delle competenze, anche prevedendo l istituzione di uno sportello unico; revisione dei criteri e dei requisiti che danno titolo alle prestazioni, tenendo conto di quanto previsto dall articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, nonchè dalla Classificazione internazionale dei disturbi, disabilità ed handicap International classification of impairements, disabilities, and handicaps (ICIDH), adottata dall Organizzazione mondiale della sanità; definizione delle modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti medesimi; b) previsione della decadenza automatica delle limitazioni legislative per le persone affette da epilessia, qualora il medico specialista certifichi la guarigione da detto stato patologico, sia esso determinato da cause spontanee o a seguito d intervento terapeutico con conseguente normalizzazione dello stato di salute; c) riconoscimento alle persone affette da epilessia che, pur in terapia, manifestino crisi epilettiche con perdita di contatto con l ambiente, della possibilità di accedere al collocamento obbligatorio, con una percentuale d invalidità almeno del 46 per cento; d) revisione ed aggiornamento della tabella inerente le percentuali d invalidità per le epilessie, con l ausilio di specialisti in materia medici e laici; e) revisione della disciplina sul rinnovo della patente che consenta alle persone affette da epilessia, in terapia e senza crisi, il rinnovo della patente stessa, per un periodo pari a quello dell assenza di crisi e comunque non superiore a cinque anni. Nel periodo successivo, purchè in assenza di crisi, il primo rinnovo avverrà dopo due anni, il secondo dopo quattro ed i successivi dopo cinque anni; f) concessione, a persone che abbiano crisi epilettiche solo durante il sonno, di permessi annuali di guida di autoveicoli conducibili con patente di tipo B; g) obbligo di predisporre interventi di assistenza in ambito scolastico nei confronti del soggetto epilettico: 1) somministrazione dei formati antiepilettici nelle ore prescritte da parte degli insegnanti; 2) assegnazione di insegnanti di sostegno nei casi di necessità accertata dalla 11

16 Commissione medico-legale; 3) sensibilizzazione nei confronti del resto della scolaresca. Art. 3. (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104) 1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 21, comma 1, le parole «e terza» sono sostituite dalle seguenti: «, terza e settima»; b) all articolo 33, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Le disposizioni del presente articolo, si applicano anche a soggetti con minorazioni iscritte alla categoria settima della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ovvero agli invalidi per epilessia farmaco-resistente». 12

17 DISEGNO DI LEGGE N. 59 Delega al Governo in materia di interventi a favore di soggetti affetti da epilessia e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (d iniziativa del senatore Tomassini) Comunicato alla Presidenza il 29 aprile 2008 Onorevoli Senatori. Attualmente i dati epidemiologici delle malattie neurologiche mostrano una elevata incidenza circa il 12/13 per mille dell epilessia nella popolazione adulta in età attiva. Tale patologia può essere, in alcuni casi, adeguatamente controllata con una specifica terapia farmacologica e forme di sostegno individuale e sociale. Tuttavia i soggetti con epilessia, per la criticità del quadro neurologico e di autonomia, necessitano di un controllo continuo delle loro condizioni psicofisiche, che li pone come soggetti portatori di una invalidità permanente. Il presente disegno di legge si compone di tre articoli e contiene una delega al Governo per la revisione dello snellimento delle procedure relative all accertamento dell invalidità civile, delega per altro, già prevista e mai attuata, dall articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n Tale delega prevede la decadenza automatica delle limitazioni legislative per le persone affette da epilessia, qualora sia intervenuta la guarigione, certificata dai medici specialisti. È altresì prevista la revisione e l aggiornamento della tabella inerente le percentuali d invalidità per le epilessie e la possibilità per tali soggetti di accedere al collocamento obbligatorio, con una percentuale d invalidità pari almeno al 46 per cento. La delega prevede infine la revisione della disciplina sul rinnovo della patente che penalizza le persone affette da epilessia, al fine di migliorare la qualità della vita di persone la cui patologia risulta essere adeguatamente controllata da terapie mirate. Sempre in tema di patente, sono concessi permessi annuali di guida di autoveicoli conducibili con patente di tipo B, a persone che abbiano crisi epilettiche solo durante il sonno. L articolo 3 infine modifica ed integra la legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, inerente l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, al fine di estendere e riconoscere a favore dei soggetti affetti da epilessia i benefici previsti dagli articoli 21 e 33 della sopracitata legge, garantendo in maniera indiscriminatoria a tutte le persone disabili, pari opportunita e piena integrazione lavorativa e sociale, così come ribadito anche dalla risoluzione n , approvata dalla Commissione affari sociali della Camera dei deputati nella seduta del 17 gennaio

18 Art. 1. (Delega) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per regolamentare organicamente la normativa vigente al fine di consentire la piena integrazione dei soggetti affetti da epilessia. Art. 2. (Princìpi e criteri direttivi) 1. Il Governo esercita la delega conferita ai sensi dell articolo 1 sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) revisione e snellimento delle procedure relative all accertamento dell invalidità civile e alla concessione delle prestazioni spettanti, secondo il principio della unificazione delle competenze, anche prevedendo l istituzione di uno sportello unico; b) revisione dei criteri e dei requisiti che danno titolo alle prestazioni, tenendo conto di quanto previsto dall articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, nonché dalla Classificazione internazionale dei disturbi, disabilità ed handicap International classification of impairements, disabilities, and handicaps (ICIDH), adottata dall Organizzazione mondiale della sanità, nonché definizione delle modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti medesimi; c) previsione della decadenza automatica delle limitazioni legislative per le persone affette da epilessia, qualora il medico specialista certifichi la guarigione da detto stato patologico, sia esso determinato da cause spontanee o a seguito d intervento terapeutico con conseguente normalizzazione dello stato di salute; d) riconoscimento, alle persone affette da epilessia che, pur in terapia, manifestino crisi epilettiche con perdita di contatto con l ambiente, della possibilita di accedere al collocamento obbligatorio, con una percentuale d invalidità almeno del 46 per cento; e) revisione ed aggiornamento della tabella inerente le percentuali d invalidità per le epilessie, con l ausilio di specialisti in materia medici e laici; f) revisione della disciplina sul rinnovo della patente che consenta alle persone affette da epilessia, in terapia e senza crisi, il rinnovo della patente stessa, per un periodo pari a quello dell assenza di crisi e comunque non superiore ai cinque anni. Nel periodo successivo, purché in assenza di crisi, il primo rinnovo avverrà dopo due anni, il secondo dopo quattro ed i successivi dopo cinque anni; g) concessione, a persone che abbiano crisi epilettiche solo durante il sonno, di permessi annuali di guida di autoveicoli conducibili con patente di tipo B. 14

19 Art. 3. (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104) 1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 21, comma 1, le parole «e terza» sono sostituite dalle seguenti: «, terza e settima»; b) all articolo 33, dopo il comma 7, e aggiunto il seguente: «7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a soggetti con minorazioni iscritte alla categoria settima della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ovvero agli invalidi per epilessia farmaco-resistente». 15

20 Regione Campania L.R. 16 maggio 2006, n. 11. Interventi a favore dei soggetti affetti da epilessia. (1) Pubblicata nel B.U. Campania 29 maggio 2006, n. 24. Il Consiglio regionale Ha approvato Il Presidente della Giunta regionale Promulga la seguente legge: Art. 1 Istituzione Centro regionale di riferimento per l'epilessia. 1. È istituito presso l'azienda ospedaliera universitaria Federico II il Centro regionale di riferimento per l'epilessia allo scopo di assicurare: a) il miglioramento della qualità di vita alle persone con epilessia ed alle loro famiglie attraverso una efficace assistenza socio-sanitaria; b) una diminuzione dei costi socio-sanitari diretti, indiretti e intangibili attraverso diagnosi precoci ed adeguate terapie. 2. Il Centro di cui al comma 1, nell'ambito degli indirizzi programmatici predisposti dal piano ospedaliero regionale, attua gli interventi per assicurare l'applicazione della presente legge e ne garantisce il monitoraggio. 3. Il Centro, al fine di garantire competenza e rispetto del principio di sussidiarietà, si avvale della consulenza di rappresentanti designati dalla Lega Italiana contro l'epilessia - LICE - e dell'associazione Regione Campania Epilessie ARCE. Art. 2 Accertamento dello stato di invalidità. 1. L'accertamento dell'invalidità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 4, è affidato alle aziende sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, articolo 1. Art. 3 Orientamento alla professione o lavoro. 1. I responsabili dell'istituto scolastico frequentato da un soggetto affetto da epilessia, tenuto conto della compatibilità tra capacità potenziale e forma di epilessia, nel garantire forme di collegamento con la famiglia dell'alunno, esprimono alla famiglia medesima il proprio parere professionale circa il percorso di studi o di formazione cui sottoporre 16

21 preferibilmente l'alunno. Art. 4 Accertamento di remissione clinica. 1. Il soggetto, in assenza di crisi e di assunzione di farmaci antiepilettici per un periodo di cinque anni e con elettroencefalogramma - EEG - nella normalità, è considerato in remissione clinica. L'accertamento è predisposto con le medesime modalità di cui all'articolo 2. Art. 5 Interventi di informazione. 1. Interventi nei confronti dei cittadini - L'assessorato alla sanità promuove la realizzazione e divulgazione di messaggi ed attiva canali di sensibilizzazione ed informazione sulla patologia attraverso i mezzi stampa, radio e TV tenendo anche conto delle indicazioni del Centro regionale di riferimento per l'epilessia. 2. Interventi nei confronti dei datori di lavoro - L'assessorato alla sanità promuove contatti e fornisce alle associazioni di categoria materiale di informazione sulla patologia allo scopo di eliminare i pregiudizi che possono creare impedimenti all'atto dell'assunzione del soggetto con epilessia valendosi del contributo del Centro regionale di riferimento per l'epilessia. Art. 6 Interventi di formazione. 1. Interventi nei confronti dei medici di famiglia - Il Centro regionale di riferimento per l'epilessia fornisce alle associazioni di categoria, per una capillare distribuzione, materiale di informazione sulla patologia e sull'ubicazione e livello delle strutture sanitarie preposte alla diagnosi e alla cura dell'epilessia. 2. Interventi nei confronti dei farmacisti e degli infermieri professionali - Il Centro regionale di riferimento per l'epilessia fornisce alle associazioni di categoria materiale di informazione sulla patologia. 3. Interventi nei confronti dei docenti e degli insegnanti-operatori scolatici - Il Centro regionale di riferimento per l'epilessia divulga materiale informativo sulla patologia, sull'assistenza e sul comportamento nei confronti del soggetto con epilessia, sui rapporti con il resto della classe. L'assessorato alla sanità, di concerto con l'assessorato all'istruzione e con il provveditorato regionale agli studi, prevede l'istituzione di corsi di aggiornamento per insegnanti sulle problematiche relative all'epilessia. 4. Interventi nei confronti delle commissioni medico-legali - Il Centro regionale di riferimento per l'epilessia, per garantire uniformità di giudizio ai fini dell'attestazione di idoneità alla professione o al lavoro di un soggetto con epilessia, elabora per le commissioni di cui all'articolo 2 le linee-guida che definiscono le incompatibilità tra forme diverse di epilessia e mansioni lavorative. 17

22 Art. 7 Strutture sanitarie per l'accertamento e la cura dell'epilessia. 1. La Regione Campania individua, nell'ambito del piano ospedaliero regionale, spazi idonei alla diagnosi e alla cura dell'epilessia con l'indicazione delle localizzazioni, del dimensionamento e delle specializzazioni: a) ambulatori extra-ospedalieri per l'individuazione della sospetta epilessia; b) ambulatori ospedalieri ed universitari per l'infanzia e per gli adulti che garantiscono con i propri spazi e servizi la formulazione della diagnosi precoce e la cura dell'epilessia; c) centri per l'epilessia per l'infanzia e per gli adulti che garantiscono con spazi e servizi di alta tecnologia e con personale altamente qualificato la diagnosi e cura di situazioni complesse - farmaco-resistenze, situazioni in cui è richiesta una diagnosi differenziale, approccio neurochirurgico - secondo una programmazione territoriale. 2. Gli operatori sanitari che nell'esercizio della loro professione vengono a conoscenza di un caso di epilessia sono tenuti a prestare la necessaria assistenza adottando tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona assistita. 3. Ogni sistema di sorveglianza epidemiologica e rilevazione statistica deve essere effettuato con modalità che non consentano l'identificazione della persona. La comunicazione dei risultati di accertamenti diagnostici può essere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti o altro legale rappresentante, fatti salvi i casi previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, articolo 5, comma L'accertata epilessia non costituisce motivo di discriminazione, in particolare per l'iscrizione alla scuola e per l'accesso o il mantenimento del posto di lavoro. Art. 8 Norma finanziaria. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante prelievo della somma di euro ,00 dall'unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa per l'anno 2006 in termini di competenza e cassa, ed allocazione della stessa somma sull'unità previsionale di base della spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, articolo Per gli anni successivi si fa fronte con appositi stanziamenti di bilancio. Art. 9 Dichiarazione d'urgenza. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 18

23 È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania. 19

24 Regione Lazio L.R. 3 aprile 1990, n. 36. Norme per il potenziamento dei servizi assistenziali a favore dei malati di fibrosi cistica e/o di epilessia. (1) Pubblicata nel B.U. Lazio 20 aprile 1990, n. 11. Art La Regione, allo scopo di garantire al paziente affetto da fibrosi cistica e/o da epilessia un'assistenza ottimale, organizzata in relazione ai particolari bisogni terapeutici, disciplina forme di assistenza specifica, integrativa degli interventi svolti dal servizio sanitario regionale, nel quadro di una loro più adeguata assistenza e per assicurare un migliore recupero sociale degli stessi. Art. 2 Centri di riferimento (2). 1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, la Regione istituisce «Centri di riferimento» mediante i quali possa essere assicurato un trattamento specifico profilattico e sintomatico, anche domiciliare, ai soggetti affetti da fibrosi cistica e/o da epilessia, in collaborazione con le associazioni di volontariato e dei familiari. (2) Vedi anche, quanto dispone, in relazione all'istituzione del Centro regionale di riferimento per la cura della fibrosi cistica, l'art. 48, L.R. 28 dicembre 2007, n. 26. Art. 3 Compiti del Centro di riferimento. 1. Il Centro di riferimento, struttura sanitaria aperta a dimensione regionale, altamente specializzata per l'assistenza ai soggetti affetti da fibrosi cistica e/o da epilessia, avvalendosi della collaborazione delle altre strutture diagnostiche e curative delle unità sanitarie locali, in una prassi di continuo scambio operativo e culturale, svolge i seguenti compiti: 1) collabora attivamente con il medico curante di ogni singolo paziente ammesso al controllo e cura l'aggiornamento professionale del medesimo; 2) informa il gruppo familiare del paziente sulle caratteristiche generali della malattia e sugli interventi di ordine assistenziale; 3) propone, e ove è necessario, segue, per ogni singolo paziente, il programma assistenziale individualizzato in sede diagnostica per gli opportuni interventi; 4) svolge compiti di consulenza nei confronti delle unità sanitarie locali che ne fanno richiesta, mettendo a loro disposizione le specifiche competenze specialistiche; 20

25 5) promuove l'erogazione dell'assistenza sociale e psicologica di cui il paziente ed i familiari abbisognano, contattando i settori della unità sanitaria locale competente per territorio anche ai fini della fornitura di apparecchi e presidi di terapia a domicilio, nonché l'erogazione dell'assistenza infermieristica e di aiuto domestico, ove occorrano; 6) cura l'informazione ed il consiglio genetico attraverso i consultori familiari sui rischi che la gravidanza comporta. Art. 4 Coordinamento dei centri di riferimento. 1. La Giunta regionale è autorizzata, sentita la competente commissione consiliare permanente, ad affidare all'istituto di clinica pediatrica dell'università "La Sapienza" di Roma la direzione ed il coordinamento delle attività del centro di riferimento per la cura della fibrosi cistica ed alla V clinica neurologica della medesima Università la direzione ed il coordinamento delle attività del "Centro di riferimento" per la cura dell'epilessia di cui al precedente articolo 2. Art. 5 Norma transitoria. 1. In attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale ed in sede di prima applicazione delle finalità della presente legge, le somme previste nel successivo articolo 6, relativo al finanziamento, vengono assegnate alle associazioni di volontariato e dei familiari dei malati di fibrosi cistica e/o di epilessia, che non perseguono scopi di lucro, di seguito specificate: a) associazione laziale fibrosi cistica con sede in Villa Adriana - Tivoli (Roma) via Lago di Paola n. 4; b) fondazione per le ricerche sull'epilessia con sede in Roma, via Margutta n. 51/A. 2. Le associazioni hanno l'obbligo, mediante la trasmissione del conto consuntivo, accompagnato da una relazione illustrativa, di dimostrare alla Regione che le somme dalla stessa erogate sono state utilizzate per i fini stabiliti. Art. 6 Finanziamento. 1. La spesa complessiva di L milioni rientra al capitolo n del bilancio

26 L. 5 febbraio 1992, n Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. (Estratto: artt. 3, 4, 21 e 33) (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. (2) Vedi, anche, l'art. 45, L. 17 maggio 1999, n (3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni: - I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Nota 8 luglio 2002, n. 62; Informativa 9 dicembre 2002, n. 33; - I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 18 marzo 1996, n. 62; Circ. 31 ottobre 1996, n. 211; Circ. 14 novembre 1996, n. 220; Circ. 4 agosto 1997, n. 182; Circ. 1 ottobre 1997, n. 199; Circ. 20 dicembre 1997, n. 259; Circ. 24 giugno 1998, n. 135; Circ. 18 febbraio 1999, n. 37; Circ. 17 luglio 2000, n. 133; Circ. 10 luglio 2001, n. 138; Msg. 18 dicembre 2002, n. 945; Circ. 11 luglio 2003, n. 128; Circ. 3 febbraio 2004, n. 20; Msg. 22 marzo 2004, n. 8236; Msg. 10 novembre 2004, n ; Msg. 24 marzo 2005, n ; - Ministero degli affari esteri: Circ. 16 luglio 1997, n. 7; - Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 7 ottobre 1997, n. 102/38; Circ. 7 ottobre 1997, n. 103/39; Circ. 10 novembre 1997, n ; Circ. 24 novembre 1997, n ; Circ. 12 dicembre 1997, n ; - Ministero dei trasporti: Circ. 10 novembre 1997, n. 119/44; Circ. 23 febbraio 1998, n. 7370; - Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 11 settembre 1998, n. 107/98; Circ. 23 agosto 1999, n. 67/99; - Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 5 aprile 2002, n. 18/2002; - Ministero del tesoro: Circ. 18 luglio 1997, n. 57; - Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 9 aprile 2002, n. 113/E; Ris. 16 agosto 2002, n. 284/E; - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Lett.Circ. 6 luglio 2001, n. 98; Circ. 20 luglio 2001, n. 125; Circ. 6 settembre 2001, n. 3326; Nota 30 novembre 2001, n. 3390; - Ministero della giustizia: Circ. 12 novembre 1999; Circ. 3 novembre 2000, n ; - Ministero della pubblica istruzione: Circ. 9 gennaio 1996, n. 6; Circ. 11 giugno 1996, n. 225; Circ. 18 giugno 1996, n. 235; Circ. 2 luglio 1996, n. 327; Circ. 2 luglio 1996, n. 308; Circ. 30 luglio 1996, n. 8728; Circ. 1 agosto 1996, n. 447; Circ. 29 gennaio 1997, n. 73; Circ. 12 marzo 1997, n. 163; Circ. 17 marzo 1997, n. 2454; Circ. 24 aprile 1997, n. 280; Circ. 27 maggio 1997, n. 328; Circ. 30 luglio 1997, n. 457; Circ. 6 agosto 1997, n. 487; Circ. 28 ottobre 1997, n. 664; Circ. 12 dicembre 1997, n. 782; Circ. 9 marzo 1998, n. 124; Circ. 31 marzo 1998, n. 161; Circ. 23 aprile 1998, n. 193; Circ. 30 aprile 1998, n. 209; Circ. 18 giugno 1998, n. 279; Circ. 30 ottobre 2000, n. 245; Circ. 20 ottobre 2000, n. 235; Circ. 27 novembre 2000, n. 264; Circ. 24 aprile 2001, n /DM; - Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica: Circ. 13 settembre 1999, n. 1585; Circ. 29 settembre 1999, n. 1701; - Ministero delle finanze: Circ. 3 maggio 1996, n. 108/E; Circ. 15 luglio 1998, n. 186/E; - Ministero di grazia e giustizia: Circ. 3 aprile 1998, n. 942; Circ. 30 luglio 1998, n. 2090/S/MLP/3624; - Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 25 gennaio 1996, n. 15; Circ. 5 novembre 1996, n. 137; Circ. 5 marzo 1997, n. 81; Circ. 9 aprile 1997, n. 101; - Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 24 luglio 1999, n. 6; Nota 8 marzo 2005, n. 208/05; - Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 8 febbraio 1996, n. 117; Circ. 8 febbraio 1996, n. 818; Circ. 12 febbraio 1996, n. 1240; Circ. 23 febbraio 1996, n. 1786; Circ. 28 febbraio 1996, n. 1093; Circ. 11 marzo 1996, n. 854; Circ. 11 marzo 1996, n. 795; Circ. 25 marzo 1996, n. 898; Circ. 25 marzo 1996, n. 1348; Circ. 25 marzo 1996, n. 1356; Circ. 25 marzo 1996, n. 2369; Circ. 29 marzo 1996, n. 1927; Circ. 1 aprile 1996, n. 1991; - Ufficio italiano Cambi: Circ. 25 gennaio 1996, n. 283; Circ. 11 settembre 1998, n

27 3 Soggetti aventi diritto. 1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali (4). (4) Vedi, anche, l'art. 39, L. 23 dicembre 1998, n. 448, l'art. 6, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4 e il comma 36 dell'art.1, L. 27 dicembre 2006, n Accertamento dell'handicap. 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali (5). (5) Vedi, anche, l'art. 6, D.L. 10 gennaio 2006, n

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