Aggiornamenti n.03/2014

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1 Aggiornamenti n.03/ Gennaio 2014 OGGETTO: Legge di stabilità 2014 Altre misure Ai gentili Clienti Loro sedi Gentile Cliente, con la presente facciamo seguito alla circolare di aggiornamenti n.1 sintetizzando le altre misure incluse nella Legge di Stabilità 2014, in vigore dal Deduzione canoni di leasing La Legge di stabilità 2014 ha apportato modifiche alle regole di deduzione dei canoni di leasing, rendendo più vantaggioso (dal punto di vista prettamente fiscale) per le imprese adottare tale modalità di acquisto. E stata infatti introdotta un accelerazione dei tempi di ammortamento fiscale dei beni acquisiti in locazione finanziaria per i contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2014, andando in sostanza a ripristinare il regime esistente prima del Nella tabella che segue indichiamo le novità introdotte in merito alla deduzione dei canoni di leasing ponendole a confronto con le regole esistenti fino al 31 dicembre 2013: Imprese Professio nisti CONTRATTI STIPULATI FINO AL 31/12/2013 IMMOBILI MOBILI periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di amm.to periodo non periodo ricompreso tra gli 11 ed i 18 anni in relazione all attività esercitata Indeducibili (parziale deducibilità per i AUTOVEICOLI (non strumentali e non assegnati a dipendenti) ammortamento CONTRATTI STIPULATI DAL 01/01/2014 IMMOBILI MOBILI inferiore alla metà del periodo di amm.to inferiore inferiore ai 12 anni a prescindere dall attività esercitata inferiore ai AUTOVEICOLI (non strumentali e non assegnati a dipendenti) ammortamento CDA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO Via Cremona n. 29/a Mantova MN - Tel Fax n info@cdastudio.it sito:

2 inferiore alla metà del periodo di amm.to contratti stipulati dal 2007 al 2009 ammortamento alla metà del periodo di amm.to 12 anni a prescindere dall attività esercitata ammortamento Si sottolinea che, sulla base della letteralità della norma, l impatto più favorevole è quello sui canoni di leasing degli immobili strumentali dei professionisti, che ora trovano una deducibilità. L augurio è che non intervengano smentite ufficiali al riguardo. Le modifiche al regime di deducibilità sopra esposte non impattano in ambito IRAP. Infatti, poiché l IRAP si basa sulle risultanze del conto economico, l intero canone imputato in bilancio secondo la durata effettiva del contratto, anche se inferiore alla durata fiscale, è integralmente deducibile. In contropartita alla riduzione della durata fiscale del leasing è stata però introdotta, tramite l inserimento di un nuovo articolo (8 bis) alla tariffa, parte prima, del Dpr 131/86, un imposta di registro pari al 4% sulle cessioni da parte degli utilizzatori dei contratti di leasing su immobili strumentali, anche da costruire. La base imponibile è pari al corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto. Infine è stata eliminata, a partire dal 01 gennaio 2014, l Imposta provinciale di trascrizione (Ipt) sul riscatto dei veicoli in leasing che, fino al 31 dicembre 2013 invece, veniva imposta anche al momento della stipula del contratto. Pertanto viene meno la penalizzazione di dover sostenere due volte il costo dell imposta di trascrizione. Iva delle cooperative sociali Le prestazioni socio sanitarie, educative, di assistenza domiciliare e simili rese in favore di anziani, inabili e altre categorie di persone svantaggiate, sono soggette all'aliquota Iva del 4% qualora siano svolte dalle cooperative sociali di cui alla L. 381/1991. È quindi abrogata la norma prevista dalla legge di Stabilità 2013 che elevava l'aliquota al 10% per i contratti stipulati dal Le medesime prestazioni rese da altre cooperative scontano l'iva con aliquota ordinaria del 22%. Iva distributori automatici di alimenti Le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici scontano l'iva del 10% dal I prezzi di tali operazioni stipulate entro Pagina 2

3 il possono aumentare solo in misura corrispondente all'adeguamento dell'aliquota Iva. Visto di conformità per compensazioni di crediti d imposta A decorrere dal periodo di imposta in corso al , i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'irap per importi superiori a euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile di cui all'art bis del codice civile, la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, dai soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, c. 2 D.M , n A differenza di quanto previsto per le compensazioni IVA, in attesa di chiarimenti, le compensazioni possono essere effettuate a partire dal primo gennaio 2014 e non solo successivamente alla presentazione della dichiarazione. Anche per questo motivo, cioè l impossibilità da parte dell Agenzia delle Entrate di procedere con controlli preventivi e la mancata previsione di obbligo di utilizzo di canali telematici Entratel per la compensazione del credito, non si comprende appieno la ratio della disposizione, se non quella di costringere ad un ravvedimento maggiormente oneroso i contribuenti che, a chiusura della dichiarazione dei redditi, non possano ottenere un visto su un credito già compensato in eccedenza. Si ricorda infine che il limite massimo di compensazioni dei crediti fiscali per ciascun anno solare, a decorrere dal 1 gennaio 2014 è aumentato da ,90 a euro (previsione del D.L. N.35/2013). La compensazione di debiti con crediti della stessa imposta non ha rilievo ai fini del limite massimo, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24. Detto limite riguarda indistintamente e cumulativamente tutte le compensazioni effettuate nell anno solare e vi rientrano i rimborsi richiesti in procedura semplificata (ex conto fiscale) all agente della riscossione. I crediti iva trimestrali non sono da computare ai fini della verifica del limite solo se chiesti a rimborso, mentre vi rientrano se sono utilizzati in compensazione. Imposta di bollo su prodotti finanziari e IVAFE Dal 2014 l imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari (conti di deposito e altri investimenti) aumenta dal 1,5 al 2 per mille. Pagina 3

4 Non è più prevista una misura minima né per persone fisiche né per le imprese (per il 2013 era pari ad euro 34,20). Al contrario per le imprese è prevista una misura massima pari ad euro Dal 2014 l imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all estero (IVAFE) è aumentata dal 1,5 al 2 per mille. Controlli preventivi su crediti da 730 Al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale (modello 730), entro 6 mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini, l Agenzia delle Entrate effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato, entro i 6 mesi sopra citati, dall'agenzia delle entrate e non più dal proprio datore di lavoro. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi. Le disposizioni si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014 (quindi quelle relative al periodo 2013). Pagamento canoni di locazione con mezzi tracciabili A partire dal primo gennaio 2014, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l importo (e quindi in deroga al limite di euro stabilito di legge per la circolazione del contante), in forme e modalità che escludano l uso del contante e ne assicurino la tracciabilità (es. bonifico, assegno, ecc.), anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore. Inoltre, in relazione ai contratti di locazione in esame, al fine di contrastare l'evasione fiscale è attribuita al Comune l'attività di monitoraggio dei relativi contratti. Conto corrente dedicato per deposito somme dei notai Nei confronti dei notai ovvero di altri pubblici ufficiali è previsto l obbligo di provvedere al versamento, su un c/c dedicato: Pagina 4

5 - delle somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi nonché di tributi per i quali lo stesso è sostituto / responsabile d imposta relativamente agli atti ricevuti / autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o alle attività / prestazioni per i quali gli stessi siano delegati dall Autorità giudiziaria; - di ogni altra somma (anche a titolo di imposta per le dichiarazioni di successione) soggetta all obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori ex Legge n. 64/34; - dell intero prezzo / corrispettivo o del saldo di contratti di trasferimento / costituzione / estinzione della proprietà / altro diritto reale su immobili o aziende. Il predetto obbligo non riguarda la parte di prezzo / corrispettivo oggetto di dilazione, per la quale il versamento sul c/c dedicato dovrà essere effettuato contestualmente al rilascio della quietanza. Gli importi depositati presso il conto corrente dedicato costituiscono patrimonio separato. Dette somme, escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono assolutamente impignorabili a richiesta di chiunque; è altresì assolutamente impignorabile ad istanza di chiunque il credito al pagamento o alla restituzione della somma depositata. Eseguita la registrazione e la pubblicità dell atto ai sensi della normativa vigente, e verificata l assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell atto e da questo risultanti, il notaio provvede, senza indugio, a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. Se nell atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l avveramento di un determinato evento o l adempimento di una determinata prestazione, il notaio svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando acquisisce la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l evento si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta. Gli interessi sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese. Le modalità attuative delle nuove disposizioni sono demandate ad un apposito Decreto. perdite su crediti Dall esercizio in corso al 31 dicembre 2013 viene ampliata la possibilità per le imprese di dedurre le perdite su crediti. Infatti l articolo 101 comma 5 del Tuir prevede ora le seguenti casistiche in cui le perdite su crediti sono deducibili: - se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha chiuso un accordo di ristrutturazione del debito; Pagina 5

6 - quando la perdita risulta da elementi certi e precisi. Nel dettaglio, tali elementi certi e precisi sussistono sempre senza la necessità di dimostrarli: - per i debiti di modesta entità dopo 6 mesi dalla scadenza se ancoraa non pagati (il limite è di euro per le imprese di dimensione rilevante e per le altre imprese); - quando il diritto alla riscossione è prescritto; - quando la cancellazionee dei crediti dal bilancio è operata in applicazione dei principi contabili. Volendo analizzare questo ultimo caso, la circolare 26/E/2013 illustra una serie di situazioni pratiche in cui l Agenzia ritiene che si possa cancellare il credito dal bilancio senza commettere violazioni. In particolare l Agenzia ritiene che nei casi di cessione del credito, sia pro soluto che pro solvendo, di transazione con il debitore e di atto di rinuncia al credito, si possa operare la cancellazionee del credito dal bilancio e la perdita derivante sia deducibile, purché sia dimostrata l antieconomicità di azioni di recupero e la convenienza dell azione intrapresa. Distinti Saluti Per CDA Studio Legale Tributario Vladimiro Boldi Cotti Pagina 6

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