ENTE PRODUTTORI SELVAGGINA PRESIDENTE NAZIONALE C.S0 VITTORIO EMANUELE II, 87 I ROMA

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1 ENTE PRODUTTORI SELVAGGINA PRESIDENTE NAZIONALE C.S0 VITTORIO EMANUELE II, 87 I ROMA Prot presidente a EPS LAZIO.docx Roma, 11 gennaio 2018 Cari amici, in allegato il nuovo testo Disciplina dell istituzione e del funzionamento delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie deliberato dalla Giunta regionale del Lazio il 29 dicembre Ad un primo esame non si possono che apprezzare alcune migliorie atte a legare sempre più la gestione degli istituti faunistici privati al mondo agricolo. Alcuni obbiettivi sono stati pienamente raggiunti, come: la concessione decennale con possibilità di ulteriori rinnovi e scadenza convenzionale al del 31 dicembre; il divieto per le AFV di recinti perimetrali tali da impedire il libero transito della fauna selvatica, ad eccezione delle aziende che necessitano il contenimento degli ungulati o del bestiame di intesse zootecnico. Il divieto non sarà applicato alle concessioni già in essere. le A.F.V. ed A.A.T.V non avranno l obbligo di marcare la fauna selvatica e potranno trasformare una parte dell azienda in Z.A.C.. Non si riscontrano migliorie nella stesura dei punti relativi alla vocazione faunistica e alla densità faunistica che disattendono totalmente le indicazioni esposte dai nostri tecnici e da Ispra stesso; la certificazione dei dati, inoltre, è stata fidelizzata esclusivamente ad alcuni ordini professionali con prevedibili maggiori oneri per i concessionari. Tuttavia non possiamo che ringraziare l assessore Hausmann, il segretario Gilardi e tutti gli uffici preposti per l impegno dimostrato a riguardo e per il lavoro svolto perfettibile ma certamente già migliorativo. Un plauso anche alle associazioni agricole e venatorie per la volontà di riaffermare con forza il ruolo del mondo venatorio in armonia con l ambiente, il mondo rurale e quello agricolo. In vista delle prossime elezioni politiche, Eps si impegnerà a sostenere forze politiche e coalizioni con impegni precisi, e non darà appoggio ad i partner fanatici animalisti, con le loro vuote promesse elettorali. Vi invitiamo a starci vicino ed a sostenerci numerosi. f.to Galdino CARTONI galdino.cartoni@epsitalia.net ASSOCIAZIONE VENATORIA RICONOSCIUTA L.N. 157/92 fondata nel 1936 protocollo: eps@epsitalia.net posta certificata: eps@pec.it

2 REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL /12/2017 GIUNTA REGIONALE PROPOSTA N DEL 28/12/2017 STRUTTURA PROPONENTE Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA Area: POLITICHE DI PREVENZ. E CONSERVAZ. FAUNA SELVATICA Prot. n. del OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 art. 32, comma 6. Disciplina dell'istituzione e del funzionamento delle aziende faunisticovenatorie e agri-turistico-venatorie. (PETRUCCI BRUNO) (CENNERILLI MARIO) (M. CENNERILLI) (R. OTTAVIANI) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE ASSESSORATO PROPONENTE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA (Hausmann Carlo) L'ASSESSORE DI CONCERTO IL DIRETTORE ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO con osservazioni senza osservazioni SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 29/12/2017 prot. 935 ISTRUTTORIA: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE Pagina 1 / 3 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

3 OGGETTO: Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 art. 32, comma 6. Disciplina dell istituzione e del funzionamento delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie. LA GIUNTA REGIONALE SU PROPOSTA dell Assessore all Agricoltura, Caccia e Pesca; VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; VISTO lo Statuto della Regione Lazio e successive modifiche; VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni; VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ; VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e successive integrazioni e modificazioni; VISTA la L.R. 17/95 ed in particolare l art. 32, comma 6, che prevede: La Giunta regionale, sentito il CTFVR, disciplina il funzionamento delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agroturistico-venatorie ; SENTITO il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale (CTFR); VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n del con la quale è stata approvata la disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AFV) e delle aziende agrituristico venatorie (ATV); VISTA la legge 56/2014 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, VISTA la D.G.R. n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata individuata la Direzione regionale Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca quale struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali già assegnate alle province in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17; CONSIDERATO necessario adeguare la disciplina approvata con la citata D.G.R. n. 6091/99, alla luce delle novità introdotte dalla D.G.R. 56/2016; VISTO il documento DISCIPLINA DELL ISTITUZIONE E DEL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AGRI-TURISTICO-VENATORIE (legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 art. 32, comma 6) predisposto dalla Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, che fa parte integrante del presente provvedimento, (Allegato 1); Pagina 2 / 3

4 RITENUTO il citato documento idoneo alla disciplina della materia in argomento; RITENUTO conseguentemente necessario approvare il documento: DISCIPLINA DELL ISTITUZIONE E DEL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE FAUNISTICO- VENATORIE E AGRI-TURISTICO-VENATORIE (legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 art. 32, comma 6) ; DELIBERA In conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate, di approvare il documento: DISCIPLINA DELL ISTITUZIONE E DEL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AGRI- TURISTICO-VENATORIE (legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 art. 32, comma 6) (Allegato 1) che fa parte integrante del presente provvedimento; La presente deliberazione, completa dell allegato sopracitato, verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web Pagina 3 / 3

5 ALLEGATO 1 DISCIPLINA DELL ISTITUZIONE E DEL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AGRI-TURISTICO-VENATORIE (legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 art. 32, comma 6) Finalità, Principi e Disposizioni Generali Art. 1 Generalità 1. La Regione Lazio, su richiesta dei soggetti interessati di cui al comma 2, sentito l'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), in conformità con le previsioni del Piano Faunistico Venatorio Regionale ed entro i limiti di territorio agro-silvo-pastorale previsti dagli articoli 11 e 12 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, autorizza: a) la concessione di Aziende Faunistico Venatorie di cui all'art. 32, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, soggette a tassa di concessione regionale, senza fini di lucro e finalizzate alla conservazione, al ripristino, all'organizzazione ed al miglioramento degli ambienti naturali per l'incremento della fauna selvatica, con particolare riferimento alla tipica fauna appenninica regionale, alla fauna europea ed a quella acquatica; b) la concessione di Aziende Agri-turistico-Venatorie di cui all art. 32 comma 1, lettera b) della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, soggette a tassa di concessione regionale, a fini di impresa agricola nelle quali sono consentiti l immissione e l abbattimento di fauna selvatica di allevamento; c) la trasformazione di aziende faunistico-venatorie in aziende agro-turistico venatorie; nonché dispone il trasferimento della concessione durante il periodo di validità temporale nei casi previsti al successivo art. 6 comma 3 e la revoca delle concessioni. La concessione di azienda faunistico venatoria e azienda agri turistico venatoria ha la durata di dieci anni ed è rinnovabile alla scadenza. La concessione, anche se rilasciata nel corso dell anno solare, scade comunque alla data del 31 dicembre. c) nel rilascio di nuovi concessioni è necessario attenersi ad un equa distribuzione, anche comprensoriale del territorio agro-silvo-pastorale provinciale, destinato a caccia riservata a gestione privata. 2. Possono richiedere l'istituzione e la concessione di aziende faunistico-venatorie i soggetti privati, persone fisiche e giuridiche, in pieno godimento dei diritti civili, nonché, nelle forme consentite dalle norme vigenti, gli Enti pubblici compresi gli enti locali territoriali. 3. La caccia nelle aziende faunistico-venatorie è consentita al titolare della concessione ed alle persone da lui autorizzate nel rispetto delle norme della legge 11 febbraio 1992, n. 157, della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 e delle disposizioni previste dal presente disciplinare. 4. L'abbattimento della fauna selvatica, comunque, non è consentito nelle giornate di silenzio venatorio. Art. 2 Ripartizione territoriale, dimensioni e tabellazione delle aziende faunistico-venatorie 1. Il territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia o Città metropolitana di Roma Capitale destinato alle aziende venatorie, ai sensi dell'art. 11, comma 3 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, è riservato, preferibilmente, nella misura dell'8% alle aziende faunistico venatorie e nella misura del 6% alle aziende agro turistico venatorie. in caso di costituzione di nuova azienda faunistico venatoria deve essere mantenuta una distanza di almeno 1000 metri da confini di altre strutture faunistiche in atto, ad eccezione delle zac. 2. Le aziende faunistico-venatorie hanno dimensioni non inferiori ad una superficie territoriale di 400 ettari. 3. Il perimetro delle aziende faunistico venatorie deve essere delimitato, a cura del titolare della concessione, con tabelle recanti, oltre al nome dell'azienda, rispettivamente la scritta "Azienda faunistico venatoria, caccia consentita ai soli autorizzati. (Articoli 32 e 33 della L.R.17/95)". Le suddette tabelle debbono essere collocate lungo tutto il perimetro dell'azienda e negli accessi delle strade interne ad un'altezza di almeno metri 2 ed a distanza tale che da ogni tabella sia visibile la precedente e la successiva e, comunque, a distanza non superiore a 150 metri l una dall altra. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità e non devono essere apposte su sostegni vivi.

6 Art. 3 Struttura giuridica A.F.V. 1. L A.F.V. è una struttura di diritto privato, senza finalità di lucro, la cui attività si svolge in conformità al provvedimento di concessione; è costituita dal complesso dei beni materiali e immateriali organizzati dal concessionario per l esercizio dell attività venatoria e di protezione della fauna, in coerenza con le finalità naturalistiche e faunistiche stabilite dalla L.R. 17/ Il destinatario della concessione, denominato concessionario, è una persona fisica in proprio o quale legale rappresentante di persona giuridica o di associazione. 3. Il concessionario dell A.F.V. al fine dell ottenimento della concessione, deve avere la disponibilità ai fini venatori dei terreni su cui insiste l azienda. I proprietari e/o conduttori e/o possessori interessati possono costituire a tal fine un consorzio o conferire altrimenti i terreni destinati all esercizio venatorio nell azienda, mediante appositi consensi. 4. Nel caso di stipula di appositi consensi, tali atti, necessariamente di uguale contenuto, devono contenere almeno: - durata del consenso, pari alla durata della concessione; - modalità di eventuale rinnovo o revoca del consenso (non può essere prevista la revoca anticipata durante il periodo di validità della concessione,); - Può essere previsto il vincolo anche per gli eredi e gli aventi causa degli aderenti, fatto salvo il diritto di recesso nei termini previsti. 5. In caso di sostituzione del concessionario, salvo contrarie disposizioni dello statuto o delle convenzioni intervenute tra le parti, il nuovo direttore-concessionario subentra in tutti i rapporti vigenti con il consorzio e/o i singoli proprietari, conduttori o possessori dei terreni conferiti. Art. 4 Modalità per l istituzione delle aziende faunistico-venatorie 1. La domanda di concessione di azienda faunistico venatoria, sottoscritta dal soggetto interessato alla richiesta, deve essere presentata, in carta legale o legalizzata unita ad una copia di valido documento di riconoscimento firmata in calce, alla Regione - Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, nel caso l azienda faunistico venatoria interessa il territorio di due province la domanda di concessione deve essere presentata all Area Decentrata Agricoltura dove ricade la maggior parte del territorio aziendale, corredata dei seguenti documenti da prodursi in tre copie di cui una in originale: a) quadro d'unione delle planimetrie catastali; b) rappresentazione cartografica, su base carta tecnica regionale in scala 1: dei terreni che s intende vincolare con specificata l esatta superficie territoriale della costituenda azienda. Nella rappresentazione cartografica su carta tecnica regionale in scala 1:10000 devono essere evidenziati i confini dei fogli catastali riguardanti la costituenda azienda e la stessa deve essere accompagnata da fogli di stralcio catastale in scala 1: Alla cartografia devono essere allegati le interrogazioni per foglio catastale dei fogli ricadenti nell azienda e un elenco firmato dal concessionario che riporti il foglio e il numero di ogni singola particella, l estensione di ciascuna particella, il proprietario attuale, le qualità colturali e la superficie complessiva della costituenda azienda; c) atti notori o dichiarazioni sostitutive di atto notorio, a firma dei proprietari e/o possessori dei terreni che entrano a far parte dell azienda (secondo il modello allegato al presente atto) da cui risultino: - le indicazioni catastali necessarie alla identificazione dei terreni stessi; - il titolo di proprietà o possesso; -il consenso al richiedente l istituzione dell azienda per l utilizzazione dei terreni per 10 anni rinnovabile; d) nel caso di persone giuridiche: atto costitutivo, statuto, certificato di vigenza, deliberazione dell'organo competente per statuto con la quale si incarica il legale rappresentante a produrre la domanda, nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari; per gli Enti pubblici provvedimento dell'organo competente per statuto con la quale si approva l'iniziativa e si dà incarico al legale rappresentante a produrre la domanda, nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari; in tali atti devono essere determinati i poteri ad esso assegnati e le norme per la sua sostituzione.

7 e) programma di conservazione e di ripristino ambientale e di produzione faunistica, di cui all'art. 13; f) piano di prelievo per il primo anno di attività delle aziende faunistico-venatorie, elaborato dal richiedente la concessione sulla scorta della stima delle specie stanziali presenti in azienda, effettuata dallo stesso in deroga alle disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, lettera e); g) si considerano montani i territori classificati tali ai sensi della Legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modifiche e/o integrazioni; si considerano svantaggiati i territori classificati tali ai sensi Regolamento (CE) 20 settembre 2005, n. 1698/2005, ovvero le zone depresse di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni e/o integrazioni. nonché Aree Rete Natura 2000; h) pronunciamento relativo alla procedura di valutazione di incidenza reso ai sensi del DPR n. 357/1997 dalla struttura regionale competente, per le aziende faunistico venatorie ricadenti anche solo in parte nei Siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS). 2. La documentazione, di cui al comma 1, lettere a), b), e), f) deve essere sottoscritta da un tecnico abilitato che asseveri la veridicità dei dati e delle informazioni forniti nonché definisca l'estensione del territorio aziendale interessato ai benefici di cui all'art. 41, comma 3, della legge regionale 2 maggio 1995, n Il consenso, di cui al comma 1, lettera c), è vincolante, anche per gli aventi causa, per la durata della concessione e per gli eventuali successivi rinnovi, salvo disdetta da parte del proprietario e/o conduttore del fondo, da comunicare almeno dieci mesi prima della scadenza della concessione stessa, con firma autenticata, da rimettere a mezzo raccomandata A/R o PEC al titolare della concessione ed all Area Decentrata Agricoltura competente per territorio. Le disdette non presentate nei termini e nei modi sopra riportati non saranno ritenute valide. 4. Qualora non tutti i proprietari e/o conduttori dei terreni abbiano dato il proprio consenso è ammessa l'inclusione coattiva di territori fino ad un massimo del 10% della superficie complessiva dell'azienda. Sui terreni coattivamente inclusi operano sia il divieto assoluto di caccia, sia le garanzie e le procedure di rimborso dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche con le modalità della legge 4\2015. La tabellazione relativa al divieto di caccia nell'area inclusa coattivamente è posta a carico del titolare della concessione dell'azienda. Le inclusioni coattive sono ammesse solo per terreni la cui mancata inclusione potrebbe impedire la costituzione dell'azienda in modo omogeneo. Dette superfici fanno parte integrante della base territoriale aziendale. Non sono comunque ammesse inclusioni coattive di terreni posti a confine dell azienda. 5. Nei comuni montani, nel caso in cui il titolare della richiesta di istituzione di azienda sia un Ente pubblico, per le finalità di cui all'art. 8 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, il consenso di cui al comma 1, lettera c), in considerazione della frammentazione particellare e del diffuso stato di abbandono della proprietà contadina, può essere omesso. In luogo dello stesso, l'ente pubblico, mediante affissione all'albo pretorio della deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare ad azienda alla quale è consentita azione "ad opponendum" entro il termine di 60 giorni trascorso il quale, senza manifestazione formale di volontà contraria da parte dei proprietari dei terreni interessati al progetto, il consenso s'intende validamente accordato. Di detta procedura, sostitutiva all'acquisizione dei singoli consensi, viene data formale comunicazione all Area Decentrata Agricoltura competente per territorio a cura dell'ente pubblico. Art. 5 Modalità per il rilascio della concessione 1. Il provvedimento di concessione, nel caso di nuova istituzione di azienda, è rilasciato, a colui che ne ha richiesto l'istituzione senza ulteriore documentazione oltre a quella già presentata per la richiesta d'istituzione stessa. 2. Al fine di tutelare il patrimonio faunistico venatorio aziendale esistente, in caso di impossibilità da parte del titolare della concessione a perseguire le finalità per la quale la concessone è rilasciata, la stessa può essere trasferita per un arco temporale su volontà del concessionario a procuratori, direttori e altre figure in possesso delle capacità tecniche di gestione dell azienda faunistico venatoria, dandone immediata comunicazione all ADA competente. In caso di variazione del rappresentante legale dell azienda durante il periodo di validità temporale della concessione, la stessa dovrà essere intestata al nuovo rappresentante legale tramite l adozione del relativo provvedimento da parte della direzione regionale, su proposta dell ADA. La designazione del nuovo concessionario avverrà secondo le norme statutarie. Ove non appositamente regolato la proposta di nuova designazione verrà formulata dal proprietario del fondo più esteso, in un incontro pubblico tra gli interessati. In ogni caso sarà ritenuta valida la designazione che otterrà non meno della maggioranza della superficie dei fondi agricoli conferiti.

8 Art. 6 Modalità per il rinnovo della concessione 1. La domanda di rinnovo della concessione, in carta legale o legalizzata, deve essere presentata all Area Decentrata Agricoltura competente per territorio almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione stessa. In caso di presentazione tardiva, la domanda viene valutata come richiesta di nuova concessione per la quale i consensi di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), vanno reiterati. 2. La domanda di rinnovo, pena il mancato accoglimento, deve essere corredata: a) relazione dettagliata sulla gestione precedente contenente sia la specificazione degli interventi di conservazione e miglioramento ambientale realizzati rispetto a quanto programmato, sia i risultati ottenuti in ordine all'insediamento, alla riproduzione naturale e all'incremento numerico delle popolazioni selvatiche che nel territorio aziendale hanno trovato l'habitat adatto; b) nuovo programma di conservazione e di ripristino ambientale e piano di produzione faunistica; c) piano di assestamento e di prelievo annuale; d) eventuale documentazione relativa ad aspetti giuridici e fatti territoriali non certificati agli atti in possesso della Regione -Area Decentrata Agricoltura competente per territorio; e) pronunciamento relativo alla procedura di valutazione di incidenza reso ai sensi del DPR n. 357/1997 dalla struttura regionale competente, per le aziende faunistico-venatorie ricadenti anche solo in parte nei Siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS) qualora non sia stato già presentato nei rinnovi precedenti; 3. Qualora il richiedente il rinnovo autocertifichi, ai sensi delle norme vigenti, che nell'arco temporale della concessione in scadenza non si sono verificati fatti che comportino l'obbligo di modifica della documentazione agli atti dell Area Decentrata Agricoltura. compresi quelli relativi alla proprietà dei terreni, deve essere comunque prodotta la documentazione di cui al comma 2 lettere a), c), lettere d) può essere omessa. 4. Il rinnovo viene accordato, sempre che l Area Decentrata Agricoltura competente per territorio valuti raggiunte le finalità di produzione faunistica programmate nel periodo relativo alla concessione in scadenza, quando: - il titolare della concessione abbia regolarmente adempiuto agli obblighi di legge inerenti la concessione; - siano stati regolarmente realizzati gli interventi programmati; - non siano in atto contenziosi con i proprietari dei territori compresi nell'azienda, non superabili con l'istituto dell'inclusione coattiva di cui all'art. 4, comma 4; 5. L eventuale richiesta di modificazione dei confini dell'azienda, non derivante da motivi di pubblica utilità o non obbligata per effetto di provvedimenti legislativi, è ammissibile solo se tecnicamente motivata. 6. Nel caso di mancato rinnovo, qualora il titolare dell'autorizzazione interponga ricorso, l'attività venatoria resta interdetta sul territorio in contestazione, fino alla definitiva decisione del ricorso stesso. Nel frattempo rimane a carico del titolare dell'autorizzazione il mantenimento della vigilanza e delle tabelle perimetrali, senza l'obbligo di versamento delle tasse di concessione regionale. 7. I proprietari e/o conduttori dei fondi inclusi nel perimetro aziendale che non intendono, alla scadenza della concessione, consentire sul proprio terreno l attività venatoria a gestione privata, devono inviare comunicazione a mezzo raccomandata A/R o PEC al concessionario dell azienda e per conoscenza alla competente Area Decentrata Agricoltura, almeno dieci mesi prima della scadenza della concessione stessa, a pena di irricevibilità. 8. Il concessionario, preso atto delle eventuali richieste di esclusione dall attività venatoria a gestione privata comunica, all atto della presentazione della domanda di rinnovo, che deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza, pena l irricevibilità, quali fondi sono stati esclusi dal comprensorio aziendale. Ai fini della vigenza dell azienda, la superficie a disposizione dell attività venatoria, al momento della richiesta di rinnovo della concessione deve, comunque, essere non inferiore a 400 ettari. Qualora non si raggiungano i limiti ai fini del rinnovo della concessione di cui al periodo precedente, nei relativi territori non è possibile il rilascio di nuove concessioni dello stesso tipo per un periodo pari a quello previsto per la concessione stessa. 9. I fondi per i quali è stata manifestata dal proprietario e/o conduttore, nei modi e nei tempi stabiliti dalla presente disciplina, la volontà di esclusione dall attività venatoria a gestione privata, e che non possono essere sottratti dalla superficie aziendale in quanto interclusi da territorio aziendale, sono: - interdetti all esercizio venatorio;

9 - segnalati mediante l apposizione, a cura del concessionario, di tabelle, esenti da tasse, specificanti il divieto di caccia; - soggetti alle disposizioni della Legge Regionale n. 4/ Il proprietario e/o conduttore del fondo, in qualsiasi momento, può revocare la richiesta di esclusione dall esercizio venatorio dandone comunicazione al concessionario che può chiedere nuovamente all Area Decentrata Agricoltura l inclusione nell azienda del fondo stesso. 11. Il provvedimento di rinnovo della concessione, o l eventuale diniego, deve essere adottato dalla Regione Direzione Regionale competente entro la data di scadenza della concessione. Qualora la Regione non si sia pronunciata entro tale data, l azienda, fino all emanazione del provvedimento, s intende provvisoriamente rinnovata alle stesse condizioni della concessione in scadenza, fatte salve le eventuali richieste di esclusione dall esercizio venatorio presentate dai proprietari e/o conduttori dei fondi inclusi nel perimetro aziendale e purché: - la domanda, presentata nei termini, sia stata corredata di documentazione conforme a quanto previsto dal presente disciplinare; - sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale prevista per il rinnovo dell azienda. Art. 7 Provvedimenti autorizzativi di azienda faunistico-venatoria 1. Nel provvedimento istitutivo devono essere necessariamente indicati: la denominazione dell'azienda, la superficie dei terreni costituenti l'azienda, la vocazione faunistica, l'ubicazione della stessa (comune e località), la specificazione degli eventuali ettari ricadenti in zone montane, depresse, e/o svantaggiate, ZPS, SIC, ZSC., l elenco di eventuali particelle incluse coattivamente. Al provvedimento deve essere allegata, come parte integrante, una rappresentazione cartografica del territorio aziendale od una descrizione esauriente dei confini. Il provvedimento istitutivo di azienda faunistico-venatoria o l'eventuale diniego, deve essere adottato dalla Regione Direzione Regionale competente entro 180 giorni dalla data di ricevimento della domanda e comunque dopo aver acquisito il parere ISPRA o ove necessario la pronuncia di Valutazione di Incidenza da parte della Struttura regionale competente. 2. Nel provvedimento di concessione devono essere altresì, necessariamente indicati: le generalità anagrafiche del titolare e/o del legale rappresentante se persona giuridica, il codice fiscale o la partita I.V.A., la denominazione dell'azienda, gli estremi dell'atto istitutivo della stessa, la durata della concessione e le eventuali prescrizioni tecnicoamministrative. 3. Il provvedimento di rinnovo della concessione, o l'eventuale diniego, deve essere adottato dalla Regione - Direzione Regionale competente entro 180 giorni dalla data di ricevimento della domanda, scaduti i quali è consentita la gestione provvisoria dell'azienda alle stesse condizioni della concessione scaduta fino all'emanazione del provvedimento formale purché: -la domanda, presentata nei termini, sia stata corredata di documentazione conforme a quanto previsto nel presente disciplinare; -sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale prevista per il rinnovo dell'azienda. 4. Il provvedimento di rilascio o di rinnovo della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale da parte del titolare della concessione, secondo quanto prescritto dall'art Il provvedimento di istituzione di azienda faunistico-venatoria o di rilascio di concessione ovvero di rinnovo è subordinato all'acquisizione, da parte della Direzione Regionale Agricoltura competente, della certificazione prescritta dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 concernente "Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47 e s.m.i in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia." 6. Qualora la richiesta di concessione di azienda attenga a territori ricadenti sotto la competenza di più Aree Decentrate Agricoltura queste procedono d intesa nell istruttoria della domanda. Il provvedimento di autorizzazione della concessione sarà proposto alla Direzione Regionale competente dall Area Decentrata Agricoltura ove ricade il maggior numero di ettari di territorio aziendale.

10 Art. 8 Durata della concessione 1. Qualora i consensi espressi dai titolari dei fondi non dispongano diversamente, la concessione per le aziende faunistico-venatorie ha durata di dieci anni con possibilità di ulteriori rinnovi. La concessione, anche se rilasciata nel corso dell anno solare, scade alla data del 31 dicembre. Art. 9 Tasse e soprattasse di concessione regionale 1. La concessione di azienda faunistico-venatoria è soggetta, ai sensi dell'art. 41, comma 2, della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, a tassa di rilascio o di rinnovo e relativa soprattassa nonché a tassa annuale e relativa soprattassa secondo le modalità stabilite dalla Legge regionale n. 2/2013, art. 7. Il titolare della concessione deve trasmettere l'attestazione di versamento in originale all Area Decentrata Agricoltura competente per territorio. Art. 10 Danni ed incentivi 1. Sono a carico del titolare della concessione di azienda faunistico-venatorie gli oneri per l indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalle specie di fauna selvatica, nei fondi inclusi all interno delle aziende, ai sensi della Legge Regionale n. 4 del Le modalità, i tempi ed i criteri e le procedure per la corretta determinazione dell indennizzo sono quelli stabiliti dal Programma Operativo annuale di cui all art. 8 della L.R. n. 4/ Nei fondi inclusi nelle aziende faunistico venatorie, ma sottratti all attività venatoria per volontà del proprietario e/o conduttore del fondo si applicano le modalità della legge regionale n.4/ Ai proprietari e/o conduttori dei fondi sono dovuti dai titolari delle concessioni delle aziende faunistico-venatorie, ai sensi dell art. 33, comma 4 della L.R. n. 17/1995, incentivi per il miglioramento ambientale e per il ripristino di condizioni più idonee all'incremento delle consistenze faunistiche. Art.11 Registro e blocco permessi 1. Nelle aziende faunistico-venatorie deve essere tenuto, a cura del titolare della concessione, un apposito registro, vidimato preventivamente dalla Regione-Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, su cui devono essere annotate le operazioni di immissione, di cattura, di abbattimento selettivo e di caccia. 2. I permessi giornalieri di caccia, vidimati preventivamente dalla Regione- Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, devono essere numerati progressivamente e composti di almeno tre parti speculari tra loro, di cui una parte rimane al concessionario e due parti vengono consegnate al cacciatore. Alla fine della giornata di caccia il cacciatore ha l'obbligo di restituire una parte, debitamente compilata, dalla quale risulti il numero e le specie dei capi prelevati, al fine di consentire al titolare della concessione le prescritte registrazioni. 3. Per consentire i dovuti controlli amministrativi, il titolare della concessione deve comunicare all Area Decentrata Agricoltura competente per territorio il luogo preciso in cui sono conservati il predetto registro ed il blocco dei permessi, nonché le generalità dell'addetto alla custodia. Deve essere specificato inoltre il luogo dove notificare gli atti e le comunicazioni relative all azienda faunistico venatoria.

11 Aziende Faunistico-Venatorie Art.12 Recinzioni perimetrali 1. Le Aziende faunistico-venatorie non possono avere recinzioni per tutto il perimetro dell'azienda tali da impedire il libero transito della fauna selvatica, ad eccezione di quelle aziende per le quali è necessario il contenimento della fauna ungulata o del bestiame di intesse zootecnico ad eccezione di quelle esistenti. Art. 13 Programma di conservazione e ripristino ambientale e di produzione faunistica. 1. Il richiedente la concessione o il rinnovo di azienda faunistico venatoria deve predisporre un programma di conservazione e ripristino ambientale e di produzione faunistica che dovrà contenere: a) la descrizione delle caratteristiche ambientali del territorio comprendente l'estensione totale, l'altimetria, la ripartizione colturale con relativo etteraggio, l'estensione di eventuali aree boschive, di bacini artificiali, di zone umide naturali e di aree ad incolto, nonché di terreni che, eventualmente, usufruiscono di contributi pubblici per fini ambientali; b) la descrizione degli interventi di ripristino, conservazione e gestione ambientale che si intendono realizzare, con particolare riferimento a quelli di miglioramento ambientale a fini faunistici; c) la caratterizzazione faunistica del comprensorio riguardante, oltre che le popolazioni appartenenti a specie cacciabili, anche quelle di specie protette che rivestono particolare interesse naturalistico, presenti in forma temporanea o permanente all'interno del comprensorio; d) l'elenco delle specie determinanti l'indirizzo faunistico per le quali si richiede il prelievo venatorio secondo un piano di prelievo programmato; e) indicazioni inerenti le strutture produttive o di ambientamento esistenti o da realizzarsi, con precisazione della/e specie e del numero potenziale di esemplari ospitati e liberati annualmente; f) programma pluriennale di immissione di specie selvatiche indicanti le finalità perseguite (reintroduzione, ripopolamento), i quantitativi annui di soggetti che s'intendono liberare, nonché la durata dei programmi stessi. 2. I concessionari delle aziende possono essere autorizzati dalla Direzione Regionale competente in materia su proposta dell Area Decentrata Agricoltura competente per territorio sentito il parere ISPRA, a programmare interventi specifici di miglioramento e di ripristino ambientale, necessari per la conservazione delle specie a rischio d estinzione e per ricreare le condizioni al reinserimento di specie autoctone storicamente presenti. In caso di mutazione dello stato ambientale i concessionari della aziende potranno richiedere la variazione del programma. Art. 14 Piano annuale di assestamento e di prelievo 1. Ogni anno, entro il 30 aprile, il titolare della concessione presenta all Area Decentrata Agricoltura competente per territorio il piano annuale di assestamento e di prelievo, contenente: a) descrizione degli interventi di recupero e valorizzazione ambientale realizzati nell'anno precedente; b) programma degli interventi di cui alla lettera a) previsti per l'anno in corso; c) la data di chiusura anticipata della stagione venatoria, che potrà essere variata solo previa comunicazione all Area Decentrata Agricoltura competente per territorio; d) descrizione delle immissioni entro la data di cui sopra (30 aprile) effettuate in conformità alla lettera f dell art. 13 ed eventuali variazioni; e) piano di prelievo elaborato dal concessionario, sulla scorta della stima, (predisposta da professionisti laureati in scienze naturali o biologiche o da veterinari, o da laureati in scienze agrarie o forestali iscritti nei rispettivi Albi professionali), delle specie stanziali presenti in azienda, effettuata, alla fine dell'attività venatoria stagionale

12 unitamente al personale tecnico operante alle dipendenze del Concessionario ed eventualmente al personale dell Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, preventivamente invitato ai sensi del successivo art Nelle aziende faunistico-venatorie il cui territorio comprende almeno 100 ettari con caratteristiche palustri, il piano di assestamento deve prevedere anche interventi di conservazione e/o di eventuale ripristino dell'habitat, quali: a) creazione di canali sussidiari di convoglio e di scolo delle acque; b) controllo degli inquinamenti e dello sviluppo della vegetazione; c) ripulitura dei fondali per il mantenimento di un livello medio delle acque favorevole agli uccelli acquatici e limicoli; d) creazione di invasi per i periodi di siccità; e) realizzazione di apprestamenti per favorire la nidificazione. f) risemina della vegetazione sommersa e ripariale; 3. La Direzione competente in materia, entro 60 giorni, su proposta dell Area Decentrata Agricoltura, adotta un provvedimento di approvazione o di diniego. Copia del provvedimento di approvazione o di diniego dovrà essere notificato al titolare della concessione. Art.15 Stima delle consistenze faunistiche 1. Il concessionario dell Azienda Faunistico venatoria entro il termine previsto dalla D.G.R. 6091/99 e, comunque, non oltre il 31 marzo di ciascun anno, deve presentare alla Regione Area Decentrata Agricoltura competente per territorio la relazione sulla stima della consistenza faunistica dell Azienda, predisposta da professionisti laureati in scienze naturali o biologiche, agronomi e veterinari iscritti nei rispettivi albi professionali ai fini dell approvazione del piano di assestamento e miglioramento ambientale. Detta stima deve essere effettuata previo invito alla Regione - Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, comunicato tramite PEC e altri mezzi tracciabili almeno con sette giorni di anticipo, per l eventuale partecipazione alla verifica delle consistenze faunistiche con la presenza di proprio personale. Art. 16 Caratteristiche ambientali 1. Ai fini della individuazione della vocazione faunistica di una azienda è necessario fare riferimento alle caratteristiche ambientali. Dette caratteristiche vengono desunte in base ai seguenti parametri: a) copertura vegetale; b) assetto idrogeologico; c) estensione territoriale; d) grado di antropizzazione; e) ordinamenti ed orientamenti agro-colturali e forestali. Art. 17 Vocazione faunistica 1. Il richiedente la concessione di azienda faunistico-venatoria, fatto salvo quanto previsto dall art. 32, comma 1, lett. a) della L.R. 17/1995, in relazione alle caratteristiche ambientali deve indicare nel Programma di conservazione e ripristino ambientale e d assestamento faunistico le specie da produrre per il conseguimento delle finalità proprie dell'azienda stessa, nell'ambito delle specie come sotto attribuite a ciascun tipo: a) nei territori boschivi (quando tutta o la maggior parte della superficie è interessata da bosco): capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus), daino (Dama dama), muflone (Ovis aries), cinghiale (Sus scrofa) e fagiano (Phasianus colchicus); b) nei territori non boschivi con coltivazioni promiscue e presenza alternativa di siepi, sieponi e boschetti (quando tutta o la maggior parte della superficie è interessata da coltivazioni): lepre europea (Lepus europaeus), starna (Perdix perdix) e fagiano (Phasianus colchicus).

13 2. Per le aziende faunistico venatorie già istituite la vocazione faunistica può essere variata in relazione a quella prevista nel Programma di conservazione e ripristino ambientale e d assestamento faunistico vigente previo parere vincolante dell ISPRA, sotto il profilo tecnico scientifico. Art. 18 Validità ambientale 1. L ISPRA, in caso di contenzioso, sorto tra il concessionario e la Regione Direzione Regionale competente, su valutazioni di carattere tecnico-scientifico inerenti alla validità degli habitat aziendali, dei programmi di conservazione e ripristino ambientale e di produzione faunistica, dei piani di assestamento ambientale e faunistico-venatorie e dei programmi economici e di gestione, esprime il proprio parere in merito. Parere che è, a tutti gli effetti, vincolante. Art. 19 Densità faunistica 1. Il carico minimo delle specie attribuite in base alla vocazione faunistica viene individuato nei seguenti rapporti fra capi riproduttori o branchi per ettaro, avuto riguardo alla potenzialità alimentare del territorio: a) Ungulati Numero ottimale di capi per ettaro cervo (Cervus elaphus) 1 capo ogni 100 ettari; daino (Dama dama) 1 " " 70 ettari; (sono vietate nuove immissioni della specie) muflone (Ovis aries) 1 " " 40 ettari; (sono vietate nuove immissioni della specie) capriolo (Capreolus capreolus) 1 " " 50 ettari; cinghiale (Sus scrofa) 1 " " 50 ettari. Con le specie ungulate può convivere il fagiano (Phasianus colchicus) nel rapporto : 1 capo ogni 10 ettari. Fra le specie ungulate sopra indicate è prevista compatibilità per: cervo (Cervus elaphus), capriolo (Capreolus capreolus), cinghiale (Sus scrofa); daino (Dama dama), muflone (Ovis aries), cinghiale (Sus scrofa). Fatta eccezione per il caso di immissione di riproduttori, nel quale il rapporto dovrà essere di un maschio ogni due femmine, le famiglie dovranno avere la seguente composizione tipo: - capriolo (Capreolus capreolus): una famiglia composta da un maschio territoriale, una femmina riproduttrice, un maschio o una femmina giovane e dai cuccioli dell'anno, ogni 250 ettari circa; - cervo (Cervus elaphus): una famiglia composta da un maschio territoriale, tre femmine riproduttrici, un maschio giovane, una femmina giovane e dai cuccioli dell'anno, ogni 800 ettari circa; - cinghiale (Sus scrofa): una famiglia composta da due maschi territoriali, cinque femmine riproduttrici, tre maschi giovani, tre femmine giovani e dai cuccioli dell'anno, ogni 500 ettari circa. b) Fauna selvatica Stanziale Numero ottimale di capi per ettari starna (Perdix perdix): fagiano (Phasianus colchicus): lepre europea (Lepus europaeus): 1 capo ogni 10 ettari; - 1 capo ogni 10 ettari; - 1 capo ogni 30 ettari nelle aree boscate; 1 capo ogni 20 ettari. Le presenze di cui sopra si riferiscono a capi censiti alla fine della stagione venatoria. 2. Per le aziende faunistico-venatorie di nuova istituzione le quantità indicate per superficie rappresentano il carico minimo di cui garantire la presenza al quarto anno della concessione con l esclusione delle specie muflone (Ovis aries) e daino (Dama dama) di cui è vietata l immissione. Ove il carico minimo allo scadere del quarto anno non venisse

14 raggiunto, il titolare della concessione può chiedere la proroga fino al sesto anno, o la variazione motivata della vocazione faunistica. 3. Per le aziende già a regime il numero minimo dei capi deve essere annualmente garantito. In caso di insufficiente presenza sono comunque consentite, in via eccezionale, operazioni integrative di immissione. Ove nell'anno successivo dovesse ripetersi la insufficiente presenza di detta fauna selvatica, la Regione - Area Decentrata Agricoltura, accertate le motivazioni di tale carenza, può escludere tali specie dalla vocazione faunistica dell'azienda. Art. 20 Strutture produttive 1. Il titolare della concessione, avuto riguardo alle caratteristiche morfologico-ambientali del territorio aziendale, in osservanza alle finalità previste dalla normativa vigente e secondo le necessità della fauna presente, può costituire e/o adeguare strutture produttive naturali ed artificiali, quali: piccoli appezzamenti di terreno destinati a colture a perdere, mangiatoie e beverini artificiali, invasi naturali e laghetti artificiali per facilitare la sosta della fauna acquatica, voliere e locali di isolamento, recinti di ambientamento, di stabulazione, di prelievo e simili per interventi integrativi di assestamento faunistico. 2. Le strutture, destinate alla valorizzazione ambientale, se non previste, nel piano di cui all'art. 14, dovranno essere comunicate dal concessionario all Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, che tramite personale tecnico incaricato, ne accerta la regolarità disponendone la rimozione in caso di inadempienze alle disposizioni di legge. 3. Allevamenti in cattività finalizzati al ripopolamento dell azienda possono essere autorizzati dalla Direzione Regionale competente all interno del perimetro aziendale, fermi restando gli obblighi tecnico-sanitari ed amministrativi previsti per dette tipologie dall art. 19 della Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17. Art. 21 Immissioni di fauna selvatica 1. Le immissioni da effettuarsi entro il termine stagionale del 31 agosto e previste nel Programma di conservazione e ripristino ambientale e d assestamento faunistico, devono essere riportate dal concessionario nel piano di prelievo venatorio e di assestamento faunistico annuale e, una volta effettuate, annotate sul registro aziendale. 2. Qualora, per eventi eccezionali, fosse necessario il ricorso ad interventi non previsti nel Programma di conservazione e ripristino ambientale e d assestamento faunistico, gli stessi si potranno effettuare purché preventivamente comunicati - Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, fermo restando il termine fissato, per le immissioni, dalle vigenti norme di legge. 3. Per le immissioni di cui ai commi precedenti deve essere richiesta la presenza del personale dell Area Decentrata Agricoltura competente per territorio. Dette immissioni possono essere effettuate, nel periodo compreso fra la data di chiusura della caccia nelle singole aziende ed il termine stabilito dalle vigenti norme di legge, previa comunicazione a mezzo telegramma o PEC da trasmettere all Area Decentrata agricoltura competente per territorio almeno 10 giorni prima della data stabilita per le immissioni stesse. La fauna selvatica da immettere nelle aziende, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, deve provenire esclusivamente, oltre che dalle strutture produttive interne all'azienda previste dalla presente disciplina, da allevamenti autorizzati, ai sensi dell'art. 17 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalle relative leggi regionali di recepimento, ovvero, in caso di fauna selvatica introdotta dall'estero, dalle ditte di cui all'art. 20 della stessa legge. La fauna selvatica da immettere può provenire anche da catture, regolarmente autorizzate dai rispettivi Enti gestori, effettuate in Aree Protette e Oasi di protezione o altri istituti di protezione. La fauna selvatica deve essere scortata da certificazione attestante la provenienza e da certificazione sanitaria rilasciata dal servizio veterinario competente per territorio. Art. 22 Esercizio venatorio 1. L'esercizio venatorio sulle specie di indirizzo vocazione faunistica è consentito secondo le previsioni del piano di prelievo, di cui all art. 14, comma 1, lettera e).

15 2. Il prelievo venatorio per le specie non indicate nell indirizzo faunistico della azienda è soggetto alle limitazioni previste dal calendario venatorio annuale. 3. Nelle aziende faunistico-venatorie l'esercizio venatorio è regolato determinando: a) la durata della giornata di caccia; b) le zone di caccia; c) il numero dei cacciatori rapportato alle capacità faunistico venatoria del territorio interessato e, comunque, non superare l indice di densità venatoria stabilito nel Piano faunistico venatorio regionale. Art. 23 Strutture recintate all'interno delle aziende faunistico-venatorie 1. La Regione Direzione Regionale competente, oltre alle strutture di cui all art. 20, può autorizzare recinti, di ampiezza non inferiore a 20 ettari, per il contenimento degli ungulati,ove è consentita anche l attività venatoria. Art. 24 Aziende Faunistico-Venatorie in aree contigue 1. Regolamentazione specifica più restrittiva potrà essere dettata per le aziende faunistico-venatorie ricadenti all'interno delle aree contigue alle aree naturali protette, individuate dalla Giunta Regionale ai sensi dell art.10 lella L.R. n. 29/97 ed all art. 32 della L n. 394/1991. Art. 25 Aree Cinofile per l addestramento e l allenamento dei cani 1. Per le finalità concernenti la stima delle consistenze faunistiche il concessionario, fatto salvo il periodo di fermo biologico che va dal 15 marzo al 30 giugno, può autorizzare attività cinofila a conduttori autorizzati dallo stesso. 2. Nell intero comprensorio delle Aziende faunistico venatorie l allenamento e l addestramento dei cani è inoltre consentito, previa autorizzazione scritta del concessionario, senza possibilità di sparo, secondo le modalità previsti dall art. 34 comma 10 dalla Legge Regionale n. 17/1995. Art. 26 Controllo delle popolazioni faunistiche 1. Nelle aziende faunistico-venatorie, su richiesta del Concessionario, per i casi previsti dall art. 34 e dall art. 35, comma 2 della L.R. 17/95, come modificata dalla L.R. n. 3 del , la Direzione Regionale competente, può autorizzare, previo parere favorevole di ISPRA, piani di abbattimento selettivo anche agli ungulati (in modo particolare per la specie cinghiale). 2. Nelle aziende faunistico venatorie, su richiesta del concessionario, la Direzione Regionale competente, previo parere favorevole di ISPRA, può autorizzare un piano di controllo delle popolazioni di volpe, cornacchia grigia e gazza. 3. I prelievi possono effettuati dal personale previsto dalla normativa vigente. Art. 27 Attività venatoria nelle Aziende faunistico-venatorie in aree contigue 1. L esercizio venatorio nelle aziende faunistico-venatorie ricadenti all interno delle aree contigue alle aree naturali protette, di cui all art. 10 della L.R. 29/1997 ed all art. 32 della Legge 349/91 potrà svolgersi nella forma di caccia controllata, secondo specifica disciplina di accesso e di funzionamento previsto dalla normativa vigente. Art. 28 Circolazione veicoli 1. Nelle Aziende faunistico-venatorie si applicano le norme previste dall art. 1, lettera g), della L.R. 30 marzo 1987, n. 29, concernente la disciplina dei fuoristrada.

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