Le novità normative relative al bilancio d esercizio
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- Gianmarco Riccardi
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1 Le novità normative relative al bilancio d esercizio Lodi, 6 marzo 2009 Roberta Provasi Università degli studi di Milano-Bicocca roberta.provasi@unimib.it 1
2 Panorama legislativo Riferimento Descrizione Effetti del D.Lgs 185/2008 D. Lgs n. 38 D. Lgs n. 32 Decreto anticrisi Adozione dei principi contabili internazionali Attuazione direttiva 2003/51 CEE Documento IRDCEC Legge 24/12/2007 n. 1, ottobre 2008 Finanziaria
3 Panorama legislativo Soggetti non IAS Recepimento con la comunitaria 2007 di quattro CEE in tema di bilancio e revisione: Direttiva 65/2001 Direttiva 51/2003 Direttiva 46/2006 Direttiva 43/2006 Direttiva 65/2001 parzialmente recepita per informazioni in nota integrativa e relazione sulla gestione su strumenti finanziari con effetto dall 1/1/2005 Direttiva 51/2003 parzialmente recepita per maggiore informazione con D. Lgs. 32/2007 per i bilanci esercizio 2008 Soggetti IAS Legge 24/12/2007 n. 244 (finanziaria 2008): modifica alle regole fiscali per determinazione dell imponibile 3
4 Soggetti non IAS: Direttiva 2003/51 CEE: principi generali Modifica direttive 78/660 sui conti annuali, 83/349 sui conti consolidati e 86/635 su conti annuali e consolidati di banche e istituiti finanziari e 91/674 sui conti annuali e consolidati delle assicurazioni Uniformità ai principi contabili internazionali Prevalenza della sostanza sulla forma Possibilità di valutare attività diverse dagli strumenti finanziari al valore equo Possibilità di inserire nell informativa di bilancio informazioni ambientali e sociali Contenuto comune della relazione di revisione Valutazione al valore equo di alcune attività per imprese di assicurazione 4
5 Soggetti non IAS: Direttiva 2003/51 non ancora recepita Divieto di capitalizzare costi d impianto e ampliamento ricerca pubblicità Eliminazione del LIFO Scomputo delle azioni proprie dal P. netto e eliminazione della riserva Eliminazione criterio del costo per i lavori in corso su ordinazione Facoltà applicazione fair value per immobilizzazioni e strumenti finanziari destinati alla negoziazione Obbligo utilizzo fair value per i derivati Previsione schema di bilancio per società medio piccole (terzo schema) Previsione schemi di bilancio più sintetici Obbligo di fornire maggiori informazioni in Nota Integrativa Obbligo di redigere il rendiconto finanziario e prospetto di variazioni delle voci di P. Netto come documento separato Eliminazione dei conti d ordine Adozione del criterio di prevalenza della sostanza sulla forma Iscrizione dei beni in leasing nel bilancio dell utilizzatore 5
6 D. Lgs. del 30/12/2003 n. 394 Introduce art bis: integrazioni alla nota integrativa Modifica alla disciplina del bilancio in forma abbreviata Modifica alla disciplina della relazione sulla gestione al bilancio d esercizio Modifica alla disciplina della nota integrativa consolidata Modifica alla disciplina della relazione sulla gestione al bilancio consolidato 6
7 Novità del D. Lgs 173/2008 Limiti quantitativi Limiti del bilancio in forma abbreviata (art bis 1 c. CC): - Attivo: da a Ricavi: da a Limiti del bilancio consolidato ( art c. D. Lgs 127/91): - Attivo: da a Ricavi: da a
8 D. Lgs. 85/2008 approvato il Art. 15, comma 13 La valutazione dei titoli del circolante Considerata l eccezionale turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che NON adottano i principi contabili internazionali, nell esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall ultimo bilancio o, ove disponibile, all ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore di realizzazione desumibile dall andamento di mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura in relazione all evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa all esercizio successivo con decreto del ministro dell Economia e delle finanze. 8
9 La valutazione dei titoli del circolante: aspetti essenziali 1) Soggetti che adottano i principi contabili nazionali; 2) Esercizio in corso alla data di entrata in vigore (29 novembre 2008); 3) Possibilità di derogare al principio della prudenza; 4) Titoli non durevoli 5) Valutazione a ultimo valore di iscrizione risultante dall ultimo bilancio o relazione semestrale regolarmente approvati 6) Eccezione per perdite durevoli di valore 7) Possibilità di proroga per esercizio successivo 9
10 Principio di prudenza e deroghe ai criteri di valutazione Il principio prudenza, previsto dall art bis c.c. consiste nell adottare criteri di valutazione che permettano di imputare al conto economico le perdite presunte ma non gli utili sperati I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all altro. Sono ammesse deroghe esclusivamente in casi eccezionali La Nota Integrativa deve obbligatoriamente indicare la variazione quantitativa che si determina sulla situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico a seguito della modifica del criterio di valutazione. 10
11 Requisito oggettivo Titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio delle società Titoli classificati nell attivo circolante quali: - Titoli di debito - Titoli azionari quotati - Titoli non quotati In sostanza i titoli che trovano collocazione nell attivo circolante nelle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. Concetto di investimento non durevole (destinazione funzionale ). Occorre ricavarlo a contrariis dalla definizione di investimento durevole Investimento durevole quello che, per scelta degli amministratori, è destinato ad essere mantenuto nel patrimonio aziendale quale investimento durevole (per i titoli fino alla scadenza) 11
12 Il criterio di valutazione per i titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie MINORE TRA a) il costo di acquisto Criterio di valutazione b) Valore di realizzazione desumibile dall andamento del mercato Il DL 185/2008 prevede la possibilità di sospendere tale confronto. Tranne il caso in cui si verifica una perdita durevole di valore: - Occorre fare riferimento al concetto stabilito per i titoli immobilizzati (OIC n. 20); - Identificare ragioni economiche gravi che abbiano carattere di permanenza temporale; - Per i titoli quotati occorre fare riferimento ad un significativo ribasso nel listino che ha espresso un carattere di persistenza temporale l assenza di elementi che lascino fondatamente ritenere probabile un inversione di tendenza (oltre agli elementi previsti per le altre tipologie di titoli); - Per gli altri titoli devono utilizzati tutti i dati e tutte le informazioni di cui si può venire a conoscenza allo scopo di accertare il deterioramento delle condizioni economico-patrimoniali della società emittente 12
13 Informazioni in Nota Integrativa In particolare: 1) Criterio di valutazione adottato (riferimento a DL 185/2008); 2) Motivazione dell eventuale deroga al divieto di cambiamento del criterio di valutazione adottato nel precedente esercizio e impatti patrimoniali, finanziari ed economici. 13
14 Aspetti critici 1) Concetto di bilancio approvato 2) Acquisto di titoli successivo all ultimo bilancio e loro valutazione 3) Riserva in patrimonio netto 14
15 Direttiva 2003/51 CEE Modifica direttive 78/660 sui conti annuali, 83/349 sui conti consolidati e 86/635 su conti annuali e consolidati di banche e istituiti finanziari e 91/674 sui conti annuali e consolidati delle assicurazioni Uniformità ai principi contabili internazionali Prevalenza della sostanza sulla forma Possibilità di valutare attività diverse dagli strumenti finanziari al valore equo Possibilità di inserire nell informativa di bilancio informazioni ambientali e sociali Contenuto comune della relazione di revisione Valutazione al valore equo di alcune attività per imprese si assicurazione 15
16 D. Lgs. del 02/02/2007 n. 32 Modifica alla disciplina della relazione sulla gestione di bilancio d esercizio e al bilancio consolidato Modifica alla relazione di revisione redatta dal collegio sindacale se esercita il controllo contabile Modifica alla relazione di revisione al bilancio consolidato Eliminazione dall esclusione del bilancio consolidato delle imprese con attività diverse Maggiore informativa sugli strumenti finanziari per le banche 16
17 Direttiva 2003/51 CEE: non ancora recepita Divieto di capitalizzare costi d impianto e ampliamento ricerca pubblicità Eliminazione del LIFO Scomputo delle azioni proprie dal P. netto e eliminazione della riserva Eliminazione criterio del costo per i lavori in corso su ordinazione Facoltà applicazione fair value per immobilizzazioni e strumenti finanziari destinati alla negoziazione Obbligo utilizzo fair value per i derivati Previsione schema di bilancio per società medio piccole (terzo schema) Previsione schemi di bilancio più sintetici Obbligo di fornire maggiori informazioni in Nota Integrativa Obbligo di redigere il rendiconto finanziario e prospetto di variazioni delle voci di P. Netto come documento separato Eliminazione dei conti d ordine Adozione del criterio di prevalenza della sostanza sulla forma Iscrizione dei beni in leasing nel bilancio dell utilizzatore 17
18 La relazione sulla gestione Con il D.lgs 32/2007, art. 1, che ha recepito la Direttiva n. 2003/51/CE, ha ridisegnato la Relazione sulla Gestione delle società di capitali che redigono il Bilancio in forma ordinaria. A partire dai bilanci relativi all esercizio avente inizio successivamente al 12/04/2007, ovvero dal bilancio chiuso al 31/12/2008 per le società con esercizio coincidente con l anno solare NON è parte integrante del bilancio NON ha uno schema obbligatorio 18
19 Il nuovo contenuto della Relazione sulla Gestione Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell andamento e del risultato della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta 19
20 Il novellato 2 comma art c.c L analisi di cui al primo comma è coerente con l entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all ambiente e al personale. L analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi. 20
21 Riflessioni sul primo comma art c.c. fedele, equilibrata ed esauriente Aggancio con i principi generali richiesti per la redazione del bilancio, rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell impresa ; situazione della società e dell andamento e del risultato della gestione nel suo complesso 1) Assetto della società (istituzionale, organizzativo tecnico/commerciale e produttivo); 2) Strategie competitive e funzionali e connessi risultati; 3) Fatti di rilievo (operazioni di finanza straordinaria, modifiche statutarie, modifiche di governance, operazioni con parti correlate) 21
22 Riflessioni sul primo comma art c.c. situazione della società implica investigazione di tipo dinamico 1) Orizzonte temporale a) retrospettiva, che illustri i dati e i risultati economicofinanziari relativi almeno agli ultimi tre esercizi; b) Concomitante, che guardi alle performance realizzate, in un ottica di comparazione spaziale con i competitors operanti nel medesimo settore; c) Futura, che descriva le linee strategiche, ovvero piani e programmi da attuare. 22
23 Riflessioni sul primo comma art c.c. 2) Natura delle informazioni a) Finanziarie b) Patrimoniali c) Economiche. riferite sia: - all ambiente generale (politico, economico, culturale) - all ambiente specifico (mercato approvvigionamenti, capitali, sbocco) opportunamente arricchita di ulteriori dati richiesti in funzione di specifiche fattispecie 23
24 Riflessioni sul primo comma art c.c. andamento e risultato della gestione Le informazioni desumibili dalla relazione devono illustrare il contributo delle diverse aree gestionali alla formazione del reddito; Si rende necessario la riclassificazione dei prospetti di bilancio Il dettaglio delle informazioni va esteso anche ai vari settori in cui ha operato (anche per il tramite di società controllate) L articolazione dell informazione sarà: a) a livello complessivo; b) a livello di settore; c) a livello di singola controllata; 24
25 Riflessioni sul primo comma art c.c. Informazioni su rischi e incertezze 1) Problemi interpretativi dato che il rischio presuppone le incertezza. Ipotesi che i rischi riguardano il mercato e le condizioni interne di gestione e le incertezze i valori di bilancio; 2) La selezione delle informazioni, in quanto il legislatore richiede solo le principali. Almeno dovranno essere fornite informazioni sui rischi che possono pregiudicare la continuità aziendale e quelli che possono influire in modo significativo sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società 25
26 Riflessioni sul primo comma art c.c. Ai fini dell analisi dei fattori causali che alimentano il sistema dei rischi aziendali, il rimando è al documento emanato nel 2007 dal CNDCR in cui si distinguono i rischi interni ed esterni. Rischi interni 1) efficacia/efficienza operativa 2) Delega 3) Risorse umane 4) Integrità 5) Informativa 6) dipendenza Rischi esterni 1) mercato 2) normativa 3) concorrenza 4) contesto politico sociale 5) Eventi catastrofici Devono inoltre essere descritte le misure adottate per il loro fronteggiamento 26
27 Riflessioni sul secondo comma art c.c. L analisi di cui al primo comma deve essere coerente con l entità e la complessità degli affari della società. 1) La dimensione quali-quantitativa di tale analisi può essere stabilita solo dagli amministratori in base ai caratteri di dimensione, struttura, operatività, ecc. 2) L analisi deve consentire al lettore del bilancio di conseguire un adeguato livello di informazioni idoneo a consentirgli una corretta interpretazione dell andamento aziendale 27
28 Riflessioni sul secondo comma art c.c. Il secondo comma prevede che nella relazione possano confluire: a) Indicatori di risultato finanziari; b) Indicatori di risultato non finanziari; c) Informazioni inerenti all ambiente; d) Informazioni inerenti al personale. 28
29 Riflessioni sul secondo comma art c.c. Indicatori di risultati finanziari: a) i criteri impiegati per la rielaborazione dei prospetti di bilancio; b) Delle modalità di computo di ratios c) del significato atteso agli indici medesimi Roe Roi Ros Roa Ebit Incidenza OF Indice di struttura secco Indice di struttura allargato Rigidità degli impieghi Indice di indebitamento totale Indice di indebitamento finanziario Quoziente di disponibilità CCN Quoziente di tesoreria Rotazione magazzino Rotazione crediti (debiti) 29
30 Riflessioni sul secondo comma art c.c. Indicatori alternativi di performance nella raccomandazione 2005 del CESR (The Committee of European Securities Regulators) Il CESR con l emanazione della raccomandazione n b del 3 novembre 2005, ha sollecitato l elaborazione e la diffusione degli indicatori alternativi di performance. La raccomandazione distingue tra defined measures (dati contenuti nei conti di bilancio) e alternative performamces measures (grandezze derivate da dati di bilancio o derivate da altre fonti contabili o extra contabili) per es. utili operativi, utili monetari, posizione finanziaria netta (in allegato lo schema di calcolo),i livelli di produzione, i flussi di cassa operativi prospettici. 30
31 Riflessioni sul secondo comma art c.c. Indicatori di risultato non finanziari Da preveder qualora contribuiscano ad una più chiara informazione sulla situazione aziendale. Indicatori selezionati tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell impresa con riferimento a 4 aree: 1) Posizionamento sul mercato; 2) Customer satisfaction 3) Efficienza fattori/processi 4) innovazione 31
32 Riflessioni sul secondo comma art c.c. Informazioni attinenti all ambiente Indicatori relativi: a) alle politiche di tutela e di gestione, sotto forma di investimenti effettuati ( per adeguamento degli impianti o per attivazione di nuovi processi operativi ecocompatibili, ecc.) b) All impatto dei processi produttivi sul territorio, in termini di consumo delle risorse naturali, di produzione degli sprechi, di emissione di sostanze inquinanti. Tali indicatori possono a loro volta essere distinti in due principali categorie: 1) di contesto, inerenti allo scenario socio-economico in cui sono compiuti gli interventi/investimenti; 2) di processo, attinenti invece agli aspetti operativi della gestione (reporting su tematiche ambientali, ecc.) 32
33 Riflessioni sul secondo comma art c.c. Informazioni relative al personale Le informazioni da far convergere devono riguardare: a) La composizione e il turnover; b) La formazione c) Le modalità retributive d) Le misure di sicurezza adottate Sia con riguardo alle informazioni ambientali che relative al personale unitamente agli indicatori è necessario un format descrittivo che illustri e descriva le politiche ambientali operate, gli investimenti compiuti, l ottenimento di eventuali certificazioni, ecc. 33
34 Riflessioni sul comma sesto bis) art c.c. 6 bis) in relazione all uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell esercizio: a) Gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste; b) L esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari Ai fini delle informazioni il rimando è agli IAS 32-39, inerenti agli strumenti finanziari, e all IFRS 7, i principali rischi finanziari sono: a) Rischio di credito; b) Rischio di liquidità; c) Rischio di mercato, da distinguere in rischio di valuta, rischio di tasso d interesse sul fair value, rischio di tasso di interesse sui flussi finanziari, rischio di prezzo. 34
35 Bilancio consolidato:relazione sulla gestione 1) Stesse modifiche apportate alla relazione sulla gestione del bilancio d esercizio; 2) La società che redige il bilancio consolidato può presentare in unico documento la relazione sulla gestione riferita al bilancio consolidato e quella riferita al bilancio di esercizio dando maggior rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento (nuova comma 2 bis). 35
36 Novità del D.Lgs 173/2008: Comunicazione operazioni con parti correlate Art c bis: le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società. Bilancio abbreviato- limitazione dell informativa (art bis- 5c): - maggiori azionisti - organi amministrazione controllo 36
37 Operazioni con parte correlate Avvicinare le società che non adottano gli IAS/IFRS a quelle che li adottano Obiettivo: L informativa sulle operazioni di una certa importanza con parti correlate non realizzate in condizioni di mercato normali può aiutare gli utenti dei conti annuali a valutare lo stato patrimoniale di una società nonché quello del gruppo al quale essa eventualmente appartiene (Direttiva 2006/46 premessa p. 6). Per definizione di parti correlate si rimanda allo IAS 24 37
38 Comunicazione Operazioni fuori bilancio Art c ter: la natura e l obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società. Bilancio abbreviato- limitazione dell informativa (art bis- 5c): - natura e obiettivo economico 38
7,72/, &217$%,/,1$=,21$/,
6$) 6&82/$',$/7$)250$=,21(/8,*,0$57,12 CRISI FINANZIARIA: valutazione e controllo dei titoli in portafoglio /$9$/87$=,21((5$335(6(17$=,21(,1%,/$1&,2'(//,19(67,0(172,1 7,72/,,148$'5$0(172'(,35,1&,3, &217$%,/,1$=,21$/,
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