Ufficio Territoriale del Governo. Patto per Latina Sicura

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1 Patto per Latina Sicura

2 PREMESSO - che la sicurezza è per i cittadini un bene e un diritto primario e che la crescita della domanda di sicurezza si conferma uno degli aspetti prevalenti della qualità della vita nelle realtà urbane di dimensione media e grande; - che, a fronte dell'aumentata sensibilità verso i problemi della sicurezza e di una diffusa percezione di insicurezza nella comunità in un tessuto sociale urbano sempre più articolato, è necessario rafforzare l esperienza di collaborazione già in essere tra la Prefettura- e l Amministrazione Comunale, anche con rinnovati modelli di politiche di sicurezza urbana che integrino le azioni per la tutela ed il rispetto dell'ordine e della sicurezza pubblica con iniziative volte a sostenere la coesione sociale ed a promuovere la vivibilità del territorio e la qualità della vita; - che la competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica appartiene allo Stato, che la esercita attraverso il Prefetto quale Autorità provinciale di pubblica sicurezza, mentre è compito dell'amministrazione Comunale rappresentare le istanze di sicurezza della collettività che vive nel proprio territorio ed assumere tutte le iniziative di prevenzione sociale e di qualificazione dei luoghi di vita che possono scoraggiare il manifestarsi dei fenomeni di disagio sociale e di comportamenti devianti; - che il "Patto per la Sicurezza" tra il Ministero dell'interno e l ANCI, sottoscritto il 20 marzo 2007, costituisce cornice e riferimento del presente documento; - che, con la legge n. 125 del 24 luglio 2008, è stata attribuita al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, la facoltà di adottare con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che con Decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 2008 sono stati definiti gli ambiti di intervento in tali materie; - che, con la legge n.94 del 2 luglio 2009, sono state introdotte previsioni normative la cui applicazione richiede l'esercizio di competenze degli Enti Locali; - che, con decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017, convertito con legge 18 aprile 2017, n. 48, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle 2

3 città, sono state individuate le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana; CONSIDERATO - che negli ultimi anni, anche con l'arrivo di numerosi immigrati di provenienza comunitaria ed extracomunitaria, si assiste ad un mutamento del tessuto sociale che necessita di azioni coordinate per favorire l integrazione e contrastare ogni forma di illegalità ad esso connessa; - che è opportuno promuovere azioni, progettualità e interventi mirati e condivisi in materia di controllo del territorio, sicurezza e vivibilità, riqualificazione del tessuto sociale e del contesto urbano per migliorare il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini; - che la collaborazione tra Forze di Polizia statali e Polizia Locale rappresenta un valore aggiunto nella prevenzione e nel contrasto dell illegalità e nella tutela della sicurezza e della vivibilità urbana e che pertanto va sviluppata, nell ambito delle rispettive competenze; - che gli interventi di controllo del territorio possono avere prospettive ancor più efficaci se ricollocati nell ambito di politiche sociali e di piani condivisi di riqualificazione del tessuto sociale e dei contesti urbani, nella cui realizzazione il è già impegnato; VISTI - la Legge 1 aprile 1981, n. 121 Nuovo ordinamento dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza" e successive modificazioni e integrazioni; - la Legge 7 marzo 1986, n Legge quadro sull'ordinamento della Polizia municipale ; - il Decreto Legislativo n.267/2000, Testo Unico sull Ordinamento degli Enti Locali (TUOEL); - la Legge 26 marzo 2001, n. 128 recante Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini ; - la Circolare del Ministero dell Interno datata 9 dicembre 2002 Nuovi criteri sperimentali per il controllo coordinato del territorio ; 3

4 - il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali ; - la Circolare del Ministero dell Interno datata 8 febbraio 2005 Sistemi di videosorveglianza. Definizione di linee guida in materia ; - il Patto per la sicurezza tra il Ministero dell'interno e l'anci, sottoscritto il 20 marzo 2007; - la legge n. 125 del 24 luglio 2008 recante Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica ; - l art. 6, commi 7 e 8, della legge 23 aprile 2009, n. 38, conversione in legge del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, recante Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori ; - la legge n. 94 del 15 luglio 2009 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica ; - la Direttiva 15 febbraio 2008 del Ministero dell'interno, concernente i "Patti per la sicurezza"; - il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010, le circolari di attuazione del Ministero dell Interno del 6 agosto 2010, del 2 marzo 2012 e del 29 novembre 2013 (Sistemi di videosorveglianza. Trattamento dei dati personali); - la Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di Conversione in legge con modificazioni del decreto Legge 12 novembre 2010, n.187 recante misure urgenti in materia di sicurezza ; - la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione ; - il D.L. 24 giugno 2014 n.90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, convertito in Legge 11 agosto 2014 n.114; - le Prime Linee Guida per l avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC- Prefetture- UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l attuazione della trasparenza amministrativa del 15 luglio la Direttiva del Ministro dell Interno del 30 aprile 2015, recante Nuove Linee Strategiche per il Controllo Coordinato del Territorio ; - il decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017, convertito con legge 18 aprile 2017 recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città ; 4

5 LA PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI LATINA E IL COMUNE DI LATINA nella condivisione delle considerazioni espresse nel preambolo e nel rispetto delle specifiche competenze e attribuzioni, convengono quanto segue: Art. 1 Misure di prevenzione generale Fermo restando che il Piano di Controllo Coordinato del Territorio rappresenta il quadro di riferimento per l attuazione di tutte le azioni coordinate volte al più efficace presidio del territorio, le determinazioni circa la programmazione di eventuali specifici ulteriori interventi mirati, che richiedano un azione coordinata, saranno assunte nell ambito del Comitato Provinciale per l Ordine e la Sicurezza Pubblica, che costituisce la sede per la programmazione delle strategie di intervento in materia di sicurezza sul territorio. In tale contesto, la Prefettura- di Latina e il, ciascuno nell ambito della propria competenza, articoleranno la propria collaborazione, unitamente alle Forze di Polizia, al fine di individuare le problematiche di sicurezza presenti sul territorio della città di Latina e, quindi, definire le strategie più opportune volte a prevenire situazioni di illegalità, comprese quelle dovute anche ai mutamenti economici e sociali, che necessitino della predisposizione straordinaria di azioni di contrasto coordinate. In particolare, la Prefettura e il Comune collaboreranno per conseguire le finalità e gli obiettivi di seguito descritti: dare corso ad azioni sinergiche e progetti specifici in materia di sicurezza urbana integrata su aree di intervento ritenute prioritarie per la sicurezza, la vivibilità e la coesione sociale della comunità, individuando gli obiettivi generali e specifici delle azioni, i tempi di attuazione e le risorse disponibili; migliorare ed integrare il circuito informativo interistituzionale, favorendo la massima condivisione di dati, analisi e conoscenze relative alla sicurezza del territorio e della comunità interessata, per un efficace scambio di informazioni. Le riunioni del Comitato Provinciale per l Ordine e la Sicurezza Pubblica, saranno, ove del caso, precedute ed istruite da un apposito Tavolo per la Sicurezza Urbana, composto da rappresentanti di entrambi i firmatari del 5

6 presente Patto, della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza. A tale Tavolo, al fine di assicurare un più intenso e completo processo conoscitivo delle problematiche emergenti sul territorio, potranno essere chiamati a partecipare, di volta in volta, i rappresentanti delle istituzioni, di enti e/o di comitati che possano fornire il proprio contributo alla risoluzione delle criticità in esame. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, ai sensi dell art. 54 del TUOEL, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, può adottare, previa comunicazione al Prefetto, i provvedimenti contingibili e urgenti a lui spettanti per legge. I provvedimenti di particolare impatto saranno adottati previo esame del Comitato Provinciale per l Ordine e la Sicurezza Pubblica, al fine di verificarne l'efficacia e coordinare le azioni di vigilanza e controllo. Il Sindaco, inoltre, provvederà a segnalare particolari criticità che, per essere affrontate, richiedano l'intervento delle Forze di Polizia statali, assicurando al contempo l intervento dell Amministrazione Comunale per prevenirle e contrastarle, in particolare negli ambiti indicati dall art. 54, comma 4-bis del TUOEL, introdotto dall art. 8, comma 1. lett. b), numero 1 del D. L. n. 14/2017, ovvero: a)situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili; b)situazioni riguardanti fenomeni di abusivismo, quale l illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all abuso di alcool o all uso di sostanze stupefacenti; Periodicamente e di norma ogni sei mesi il Tavolo per la Sicurezza Urbana provvederà alla generale verifica dello stato di attuazione delle previsioni e degli impegni di cui al presente Patto, sulla base anche del monitoraggio dei servizi e delle attività nel frattempo espletati e svolti. Art. 2 Degrado urbano/ambientale e disagio sociale In base a quanto emerso dalle analisi condotte circa le problematiche presenti nel capoluogo, le parti intraprenderanno ciascuna per le proprie competenze - iniziative organiche e coordinate, anche di tipo progettuale e in chiave preventiva, che vedano il coinvolgimento eventuale di altri Enti e/o soggetti istituzionali o esponenziali, mirate ad elevare i livelli di sicurezza e vivibilità urbana, coniugando l attività di prevenzione e contrasto degli illeciti svolta dalle Forze di Polizia e dalla Polizia locale con iniziative di riqualificazione 6

7 del tessuto urbano e con il recupero di forme di degrado e di evidenti situazioni di disagio sociale che costituiscono fattori di insicurezza. Le parti convengono sulla necessità di una verifica, con cadenza periodica, del contesto situazionale locale, con particolare riferimento all andamento della delittuosità, nonché all insorgenza di altri e nuovi fattori di insicurezza pubblica tali da modificare la mappatura delle aree a rischio sulle quali intervenire, in modo dinamico, con mirate e coordinate azioni di controllo del territorio. Art.3 Immigrazione e integrazione Le Parti si impegnano a promuovere: politiche strategiche di accoglienza degli immigrati regolarmente presenti sul territorio urbano con progetti mirati e condivisi, al fine di favorirne l inserimento nel tessuto sociale; iniziative a favore dei richiedenti protezione internazionale per attività di utilità sociale, su base volontaria, in favore della collettività, ai sensi dell art. 8 del D.L. n. 14 del 17 febbraio Si impegnano, altresì, a individuare iniziative condivise, anche con il coinvolgimento degli altri enti e associazioni interessate, tese a prevenire e contrastare il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in tutte le sue forme. Art. 4 Riqualificazione urbana e misure a tutela del decoro di particolari luoghi L Amministrazione Comunale, anche in considerazione delle analisi e delle indicazioni del Comitato Provinciale per l Ordine e la Sicurezza Pubblica e del Tavolo per la Sicurezza Urbana, relativamente agli aspetti problematici presenti nel capoluogo (con particolare riferimento ai fenomeni dell imbrattamento e del vandalismo grafico, della turbativa della civile convivenza, del bivacco, dell accattonaggio molesto e dell insudiciamento e dell uso sconveniente di aree e spazi pubblici), proseguirà nello sviluppo di azioni e progetti mirati di riqualificazione urbana, ciò al fine di migliorare altresì il controllo del territorio e il contrasto all illegalità e promuovere la coesione sociale e la vivibilità e il decoro dello spazio pubblico. In tale prospettiva le Forze di Polizia e la Polizia Locale garantiranno una più efficace presenza, nell'ambito delle attività di istituto, anche nelle ore serali e notturne, compatibilmente con le più complessive esigenze di servizio. 7

8 Il Comune s impegna ad adeguare, entro 90 giorni dalla stipula del presente atto, il regolamento di polizia urbana alle previsioni, di cui all art. 9 del D. L. n. 14/2017, finalizzate alla tutela del decoro dei luoghi, individuando le aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico. Art. 5 Monitoraggio del territorio Le Parti si impegnano a realizzare un azione coordinata tra Forze di Polizia e la Polizia locale, per un costante monitoraggio degli insediamenti abusivi che possano interessare alcune aree della città e al fine di evitare l insorgerne di ulteriori e di prevenire turbative dell ordine e della sicurezza pubblica. Ai fini dei conseguenti provvedimenti di competenza, rispettivamente, del Prefetto e del Sindaco, gli interventi di riduzione o di eliminazione degli insediamenti abusivi che comportino l ausilio della Forza Pubblica saranno oggetto di specifica valutazione in sede di Comitato Provinciale per l Ordine e la Sicurezza Pubblica. Le Parti si impegnano altresì a procedere con le medesime modalità anche riguardo alle occupazioni abusive. Art. 6 Esercizi pubblici Ferme restando le competenze delle Forze di Polizia statali e della Polizia Locale in materia di controlli amministrativi e di polizia, le parti si impegnano ad un potenziamento delle verifiche di polizia amministrativa e degli accertamenti di eventuali situazioni di degrado nello spazio urbano e di disturbo dei residenti provocate dai gestori o dagli avventori dei pubblici esercizi, coinvolgendo anche, ove necessario altri enti titolari di competenze specifiche di settore (ASL, Agenzia delle Entrate, Vigili del Fuoco, Arpa, Direzione Territoriale del Lavoro, ecc.). Tali verifiche saranno incrementate, in particolare, in coincidenza con i periodi di maggior afflusso di utenti (periodo estivo e festività). 8

9 Al fine di migliorare e promuovere la vivibilità dei luoghi, il Comune si impegna inoltre, nel rispetto delle norme di settore, a favorire un'equilibrata dislocazione delle attività commerciali, artigianali e dei pubblici esercizi, attraverso piani di valorizzazione commerciale e attività di programmazione, ai sensi della normativa vigente, nonché ad intervenire anche sulle autorizzazioni e sugli orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell art. 50 TUOEL, come novellato dall art. 8, comma 1, lett. a), numeri 1 e 2, del D. L. n. 14/2017, in caso di riflessi negativi sulle condizioni dell'ordine e la sicurezza pubblica. Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze sindacali emanate ai sensi dell art. 50 TUOEL, il Comune ne informerà tempestivamente la Questura per l applicazione delle sanzioni di cui all art. 12 del citato D. L. n. 14/2017. Art. 7 Misure di contrasto al commercio abusivo e alla contraffazione Anche con riguardo a quanto stabilito dall art. 54 del TUOEL e dall art. 5 del citato D. L. n. 14/2017, per quanto concerne gli ambiti di attività e le competenze del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, le parti si impegnano a continuare a svolgere, in aggiunta all attività di monitoraggio e controllo ordinariamente assicurata, servizi straordinari di contrasto dell abusivismo commerciale, in particolare quello svolto in forma ambulante, anche con modalità coordinate tra Polizia Locale e Forze di Polizia, in particolare nelle zone maggiormente interessate al fenomeno (nei pressi dei centri commerciali e nelle aree dei mercati settimanali, nonché in occasione di feste patronali, fiere e altre simili manifestazioni). In particolare, la Polizia Locale concorrerà, su richiesta del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al rafforzamento dei servizi di controllo economico del territorio nell ambito del Dispositivo operativo per il contrasto alla contraffazione e all abusivismo commerciale organizzato predisposto dal predetto Comando. Art. 8 Misure di contrasto ai fenomeni del disagio sociale e della devianza giovanile In relazione al c.d. disagio giovanile, in cui si innestano attitudini e nuovi fenomeni legati all abuso di alcool e sostanze psicotrope ed alle correlate forme di devianza, potenziale pregiudizio della sicurezza della collettività, 9

10 nonché ai fenomeni di disagio sociale da cui possono derivare forme di dipendenza quali le ludopatie, l alcolismo e le tossicodipendenze, le Parti si impegnano a realizzare interventi coordinati di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti ed a rafforzare l'azione di sensibilizzazione e vigilanza sulle tossicodipendenze, sull'alcolismo, sul fenomeno del cd. bullismo nelle sue varie forme. Al riguardo, verranno attivate iniziative sinergiche atte a prevenire la devianza giovanile, anche attraverso programmi condivisi di educazione alla legalità nelle scuole e iniziative di prevenzione nelle discoteche e nei luoghi di intrattenimento giovanile. Le Parti convengono sull opportunità che le Forze di Polizia e la Polizia Locale mantengano frequenti contatti con i Dirigenti scolastici per monitorare il fenomeno dello spaccio e del consumo di droghe negli istituti, nonché forme di devianza giovanile ed episodi di abuso, attivando per ogni utile opera di prevenzione, i Servizi Sociali del Comune. A scopo preventivo verrà rafforzata, laddove necessario, la vigilanza nei parchi, nelle aree verdi e nei luoghi di maggiore frequentazione dei giovani. Art. 9 Azioni di contrasto alla violenza a donne, minori e anziani Le Parti si impegnano ad avviare azioni comuni di contrasto e prevenzione al fenomeno della violenza a donne, minori e anziani, attraverso iniziative di formazione e sensibilizzazione. Art. 10 Misure di contrasto al fenomeno della prostituzione Le Parti si impegnano a sottoporre, anche a seguito di nuove mappature del fenomeno sul territorio, alla valutazione del Comitato Provinciale per l Ordine e la Sicurezza Pubblica progettualità di interventi di prevenzione del fenomeno della prostituzione e di contrasto allo sfruttamento della stessa, a supporto della primaria competenza attribuita in materia alle Forze di Polizia. 10

11 Tali interventi saranno volti anche alla verifica ed al contrasto dell immigrazione clandestina ed alla prevenzione di eventuali forme di tratta e riduzione in schiavitù di esseri umani. A tal fine, in sede di Comitato Provinciale per l Ordine e la Sicurezza Pubblica saranno predisposti servizi specifici coordinati nei quartieri di volta in volta individuati come maggiormente a rischio sicurezza e/o degrado. Le parti si impegnano a rafforzare tutte le iniziative promosse in ambito provinciale finalizzate all attivazione di programmi di assistenza, di riduzione del danno e integrazione sociale, a favore delle persone vittime di violenza e sfruttamento, alle quali potranno seguire anche intese operative tra Comune, Questura e Comando provinciale Carabinieri per la definizione di programmi di protezione sociale nell ambito delle specifiche competenze in materia. Le parti, inoltre, si impegnano a promuovere azioni coordinate tra i Comuni della provincia, volte al coordinamento degli interventi in materia tra territori limitrofi. Art. 11 Potenziamento dell impiego del sistema di videosorveglianza Il sistema di videosorveglianza esistente nel Capoluogo sarà oggetto di una valutazione congiunta circa l ambito e le modalità di un ulteriore potenziamento dello stesso, con possibile estensione in quelle aree in cui si profilano aspetti critici di degrado e illegalità. Le modalità di impiego e ogni aspetto tecnico-operativo concernente il sistema di videosorveglianza dovranno essere in linea con la normativa sulla riservatezza dei dati e rispondere alle caratteristiche tecnologiche previste dalla Piattaforma della Videosorveglianza Integrata di cui alla Direttiva del Ministero dell Interno del 2 marzo 2012 (Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale) ed indicate dalla Prefettura con circolare del 25 marzo L Amministrazione Comunale, d intesa con la Prefettura, potrà aggiornare e sviluppare, nei limiti delle sue competenze e nel rispetto delle disposizioni dettate in materia dall Autorità Garante della Privacy, azioni di sorveglianza dello spazio urbano, di prevenzione dei fenomeni criminali e di contrasto al degrado urbano, anche mediante protocolli o azioni progettuali coordinate con le associazioni di categoria o la mappatura delle localizzazioni degli impianti di videosorveglianza privati sul territorio cittadino. Art

12 Misure anticorruzione Ai fini della prevenzione e del contrasto di possibili forme di interferenze o infiltrazione di fenomeni criminali nel settore degli appalti pubblici, l Amministrazione Comunale, ferme restando le disposizioni previste dal D.Lgs.vo n.159/2011, nel predisporre gli atti di gara, individua clausole e condizioni idonee a prevenire tali tentativi di infiltrazione criminale. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nelle prime Linee Guida allegate al Protocollo d intesa fra Autorità Nazionale Anticorruzione e Ministero dell Interno del 15 luglio 2014, in occasione di ciascuna delle gare indette per l aggiudicazione di appalti di opere, servizi o forniture, il Comune si impegna ad inserire, nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, le seguenti dichiarazioni: a) Dichiarazione n.1: Il contraente appaltatore s impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell art del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall art. 317 del c.p.. b) Dichiarazione n. 2: Il s impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all art c.c. ogni qualvolta nei confronti dell imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319- bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.. L attivazione di tali strumenti risolutori dovrà essere coordinata con i poteri attribuiti all ANAC dal decreto legge 90/2014, convertito in legge n. 114/ A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte Comune della volontà di quest ultimo di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all art c.c., ne darà comunicazione all Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni previste dalla legge n.114/

13 Art. 13 Sicurezza stradale Le Parti si impegnano a sviluppare, nell ambito delle rispettive competenze, progetti volti a migliorare la sicurezza stradale, implementando i servizi coordinati di controllo della viabilità nelle aree a maggior rischio di incidentalità, con particolare riguardo ai comportamenti scorretti alla guida (uso del telefono cellulare, guida in stato di alterazione psico-fisica, eccesso di velocità, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, sorpasso non consentito) e realizzando mirate campagne di sensibilizzazione ed informazione rivolte soprattutto a giovani. In tale prospettiva, il Comune si impegna ad intensificare i servizi di specifica competenza, in particolare quelli relativi alla rilevazione degli incidenti stradali e di contrasto alle violazioni del Codice della Strada. Resta ferma la necessaria e proficua collaborazione, in caso di esigenza, con le sale operative delle Forze di Polizia le quali, in virtù di tale supporto, potranno più efficacemente garantire i propri servizi di prevenzione e contrasto alla criminalità predatoria e di controllo del territorio. Art. 14 Educazione alla legalità e prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata Le Parti, negli ambiti indicati nel presente documento e relativamente ai fenomeni illegali non menzionati, eventualmente prevedendo specifici protocolli, si impegnano a concordare e a mettere in atto tutte le azioni volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata e dei fenomeni ad essa collegati nel tessuto urbano, sociale ed economico cittadino e a favorire lo scambio di conoscenze e informazioni, nei limiti delle proprie competenze, su tali fenomeni, comprese quelle concernenti la presenza e la mappatura di beni confiscati alle organizzazioni criminali e l attivazione della procedura per la loro riassegnazione e valorizzazione a scopi sociali. Le Parti si attiveranno altresì, ognuno nei propri ambiti, anche in maniera condivisa e coordinata, al fine di realizzare attività progettuali e percorsi di informazione/formazione, prevenzione ed educazione alla legalità, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le associazioni di categoria ed altri enti o istituzioni interessate, rivolti, in particolare, alle giovani generazioni. 13

14 Art. 15 Rafforzamento del coordinamento operativo Le Parti, per il conseguimento degli obiettivi individuati nel presente Patto e, più in generale, per la realizzazione delle priorità indicate nei precedenti articoli, si impegnano a proseguire ed affinare le condizioni necessarie per una crescente e costante integrazione tra gli operatori, mirata all implementazione della sicurezza partecipata e condivisa. Sul piano strettamente operativo, le parti si impegnano a: - rafforzare la predisposizione di servizi coordinati delle Forze di Polizia e della Polizia Locale, che assicurino il più efficace controllo del territorio urbano, favorendo la condivisione degli obiettivi ed evitando duplicazioni o sovrapposizioni di servizio, in modo da garantire la presenza più capillare possibile degli operatori; - definire modelli operativi per ottimizzare, attraverso i servizi di prossimità (poliziotto e carabiniere di quartiere, istituzione del vigile di quartiere ), il controllo dello spazio pubblico con particolare riferimento, in chiave dinamica, alle zone a maggior rischio ed alle fasce orarie nelle quali è maggiormente avvertita la percezione di insicurezza, anche a seguito delle valutazioni effettuate in sede di Comitato Provinciale per l Ordine e la Sicurezza Pubblica; - implementare, nel rispetto della normativa vigente, le iniziative di interscambio informativo; - promuovere una sempre maggiore collaborazione tra le Sale Operative delle Forze di Polizia e di quella della Polizia Locale. Le parti, con costi a carico dell Ente comunale che potrà eventualmente fruire di finanziamenti regionali dedicati, individuano congiuntamente un obiettivo generale di miglioramento delle condizioni di sicurezza della città attraverso un potenziamento del sistema di videosorveglianza comunale nonché un obiettivo specifico rivolto al miglioramento delle condizioni di vivibilità e sicurezza della zona del centro cittadino ricompresa tra le Vie Neghelli, Lago Ascianghi, Cesare Battisti e tratto di Corso della Repubblica e Viale XVIII Dicembre ( cd. Zona pub) in particolare nelle ore serali e notturne del fine settimana, attraverso la predisposizione coordinata di attività di controllo e sensibilizzazione in tema di sicurezza e prevenzione dei rischi alla salute e incolumità dei cittadini, anche promuovendo accordi con soggetti pubblici e privati interessati a concorrere alla realizzazione di tali obiettivi attraverso un sostegno strumentale, finanziario e logistico, ai sensi dell art. 7 del D. L. n. 14/

15 Art. 16 Piano di formazione e aggiornamento professionale del personale delle forze di polizia e della polizia locale Fatte salve le iniziative di formazione professionale per le diverse Forze di Polizia, previste da ciascun ordinamento, nel quadro di una fattiva collaborazione potranno essere realizzati interventi di aggiornamento professionale congiunti per il personale delle Forze di polizia e della Polizia Locale, su temi connessi con la sicurezza urbana. A tal fine, e nell ottica della promozione della sicurezza integrata, potranno essere stipulati accordi con la Regione Lazio, in attuazione anche del disposto di cui all art. 3, comma 1, del D. L. n. 14/2017. Art. 17 Durata e verifica Il presente Patto ha durata biennale. Le parti si impegnano a svolgere verifiche annuali dei livelli di attuazione ai fini della condivisione di eventuali integrazioni e/o modifiche che si rendano necessarie. Latina, IL PREFETTO DI LATINA Maria Rosa Trio IL SINDACO DI LATINA Damiano Coletta 15

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