DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO
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- Anna Maria Pala
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1 DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO Team Regionale Area IV Croce Rossa Italiana LEZIONE 2 INDICE ARGOMENTI Nozione e definizione di DIU Ius in bello e ius ad bellum Diritto dell Aja e diritto di Ginevra Le Quattro convenzioni di Ginevra del 1949 L art. 3 comune I due Protocolli addizionali del 1977 La Corte Penale Internazionale Regole fondamentali del DIU Tipologie di conflitto armato Combattenti, prigionieri di guerra e civili DEFINIZIONE IUS IN BELLO vs IUS AD BELLUM Cos è il D.I.U.? Il Diritto internazionale umanitario è l insieme delle regole di diritto internazionale che, in tempo di conflitto armato, proteggono le persone che non prendono o non prendono più parte alle ostilità e pongono limiti all impiego di mezzi e metodi di guerra. Belgrado, Serbia. Il DIU viene circoscritto ai soli casi di ius in bello Insieme di norme volte a definire le regole da osservare in guerra Tralasciando completamente giudizi di valore per quanto riguarda lo ius ad bellum Riguarda la liceità o meno della guerra stessa
2 UN PO DI STORIA Già nell antico evo erano note norme morali e di concezione quasi umanitaria : IL DIU Diritto dell Aja e Diritto di Ginevra - Nell opera Arte della guerra, di Sun Tsu (Cina, 500 a.c.), si ricorda l importante concetto che la neutralizzazione (o messa fuori combattimento ) del nemico, non obbligatoriamente deve coincidere con la morte. - Nel Codice di Hammurabi (XVIII a.c.) si ritrovano vere e proprie leggi di guerra. - Nei secoli successivi possiamo ritrovare tracce di leggi di guerra che proclamavano il rispetto per il nemico in testi quali il Corano e la Bibbia. Diritto dell Aja Diritto internazionale umanitario Diritto di Ginevra Durante il medio evo imperavano istituti quali la Tregua del Signore e la Pace di Dio. IL DIRITTO DELL AJA Fissa i diritti e i doveri dei belligeranti nella condotta delle operazioni militari e limita la scelta dei mezzi da impiegare. IL DIRITTO DELL AJA Dichiarazione di San Pietroburgo (proiettili esplosivi inferiori ai 400 g); Dichiarazione dell Aja (proiettili dum dum); Convenzione dell Aja relativa alle leggi e agli usi della guerra terrestre (clausola Martens); Beirut, Libano.
3 IL DIRITTO DI GINEVRA Sede del CICR, Ginevra. Definito Diritto umanitario, tende a salvaguardare i militari fuori combattimento e tutte le persone che non partecipano o non partecipano più alle ostilità. IL DIRITTO DI GINEVRA Le Convenzioni di Ginevra: Diritto consuetudinario 4 I per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna (1864) 4 II per il miglioramento delle condizioni dei feriti, malati e naufraghi delle forze armate sul mare (1906) 4 III relativa al trattamento dei prigionieri di guerra (1929) 4 IV relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra (1949) à Nel 1949 vengono riviste anche le tre Convenzioni precedenti. ARTICOLO 3 COMUNE ALLE CG Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti: 1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo. A questo scopo, sono o rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate: a) le violenze contro la vita e l integrità corporale, specialmente l assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi; b) la cattura di ostaggi; c) gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti; d) le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolamentare costituito, che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili. 2. I feriti e i malati saranno raccolti e curati. Un ente umanitario imparziale, come il Comitato Internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servigi alle Parti in conflitto. Le Parti in conflitto si sforzeranno, d altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni delle presente Convenzione. L applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo stato giuridico delle Parti in conflitto. ARTICOLO 3 COMUNE ALLE CG +Trattato in miniatura + Conflitto armato non internazionale + Protezione per le persone che non partecipano o non partecipano più alle ostilità; + Ruolo del Comitato internazionale della Croce Rossa;
4 PROTOCOLLI AGGIUNTIVI DEL 1977 Superamento della distinzione tra Diritto dell Aja e Diritto di Ginevra Primo Protocollo sulla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali; Secondo Protocollo sulla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali; PROTOCOLLI AGGIUNTIVI DEL Estensione della normativa alle guerre di liberazione nazionale; 4 Aggiornamento della nozione di combattente; disciplina dello status di mercenario e di spia; 4 Puntualizzazione delle norme sulla condotta materiale delle ostilità; 4 Disciplina più dettagliata per i conflitti armati non internazionali; Damasco, Siria LE ALTRE CONVENZIONI 1. Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, Aja 1954; 2. Convenzione sul divieto o la limitazione dell impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato, Ginevra 1980; 3. Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso delle armi chimiche e sulla loro distruzione, Parigi 1993; 4. Convenzione sulla proibizione dell uso, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine anti-persona e sulla loro distruzione, Ottawa 1997; 5. Protocollo (III) sull adozione di un emblema distintivo addizionale, Ginevra 2005; Emblema protezione beni culturali Lubijana, Slovenia LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE Statuto di Roma, 1998 Beirut, Libano ARTICOLO 8 à Crimini di guerra Le infrazioni gravi alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 costituiscono crimine di guerra!
5 I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIU DISTINZIONE Sarajevo, Bosnia Erzegovina 1. Distinzione 2. Limitazione 3. Necessità e proporzionalità 4. Umanità Distinzione tra obiettivi militari e popolazione e beni civili! Si possono dirigere attacchi solo contro obiettivi militari. Il personale e gli obiettivi militari devono sempre essere ben distinti dai beni civili e dalla popolazione. Tuzla, Bosnia Erzegovina LIMITAZIONE Sarajevo, Bosnia Erzegovina Limitazione delle perdite inutili e delle sofferenze superflue Durante la guerra il solo scopo legittimo è indebolire le forze armate nemiche e neutralizzare il maggior numero possibile di nemici. Si oltrepassa lo scopo se si usano armi che aggravano le sofferenze degli uomini messi fuori combattimento LIMITAZIONE Sarajevo, Bosnia Erzegovina Proibizione d'armi e sistemi d'arma tali da colpire con effetti traumatici eccessivi, così da recare sofferenze inalleviabili al bersaglio (laser accecanti, munizionamento a frammentazione con schegge non rilevabili ai raggi X ).
6 NECESSITA E PROPORZIONALITA NECESSITA E PROPORZIONALITA Sarajevo, Bosnia Erzegovina Non esiste un diritto illimitato nella scelta dei mezzi e dei metodi di guerra, non si possono infliggere sofferenze inutili al nemico. Vantaggio militare diretto e concreto in relazione alle perdite umane e alla distruzione o danneggiamento di beni civili o culturali. Perdite umane e danni alla popolazione civile incidentalmente causati Vantaggio militare concreto e diretto previsto UMANITA LE TIPOLOGIE DI CONFLITTO ARMATO PREAMBOLO della Convenzione relativa alle leggi e agli usi della guerra terrestre, Aja 18 ottobre 1907 Londra, Florence Nightingale Museum In attesa che venga promulgato un Codice più completo delle leggi relative alla guerra, le Alte Parti contraenti reputano opportuno dichiarare che, nei casi non compresi nelle disposizioni regolamentari da esse adottate, le popolazioni e i belligeranti rimangono sotto la tutela e sotto l imperio dei princìpi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti tra nazioni civili, dalle leggi dell umanità e dalle esigenze della pubblica coscienza. Beirut, Libano
7 CONFLITTI ARMATI INTERNAZIONALI Art. 2 comune alle 4 Convenzioni di Ginevra del 1949: Le Convenzioni si applicano in caso di 1) guerra dichiarata o 2) di qualsiasi altro conflitto armato tra due o più delle Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non è riconosciuto da una di esse o 3) occupazione (anche se essa non incontra resistenza armata) Art. 1 c. 4 I Protocollo aggiuntivo del 1977: -Guerre di liberazione nazionale (conflitti armati per l autodeterminazione) CONTRO: - dominazione coloniale - occupazione straniera - regimi razzisti CONFLITTI ARMATI INTERNAZIONALI SI APPLICANO: -Le Convenzioni di Ginevra; -Primo Protocollo aggiuntivo; CONFLITTI ARMATI NON INTERNZIONALI Art. 1 Secondo Protocollo aggiuntivo: Conflitti che si svolgono sul territorio di una Alta Parte contraente tra le sue FF.AA. e forze armate dissidenti o gruppi armati organizzati CONFLITTI ARMATI NON INTERNZIONALI SI APPLICANO: -Secondo Protocollo aggiuntivo; -Articolo 3 comune alle Quattro Convenzioni di Ginevra;
8 DISORDINI INTERNI c.d. Soglia minima Quali sono i criteri per verificare se una situazione può caratterizzarsi come conflitto armato oppure come tensioni o disordini interni? Criterio applicato dalla Camera d appello dell ICTY per stabilire l esistenza di un conflitto armato ai sensi dell art. 3 comune consta di due elementi: 1) l intensità dello scontro armato 2) il livello di organizzazione raggiunto dalle parti a conflitto ESERCITAZIONE Antananarivo, Madagascar Dallo scorso maggio (2009), la guerra per il potere ha già fatto un centinaio di morti in Madagascar. Le ultime vittime del braccio di ferro tra il primo cittadino della capitale e il capo dello stato, sono cadute due giorni fa sotto il piombo dei soldati della guardia presidenziale che ad Atananarivo hanno sparato ad altezza d uomo. Il bilancio della mattanza di sabato scorso è di 28 morti e 212 feriti. Il presidente ha subito accusato l opposizione di avere oltrepassato i limiti, mentre il premier ha annunciato che il coprifuoco notturno in vigore nella capitale verrà prorogato di almeno un altra settimana. DOMANDA: Siamo in presenza di un conflitto armato? Tunisi, Tunisia I COMBATTENTI Beirut, Libano I combattenti si dividono in: 1) Combattenti legittimi 2) Combattenti illegittimi I COMBATTENTI Chi sono i combattenti legittimi? I membri delle FFAA regolari (anche di governi non riconosciuti dalla potenza detentrice es. i talebani); I gruppi armati, a condizione che: 1) siano sottoposti ad un comando responsabile 2) portino un segno distintivo fisso riconoscibile a distanza 3) portino apertamente le armi 4) rispettino gli usi e le leggi della guerra La popolazione (leva di massa)
9 I COMBATTENTI Chi sono i combattenti illegittimi? -Tutti coloro che partecipano alle ostilità e che non rispettano quanto previsto dalle Convenzioni per i combattenti legittimi; I PRIGIONIERI DI GUERRA Tutti i combattenti legittimi, in caso di cattura, devono essere considerati prigionieri di guerra e devono godere dei diritti garantiti loro dalla Terza Convenzione di Ginevra per la protezione dei prigionieri di guerra. -LE SPIE (Art.46 del I P.A. 1977); -I MERCENARI (Art.47 del I P.A. 1977) Lubijana, Slovenia I PRIGIONIERI DI GUERRA Il trattamento dei Prigionieri di guerra I Prigionieri di guerra: -devono essere trattati con umanità; -devono essere protetti contro gli atti di violenza, gli insulti e l'interesse pubblico (perciò non potranno nemmeno essere filmati o fotografati a fini propagandistici, pubblicitari, mediatici ) -hanno diritto al rispetto dell'onore e della persona; -hanno diritto a indossare l'uniforme con relativi gradi, mostreggiature e decorazioni; -il trattamento dei PG di sesso femminile dovrà essere così favorevole come quello dei PG uomini, né discriminazioni basate sulla razza, sulla religione, sulla nazionalità, sulle opinioni politiche o altre ragioni analoghe, potranno essere tollerate; -la Potenza detentrice dovrà provvedere gratuitamente al sostentamento e alle cure mediche dei PG; GARANZIA In caso di dubbio L articolo 5 della Terza Convenzione di Ginevra stabilisce che: in caso di dubbio circa l attribuzione dello status delle persone catturate, queste fruiranno comunque della protezione della Convenzione stessa, nell attesa che il loro status sia determinato da un tribunale competente.
10 I NON COMBATTENTI Chi sono? A. I civili che non prendono parte alle ostilità; B. Il personale sanitario, religioso, corrispondenti ecc., al seguito delle Forze regolari ; C. Il personale civile addetto a particolari servizi tecnico-logistici al seguito delle FF.AA. Il personale religioso e sanitario al seguito delle FF.AA. se catturato non può essere considerato prigioniero di guerra e deve essere rilasciato (o trattenuto come supporto ai PG). CHI/CHE COSA E CIVILE? TUTTI COLORO CHE NON PRENDONO PARTE ALL AZIONE BELLICA TUTTO CIO CHE NON RIENTRA NELLA DEFINIZIONE DI OBIETTIVO MILITARE Srebrenica, Bosnia Erzegovina PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE CIVILE + divieto di atti di discriminazione; + divieto di atti di coercizione fisica o morale; + divieto di atti idonei a cagionare sofferenze fisiche; + divieto di pene collettive; + divieto di saccheggio e rappresaglia; + divieto di cattura di ostaggi; + divieto di atti o minacce di violenza finalizzati a diffondere il terrore; + divieto di affamare la popolazione civile; + divieto di attacchi diretti o a titolo di rappresaglia; + divieto di utilizzare la presenza o i movimento della popolazione civile per riparare dagli attacchi zone determinate o obiettivi militari; + divieto di attacchi indiscriminati LE PARTI IN CONFLITTO devono impegnarsi per la conclusione di accordi per lo sgombero dalle zone assediate di feriti, malati, vecchi, donne, bambini, personale sanitario e religioso hanno la facoltà di creare zone sanitarie e di sicurezza o zone neutralizzate devono inoltre: - rispettare e proteggere gli ospedali civili; - concedere libero passaggio al materiale sanitario, ai viveri, al vestiario destinato ai civili; - facilitare lo scambio di corrispondenza tra le persone protette e le loro famiglie e, ove possibile, favorirne la riunione; - tutelare i minori e gli orfani nonché la loro identità culturale.
11 Per approfondire: Grazie per l attenzione, Area IV Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Lombardia principi@lombardia.cri.it P. Verri, Cenni sul Diritto Internazionale Umanitario nei conflitti armati. Diritto Internazionale Umanitario - Risposte alle vostre domande. Questi due testi sono disponibili sul sito della Croce Rossa Italiana al link: Per una trattazione accademica: N. Ronzitti, Diritto internazionale dei conflitti armati. Slide realizzate a settembre 2013 dal Team Area IV Comitato Regionale Lombardia, sotto la supervisione del Delegato Regionale Area IV Chiara Maria Lévêque, con la collaborazione del Delegato Regionale DIU S.lla Betty Spezia, del Cons. Giuridico Aldo Piccone, del Cons. Giuridico Fabiano Beduini e dell Istruttore DIU Gabriele Frassanito, secondo il programma stabilito dall O.C. 592/11 del 7 dicembre 2011 Fotografie di Chiara Maria Lévêque Slide in attesa di approvazione della Commissione Nazionale DIU
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