PREMESSA ALLA SECONDA EDIZIONE

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1 PRESENTAZIONE Nella Comunità internazionale contemporanea il diritto umanitario dei conflitti armati ha assunto un importanza particolare. La dimensione del diritto nella guerra è avvertita, infatti, come essenziale in un ordinamento tanto tormentato dai problemi connessi con il diritto alla guerra, con i caratteri e i limiti della disciplina dell uso della forza da parte degli Stati e nel contesto delle organizzazioni internazionali. Il corpus delle norme di diritto internazionale umanitario dei conflitti armati è ormai cospicuo. L opera di codificazione e di sviluppo progressivo del diritto internazionale in questo ambito è stata molto ampia, intensa e ricca di prospettive interessanti. Dal tradizionale diritto bellico in senso stretto (c.d. diritto dell Aja, di regolamentazione della violenza armata interstatuale) al diritto più propriamente umanitario (c.d. diritto di Ginevra, di protezione delle vittime della guerra) questa parte del diritto internazionale si è aperta alla dimensione dei crimini internazionali dell individuo e della loro repressione ad opera di giurisdizioni internazionali. Proprio in un contesto di crisi delle istituzioni internazionali e dei meccanismi del sistema di sicurezza collettiva, è avvertita con intensità la richiesta di uno ius in bello rigoroso ed efficace, capace davvero di recare temperamenta nei conflitti, secondo l autorevole indicazione proposta da Ugo Grozio quasi quattro secoli fa. Un numero sempre crescente di attori è coinvolto nell impegno di portare le lois de l humanité nei conflitti armati. Si tratta, in primo luogo, delle forze armate degli Stati, investite in questi anni turbolenti dal crescente coinvolgimento in conflitti armati e in operazioni militari di diversa natura; si tratta, poi, delle diverse componenti del movimento internazionale della Croce Rossa, chiamato dalla sua vocazione a promuovere l elaborazione, a curare la diffusione e ad assicurare il rispetto dell ampio sistema normativo che va sotto il nome di diritto internazionale umanitario ; si tratta, infine, dei diversi segmenti della società civile che, fedeli a principi di solidarietà, di rispetto e promozione attiva dei diritti umani e di condivisione degli obiettivi che ispirano l azione dello Stato e delle organizzazioni internazionali, si trovano in misura rilevante chiamati a conoscere ed applicare norme un tempo riservate ad una ristretta cerchia di soggetti (quasi esclusivamente militari) professionalmente investiti della responsabilità di operare nel contesto del conflitto armato. L accesso alle norme umanitarie e la conoscenza di queste sono diventati, quindi, problemi che investono un ampia sfera di persone. I testi normativi vigenti e applicabili alle diverse tipologie di conflitti sono reperibili nelle lingue ufficiali e consultabili nei siti delle principali organizzazioni. Non

2 XII PRESENTAZIONE è sempre agevole, invece, il reperimento dei testi normativi in lingua italiana, nell ambito di una raccolta unitaria. Questo Codice ha l ambizione di rispondere a tale esigenza, offrendo uno strumento agile e sufficientemente rappresentativo di una realtà normativa ampia e talora addirittura sovrabbondante. Il Codice non ha pretese di completezza. Gli autori hanno voluto (e dovuto) operare delle scelte. Hanno privilegiato l inserimento dei testi normativi più significativi, sia relativamente alla regolamentazione della violenza bellica, sia alla protezione delle vittime, sia infine alla repressione penale internazionale delle violazioni. Per mantenere una dimensione agile, si è dovuto rinunciare a inserire la codificazione delle norme sulla guerra marittima e sulla neutralità, le quali, peraltro, sono largamente riprodotte dalla legislazione italiana del 1938, che invece è integralmente riportata. Il Codice contiene prevalentemente le convenzioni multilaterali, della maggioranza delle quali l Italia è parte contraente, insieme con atti delle Nazioni Unite che appaiono rilevanti in una materia della quale la stessa massima organizzazione mondiale si è per decenni disinteressata, ma che oggi ritiene essenziale per un effettivo ed efficace sistema di garanzia della pace e della sicurezza internazionali. L ordine dei documenti non è sempre rigorosamente cronologico; si è inteso infatti raggruppare i testi a seconda della materia trattata, per una più efficace comprensione da parte del lettore. Il Codice ha una prima parte (a cura di G. Venturini) dedicata alla condotta delle ostilità e alla protezione delle persone e dei beni. Raccoglie, in forma unitaria, il diritto dell Aja e quello di Ginevra, superando una dicotomia tradizionale che (dopo l adozione della Convenzione dell Aja del 1954 sulla protezione dei beni culturali e dei Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra, nel 1977) appare non più adeguata né rappresentativa di una realtà normativa ormai unitaria e ispirata a princìpi, caratteri e preoccupazioni comuni. Nella seconda parte (ancora a cura di G. Venturini) sono state inserite le regole relative ai mezzi di guerra. Si tratta di un ambito che ha conosciuto una stagione ricca di elaborazioni normative, sia con riguardo alle armi convenzionali sia con riferimento a particolari categorie di strumenti di offesa che sono avvertiti come portatori di conseguenze incompatibili con gli standard umanitari. La terza parte del Codice (a cura di E. Greppi) contiene le principali norme italiane, che hanno recepito in forma sistematica alcuni ambiti del diritto dei conflitti armati, utilizzando il metodo della riformulazione. Per gli altri strumenti, come è noto, il legislatore ha fatto ricorso al metodo dell ordine di esecuzione, operando quindi l adattamento mediante rinvio. L ultima parte (anch essa a cura di E. Greppi) è dedicata alla repressione delle più gravi violazioni del diritto internazionale umanitario. Il patrimonio normativo scaturito dai processi dei Tribunali militari internazionali di Norimberga e di Tokyo ha oggi una significativa evoluzione nell istituzione dei Tribunali penali internazionali ad hoc per la ex-iugoslavia e per il Ruanda e, soprattutto, nella costituzione della Corte penale internazionale secondo le previsioni dello Statuto di Roma, punto di arrivo di un processo di elaborazione normativa nella quale l Italia ha svolto un ruolo di primo piano.

3 PRESENTAZIONE XIII I testi sono presentati in italiano, con una traduzione il più possibile attenta alla fedeltà ai testi adottati nelle lingue ufficiali (che talora ha comportato delle divergenze rispetto all intitolazione dei relativi provvedimenti italiani di adattamento). Nei casi in cui appariva utile alla corretta comprensione della portata della norma, si sono richiamate in nota le differenze tra le versioni originali inglese e francese. Le riserve e dichiarazioni considerate rilevanti per una corretta percezione della effettiva applicabilità delle norme convenzionali sono presentate in forma sintetica e riepilogativa, in corrispondenza con le disposizioni alle quali si riferiscono. Ciascuno degli strumenti normativi è corredato dai dati essenziali circa la validità dell atto e la sfera soggettiva degli Stati contraenti. Gli autori ringraziano i dottori Monica Rovera e Ivan Tosco, che hanno validamente collaborato alla raccolta e all aggiornamento dei testi. Questo Codice è dedicato a quanti membri delle forze armate, personale di Croce Rossa, studiosi, operatori del diritto, studenti, donne e uomini coinvolti a vario titolo nell assistenza alle vittime dei conflitti armati sono consapevoli che queste norme costituiscono un sistema di civiltà giuridica che mira a collocare il diritto al centro della vita di relazione internazionale e a tutelare gli individui nelle situazioni più drammatiche e laceranti di conflitto che affliggono l umanità dei nostri tempi. E.G. G.V.

4 PREMESSA ALLA SECONDA EDIZIONE La nuova edizione del Codice è ampliata e comprende alcuni testi normativi che sono parsi significativi e utili ai fini di una loro agevole consultazione in lingua italiana. Nella prima parte sono stati inseriti la Convenzione internazionale contro il reclutamento, l utilizzazione, il finanziamento e l istruzioni dei mercenari (New York, 4 dicembre 1989) e il Protocollo (III) sull adozione di un emblema distintivo addizionale, aggiuntivo alle Convenzioni del 12 agosto 1949 (Ginevra, 8 dicembre 2005), tradotto in italiano dalla dottoressa Monica Rovera. Nella seconda parte sono stati introdotti la Dichiarazione relativa all uso di proiettili che si espandono o si schiacciano facilmente nel corpo umano (L Aja 29 luglio 1899) e il Protocollo (V) relativo ai residuati bellici esplosivi (Ginevra, 28 novembre 2003) aggiuntivo alla Convenzione sul divieto o la limitazione dell impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici o di colpire in modo indiscriminato (Ginevra, 10 ottobre 1980), pure tradotto da Monica Rovera. Nella terza parte, a complemento della Convenzione in materia, si trova la legge 12 maggio 1995, n. 210, di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro il reclutamento, l utilizzazione, il finanziamento e l istruzione di mercenari, adottata dall Assemblea generale delle Nazioni Unite il 4 dicembre Infine, nell ultima parte sono riportati l accordo tra le Nazioni Unite e il Governo della Sierra Leone per l istituzione di una Corte Speciale per la Sierra Leone (Freetown, 16 gennaio 2002) e il relativo statuto, tradotti in italiano dal dottor Ivan Tosco. Un indice analitico completa questa seconda edizione, per rendere più agevole la consultazione dei testi normativi. Gli autori ringraziano le dottoresse Ludovica Poli e Monica Rovera per la preziosa collaborazione alla revisione dei testi, alla redazione dell indice analitico e all aggiornamento delle ratifiche. Si ringrazia anche il dottor Ivan Tosco, che ha prestato la sua attività nella prima fase del lavoro di revisione.

5 PREMESSA ALLA TERZA EDIZIONE Nel predisporre una terza edizione del Codice di diritto internazionale umanitario, abbiamo ritenuto opportuno arricchirlo con ulteriori testi normativi. Nella seconda parte è stata inserita la recente Convenzione sulle munizioni a grappolo, che segna una nuova, importante fase della messa al bando di armi inumane. Nell ultima parte sono invece state inclusi la Convenzione delle Nazioni Unite sull imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l umanità (che, sebbene non sia universalmente ratificata, costituisce un punto di riferimento nello sviluppo del diritto internazionale penale) e l Accordo fra le Nazioni Unite e il Governo di Cambogia sullo statuto delle (finalmente operative) Camere straordinarie per la Cambogia. Siamo grati alle dottoresse Ludovica Poli e Monica Rovera per la consueta, preziosa collaborazione alla revisione dei testi e dell indice analitico, nonché all aggiornamento delle ratifiche. Desideriamo inoltre ringraziare il Comandante Massimo Annati, per la consulenza tecnica alla traduzione della Convenzione sulle munizioni a grappolo effettuata da Gabriella Venturini, e la dottoressa Paola Ciccarelli, per la traduzione dell Accordo sullo statuto delle Camere straordinarie per la Cambogia. E.G. G.V.

6 Convenzione (I) per il miglioramento della condizione dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna (Ginevra, 12 agosto 1949) I SOTTOSCRITTI, PLENIPOTENZIARI dei Governi rappresentati alla Conferenza diplomatica riunitasi a Ginevra dal 21 aprile al 12 agosto 1949 allo scopo di procedere alla revisione della Convenzione di Ginevra per il miglioramento della condizione dei feriti e malati negli eserciti in campagna, del 27 luglio 1929, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Capitolo I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Le Alte Parti contraenti si impegnano a rispettare e a far rispettare la presente Convenzione in tutte le circostanze. Articolo 2 Oltre alle disposizioni che devono entrare in vigore fin dal tempo di pace, la presente Convenzione si applicherà in tutti i casi di guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato che sorga tra due o più Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non è riconosciuto da una di esse. La Convenzione si applicherà parimenti in tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di un Alta Parte contraente, anche se questa occupazione non incontra alcuna resistenza armata. Se una delle Potenze in conflitto non è Parte della presente Convenzione, le Potenze che ne sono Parti rimarranno ciò nonostante vincolate dalla stessa nei loro rapporti reciproci. Esse saranno inoltre vincolate dalla Convenzione nei confronti di detta Potenza, se questa ne accetta e ne applica le disposizioni. Articolo 3 Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti: 1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in tutte le circostanze, con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o il credo, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo. A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate: a) le violenze contro la vita e l integrità corporale, specialmente l assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi; b) la cattura di ostaggi; c) gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti; d) le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito, che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili. 2. I feriti e i malati saranno raccolti e curati. Un ente umanitario imparziale, come il Comitato Internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servizi alle Parti in conflitto. Le Parti in conflitto si sforzeranno, d altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione. L applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo stato giuridico delle Parti in conflitto. Articolo 4 Le Potenze neutrali applicheranno per analogia le disposizioni della presente Convenzione ai feriti e malati, come pure ai membri del personale sanitario e religioso appartenente alle forze armate delle Parti in conflitto, che saranno accolti o internati nel loro territorio, nonché ai morti raccolti. Articolo 5 Per le persone protette cadute in potere della Parte avversaria, la presente Convenzio-

7 CONVENZIONE (I) GINEVRA, 12 AGOSTO ne è applicabile sino al momento del loro rimpatrio definitivo. Articolo 6 Oltre agli accordi esplicitamente previsti dagli articoli 10, 15, 23, 28, 31, 36, 37 e 52, le Alte Parti contraenti potranno concludere altri accordi speciali su qualsiasi questione che sembrasse loro opportuno di regolare particolarmente. Nessuna intesa speciale potrà pregiudicare la situazione dei feriti, malati e naufraghi, nonché quella dei membri del personale sanitario e religioso, come è regolata dalla presente Convenzione, né limitare i diritti che questa conferisce loro. I feriti e i malati, nonché i membri del personale sanitario e religioso, continueranno a godere il beneficio di questi accordi finché la Convenzione sarà loro applicabile, salvo stipulazioni contrarie contenute esplicitamente nei suddetti accordi o in accordi ulteriori, oppure anche salvo misure più favorevoli prese nei loro confronti dall una o dall altra delle Parti in conflitto. Articolo 7 I feriti e malati, nonché i membri del personale sanitario e religioso, non potranno in nessun caso rinunciare parzialmente o interamente ai diritti loro assicurati dalla presente Convenzione e, eventualmente, dagli accordi speciali contemplati nell articolo precedente. Articolo 8 La presente Convenzione sarà applicata con il concorso e sotto il controllo delle Potenze protettrici incaricate di tutelare gli interessi delle Parti in conflitto. A tale scopo, le Potenze protettrici potranno designare oltre al loro personale diplomatico o consolare, dei delegati scelti fra i loro propri cittadini o fra quelli di altre Potenze neutrali. Per questi delegati dovrà essere chiesto il gradimento della Potenza presso la quale svolgeranno la loro missione. Le Parti in conflitto faciliteranno, nella più larga misura possibile, il compito dei rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici. I rappresentanti o delegati delle Potenze protettrici non dovranno in nessun caso oltrepassare i limiti della loro missione, quale risulta dalla presente Convenzione; in particolare, essi dovranno tener conto delle imperiose necessità di sicurezza dello Stato presso il quale esercitano le loro funzioni. Solo imperiose esigenze militari possono autorizzare, in via eccezionale e temporanea, una restrizione della loro attività. Articolo 9 Le disposizioni della presente Convenzione non sono d ostacolo alle attività umanitarie che il Comitato Internazionale della Croce Rossa, o qualsiasi altro ente umanitario imparziale, svolgerà per la protezione dei feriti e malati, nonché dei membri del personale sanitario e religioso, e per prestar loro soccorso, con il consenso delle Parti in conflitto interessate. Articolo 10 Gli Stati contraenti potranno, in ogni tempo, accordarsi per affidare ad un ente che offra tutte le garanzie di imparzialità e di efficacia i compiti che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici. Se dei feriti e malati o dei membri del personale sanitario e religioso non fruiscono o non fruiscono più, qualunque ne sia il motivo, dell attività di una Potenza protettrice o di un ente designato in conformità con il primo comma, la Potenza detentrice dovrà chiedere sia ad uno Stato neutrale, sia a tale ente, di assumere le funzioni che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici designate dalle Parti in conflitto. Se la protezione non può in tal modo essere assicurata, la Potenza detentrice dovrà chiedere a un ente umanitario, come il Comitato Internazionale della Croce Rossa, di assumere i compiti umanitari che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici o dovrà accettare, sotto riserva delle disposizioni del presente articolo, l offerta di servizi di tale ente 1. 1 Albania, Cina, Federazione Russa, Guinea Bissau, Macedonia, Polonia, Portogallo, Repubblica di Corea, Ucraina, Ungheria e Vietnam hanno apposto riserve volte a subordinare la sostituzione della Potenza protettrice con un ente umanitario o con uno Stato neutrale al consenso della parte di cui sono cittadini le persone protette. Gli Stati Uniti hanno fatto opposizione a tali riserve.

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