lavoro part-time 1. disciplina GiURidica PRecedente alla RifoRma del LaVoRo lavoro a tempo parziale nozione orario di lavoro
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- Raffaello Casali
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1 Focus 10 Lavoro part-time 1. Disciplina giuridica precedente alla Riforma del lavoro Per lavoro a tempo parziale (art. 1, D.Lgs. Nozione 61/2000) si intende l orario di lavoro, fissato dal contratto individuale a cui debba attenersi un lavoratore, che risulti comunque inferiore al normale orario di lavoro settimanale stabilito dalla legge in 40 ore (tempo pieno) (art. 3, D.Lgs. 66/2003) o al minor orario previsto dai C.C.N.L. La stipulazione di un contratto di lavoro a tempo Forma parziale deve realizzarsi nel rispetto della forma scritta (art. 2, co. 1, D.Lgs. 61/2000 come modificato dall art. 85, co. 2, D.Lgs. 276/ 2003); essa è richiesta ad probationem e non ad substantiam, in quanto costituisce una forma di tutela del lavoratore nel caso in cui il datore di lavoro, a sua discrezione, apporti modifiche alla distribuzione o all estensione dell orario di lavoro originariamente pattuito con il prestatore. Qualora, quindi, la scrittura risulti mancante, il contratto è comunque valido, ma è ammessa la prova testimoniale (art c.c.). In difetto di tale prova, circa la stipula del contratto, potrà essere dichiarata dal giudice, su richiesta del lavoratore, la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno, a decorrere dalla data in cui venga accertata la mancanza della forma scritta (art. 8, co. 1, D.Lgs. 61/2000, non modificato dalla Riforma del lavoro). Nel contratto di lavoro part-time, oltre agli elementi contrattuali previsti dalla legge per la generalità Contenuto dei lavoratori, devono essere indicati in modo chiaro (art. 2, co. 2, D.Lgs. 61/2000): la durata della prestazione lavorativa, la cui mancanza attribuisce al lavoratore la facoltà di richiedere che venga sentenziata l esistenza di un contratto di lavoro a tempo pieno, a decorrere dalla data dell accertamento giudiziale;
2 72 Parte Prima: Riforma dei contratti la collocazione temporale dell orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all anno, la cui mancanza comporta un provvedimento giudiziale atto a determinare le modalità temporali di svolgimento del part-time, con riferimento alle previsioni contrattuali ed in mancanza, secondo valutazioni equitative, considerando le responsabilità familiari del lavoratore, la necessità di integrare la retribuzione dovuta per prestazione lavorativa a tempo parziale, mediante lo svolgimento di un ulteriore attività part-time e le esigenze del datore di lavoro (art. 8, co. 2, D.Lgs. 61/2000, come modificato dall art. 46, co. 1, lett. r), D.Lgs. 276/2003). Detta disposizione (Circolare Ministero del Lavoro n. 9/2004) può essere derogata solo nel caso in cui le parti introducano nel contratto una clausola di tipo flessibile o di tipo elastico. La mancanza o l indeterminatezza della durata della prestazione lavorativa e della sua collocazione temporale, non comportano la nullità del contratto (Circolare Ministero del Lavoro n. 46/2001). Compatibilità Il part-time è compatibile (Circolare INPS n. 123/2000) con: il rapporto di apprendistato; il contratto a termine. Era compatibile, poi, anche con il contratto di inserimento, che è stato, però, abrogato dalla Riforma del lavoro (cfr. amplius, Focus 7, Contratto d inserimento). È compatibile, inoltre, con la qualifica di dirigente (Circolare INPS n. 65/1991) e con lo status di lavoratore socio di cooperativa. Nell ipotesi in cui la quantità di lavoro dedotta nel contratto di lavoro a domicilio sia tale da non richiedere un tempo pari al normale orario di lavoro, lo stesso non appare incompatibile con altro rapporto di lavoro part-time (Interpello Ministero del lavoro , n. 19). Clausole È prevista la facoltà di inserire nel contratto di lavoro individuale clausole flessibili, cioè accordi tra il datore di lavoro e il lavoratore relativi alla collocazione temporale del monte ore rispetto a quella inizialmente concordata, e clausole elastiche (in alcune ipotesi di part-time), che determinano un incremento definitivo della quantità della prestazione, a dif-
3 Focus 10: Lavoro part-time 73 ferenza dello straordinario o del supplementare, ove si verifica un aumento temporaneo della prestazione, riferito ad ogni singola giornata nella quale viene richiesta una prestazione aggiuntiva. La facoltà da parte del datore di lavoro di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa o modificarne la collocazione temporale risulterà subordinata al rispetto di alcune condizioni, quali (art. 3, co. 8 e 9, D.Lgs. 61/2000 come sostituito dall art. 46, co. 1, lett. k) e l), D.Lgs. 276/2003 e dall art. 1, co. 44, L. 247/2007): il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico atto scritto, ed eventualmente, se richiesta dal lavoratore, la presenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale (cfr. tuttavia, la possibilità, prevista dalla Riforma, per il lavoratore, di revocare il consenso in presenza di alcune condizioni); il rispetto da parte del datore di lavoro di un preavviso, a decorrere dal 1 gennaio 2012, di almeno due giorni lavorativi (art. 22, co. 4, L. 183/2011 che abroga la lett. b) del co. 44 dell art. 1 della L. 247/2007); il diritto del lavoratore a percepire specifiche compensazioni nella misura fissata da contratti collettivi. Il rifiuto del lavoratore può costituire oggetto di infrazione disciplinare, ma non integra gli estremi di un eventuale licenziamento per giustificato motivo (art. 46, co. 1, lett. l), D.Lgs. 276/2003). In tutti i casi in cui, per disposizione legislativa o Criteri di computo contrattuale, il datore debba accertare la consistenza dell organico aziendale, il computo dei lavoratori a tempo parziale è effettuato sommando l orario di ogni singolo lavoratore part-time e confrontando la somma con l orario complessivo svolto dai lavoratori a tempo pieno. Si procederà ad arrotondamento all unità superiore della sola frazione eccedente la predetta somma, individuata e superiore alla metà dell orario a tempo pieno (art. 6, co. 1, D.Lgs. 61/2000; art.1, lett. d), D.Lgs. 100/2001). Con il rapporto di lavoro part-time è compatibile il periodo di prova; pertanto, saranno applicate Periodo di prova
4 74 Parte Prima: Riforma dei contratti le norme relative alla generalità dei rapporti di lavoro, a condizione che tale periodo risulti da atto scritto non posteriore all inizio del rapporto di lavoro stesso (circolare Ministero del Lavoro , n. 102). La sua quantificazione è prevista dalla contrattazione collettiva, entro i limiti fissati dalla legge secondo il principio di proporzionalità, concretizzandosi nello stesso numero di giorni computabili per il rapporto full-time, per quanto riguarda il contratto part-time di tipo orizzontale, mentre nel caso di part-time verticale, dovranno essere computati solo i giorni effettivamente lavorati. Trasformazione È prevista la possibilità di trasformare in rapporto di lavoro a tempo parziale, un contratto di lavoro originariamente stipulato a tempo pieno. A decorrere dal 1 gennaio 2012, la convalida dell atto scritto fra le parti presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio non è più necessaria (art. 5, co. 1, D.Lgs. 61/2000, come modificato dall art. 22, co. 4, L. 183/2011). Ferie Il lavoratore che effettua prestazioni di lavoro a tempo parziale, gode dei medesimi benefici e diritti attribuiti ad un lavoratore a tempo pieno, tra cui il godimento di un periodo di ferie retribuito pari ad un intervallo temporale non inferiore a 4 settimane che dovrà essere fruito per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell anno di maturazione (art. 10, co. 1, D.Lgs. 66/2003, come modificato dall art. 1, D.Lgs. 213/2004). Trattamento In virtù del principio di non discriminazione previsto dalla legge, colui il quale presta la propria attività lavorativa a tempo parziale ha diritto a ricevere un trattamento economico pari a quello previsto per il lavoratore a tempo pieno, inquadrato nel medesimo livello secondo la classificazione contenuta nel C.C.N.L. del settore di appartenenza.
5 Focus 10: Lavoro part-time Disciplina giuridica successiva alla Riforma del lavoro Sulla base della collocazione temporale della prestazione lavorativa nell ambito del lavoro a tempo parziale, come noto, può distinguersi: Collocazione temporale un part-time orizzontale, in cui la riduzione di orario, rispetto al tempo pieno, è prevista in relazione all orario normale giornaliero di lavoro. Pertanto, la prestazione verrà svolta tutti i giorni lavorativi, ma ad un orario ridotto; un part-time verticale, in cui l attività lavorativa verrà svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati, nel corso della settimana del mese o dell anno; un part-time misto, intendendo per tale un rapporto di lavoro a tempo parziale in cui coesistono le modalità di svolgimento del part-time orizzontale e di quello verticale. Si pensi, ad esempio, ad un rapporto di lavoro a tempo parziale di 4 ore al giorno per 3 giorni a settimana. È demandata ai CCNL, anche aziendali, la facoltà di stabilire la percentuale dei lavoratori da impiegare a tempo parziale rispetto al numero dei lavoratori a tempo pieno, le mansioni alle quali possono essere adibiti i lavoratori e le modalità temporali di svolgimento delle prestazioni. La Riforma apportata al lavoro part-time, per il tramite dell art. 1, co. 20, mira ad incentivare l impiego virtuoso dell istituto, ostacolandone l utilizzo quale copertura di lavoro irregolare. Il Legislatore, dopo aver inizialmente previsto (cfr. Clausole flessibili art. 3, co. 7, D.Lgs. 61/2000 come sostituito dall art. 46, co. 1, lett. j), D.Lgs. 276/2003 e dall art. 1, co. 44, L. 247/2007) che sono i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a poter stabilire, nel rispetto della legge, clausole flessibili relative alla variazione della collocazione della prestazione lavorativa, è nuovamente intervenuto in materia, con la Legge di Stabilità 2012, sopprimendo la citata statuizione.
6 76 Parte Prima: Riforma dei contratti Pertanto, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa, tenendo presente che i contratti collettivi, stabiliscono: 1) condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa; 2) condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa; 3) i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa. Differenza La clausola elastica si differenzia da quella tra clausole flessibili flessibile poiché non riguarda la collocazione e clausole elastiche del monte ore concordato, bensì la possibilità di ampliare il numero di ore concordato inizialmente (cfr. Circolare Ministero del lavoro n. 9/2004). La clausola elastica determina un incremento definitivo della quantità della prestazione, a differenza dello straordinario o del supplementare ove si verifica, come detto, un aumento temporaneo della prestazione, riferito ad ogni singola giornata nella quale viene richiesta una prestazione aggiuntiva. Tale incremento, pertanto, può essere delimitato nel tempo e potrebbe anche essere solo eventuale. Il rifiuto del lavoratore potrà costituire oggetto di infrazione disciplinare, ma non potrà integrare gli estremi di un eventuale licenziamento per giustificato motivo (art. 46, co. 1, lett. l), D.Lgs. 276/2003). Richiesta Soprattutto sulle clausole flessibili ed elastiche, la di eliminazione o Riforma del Lavoro (cfr. art. 1, co. 20, L. 92/2012) modifica delle è intervenuta, soffermandosi in particolare, sull efficacia delle stesse tra le parti. clausole flessibili e delle clausole Al fine di garantire maggiormente il lavoratore, elastiche il comma 20 precisa che la contrattazione collettiva, oltre a stabilire quanto sopra, debba altresì definire, a decorrere dall entrata in vigore della Legge, le condizioni e le modalità attraverso le quali il lavoratore può
7 Focus 10: Lavoro part-time 77 richiedere l eliminazione, ovvero la modifica, delle clausole flessibili e delle clausole elastiche già stabilite. Inoltre, al lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui all art. 12bis del D.Lgs. 61/2000 (ovvero sia affetto da patologie oncologiche, per cui abbia una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita oppure trattasi di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, o di convivenza con i familiari portatori di handicap) ovvero in quelle di cui all art. 10, co. 1, L. 300/1970 (i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali) è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso e la disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale.
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