DETERMINA IL PREZZO A BASE DI VENDITA DEL LOTTO 1) IN ,00
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- Lucrezia Morelli
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1 R.G. n. 92/2013 TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA Oggi, davanti al giudice dell esecuzione sono presenti: per il creditore procedente l avv. Morelli; per il debitore nessuno compare; per il creditore intervenuto Supercopy di Aprile Immacolata e per il creditore intervenuto Basilio Ferraiuolo l avv. Monica Montini in sostituzione dell avv. Bolognesi e dell avv. Vitali; per il creditore intervenuto Giovanni DE Angelis l avv. Belletti per il creditore intervenuto Banca Popolare di Milano l avv. Morelli in sostituzione dell avv. Corbani; l avv. Morelli dà atto che è stata documentata la continuità delle trascrizioni e l attuale proprietà del bene pignorato in capo al debitore esecutato e chiede disporsi la prosecuzione delle operazioni di vendita; Il giudice dell esecuzione rilevato che con comunicazione del il delegato alla vendita dott.ssa Paola Daffara ha comunicato che il bene non è stato aggiudicato non essendo state presentate offerte di acquisto; ritenuto che occorra modificare le condizioni di vendita; visti gli artt. 569 e ss. e gli artt. 591 e 591 bis c.p.c.; DISPONE che la dott.ssa Paola Daffara provveda: 1. ad esperire nuovo esperimento di vendita, avendo cura di indicare che l offerta minima potrà essere pari al 75% del prezzo base così come ridotto; riduzioni di prezzo in misura diversa da quella indicata dovranno essere esplicitamente autorizzate dal giudice dell esecuzione, senza che ciò, in ogni caso, possa costituire ragione di ritardo nel sollecito svolgimento dell incarico; a fissare un nuovo termine non inferiore a 100 giorni, e non superiore a 120 per formulare sé, l udienza prevista per gli incombenti ex artt. 571 e 572 c.p.c., a preparare l avviso della vendita così stabilita e a provvedere alla sua pubblicazione ai sensi degli artt. 570 e 490 c.p.c., disponendo la pubblicità commerciale (secondo le indicazioni qui di seguito fornite); ad effettuare, anche per questo esperimento di vendita, tutte le attività oggetto della delega; DETERMINA IL PREZZO A BASE DI VENDITA DEL LOTTO 1) IN ,00 2. in caso di infruttuoso esperimento della prima vendita senza incanto alle condizioni sopra indicate e in mancanza di domande di assegnazione, a procedere a ulteriore esperimento di vendita determinando, il prezzo-base in misura inferiore di un quarto, avendo cura di indicare che l offerta minima potrà essere pari al 75% del prezzo base così come ridotto; a fissare un nuovo termine non inferiore a 100 giorni, e non superiore a 120 per formulare 1
2 sé, l udienza prevista per gli incombenti ex artt. 571 e 572 c.p.c., a preparare l avviso della seconda vendita così stabilita e a provvedere alla sua pubblicazione ai sensi degli artt. 570 e 490 c.p.c., disponendo la pubblicità commerciale (con le modalità già indicate nell ordinanza ex art. 569 c.p.c.); ad effettuare, anche per questo secondo esperimento di vendita, tutte le attività oggetto della su estesa delega; 3. in caso di infruttuoso esperimento della seconda vendita senza incanto al prezzo-base già ribassato o inferiore di ¼ e in mancanza di domande di assegnazione, a procedere a ulteriore esperimento di vendita, determinando un ulteriore riduzione di prezzo di ¼ rispetto all ultimo praticato, avendo cura di indicare che l offerta minima potrà essere pari al 75% del prezzo base così come ridotto; a fissare un nuovo termine (non inferiore a 100 giorni, e non superiore a 120) per formulare sé, l udienza prevista per gli incombenti ex artt. 571 e 572 c.p.c., a preparare l avviso della terza vendita così stabilita e a provvedere alla sua pubblicazione ai sensi degli artt. 570 e 490 c.p.c., disponendo la pubblicità commerciale (secondo le indicazioni qui di seguito fornite); ad effettuare, anche per questo terzo esperimento di vendita, tutte le attività oggetto della su estesa delega; a rimettere gli atti a questo Giudice dell Esecuzione in caso di infruttuoso esperimento anche della terza vendita, unitamente ad una relazione su tutta l attività compiuta sia dal custode (con specifica indicazione degli accessi compiuti e delle richieste di visita ricevute ed effettuate) che dal delegato, illustrando analiticamente le spese sostenute ed allegando gli estratti del conto corrente della procedura e specificando le ragioni che potrebbero avere ostacolato la vendita; in ogni caso una dettagliata relazione sull attività svolta, anche con riferimento all attività del custode in base alle relazioni semestrali da questi trasmesse al delegato che dovrà curare il rispetto di tale incombente, dovrà essere depositata entro un anno dal conferimento dell incarico; il delegato dovrà comunque depositare ogni avviso di vendita che sia pubblicato; nell ossequioso rispetto dei termini sopra indicati, il professionista dovrà avere cura di effettuare 3 esperimenti di vendita durante il corso di un anno; il mancato rispetto di questi termini costituisce fondato motivo per procedere alla revoca dell incarico ricevuto; ADEMPIMENTI PUBBLICITARI Il Professionista delegato provvederà ad effettuare la pubblicità separatamente per ciascun tentativo di vendita, indicando nell avviso il nominativo del Custode con il relativo indirizzo, il n. di fax e l indirizzo mail, per consentire gli accessi e le visite all immobile, con le seguenti modalità: a) mediante pubblicazione, almeno 45 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sul portale delle vendite pubbliche, ai sensi dell art. 490 c.p.c., dei dati e secondo le modalità indicati nelle specifiche tecniche dettate dal Ministero della Giustizia, salvo che il Giudice delegante prescriva che tale pubblicità venga effettuata direttamente da un diverso soggetto abilitato ad immettere i dati nel Portale; b) mediante pubblicazione, almeno 45 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, dell avviso di vendita integrale e della perizia con i relativi allegati, supporto fotografico compreso, sui seguenti siti Internet: - gestito da Aste Giudiziarie In Linea S.p.A.; c) mediante pubblicazione per estratto dell avviso di vendita, almeno per una volta, sul giornale a diffusione locale CORRIERE DI NOVARA, almeno 45 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 2
3 d) mediante diffusione, a cura della società Aste Giudiziarie In linea S.p.A. dell avviso di vendita attraverso il servizio di Postal Target con l invio di una missiva, contenente estratto dell avviso di vendita, ai residenti nelle vicinanze dell immobile; e) per tutte le procedure aventi almeno un lotto con un prezzo-base superiore ad Euro ,00, mediante il servizio ASTE.CLICK a cura del Gruppo Edicom, che prevede la pubblicazione attraverso i siti internet (autorizzati dal DM ) (correlati alla pubblicazione, a rotazione, su vari siti Internet immobiliari privati: casa.it; idealista.it; attico.it; bakeca.it ed ulteriori portali di avvisi gratuiti collegati); f) per tutte le procedure aventi almeno un lotto con un prezzo-base superiore ad Euro ,00, mediante pubblicazione sui periodici: TABLOID PIEMONTE, a cura di Aste Giudiziarie, e ASTE GIUDIZIARIE Ediz. Nazionale; g) mediante la pubblicazione dell avviso di vendita e della perizia con i relativi allegati su altri eventuali siti Internet a disposizione degli Istituti di credito procedenti e/o intervenuti, purché con spese a carico dei creditori e purché sia garantita la normativa in vigore sulla privacy; a tale proposito, l esperto stimatore, se necessario e su richiesta del delegato, invierà prontamente agli interessati il necessario materiale in forma telematica già purgato dei dati c.d. sensibili (generalità del debitore ed ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità di quest'ultimo e di eventuali soggetti terzi - es. fotografie che ritraggano volti di persone, targhe di autoveicoli ecc. - e comunque dati eccedenti e non pertinenti alla procedura di vendita in corso, come disposto nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 07/02/2008). Gli adempimenti pubblicitari per i quali non è previsto un diverso termine dovranno essere effettuati almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Gli adempimenti pubblicitari di cui sopra saranno curati dal Delegato con le seguenti modalità: richiesta ad ASTE GIUDIZIARIE IN LINEA S.p.A. (tel. 0586/20141, fax 0586/201431), in via diretta e preferibilmente telematica, almeno 70 giorni prima della data fissata per la vendita senza incanto, unitamente a verbale d udienza ed ordinanza, avviso di vendita ed estratto dello stesso completo del valore di stima, relazione di stima, corredata di fotografie e planimetrie; comunicazione al Custode I.V.G. di Novara dell avviso della vendita almeno gg. 70 prima della medesima; inserimento dell avviso di vendita, ai sensi dell art. 570 c.p.c., e dell ordinanza di vendita, unitamente alla relazione di stima comprensiva di fotografie e planimetrie, sul portale delle vendite pubbliche (a meno che non debba provvedervi un diverso soggetto abilitato nominato dal giudice), sul sito internet almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte nella vendita senza incanto. La società garantirà la contemporanea pubblicità della vendita sul sito web del Tribunale nonché sul sito giudiziario distrettuale Il testo dell inserzione sul quotidiano di cui al precedente punto c) sarà predisposto dalla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. ed inviato al concessionario di pubblicità, e conterrà unicamente i seguenti dati: numero della procedura; n. lotto; comune, via e n civico dell immobile oggetto della vendita; descrizione del bene con superficie in mq.; valore di stima da perizia; prezzo-base di vendita; Professionista delegato avanti a cui si tiene la vendita; luogo, data e ora della vendita senza incanto; nominativo del soggetto incaricato di fornire informazioni e far visitare l immobile; siti internet dai quali acquisire ulteriori informazioni. Saranno omessi in ogni caso i dati catastali. Il Professionista delegato potrà avvalersi dell esperto stimatore per la predisposizione di copia della perizia priva dei dati di cui non è consentita la pubblicazione: a tale 3
4 proposito, l esperto stimatore, se necessario e su richiesta del delegato, invierà prontamente agli interessati il necessario materiale in forma telematica già purgato dei dati c.d. sensibili (generalità del debitore ed ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità di quest'ultimo e di eventuali soggetti terzi - es. fotografie che ritraggano volti di persone, targhe di autoveicoli ecc. - e comunque dati eccedenti e non pertinenti alla procedura di vendita in corso, come disposto nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 07/02/2008). La documentazione (già epurata dai dati sensibili) e la relativa richiesta di pubblicazione dovranno essere inviate a cura del Professionista delegato all indirizzo mail info.novara@edicomsrl.it (tel Fax ), o tramite invio telematico mediante la funzionalità disponibile nell area riservata presente sul sito Il Gruppo Edicom provvederà poi a fornire ai Professionisti delegati tutti i giustificativi relativi agli adempimenti svolti. Il Professionista avrà cura di comunicare al gestore l esito di ciascun esperimento di vendita, rispondendo all inviata dai sistemi automatici all indirizzo di posta elettronica dallo stesso dichiarato, al fine di procedere alla pubblicazione dell esito della vendita sui siti web. Il Delegato provvederà altresì ad informare, con i mezzi ritenuti idonei, gli istituti di credito e gli enti procedenti od intervenuti, i quali abbiano comunque a propria disposizione siti informatici, della possibilità di pubblicizzazione delle vendite a mezzo internet come da punto e) che precede. Le spese della pubblicità (comprese quelle per il compenso dovuto al diverso soggetto eventualmente nominato dal G.E., al posto del Delegato, per inserire i dati pubblicitari sul Portale delle Vendite Pubbliche) saranno fatturate, senza necessità di ulteriore autorizzazione del G.E., a carico del creditore che ha chiesto disporsi la vendita e pagate direttamente dal medesimo inderogabilmente entro giorni 30 dall emissione della fattura. Il creditore richiedente la vendita è tenuto ad effettuare, ai fini della pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche, il pagamento dell importo di euro 100,00 per ogni lotto posto in vendita, con le modalità indicate sul sito di tale Portale, dando poi al professionista delegato prova dell avvenuto pagamento, con la produzione della relativa ricevuta, per il primo esperimento di vendita nel termine di 10 giorni dal giorno in cui viene ricevuta la comunicazione della presente ordinanza; qualora il primo esperimento di vendita sia andato deserto, nel termine di 10 giorni dalla sua data; parimenti, ove anche il secondo esperimento di vendita vada deserto, entro il termine di 10 giorni dalla data di quest ultimo; qualora nei predetti termini il delegato non riceva la prova del pagamento, dovrà inviare una comunicazione di tale inadempimento al creditore procedente e a quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo, invitandoli ad effettuare essi, a cura del più diligente, il pagamento stesso e a darne prova, a loro volta, con la produzione al delegato della relativa ricevuta entro i 10 giorni successivi alla data di ricevimento di tale comunicazione, contenente anche l avvertimento che, ai sensi dell art. 631-bis c.p.c., l omessa pubblicità per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo comporta l estinzione del processo esecutivo; quando la prova venga data dai creditori che vi sono tenuti, secondo i termini e le modalità suddette, il delegato ne darà tempestiva comunicazione al soggetto incaricato di effettuare la pubblicità prevista nel presente provvedimento, e al soggetto incaricato di effettuare la pubblicità sul Portale qualora non debba provvedervi lui stesso, affinché tale pubblicità possa essere ritualmente effettuata, o al contrario omessa nel caso in cui il procedimento sia dichiarato estinto; *** In caso di vendita, DISPONE che il delegato provveda: 1) a richiedere tempestivamente e comunque entro 3 giorni dall emissione del decreto di 4
5 trasferimento ai creditori la loro nota di precisazione del credito, chiedendo, nel termine di 10 giorni dalla trascrizione del decreto di trasferimento, la liquidazione delle proprie competenze al giudice dell esecuzione; analogo onere spetta al custode; 2) a formare un progetto di distribuzione, depositando il detto in cancelleria in via telematica, anche tenendo conto degli onorari liquidati dal giudice dell esecuzione al delegato e al custode, nel termine di giorni 30 dalla trascrizione del decreto di trasferimento (e comunque non oltre il termine di 10 giorni dalla liquidazione delle spettanze del delegato e del custode da parte del giudice) e ciò anche nell ipotesi in cui per colpevole ritardo i creditori non abbiano depositato alcuna nota di precisazione del credito, dovendo il custode procedere a calcolare i relativi diritti sulla base degli atti della procedura e tenendo conto dei valori medi di liquidazione stabiliti dal d.m. 55/2014 per gli onorari degli avvocati, considerando quale parametro di riferimento quanto ricavato dalla vendita dei beni staggiti, ciò che rappresenta il valore effettivo della procedura a norma dell art. 5, comma 1, ultimo periodo, d.m. 55/2014; 3) a fissare la comparizione delle parti avanti a sé e nel proprio ufficio entro 45 giorni dalla data di deposito presso la cancelleria del progetto di distribuzione ove non intervengano osservazioni da parte del giudice dell esecuzione; 4) a notificare il provvedimento in cui fissa la comparizione delle parti avanti a sé ai creditori, anche via PEC e al debitore nelle forme di cui all art. 492 c.p.c.; 5) a dare atto dell approvazione del progetto di distribuzione se all esito della comparizione di cui al punto 3) non sorgono contestazioni tra le parti; 6) una volta approvato il progetto di distribuzione, a sottoscrivere i mandati di pagamento, autorizzando lo stesso a prelevare dal conto della procedura quanto a lui riconosciuto in virtù del decreto di liquidazione di cui sopra e a chiudere il detto conto; 7) a relazionare sulle attività di distribuzione compiute allegando alla relazione i provvedimenti di liquidazione del g.e., il progetto di distribuzione, gli avvisi alle parti e la prova dei pagamenti compiuti; 8) nel caso in cui sorgano controversie ex art. 512 c.p.c., a trasmettere il fascicolo al giudice dell esecuzione fissando udienza avanti al g.e. il mercoledì di due settimane successive alla data prevista per l approvazione del progetto di distribuzione alle ore 13,15; alla detta udienza il delegato dovrà comparire personalmente depositando una breve relazione riassuntiva sulle ragioni delle contestazioni; nel caso di contestazioni, in base al presente provvedimento, le parti si ritengono informate dell udienza così come sopra fissata. Si comunichi al delegato. Novara, 01/03/2018 Il G.E. dott. Nicola Tritta 5
Il G.E.Dott. Giovanni Zucconi ravvisata l'opportunità, in attesa della operatività del portale delle vendite pubbliche di cui all'art.
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