COMUNE DI BUSSOLENGO. Provincia di Verona PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

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1 COMUNE DI BUSSOLENGO Provincia di Verona PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

2 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI Parte 1^ - Norme tecniche Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto e finalità.. Pag. 5 Art. 2 Zonizzazione. Pag. 5 Art. 3 Classificazione dei mezzi pubblicitari regol. Pag. 6 Capo II IMPIANTI DI AFFISSIONE Art. 4 Definizione e quantificazione degli impianti di pubbliche affissioni. Pag. 6 Art. 5 Obiettivi. Pag. 7 Art. 6 Affissione diretta.. Pag. 8 Art. 7 Affissione sostituzione degli impianti esistenti. Pag. 9 Art. 8 Tipologie di impianti per le affissioni caratteristiche e materiali. Pag. 9 Art. 9 Criteri di individuazione degli spazi e collocazione degli impianti di affissione Pag. 10 Capo III CARTELLI PUBBLICITARI Art. 10 Definizione. Pag. 11 Art. 11 Tipologie di cartelli pubblicitari caratteristiche e materiali Pag. 12 Art. 12 Assegnazioni di spazi per l installazione di cartelli su suolo pubblico Pag. 13 Capo IV PUBBLICITA SU SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA DELLA ZONA POCO VISIBILI Art. 13 Collocazione Pag. 14 Capo V MANUFATTI TEMPORANEI PER MANIFESTAZIONI E FIERE Art. 14 Collocazione per manifestazioni e fiere. Pag. 14 Capo VI IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO Art. 15 Definizione.. Pag. 15 Art. 16 Collocazione degli impianti pubblicitari di servizio Pag. 15 Art. 17 Assegnazione di spazi per l installazione di transenne parapedonali Pag. 16 Capo VII IMPIANTI DI SEGNALETICA Art. 18 Tipologia e criteri di installaz. preinsegne e segnali turistici e di territorio Pag. 17 Art. 19 Modalità per l installazione preinsegne e segnali turistici e di territorio... Pag. 18 Capo VIII DISPOSIZIONI FINALI Art. 20 Entrata in vigore Pag. 19 Art. 21 Sanzioni. Pag. 19 Art Adeguamento. Pag. 20 2

3 Parte 2^ - Abaco dei supporti e criteri di installazione Parte 3^ - Tipologia dei manufatti Parte 4^ - Schede rilevamento impianti avvisi funebri Parte 5^ - Schede rilevamento bacheche istituzionali Parte 6^ - Schede rilevamento impianti pubbliche affissioni e avvisi funebri Parte 7^ - Schede nuovi impianti pubbliche affissioni Parte 8^ - Schede nuovi impianti cartelli pubblicitari su suolo pubblico Parte 9^ - Schede pubblicità per attività della zona poco visibili Parte 10^ - Schede impianti pubblicitari di servizio - transenne parapedonali Allegati: Tav. 1 - planimetria Capoluogo scala 1:2000 Tav. 2 - planimetria Capoluogo scala 1:2000 Tav. 3 - planimetria San Vito e dintorni - scala 1:2000 Tav. 4 - planimetria Zone Industriali, Artigianali, Commerciali e limitrofe scala 1:2000 3

4 COMUNE DI BUSSOLENGO Provincia di Verona PARTE 1^ NORME TECNICHE 4

5 Capo I DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1 OGGETTO E FINALITA 1. Il Piano generale degli impianti pubblicitari disciplina la quantità, la tipologia e la distribuzione sul territorio comunale dei mezzi pubblicitari in relazione alle esigenze di carattere sociale ed economico, della concentrazione demografica, della tutela ambientale e paesaggistica, di equilibrio della localizzazione degli impianti e del rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, oltre al rispetto delle previsioni e prescrizioni urbanistiche. 2. La finalità del Piano è quella di procedere al riordino degli impianti esistenti e di disciplinare i criteri e le modalità per l installazione di nuovi impianti pubblicitari, al fine di contemperare la domanda del mercato con le esigenze di salvaguardia del decoro e della qualità estetica e funzionale dell ambito urbano. 3. Il Piano Generale degli Impianti deve stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque senza alcuna rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati perché possano effettuare affissioni dirette. ARTICOLO 2 ZONIZZAZIONE 1. Il Piano prende atto dei confini dei centri abitati individuati con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del e disciplina all interno di tali delimitazioni, l installazione degli impianti pubblicitari, permanenti, pubblici o privati in vista di strade comunali, suddividendo detta delimitazione nelle seguenti zone: Tav. 1 e 2 - Capoluogo scala 1:2000; Tav. 3 - San Vito e dintorni - scala 1:2000; Tav. 4 - Zone Industriali, Artigianali, Commerciali e limitrofe scala 1:2000; 5

6 ARTICOLO 3 CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI REGOLATI DAL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI 1. I mezzi pubblicitari regolati dal Piano Generale degli Impianti sono così suddivisi: Impianti di affissione pubblica o diretta Cartelli pubblicitari Pubblicita su suolo pubblico per attivita della zona poco visibili Manufatti temporanei per manifestazioni e fiere Impianti pubblicitari di servizio Segnaletica pubblicitaria; Capo II IMPIANTI DI AFFISSIONE ARTICOLO 4 DEFINIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICHE AFFISSIONI 1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà comunale, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione. 2. Lo stato di fatto degli impianti di pubbliche affissioni è il seguente: SUPERFICIE IMPIANTI AFFISSIONALI PUBBLICI Superficie totale impianti: mq 354,30 - superficie impianti destinati all affissione di manifesti dei soggetti di 0% cui all art. 20/bis Superficie destinata alle affissioni di: - natura istituzionale, sociale o prive di rilevanza economica: 6% circa - funebri 5% circa - natura commerciale 89% circa - attribuite a soggetti privati per affissioni dirette: mq. 108 mq 6

7 ARTICOLO 5 OBIETTIVI 1. Gli impianti di pubbliche affissioni attualmente installati dovranno essere modificati/sostituiti/incrementati con gli impianti di nuova progettazione previsti dal Piano stesso, tenuto conto del rispetto del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione, nonché della richiesta di mercato (schede rilevamento e schede nuovi impianti pubbliche affissioni). 2. Ai sensi dell art. 18 comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993, la superficie da adibire a pubbliche affissioni deve essere stabilita in misura proporzionale al numero degli abitanti e nei comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti non dev essere inferiore a 12 mq ogni mille abitanti. Comune di Bussolengo: popolazione oltre i abitanti 20X12 = 240 mq. 3. I criteri di inserimento degli impianti nelle zone di cui all art. 2, comma 1 sono i seguenti: Capoluogo: in tale zona il Piano privilegierà l inserimento degli impianti di pubbliche affissioni e la comunicazione di carattere istituzionale, culturale o sociale e gli impianti per avvisi funebri soprattutto nelle vicinanze delle Chiese; San Vito e dintorni: privilegierà l inserimento degli impianti di pubbliche affissioni e la comunicazione di carattere istituzionale, culturale o sociale e gli impianti per avvisi funebri soprattutto nelle vicinanze della Chiesa; Zone Industriali-Artigianali-Commerciali e limitrofe: in tale zona il Piano privilegierà l inserimento di impianti di pubbliche affissioni di natura commerciale nei pressi dei parcheggi delle zone commerciali. 4. Lo stato di progetto degli impianti di pubbliche affissioni (impianti esistenti da mantenere e nuovi impianti) è il seguente: SUPERFICIE IMPIANTI AFFISSIONALI PUBBLICI Superficie totale impianti: mq. 564,10 - superficie impianti destinati all affissione di manifesti dei soggetti di cui all art. 20/bis mq. 0 0% circa Superficie destinata alle affissioni di: - natura istituzionale, sociale o prive di rilevanza economica: mq 37,50 6,6% circa 7

8 - avvisi funebri: mq 27,30 4,8% circa - natura commerciale: mq 499,30 88,5% circa - da attribuire a soggetti privati per affissioni dirette (in percentuale sulla superficie destinata alle affissioni commerciali) mq. 108,00 21,63% circa ARTICOLO 6 AFFISSIONE DIRETTA 1. Per affissioni dirette si intendono le affissioni di manifesti e simili effettuate per conto altrui direttamente da soggetti privati, diversi dal Comune e dai suoi concessionari. 2. La superficie degli impianti da destinare ad affissioni dirette è quella stabilita dal precedente articolo 5, da calcolarsi in percentuale sulla superficie complessiva prevista per le affissioni commerciali. 3. Per le affissioni dirette devono essere realizzati impianti delle dimensioni di cm 600x L assegnazione ai privati degli spazi per affissione diretta su area pubblica deve avvenire mediante lo svolgimento di apposita gara ad evidenza pubblica secondo i seguenti criteri: a) Le localizzazioni sono quelle destinate al posizionamento di manufatti di dimensioni di cm 600x300, determinate dal presente Piano, in conformità al Regolamento per l Autorizzazione e l Installazione della Pubblicità, nel rispetto dei vincoli urbanistici, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione; b) Gli impianti saranno posti a cura e spese del privato; c) L atto di aggiudicazione e il contratto valgono come autorizzazione all installazione a favore delle ditte aggiudicatarie per il periodo di durata delle concessioni. d) In sede di gara verranno individuati dei periodi dell anno riservati gratuitamente alla pubblicizzazione di manifestazioni organizzate dal Comune. 5. Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri riportati nelle schede (parte 2^). 6. Non sono ammesse installazioni di qualsiasi altro impianto, nemmeno su suolo privato, per affissioni dirette al di fuori delle superfici previste dal Piano al fine di garantire il 8

9 rispetto degli obiettivi prioritari del Piano stesso in merito alla tutela della salvaguardia ambientale e paesaggistica. Si ritiene che la dimensione globale individuata per le affissioni dirette sia congrua e sufficiente sia dal punto di vista economico-commerciale che dell impatto ambientale nonché in rappporto all estensione del territorio comunale, al numero degli abitanti e all attuale dimensionamento degli impianti di pubbliche affissioni. 7. L Amministrazione si riserva di modificare i limiti quantitativi di superficie sopra indicati una volta completato il processo di riqualificazione dell affissione pubblica e ridefinito le superfici degli impianti pubblici. 8. Per quanto non espressamente indicato nel presente Piano si rimanda al Regolamento comunale per l autorizzazione e l installazione della pubblicità. ARTICOLO 7 AFFISSIONE SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI 1. Gli impianti di affissione attualmente installati e non conformi alle tipologie previste dal piano dovranno essere sostituiti con gli impianti previsti da quest ultimo. 2. Sulle schede di rilevamento (parte 6^) sono indicati gli impianti da rimuovere o spostare. 3. La sostituzione e le nuove installazioni degli impianti dovrà avvenire gradualmente nei prossimi tre anni, prevedendo nel bilancio triennale le necessarie risorse finanziarie. 4. Nelle strade e aree interessate da lavori pubblici gli impianti di affissione che possano interferire con le opere da eseguire devono essere rimossi per il periodo strettamente necessario all intervento e ricollocati non appena possibile, indipendentemente dalla complessiva chiusura del cantiere. ARTICOLO 8 TIPOLOGIE DI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI CARATTERISTICHE E MATERIALI 1. E ammessa unicamente l installazione di impianti per le affissioni delle seguenti tipologie: cm 140x100 a parete cm 140x100 su stelo cm 100x140 a parete cm 100x140 su stelo 9

10 cm 140x200 a parete cm 140x200 su stelo cm 200x140 a parete cm 200x140 su stelo cm 210x200 a parete cm 210x200 su stelo cm 600x300 su stelo 2. Gli impianti dovranno risultare uguali ai modelli adottati dal presente Piano e descritti dalle schede (parte 3^). L Ufficio si riserva di valutare e consentire, caso per caso, altezze superiori se dovesse rendersi necessario al fine di una corretta installazione nel caso specifico. 3. Gli impianti sono realizzati con struttura di sostegno in profilati metallici protetti dalla corrosione e verniciati con procedimenti che assicurino assenza di manutenzione. I pannelli di supporto per i manifesti saranno realizzati con materiali protetti dalla corrosione o inossidabili (lamiera zincata, alluminio, acciaio inox) e saranno fissati alla struttura con sistemi che ne rendano agevole la rimozione per esigenze di manutenzione o sostituzione. ARTICOLO 9 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI E COLLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI DI AFFISSIONE 1. Per ogni tipologia di impianto sono previsti criteri di collocazione specifici che dovranno essere rispettati per garantire una corretta ed efficace fruizione dei messaggi (parte 2^). 2. Le caratteristiche e le dimensioni dei manifesti determinano i criteri di massima da seguire per la collocazione degli stessi: Manifesti funerari cm 70x50: il formato ed il contenuto determinano una fruizione molto ravvicinata e lenta. La loro affissione dovrà avvenire preferibilmente su impianti disposti in piccole serie di max 1 o 2 elementi, su supporti a parete 140x100 o su stelo 140x100. Manifesti cm 70x100: sono realizzati in questo formato la maggior parte dei manifesti culturali, istituzionali e commerciali di ambito locale. Anche in questo caso il formato ed il contenuto del manifesto determinano una 10

11 fruizione ravvicinata e lenta. La loro affissione dovrà avvenire preferibilmente in serie di 1 o 2 elementi, su supporti a parete o su stelo. Manifesti cm 100x140 e 140x100: sono realizzati in questo formato manifesti commerciali, nonché culturali, sociali o istituzionali di maggiore interesse. L affissione è preferibile su impianti disposti in serie da 2 o 3 elementi, su supporti a parete o su stelo. Si prevede l installazione lungo le strade a lenta percorrenza, lungo le piste ciclabili o percorsi pedonali, ai margini di zone a verde pubblico e nei parcheggi. Manifesti cm 140x200 e 200x140: formato quasi esclusivamente commerciale. L affissione è preferibile su impianti disposti in serie da 2 o 3 elementi, posti lungo le vie di scorrimento relativamente veloci. Poster cm 600x300: formato prevalentemente per messaggi commerciali da affiggere su impianti con autonomo supporto. In considerazione dell ingombro e del forte impatto visivo gli impianti devono essere dislocati preferibilmente lungo strade di scorrimento, nei parcheggi pubblici, in prossimità di centri commerciali o impianti sportivi e comunque su aree caratterizzate da ampie visuali libere. Per tale tipologia si prevede la collocazione di pochi impianti visibili da uno o entrambi i lati. Capo III CARTELLI PUBBLICITARI ARTICOLO 10 DEFINIZIONE 1. Si intendono compresi in questa definizione i manufatti bidimensionali supportati da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce realizzate con pannello serigrafato o similare, finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, diversi da quelli destinati ad affissione pubblica e diretta. Quindi risultano compresi in questa definizione i mezzi con messaggio pubblicitario prevalentemente di tipo commerciale che non comportano l affissione di manifesti, riservati ad un solo emittente del messaggio pubblicitario, installati su spazi pubblici o privati che non sono sede o pertinenza accessoria dell attività oggetto di pubblicità. In ragione del carattere di non temporaneità del messaggio lo stesso non può essere cambiato se non trascorsi 3 mesi. 11

12 ARTICOLO 11 TIPOLOGIE DI CARTELLI PUBBLICITARI CARATTERISTICHE E MATERIALI 1. I cartelli pubblicitari devono avere le seguenti caratteristiche: le strutture di sostegno devono essere realizzate in profilati metallici adeguatamente protetti dalla corrosione e verniciati, la sagoma deve risultare essenziale e i cartelli devono essere sorretti da un solo supporto verticale, di forma rotonda o quadrata, posto in posizione centrale rispetto al cartello come descritto nelle schede (parte 3^). Possono essere autorizzate le seguenti tipologie: cm 150x200 cm 200x150 cm 150x220 Sulla stessa via, di norma, i cartelli dovranno avere dimensioni similari. Potranno essere autorizzate dimensioni diverse da quelle sopracitate previa valutazione eseguita di volta in volta dall Ufficio Tecnico. Nelle zone industriali-artigianali-commerciali Ferlina, Quaiara e Festara, potranno essere autorizzate dimensioni maggiori fino al limite di metri 4x3, da valutarsi di volta in volta e nel rispetto del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione. I cartelli paralleli al senso di marcia dei veicoli, nelle sopracitate zone, collocati in batteria in un numero non superiore a tre, con una lunghezza complessiva massima di 9 metri lineari, devono essere allineati tra di loro ed avere lo stesso formato e orientamento e una distanza minima di m. 1 tra di loro e di almeno m. 1,5 / 2,0 dal fusto degli alberi stabilendo di volta in volta a seconda della necessità. 2. Nel caso di necessità di rimuovere il cartello per manutenzione dovrà essere posizionato (previa comunicazione al Comune anche a mezzo posta certificata) un piccolo cartello con la dicitura CARTELLO IN MANUTENZIONE O IN CANTIERE ed il cartello autorizzato dovrà essere riposizionato entro 45 giorni dalla comunicazione. Non potranno essere lasciati impianti vuoti o con dicitura Spazio libero. In caso di rimozione di cartelli dovrà essere rimosso l impianto. In caso si voglia pubblicizzare lo spazio libero del cartello, dovrà essere richiesto il cambio bozzetto pubblicizzante la ditta che vende lo spazio pubblicitario, mantenendo le dimensioni autorizzate in conformità al comma I cartelli pubblicitari non potranno essere luminosi. 12

13 4. Potrà essere autorizzata l installazione di impianti di diversa tipologia e dimensioni a messaggio variabile e/o luminosi, anche su suolo pubblico, su indirizzo della Giunta Comunale, nel caso di sussistenza di interesse pubblico, mediante stipula di convenzioni. La durata (3,6 o 9 anni) sarà stabilita di volta in volta in base alla tipologia di impianti ed agli accordi tra le parti e non potrà essere superiore ad anni 9. La convenzione potrà essere prorogata per un massimo di anni 3, a richiesta della concessionaria, su indirizzo della Giunta Comunale, previo accertamento delle ragioni di convenienza e pubblico interesse. ARTICOLO 12 ASSEGNAZIONI DI SPAZI PER L INSTALLAZIONE DI CARTELLI SU SUOLO PUBBLICO 1. L installazione di cartelli pubblicitari su area pubblica potrà essere autorizzata secondo i seguenti criteri: a) Le localizzazioni sono quelle determinate dal presente Piano, (schede parte 8^ e planimetrie) in conformità al Regolamento di Pubblicità e nel rispetto dei vincoli urbanistici, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione; b) Potranno essere valutate ulteriori posizioni proposte dal privato, previa verifica dell Ufficio Tecnico, nel rispetto del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione ed approvazione di modifica del presente Piano da parte della Giunta Comunale; c) Gli eventuali cartelli autorizzati dalla Provincia di Verona, posizionati su suolo pubblico lungo la S.P. n. 5 Verona-Lago, fuori centro abitato, nel tratto acquisito dal Comune di Bussolengo, potranno essere autorizzati previa verifica della conformità al Codice della Strada, al relativo Regolamento di Attuazione e previa acquisizione del parere della Soprintendenza; d) Gli impianti saranno posti a cura e spese del privato; 2. Le richieste potranno essere presentate, a mezzo SUAP, dal giorno di entrata in vigore del presente Piano. Per i successivi 3 mesi le istanze per nuove autorizzazioni dovranno essere presentate da ogni singola ditta interessata, nella misura di una sola domanda al giorno e per un solo mezzo pubblicitario. Nel caso pervenissero più richieste per la stessa posizione, l assegnazione avverrà in ordine di arrivo nel portale Impresa in un Giorno. 13

14 3. Ogni qualvolta venga modificato il presente Piano con l individuazione di nuove posizioni, per i successivi 3 mesi dall entrata in vigore della delibera di variazione, le istanze per nuove autorizzazioni dovranno essere presentate da ogni singola ditta interessata, nella misura di una sola domanda al giorno e per un solo mezzo pubblicitario. Nel caso pervenissero più richieste per la stessa posizione, l assegnazione avverrà in ordine di arrivo nel portale Impresa in un Giorno. Capo IV PUBBLICITA SU SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA DELLA ZONA POCO VISIBILI ARTICOLO 13 COLLOCAZIONE 1. Con il presente Piano vengono individuate le posizioni (schede parte 9^) dove è possibile posizionare manufatti pubblicizzanti le attività presenti in quella zona, ma poco visibili dalla strada principale di scorrimento. 2. Il manufatto dovrà essere realizzato in modo tale da garantire la possibilità di reclamizzare la propria attività a tutte quelle presenti nella zona, ma poco visibili. Capo V MANUFATTI TEMPORANEI PER MANIFESTAZIONI E FIERE ARTICOLO 14 COLLOCAZIONE MANUFATTI PER MANIFESTAZIONI E FIERE 1. In occasione della tradizionale Fiera di San Valentino o comunque di altri eventi organizzati dal Comune, potranno essere collocate da parte dello stesso manufatti temporanei per l esclusiva pubblicizzazione della Fiera, nelle posizioni da individuare in accordo con il Corpo di Polizia Locale. 2. Potranno essere posizionati carrelli vela o altro, ordinari, luminosi o a messaggio variabile, purchè nel rispetto dell art. 23, comma 1, del D.P.R. 285/92 nelle posizioni da individuare in accordo con il Corpo di Polizia Locale. 14

15 Capo VI IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO ARTICOLO 15 DEFINIZIONE 1. Si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell ambito dell arredo urbano e stradale recante uno spazio pubblicitario. 2. Sono considerati servizi per gli utenti: orologi, contenitori per i rifiuti, panchine, pensiline, toponomastica, paline e pensiline di fermata autobus, transenne parapedonali, ecc.. ARTICOLO 16 COLLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO 1. Per il collocamento di manufatti pubblicitari di servizio il Comune si riserva la facoltà di autorizzare il collocamento di talune tipologie di impianti qualora, nella sua discrezionalità, lo ritenesse utile e necessario sotto il profilo del pubblico interesse, nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione. 2. Per talune tipologie di manufatti pubblicitari di servizio, in considerazione anche della quantità e/o della manutenzione necessaria agli stessi, il Comune si riserva la facoltà di espletare gare d appalto e/o convenzioni. 3. Per quanto concerne le transenne parapedonali, gli orologi e le fioriere con panchine viene individuata la tipologia che può essere autorizzata (schede parte 3^). 4. I cartelli posti su impianti pubblicitari di servizio, ad eccezione delle pensiline, non possono superare la dimensioni di mq 2, Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus e da transenne parapedonali non si applicano le distanze previste dall art. 51, comma 4 del D.P.R. n. 495/ Per i restanti impianti pubblicitari di servizio le suddette distanze sono dimezzate, semprechè non pregiudichino la visibilità dei segnali stradali e la circolazione; 15

16 7. Nelle luoghi di interesse artistico, turistico, ecc., l Amministrazione potrà installare manufatti atti a promuovere la conoscenza del territorio, con eventuale pubblicità nel caso di forme di sponsorizzazione. ARTICOLO 17 ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER L INSTALLAZIONE DI TRANSENNE PARAPEDONALI 1. L installazione di transenne parapedonali pubblicitarie potrà essere autorizzata previo avviso pubblico e secondo i seguenti criteri: a) Le localizzazioni sono quelle determinate dal presente Piano (schede parte 10^) in conformità al Regolamento di Pubblicità e nel rispetto dei vincoli urbanistici, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione; Le transenne potranno essere installate nei tratti indicati nelle schede e planimetrie allegate al piano, garantendo sempre una larghezza minima del marciapiede di almeno metri 1,50, ad esclusione del Centro Storico dove è ammessa una larghezza minima di metri 1,20; b) Potranno essere valutate ulteriori posizioni proposte dal privato, previa verifica dell Ufficio Tecnico, nel rispetto del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione ed approvazione di modifica del presente Piano da parte della Giunta Comunale; c) Gli impianti saranno posti a cura e spese del privato al quale spetta la manutenzione ordinaria; d) La pubblicità, sui tratti di linee curve, dovrà risultare alternata con spazi vuoti, mentre, sui rettilinei potrà essere posizionata su ogni transenna (previa verifica della visibilità in fase di installazione); e) Il 20% degli spazi disponibili, così come definiti al precedente punto d), dovranno essere riservati al Comune, nei punti che lo stesso riterrà più opportuni; f) I criteri di scelta delle eventuali proposte per la posa delle transenne parapedonali pubblicitarie, saranno definiti nell avviso pubblico per la selezione dei concessionari. 16

17 Capo VII IMPIANTI DI SEGNALETICA ARTICOLO 18 TIPOLOGIA E CRITERI DI INSTALLAZIONE DI PREINSEGNE E SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO PER LE SINGOLE ATTIVITA INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI ED ALBERGHIERE Per i segnali/preinsegne installate su suolo pubblico, si osservano tutte le disposizioni previste dal Codice della Strada, relativo Regolamento di Attuazione, del Regolamento per l installazione della pubblicità e dei seguenti criteri: 1. E vietata l apposizione di segnali/preinsegne nelle intersezioni, salvo quanto previsto al successivo punto 8). 2. E autorizzata l apposizione di segnali/preinsegne in prossimità delle intersezioni, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 51 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992). 3. Per i gruppi di segnali turistici e di territorio si osservano le dimensioni, colori e quantità previste dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione (massimo 6 segnali per ogni impianto). 4. Le preinsegne dovranno avere gli stessi colori previsti per i segnali di territorio dal Regolamento di Attuazione al Codice della Strada, dimensioni di cm 125x25 e osservare la quantità di massimo n. 6 preinsegne per ogni impianto. 5. Il posizionamento di segnali/preinsegne entro il centro abitato o su strade comunali con limite di velocità non superiore a 50 km/h debbono essere posti a 25 metri l uno dall altro. Possono essere autorizzati anche a distanza inferiore (non meno di 15 metri), previa valutazione, semprechè non pregiudichino la visibilità dei segnali stradali e la circolazione. 6. I criteri di installazione devono rispettare quanto previsto dall art. 81 del D.P.R. n. 495/92 e non potranno essere posti sulla sinistra, salvo casi particolari da valutarsi caso per caso e salvo quanto previsto al successivo punto 8). 7. E vietata l apposizione di segnali/preinsegne nelle zone di particolare interesse (piazze, monumenti, Chiese, siti storici, ecc.). 8. Nei centri abitati, ove la zona o le zone industriali, artigianali o commerciali sono ben localizzate, si deve fare uso dei segnali indicanti collettivamente le zone; tutte le attività o gli insediamenti particolari saranno indicati successivamente sulle intersezioni locali a 17

18 valle degli itinerari principali di avvio alle suddette zone. Le caratteristiche dovranno essere quelle previste dall art. 134 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada. Per ogni attività possono essere autorizzati i segnali necessari a partire dal raggiungimento della zona industriale-artigianale-commerciale (considerando come unica la zona Ferlina, Quaiara e Festara) fino ad arrivare alla strada che porta direttamente all attività. 9. Relativamente alle Zone industriali, artigianali o commerciali non si applicano le prescrizioni di cui al punto 1 e punto 5) del presente articolo, ferma restando l osservanza dei criteri generali, relativi alla sicurezza della circolazione, di cui all art. 23 del Codice della Strada. Non potranno comunque essere posizionati impianti intorno alle rotatorie. 10. Per le attività non facenti parte di zone industriali, commerciali o artigianali ben definite potranno essere autorizzate preinsegne di cui all art. 47, comma 2 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada Le dimensioni delle preinsegne dovranno essere di cm 125x25, i colori quelli previsti dall art. 134 del Regolamento di Attuazione del C.d.S. e sulle stesse potranno essere riprodotti simboli e marchi dell attività. 12. Al fine di evitare numerosi segnali nei pressi del Centro Storico, le attività ubicate nel Centro Storico stesso possono essere segnalate previa autorizzazione, unicamente su pannelli toponomastici messi a disposizione dal Comune di Bussolengo, posizionati intorno al centro stesso. Le attività autorizzate verranno inserite sui pannelli all inizio di ogni anno. Le ditte prima del rilascio dell autorizzazione dovranno versare un corrispettivo che verrà successivamente quantificato per la posa, l uso e la manutenzione di tali impianti. Finchè non verranno installati i pannelli e non verrà quantificato il suddetto corrispettivo verranno autorizzate preinsegne in modo limitato. Successivamente tutte le preinsegne autorizzate, alla scadenza, dovranno essere rimosse con possibilità di essere inseriti sui pannelli. ARTICOLO 19 MODALITA PER L INSTALLAZIONE DELLE PREINSEGNE E DEI SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO DI SINGOLE ATTIVITA INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI ED ALBERGHIERE 1. All entrata in vigore del presente Piano il posizionamento degli impianti per la posa di segnali turistici, di territorio e di preinsegne sarà eseguito a cura del Comune di 18

19 Bussolengo. Su tali impianti di proprietà comunale potranno essere autorizzati segnali e preinsegne con i criteri stabiliti dal presente Piano. 2. Le ditte richiedenti l autorizzazione dovranno versare, per ogni segnale/preinsegna da installare, un corrispettivo triennale di 100,00 per la posa, l uso e la manutenzione degli impianti. Rimangono comunque a carico delle ditte stesse la posa e la manutenzione dei singoli segnali/preinsegne. Capo VIII DISPOSIZIONI FINALI ARTICOLO 20 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente Piano adottato con provvedimento della Giunta Comunale entra in vigore con l esecutività della delibera di approvazione. Essendo trascorsi più di tre anni (validità delle autorizzazioni) dalla prima approvazione del presente Piano, gli eventuali segnali/preinsegne non posizionati su impianti comunali, sono da ritenersi abusivi e quindi passibili di sanzioni previste dall art. 23 del D. Lgs. n. 285/ Da tale data sono automaticamente abrogate, ove incompatibili con il presente Piano, tutte le disposizioni contenute in altri Regolamenti comunali. 3. Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Piano si rinvia alle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per l autorizzazione e l installazione della pubblicità e nel Regolamento Comunale per l applicazione dellì imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. ARTICOLO 21 SANZIONI 1. Per le violazioni delle disposizioni indicate nel presente Piano si applicano le sanzioni previste dal C.d.S. e relativo Regolamento di Attuazione, nonché dal Regolamento comunale per l autorizzazione e l installazione della pubblicità; 2. Per le violazioni delle norme tributarie si fa riferimento alla disciplina generale sulle sanzioni amministrative di cui ai D. Lgs. nn. 471, 472 e 473 del

20 3. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite in esecuzione al capo I del D. Lgs. n. 507/93 nonché di quelle contenute nei provedimenti relativi all installazione degli impianti, si applica la sanzione prevista dall art. 24, comma 2, del D. Lgs. n. 507/ L inosservanza delle disposizioni legislative o dei regolamenti riguardanti l effettuazione della pubblicità, ai sensi dell art. 24, comma 1, del D. Lgs. n. 507/93, comporta l applicazione di sanzioni amministrative in conformità alle norme contenute nelle sez. I e II del capo I della Legge n. 689/ I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell impiantistica comunale, nonché alla redazione ed aggiornamento del presente Piano. ARTICOLO 22 ADEGUAMENTO 1. Tutte le installazioni successive alla data di entrata in vigore del presente Piano devono conformarsi alle disposizioni in esso contenute. 2. Per quelle preesistenti, l adeguamento deve avvenire all atto di rinnovo delle autorizzazioni. 3. Il Piano è soggetto a revisione, aggiornamento ed integrazione. Le spese relative sono attinte dai proventi delle sanzioni amministrative di cui all articolo 24 del D. Lgs. n. 507/93. 20

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