ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI CATANIA FONDAZIONE ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI CATANIA PROGETTO INGEGNERE

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1 SEMINARI DI AVVIO ALLA PROFESSIONE PER GIOVANI INGEGNERI COMMISSIONE GIOVANI L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE Dott. Andrea Ruggeri Cannata - Dott. Andrea Aiello - Dott. ing. Gaetano Fede - Dott. ing. Mauro Scaccianoce CATANIA 6 DICEMBRE 2013

2 1) LIBERA PROFESSIONE IN FORMA SINGOLA ED ASSOCIATA. 2) ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI. 3) SOCIETÀ DI MEZZI. 4) SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E SOCIETÀ DI INGEGNERIA. 5) SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI. 6) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

3 LIBERA PROFESSIONE IN FORMA SINGOLA. Gli artt. 2229, 2232 e 2236 del codice civile e l articolo 35 della Costituzione fissano i principi cui si ispira lo svolgimento di attività professionali riservate ad iscritti ad ordini professionali c.c. Esercizio delle professioni intellettuali. La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati [alle associazioni professionali], sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

4 33. COSTITUZIONE L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. - OMISSIS - E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale C.C.. Esecuzione dell'opera. Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione

5 2236. Responsabilità del prestatore di opera. Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave Imprenditore. È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

6 BREVE EXCURSUS STORICO-LEGISLATIVO: DALLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI QUALE UNICO SCHEMA CONSENTITO PER L ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE PROFESSIONI ORDINISTICHE ALLE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI MULTIDISCIPLINARI;

7 ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI CATANIA ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI LEGGE 23 novembre 1939, n Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza. 1. Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati. - OMISSIS - 2. [È vietato costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria] (1) (2). (1) Abrogato dall'art. 24, L. 7 agosto 1997, n (2) Legge abrogata dall'art. 10, comma 11 L. 12 novembre 2011, n. 183

8 ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI CATANIA ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI. CODICE CIVILE 36. Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute. L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione 37. Fondo comune. I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso 38. Obbligazioni. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione

9 La Legge 1815 del 1939 aveva come scopo quello di: a) garantire l intuitus persone nel rapporto professionale; b) garantire la personalità della prestazione del professionista e la sua indipendenza; c) garantire che la prestazione venisse eseguita esclusivamente dal professionista; e) garantire la responsabilità diretta dello stesso evitando la possibilità di creare un diaframma costituito dalla società; ciò allo scopo di impedire l esercizio delle professioni ordinistiche da parte di chi non abbia titolo abilitativo o lo avesse perso per cancellazione o radiazione e di escludere che la titolarità del rapporto professionale con il cliente potesse far capo alla società con conseguente perdita della ragione stessa della esclusione dell applicazione dello statuto dell imprenditore; f) garantire, dunque, la natura non commerciale dell attività svolta e la conseguente sottrazione all applicazione dello statuto dell imprenditore e, specialmente, al fallimento.

10 SOCIETÀ DI MEZZI. Le società di mezzi è una società tra professionisti avente ad oggetto l acquisto e la gestione dei beni strumentali necessari allo svolgimento in forma individuale della professione. In tal caso il professionista sarà al tempo stesso socio di una società di servizi di natura commerciale (che si occupa dell acquisto dei macchinari, di fornire il servizio di segreteria e contabilità, ecc) e prestatore d opera professionale individuale. Questo tipo di società è sempre stata ammessa in quanto non ha ad oggetto l esercizio delle professioni intellettuali in forma associata.

11 Esigenze organizzative in settori che richiedono ingenti investimenti aprono le prime brecce all ammissibilità di STP di settore: a) società di revisione 1975; b) società tra farmacisti 1991 e riforma 2006; c) società per la gestione di laboratori o case di cura ammesse dalla legislazione nazionale e regionale come enti accreditati, qualificate, tuttavia, come società di servizi; d) società di professionisti e di ingegneria. Con queste ultime per la prima volta si ammette la legittimità di società non solo aventi ad oggetto attività riservate agli iscritti all ordine degli ingegneri e degli architetti ma anche con la presenza di soci non professionisti, qualificandole, tuttavia, come società commerciali. Dapprima ammesse in via interpretativa, poi espressamente disciplinate dalla Legge 109 dell 11 febbraio 1994, abrogata e sostituita a seguito dell approvazione del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 163 del 12 aprile 2006;

12 IN PARTICOLARE LE SOCIETA DI PROFESSIONISTI E DI INGEGNERIA DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture Art. 90. Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici (artt. 17 e 18, legge n. 109/1994). 1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonche' alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attivita' del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate: - OMISSIS - d)da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni,- OMISSIS -; e)dalle società di professionisti; f)dalle società di ingegneria;- OMISSIS -

13 2. Si intendono per: a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n OMISSIS -;

14 b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale.- OMISSIS Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società' di cui al comma 2 del presente articolo

15 ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI CATANIA LE SOCIETA DI PROFESSIONISTI E DI INGEGNERIA Le società di ingegneria vengono introdotte nel nostro ordinamento per far fronte ad un fenomeno di rilevanza sempre maggiore, anche a livello comunitario ed internazionale. Il fatto che grosse società di progettazione e realizzazione di appalti operavano - di fatto nel settore tipicamente riservato alla competenza dell ingegnere e dell architetto. L'art. 17 della Legge 109/94 prende atto di tale situazione e legittima le società di grosse dimensioni operanti nel settore ingegneristico riconoscendogli la possibilità di accedere al mercato pubblico della progettazione: il riconoscimento tuttavia, in questa prima fase, riguarda le sole società di ingegneria e, altresì, avviene solo "ai fini della presente legge" e, dunque, limitatamente al settore delle opere pubbliche. Trattasi, tuttavia, di società di servizi complessi rispetto ai quali le prestazioni professionali non hanno carattere prevalente. Società, dunque, commerciali, soggette allo statuto dell imprenditore ed al fallimento.

16 Solo con l'art. 6 della legge 415 del 1998, che modifica il precedente art.17 della Legge 109/94, vengono pienamente legittimate anche le società di professionisti oltre a quelle di ingegneria e queste ultime, inoltre, vengono autorizzate ad operare anche nel settore privato. L introduzione delle società di professionisti è una delle prime conseguenze dell abolizione del divieto di esercitare attività professionale in forma societaria, posto dalla Legge 1815 del 1939, ad opera della cd prima legge Bersani (Legge 266/97).

17 La Legge 266 del 1997, quindi, costituisce la prima breccia di carattere generale al principio del divieto di esercizio delle professioni intellettuali in forma societaria. Essa abroga l articolo 2 delle Legge 1815 del 1939 e demanda ad un decreto del Ministro di grazia e giustizia la fissazione dei requisiti per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 della L. 23 novembre 1939, n Norma sbagliata ed incostituzionale che non ha avuto attuazione perché prevedeva di abrogare e/o derogare a legge per mezzo di un decreto ministeriale. Norma, tuttavia, che come abbiamo visto apre la pista all introduzione delle società di professionisti nel campo dei servizi ingegneristici inerenti studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale.

18 ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI CATANIA SOCIETÀ TRA AVVOCATI Il secondo passo di carattere generale verso il superamento del divieto dell esercizio in forma societaria della professione è costituita dal dal D.Lgs. febbraio 2001, n. 96 che introduce la Società tra avvocati che si ispira ai seguenti principi: a) oggetto esclusivo l attività di avvocato; b) obbligo di iscrizione in una sezione speciale dell'albo degli avvocati con conseguente applicazione alla stessa, in quanto compatibili, delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato. c) applicazione della disciplina speciale e, per quanto non previsto, rinvio alle norme della SNC; d) non soggetta a fallimento per espressa previsione; e) iscrizione in apposita sezione del registro Imprese con funzione di pubblicità notizia e non dichiarativa; f) disciplina della ragione sociale con indicazione di tutti o almeno un socio professionista e indicazione di società tra professionisti, in forma abbreviata s.t.p.

19 g) solo soci avvocati e partecipazione ad una sola società; h) L'incarico professionale conferito alla società tra avvocati può essere eseguito solo da uno o più soci in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale richiesta. i) il cliente ha diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico sia affidata ad uno o più soci da lui scelti sulla base di un elenco scritto con la indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno di essi. In difetto di scelta, la società comunica al cliente il nome del socio o dei soci incaricati, prima dell'inizio dell'esecuzione del mandato l) esclusione del socio che è stato cancellato o radiato dall'albo. La sospensione di un socio dall'albo è causa legittima di esclusione dalla società. m) Responsabilità disciplinare anche della società nel caso in cui la violazione commessa dal socio è ricollegabile a direttive impartite dalla società.

20 ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI CATANIA LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 248 (C.D. BERSANI 2) SOCIETA TRA PROFESSIONISTI MULTIDISCIPLINARI Con questa Legge si consente, implicitamente, la costituzione di società professionali multidisciplinari. Il risultato è ottenuto, infatti, attraverso l abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività liberoprofessionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità (oltre all abolizione delle tariffe professionali e all introduzione di libertà di pubblicità)

21 Detta Legge è anche il frutto dell esigenza di di adeguare l ordinamento interno ai Trattati e Direttive europee che configurano la prestazione dei servizi professionali, anche ordinistici, come attività di prestazione di servizi soggetti alle regole della libera concorrenza ed ai principi della libera circolazione dei servizi e della libertà di stabilimento, della liberalizzazione dei servizi e delle professioni. Attività che, dunque, sono esercitabili anche in forma societaria secondo le regole proprie delle attività commerciali in genere (direttiva 2006/123/CE).

22 ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI CATANIA Le caratteristiche essenziali delle STP ante riforma possono, dunque, così individuarsi: a) società senza impresa, quindi non soggetta allo statuto dell imprenditore ed al fallimento; b) solo soci professionisti; c) possibilità di partecipare ad una sola STP; d) tipo utilizzabile società di persone; c) distinzione tra momento gestorio (assunzione dell incarico da parte della società) e momento esecutivo (compimento dell incarico professionale) lasciato al socio professionista; d) responsabilità civile, deontologica e professionale nei confronti del cliente in capo al socio professionista cui si aggiunge la responsabilità contrattuale della società. Nelle sole società tra avvocati alla responsabilità disciplinare del socio si aggiunge quella della società in caso di violazioni ricollegabili alla esecuzione di direttive poste dalla società.

23 ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI CATANIA INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE DELLA STP CON PARTECIPAZIONE DI SOCI NON PROFESSIONISTI Con il comma 3 dell articolo 10 della legge di stabilità per il 2012 (Legge 183 del 12 novembre 2011 come modificata dal D.L. n.1 del 2012 convertito in legge 27 del 24 marzo 2012, in vigore dal 25 marzo 2012) è stata introdotta nel nostro ordinamento per la prima volta la STP come schema generale e tipico per la costituzione di società aventi ad oggetto lo svolgimento di attività professionali ordinistiche. Cerchèrò di evidenziare i principi fondamentali cui si ispira la riforma ed i caratteri di continuità o di rottura rispetto alla evoluzione dell istituto delle STP sino ad allora realizzatasi, premettendo, tuttavia, che il giudizio quasi unanime dei primi commentatori è stato nel senso di aver introdotto una disciplina poco ragionata, quasi raffazzonata, con un legislatore spinto dall emergenza di rispondere alle pressanti istanze di cambiamento e riforma provenienti dalla UE (famosa lettera con compiti assegnati all Italia).

24 LEGGE 183 DEL 12 NOVEMBRE 2011 ARTICOLO OMISSIS E' consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. ((Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre)).

25 1. - OMISSIS E' consentita la costituzione di societa' per l'esercizio di attivita' professionali regolam V del codice civile. ((Le societa' cooperative di professionisti sono costituite da un n ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI CATANIA La fondamentale innovazione introdotta dal comma 3 è che per la prima volta viene introdotta nel nostro ordinamento la facoltà di scegliere per la costituzione della STP uno qualsiasi degli schemi societari previsti dai titoli V e VI del codice civile. I professionisti si troveranno di fronte la scelta tra società di persone, con conseguente responsabilità illimitata dei soci (ad eccezione di soci di società semplici non amministratori e soci accomandanti di società in accomandita semplice), e società di capitali (comprese le cooperative con minimo tre soci nel caso di applicazione delle norme sulle srl) con l unico limite di non poter costituire una società unipersonale.

26 ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI CATANIA ARTICOLO 10 LEGGE N.183/ Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda: a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci; b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonchè dei cittadini degli Stati membri dell'unione europea, purchè in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. ((In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale e' iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi));

27 La lettera a) individua, seppur in maniera non chiara e solo in base ad una lettura sistematica insieme alla lettera b), l oggetto esclusivo delle STP che è lo svolgimento delle attività ordinistiche, cioè di tutte le attività, siano esse riservate o meno, che può svolgere il professionista nell esercizio della professione secondo l Ordinamento di appartenenza. Questa è certamente la maggiore e più dirompente novità introdotta. Si consente la creazione di società di capitali multidisciplinari cui partecipano professionisti iscritti in diversi albi o collegi, come ribadito dal comma 8: 8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali

28 La lettera b) stabilisce che i soci professionisti debbono essere iscritti all Albo o Collegio. Ciò vale, nonostante la lettera della legge, anche per i cittadini degli stati membri. Nulla viene detto per i cittadini extracomunitari. Stabilisce, altresì, che possono essere soci delle STP anche soggetti, persone fisiche o giuridiche, non professionisti purchè si tratti di soci che si impegnino a fornire alla società prestazioni tecniche o partecipino alla società per finalità di investimento. Questa è certamente la maggiore e più dirompente novità introdotta. Quanto ai primi, si pone il problema di cosa debba intendersi per prestazioni tecniche e su cosa possa ricomprendersi nel concetto prestazione tecnica. Ulteriore problema è la funzione di questi tecnici in relazione all esecuzione della prestazione professionale.

29 E di aiuto in tal senso l articolo 5 del Decreto 8 febbraio 2013, n. 34 che ha introdotto il Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della Legge 12 novembre 2011, n secondo il quale: Art. 5 Esecuzione dell'incarico 1. Nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti. In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e È fatta salva la facoltà del cliente di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione del comma 1.

30 REGOLAMENTO Art. 4 Obblighi di informazione 1. - OMISSIS - 2. Al fine di consentire la scelta prevista al comma 1, lettera a), la società professionale deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l'elenco dei soci con finalità d'investimento. 3. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 1 e 2 ed il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto. Sostituti ed ausiliari, dunque, potranno essere solo altri soci.

31 ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI CATANIA Ma il tema centrale di questa lettera b) è la disciplina del socio di investimento. Come abbiamo visto la seconda parte del comma è stata introdotta solo in sede di conversione a seguito delle feroci critiche mosse alla prima formulazione da tutti i primi commentatori ed in particolare quelle espresse nella Circolare del 2 gennaio 2012 del CUP (Comitato Unitario Permanente degli Ordini e dei Collegi Professionali). Le critiche hanno evidenziato che una STP con la partecipazione di soci non professionisti senza alcuna indicazione di limiti non può che portare: a) alla fine del principio di personalità della prestazione; b) alla fine della indipendenza e autonomia del professionista; c) a mettere le professioni nelle mani dei capitalisti (soc di avvocati con socio di capitale Banca; società di medici con socio di capitali Industria farmaceutica; società di notai con socio di capitale di dubbia onorabilità), senza nessun tipo di controllo sul socio di capitali e nessun requisito di onorabilità, il che può comportare la possibilità, ad esempio, di far continuare a svolgere la professione da parte di soggetti cancellati o radiati dall albo e, ancora peggio, di determinare strutturalmente il prevalere dell interessa all utile su quello del cliente.

32 In sede di conversione il legislatore è corso ai ripari introducendo due forti limiti alla partecipazione di soci di investimento che vanno congiuntamente rispettati: «In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci OMISSIS; Prevedendo altresì che il mancato rispetto anche di uno solo di detti limiti: «costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale e' iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi.»

33 Detta norma ha suscitato, tuttavia, forti dubbi interpretativi relativamente al secondo limite: la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci va intesa nel senso che i soci professionisti devono avere la titolarità dei due terzi del capitale e, conseguentemente, dei due terzi dei voti (tesi del Notaio Giuseppe Trimarchi), o, più semplicemente, come io ed altri (tesi del Notaio Francesco Penevidari) crediamo, i soci di capitali non devono poter esprimere in assemblea più di un terzo dei voti pur potendo avere una partecipazione al capitale assai più elevata?

34 Se si accetta tale ultima tesi la scelta dello schema societario assume una rilevanza decisiva. Contrariamente a quanto auspicato dalla CUP La disciplina delle srl consente di ottenere risultati opposti a quelli da essa auspicati. Si possono, infatti, prevedere conferimenti non proporzionali alla partecipazione e l attribuzione di quote di partecipazione agli utili non proporzionali alla quota di capitale sottoscritta da alcuni soci. La disciplina delle spa, inoltre, prevede diverse categorie di azioni (ad esempio azioni a voto limitato con particolari diritti di partecipazione agli utili). Bisogna tenere presente, altresì, che nelle SPA di grosse dimensioni una quota di un terzo può determinare il controllo della società. Si potrebbero creare, dunque, società nelle quali rilevanti quote di partecipazione agli utili si concentrano in capo ai soci non professionisti, il ché, insieme all ulteriore elemento che nessun limite alla partecipazione all organo amministrativo è posta per i soci di investimento (si pensi al caso di Amministratore Unico socio non professionista), potrebbe far rivivere tutte le preoccupazioni evidenziate innanzi alla prima versione della norma.

35 ARTICOLO 10 LEGGE N.183/2011 c) criteri e modalità affinchè l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

36 Innanzitutto la norma evidenzia la distinzione tra il momento gestorio dell assunzione dell incarico nei confronti del cliente che fa capo alla società ed il momento esecutivo dello stesso affidato al socio professionista. Inoltre la stessa va letta insieme agli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento di attuazione: Art. 3 Conferimento dell'incarico 1. Al fine di garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria, sono imposti alla società obblighi di informazione del cliente secondo quanto previsto dal presente capo.

37 ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI CATANIA REGOLAMENTO Art. 4 Obblighi di informazione 1. La società professionale, al momento del primo contatto con il cliente, gli deve fornire, anche tramite il socio professionista, le seguenti informazioni: a) sul diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti; b) sulla possibilità che l'incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale; c) sulla esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento. 2. Al fine di consentire la scelta prevista al comma 1, lettera a), la società professionale deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l'elenco dei soci con finalità d'investimento. 3. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti dai commi 1 e 2 ed il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.

38 REGOLAMENTO Art. 5 Esecuzione dell'incarico 1. Nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti. In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e È fatta salva la facoltà del cliente di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione del comma 1.

39 ARTICOLO 10 LEGGE N.183/2011 ((c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale));

40 Polizza che sembra debba essere stipulata dalla società che, dunque, è titolare del rapporto professionale con il cliente, salva naturalmente la responsabilità disciplinare e/o penale del singolo professionista che ha svolto l incarico. Sembrerebbe venir meno, viceversa, la responsabilità civile e professionale di quest ultimo nei confronti del cliente (distinzione tra titolarità e gestione del rapporto ed esecuzione dello stesso, quindi duplice rapporto con il cliente, uno che fa capo alla società ed uno al professionista, operanti su piani diversi)

41 ARTICOLO 10 LEGGE N.183/2011 d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

42 Qui la norma non è chiara perché non distingue tra cancellazione volontaria o a seguito di provvedimento disciplinare, ma l interpretazione nettamente prevalente è nel senso di limitare al primo caso la sua applicazione. Inoltre non è prevista la radiazione, come invece previsto dalla disciplina delle società tra avvocati, ma non ci dovrebbero essere problemi ad interpretare estensivamente la norma, sia perché la radiazione comporta comunque la cancellazione, sia perché una sanzione prevista per una ipotesi meno grave non può non essere applicabile ad una ipotesi più grave. Meglio, comunque, disciplinarla espressamente l ipotesi nello statuto. Un ultimo problema è che la norma non indica espressamente che un socio cancellato dall albo non può divenire socio di investimento, il che ha suscitato numerose critiche.

43 Questo ultimo problema è stato, tuttavia, affrontato e risolto dal Regolamento all articolo 6, commi 3, 4 e 5: Capo III Partecipazione alla società tra professionisti Art. 6 Incompatibilità - OMISSIS- 3. Il socio per finalità d'investimento può far parte di una società professionale solo quando: a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento; b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione; c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.

44 4. Costituisce requisito di onorabilità ai sensi del comma 3 la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali. 5. Le incompatibilità previste dai commi 3 e 4 si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società, le quali rivestono la qualità di socio per finalità d'investimento di una società professionale. 6. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell'iscrizione all'albo o al registro tenuto presso l'ordine o il collegio professionale secondo le disposizioni del capo IV, integrano illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista.

45 ARTICOLO 10 LEGGE N.183/ La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

46 In primo luogo la norma parla solo di denominazione e non di ragione sociale. In secondo luogo non è richiesta, a differenza delle società tra avvocati (per la quale però la forma unica è la SNC), che almeno uno di essi indichi il suo nome nella denominazione. Ciò potrebbe far sostenere che l intento del legislatore sia stato quello di salvaguardare l avviamento connesso ad una certa denominazione e che, per questo, si sia ritenuto di non dover, almeno nelle società di capitali, indicare anche il tipo sociale scelto. Altra tesi, tuttavia, ritiene necessario il coordinamento e, dunque, la ragione o denominazione sociale dovrà contenere le indicazioni previste dalla legge speciale e quelle del tipo scelto. La prima tesi appare a maggior ragione ammissibile considerando che la STP è società senza impresa e per questo non soggetta allo statuto dell imprenditore.

47 ARTICOLO 10 LEGGE N.183/ La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

48 ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI CATANIA Qui la norma non presenta difficoltà interpretative, almeno per i soci professionisti. Per i soci non professionisti non è chiara se il vincolo valga egualmente. Anche questo aspetto è stato disciplinato in dettaglio dall articolo 6, comma 1, 2 e 6 del Regolamento Capo III Partecipazione alla società tra professionisti Art. 6 Incompatibilità 1. L'incompatibilità di cui all'articolo 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sulla partecipazione del socio a più società professionali si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della società all'ordine di appartenenza. 2. L'incompatibilità di cui al comma 1 viene meno alla data in cui il recesso del socio, l'esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell'intera partecipazione alla società tra professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale.

49 REGOLAMENTO 3. OMISSIS - 6. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell'iscrizione all'albo o al registro tenuto presso l'ordine o il collegio professionale secondo le disposizioni del capo IV, integrano illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista.

50 Il Regolamento, tuttavia non affronta esplicitamente il problema dell estensione ai soci non professionisti dell incompatibilità certamente esistente per i professionisti, e lo fa scientemente in quanto nella Relazione al Regolamento si dice: L articolo 6, al comma 1, chiarisce che l incompatibilità della partecipazione contemporanea a più società professionali si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata dell iscrizione della società all ordine di appartenenza. La fonte regolamentare non può che lasciare all interprete della norma primaria l opzione circa la possibilità o meno di ritenere che tale norma sia idonea ad introdurre un incompatibilità di partecipazione a più società tra professionisti estesa a tutti i soci (anche capitalisti), come suggerisce la lettera della disposizione, che non fa alcuna distinzione, ovvero se detta limitazione sia riferibile ai soli soci professionisti.

51 Lo stesso Regolamento, inoltre, ha previsto che la permanenza di situazioni di incompatibilità integra esclusivamente illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista, senza prevedere, come era stato auspicato, una causa di scioglimento automatico della stessa. Anche qui nella Relazione al Regolamento si spiega: E sicuramente da escludere che il decreto possa introdurre una causa di scioglimento della società o di esclusione del socio, né pare consentito, in assenza di una disposizione di rango primario, imporre al notaio un obbligo di accertamento della causa di incompatibilità.

52 ARTICOLO 10 LEGGE N.183/ I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. ((Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate)).

53 Nella prima parte della norma si evidenzia che anche la società ha responsabilità disciplinare e deve essere iscritta all Albo il che, tuttavia, passa da una necessaria riforma degli stessi che ad oggi non prevedono questa ipotesi e che, anzi, spesso prevedono delle incompatibilità con lo svolgimento di altre attività, professionali o meno, primo fra tutti l Ordinamento notarile e, come vedremo più avanti, degli avvocati. La concreta attuazione della nuova disciplina avverrà solo dopo che le professioni ordinistiche abbiano modificato i loro statuti prevedendo e regolamentando l iscrizione all Albo o Collegio anche delle società. La scadenza del 13 agosto prevista dal comma 1 dell articolo 10 è stata abbondantemente disattesa e solo l Ordine dei Consulenti del Lavoro ha iniziato a modificare le norme interne. La parte introdotta in sede di conversione risponde, inoltre, all esigenza di meglio salvaguardare la personalità dell incarico professionale ed il rapporto tra professionista e cliente, anche rispetto agli altri soci e/o la società.

54 Anche in tal caso troviamo una disciplina di dettaglio nel Regolamento che all articolo 8 Prevede: Capo IV Iscrizione all'albo professionale e regime disciplinare Art. 8 Obbligo di iscrizione 1. La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. 2. La società multidisciplinare è iscritta presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo.

55 Art. 12 Regime disciplinare della società REGOLAMENTO 1. Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o collegio al quale è iscritto, la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale risulti iscritta. 2. Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.

56 Anche qui la Relazione di accompagnamento chiarisce che: Il chiaro riferimento contenuto nel comma 7 dell articolo 10 della legge di stabilità 2012 al regime disciplinare dell ordine al quale risulti iscritta la società impone al Governo di regolare la predetta iscrizione, esplicitandone l obbligo anche a carico delle società multidisciplinari. In proposito, l articolo 8, comma 2, prevede iscrizione presso l albo o il registro dell ordine o collegio professionale che, ove espressamente individuato dai soci come principale nello statuto o nell atto costitutivo, rappresenta l unico albo della società professionale, residuando peraltro la possibilità che i professionisti non connotino un attività dell ente in misura prevalente, cosicché resta aperta l opzione di una plurima iscrizione con conseguenti regimi concorrenti.

57 ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI CATANIA ARTICOLO 10 LEGGE N.183/ La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali. 9. Restano ((salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari)) già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, e' abrogata. 12. OMISSIS -

58 Resta da dar conto di un ulteriore aspetto relativo alle STP che è quello della pubblicità. Il regolamento prevede all articolo 7: Art. 7 Iscrizione nel registro delle imprese 1. Con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ai fini della verifica dell'incompatibilità di cui all'articolo 6, la società tra professionisti è iscritta nella sezione speciale istituita ai sensi dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n La certificazione relativa all'iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 1 riporta la specificazione della qualifica di società tra professionisti. 3. OMISSIS. Trattasi di una forma di pubblicità al Registro delle Imprese aggiuntiva rispetto a quella, normalmente con funzione dichiarativa, prevista per il tipo di società scelta.

59 PROFESSIONI CHE NON POSSONO ESSERE ESERCITATE IN FORMA DI STP La normativa sino ad ora esposta si applica genericamente a tutte le professioni ordinistiche, salvo, tuttavia, esclusioni dipendenti dalla disciplina speciale di alcune categorie professionali. E il caso dei notai per i quali la funzione pubblica da essi esercitata e le norme sull iscrizione a ruolo del notaio (disposta dal Presidente del Consiglio Notarile all esito del decreto di nomina o di trasferimento del notaio - art. 24 l. not.) impediscono l esercizio in forma societaria della professione, come confermato dal Ministero della Giustizia nella Relazione di accompagnamento al Regolamento secondo la quale:

60 ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI CATANIA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL REGOLAMENTO «in punto di ambito applicativo, va evidenziato che, medio tempore, è stata approvata la nuova disciplina dell ordinamento della professione forense con legge 31 dicembre 2012, n. 247, che, all articolo 5, reca delega al Governo per la disciplina dell esercizio della medesima professione in forma societaria. Analogamente, sempre in relazione all ambito di applicazione del regolamento, deve ritenersi che lo svolgimento di pubbliche funzioni, quale quella notarile, non può costituire oggetto di attività in forma societaria.» Ancora, restano estranei all oggetto del provvedimento normativo illustrato i profili fiscale e previdenziale delle società professionali, aspetti che trovano adeguata regolamentazione (a livello primario) per talune professioni (ingegneri, architetti) e che, quanto agli avvocati, sono stati di recente esplicitamente trattati dalla citata riforma ordinamentale.

61 ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI CATANIA In particolare l art. 5 l. 247/2012 che ha introdotto la riforma dell Ordinamento forenze contiene una delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 l. 183/2011 sulle società tra professionisti, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati. Nell'esercizio della delega in oggetto, il Governo deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi: a)prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo. A differenza, quindi, di quanto previsto nelle società tra professionisti regolate dalla l.183/2011, non è consentita la partecipazioni di soci investitori o, comunque, non avvocati;

62 b) OMISSIS d) disciplinare l'organo di gestione della società tra avvocati prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale; e) ) OMISSIS f) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione; g) OMISSIS Ad ulteriore differenza, quindi, di quanto previsto nelle società tra professionisti regolate dalla l.183/2011, non è consentita la partecipazione all organo amministrativo di soggetti non soci e, dunque, non avvocati; inoltre, si prevede che alla responsabilità diretta della società si aggiunga la responsabilità dell avvocato che ha eseguito la prestazione, il ché appare come un passo indietro nell evoluzione delle società professionali

63 ALCUNE OSSERVAZIONI FINALI Il successo delle STP, come è accaduto già molte volte quando si introduce la disciplina di un nuovo istituto, sarà in buona parte legato agli aspetti fiscali e, in questo caso, anche a quelli previdenziali. Sotto il primo aspetto la scelta è tra tassazione di reddito di impresa o da lavoro autonomo. In questo caso ci viene in aiuto una risoluzione della Agenzia delle Entrate che ha qualificato il reddito delle società tra avvocati come reddito da lavoro autonomo, ma il problema è che nelle STP, a differenza che nelle società di avvocati, vi sono soci non professionisti. Inoltre tra gli schemi utilizzabili vi sono le società di capitali che non prevedono mai l imputazione dell utile a reddito da lavoro autonomo.

64 ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI CATANIA Per le nuove STP si potrebbe porre il problema della distinzione tra soci professionisti e non ma la strada sembrerebbe segnata dallo schema di delega fiscale approvato nell aprile del 2012 dal Consiglio dei Ministri che prevede l introduzione dell IRI (Imposta sul reddito di Impresa) che determinerà il superamento della appena esposta distinzione: Si prevede che la tassazione dei redditi prodotti dalle imprese commerciali e dai lavoratori autonomi venga assoggettata ad un unica imposta. In proposito si stabilisce la deducibilità dalla base imponibile di questa imposta delle somme prelevate dall imprenditore, dal professionista o dai soci come remunerazione. Queste ultime concorreranno alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF personale del singolo imprenditore. Per i contribuenti di minori dimensioni, invece, si prevede la possibilità di introdurre il pagamento a forfait di un unica imposta in sostituzione di quelle dovute. L aspetto previdenziale comporterà maggiori difficoltà nell armonizzare le diverse discipline ordinistiche, aspetto che, tuttavia risulta già disciplinato per gli ingegneri e gli architetti. -

65 ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI CATANIA STP TRA INGEGNERI ED ARCHITETTI Un accenno specifico va fatto agli ingegneri e agli architetti. Anche per lo svolgimento di tali professioni è sicuramente ammesso il ricorso alla STP, anche multidisciplinare. Bisogna tuttavia ricordare che l articolo 10 comma 9 della legge 183 del 2011 prevede che: 9. Restano ((salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari)) già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e che, pur essendo stata abrogata la legge 23 novembre 1939 n.1815, e' sempre possibile esercitare la professione di ingegnere e di architetto in forma di associazione ai sensi delle norme contenute nel codice civile. Per gli ingegneri e gli architetti resta aperta, dunque, sia la strada dell associazione professionale che delle società di professionisti e di ingegneri regolate dall articolo 90 del D.Lgs. 163 del 2006.

66 E tuttavia difficile pensare che, ad oggi, convenga agli ingegneri scegliere la STP piuttosto che l associazione tra professionisti o la società di professionisti o di ingegneria. Come è stato, infatti, osservato nella guida alla costituzione delle società tra professionisti emanata dal Consiglio Nazionale Degli Ingegneri appena il 27 maggio 2013, allo stato attuale: esiste una sperequazione tra il trattamento riservato alle associazioni professionali e quello riservato alle società tra professionisti. Rispetto ad una similarità che riguarda la costituzione, l oggetto sociale e le regole di funzionamento, sulla società tra professionisti incombono una serie di obblighi in più rispetto alle associazioni professionali, a fronte dei quali è difficile individuare benefici.

67 Ancora più evidente è l attuale scarsa appetibilità delle STP rispetto alle società di ingegneria. La normativa sulla compagine sociale non individua speciali requisiti, per cui una società di ingegneria potrà essere costituita da soli soci non professionisti. Al fine di garantire le prestazioni professionali svolte, alle società di ingegneria sono imposti requisiti in merito alla figura del direttore tecnico, che dovrà essere un ingegnere o un architetto o un laureato in una disciplina tecnica attinente all attività svolta dalla società, abilitato all esercizio della professione da almeno 10 anni, ed iscritto al relativo Ordine al momento dell assunzione dell incarico. Il direttore tecnico ha una funzione di collaborazione negli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione. Al direttore tecnico o ad un ingegnere o architetto da lui dipendente, è affidato il compito di controfirmare gli elaborati tecnici relativi all opera da realizzare (assumendosene la responsabilità solidale con la società).

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