RELAZIONE E NORME DI ATTUAZIONE. Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi e non di stampa quotidiana e periodica

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1 RELAZIONE E NORME DI ATTUAZIONE Piano di ocaizzazione dei punti vendita escusivi e non di stampa quotidiana e periodica LEGGE 170/2001 E Regionae n 4/2005

2 COMUNE DI ES P E R A RELAZIONE E NORME DI ATTUAZIONE Piano di ocaizzazione dei punti di vendita escusivi e non di stampa quotidiana e periodica (Decreto Legisativo 24 aprie 2001 no170) Legge Regionae no4 de/

3 PREMESSA Non si può affrontare i Decreto di riordino de sistema di diffusione dea stampa quotidiana e periodica, senza prima soffermarsi sue condizioni che 'hanno determinata. L'autorità garante dea concorrenza de mercato evidenziava già da 1994 una situazione distorsiva dea concorrenza e de corretto funzionamento de mercato co_n e precedenti normative (sia a 416/81 che a n 67/87).- Quindi già da 1994 si parava di un accordo tra editori, distributori edicoanti e Governo per 'avvio di una sperimentazione dea durata di un anno che avrebbe condotto i mercato editoriae verso una più adeguata estensione. I 31 marzo 1998, veniva approvato i decreto egisativo no114 sua riforma de commercio, i quae, a'art.26, comma 4, varava una norma-ponte in materia di esercizi de'attività di vendita di giornai, quotidiani e periodici. In particoare, a menzionata disposizione stabiiva che fino a 365 giorno daa pubbicazione de d.lgs. 114/98 veniva fatto savo quanto previsto daa Legge 5 Agosto 1981, no416 e successive modifiche ( L.67/87) e, decorso i termine de 24/4/1999, per 'attività di vendita dei quotidiani e periodici si sarebbe appicata a discipina generae di cui a Decreto Bersani no114.- AIIa scadenza de termine annuae, veniva approvata e pubbicata a Legge 13 aprie 1999 no1 08, detta "egge di sperimentazione" Ao scopo di acquisire eementi conoscitivi sue ipotetiche variazioni, provocate da mercato dea stampa in esercizi diversi dae rivendite fisse autorizzate già con a 416, a Legge 108/99 predeterminava gi esercizi commerciai preposti aa sperimentazione secondo particoari criteri e modaità. La sperimentazione dea durata di 18 mesi, sarebbe stata effettuata in tutto i territorio nazionae mediante e: a) rivendite di generi di monopoio; b) distributori di carburante con imite minimo di superficie pari a mq; c) bar; d) medie strutture di vendita con un imite di superficie minima di 700 mq:; e) rivendite di ibri (ed equiparati) con un imite minimo di superficie di 120 mq.- 1 titoari degi esercizi che intendessero partecipare aa sperimentazione avrebbero dovuto darne comunicazione a Comune territoriamente competente e, per conoscenza, a 2

4 Dipartimento per 'informazione e 'editoria presso a Presidenza de Consigio dei Ministri entro trenta giorni da 24 aprie Per gi esercizi partecipanti aa sperimentazione a Legge ammette a possibiità di vendita dei prodotti editoriai anche con riferimento ai soi quotidiani o ai soi periodici, sava a parità di trattamento dee testate: nea comunicazione i titoari avrebbero dovuto indicare quae tipoogia di vendita intendessero sperimentare ( soi quotidiani, soi periodici o ambedue).- Oitre aa parità di trattamento dee testate, e condizioni dettate daa Legge 108 prevedevano: 1) che i prezzo di vendita dei prodotti editoriai non subissero variazioni; 2) che e condizioni economiche (comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai venditori) fossero identiche per e diverse tipoogie di esercizio; 3) che e testate poste in vendita non potessero essere comprese in acun atro tipo di vendita (anche reativa ad atri beni); 4) che gi esercizi partecipanti aa sperimentazione prevedessero un apposito spazio espositivo per e testate poste in vendita.- Spettava ai Comuni escudere daa sperimentazione gi esercizi che non rispettassero e reative disposizioni. Inotre, entro 60 giorni da ricevimento dea comunicazione, i comune poteva escudere daa stessa i singoo esercizio, quaora individuasse vioazioni dei criteri per 'insediamento dee attività commerciai. Infine, i Ministero de'industria con circoare no3482/c de 21/3/2000 chiarì moti punti oscuri dea sperimentazione, tra cu1 'abrogazione de'art. 26, comma 4. de d.lgs.114/98.- nfatti a richiamata circoare confermava i permanere de regime di pianificazione e di queo autorizzatorio, addove prevedeva che "e autorizzazioni di rivendita in posti fissi di giornai quotidiani e periodici sono riasciate dai Comuni in conformità ai PIANI COMUNALI predisposti sua base dei criteri fissati dae REGIONI" Sua base de parere dee Commissioni Paramentari, entro 24 mesi da'entrata in vigore dea Legge no108 (dunque entro i 24 aprie /2001), i Governo, sentita a Conferenza unificata e a Commissione paritetica Governo- editori, integrata dai rappresentanti dee organizzazioni sindacai rappresentative a iveo Nazionae, era deegato ad emanare un Decreto egisativo diretto a riordinare in maniera organica i sistema di diffusione dea stampa quotidiana e periodica.- 3

5 NORMATIVA VIGENTE PER LE AUTORIZZAZIONI ALLA VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE Con Decreto egisativo 24 aprie 2001, no170 pubbicato nea Gaz. Ufficiae no11 O,de 14 maggio/ 2001, i Governo provvedeva dunque a riordinare i sistema di diffusione dea stampa, secondo i criteri sopra esposti. Secondo quanto previsto da'art.1 de decreto, a vendita dei prodotti editoriai su tutto i territorio Nazionae si articoa in punti di vendita ESCLUSNI e punti NON ESCLUSIVI. Per punti vendita escusivi si intendono quegi esercizi che, previsti ne Piano comunae di ocaizzazione, sono tenuti aa vendita generae di quotidiani e periodici; Per punti vendita NON escusivi, si intendono quei che sono autorizzati aa vendita, in aggiunta ad atre merci, di quotidiani OWERO periodici. (come da interpretazione disposizioni Regionai).- Comunque sia, 'attività di vendita di quotidiani e periodici è sempre soggetta ad AUTORIZZAZIONE, anche a carattere stagionae riasciata dai Comuni (responsabii de servizio), ad eccezione dei casi di ESENZIONI, previste da'art.3 e cioè dea: a) vendita nee sedi dei partiti, Enti, chiese, comunità reigiose, sindacati e associazioni per pubbicazioni speciaizzate; b) vendita ambuante di quotidiani di partito, sindacai e reigiosi, che ricorrono a'opera di voontari a scopo di propaganda poitica, sindacae o reigiosa; c) vendita nee sedi dea società editrice (o redazione distaccate); d) vendita di pubbicazione speciaizzate non distribuite nee edicoe; e) consegna porta a porta e per a vendita ambuante da parte degi editori, distributori ed edicoanti; f) vendita in aberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai cienti; g) vendita effettuata a'interno di strutture pubbiche (o private) rivote unicamente a pubbico che ha accesso a tai strutture.- 4

6 L'autorizzazione per un punto vendita NON ESCLUSIVO può essere riasciata ai seguenti esercizi eencati a'art.2, comma 3, de d.gs. no170; ed art. 3 comma 3 dea Legge Regionae n 4/2005 a) Rivendita di generi di monopoio; b) Rivendita di carburanti con superficie minima pari a mq. ; c) BAR (sono escusi ristoranti, rosticcerie, trattorie ed atri punti di ristoro); d) Medie strutture di vendita, grandi strutture e Centri Commerciai con un imite minimo Legge Regionae no33/99 (commercio fisso); e) Vendita di ibri e prodotti equiparati, con un imite minimo di superficie di 120 mq.; f) Esercizi a prevaente speciaizzazione di vendita, con escusivo riferimento aa vendita di riviste di identica speciaizzazione.- L'AUTORIZZAZIONE per i punti vendita ESCLUSIVI è riasciata ne rispetto dei Piani Comunai di ocaizzazione, predisposti dai Comuni entro un anno de'entrata in vigore de Decreto Legisativo. Comuni ne'approvare i Piani di ocaizzazione, devono attenersi agi indirizzi emanati dae REGIONI;(Legge no4/2005); Visto gi art. 9 e 1 O dea Legge Regionae n 4, Comuni nea predisposizione dei Piani (ne rispetto degi strumenti Urbanistici) possono: a) suddividere i territorio in zone omogenee e rievare e caratteristiche di ciascuna zona. Sia e Regioni che i Comuni devono attenersi (sia nea predisposizione dei piani che degi indirizzi Regionai) ai seguenti CRITERI per a predisposizione dei punti vendita escusivi e non, ed anche a carattere stagionae: >- Dea densità dea popoazione ;(numero di famigie non inferiore a 1000 X punto vendita escusivo e non escusivo) >- Dee caratteristiche urbanistiche e sociai dee Zone; >- De'entità dee vendite di quotidiani e periodici negi utimi due anni; >- Dee condizioni di accesso; >- De'esistenza di atri punti vendita escusivi e non escusivi.- Detti principi sono dunque aa base dea vautazione effettuata da Comune per i riascio dee autorizzazioni per punti vendita escusivi e non. - 5

7 Infine, 'art. 9 de d.gs. no170 abroga 'art.14 dea Legge no416/81 e 'art.? dea Legge no67/87. Con 'abrogazione di tai disposizioni vengono meno i divieti: 1) di esercitare una rivendita fissa ae persone diverse da titoare o dai suoi famiiari o parenti e affini fino a terzo grado; 2) di affidare in gestione a terzi a rivendita, tranne i caso di comprovato impedimento per maattia ecc. ecc. o di superamento de'età pensionabie; 3) di riasciare 'autorizzazione per a rivendita ae persone giuridiche.- 6

8 PIANIFICAZIONE DE PUNTI VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE Pur costatando risutati non sempre positivi reativamente aa programmazione commerciae (egge 114/98 e Regionae no33), i egisatore ( art. 6 comma 2 dea egge no170 de 24/4/2001) ha prescritto che i Comuni (sua base dei parametri che saranno fissati daa regione otre quei già incusi nea egge Nazionae) devono approntare i piani comunai "di ocaizzazione dei punti di vendita ESCLUSIVI E NON " di rivendita di giornai e periodici, in quanto e reative autorizzazioni ae vendite i Comuni devono riasciare in conformità dei predetti piani. I contenuto dei piani devono attenersi ai seguenti criteri: a) suddivisione de comune in zone omogenee; b) individuazione nee singoe zone i punti vendita in escusiva e non, quei che hanno effettuato a sperimentazione (egge 108) e quei stagionai ; C) quantificazione, per ciascuna zona, dee rivendite che possono essere instaate,(a quantificazione deve avvenire sua base di criteri fissati daa egge 170 e a quei regionai ( art.1 O L.no4/2005) precisamente- art.6 comma b :densità di popoazione; caratteristiche urbanistiche e sociai dea zona ; entità dee vendite di quotidiani e periodici negi utimi due anni ; condizione di accesso ;esistenza di atri punti vendita già in funzione nea zona).- d) a precisazione se e di quante rivendite (escusive e non escusive) possono essere riasciate nea zona ; 7

9 PREMESSA I Comune di Esperia, è uno dei più vasti dea Provincia di Frosinone, sorge in un territorio ricco di monti e boschi. Si estende per otre 108 Kmq. Sono quattromia cinquanta e unità che popoano i uogo. E' coegata tramite a inea ferroviaria Roma Cassino;a superstrada "Cassino -Formia" e aii'autosoe A 1 Roma Napoi (caseo di Cassino). Otre a Centro Storico ~ urbano principae,(in ato domina i casteo Normanno ormai abbandonato) dove si concentra circa i 37% dea popoazione, numerose sono e frazioni e case sparse dea parte restante de territorio. I tasso d'attività dea popoazione si attesta in una breve sene storica e ne'utimo periodo in modo seguente: -Gi addetti a settore Primario ( agricotura) rappresentano non più de 6% dea popoazione attiva; Gi addetti a settore secondario (industria) sono scesi ne'utimo decennio sotto a 40% dea popoazione attiva; Gi addetti a settore terziario (commercio servizi e P.A.) sono circa i 54% dea popoazione attiva.- Questi risutati ci confermano che Esperia consoida i suo ruoo di area Commerciae e di Centro servizi. Considerato infine a distribuzione dei Residenti ne territorio comunae, nonché dee caratteristiche di ciascuna area con particoare riguarda a: - strutture scoastiche, Centri cuturai, uffici pubbici, strutture commerciai e ricreative, assetto viario e dee comunicazioni, i fussi di popoazione non residenti (turistiche, stagionai e permanenti) si è deciso di.: A) SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE In riferimento a punto precedente, si è ritenuto opportuno suddividere i territorio comunae in due zone deimitate dai seguenti confini : 8

10 ZONA 1 - Esperia superiore-inferiore e Monticei ( Centro storico e Urbano Principae) - Comprende i nucei di più antica ubicazione, individuato daa tavoa generae (in aegato -appendice) =Area urbana e di espansione, comprende i Centro Storico e i centro urbano di Esperia superiore, inferiore e dea frazione di Monticei Vi risiedono attuamente circa abitanti, pari a 37% circa de totae Residenti, più fussi di popoazione gravitanti per uteriore 500 persone.- Zona 2 - ESTERNO - Resto de territorio con frazioni e case sparse -(incusa Badia di Esperia) Comprende i territorio esterno a'area urbana (zona 1) con frazioni e case spase (vedere aegata cartografia in appendice) strade provinciai ecc. Vi risiedono attuamente circa abitanti pari a 63% circa de totae residente più persone Futtuanti e di gravitazione Direzionae e stradae.- L'area moto vasta con edifici Residenziai, attività produttive e prevaenza di attività commerciae. 9

11 - METODOLOGIA DEL LAVORO Tae reazione tecnica presenta i risutati ottenuti da'esame anaitico dei dati mediante rievazioni totai dirette nee singoe zone e quindi per tutto i territorio comunae. Lo studio si compone di due parti fondamentai: -a prima contenente a rèazione tecnica con i CRITERI strutturai più significativi previsti dae eggi vigente; - e seconda consiste in una proposta di normativa riguardante e modaità di concessione dee autorizzazioni (viste e ocaizzazioni dei punti di vendita oggi esistenti nee singoe zone). Per quanto riguarda a pnma parte (reazione tecnica) i avoro di eaborazione e di raccota dati è stato confrontato con verifiche dirette, nonchè con informazioni di funzionari comunai e con gi operatori de settore (compresi i distributori ocai dei giornaai). 8) -ANALISI GENERALE SULL'EDITORIA a) Esame strutturae dei punti di vendita (edicoe) esistenti e reativa ubicazione ne'ambito dee zone.- Daa rievazione totae dee edicoe si constata come : nea zona 1 (Centro storico- urbano principae), sono attuamente ocaizzata no3 punto vendita e precisamente n 1 in escusiva+ n 2 in promiscuo (non aimentare) 1 )DI GIORGIO Davide -Via Ragazzi de 99'- area pubbica- Esperia Superiore; 2) MASELLI Francesca - C/so Vittorio - Esperia inferiore; 3) MORETTI Tiziana - Pizza G. Caprarei - Chiosco in area pubbica- Escusivo ocaità di Monticei.- 10

12 Nea zona 2 (Esterno - Frazioni - e case sparse ) NON sono attuamente ocaizzati punti vendita per giornai e riviste; Da'anaisi degi esercizi esistenti si concude dicendo: CHE TUTTI e 3 i punti vendita sono attuamente ocaizzati in ZONA 1 e precisamente ne Centro Storico e Urbano de Comune di Esperia e frazione di Monticei di cui: no3 sono considerati in escusiva; neo in promiscuo, concessa in fase di sperimentazione dea egge 108/99; E' bene ricordare (come già accennato nea premessa) che per procedere aa pianificazione dee autorizzazioni per a vendita di giornai e riviste, bisogna fare -- riferimento in primo uogo a carattere di "servizio" che tai rivendite svogono. I discorso acquista una certa concretezza se si individuano e "tipoogie" degi esercizi e e funzioni che, in conseguenza de'ubicazione, gi esercizi stessi sono in grado di svogere. La tavoa 1, otre ad indicare i numero dee edicoe esistenti, riporta e tipoogie che e stesse (in reazione aa zona) esercitano con i reativo voume di utenza presumibie da soddisfare. Soo per ricordare e nomencature tipoogiche, precisiamo che con : R= funzione aa Residenza ; D= " Direzionae attrezzature pubbiche, arterie stradai di scorrimento, ecc.) T.C.= funzione turistica e di gravitazione commerciae ed associativa; 11

13 TAV. 1 INDICE DI DENSITA' DELLE EDICOLE IN FUNZIONE DELLA TIPOLOGIA (caratteristiche urbanistiche) E IN RAPPORTO ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE E FLUTTUANTE E No DI FAMIGLIE ZONE TIPOLOGIE (caratteristiche urbanistiche) R. D. T.C. A. UTENZA RESIDENTI FLUTTUANTI E GRAVITAZIONE NUMERO DE PUNTI VENDITA COMPLESSIVI W di FAMIGLIE RAPPORTO NUMERO FAMIGLIE PER ESERCIZIO 1 x x esci x x x O Oesc ,.,u TOTALE esci R. = Area residenziae D.= Direzionai (grandi coegamenti viari; Arterie Principai) T.C.= Area commerciae ed associativa (area a ocai commerciai e uffici pubbici) A.= condizioni di accesso ( 1 = non accessibie; 2= poco accessibie 3= scarsamente accessibie;. 6= sufficiente; 7= discreto 8= buono 9= ecceente)

14 A= condizioni di accesso (con 1 = area non accessibie ; 2 = poco accessibie... con 6 sufficientemente accessibie... 8 =buona accessibiità... ).- L'obiettivo de piano sarà (così come stabiito daa egge Nazionae e Regionae) queo di dimensionare a rete dee edicoe in modo tae da consentirne una sufficiente presenza nee zone (tenendo presente e impicazioni di carattere urbanistico, dea consistenza de mercato effettivo, ecc.),impedendo comunque un aargamento eccessivo dee offerte, tae da rendere adeguati i ivei di produttività. Dai parametri espressi daa tav. 1 e precisamente riguardo a rapporto popoazione residente a no dee famigie su numero dei punti vendita, si ritiene di poter affermare che: La zona 1,(Centro Storico- Urbano -principae) è servita abbondantemente, in quanto i rapporto è di 800 (dato medio di famigie per tutti i punti vendita) considerato i parametri dea tav. 1 è comunque di moto inferiore ae mie unità richieste da comma 4 de'art. 1 O dea Legge no4 Regionae. Le tipoogie rievabii sono prettamente commerciai e associative, mentre per quanto riguarda e condizioni di ACCESSO, sono da considerarsi appena sufficienti perchè presentano dee difficotà per raggiungere i Centro dovute aa sua stessa posizione ed i coegamenti sono più difficii, e anche i parcheggi scarsi ecc. Nea zona 2, Esterno - frazioni -case sparse - vautando una popoazione residente pari a circa unità che mediamente rappresentano circa famigie. Gi indici sono _quei riportati nea Tav.1. Tipoogie principai quee,associative, commerciai e direzionai con indice di accesso moto eevato, dovuto a'attraversamento dae numerose strade Provinciai che attraversano i territorio, nonché deo svincoo de'autostrada de soe A 1 (Cassino- Roma-Napoi) dea superstrada "Cassino - Formia" Considerato che ' attuae situazione non è funzionae per garantire a concorrenza de mercato perchè e edicoe sono ocaizzate soo nea parte ata de Comune. 12

15 Pertanto si ritiene di riequiibrare e redistribuire (in via preiminare) in tutte e due e zone e attuai Edicoe in attività più a ocaizzazione di un'uteriore edicoa in zona 2, otre aa possibiità di trasferimento ne'ambito dea zona 1, verso a zona 2.- C) INDAGINE DELL'ENTITA' DELLE VENDITE PER QUOTIDIANI E PERIODICI. Si è già visto che uno degi eementi indispensabii per i dimensionamento de piano dea stampa quotidiana e periodica è costituito daa stima dei presumibii ricavi. Ne'effettuare a stima su'andamento dee vendite avute negi utimi anni, si è proceduto._ tramite una doppia rievazione : una indiretta, anaizzando a diffusione a carattere Nazionae e Regionae, riferita agi utimi due anni per a vendita di quotidiani e periodici (Tav.2 e 3) e un'atra diretta, con metodo empirico, sua diffusione reae (indici ocai).- Desunti i vaori gobai reai di vendita, si è determinata "'utenza" per e singoe zone (Tav.1 ). La vautazione dei fussi sopra citati è stata effettuata sua base dee esperienze già acquisite in occasione dea formuazione di precedenti Rievazioni. PREVISIONE DELLA SPESA DI GIORNALI E RIVISTE AL 31/12/2007. Per quanto concerne i voume dee vendite dei quotidiani e periodici ne 2007, partendo da acuni dati di base (ricavati dae informazioni anzidette) e dae stime dea tavoa 3, e riferite dae fonti dea FIEG (Federazione Itaiana Editori Giornai), esso è i seguente: 13

16 per ogni 1000 abitanti residenti: copie per quotidiani; copie per settimanai; copie per atri; Le tavoe 2, 3 e 4 consentono un raffronto di dati tra vaori Comunai, Regionai e Nazionai (estrapoazione effettuate su dati ISTAT e sua reazione degi Editori). Oggi ogni vautazione di confronto tra gi indici di diffusione di giornai e riviste a carattere Nazionae e regionae, rispetto ai vaori Locai non è stato possibie perché i distributori df zona non hanno vouto fornirci indicazioni quantitative anche se più vote soecitati da'amministrazione ocae. Ciò nonostante si è stimato acuni indicatori indiretti sua zona riducendo di un'uteriore 25% a diffusione Regionae, considerato a scarsa propensione aa ettura di giornai ne'area, ciò premesso: Indicativamente riportiamo nea tavoa 4 (prima parte), vaori TEORICI dee vendite se fossero rispettati - soo in parte (già sottostimati) - gi indici Regionai e Nazionai. Infatti i voume di vendite presumibie è di 492 unità giornaiere per quotidiani (cacoato con indice di una copia ogni otto abitanti circa) ; per i settimanai è di 204 unità giornaiere (con indice una copia ogni 20 abitanti circa. Così come i dati ISTAT) ; e ae 76 unità per atri periodici (con indice una copia ogni 50 abitanti. Indice ISTAT). IL CALCOLO è EFFETTUATO SU UNA POPOLAZIONE COMPLESSIVA DI ABITANTI.- Con gi indici ocai a situazione è: 334 per quotidiani (cacoato con un indice di una copia ogni 12 abitanti) per i settimanai è di 134 unità giornaiere e 57 unità per atri periodici. L 'esame dea stessa TAV.4 ci fornisce e stime, approssimate per difetto, de voume gobae di vendite ripartite per indici di periodicità. Gobamente si passa da un voume compessivo di euro mensii ae Euro circa annuai con i dati Regionai, mentre a iveo ocae passerebbero dai euro mensii ae annuai. Procedendo nea considerazione (empiricamente) che i reddito compessivo ricavato dae vendite possa attestarsi su 15-20% ; si arriva aa concusione che i voume compessivo di reddito da distribuirsi si aggiri fra i 4,8-6,3 mia euro mensii se Regionai ridotto ae 3,3-4,3 mia euro con indice ocae, ad un importo per edicoa dai 14

17 1.600 ai con indice Regionae che scende ai con indice ocae; che corrispondono ai circa migiaia di Euro annuai circa se Regionai e per indici ocai mia euro.- Si tratta senza dubbio di importi reativamente modesti con entrate da remunerazione sufficienti per una soa persona (più un coadiuvante), i che, comunque, giustifica a continuazione de'attività. Inotre si deve tenere presente che, in moti casi, a'attività di vendita di giornai e riviste si aggiungono atre attività commerciai (rivendita di cartoeria, articoi vari, Bar, tabacchi, distributori di carburanti ecc.) tai da rappresentare uteriori introiti. 15

18 TAV W 4- ENTITA' DELLE VENDITE - STIME PER QUOTIDIANI E PERIODICI -STIME DI INDICI REGIONALI- STIME VALORI COMUNALI PERIODICIT A' INDICI REGIONALI esperia RESIDENTI 500 FLUTT CALCOLO NUM GIORNALI E RIVISTE VOLUME GLOBALE DI VENDITA IN EURO GIORNO MESE ANNO MENSILI ANNUALI QUOTIDIANI SETTIMANALI ALTRI TOTALE INDICI LOCALI VENDITE ULTIMO BIENNIO (DISTRIBUTORI DI ZONA) QUOTIDIANI SETTIMANALI ALTRI TOTALE LE STIME DEGLI INDICI REGIONALI SONO STATI CALCOLATI a) QUOTIDIANI UNA COPIA OGNI 8 ABITANTI CIRCAb) SETTIMANALI= UNA COPIA OGNI 20 ABITANTI CIRCA ALTRI PERIODICI = UNA COPIA OGNI 50 ABITANTI - VOLUMI DI VENDITE= G Giornai=1.00E R\1 viste =2,00 E ALTRI ' 2,00E INDICI LOCALI a) QUOTIDIANI UNA COPIA OGNI12 ABITANTI CIRCAb)SETTIMANALI =UNA COPIA OGNI 30 ABITANTI CIRCA- ALTRI PERIODICI= UNA COPIA OGNI 70 ABITANTI PREZZI INAVARIATI

19 D- IPOTESI DI PIANO PER L'EDITORIA Sua base dei risutati esposti nee tavoe precedenti, e possibiità di nuovi insediamenti di rivendite dei giornai e riviste risuta quasi -impossibie (così come prevede a egge no4 Regionae). Occorre inotre sottoineare che, fin qui, ci si è imitati a considerare e caratteristiche de mercato attuae e abbiamo messo 1n evidenza i vaori piuttosto bassi degi indici di diffusione dei giornai rispetto ai parametri Regionai e Nazionai. E' evidente che 'eaborazione di un piano impone di tenere conto dee variazioni prevedibii e quindi di parametri quai : incremento di domanda (indici di diffusione a iveo nazionae) ; incremento dea popoazione e di insediamenti residenziai e produttivi ; incremento dea variabie turistica-commerciae ; ecc. ecc. Otre ae variabii economiche, occorre dare riievo ae impicazioni di carattere tipoogico e di accesso così come prevede a egge. In sintesi, constatato che ne comune di Esperia, così come è attuamente distribuita a rete di vendita di giornai e riviste, a coocazione non soddisfa pienamente i bisogni informativi. Visto 'art.6 dea egge N 170 nazionae e gi indici indicati ne'art. O dea Legge Regionae no4/2005, in riferimento "i comuni vautati i criteri " e appicando i parametri di cui ai precedenti punti, si consente i riascio di N 1 nuova autorizzazione in zona 2 con attività non escusiva (o giornai o riviste)otre a'eventuae trasferimento di no1 edicoa ocaizzata in zona 1 verso a zona

20 Si decide di ACCETTARE e attuai ocaizzazioni CON L'APPLICAZIONE DEGLI INDICI DI SERVIZIO COMPLESSIVO ne quadriennio e precisamente: 1) BLOCCARE 'attuae organico dee edicoe così come si presenta a tutt'oggi ne'intero dea zona 1 popoazione (zona satura); perché ritenuta abbondante ae esigenze dea 2) -Di ridistribuire eventuamente 'attuae edicoe da no3 a no2 (mediante trasferimento se richiesto ) cioè se una dee tre edicoa chiede i trasferimento da zona 1 a zona 2 a fine di consentire un più facie accesso aa diffusione de'informazione. 3) Di concedere un'uteriore attività di rivendita con attività in promiscuo nea zona 2 per a vendita di giornai o riviste Tae proposta è riportata nea tabea successiva. 17

21 TAV. NUMERO DE PUNTI VENDITA SECONDO LA ZONIZZAZIONE E PREVISIONI ZONA NUMERI PUNTI VENDITA NUMERO PER TIPOLOGIA PER PUNTO VENDITA ESISTENTI NUMERO PER TIPOLOGIA PER PUNTO VENDITA PREVISTI n Esc/permanenti n... stagionai n Esc/permanenti n... stagionai 1 3 n non escusivi n... o... soo periodici n... O... soo quotidiani n Esc/permanenti n. Stagionai n... Ono n escusivi n soo periodici n... O... soo quotidiani n... O. Esc/permanenti n.... stagionai 2 o n. O non escusivi n..... soo periodici n soo quotidiani n..... Esc/permanenti n. stagionai n.1.. non escusivi n... soo periodici n soo quotidiani n... Esc/permanenti n... stagionai n... quot./per n.... quot./per no.. non escusivi n O soo periodici n... non escusivi n.... O... soo periodici ~ ~--~~~-----n_.~ _s_o~o_q~u_o_ti7.di_a_n_i =~~----n_. ~ ~ _.._.._. s_o_o~q~uo~t~id~ia~n~i~. n... Esc/permanenti n... stagionai n... Esci permanenti n.... stagionai n quot./per n... quot./per n.... non escusivi n... soo periodici n... non escusivi n soo periodici n soo quotidiani n soo quotidiani n... Esc/permanenti n.... stagionai n..... Esc/permanenti n.... stagionai n q uot./per n... quot./per n non escusivi n..... soo periodici n... non escusivi n... soo periodici n soo quotidiani n soo quotidiani n Esc/permanenti n... stagionai n Esc/permanenti n.. Stagionai frotale W3 Es. n. 0.. non escusivi n soo periodici n. 1 non escusivi n soo periodici n.... O... soo quotidiani.. n... Oso o quotidiani

22 NORME DI ATTUAZIONE PER L'EDITORIA (Decreto egisativo 24 aprie 2001 no170) Legge Regionae n o4 de/ ESPERIA 18

23 CAPO Art. 1 Generaità I presente Piano fissa e norme per a ocaizzazione dei punti di vendita escusivi dea stampa quotidiana e periodica, in appicazione degi artt. 2 e 6 de D.Lgs.24 aprie 2001, no170. e Legge Regionae no4/2005 I Piano è stato preceduto daa rievazione dea consistenza dei punti di vendita già esistenti ne Comune e dei quantitativi dee vendite, rispettivamente, di quotidiani e periodici, negi utimi due anni ed ha tenuto conto dea densità dea popoazione e dee caratteristiche urbanistiche e sociai di ogni zona e degi atri indicatori dea vigente normativa. Nea determinazione dei punti di vendita i Piano tiene conto dea presumibie capacità di domanda dea popoazione residente e futtuante.- Definizioni: a) i Piano comunae di ocaizzazione dei punti vendita di giornai quotidiani e periodici; b)punti vendita escusivi, quei che, previsti ne piano, sono tenuti aa vendita generae di quotidiani e periodici; c)punti vendita non escusivi, gi esercizi che, in aggiunta ad atre merci, sono autorizzati aa vendita di quotidiani owero periodici, nonché quei di cui a'art.3, comma 4 dea Legge Regionae. I Comune adotta i Piano, previa consutazione dee associazioni più rappresentative a iveo Nazionae degi Editori e dei distributori; nonché dee organizzazioni sindacai dei rivenditori maggiormente rappresentative a iveo Nazionae. Art. 2 Obiettivi ed indirizzo de Pi~no A competamento ed integrazione degi obiettivi fissati dae norme, i presente Piano si propone direaizzare i seguenti obiettivi: 19

24 a) articoazione razionae dea rete di vendita ne territorio de Comune, tenendo presente gi usi e e consuetudini ocai, agevoando 'accesso de consumatore a punto di vendita; b) incremento dea diffusione di giornai e riviste, anche attraverso a ristrutturazione e 'ampiamento dei punti di vendita esistenti; c) faciità di accesso de'utenza ai punti vendita dea rete distributiva commerciae.- Art. 3 Ambito di appicazione de Piano I Piano discipina in tutto i territorio comunae 'attività di vendita escusiva e non escusiva dea stampa quotidiana e periodica esercitata a'interno di immobii o chioschi coocati su suoo pubbico o privato. Tae attività comprende a vendita a pubbico dee pubbicazioni aventi a cadenza temporae dei quotidiani e dei periodici, di tutti quei prodotti di tipo editoriae che hanno una regoare autorizzazione, come edizione periodica, da competente Tribunae. L'attività di cui sopra è soggetta, ne rispetto de Piano, a riascio di autorizzazione anche a carattere stagionae. I Piano non si appica ae attività di vendita di cui a'art.3 de D.Lgs.no170/2001 cosi come previsto ne'art. 18 dee presenti norme.- Art. 4 Parità di trattamento 1.- Nea vendita di quotidiani e periodici i punti vendita escusivi assicurano parità di trattamento ae diverse testate; 2.- punti di vendita non escusivi assicurano parità di trattamento ne'ambito dea tipoogia di quotidiani o periodici dagi stessi presceta per a vendita. 3.- Le disposizioni di cui ~apra si appicano anche aa stampa estera posta in vendita in Itaia.- 20

25 Art. 5 Suddivisione de territorio in zone e previsioni demografiche Per favorire una razionae evouzione dea rete e per assicurare a migiore produttività de servizio (art.9 egge no4 Reg ionae) i territorio comunae è suddiviso in no2 zone come da reazione e panimetria in aegato, che costituiscono parte integrante de presente Piano. L'equiibrio tra punti di vendita e a presumibie capacità di domanda dea popoazione residente e f uttuante è stato ricercato in funzione dei vaori riferiti ae singoe zone de Piano. Art 6 Vendita di prodotti non editoriai nei punti vendita escusivi 1.- titoari de'autorizzazione aa vendita dea stampa quotidiana e periodica nei punti vendita escusivi possono vendere prodotti non aimentari e pastigiaggi confezionati. 2.- punti vendita escusivi possono destinare una parte dea superficie di vendita, in misura non superiore a 25 per cento, aa commerciaizzazione dei prodotti di cui a comma La cessazione de'attività di vendita di prodotti di cui a comma 1, comporta che 'attività di vendita dei prodotti editoriai venga svota su'intera superficie di vendita. 4.- L'attività di vendita di quotidiani e periodici non può essere ceduta separatamente da'attività di commerciaizzazione di prodotti diversi da quei editoriai. 5.- Per i punti di vendita escusivi a cessazione de'attività di vendita di prodotti editoriai comporta a contemporanea cessazione de'attività di vendita dei prodotti diversi.- Modeo di rete di vendita Art. 7 I modeo di rete di vendita che si intende perseguire si attiene ai seguenti criteri: > dea densità dea popoazione;(n o nucei famiiari x zona) > dee caratteristiche urbanistiche e sociai dee zone; > de'entità dee vendite di quotidiani e periodici negi utimi due anni; >- dee condizioni di accesso; > de'esistenza di atri punti vendita escusivi e non escusivi.- 21

26 CAPO I AUTORIZZAZIONI Art. 8 Autorizzazioni amministrativa L'attività di vendita dea stampa quotidiana e periodica è soggetta a'autorizzazione di cui a'art.2 de D.Lgs.24 aprie 2001, no170 e art.12 Legge R.no4/2005 nei seguenti casi: nuova apertura, ampiamento, trasferimento dei punti di vendita escusivi e non; nuova apertura e trasferimento dea ocaizzazione dei distributori automatici; trasferimento di titoarità de'esercizio per atto tra vivi o a causa di morte. L'autorizzazione può essere: permanente; stagionae e temporanea. Non è più appicabie a riascio de'autorizzazione per 'esercizio de'attività di vendita di quotidiani e periodici, 'istituto de sienzio-assenza di cui a'art.20 egge 241/90.- Art. 9 a) Nuovi punti di vendita escusivi L'autorizzazione è riasciata quando 'istanza è in armonia con e norme de presente Piano, con e atre norme vigenti e con e norme dei regoamenti comunai di igiene, poizia urbana e non in contrasto con e disposizioni in materia di commercio. Possono essere riasciate nuove autorizzazioni anche in deroga a quanto previsto da presente Piano, quando vi siano consistenti incrementi dea popoazione dovuti a nuove urbanizzazioni previo parere dee Organizzazioni sindacai dei venditori e dee Associazioni dei distributori ed editori, maggiormente rappresentative a iveo nazionae. L'autorizzazione è dovuta agi esercizi che hanno effettuato a sperimentazione (ai sensi de'art.1/1 08) così come previstò da'art.2 comma 4 L.170/01 e da'art.3 comma 4 dea Legge Regionae no4; per gi esercizi che hanno effettivamente e concretamente venduto i prodotto o i prodotti editoriai presceti, ovviamente ne rispetto dee disposizioni dettate a riguardo daa Legge No 108/

27 Art. 9 b) Punti vendita non escusivi In riferimento a'art.2 comma 3 L.170 e art.3 comma 3 dea Legge R. no4 possono essere autorizzate a'esercizio di un punto vendita non escusivo: a) e rivendite di generi di monopoio; b) e rivendite di carburanti e di oi minerai con i imite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500; c) i bar, (escusi ristoranti, trattorie, rosticcerie); d) e medie strutture di vendita, e grandi strutture di vendita, i centri commerciai, come definiti daa Legge regionae no33/99 e successive modifiche ; e) gi esercizi adibiti prevaentemente aa vendita di ibri e prodotti equiparati con um imite minimo di superficie di metri quadrati 120; f) gi esercizi a prevaente speciaizzazione di vendita, con escusivo riferimento aa vendita dee riviste di identica speciaizzazione. g) Gi esercizi che, a seguito dea Legge no1 08 de 13 aprie 1999 hanno effettivamente e concretamente venduto i prodotto editoriae per un periodo non inferiore ai 6 mesi, 'autorizzazione di cui a comma 2 de'art.3 dea Legge no4 Regionae è riasciata di diritto per a stessa tipoogia per a quae è stata effettuata a sperimentazione. In riferimento a'art.16 comma 4 dea Legge Regionae no412005, i punti vendita autorizzati aa vendita, congiuntamente ad atri prodotti di quotidiani e periodici (i non escusivi) in data anteriore a'entrata in vigore dea Legge , sono considerati come punti vendita ESCLUSIVI. Quaora nea frazione o zona de territorio comunae non esistono punti vendita, 'autorizzazione aa vendita può essere riasciata anche ad esercizi diversi da quei menzionati ne presente articoo. L'autorizzazione per punti vendita escusivi e non escusivi può essere riasciata sia ae persone fisiche che ae persone giuridiche.- 23

28 Art. 10 Documentazione a corredo dea domanda La domanda di autorizzazione, otre ae generaità de richiedente, deve contenere seguenti dati e documenti: a) estratto di mappa dea parte di territorio comunae in cui si chiede di attivare i nuovo punto di vendita in scaa 1:2000 (o diversa purchè eggibie); b) panimetria de punto di vendita e dee reative pertinenze; c) prova dea disponibiità dei ocai o de'area; d) richiesta di concessione di occupazione di suoo pubbico per chioschi (ove occorrente); e) copia de contratto dì acquisto de'azienda o de'atto di donazione, ne caso di trasferimento di titoarità per atto tra vivi; f) copia di denuncia dea successione ne caso di trasferimento dea titoarità a causa di morte; g) copia de contratto di affitto o di comodato de'azienda ne caso di trasferimento dea gestione; h) codice fiscae; i) dichiarazione de periodo di attività, se permanente, stagionae o temporanea; j) caratteristiche de ocae o de chiosco; k) Possesso dei requisiti soggettivi di cui a'art. 5 comma 2 dea Legge 114/98.- 1) Non prestare a propria opera con rapporto di avoro continuativo ae dipendenze di atri; m) Non essere iscritto ad abi professionai; n) Le autorizzazioni di punti di vendita non escusivi è indispensabie a dichiarazione di ottemperanza prevista da Comma 5 de'art. 2 D.gs. 170/2001 con riferimento a'art.1 dea Legge 108/99 (rispetto di parità di trattamento dee testate) dati ed i documenti di cui sopra, ai sensi degi artt. 46 e 47 de D.P.R. 28 Dicembre 2000, 445, possono essere sostituiti da idonee dichiarazioni, anche contestuai aa domanda. 24

29 TAV.2- DIFFUSIONE DI GIORNALI ED ALTRI PERIODICI A CARATTERE NAZIONALE REGIONALE E LOCALE ANNO 2007 ANNO 2007 VENDITA MEDIA GIORNALIERA MENSILE ANNUALE QUOTIDIANI NAZIONALI QUOTIDIANI REGIONALI E PROVINCIALI QUOTIDIANI LOCALI TOTALE TOTALE REGIONE LAZIO

30 TAV. 3.- INDICE DI DIFFUSIONE DI GIORNALI ED ALTRI PERI ODICI A CARATTERE REC naie 2007 PER OGNI1000. ABITANTI PERIODICITA MEDIA GIORNALIERA MEDIA MENSILE MEDIA ANNUALE QUOTIDIANI ITALIA CENTRALE SETTIMANALI ALTRI TOTALI

31 Art. 11 Esposizione dea autorizzazione Ogni titoare è tenuto ad esporre in modo ben visibie a pubbico 'autorizzazione di cui è provvisto. Art.12 Concessione di occupazione di suoo pubbico L'area di ingombro dee edicoe è 'area occupata da manufatto comprensivo dea copertura; tae area deve essere di proprietà comunae o di atri enti pubbici savo a facotà degi assegnatari di optare a propria sceta per area di proprietà privata sempre a'interno de medesimo ambito. A fine di megio soddisfare a finaità di diffusione dei mezzi di informazione, ne riascio dea concessione di occupazione di suoo pubbico da destinarsi ai nuovi punti di vendita, (o adeguamento di quei esistenti ) si devono garantire - secondo a possibiità de'ambiente presceto- 'ubicazione e a metratura più idonee, compatibimente agi atri interessi di uso pubbico de suoo, ne rispetto dee norme vigenti. In particoare (riferimento a'art.3 dea L.R. no28 de 30/07/2002) i Comuni, ne'ambito deo strumento urbanistico generae e in conformità ai piani di ocaizzazione dei punti ottimai di vendita di quotidiani e periodici, indicano e disposizioni tecniche da rispettare per 'instaazione dee edicoe, tenendo conto dei seguenti criteri: a) a superficie massima concedibie non deve superare i trenta metri quadrati ovvero i ventiquattro metri quadrati imitatamente ae edicoe che ricadono nei centri storici; b) 'atezza, misurata a'interno dee edicoe, non deve superare i 2,70 metri.- Art. 13 Priorità ne riascio dee autorizzazioni In riferimento a'art.12 comma 5 dea Legge Regionae no4 de14/1/2005. A fine de riascio di nuove autorizzazioni per i punti di vendita permanenti o stagionai, in presenza di domande concorrenti, saranno considerati i seguenti criteri di priorità: 1) L'attività è trasferita da una zona satura ad una zona che presenta disponibiità in base ae indicazioni de Piano; 25

32 2) Ai soggetti che intendono effettuare 'esercizio escusivo de'attività di vendita, ne caso di concorrenza fra domande per 'esercizio di punti vendita escusivo e domande per 'esercizio di punti vendita non escusivo. 3) La maggiore vicinanza de'attività a servizi commerciai (o direzionai), strutture pubbiche, scuoe o istituti di cutura ecc.; A parità di condizione è seguito 'ordine cronoogico di presentazione dee domande.- Art.14 Trasferimento de'ubicazione de punto di vendita L'autorizzazione a trasferimento a'interno dea stessa zona è sempre concessa nei seguenti casi: 1) a distanza fra e due ubicazioni è inferiore a quea indicata ne'art.24; 2) i trasferimento de'esercizio avviene per cause di forza maggiore. L'autorizzazione a trasferimento a atra zona è assimiata a'apertura di nuovo punto nea zona di destinazione. Art.15 Ampiamento de punto di vendita Normamente e richieste di ampiamento dei punti di vendita sono sempre accote compatibimente ae esigenze urbanistiche per e attività da svogersi negi edifici.- Art. 16 Trasferimento dea proprietà o gestione de'attività I trasferimento dea gestione o dea proprietà de punto vendita per atto tra vivi o per causa di morte comporta di diritto i trasferimento de'autorizzazione a chi subentra neo svogimento de'attività, sempre che ne sia provato 'effettivo trasferimento. Per tae istituto è appicabie 'art.26 comma 5 dee Legge 114/98. 26

33 Art. 17 Distributori automatici La vendita escusiva di stampa quotidiana e periodica a mezzo di distributori automatici è soggetta ad autorizzazione, ai sensi degi artt. 2 e 9 de D. Lgs.170/2001 e de'art.17 de D.Lgs.31 marzo 1998 no114.- Art. 18 Casi di esenzione non sottoposte a parametro de Piano In riferimento a'art.3 L.170/2001, non è necessaria acuna autorizzazione: a) vendita nee sedi dei partiti, Enti, chiese, comunità reigiose, sindacai e associazione per pubbicazioni speciaizzate; b) vendita ambuante di quotidiani di partito, sindacai e reigiosi, che ncorrono a'opera di voontari a scopo di propaganda poitica, sindacae o reigiosa; c) vendita nee sedi dea società editrice (o redazione distaccata); d) vendita di pubbicazione speciaizzate non distribuite nee edicoe; e) consegna porta a porta e per a vendita ambuante da parte degi editori, distributori ed edicoanti; f) vendita in aberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai cienti; g) vendita effettuata a'interno di strutture pubbiche ( o private) rivote unicamente a pubbico che ha accesso a tai strutture. Art. 19 Revoca de'autorizzazione L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi: 1) non venga attivato i punto vendita ne termine di sei mesi daa data di notifica de provvedimento di accogimento dea domanda, savo eventuai proroghe concesse per dimostrare cause di forza maggiore; 27

34 2) venga sospesa 'attività di vendita per un periodo superiore a sei mesi, savo proroga regoarmente concessa su richiesta motivata de'interessato per un massimo di un anno; 3) venga trasferito i punto vendita in atra ubicazione senza a preventiva autorizzazione; 4) venga affidata in gestione i punto vendita prima che sra intervenuta regoare autorizzazione; 5) 'intestatario de'autorizzazione perda i requisiti soggettivi di cui a'art.5 de D.Lgs. '31 marzo 1998 no114; 6) non venga ripetutamente assicurata a parità di trattamento tra e diverse testate come previsto da'art. 4 de D. Lgs.no170.- Art. 20 Turni di riposo e orari di attività 1.- I caendario dei turni di riposo e gi orari giornaieri di apertura e chiusura sono determinati con provvedimento de Sindaco, d'intesa con e organizzazioni di categoria (art. 14 L.R. n 4) in modo da garantire 'effettuazione de servizio nee varie zone de territorio comunae ai sensi de'art.50, comma 7, de D.Lgs. 18 agosto 2000, no267. (perché in tema di orari - sia per i quotidiani e periodici nonché per i ibri - non si appicano quei stabiiti da titoo IV dea Legge 114/98); 2.- I caendario predisposto deve essere fornito a tutte e organizzazioni interessate.- 28

35 CAPO 111 PARAMETRI DI PIANO Art. 21 Numero massimo di autorizzazioni I Piano determina, nee singoe zone e per 'intero Comune, i numero massimo di autorizzazioni da concedere reativamente ai punti di vendita come da prospetto seguente ed ae condizioni riportate nea reazione (pag.17) Tav. no5 Art. 22 Nuove autorizzazioni Le autorizzazioni di nuova apertura di punti vendita e di trasferimento degi esistenti in atra zona devono trovare a disponibiità risutante ne'aegato prospetto, che dovrà essere costantemente aggiornato secondo i criteri di cui a'articoo seguente. Art. 23 Aggiornamento dea dinamica di Piano L'aggiornamento dea disponibiità di autorizzazioni deve essere costantemente effettuata conseguentemente ae variazioni che intervengono, come di seguto: 1) diminuendo i contingente nei casi di: autorizzazione a nuove aperture; autorizzazione di trasferimento di esercizi in atra zona; 2) aumentando i contingente nei casi di: cessazione di attività; revoca di autorizzazione; autorizzazione di trasferimento di esercizi in atra zona 3) Le disposizioni de contingente non si appicano ai punti vendita escusivi e non Escusivi già autorizzati aa data di entrata in vigore dea Legge Regionae no4 de14/1/

36 Art. 24 Distanze minime A fine di garantire un migioramento ed un 'equa distribuzione de servizio, vengono determinate e distanze minime tra i punti di vendita esistenti e quei che si possono inserire nea zona secondo quanto indicato: a) Centro Storico e urbano, nucei ed aree urbane. 60 metri ineari;(zone 1 ) b) Esterni a punto a) quindi: case sparse, arterie direzionai, stradai 300 metri ineari. (zona 2) Art. 25 Sanzioni Chiunque vioa e disposizioni dea presente normativa è soggetto ae sanzioni amministrative di cui a D.L.gs. 114/98 (art. 22 -escuso i comma 3) Entrata in vigore Art. 26 I presente Piano entra in vigore dopo avvenuta pubbicazione a'abo comunae. I Comune invia copia de Piano a'assessorato Regionae competente in materia Di attività produttive ( art.1 O comma 2 egge R. no4); I Piano ha durata quadrierinae; I Comune, sentite e parti interessate a processo distributivo, può procedere, in ogni tempo, a suo aggiornamento per sopraggiunte modifiche dea situazione dea rete di vendita nonché dea situazione Demografica.- 30

37 TAV. NUMERO DE PUNTI VENDITA SECONDO LA ZONIZZAZIONE E PREVISIONI ZONA NUMERI PUNTI VENDITA NUMERO PER TIPOLOGIA PER PUNTO VENDITA ESISTENTI NUMERO PER TIPOLOGIA PER PUNTO VENDITA PREVISTI n Esc/permanenti n... stagionai n Esc/permanenti n.... stagionai 1 3 n non escusivi n.... o... soo periodici n.... O non escusivi n... soo periodici n soo quotidiani n... O... soo quotidiani n Esc/permanenti n. Stagionai n.... O. Esc/permanenti n... stagionai 2 o n. O non escusivi n... soo periodici n.1.. non escusivi n soo periodici n.... O... soo quotidiani n.... O... soo quotidiani n.... Esc/permanenti n. stagionai n.... Esc/permanenti n... stagionai n quot.per n quot./per no.. non escusivi n O soo periodici n... non escusivi n.... O... soo periodici n soo quotidiani n soo quotidiani n... Esc/permanenti n... stagionai n... Esc/permanenti n.... stagionai n quot.per n quot./per n... non escusivi n... soo periodici n... non escusivi n... soo periodici n.... soo quotidiani n soo quotidiani n Esc/permanenti n... stagionai n Esc/permanenti n.... stagionai n quot./per n quot./per n non escusivi n soo periodici n.... non escusivi n soo periodici n... soo quotidiani n... soo quotidiani n Esc/permanenti n... stagionai n Esc/permanenti n.. Stagionai TOTALE W3 Es. n. 0.. non escusivi n soo periodici n. 1 non escusivi n soo periodici n soo quotidiani n... O soo quotidiani

38 i.. _,.1-.!---.~-~ /, / - - : ~ -:... /?-----:/... r-. /! /'~A/P ;i. V> {!,..,/ ~ /(è.r/> /~""? y ~~ _?.- [../ / c (3) /. _ i.. L

39 SERIE GENERALE Spedi::. aoh. posr. 45% - an., comma 20/b..., Legge 23-T!-1996, n FiiaLe di Roma )GAZZETTA Anno i 42 - Numero 11 O UFFICIALE j_ DELLA REPUBBLICP-L IT-"-~L I~4_N_A ~ _ PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 14 maggio 2001 L SI PUBBLICA TUTTI GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZiONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO "JSTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI ROMA - CENTRALINO La Gazzetta Ufficiae, otre aa Serie generae, pubbica quattro Serie speciai, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione: 1 a Serie speciae : Corte costituzionae (pubbicata i mercoedì) 2 2 Seri e s peciae: Comunità europee (pubbicata i unedì e ii giovedì) 3 2 Serie speciae: Regioni (pubbicata i sabato) 4 2 Serie s peciae : Concorsi ed esami (pubbicata i martedì e i venerdì) COMUNCAZONE IMPORTANTE L In reazione a'entrata in vigore dea egge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubbicata nea Gazzetta Ufficiae - Serie generae - n. 275 dei 24 novembre 2000, a decorrere da 9 marzo 2001 i F.A.L. dee province sono aboiti.! f, L Per tutti quei casi in cui e disposizioni vigenti prevedono a pubbicazione ne F.A.L. come unica forma di pubbicità egae~ in virtù de! comma 3 dewart. 11 dea citata egge, si dovrà effettuare a pubbicazione nea Gazzetta Ufficiae - Parte I, seguendo e modaità riportate ne! prospetto aegato in ogni fascicoo, o consutando i sito internet È a disposizione inotre, per maggiori informazioni, i numero verde SOM MAR I O ~ i. LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETI PRESIDENZIALI i 1 L DECRETO LEGISLATIVO 24 aprie 2001, n r Riordino de sistema di diffusione dea stampa qu otidiana e periodic:1, a norma de'articoo 3 dea egge 13 aprie 1999, Pag. 4 -, Ministero de commercio con 'estero "'ECRETO 19 amie 200L n Re~ oam em o rec:j.nte criter i e mod:j.ìtà per a co ncessione di conr:ributi finanziari a fronte di progetti di co!aborazione co n ):esi. di cui a'articoo, comma, dea egge 26 fe bbraio 9~ n Pag. 8 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPJBBLICA 19 aprie 200!. Sciogimento de consigiio comunae di Cegi e Messapica, e nomina dè commissario straordinario Pag. 15 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPù3BLIC". 19 apriìe 200 L Sostituzio ne de commissario straordinario de co mune di Morcone Pag. 15 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprii e 200. Sr.:iogimento de consigìio comunae di C.1rbonia, e nomina de commissario straoràinario... Pag. 16

40 LEGGI ED -ALTRI ATTI NORMATIVI i _ i! L.. t- - DECRETO LEGISLATIVO 24 anrie 200L n Riordino de sistema di diffusione dea st:1mpa quotidiana e periodica, a norma de'articoo 3 dea egge 13 aprie 1999, n IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gi articoi 21, 76 e 87 dea Costituzione; Visto 'articoo 52, primo comma, ettera a), de decreto de Presidente dea Repubbica 24 ugio 1977, n. 616; Vista a egge 5 agosto 1981~ modificazioni; n. 416, e successive Visto i decreto egisativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi de o Stato ae regioni ed agi enti ocai, in attuazione de capo I dea egge 15 marzo 1997, n. 59; Visto i decreto egisativo 31 marzo 1998, n. 114, recante a riforma dea discipina reati> a a settore de commercio, a norma de'articoo 4, comma 4, dea egge 15 marzo 1997, n. 59; Vista a egge 13 aprie 1999, n. 108, ed in particoare 'articoo 3, recante deega a Governo per 'emanazione di un decreto egisativo diretto a riordinare in maniera organica i sistema di diffusione dea stampa quoti diana e periodica; Visto i parere dea Conferenza unificata espresso nea seduta de 21 dicembre 2000; Visto i parere dea VII Commissione paramentare dea Camera dei deputati, in data o febbraio 2001 sua snerimentazione de'aanramento dea rete di vendita:- dei giornai; - Vista a preiminare deiberazione de Consigio dei Ministri, adottata nea riunione de 16 febbraio 2001; Sentita a Com1nissione paritetica Governo-editori di cui a'articoo 29 dea egge 25 febbraio 1987, n. 67, come modificata daa egge 13 aprie 1999, n. 108, e da decreto egisativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto i parere deia Conferenza unificata di cui a'articoo 8 de decreto e2isativo 28 a2:osto 1997, n. 281, adottato nea seduta de 21 febbraio 2001; Visto i parere dee competenti Commissioni paramentari; Vista a deiberazione de Consigio dei Ministri. adottata nea riunione de 4 aprie 2001; Sua pronosta dei Presidente de Consi2:io dei Ministri, di con~erto con i Minisuo per gi affari regionai ed i Ministro de'industria, de commercio e de'artigianato e de commercio con 'estero; EMANA i seguente decreto egisativo: Art.. Ambito di appicazione e definizioni. I presente decreto detta principi per a discipina, da parte dee regioni, dee modaità e condizioni di vendita dea stampa quo~idiana e periodica. 2. Ai fini de presente decreto, si intende per: a) punti vendita escusivi quei che, previsti ne piano comunae di ocaizzazione, sono tenuti aa vendita generae di quotidiani e periodici; b) punti vendita non escusivi, gi esercizi, previsti dai presente decreto, che, in aggiunta ad atre merci, sono autorizzati aa vendita di quotidiani ovvero penodici. Art. 2. Definizione de sistema di vendita dea stampa quotidiana e periodica. I sistema di vendita dea stampa quonmana e periodica si articoa, su tutto i territorio nazionae, in punti vendita escusivi e non escusivi =-= L'attività di cui a comma è s02:2:etta a riascio di autorizzazione da parte dei comun('3.nche a carattere stagionae, con e eccezioni di cui a'articoo 3. Per i punti di vendita escusivi 'autorizzazione è riasciata ne rispetto dei piani comunai di ocaizzazione di cui a'articoo Possono essere autorizzate a'esercizio di un punto vendita non escusivo: a) e rivendite di generi di monopoio; b) e rivendite di carburanti e di oi minerai con i imite rrinimo di superficie pari a metri quadrati 1.500; t) i bar, incusi gi esercizi posti neearee di servizio dee autostrade e ne'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuai e marittime, ed escusi atri punti di ristoro, risto-ranti, rosticcerie e trattorie; d) e strutture di vendita come definite da'articoo 4, comma, ettere e), f) e g), de decreto egisativo 31 marzo 1998, n. 114, con un imite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700; e) gi esercizi adibiti prevaentemente aa vendita di ibri e prodotti equiparati, con un imite minimo di superficie di metri quadrati 120; f) gi esercizi a prevaente speciaizzazi?ne di vendita, con escusivo riferimento aa vend1ta oee riviste di identica speciaizzazione. 4-

41 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generae - n. 11 O,- 4. Per gi esercizi che hanno effettuato a sperimentazione ai sensi de'articoo dea egge 13 aprie 1999, n. 108, 'autorizzazione di cui a comma 2 è riasciata di diritto. - '~ 5. I so2:2:etti di cui a comma 3, che non hanno effet-, tuato a ;perimentazione, sono autorizzati a'esercizio ( di un punto di vendita non escusivo successivamente aa presentazione a comune territoriamente competente di una dichiarazione di ottemperanza ae disposi.1 L zioni di cui a'articoo, comma, ettera d:òis), numeri 4), 5), 6) e 7) dea egge 13 aprie 1999, n _:J t J I riascio de'autorizzazione, anche a carattere stagionae, per i punti di vendita escusivi e per queii non escusivi deve avvenire in ragione dea densità dea popoazione, dee caratteristiche urbanistiche e sociai dee zone, de'entità dee vendite di quotidiani e periodici negi utimi due anni, dee condizioni di accesso, nonché de'esistenza di atri punti vendita non escusivi. Art. 5. Modaità di vendita. La vendita dea stampa quotidiana e periodica è effettuata ne rispetto dee seguenti modaità: a) i prczo di vendita dea stampa quotidiana e periodica stabiito da produttore non può sùbire variazioni in reazione ai punti di vendita, escìus1vi e non escusivi, che effettuano a rivendita; ò) e condizioni economiche e e modaità commerciai di cessione dee pubbicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori. devono essere identiche per e diverse tidoo2:ie.di eser~ cizi, escusivi e non escusivi, che effettu'ano Ta vendita; c) i punti di vendita, escusivi e non escusivi. devono prevedefe un adeguato spazio espositivo per ~ testate poste in vendita; d) è comunque vietata 'esposizione a pubbico di giornai, riviste e materiae pornografico. Art. 3.. Art. 6. Esenzione da'autorizzazione Piani comunai di ocaizzazione dei punti escusivi di vendita. Non è necessaria aìcuna autorizzazione: L a) per a vendita nee sedi dei partiti, enti, chiese, comunità reigiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubbicazioni speciaizzate; b) per Ia vendita ambuante di quotidiani di partito, sindacai e reigiosi, che ricorrano a'opera di voontari a scopo di propaganda poitica, sindacae o reigiosa; c) pèr a vendita nee sedi dee società editrici e dee oro redazioni distaccate, dei giornai da esse editi; d) per a vendita di pubbicazioni speciaizzate non distribuite nee edicoe; --~ e) per a consegna porta a portae Der a vendita (. ambuante da parte degi_ editori, distributori ed edico- ' anti; f) per a vendita m aberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai cienti; g) per a vendita effettuata a'interno di strutture pubbiche o private rivota unicamente a pubbico che ha accesso a tai strutture. Art. 4. Parità di trattamento. Nea vendita di quotidiani e periodici i punti vendita escusivi assicurano parità di trattamento ae diverse testate. 2. I punti vendita non escusivi assicurano parità di trattamento ne'ambito dea tipoogia di quotidiani e periodici dagi stessi presceta per a vendita. 5. Le regioni emanano gi indirizzi per a predisposizione da parte dei comuni dei piani di ocaizzazione dei punti di vendita escusivi, attenendosi ai seguenti criteri:. a). consutazione dee associazioni più rappresentative a iveo nazionae de2:i editori e dei distributori nonché dee or2:anizzazio~ sindacai ma2:2:iormente rappresentative a-iveo nazionae dei rivenditori; b) vautazione dea densità di popoazione, de numero di famigie, dee caratteristiche urbanistiche e sociai di ogni zona o quartiere, de'entità dee vendite, rispettivamente, di quotidiani e periodici, negi utimi due anni, dee condizioni di accesso, con particoare riferimento ae zone insuari, rurai o montane, nonché dei'esistenza di atri punti di vendita non escusivi. 2. I comuni sono tenuti ad adottare i piani di Jocaiz- ~~ zazione dei punti escusivi di vendita entro u~ aa]- 'entra~a. r_~ _ vigore _Ae_U:Jr~_sente ~~creto egisativo. Gi stess1 cotnum sono tenut1 aa nronnuazwne dj dett1 piani a seguito de'emanazione, da oarte dee re9:ioni, degi indirizzi di cui a_~omma. 3. In assenza de piano, di cui a comma, quaora ne territorio de comune o di una frazione di comune non esistano punti di vendita, 'autorizzazione aa vendita può essere riasciata anche ad esercizi diversi da quei!] menzionati ne presente decreto. Art. 7. Szampa estera. I oresente decreto e2:isativo si apoica anche aa stampa estera posta in ve;dita in Itaia.-

42 -- ' ~-. ;; GAZZETTA UFFJCTALE DELLA REPUBBLICA ITALL.I..NA Serie generae - n i >-. i _ i L ; j \.., j. L. [. r ; Art. 8. Monitoraggio de mercato editoriae. La Presidenza de Consigio dei Ministri, senza oneri aggiuntivi a carico de biancio deo Stato, assicura i monitoraggio dea rete di vendita dei giornai quotidiani e periodici per 'espansione de mercato editoriae. A tae fine, con decreto de Presidente- de Consigio dei Ministri, è individuata a struttura preposta a detto monitoraggio, con a partecipazione dei soggetti de comparto distributivo editoriae e dee regioni di vota in vota interessate Art. 9. Norme finai. Per quanto non previsto da presente- decreto sr appica i decreto egisativo 31 marzo 1998, n Sono abrogati 'articoo 14 dea egge 5 agosto 1981, n. 416, e 'articoo 7 dea egge 25 febbraio 1987, n. 67. I presente decreto, munito de sigio deo Stato, sarà inserito nea Raccota ufficiae òe2:i atti normativi dea Repubbica itaiana. È fano obbigo a chiunque spetti di osservaro e di faro osservare. Dato a Roma, addì 24 aprie 2001 Visw, i Guardasigii: F ASSINO AvvERTE>{ZA: CIAMPI NOTE AMATO, Presidente de Consigio dei.ministri Minisrro per gi affari regionai LOIERO, LETTA, Ministro de'industria, de commercio e de'artigianato e de commercio con 'estero I testo dee note qui pùbbiicato è stata redatto da'amministrazione competente per materia, ai sensi de'art. O, commi 2 e 3, de testo unico dee disoosizioni sua oromuh:azione dee e~gj, su'emanazione dei decreti de Presidente dea Repubbica e sude pubbicazioni ufficiai dea Repubbica itaiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre n a soo fine di faciitare a ettura dee disposizioni di ~gge modificare o ae auai è ooerato i rinvio. Restano invariati 11 vaore e 'efficacia de~i atri egisativi qm trascritti. Noie ae premesse: - I testo de'an_ 21 dea Costituzione è i seguente: «Tuu i hanno dirino di manifestare iberamente i oroprio pensiero con a paroa. o scritto e ogni atro mezzo di dirrusone. La stampa non può essere soggetta ad aurorizza.zioni o censure. Si può procedere a sequestro sotanto per ano motivato de'autorità giudiziaria ne caso di deiitti, per i quaii a egge sua srarnna espressamente o autorizzi. o ne caso di vioazione dee norme che a egge sress;j. prescriva per i' indicazione dei responsabiii. - 6 In tai casi, quando vi sia assouta urgenza e non sia possibie i tempestivo imcr-vento de'autorità giudiziaria., i sequestro dea stampa periodica può essere eseguito da uiicia.i di poi)zia giudiziaria, che devono immdiatamente. e non mai oitre ventiauattro ore fare denunzia a'autorità rriudiziaria. Se ouesta non ~ convaiid~ nee ventiquanro ore successive, i sequestro s'imende revocato e privo d'ogn! e.fetto. La egge può stabiire, con norme di carattere geìferae, che siano resi noti i mezzi di fmanziamento dea stampa periodica. Sono vietate e pubbicazioni a stampa, gi spettacoi e tutte e atre manifestazioni contrarie a buon costume. La e~_ge stabiisce provvedimenti adeguati a prevenire e a repri..rnere e vioazioni>>. - I testo de 'art. 76 dea Costituzione è i seguente: «L'esercizio deia funzione egisativa non può essere àeezato a Governo se non con determinazione di princioi è crite;-i direttivi e sotanto per tempo Limitato e per oggetti definiti».,. -; ~'a.0. 8ìf?~Ia -~ostituzi~ne con~erisce; t,ra 'at~o, ai Presiaenre ae!a Kepuoouca JJ potere C! promugare Je 1egg1 e 01 emanare i decreti aventi Yaore di egge e i regoamenti. - I testo de'art:. 52, primo corn.111a, etiera a), de decreto de] Presidente dea Repubbica 24 ugio 1977, n. 616 (Attuazione deia deega di cui a'art. dei2. egge 22 ugio 1975, n. 382) è i seguente: <c-\rt. 52 (Ariirià commerciaz). - Ferme restando e funzioni già di competenza dee regioni e dei comuni, e ne quadro degi indirizzi determinati da Governo. è deezato ae regioni 'esercizio dee funzioni amrninisrrative reati~e: - - a) ai distriburori di carburante, ae rivendite di giornai e di riviste, ai pubbici esercizi di vendita e consumo di aimenti e bevande». ~ La egge 5 agosto 1981, n. 416, recante «DiscipD.ì.a dee imprese editrici e prm videnze per 'editoria» è pubbicata-nea Ga:: zerza Ufficiae 6 agosto 1981, n. 215, suppememo ordinario. - I decreto egisativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di fuij..zioni e cornoiti arnministralivi deo Stato ae re~ioni ed agi enti ocai, in atnu.zione de capo I dea egge 15 marzo 1997, n. 59» è pubbicato nea Gazzetta Ufficiae 21 aprie 1998, n. 92, suppemento ordinario. - I decrew egisativo 31 marzo 1998, n. 1!4, recante «Riforma dea discipina reativa a senore de commercio, a norma de'art. 4. comma 4:dea egge 15 marzo 1997, n. 59» è pubbicato nea Ga:.: ;:ea Ufficiae 14 aprie 1998, n. 95, suppemento ordinario. - I testo de 'an. 3. dea egge 13 aprie 1999, n_ 08 (Nuove norme in rnineria di punti vendita per a stampa quotidiana e periodica) è i segueme: «Art. 3 ( Deega a Governo) -. Sua base de parere di cui a'art. 2. comma 3. i Governo. entro vemiauarrro mesi daa data di emrara in vi~or~ dea nresente. e~ge. sentir~ a Conferenza unificata di cui a'an~ 8 de dec~eto egisa'ivo 28 agosto!997, n. 28L nonché a commissione oarirerica Governo-editori di cui a'art. 29 dea ez~e 25 febbraio 1987, n. 67, integrata dai rappresentanti dee organiziazioni sindacai rapnresemative a ìiveo nazionae dei rivenditori e dei distributori. è -d-eezaw ad emanare un decreto e!<isativo diretto a riordinare in rnanier~ organica i sistema di diffusio;e dea stampa quotidiana e periodica. sua base dei seguenti criteri direttivi: a) definizione dda discioina cui e regioni devono urmormarsi per Ja pane reativa aa 'vendita dei giornai e dee riviste, tenuto conto de'esercizio dee funzioni deegate di cui a'an. 52, primo comma. enera a;, de decreto de Presidente dea Repubbica 24 ugio 1977, n. 616: b) definizione dei criteri cui devono attenersi e regioni ne'eaborazione di indirizzi per i comuni in tema di oredisposizione dei piani di ocaìi.zz:j.zione dei punti escusivi di vendita: c) definizione di un nuovo sistema di vendita dei prodotti editoriai su tutto i terrirorio nazionae, articoato in punti vendita escusivi e punti vendita non escusivi quai quei di cui aa ettera d), mediante i ri2.scio dì amorizzazìoni. anche a caranerc stagionae. in ragione deia densità àe2 popoazione, dee caraacrisriche urbanistiche e sociai dee zone. de'entità dee vendite di quotidiani e periodici negi utimi due anni, dee condizioni di accesso, nonché de'esistenza di atri punti vendita non escusivi: i

43 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generae - n. 110 r t. [ --' _., : i i. L.. d) previsione che i soggetti di cui a! numero 3) dea ettera a -o!s) de!'undicesimo comma de'art. 14 dea egge 5 agosto 1981, n. 416, introdotta da comma i dei'art. dea presente egge, presentando a comune territoriamente comoctente una dichiarv.zi.::ne :ìi ouer;jderan.za ae previsioni di cui ai! a medesim2 ettera d-bi. ;), numeri 4), 5), 6) e 7), e di cui a comma 2 de cital:o an.. sianc ;1u,,.,_ rizzati a venàere anche quotidiani e/o perioàici; prev:::;jor;~ ci ~ ~ ~tj e" discipina si appichi agi esercizi a prevaente speciaìizzazione di v-:,. dita i.initatamente ae riviste di idemica speciaizzazwne; e) previsione che i piani comunai di ocaizzazione, dei punti escusivi di vendita. o a oro riformuazione. debbano essere adonati enuo un anno da~ data di ent>ata in vi!wré de decreto e2'isativo e che in assenza di tai piani, quaora nei territorio non esistano punti vendii.a escìusivi o aggiuntivi, i sindaco possa riasciare 'autorizzazione aa vendita anche ad esercizi diversi; f j ìndividuazione dei casi in cui non è necessaria acuna autorizzazione, tenuto conto anche à.i guanto previsto da'an. 14 dea e!!~e 5 aoosto 198!. n. 416, come sostituito dai'arl 7 dea e22'e 25-febbraio 1987, n. 67; -- cr) previsione che tutti i soe:~ett i autorizzati aa vendita assicurino parità di trattamento ae testate: per i circuiti aternativi ae edicoe a parità di trattamento deve essere assicurata ne'ambito dea tipooiia presceita. 2. Lo schema di decreto e2'isativo di cui a comma è trasmesso aìa Camera dei deputati ed a Senato dea Repubbica per a formuazione, entro trenta giorni daa data di assegnazione, de parere da parre dee competenti Commissioni paramentari. Decorso tae termine. i decreto è emanato anche in mancanza di detto parere. - TI testo de'art. 29, dea egge 25 febbraio 1987, n. 67 (RinnoYo dea egge 5 agosto 1981, n. 416, recante discipi11a dee imprese editrici e provvidenze per 'editoria), come modificata daa cir:ata e2'!!:e n. JÒ81999 e da decreto e!z:isativo 28 agosro 1997, n. 281 (Ii3inovo dea egge 5 agosto 1981~ n. 416, recante discipina dee imprese editrici e provvidenze per 'editoria), è i seguente: «Art Con decreto de Presidente de Conséiio dei Mìnisrri. da adottarsi entro 30!!:iorni daa ciata di entrata m vìe:ore dea pre.sente egge, è istituita presso a direzion.e generae dee informazioni, de'editoria e dea proprietà etteraria, artistica e scientifica una commissione oaritetica Governo-editori di quotidiani e periodici per a fonnuazione di proposte reative a migioramento dei servizi di distribuzione dea stampa, a'ampiamento dea rete di vendita, airaccesso ae informazioni, a'utiiizzazione de sateite, aa definizione di un sistema di savaguardia dea stampa ne campo de'acquisizione di pubbicità nei confronti di atri mezzi dì comunicazione. 2. La commissione sarà integrata dai rappresentanti dee atre cate~orie di vota in vota in te ressa te ai terni in discussione e potrà serv:.--si dea coaborazione di esperti. 3. Entro sei mesi daa sua istituzione a commissione presenterà e proprie concusioni a Presidente de Consigio dei Minisrrì, che ìe trasrn::tterà con proprie osservazioni e proposte a Paramento)). - II testo de'art. 8 de citato decreto egisativo n. 281/1997 è i segu~n1e: <<..v-t. 8 (Conferen::.a Szaro-città ed autonomie ocaìi e Conferen::.a uni/ìcaw). -. La Conferenza Stato-città ed autonomie ocai è unificata oer ]e materie ed i compiti di interesse comune dee regioni, dee o~ovince. dei comuni e dee comunicà montane, con a Conferenzo sraw-reisoni. 2. La Conferenza Stato-città ed autonomie ocai è presieduta da Presidente de Consigio dei Ministri o, per sua deega, da Ministro de'interno o da Ministro oer!!:i affari re!!ionai: ne fanno pane atresì i Ministro de tesoro. de biancio e dea pro!!rammaziom! economica. i Ministro dee finanze, i Ministro dei avori pubbici, i Minisrro dea sanità, i presidente de'associazione nazionae dei comuni d'itaia - ANCI, i presidente de'unione province d'itaia - UPI èd i oresidenre de'unione nazionae comuni. comunità ed emi mom:mi - UNCEM. Ne fanno parre inotre quattordici sindaci desi!mati àa1i'anci e sei presidenti di provincia designati da'upi. Dei Quattordici sindaci designati da'anci cinque rappresemano e città indi1iduate da'art. 17 dea egge 8 giugno 1990, n Ae riunioni possono essere invitati atri membri de Governo. nonché rappresentanti di amministrazioni statai, ocai o di enti pubbici. 3. La Conferenza Stato-città ed autonomie ocai è convocata ameno o!!:ii tre mesi e cornunaue in rutti i casi i presidenre ne ravvisi a ne~ssirà o qua or; ne faccia richiesta i presidente de!'anci, dei I'UP! o dei'uncem. -i. La Conferenza unificata di cui a comma è convocata da Presidente de Consigio dei Ministri. Le sedute sono presiedute da -7 Presidente dd Consigio dei Ministri o, su sua deega, da Ministro per gi affari regiouaii o, se tae incarico non è conferito, da Minisu o de'interno>>. Nota a'art. 2. commo 3. e!iera d) : -- I~ testo de'art..:!, comma, encre ej, f ) e g), de decreto e~ìs<.livb 3I marzo 1998, n. 114 (Riforma deia discioin2 reativa a ~ctore de commercio: a norma dej'art. 4, comma' 4, dea ie!!!!é 15 ma:-zo 1997, n. 59 ) è ii seguente: -- «Art. 4 ( Dejini:::ioni e ambito di appica:: ione dè7 decrero). -. Ai fini de presente decreto sì intendono: a),dj ( omissis); e) per medie Strutture di vendita gi esercizi aventi superficie superiore ai imiti di cui a punto d) e fino a 1500 mq nei comuni con popoazione residente infe: i ore a abitami e a mq nei comuni con popoazione resideme superiore a abitami; f) per grandi strutture di vendita gi esercizi aventi superficie superiore ai imiti di cui a punto e); g) per centro commerciae, una media o una grande struttura di vendita nea quae oiù esercizi commerciai sono inseriti in una struttura a destinhio~e specifica e usufruìscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti uriitariamente. A fini de presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciae si imende auea risutante daa somma dee suoerfici di vendita de2'i esercizi ~ dettagio in esso presenti; ( omissis) >>~ - Nora a'art. 2, commi 4 e 5: - I testo de'an. dea egge 13 aprie 1999, n. 08 (Nuove norme in materia di punti vendita per a stamoa quotidiana e periodica) è i seguente: ~ - ~ - - «Art. (Sperimema::ioize di nuove forme di vendita dei giornai). -. Ai'unciicesimo comma de'a>t. 14 dea egge 5 agosto n. 416, come sostituito da'art. 7 dea egge 25 febbraio 1987, n. 67, è aggiunta, in fine, a seguente ettera: "d-bis) per a sperimentazione di nuove fo!e di vendita di giornai quotidiani e periodici da effettuare in predeterminati esercizi commerciai secondo i criteri e con e-modaità che seguono: ) a sperimenrazione ha a finaità di acquisire eementi conoscitivi sue variazioni provocate ne mercaw dea stampa quotidiana e periodica daa messa in vendita dei 2'iornai in esercizi diversi dae rivendite fisse autorizzate; - 2) a sperimemazione ha a durata di diciotto mesi e viene effettuata in rutto i terrìrorio nazionae; 3) a sperim~ntazione viene effettuata dae rivendite di 2'eneri di monoooio. dae rivendite di carburanti e di oi minerai con i imite mi.1imo di superficie pari a metri quadrati 1.500, dai bar, dae strutture di vendita come definite da'art. 4, com...'a 1, ettera e), de decreto egisativo 31 marzo 1998, n. i4, con un imite minimo di superficie di vendita pari a metri quadra Li 700 e dagi esercizi adibiti prevaentemente aa vendita dì ibri e prodotti equiparati, con un i.mite minimo di superficie di metri quadrati 120. Gi esercizi a prevaente speciaizzazione di vendita possono svogere, uguamente a titoo di sperìmentazione, anività di vendita dee riviste di identica speciaizzazi o ne; 4) a vendira dei prodotti editoriai può anche essere imitata ai soi quotidiani o ai soii periodici; ne'ambito dea tipoogìa presceta deve essere assicurata parità di trattamento ae testate; 'obbigo dea parùà di trarramenio non si appica ae pubbicazioni pornografiche che sono comunque esciuse daa sperimentazione; 5) i prezzo di vendita dei prodotti editoriai non può subire variazioni in reazione ai soggetti che effettuano a rivendita; 6) e condizioni economiche e e modaità commerciai di cessione dee pubbicazioni, comprensive cii ogni fama di compenso riconosciuta ai rivenditori. devono essere identiche per e diverse tìpoiogie di esercizi che eftettuano a rivendita; e testaie poste in vendita a titoo di sperimenrazione non possono essere comprese in acun atro tipo di vendita. anche reativa ad.atri benì, che non siano quei offerti da'editare e ae sresse condizioni proposte nei punti vendita esci usi vi; 7) gi esercizi che partecipano aa sperimentazione devono prevedere un apposito soazio espositivo per e restare poste in vendita. adeguato rispetto aa tipoogia presceta: gi esercizi dea grande distribuzione devono esporre i giornai posti in vendita in un unico spazw; 8) i comuni devono escudere daa sperimemazione gi esercizi che non risp~rrano e disposizioni che discipinano ia sperimemazione". 2. Entro trenta!!iomi daa data di entrata in vi2'ore dea oresente egge, gi escrdzi che intendono partecipare aa sperime~r:a-

44 i GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generaie - n. I '. zio::je di cui aì a ettera d-bis) de!'undicesimo comma dei'art. 14 òeha egge 5 agosto 1981, n. 4!6, introdotta da comma dei presente articoo, devono darne comunicazione a comune territoriamente competente e, per conoscenza, a Dipartimento per 'informazione e 'eàitoria dea Presidenza de Consi!!ìio dei Ministri. Nea comunicazione deve essere indicata quae tipoogia di vendi:<.:, tra quee di cui a numero 4) dea citata ettera d-bis}, si intende sperimentare. Entro sessanta giorni da ricevimento di tae comunicazione, i comune può escudere daa sperimentàzione i singoo esercizio quaora individui Yioazioni dei criteri per 'insediamento dee attività co=erciai adottati su territorio. 1 comuni sono tenuti a trasmettere ae re!doni gi eenchi degi esercizi che partecipano aa sperimentz'zione I punti escìusivi di vendita di quotidiani e periodici, daa data di emrau. in vigore dea presente kgge, e fatto savo quanto in essa srabiiw, sono soggetti aa discipina generae prevista da decreto egisativo 31 marzo 1998, n La commissione paritetica Governo-editori di cui a'art. 29 dea egge 25 febbraio 1987, n. 67, integrata dai rappresentanti dee organizzazioni sindacai rappresentative a iveo nazionae dei rivenàirori e dei distributori, nonché da rappresentante dea Conferenza unificata di cui a'art 8 de decreto egisativo 28 agosto 1997, u.. 281, procederà aimeno trimestramenre ad un esame periodico àeì'anòamenro dea sperimenrazicine. La comnùssione sarà atresì imegrata, a se::ònda degi ambiti terriroriai esaminati, dai rappresentanti dee re!doni interessate e dee associazioni e sindacati territoriai di categoria. La commissione formua anche indicazioni e pareri sua cone:rità. risoetto aa finaità dea suerimentazione, dea disìocaziorié su territorio degi esercizi compementari e sua oro sovrapposizione rispetto aa rete dedicata. Pareri ed indicazioni possono essere richi-esti dae stesse re2:ioni sua base de2:i eenchi ad esse trasmessi dai comuni ai sensi defcomma 2 de presente articoo. Ne caso in cui a commissione non sia in 2:rado d( esprimere i parere. sue questioni in esame decide comunque i presidénte dea èommissione pari teti ca>>. N ore a'an. 9: - I decreto egisativo 31 marzo 1998, n. 114, recante «Riforma de2. discipìina reativa a setwre de commercio, a norma deì'art. 4. co=a ( dea egge 15 marzo 1997, n. 59» è pubbicato nea Ga::::::ena [jjìciae 24 apr'je 1998, n. 95, suppemento ordinario. - La egge 5 agosto 1981, n. 4!6, recante «Discipina dee imorese editrici e provvidenze per 'ediwria» è pubbìicata nea Ga'::::ena [fjìciae 6 agosto 1981, n. 215, suppemento ordinario. - La egge 25 febbraio 1987, , recante «Riunovo dea e2~e 5 a~osto 1981, n. 4! 6, recante discipina dee imo rese editrici e pro'\-videnze per 'editoria 5 agosto 198( » è pubbicata nea Ga:::::eua Ufficiae 9 marzo 1987, n. 56, suppemento ordinario. OIG0226 \1I'{[STER O DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DECRETO 19 aprie n Regoamento recante criteri e modaità per a concessione di co nrribu ti finanzi ari a fronte di progetti di coaborazione con i Paesi di cui a 'articoo, comma, dea egge 26 febbraio 199 2, n IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Visto 'anico]o 2, comma 6, dea egge 26 febbraio n concernente a coaborazione con i Paesi de'europa centrae ed oriemae, secondo i quae una quota dee disponibiità finanziarie destinate ae ini Ziative di cui a] comma, ettera a), deo stesso arti ~oo.2 ed a comma 3, ettere a), b) ed e) de'articoo 3, e attribuita a Ministero de] commercio con 'estero per e iniziarive di supporto agi intervemi effetruan ai sens1 dea egge 24 aprie 1990, n. 00, ed ad atre ini- ziative di propria competerrza, rispondenti ae finaitc dea eg:ge stessa, nonché de'articoo 2 deia egg< 9 genna1o 1991, n. 19; Visto 'articoo 22. comma 2. de decreto ee:isativc 31 marzo 1998, n. 4J, secondo 'i quae i Paesi destinatari desri interventi di cui aa citata b:sre n. 212 de 1992 sono individuati annuamente con:-deibera de CIPE; Vi~ta a egge 24 aprie 1990, n. 100, e successive modificazioni, concernente noie sua promozione dea partecipazione a società ed imprese miste a'estero; Vista a egge 9 gennaio 1991, n. 19, e successive modificazioni, concernente norme per o sviuppo dee attività economiche e dea cooperazione internazionae dea regio~ Friui-Venezia Giuia, dea provincia di Beuno e dee aree imitrofe; Vista a egge 7 agosto 1990, n..241, ed in particoare, 'articoo 12, in base a quae a concessione di ausii finanziari e 'attribuzione di vantaggi economici di quaunque genere è subordinata aa predeterminazione ed aa pubbicazione da pane dee amministrazioni procedenti, nee forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e dee modaità cui e amministrazioni stesse devono attenersi; Visto 'articoo.22, comma 3. de decreto ee:isativo n. 143 de] 31 marzo 1998 secondo cui i criteri e ié procedure per a concessione dei comributi erogati dafministero de commercio con 'estero sono stabiiti. ai sensi de citato articoo 12 dea ìe~~e n. 241 de i990. ne rispetto dei principi detiati da!farticoo 20, co'ia 5, dea egge n. 59 de997: Visto 'articoo 17, cornm.a 3, dea egge 23 agosto 1988, n. 400; Visto i decreto ministeriae 2 Jusrio n recante i regoamento concernente Zriteri e modait~ per a concessione di contributi finanziari a fronte di progetti di coaborazione con i Paesi di cui a'anicoo comma, dea egge.26 febbraio 1992, n. 212; Visto i decreto egisativo 30 ugio 1999, n. 300, recante a riforma de'organizzazione de Governo, a norma de'articoo 11 dea egge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particoare 'articoo 27 che prevede 'istituzione de Ministero dee attività produnfve; Visto i decreto de Presidente dea Repubbica firmato da Presidente dea Reuubbica i 9 febbraio 2001, recante i regoamento pe"r a sempificazione di procedimenti per a concessione di agevoazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per i sostegno ao sviuppo dee esportazioni e per J'internazionaizzazione dee attività produttive, ed in corso di pubbicazione nea Gazzetta Ufficiae; Visto i decreto de Presidente dea Repubbica 28 dicembre 2000, n..145, recante «Testo unico dee disposizioni egisative e regoamentari in materia di documentazione amministrariva>; Ritenuto di dover procedere ad uteriore sempificazione e sneimento dea procedura nonché aa revisione di tauni c.riteri e ad intesrrazione di taune modaità per a seezione dee iniziative di cui [rattasi, rispet- 8 - i

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