Responsabilità civile Le coordinate della tua sicurezza.
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1 LINEA MEZZI DI TRASPORTO Responsabilità civile Le coordinate della tua sicurezza. Edizione del 1 Gennaio 2007
2 INDICE Condizioni Generali di Assicurazione pag. 1 Sezione I - Condizioni di Assicurazione per la Garanzia di Responsabilità Civile Obbligatoria pag. 5 Sezione II - Condizioni di Assicurazione per la Garanzia di Responsabilità Civile relativa a natanti non soggetti all obbligo di Assicurazione pag. 11 Condizioni Aggiuntive di assicurazione pag. 19 Condizioni Aggiuntive alla Garanzia di Responsabilità Civile Obbligatoria pag. 21 Condizioni Aggiuntive alla Garanzia di Responsabilità Civile per Natanti non soggetti all obbligo di Assicurazione pag. 23 Fonti Normative pag. 25
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4 CONDIZIONI GENERALI CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 1
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6 CONDIZIONI GENERALI NATANTI A MOTORE E MOTORI AMOVIBILI RC dell obbligo e non dell obbligo DEFINIZIONI COMUNI ALAGGIO Manovra per portare un imbarcazione all asciutto. ASSICURATO La persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto. CODICE Il Decreto Legislativo n 209 del 7 settembre CONTRAENTE La persona fisica o giuridica, anche diversa dall Assicurato, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il Premio. DENUNCIA Avviso del verificarsi di un Sinistro comunicato dall Assicurato all Assicuratore. FAMIGLIARE CONVIVENTE Il genitore, il fratello, la sorella, il coniuge, il figlio/a che risulti avere la stessa residenza in base allo stato di famiglia; è da intendersi equiparato al coniuge anche il/la convivente more uxorio purché risultante dallo stato di famiglia stesso. FONDIARIA-SAI La Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto. FRANCHIGIA La parte del danno che rimane a carico dell Assicurato, espressa in cifre. INCENDIO Combustione con sviluppo di fiamma. LEASING Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il Natante/Motore amovibile contro il corrispettivo di un canone periodico. LOCATARIO L utilizzatore di un Natante/Motore amovibile affidatogli in locazione. MASSIMALE Il limite massimo dell esposizione dell Assicuratore. MORA Periodo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei premi o delle rate di Premio - successivi alla prima rata di Premio stabilita dal contratto - entro il quale l assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il Premio scaduto. È previsto dall articolo 1901, 2 comma, del Codice Civile. MOTORE AMOVIBILE Il motore idoneo ad essere applicato di volta in volta a scafi diversi. NATANTE L imbarcazione ad uso privato o l unità da diporto che il Contraente ha indicato in Polizza. NORME TARIFFARIE Le norme di FONDIARIA-SAI che indicano le modalità di applicazione della Tariffa, nonché gli sconti, gli aumenti ed i premi applicabili in casi particolari. PERIODO DI ASSICURAZIONE Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa. 3
7 CONDIZIONI GENERALI POLIZZA La scheda sottoscritta dal Contraente e con la quale FONDIARIA-SAI presta la garanzia assicurativa. PREMIO Somma di denaro dovuta dal Contraente all Assicuratore, quale corrispettivo dell obbligazione da questo assunta. PROPRIETARIO DEL NATANTE/MO- TORE AMOVIBILE Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. RISCHIO La probabilità che si verifichi il Sinistro. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. TARIFFA La Tariffa di FONDIARIA-SAI in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto. TERZI Coloro che vengono definiti come tali dall articolo 129 del Codice. VARO Manovra per portare un Natante in acqua. 4
8 CONDIZIONI GENERALI SEZIONE I - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA (Ai sensi degli articoli 123 e seguenti del Decreto Legislativo n 209 del 7 settembre Nuovo Codice delle Assicurazioni private ) ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL ASSI- CURAZIONE FONDIARIA-SAI assicura, in conformità alle norme del Codice, i Rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nel contratto, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a Terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del Natante descritto in Polizza o di quello al quale il Motore amovibile descritto in Polizza sia di volta in volta applicato. L assicurazione copre anche: 1. la Responsabilità Civile per i danni causati dalla navigazione o giacenza in acque private del Natante assicurato o di quello al quale il Motore amovibile assicurato viene applicato; 2. PER I NATANTI ADIBITI A SCUOLA GUIDA: la responsabilità dell istruttore. Sono considerati Terzi l esaminatore, l allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l effettuazione dell esame, e l istruttore soltanto durante l esame dell allievo conducente; 3. I DANNI PROVOCATI A TERRA dal Natante, ossia i danni cagionati a Terzi in conseguenza delle operazioni di Varo, Alaggio, trasporto e giacenza sulla terraferma del medesimo ivi compresi quelli cagionati dall Incendio del Natante comunque verificatosi; 4. la Responsabilità Civile per i danni involontariamente cagionati a Terzi, compresa la persona trainata, dall esercizio dell attività idrosciatoria, di traino di paracadute ascensionale o di deltaplano; 5. la responsabilità civile dei trasportati sul Natante indicato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a Terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la navigazione o la giacenza in acqua del Natante assicurato. La garanzia è prestata fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di per ogni Sinistro. FONDIARIA-SAI inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive e della relativa Premessa, i Rischi non compresi nell assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano state espressamente richiamate in Polizza. In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4 e 5 i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive e delle sopra richiamate estensioni. L assicurazione non comprende i Rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del Natante/Motore amovibile a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche. ARTICOLO 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA Salvo che non sia diversamente convenuto l assicurazione non è operante: 5
9 CONDIZIONI GENERALI nel caso di Natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti; nel caso di Natanti con autorizzazione alla navigazione temporanea, se la navigazione avviene senza l osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l utilizzo; per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione; se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; in caso di dolo del conducente; se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; tuttavia FONDIARIA-SAI rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro: il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purchè la patente venga successivamente rilasciata; il conducente guida con patente scaduta, purchè la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida per la navigazione svolta al momento del Sinistro, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Natante assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse a tale navigazione. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l articolo 144 del Codice, FONDIARIA-SAI eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma. Limitatamente ai DANNI PROVOCATI A TERRA (articolo 1, punto 3) l assicurazione inoltre non è operante salvo che sia diversamente convenuto: per i danni cagionati ai dipendenti dell Assicurato addetti al servizio del Natante; per i danni alle cose che l Assicurato detiene a qualsiasi titolo; per i danni alle cose lasciate a bordo da ospiti o dipendenti addetti al servizio del Natante; per i danni cagionati al mezzo che effettua il trasporto ed alle cose che si trovano sul medesimo, sia durante il trasporto stesso che durante le operazioni di carico e scarico. In tutti i casi in cui la garanzia DANNI PROVOCATI A TERRA non sia operante FONDIARIA-SAI non corrisponderà alcun indennizzo, poiché non trova applicazione l articolo 144 del Codice. ARTICOLO 3 - LIMITI DI NAVIGAZIONE L assicurazione vale: in acqua: per il mare Mediterraneo fra lo stretto di Gibilterra, lo stretto 6
10 CONDIZIONI GENERALI dei Dardanelli e l imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonchè per le acque interne dei Paesi europei; a terra: nei Paesi affacciantisi sul mare Mediterraneo e nella Svizzera. ARTICOLO 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA Il Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati alla consegna della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da FONDIARIA-SAI, che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio. Il pagamento va eseguito presso l Agenzia o il Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto, che sono autorizzati a rilasciare il certificato e il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore. L assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall ora convenuta) del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se, alla scadenza annuale, il Contraente non paga il Premio si applica il disposto dell articolo 5- Adeguamento del premio. Se il Contraente non paga le rate di Premio intermedie successive alla prima, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. ARTICOLO 5 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO FONDIARIA-SAI, in occasione delle scadenze annuali del contratto con tacito rinnovo, ha facoltà di modificare il Premio precedentemente convenuto, mettendo a disposizione del Contraente le nuove condizioni di Premio, presso l Agenzia od il Punto di Vendita ai quali il contratto è assegnato, almeno trenta giorni prima delle scadenze medesime. Il pagamento da parte del Contraente del nuovo Premio proposto equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tale elemento. Nel caso in cui il Contraente non intenda accettare il nuovo Premio potrà sia manifestare espressamente la propria volontà, sia evitare ogni sorta di comunicazione e limitarsi a non pagare il Premio. In entrambi i casi il contratto si risolve a partire dalle ore 24 del 15 giorno successivo alla scadenza annuale. ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla Polizza con riferimento al Natante o al Motore amovibile assicurato ed al suo utilizzo, nonché al Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, al Locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla Polizza stessa. Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a FONDIARIA-SAI ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto. In caso di mancata comunicazione, FONDIARIA-SAI eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. ARTICOLO 7 -TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL NATANTE / MOTORE AMOVIBILE Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a FONDIARIA-SAI 7
11 CONDIZIONI GENERALI l eventuale trasferimento di proprietà del Natante/Motore amovibile, fornendone idonea documentazione. In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni: a) SOSTITUZIONE CON ALTRO NA- TANTE/MOTORE AMOVIBILE L alienante, previa restituzione del certificato e del contrassegno relativi al Natante/Motore amovibile alienato, può chiedere che il contratto sia reso valido per un altro Natante/Motore amovibile soggetto all obbligo di assicurazione di sua proprietà o di un suo Famigliare convivente: in questo caso FONDIARIA- SAI procede all eventuale conguaglio del Premio della annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme tariffarie in vigore sul contratto sostituito. Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del Natante/Motore amovibile in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore. b) CESSIONE DEL CONTRATTO Se il contratto relativo al Natante/Motore amovibile alienato viene ceduto all acquirente di quest ultimo, il cedente è tenuto a darne immediata comunicazione a FONDIARIA-SAI, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dei nuovi documenti assicurativi. Il cedente resta tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto. Il contratto ceduto si risolve alla sua naturale scadenza. Per l assicurazione dello stesso Natante/Motore amovibile il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve dalla data del perfezionamento del trasferimento di proprietà: in tale caso FONDIARIA-SAI rimborsa al Contraente la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento della restituzione a FONDIARIA-SAI del certificato di assicurazione e del contrassegno. Per i contratti con frazionamento del Premio FONDIARIA-SAI rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione. Le disposizioni del presente punto si applicano anche nel caso di documentata consegna del Natante/Motore amovibile in conto vendita purché seguita da trasferimento di proprietà del Natante/Motore amovibile stesso; in tal caso a condizione che siano stati restituiti all Agenzia o al Punto di Vendita di FONDIARIA-SAI il certificato di assicurazione ed il contrassegno - il rimborso del Premio pagato e non goduto decorre dal momento della consegna in conto vendita del Natante/Motore amovibile. ARTICOLO 8 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI La Denuncia del Sinistro deve essere presentata entro cinque giorni da quello in cui il Sinistro stesso si è verificato o l Assicurato ne è venuto a conoscenza e deve contenere: il numero della Polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. Alla Denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro. ARTICOLO 9 - GESTIONE DELLE VERTENZE FONDIARIA-SAI assume, fino a quan- 8
12 CONDIZIONI GENERALI do ne ha interesse, a nome dell Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell Assicurato in sede penale, sino all atto della tacitazione dei danneggiati. FONDIARIA-SAI non riconosce le spese sostenute dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. L Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora FONDIARIA-SAI lo richieda espressamente. ARTICOLO 10 - RINNOVO DEL CON- TRATTO Il contratto, purché di durata non inferiore all anno, può essere stipulato con o senza tacito rinnovo. Qualora venga stipulato senza tacito rinnovo, si risolve alla sua naturale scadenza: in questo caso non trova perciò applicazione il periodo di Mora di cui all articolo 1901, 2 comma del Codice Civile. Qualora venga stipulato con tacito rinnovo, sia FONDIARIA-SAI che il Contraente possono dare disdetta, con lettera raccomandata o tramite fax, almeno quindici giorni prima della scadenza annuale; in questo caso il contratto cessa alla scadenza stessa e non trova perciò applicazione il periodo di Mora di cui all articolo 1901, 2 comma del Codice Civile. In mancanza di disdetta il contratto, se di durata non inferiore all anno, è rinnovato alle stesse condizioni in corso per una durata pari ad un anno, e così successivamente, salvo quanto previsto, relativamente al Premio, dall articolo 5 - Adeguamento del premio. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all anno. La disdetta eventualmente data per il contratto sostituito è valida, salva diversa dichiarazione di volontà del Contraente, anche per il contratto sostituente. ARTICOLO 11 - CONTRATTI DI DU- RATA INFERIORE AD UN ANNO Per i contratti di durata inferiore all anno è escluso il tacito rinnovo. È altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà o di consegna in conto vendita del Natante/Motore amovibile. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione. ARTICOLO 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL NATANTE / MOTORE AMOVIBILE In caso di furto del Natante/Motore amovibile il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia a FONDIARIA-SAI fornendo copia della denuncia di furto presentata all Autorità competente. Qualora il furto avvenga dopo la scadenza di una rata intermedia, il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla data del furto stesso, fermo restando che tale Premio o rata di Premio sono comunque dovuti. Se il furto avviene dopo la scadenza annuale e sia stato pattuito il tacito rinnovo: nel caso in cui il Contraente non abbia ancora pagato il premio di rinnovo, il contratto è risolto dalle ore 24 del 15 giorno successivo a tale scadenza. qualora invece il Contraente abbia già pagato il premio di rinnovo prima 9
13 CONDIZIONI GENERALI del furto, il contratto è risolto dalla data di scadenza della rata di premio pagata. FONDIARIA-SAI rinuncia ad esigere le eventuali rate di Premio successive alla risoluzione del contratto. ARTICOLO 13 - SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSE- GNO Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione o del contrassegno, FONDIARIA-SAI vi provvede previa restituzione di quelli da sostituire e previo l eventuale conguaglio del Premio. Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, FONDIA- RIA-SAI rilascia un duplicato su richiesta ed a spese dell Assicurato. Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento l Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità. convenuto ovvero quella dove ha sede l Agenzia o il Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto. ARTICOLO 16 - RINVIO ALLE NOR- ME DI LEGGE Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. ARTICOLO 14 - IMPOSTE E TASSE Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da FONDIARIA-SAI. ARTICOLO 15 - COMPETENZA TER- RITORIALE Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore cosi come definito dall articolo 1469 bis del Codice Civile, è competente esclusivamente l Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio. Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del 10
14 CONDIZIONI GENERALI SEZIONE II - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE RELATIVA A NATANTI NON SOGGETTI ALL OBBLIGO DI ASSICURAZIONE ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL ASSI- CURAZIONE FONDIARIA-SAI assicura i Rischi della responsabilità civile impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nel contratto, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a Terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del Natante descritto in Polizza. L assicurazione copre anche: 1. la responsabilità civile per i danni causati dalla navigazione o giacenza in acque private del Natante assicurato; 2. PER I NATANTI ADIBITI A SCUOLA GUIDA: la responsabilità dell istruttore. Sono considerati Terzi l esaminatore, l allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l effettuazione dell esame, e l istruttore soltanto durante l esame dell allievo conducente. FONDIARIA-SAI inoltre assicura i Rischi definiti nelle Condizioni Aggiuntive in quanto tali condizioni siano state espressamente richiamate in Polizza. In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2, i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza della garanzia principale e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive e delle sopra richiamate estensioni. L assicurazione non comprende i Rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla partecipazione del Natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche. ARTICOLO 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA Salvo che sia diversamente convenuto l assicurazione non è operante, e pertanto FONDIARIA-SAI non corrisponderà alcun indennizzo, nei seguenti casi: nel caso di Natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti; nel caso di Natanti con autorizzazione alla navigazione temporanea, se la navigazione avviene senza l osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l utilizzo; per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione; se il Natante si trovi in navigazione al di fuori dei limiti previsti dalla licenza di navigazione; in caso di innavigabilità (assenza dei presupposti e delle caratteristiche necessarie per navigare in condizioni di sicurezza cosi come anche disposto da norme di legge e da regolamenti) del Natante; 11
15 CONDIZIONI GENERALI se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; in caso di dolo del conducente; ai sensi degli articoli del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente o dell Assicurato; ai sensi dell articolo 1898 del Codice Civile, nel caso di omessa comunicazione di mutamenti che abbiano aggravato il Rischio; se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; tuttavia FONDIARIA-SAI rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro: il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purchè la patente venga successivamente rilasciata; il conducente guida con patente scaduta, purchè la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida per la navigazione svolta al momento del Sinistro, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del Natante assicurato a causa del Sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse a tale navigazione. ARTICOLO 3 - LIMITI DI NAVIGAZIONE L assicurazione vale per il mare Mediterraneo fra lo stretto di Gibilterra, lo stretto dei Dardanelli e l imboccatura mediterranea del Canale di Suez, per le acque interne italiane e per quelle svizzere dei laghi Maggiore e di Lugano. ARTICOLO 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA Il Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati alla consegna della Polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da FONDIARIA-SAI, che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio. Il pagamento va eseguito presso l Agenzia o il Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto. L assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall ora convenuta) del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se, alla scadenza annuale, il Contraente non paga il Premio si applica il disposto dell articolo 5 - Adeguamento del premio. Se il Contraente non paga le rate di Premio intermedie successive alla prima, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. ARTICOLO 5 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO FONDIARIA-SAI, in occasione delle scadenze annuali del contratto con tacito rinnovo, ha facoltà di modificare il Premio precedentemente convenuto, mettendo a disposizione del Contraente le nuove condizioni di Premio, presso l Agenzia od il Punto di Vendita ai quali il contratto è assegnato, almeno trenta giorni prima delle scadenze medesime. 12
16 CONDIZIONI GENERALI Il pagamento da parte del Contraente del nuovo Premio proposto equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tale elemento. Nel caso in cui il Contraente non intenda accettare il nuovo Premio potrà sia manifestare espressamente la propria volontà, sia evitare ogni sorta di comunicazione e limitarsi a non pagare il Premio. In entrambi i casi il contratto si risolve a partire dalle ore 24 del 15 giorno successivo alla scadenza annuale. ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla Polizza con riferimento al Natante assicurato ed al suo utilizzo, nonché al Proprietario (nel caso dei contratti di Leasing, al Locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla Polizza stessa.. Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a FONDIARIA-SAI ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto. ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL NATANTE Nel caso di trasferimento della proprietà del Natante, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a FON- DIARIA-SAI fornendone idonea documentazione. In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni: a) SOSTITUZIONE CON ALTRO NA- TANTE L alienante può chiedere che il contratto relativo al Natante alienato o consegnato in conto vendita sia reso valido per un altro Natante non soggetto all obbligo di assicurazione di sua proprietà o di un suo Famigliare convivente: FONDIA- RIA-SAI si riserva la facoltà di accettare tale richiesta, comunicando al Contraente le relative condizioni di Premio. In caso di diminuzione del Premio FONDIARIA-SAI non effettua alcun rimborso, ma procede all adeguamento delle eventuali rate successive. In caso di consegna del Natante in conto vendita, la relativa documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore. b) CESSIONE DEL CONTRATTO Se il contratto relativo al Natante alienato viene ceduto all acquirente di quest ultimo, il cedente è tenuto a darne immediata comunicazione a FON- DIARIA-SAI. Il cedente resta tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto. Il contratto ceduto si risolve alla sua naturale scadenza. Per l assicurazione dello stesso Natante il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve dalla data del perfezionamento del trasferimento di proprietà: in tale caso FONDIARIA-SAI rimborsa al Contraente la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento della consegna dei predetti documenti. Per i contratti con frazionamento del Premio FONDIARIA-SAI rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza della Polizza. ARTICOLO 8 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI La Denuncia del Sinistro deve essere presentata entro cinque giorni da 13
17 CONDIZIONI GENERALI quello in cui il Sinistro stesso si è verificato o l Assicurato ne è venuto a conoscenza e deve contenere: il numero della Polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. Alla Denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro. ARTICOLO 9 - GESTIONE DELLE VERTENZE FONDIARIA-SAI assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell Assicurato in sede penale, sino all atto della tacitazione dei danneggiati. FONDIARIA-SAI non riconosce le spese sostenute dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. L Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora FONDIARIA-SAI lo richieda espressamente. ARTICOLO 10 - RINNOVO DEL CON- TRATTO Il contratto può essere stipulato con o senza tacito rinnovo. Qualora venga stipulato senza tacito rinnovo, si risolve alla sua naturale scadenza: in questo caso non trova perciò applicazione il periodo di Mora di cui all articolo 1901, 2 comma del Codice Civile. Qualora venga stipulato con tacito rinnovo, sia FONDIARIA-SAI che il Contraente possono dare disdetta, con lettera raccomandata o tramite fax, almeno quindici giorni prima della scadenza annuale; in questo caso il contratto cessa alla scadenza stessa e non trova perciò applicazione il periodo di Mora di cui all articolo 1901, 2 comma del Codice Civile. In mancanza di disdetta il contratto, se di durata non inferiore all anno, è rinnovato alle stesse condizioni in corso per una durata pari ad un anno, e così successivamente, salvo quanto previsto, relativamente al Premio, dall articolo 5 - Adeguamento del premio. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all anno. La disdetta eventualmente data per il contratto sostituito è valida, salva diversa dichiarazione di volontà del Contraente, anche per il contratto sostituente. ARTICOLO 11 - CONTRATTI DI DU- RATA INFERIORE AD UN ANNO È escluso il tacito rinnovo. È altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà o di consegna in conto vendita del Natante. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione. ARTICOLO 12 FURTO, RAPINA, APPROPRIAZIONE INDEBITA O PERDITA TOTALE DEL NATANTE In caso di furto, rapina, appropriazione indebita o perdita totale del Natante indicato in Polizza è comunque dovuto per intero dal Contraente il Premio residuo, relativo all intero Periodo di assicurazione contrattualmente previsto, indipendentemente dall eventuale rateizzazione del Premio stesso. L assicurazione di un altro Natante potrà essere prestata previa sottoscrizione di un nuovo contratto e con relativo pagamento del Premio. 14
18 CONDIZIONI GENERALI In caso di furto, rapina o appropriazione indebita il Contraente deve far pervenire, all Agenzia o al Punto di Vendita FONDIARIA-SAI ai quali è assegnato il contratto, copia della denuncia presentata all Autorità competente. Negli altri casi di perdita totale il Contraente deve comprovare la stessa con idonea documentazione. ARTICOLO 13 - IMPOSTE E TASSE Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da FONDIARIA-SAI. ARTICOLO 14 - COMPETENZA TER- RITORIALE Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore cosi come definito dall articolo 1469 bis del Codice Civile, è competente esclusivamente l Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio. Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella dove ha sede l Agenzia o il Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto. ARTICOLO 15 - RINVIO ALLE NOR- ME DI LEGGE Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. 15
19 CONDIZIONI GENERALI VINCOLI CLAUSOLE I) PER I NATANTI/MOTORI AMOVIBILI LOCATI IN LEASING CLAUSOLA N.1 (pagamento anticipato, in unica soluzione, dell intero Premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di Leasing) La Polizza è vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a favore dell Ente vincolatario che è intestatario nei pubblici registri del Natante/Motore amovibile concesso in Leasing al Contraente; pertanto FONDIARIA-SAI si impegna nei confronti dell Ente vincolatario stesso: a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso scritto dell Ente vincolatario; b) a comunicare all Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Natante/Motore amovibile indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia. In caso di Sinistro che cagioni danni al Natante/Motore amovibile assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l indennizzo verrà corrisposto all Ente vincolatario nella sua qualità di Proprietario di detto Natante/Motore amovibile e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. Si precisa che il Premio della Polizza è stato versato in un unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza e che il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo. CLAUSOLA N.2 (pagamento del Premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di Leasing) La Polizza è vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a favore dell Ente vincolatario che è intestatario nei pubblici registri del Natante/Motore amovibile concesso in Leasing al Contraente; pertanto FONDIARIA-SAI si impegna nei confronti dell Ente vincolatario stesso: a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell Ente vincolatario; b) a comunicare all Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Natante/Motore amovibile indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia; c) a comunicare all Ente vincolatario, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di assicurazione scaduto, nonché l eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo. FONDIARIA-SAI potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al Contraente e da comunicarsi contestualmente all Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax. In caso di Sinistro che cagioni danni al Natante/Motore amovibile assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l indennizzo verrà corrisposto all Ente vincolatario nella sua qualità di Proprietario di detto Natante/Motore amovibile e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. 16
20 CONDIZIONI GENERALI Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza il Contraente potrà avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell Ente vincolatario. II) PER I NATANTI/MOTORI AMOVIBI- LI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL ENTE FINANZIATORE CLAUSOLA N.3 (pagamento anticipato, in unica soluzione, dell intero Premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale) La Polizza è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell Ente vincolatario in essa indicata e pertanto FONDIARIA-SAI si obbliga per la durata della Polizza stessa, indipendentemente dalle risultanze dei pubblici registri: a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell Ente vincolatario; b) a comunicare all Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Natante/Motore amovibile indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia; c) a non pagare, in caso di Sinistro che cagioni danni al Natante/Motore amovibile assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l indennizzo senza il consenso scritto dell Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest ultimo l indennità liquidata, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l Ente vincolatario è fin da ora autorizzato dal Contraente. Si precisa che il Premio della Polizza è stato corrisposto in un unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza e che il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo. CLAUSOLA N.4 (pagamento del Premio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale) La Polizza è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell Ente vincolatario in essa indicata e pertanto FONDIARIA-SAI si obbliga per la durata della Polizza stessa, indipendentemente dalle risultanze dei pubblici registri: a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell Ente vincolatario; b) a comunicare all Ente vincolatario ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Natante/Motore amovibile indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa Denuncia; c) a comunicare all Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di assicurazione scaduto, nonchè l eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo; d) a non pagare, in caso di Sinistro che cagioni danni al Natante/Motore amovibile assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l indennizzo senza il consenso scritto dell Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest ultimo l indennità liquidata, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l Ente vincolatario è fin d ora autorizzato dal Contraente. 17
21 CONDIZIONI GENERALI FONDIARIA-SAI potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al Contraente e da comunicarsi contestualmente all Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax. Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza il Contraente potrà avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell Ente vincolatario. 18
22 CONDIZIONI AGGIUNTIVE CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI ASSICURAZIONE 19
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24 CONDIZIONI AGGIUNTIVE CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA (Valide soltanto se espressamente richiamate in Polizza) Premessa L assicurazione dei Rischi indicati nelle sottoestese Condizioni Aggiuntive è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione riportate nella precedente Sezione I. Tuttavia, in deroga all articolo 2 secondo comma- Esclusioni e rivalsa, nei casi nei quali le Condizioni Aggiuntive non siano operanti, FON- DIARIA-SAI non corrisponderà alcun indennizzo, poiché non trova applicazione l articolo 144 del Codice. A) Estensione della garanzia oltre i limiti di navigazione Fermo restando quanto è previsto all articolo 3 - Limiti di navigazione, l assicurazione è estesa al Mar Nero ed alle coste orientali dell Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie. B) Danni a cose ed animali di Terzi non trasportati FONDIARIA-SAI assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a cose ed animali di Terzi dalla navigazione o giacenza in acqua del Natante assicurato o di quello al quale il Motore amovibile assicurato viene applicato. In caso di Sinistro rimane a carico dell Assicurato la Franchigia eventualmente pattuita. FONDIARIA-SAI conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest ultimo rientri nei limiti dell eventuale Franchigia. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del Natante od alle cose indossate o portate con sè dalle persone trasportate. C) Danni a cose di Terzi trasportati su Natanti adibiti a trasporto pubblico di persone FONDIARIA-SAI assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del Natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sè dai Terzi trasportati. Sono esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti, biglietti di viaggio, bauli, valigie, colli e loro contenuto nonché i danni derivanti da Incendio, da furto o da smarrimento. La garanzia è prestata, per ogni persona danneggiata, entro il Massimale indicato in Polizza. D) Danni a cose ed animali di Terzi non trasportati e danni a cose di Terzi trasportati su Natanti adibiti al trasporto pubblico di persone 1) Danni a cose ed animali di Terzi non trasportati FONDIARIA-SAI assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a cose ed animali di Terzi dalla navigazione o giacenza in acqua del Natante assicurato o di quello al quale il Motore amovibile assicurato viene applicato. In caso di Sinistro rimane a carico dell Assicurato la Franchigia eventualmente pattuita. FONDIARIA-SAI conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest ultimo rientri nei 21
25 CONDIZIONI AGGIUNTIVE limiti dell eventuale Franchigia. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del Natante od alle cose indossate o portate con sè dalle persone trasportate. 2) Danni a cose di Terzi trasportati su Natanti adibiti al trasporto pubblico di persone FONDIARIA-SAI assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del Natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sè dai Terzi trasportati. Sono esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti, biglietti di viaggio, bauli, valigie, colli e loro contenuto nonché i danni derivanti da Incendio, da furto o da smarrimento. La garanzia è prestata, per ogni persona danneggiata, entro il Massimale indicato in Polizza. 22
26 CONDIZIONI AGGIUNTIVE CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER NATANTI NON SOGGETTI ALL OBBLIGO DI ASSICURAZIONE (Valide soltanto se espressamente richiamate in Polizza) Premessa L assicurazione dei Rischi indicati nelle sottoestese Condizioni Aggiuntive è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione riportate nella precedente Sezione II. F) Danni a cose di Terzi trasportati su Natanti ad uso privato (esclusi noleggio e locazione) FONDIARIA-SAI assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del Natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sè dai Terzi trasportati. Sono esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti, biglietti di viaggio, bauli, valigie, colli e loro contenuto nonché i danni derivanti da Incendio, da furto o da smarrimento. La garanzia è prestata, per ogni persona danneggiata, entro il Massimale indicato in Polizza. G) Danni a cose ed animali di Terzi non trasportati FONDIARIA-SAI assicura la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a cose ed animali di Terzi dalla navigazione o giacenza in acqua del Natante assicurato. In caso di Sinistro rimane a carico dell Assicurato la Franchigia eventualmente pattuita. FONDIARIA-SAI conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest ultimo rientri nei limiti dell eventuale Franchigia. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose che si trovino a bordo del Natante ed alle cose indossate o portate con sè dalle persone trasportate. 23
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28 FONTI NORMATIVE FONTI NORMATIVE 25
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30 FONTI NORMATIVE CODICE CIVILE Articolo 1469 bis - Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista, che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. In relazione al contratto di cui al primo comma, il consumatore e la persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il professionista e la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al primo comma. (...) Articolo Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l assicuratore non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l impugnazione. L assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non e tenuto a pagare la somma assicurata. Se l assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto e valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. Articolo Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta e ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. Articolo 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e Articolo Aggravamento del rischio Il Contraente ha l obbligo di dare immediato avviso all assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e se fosse stato conosciuto dall assicuratore al momento della conclu- 27
31 FONTI NORMATIVE sione del contratto, l assicuratore non avrebbe consentito l assicurazione o l avrebbe consentita per un premio più elevato. L assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell aggravamento del rischio. Il recesso dell assicuratore ha effetto immediato se l aggravamento e tale che l assicuratore non avrebbe consentito l assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l aggravamento del rischio e tale che per l assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui e comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l efficacia del recesso, l assicuratore non risponde qualora l aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso. Articolo Mancato pagamento del premio Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto e da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. (...) Decreto Legislativo n 209 del 7 settembre 2005 Articolo Natanti 1. Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall articolo 2054 del codice civile, compresa quella dell acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive su proposta dell ISVAP, individua la tipologia dei natanti esclusi dall obbligo di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico. 2. Sono altresì soggetti all obbligo assicurativo i natanti di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone. 3. L obbligo assicurativo è esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall unità alla quale vengono applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore. 4. Alle unità di diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Articolo Soggetti esclusi dall assicurazione 1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo 28
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