& La polizza Responsabilità Civile per la navigazione dei natanti a motore

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "& La polizza Responsabilità Civile per la navigazione dei natanti a motore"

Transcript

1 Barca & Distensione La polizza Responsabilità Civile per la navigazione dei natanti a motore Modello 1501/E - Barcaplus - Edizione gennaio 2012 Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile per la navigazione di natanti Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario; b) Condizioni di Assicurazione; deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. UNIQA Protezione SpA

2 Indice a) Nota Informativa, comprensiva del glossario (pag. 1-10) Nota Informativa A. Informazioni sull Impresa di Assicurazione...1 B. Informazioni relative al contratto...2 C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami...6 Glossario...9 b)condizioni di Assicurazione (pag. 1-8) Condizioni di Assicurazione Sezione 1 - Condizioni Generali...1 Sezione 2 - Condizioni Particolari...6 UNIQA Protezione SpA Indice Mod. 1501/E ed. 01/2012

3

4 a) Nota Informativa CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA NAVIGAZIONE DI NATANTI La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. Per la garanzia di Responsabilità Civile da circolazione è possibile richiedere presso gli Intermediari e nel sito Internet il rilascio di un preventivo gratuito e personalizzato per Natanti, redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa e dalla formula tariffaria prescelta dal Contraente tra quelle proposte da UNIQA Protezione SpA. Nella presente Nota Informativa e nelle Condizioni di Assicurazione, le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come Avvertenze sono evidenziate in grassetto corsivo e sono da leggere con particolare attenzione. Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa e nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: UNIQA Protezione SpA comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative. A. Informazioni sull Impresa di Assicurazione 1. Informazioni generali UNIQA Protezione SpA è un impresa con Sede Legale in Italia, appartenente al Gruppo UNIQA Italia, autorizzazione ex art. 65 R.D.L. 29/04/1923 n. 966, iscritta all albo delle Imprese di Assicurazione al n Codice Fiscale/Registro Imprese di Udine n R.E.A. n Sede Legale e Direzione Generale: Viale Venezia Udine. - Recapito Telefonico: Sito Internet: postaprotezione@uniqagroup.it. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa L Impresa, sulla base dell ultimo bilancio approvato riferito al 31/12/2010, dispone di un patrimonio netto pari a 16,35 milioni di Euro di cui 5,20 milioni di Euro relativi a capitale sociale e 11,15 milioni di Euro relativi a riserve di patrimonio netto. L indice di solvibilità al 31/12/2010, rappresentato come rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine richiesto dalla normativa vigente, è risultato pari a 1,72. UNIQA Protezione SpA Nota Informativa Mod. 1501/E ed. 01/2012 pag. 1 di 10

5 B. Informazioni relative al contratto 3. Coperture assicurative offerte L Impresa assicura, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento danni a persone involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del natante descritto in polizza come previsto all art. 1 delle Condizioni di Assicurazione. La copertura assicurativa è prestata con formula tariffaria a Tariffa fissa che non prevede alcuna variazione di premio in presenza o in assenza di sinistri pagati nel periodo di osservazione. AVVERTENZA: ESCLUSIONI LIMITAZIONI DI GARANZIA Il contratto prevede la presenza di limitazioni alla copertura assicurativa, disciplinate all art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio; all art. 4 - Qualifica terzi - soggetti esclusi ed all art. 5 - Limiti di navigazione e la presenza di esclusioni dalla copertura assicurativa che sono disciplinate all art. 2 - Esclusioni e Rivalse. Le garanzie restano sospese in caso di mancato pagamento del premio come previsto dall art. 6 delle Condizioni di Assicurazione. Le limitazioni, esclusioni e sospensioni di cui sopra possono dar luogo alla riduzione, o al mancato pagamento del risarcimento. AVVERTENZA: La rivalsa è il diritto dell Impresa di recuperare nei confronti del Contraente o dell Assicurato le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto. Il contratto prevede la presenza di rivalsa nei casi in cui l assicurazione non è operante in base alle esclusioni riportate all art. 2 delle Condizioni di Assicurazione, in base alle dichiarazioni relative alle circostanze del rischio come disciplinato all art. 3 delle Condizioni di Assicurazione o in base alla presentazione della denuncia di sinistro come disciplinato all art. 9 delle Condizioni di Assicurazione. Nel caso in cui in polizza sia richiamata la clausola M - Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti l Impresa eserciterà una rivalsa per un importo pari al 10% dell importo liquidato con il massimo di Euro 500,00. AVVERTENZA: Il massimale esposto in polizza deve intendersi massimale di garanzia per singolo sinistro di cui almeno Euro ,00 per danni alle persone ed Euro ,00 per danni alle cose, indipendentemente dal numero delle vittime, così come disciplinato all art. 1 punto 2 delle Condizioni di Assicurazione. Tali minimi si intendono raddoppiati dall 11/06/2012, in base a quanto disposto dall art. 128 del Codice delle Assicurazioni ed a condizione che il massimale previsto in polizza sia pari o superiore ad Euro ,00 in base a quanto disposto dal suddetto articolo. a) Qualora l importo effettivo del danno alle persone sia inferiore all importo minimo sopra esposto, la parte che non viene utilizzata per i danni a persone viene destinata alla copertura dei danni alle cose, se necessario. Analoga applicazione viene fatta per i danni a cose. UNIQA Protezione SpA Nota Informativa Mod. 1501/E ed. 01/2012 pag. 2 di 10

6 b) Qualora il massimale per sinistro previsto in polizza sia maggiore rispetto agli importi minimi di Legge sopra indicati, l eccedenza è destinata alla copertura dei danni alle persone e/o alle cose il cui importo effettivo supera gli importi minimi di Legge. c) Qualora l importo effettivo del danno sia relativo esclusivamente a danni alle persone, l intero massimale per sinistro previsto in polizza viene destinato alla copertura dei danni alle persone. Analoga applicazione viene fatta per i danni a cose. Esempio 1) Massimale per sinistro Euro ,00. Danno provocato per danni a persone Euro ,00 Danno provocato per danni a cose Euro ,00 Importo risarcimento per danni a persone Euro ,00 Importo risarcimento per danni a cose Euro ,00 Esempio 2) Massimale per sinistro Euro ,00. Danno provocato per danni a persone Euro ,00 Danno provocato per danni a cose Euro 0,00 Importo risarcimento per danni a persone Euro ,00 Nel caso in cui in polizza sia richiamata le Condizioni Particolari: D) Danni a cose ed animali di terzi; E) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone; F) Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone; il Contraente e l Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all Impresa l importo del risarcimento rientrante nei limiti previsti dalla franchigia prevista per singola condizione. Esempio: Importo risarcimento sinistro Euro ,00 Franchigia fissa per sinistro Euro 100,00 Il Contraente e l Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all Impresa la franchigia fissa di Euro 100,00 AVVERTENZA: Le Condizioni di Assicurazione prevedono che il contratto (ad eccezione di quello di durata temporanea), sia stipulato nella forma con tacito rinnovo alla scadenza. Nel caso sia richiamata la clausola H Non tacito rinnovo il contratto non viene tacitamente rinnovato. Nel caso fosse scelta la forma con tacito rinnovo, il contratto, in assenza di disdetta inviata dal Contraente o dall Impresa almeno 15 giorni prima della data di scadenza indicata in polizza si rinnova tacitamente per una durata pari ad un anno come disciplinato dall art. 7 delle Condizioni di Assicurazione. Il contratto può avere durata temporanea ed in tal caso cessa alla scadenza. In caso di disdetta regolarmente inviata; nel caso fosse scelta la forma senza tacito rinnovo, o in caso di contratto temporaneo la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art. 1901, secondo comma, del Codice Civile. UNIQA Protezione SpA Nota Informativa Mod. 1501/E ed. 01/2012 pag. 3 di 10

7 3.1 Estensioni di copertura Sono sempre previste le seguenti estensioni alla garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria disciplinata dalla legge: - Navigazione o giacenza del natante in acque private; D) Danni involontariamente cagionati a cose ed animali di terzi con l applicazione, in caso di sinistro, di una franchigia assoluta di Euro 100,00. Le ulteriori estensioni di copertura se richiamate in polizza sono disciplinate alla Sezione 2 delle Condizioni di Assicurazione e sono le seguenti: B) Natanti destinati a scuola guida; E) Danni a cose di terzi trasportati (su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone); F) Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati (su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone); G) Attività idrosciatoria - traino di paracadute ascensionale o di deltaplano; L) Estensione dei limiti di navigazione; M) Limitazione alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti; N) Giacenza a terra; O) Ricorso terzi; P) Navigazione a vela. 4. Soggetti esclusi dalla garanzia I soggetti esclusi sono disciplinati all art. 4 delle Condizioni di Assicurazione. 5. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - nullità AVVERTENZA Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comporti aggravamento di rischio, l Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile. Ulteriori particolari sono descritti nell art. 3 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA Le Condizioni di Assicurazione non prevedono cause di nullità diverse rispetto a quelle previste dalla legge. 6. Premi Salvo il caso di contratto di durata inferiore ad un anno (polizza temporanea), il premio di polizza ha cadenza annuale, tuttavia è possibile concordare il frazionamento semestrale del premio annuo applicando interessi di frazionamento del 3% sul premio annuo. Per il pagamento del premio sono previsti i seguenti metodi di pagamento: - denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore - assegni bancari e circolari; UNIQA Protezione SpA Nota Informativa Mod. 1501/E ed. 01/2012 pag. 4 di 10

8 - bonifici bancari; - bollettini postali; - bancomat (solo presso gli intermediari dotati di POS). Il premio per la garanzia di Responsabilità Civile esposto in polizza viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa ed è comprensivo delle provvigioni riconosciute all Intermediario: AVVERTENZA Il Contraente ha facoltà di ottenere la restituzione del premio imponibile pagato e non goduto a seguito di cessazione del rischio assicurato (distruzione demolizione esportazione definitiva cessazione definitiva della circolazione, vendita) così come disciplinato all art. 8 delle Condizioni di Assicurazione. 7. Informativa in corso di contratto Indipendentemente dalla prosecuzione del contratto, come da art. 7 delle Condizioni di Assicurazione l Impresa trasmette al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto una comunicazioni scritta, unitamente all attestato sullo stato del rischio, riportante l informativa prevista dalle disposizioni vigenti con le seguenti informazioni: data di scadenza del contratto, modalità di esercizio della disdetta contrattuali e indicazioni in merito al premio di rinnovo della garanzia. 8. Attestazione sullo stato di rischio - classe di merito L Impresa invia attestato di rischio almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto unitamente alla comunicazione informativa. L attestato di rischio ha validità di 12 mesi. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o mancato rinnovo del contratto di assicurazione per inutilizzo del natante, l ultimo attestato di rischio conseguito conserva per un periodo di cinque anni. AVVERTENZA Per i natanti non è prevista l assegnazione della classe di merito universale CU. 9. Recesso Nel caso fosse scelta la forma con tacito rinnovo, il contratto (ad eccezione di quello di durata temporanea), in assenza di disdetta inviata dalle parti almeno 15 giorni prima della data di scadenza indicata in polizza si rinnova tacitamente per una durata pari ad un anno. In caso di variazioni tariffarie, escluse quelle connesse all applicazione di regole evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, il Contraente può recedere dall assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell Impresa o all Intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza entro il giorno di scadenza del contratto. In caso di disdetta regolarmente inviata, nel caso fosse scelta la forma senza tacito rinnovo o in caso di contratto temporaneo, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art. 1901, secondo comma, del Codice Civile. Le modalità di invio della disdetta sono disciplinate all art. 7 delle Condizioni di Assicurazione. UNIQA Protezione SpA Nota Informativa Mod. 1501/E ed. 01/2012 pag. 5 di 10

9 10. Prescrizione e decadenza dei diritti Come disciplinato dall art del Codice Civile il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro di questo l azione. La comunicazione all assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell azione da questo proposta, sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. 11. Regime fiscale Il premio è gravato da oneri fiscali nella misura del 12,5% per imposta sui premi di assicurazione e nella misura del 10,5% per contributo al Servizio Sanitario Nazionale; tali oneri non potranno essere rimborsati qualora siano relativi ad un premio corrisposto e non usufruito. C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami 12. Procedura per il risarcimento del danno In caso di sinistro, il danneggiato dovrà richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all Assicurazione del responsabile a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di lesioni la richiesta dovrà essere effettuata sulla base della procedura di risarcimento prevista dall art. 148 del D.Lgs. n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni private. L Impresa formula congrua offerta ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta per i sinistri con soli danni a cose entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione completa; per i sinistri cha abbiano causato lesioni personali o il decesso, l Impresa è tenuta a formulare congrua offerta ovvero a comunicare specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa. Dopo la comunicazione della somma offerta, l Impresa deve procedere al pagamento entro i 15 giorni successivi. Entro il medesimo termine l Impresa corrisponde la somma offerta anche nel caso in cui il danneggiato abbia comunicato di non accettare l offerta. In questo caso la somma corrisposta dall Impresa è imputata nella liquidazione definitiva del danno. Se il danneggiato non ha fatto pervenire alcuna risposta, l Impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta, imputata nell eventuale liquidazione definitiva del danno, decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell offerta. In caso di sinistro con natante non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all impresa designata ed al Fondo di garanzia per le vittime della strada presso Consap - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA - via Yser Roma. UNIQA Protezione SpA Nota Informativa Mod. 1501/E ed. 01/2012 pag. 6 di 10

10 12.1 Risarcimento del terzo trasportato In caso di danni subiti dal trasportato sul natante assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata all impresa del natante assicurato ai sensi dell art. 141 del D.Lgs. n. 209/2005, Codice delle assicurazioni private. AVVERTENZA - Termini per la denuncia di sinistro Ai sensi dell art. 9 delle Condizioni di Assicurazione la denuncia deve essere presentata all Intermediario che ha intermediato la polizza o all Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità, ai sensi dell art del Codice Civile, fornendo ogni notizia e documento utili. L inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro, ai sensi dell art del Codice Civile, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo e l obbligo a rifondere all Impresa tutti i danni provocati dal mancato rispetto dei predetti obblighi riguardanti la denuncia di sinistro. Sul sito internet dell Impresa è pubblicato l elenco dei centri di liquidazione sinistri e dei relativi recapiti con indicazione dell area di competenza nonché dei giorni e degli orari di apertura. 13. Incidenti con controparti estere Nel caso di sinistro con natante estero accaduto nelle acque territoriali della Repubblica Italiana, ai sensi di Legge (art. 125 e 126 del D.Lgs. n. 209/2005 Codice delle assicurazioni private), competente per la liquidazione dei danni alla persona è l Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.) con sede in C.so Sempione Milano ( al quale andrà indirizzata la richiesta di risarcimento. Tale richiesta deve contenere ogni dato utile a rendere più agevole e veloce il compito dell UCI quali gli estremi del natante estero coinvolto, i nomi ed indirizzi del proprietario e del conducente del natante in particolare, l impresa assicuratrice del natante estero, l autorità eventualmente intervenuta e copia della denuncia. Se l incidente ha provocato danni a natanti o cose, occorre indicare il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l ispezione diretta ad accertare l entità del danno. Se l incidente ha provocato lesioni personali, occorre indicare l età, l attività il reddito, l entità delle lesioni, l attestazione medica comprovante l avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti. In ogni caso di sinistro avvenuto con veicolo o con natante non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap s.p.a. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - Via Yser, ROMA - 06/ Facoltà del Contraente di rimborsare l importo liquidato per un sinistro Non previsto per i natanti. UNIQA Protezione SpA Nota Informativa Mod. 1501/E ed. 01/2012 pag. 7 di 10

11 15. Accesso agli atti dell Impresa I Contraenti ed i danneggiati, ai sensi dell art. 146 del D.Lgs. n. 209/2005 Codice delle assicurazioni private e del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 191/2008, possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Sono soggetti all accesso gli atti contenuti nel fascicolo del sinistro, tra i quali: le denuncie di sinistro dei soggetti coinvolti,le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti, il rapporto delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro,le dichiarazioni testimoniali (esclusi i riferimenti anagrafici dei testimoni), le perizie dei danni materiali,le perizie medico-legali relative al richiedente, i preventivi e le fatture riguardanti natanti e/o le cose danneggiate, le quietanze di liquidazione. Per ottenere le informazioni dall assicurazione occorre inviare una richiesta scritta tramite raccomandata con avviso di ricevimento o telefax (in questo caso con il relativo rapporto di trasmissione), o consegnata a mano all ufficio di liquidazione sinistri dell Impresa o alla Direzione di questa o all Intermediario che ha intermediato il contratto. La richiesta deve indicare gli estremi dell atto oggetto della richiesta facendo riferimento all interesse personale e concreto del soggetto interessato. L assicurazione deve comunicare i dati richiesti entro 60 giorni, così come l accettazione dell accesso agli atti entro 15 giorni, indicando il responsabile d ufficio cui è stata assegnata la trattazione del sinistro nonché del periodo di tempo non inferiore a 15 giorni in cui il richiedente può prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese. Nell ambito del risarcimento diretto di cui all art. 149 del D.Lgs. n. 209/2005 Codice delle assicurazioni private, l impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti da parte del Contraente o Assicurato inoltra la richiesta medesima all impresa gestionaria, dandone contestuale informazione al richiedente. 16. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto: All attenzione dell Ufficio Reclami UNIQA Protezione SpA - Via Carnia, Milano Fax: 02/ reclami@uniqagroup.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, telefono , corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In caso di risoluzione delle liti transfrontaliere, l esponente potrà rivolgersi a quest ultima Autorità o, in alternativa, direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. UNIQA Protezione SpA Nota Informativa Mod. 1501/E ed. 01/2012 pag. 8 di 10

12 Glossario Nel testo che segue si intendono: Alaggio Manovra per portare un imbarcazione all asciutto. Assicurato La persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto. Cessazione del rischio Distruzione, demolizione, esportazione definitiva, cessazione definitiva della circolazione, vendita o consegna in conto vendita del veicolo. Contraente La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. Cose Sia gli oggetti materiali che gli animali. Danno a cose La distruzione totale o parziale di cose. Danno a persone Morte o lesioni personali. Franchigia Quota parte prestabilita del danno risarcibile, che deve essere rimborsata all Impresa dal Contraente o Assicurato. Impresa La Società UNIQA Protezione SpA. Legge Il decreto legislativo n. 209 del 07 settembre Codice delle Assicurazioni Private, il Codice Civile ed ogni altra disposizione normativa e/o regolamentare. Natante I motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore a 25 t. muniti di motore inamovibile di potenza superiore a cc 184 (3 CV fiscali) adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone; le unità da diporto; con esclusione delle unità non dotate di motore, i motori amovibili di qualsiasi potenza. Navigazione da diporto È navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi/ricreativi dai quali esuli il fine di lucro. Polizza Il documento che prova l assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente all Impresa. Proprietario Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. UNIQA Protezione SpA Nota Informativa Mod. 1501/E ed. 01/2012 pag. 9 di 10

13 Risarcimento La somma dovuta dall Impresa in caso di sinistro. Rivalsa/Azione di rivalsa Il diritto che l Impresa ha di recuperare nei confronti del Contraente o dell Assicurato le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto. Scoperto La percentuale di danno (con eventuale minimo) contrattualmente pattuita che rimane a carico dell Assicurato e/o del Contraente per ogni sinistro e che viene detratta dalla somma indennizzabile a termini di polizza. Sinistro L evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Terzi Coloro che vengono definiti come tali dall art. 129 della Legge (Codice delle Assicurazioni). Trasportati Le persone regolarmente trasportate sul natante indicato in polizza. Varo Manovra per portare un natante in acqua. UNIQA Protezione SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. I Rappresentanti Legali Michele Meneghetti Gottfried Nagler UNIQA Protezione SpA Nota Informativa Mod. 1501/E ed. 01/2012 pag. 10 di 10

14 b) Condizioni di Assicurazione Sezione 1 - Condizioni Generali (riguardante i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l assicurazione) Art. 1 Oggetto dell assicurazione 1) L Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni a persone, involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante descritto in polizza L assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private. L Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Particolari. 2) Il massimale esposto in polizza deve intendersi massimale di garanzia per sinistro di cui almeno Euro ,00 per danni alle persone ed Euro ,00 per danni alle cose indipendentemente dal numero delle vittime. Tali minimi si intendono raddoppiati dall 11/06/2012, in base a quanto disposto dall art. 128 del Codice delle Assicurazioni ed a condizione che il massimale previsto in polizza sia pari o superiore ad Euro ,00 in base a quanto disposto dal suddetto articolo. a) Qualora l importo effettivo del danno alle persone sia inferiore all importo minimo sopra esposto, la parte che non viene utilizzata per i danni a persone viene destinata alla copertura dei danni alle cose, se necessario. Analoga applicazione viene fatta per i danni a cose. b) Qualora il massimale per sinistro previsto in polizza sia maggiore rispetto agli importi minimi di Legge (art. 128 del Codice delle Assicurazioni), l eccedenza è destinata alla copertura dei danni alle persone e/o alle cose il cui importo effettivo supera gli importi minimi di Legge. c) Qualora l importo effettivo del danno sia relativo esclusivamente a danni alle persone, l intero massimale per sinistro previsto in polizza viene destinato alla copertura dei danni alle persone. Analoga applicazione viene fatta per i danni a cose Art. 2 Esclusioni e rivalsa L assicurazione non è operante: a) se il conducente non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso; UNIQA Protezione SpA Condizioni di Assicurazione Mod. 1501/E ed. 01/2012 pag. 1 di 8

15 b) nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti; c) nel caso di natanti con autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M n. 566), se la navigazione avviene senza l osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l utilizzo; d) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità delle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione; e) nel caso di natante condotto da persone in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti e psicotrope; f) in caso di dolo del conducente; g) per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche; h) per i danni (comprese le perdite e le spese) verificatisi in connessione diretta o indiretta con: - radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare; - dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi; - armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra reazione, forza o materia simile; - dalle proprietà radioattive, tossiche esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. La presente esclusione non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili; - da armi chimiche, biochimiche o elettromagnetiche. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l art. 144 della Legge, l Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni previste dal predetto articolo. Art. 3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comporti aggravamento di rischio (come la variazione delle caratteristiche tecniche del natante), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Qualora sia applicabile l art. 144 della Legge, l Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni previste dal predetto articolo. UNIQA Protezione SpA Condizioni di Assicurazione Mod. 1501/E ed. 01/2012 pag. 2 di 8

16 Art. 4 Qualifica terzi - Soggetti esclusi L assicurazione non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo responsabile del sinistro, né i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti: 1) il Proprietario del veicolo, l usufruttuario, l acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario in caso di veicolo concesso in leasing; 2) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti legittimi, naturali ed adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento; 3) ove l Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2). Art. 5 Limiti di navigazione L assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi Europei. Art. 6 Pagamento del premio Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l Agenzia (o ufficio) cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato di assicurazione ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore. L assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se, alla scadenza annuale, il Contraente non paga il premio si applica il disposto dell art. 6 - Adeguamento del Premio. Se il Contraente non paga le rate di premio intermedie successive alla prima, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Art. 7 Adeguamento del premio L Impresa trasmette al Contraente una comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto anche in presenza della clausola H - Non tacito rinnovo, contenente le seguenti informazioni: a) la data di scadenza del contratto; b) le modalità di esercizio della disdetta da parte del Contraente; c) le indicazioni in merito al premio di rinnovo della garanzia. In caso di variazioni tariffarie superiori al tasso programmato di inflazione, il Contraente può recedere dall assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell Impresa o all Intermediario pres- UNIQA Protezione SpA Condizioni di Assicurazione Mod. 1501/E ed. 01/2012 pag. 3 di 8

17 so il quale è stata stipulata la polizza entro il giorno di scadenza del contratto. In tal caso non si applica a favore del Contraente il termine di tolleranza previsto dall art. 1901, secondo comma, del Codice Civile. Fatto salvo quanto previsto dal primo comma, la disdetta del contratto è inviata a mezzo telefax o raccomandata almeno 15 giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza. Art. 8 Cessazione del rischio Il Contraente, a seguito della cessazione del rischio, previa restituzione del certificato, del contrassegno e può chiedere alternativamente: a) la sostituzione del contratto di assicurazione con sostituzione del natante assicurato (escluso per il caso di furto); b) la cessione del contratto di assicurazione - esclusivamente per il caso di vendita; c) la risoluzione del contratto di assicurazione (escluso il caso di consegna conto vendita). Per cessazione del rischio si intende: distruzione, demolizione, esportazione definitiva, cessazione definitiva della circolazione, vendita o consegna in conto vendita del veicolo. 1) Sostituzione con altro natante Nel caso in cui l alienante, chieda che la polizza stipulata per detto natante sia resa valida per altro natante di sua proprietà l Impresa prende atto della variazione, rilascia i nuovi documenti e procede all eventuale conguaglio del premio. 2) Cessione del contratto Nel caso di cessione del contratto di assicurazione, il Contraente è obbligato a darne immediata comunicazione all Impresa, la quale, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando all acquirente i predetti nuovi documenti; l alienante è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Non sono ammesse variazioni di rischio successive alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. L impresa non rilascerà l attestazione dello stato di rischio. Per l assicurazione dello stesso natante il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto; 3) Risoluzione del contratto Nel caso in cui il Contraente non si avvalga di quanto indicato al punto 1) ovvero l acquirente non accetti la cessione del contratto di cui al punto 2), il Contraente è tenuto a fornire all Impresa documentazione provante la cessazione del rischio. In tale caso l Impresa restituirà la parte di premio imponibile corrisposta e non usufruita, escluse imposte, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno. 4) In caso di furto (art. 624 del c.p.) del natante il contratto è risolto a decorrere dal giorno di scadenza del certificato di assicurazione. Il Proprietario/Locatario deve fornire all Impresa compia della denuncia di furto presentata all Autorità competente. UNIQA Protezione SpA Condizioni di Assicurazione Mod. 1501/E ed. 01/2012 pag. 4 di 8

18 Qualora il furto avvenga nei 15 giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il Contraente è tenuto al pagamento della rata scaduta e il contratto è risolto dalla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso. Art. 9 Modalità per la denuncia dei sinistri 1) La denuncia del sinistro deve essere inoltrata all Impresa e deve contenere l indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro. Nel caso di sinistro nel quale siano coinvolti natanti immatricolati o registrati in Stati esteri che circolino temporaneamente in Italia la richiesta deve contenere ogni dato utile quali gli estremi del natante estero coinvolto, i nomi ed indirizzi del proprietario e del conducente del natante in particolare, l impresa assicuratrice del natante estero, l autorità eventualmente intervenuta e copia della denuncia. La denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (art del Codice Civile) o da quando l Assicurato ne è venuto a conoscenza. 2) Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. 3) A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell invio di documentazione o atti giudiziari, l Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art del Codice Civile). Art. 10 Gestione delle vertenze L Impresa assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell Assicurato in sede penale sino all atto di tacitazione dei danneggiati. L Impresa non riconosce le spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. L Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora l Impresa lo richieda espressamente. Art. 11 Rinnovo del contratto Salvo quanto previsto dall art. 7, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno quindici giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno e così successivamente. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all anno e pertanto, alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma. UNIQA Protezione SpA Condizioni di Assicurazione Mod. 1501/E ed. 01/2012 pag. 5 di 8

19 Art. 12 Sostituzione del certificato e del contrassegno Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione o del contrassegno, dovuta al deterioramento accidentale o alla perdita degli stessi, l Impresa rilascia un duplicato previa restituzione di quelli precedenti in caso di deterioramento. Se la perdita del certificato e contrassegno sia dovuta a sottrazione o smarrimento, l Assicurato deve dare la prova di aver denunciato il fatto alla competente Autorità. Art. 13 Oneri a carico del Contraente Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 14 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Sezione 2 - Condizioni Particolari (riguardante i rischi della Responsabilità Civile, valide solo se espressamente richiamate in polizza) B) Natanti destinati a scuola guida Qualora venga dichiarato in polizza che il natante è destinato a scuola guida (uso SG), l assicurazione copre anche la responsabilità dell istruttore. Sono considerati terzi l esaminatore, l allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l effettuazione dell esame, e l istruttore soltanto durante l esame dell allievo conducente. D) Danni a cose ed animali di terzi L Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi non trasportati. L assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta di Euro 100,00 per ogni sinistro. Il Contraente e l Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all Impresa l importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. L impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest ultimo rientri nei limiti della franchigia. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovano a bordo del natante od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate, salvo, per i natanti adibiti a trasporto pubblico di persone, il disposto delle Condizioni Aggiuntive E) o F). UNIQA Protezione SpA Condizioni di Assicurazione Mod. 1501/E ed. 01/2012 pag. 6 di 8

20 E) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone L Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi danaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 200,00 per ogni persona danneggiata. F) Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti a trasporto pubblico di persone 1. Danni a cose ed animali di terzi non trasportati L Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed animali di terzi. L assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta di Euro 100,00 per ogni sinistro. Il Contraente e l Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all Impresa l importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. L impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest ultimo rientri nei limiti della franchigia. Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si trovino a bordo del natante. 2. Danni a cose e animali di terzi trasportati su natanti adibiti a trasporto pubblico di persone L Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli animali e agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi danaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. La garanzia è prestata fino ad un massimo di Euro 200,00 per ogni persona danneggiata. G) Attività idrosciatoria - Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano L Impresa assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall esercizio dell attività di traino. H) Non tacito rinnovo A deroga dell art. 11 delle Condizioni di Assicurazione il presente contratto non verrà tacitamente rinnovato alla sua naturale scadenza e non viene applicato il termine di tolleranza previsto dall art. 1901, secondo comma, del Codice Civile. UNIQA Protezione SpA Condizioni di Assicurazione Mod. 1501/E ed. 01/2012 pag. 7 di 8

21 L) Estensione dei limiti di navigazione I limiti di navigazione di cui all art. 5 della Sezione 1 Condizioni di Assicurazione vengono estesi al Mar Nero ed alle coste orientali dell Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le Isole Canarie. M) Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti. L Impresa, a parziale deroga dell art. 2 delle Condizioni di Assicurazione limiterà il diritto di rivalsa che le compete per quanto previsto dalla lettera e) dello stesso articolo ad un importo pari al 10% del sinistro liquidato con il massimo di Euro 500,00. N) Giacenza a terra L Impresa assicura la Responsabilità Civile dell Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi dal natante quando lo stesso si trovi in giacenza a terra, nonché in conseguenza delle operazioni di alaggio, varo e trasporto sulla terraferma. L assicurazione vale fino alla concorrenza dei massimali di Responsabilità Civile indicati in polizza, con il limite di Euro ,00 per i danni a cose di terzi cagionati da incendio del natante. Ferme restando le esclusioni dal novero dei terzi di cui all art. 129 della Legge, sono inoltre esclusi i danni: - alle cose di terzi che il Contraente e/o l Assicurato detengono a qualsiasi titolo nonché alle cose a bordo del natante; - al mezzo che effettua l alaggio, il varo e il trasporto del natante sulla terraferma; - da circolazione provocati dal mezzo che trasporta il natante e provocati da caduta del natante trasportato; - ai dipendenti del Contraente e/o dell Assicurato addetti al servizio del natante e a coloro che prendono parte alle operazioni di alaggio, varo e trasporto del natante sulla terraferma. O) Ricorso terzi L Impresa si obbliga ad indennizzare, fino ad un massimo di Euro ,00, i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall incendio del natante descritto in polizza quando lo stesso non si trovi in navigazione a norma della Legge. Restano ferme le esclusioni dal novero dei terzi di cui all art. 129 della Legge. P) Navigazione a vela L Impresa assicura la Responsabilità Civile dell Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi dal natante descritto in polizza quando lo stesso navighi con il solo ausilio delle vele. UNIQA Protezione SpA Condizioni di Assicurazione Mod. 1501/E ed. 01/2012 pag. 8 di 8

22 Mod. 1501/E - Barcaplus ed. 01/ rist. 01/2012 UNIQA Protezione SpA Sede Legale e Direzione Generale: Viale Venezia Udine - Tel Fax postaprotezione@uniqagroup.it - Capitale Sociale ,00 i.v. - C.F. / P.I. / Registro Imprese Udine n R.E.A. n Autorizzazione ex art. 65 R.D.L. 29/04/1923 n Albo delle Imprese di Assicurazione n Gruppo UNIQA ITALIA (Albo gruppi n. 007) Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di UNIQA Assicurazioni SpA

Condizioni Generali di Assicurazione

Condizioni Generali di Assicurazione Condizioni Generali di Assicurazione Definizioni Nel testo che segue si intendono: Assicurato La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto. Contraente La persona

Dettagli

Condizioni Generali di Assicurazione

Condizioni Generali di Assicurazione Protezione Condizioni Generali di Assicurazione Barca & Distensione La polizza Responsabilità Civile per la navigazione dei natanti a motore Mod. 1501/E - Barcaplus Condizioni Generali di Assicurazione

Dettagli

Navigazione da diporto E navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi/ricreativi dai quali esuli il fine di lucro.

Navigazione da diporto E navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi/ricreativi dai quali esuli il fine di lucro. Barca & Distensione La polizza Responsabilità Civile per la navigazione dei natanti a motore mod. 1501/E Condizioni Generali di Assicurazione Definizioni Nel testo che segue si intendono: Alaggio Manovra

Dettagli

& La polizza Responsabilità Civile per la navigazione dei natanti a motore

& La polizza Responsabilità Civile per la navigazione dei natanti a motore Barca & Distensione La polizza Responsabilità Civile per la navigazione dei natanti a motore Modello 1501/E - Barcaplus - Edizione maggio 2012 Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile per la

Dettagli

Responsabilità Civile per la navigazione dei natanti a motore

Responsabilità Civile per la navigazione dei natanti a motore Una Società di Responsabilità Civile per la navigazione dei natanti a motore Modello 1501/E - Barcaplus - Edizione maggio 2017 Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile per la navigazione di

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 1 PROGRESS ASSICURAZIONI S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: 90143 Palermo Piazza Alberico Gentili, 3 Tel. 091286111 PBX Fax 0916259351 R.E.A. di Palermo n. 88736

Dettagli

DIP DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI

DIP DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI POLIZZA R.C.AUTO (Autovetture) DIP DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI Compagnia: REALE MUTUA ASSICURAZIONI - Prodotto: FCA Leasing Autovetture Le informazioni precontrattuali

Dettagli

Assicurazione RCA. Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto

Assicurazione RCA. Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto Assicurazione RCA Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. DARAG Italia Full optional RCA Edizione 01/2019 Ramo 50 Il presente documento contiene informazioni aggiuntive

Dettagli

Assicurazione RCA. Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto

Assicurazione RCA. Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto Assicurazione RCA Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. DARAG Italia Full optional RCA bus, veicoli trasporto cose, macchine operatrici e macchine agricole Edizione

Dettagli

Assicurazione Multirischio natanti

Assicurazione Multirischio natanti Assicurazione Multirischio natanti Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni Edizione 01/2019 DARAG Italia Multirischio natanti Il presente documento contiene informazioni

Dettagli

Assicurazione RCA. Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto

Assicurazione RCA. Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto Assicurazione RCA Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. DARAG Italia Full optional RCA vetture e tassametri Edizione 01/2019 Ramo 50 Il presente documento contiene

Dettagli

Allianz S.p.A. Divisione Allianz Lloyd Adriatico

Allianz S.p.A. Divisione Allianz Lloyd Adriatico Allianz S.p.A. Divisione Allianz Lloyd Adriatico Fascicolo informativo Contratto di assicurazione Contro i DANNI Il presente Fascicolo Informativo, contenente: 1) Nota Informativa Al Contraente 2) Condizioni

Dettagli

IMBARCAZIONI CATTOLICA&MOTORI CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC NATANTI. Il presente allegato è parte integrante della polizza MRA - MOD.

IMBARCAZIONI CATTOLICA&MOTORI CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC NATANTI. Il presente allegato è parte integrante della polizza MRA - MOD. IMBARCAZIONI CATTOLICA&MOTORI CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC NATANTI Il presente allegato è parte integrante della polizza MRA - MOD. C&M 1 EDIZIONE 12/2018 INDICE CONDIZIONI DI POLIZZA NATANTI GLOSSARIO

Dettagli

FIRST/CISL TUTELA LEGALE

FIRST/CISL TUTELA LEGALE 1 FIRST/CISL TUTELA LEGALE DEFINIZIONI: Nel testo che segue, si intendono: - ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; - ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione; - ASSISTENZA

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE Liguria Protegge Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione c) Informativa Home Insurance deve essere

Dettagli

La polizza globale per i veicoli a motore

La polizza globale per i veicoli a motore Auto & Libertà La polizza globale per i veicoli a motore Modello 1500/A - Edizione gennaio 2012 Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore AUTOVETTURE

Dettagli

NORMATIVA. Regolamento Isvap - n. 4 del 9 agosto 2006 ( in Gazz. Uff. n. 26 settembre 2006)

NORMATIVA. Regolamento Isvap - n. 4 del 9 agosto 2006 ( in Gazz. Uff. n. 26 settembre 2006) NORMATIVA Regolamento Isvap - n. 4 del 9 agosto 2006 ( in Gazz. Uff. n. 26 settembre 2006) Oggetto: regolamento concernente gli obblighi informativi a carico delle imprese in occasione di ciascuna scadenza

Dettagli

CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE

CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE E CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE SEZIONE RCT e RCA POLIZZE N. 77691756, 525349178 CIG 7387081C13

Dettagli

Full optional. Contratto di assicurazione RCA Natanti. Ed. Gennaio

Full optional. Contratto di assicurazione RCA Natanti. Ed. Gennaio Full optional Contratto di assicurazione RCA Natanti Ed. Gennaio 2019 www.darag.it DARAG Italia S.p.A. Sede Legale e Direzione Via G. Lorenzini 4, 20139 Milano Società per Azioni a socio unico - Capitale

Dettagli

Contratto di Assicurazione Danni FEDERAZIONE GILDA UNAMS

Contratto di Assicurazione Danni FEDERAZIONE GILDA UNAMS Europ Assistance Italia S.p.A. Contratto di Assicurazione Danni FEDERAZIONE GILDA UNAMS Il presente Fascicolo informativo, contenente: Nota informativa, comprensiva del glossario; Condizioni di Assicurazione;

Dettagli

La polizza globale per i veicoli a motore

La polizza globale per i veicoli a motore Auto & Libertà La polizza globale per i veicoli a motore Modello 1500/C - Edizione maggio 2011 Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore CICLOMOTORI E

Dettagli

Assicurazione CVT. Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni. DARAG Italia DARAG CVT GAP

Assicurazione CVT. Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni. DARAG Italia DARAG CVT GAP Assicurazione CVT Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni Edizione 01/2019 DARAG Italia DARAG CVT GAP Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e

Dettagli

IMBARCAZIONI CATTOLICA&MOTORI CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC NATANTI. Il presente allegato è parte integrante della polizza MRA - MOD.

IMBARCAZIONI CATTOLICA&MOTORI CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC NATANTI. Il presente allegato è parte integrante della polizza MRA - MOD. IMBARCAZIONI CATTOLICA&MOTORI CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC NATANTI Il presente allegato è parte integrante della polizza MRA - MOD. C&M 1 EDIZIONE 05/2018 INDICE CONDIZIONI DI POLIZZA NATANTI Glossario

Dettagli

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (Ultimo aggiornamento dei dati contenuti: )

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (Ultimo aggiornamento dei dati contenuti: ) BHItalia è il marchio registrato della sede secondaria Italiana di CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (Ultimo aggiornamento dei dati contenuti: 01.12.2013) CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Dettagli

Libretto di Polizza. EDIZIONE 1 Dicembre Responsabilità civile NATANTI A MOTORE E MOTORI AMOVIBILI

Libretto di Polizza. EDIZIONE 1 Dicembre Responsabilità civile NATANTI A MOTORE E MOTORI AMOVIBILI Libretto di Polizza EDIZIONE 1 Dicembre 2010 Responsabilità civile NATANTI A MOTORE E MOTORI AMOVIBILI INDICE PAG. Condizioni Generali di Assicurazione Sezione I - Condizioni di Assicurazione per la Garanzia

Dettagli

LOTTO 2. Capitolato di Assicurazione RCA / ARD

LOTTO 2. Capitolato di Assicurazione RCA / ARD LOTTO 2 CIG 7625482ACE Capitolato di Assicurazione RCA / ARD Sede Legale, Viale Lombrici, 27-06046 Norcia (PG) Partita Iva n. 02946640543 Salvatori Broker STUDIO DI CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA

Dettagli

La polizza globale per i veicoli a motore

La polizza globale per i veicoli a motore Auto & Libertà La polizza globale per i veicoli a motore Modello 1500/X - Edizione maggio 2012 Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore AUTOBUS, VEICOLI

Dettagli

SOMMARIO. Norme che regolano l'assicurazione in generale

SOMMARIO. Norme che regolano l'assicurazione in generale Allegato 1 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE E MOTOCICLISTICHE SOMMARIO Norme che regolano

Dettagli

Aviva 5 Giorni. Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile. Gruppo Aviva CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

Aviva 5 Giorni. Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile. Gruppo Aviva CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO Aviva 5 Giorni Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO 324 AGGIORNATO AL 01/01/2019 Gruppo Aviva Aviva 5 Giorni Condizioni di Assicurazione

Dettagli

La polizza globale per i veicoli a motore

La polizza globale per i veicoli a motore Auto & Libertà La polizza globale per i veicoli a motore Modello 1500/C - Edizione maggio 2013 Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore CICLOMOTORI E

Dettagli

Responsabilità civile

Responsabilità civile Libretto di Polizza EDIZIONE 1 Dicembre 2010 Responsabilità civile NATANTI A MOTORE E MOTORI AMOVIBILI INDICE PAG. Condizioni Generali di Assicurazione Sezione I - Condizioni di Assicurazione per la Garanzia

Dettagli

La polizza globale per i veicoli a motore

La polizza globale per i veicoli a motore Auto & Libertà La polizza globale per i veicoli a motore Modello 1500/A - Edizione luglio 2014 Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore AUTOVETTURE Il

Dettagli

CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P/ITAS ASSICURAZIONI SPA. Polizza / Tutela Legale soci F.I.A.I.P. NOTA INFORMATIVA

CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P/ITAS ASSICURAZIONI SPA. Polizza / Tutela Legale soci F.I.A.I.P. NOTA INFORMATIVA CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P/ITAS ASSICURAZIONI SPA Polizza / Tutela Legale soci F.I.A.I.P. NOTA INFORMATIVA Tutela Legale soci F.I.A.I.P. - edizione 12/2011 CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P/ITAS

Dettagli

Proprietario:

Proprietario: Polizza n. 0541446791 Veicolo Targa: DF800CW AGENZIA: GROSSETO (0541) (0541) VIA DELLA PACE 27-58100 GROSSETO (GR) Tel.: 0564418656 Fax: 05641979042 e-mail: AG541@HDIARETE.IT Proprietario: CONTRAENTE:

Dettagli

La polizza globale per i veicoli a motore

La polizza globale per i veicoli a motore Auto & Libertà La polizza globale per i veicoli a motore Modello 1500/X - Edizione luglio 2014 Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore AUTOBUS, VEICOLI

Dettagli

Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Natanti a Motore e Motori Amovibili Nuova 1 Global Linea Natanti

Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Natanti a Motore e Motori Amovibili Nuova 1 Global Linea Natanti Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Natanti a Motore e Motori Amovibili Nuova 1 Global Linea Natanti Modello 14-000000124 - Ed. 01.07.2014 IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE

Dettagli

Tua Assicurazioni S.p.A.

Tua Assicurazioni S.p.A. Tua Assicurazioni S.p.A. Gruppo Cattolica Assicurazioni Contratto di Responsabilità Civile Natanti Tua Natanti Il presente Fascicolo Informativo, contenente a) Nota informativa, comprensiva del glossario

Dettagli

Tua Assicurazioni S.p.A.

Tua Assicurazioni S.p.A. Tua Assicurazioni S.p.A. Gruppo Cattolica Assicurazioni Contratto di responsabilità civile autoveicoli terrestri Tua Motor / Ciclomotori e Motocicli Il presente Fascicolo Informativo, contenente a) Nota

Dettagli

ASSICURAZIONE R.C. Professionale e R.C. Famiglia

ASSICURAZIONE R.C. Professionale e R.C. Famiglia ASSICURAZIONE R.C. Professionale e R.C. Famiglia Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) Compagnia: ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A Prodotto:

Dettagli

ASSICURAZIONE R.C. Ammanchi di Cassa, Professionale e Famiglia

ASSICURAZIONE R.C. Ammanchi di Cassa, Professionale e Famiglia ASSICURAZIONE R.C. Ammanchi di Cassa, Professionale e Famiglia Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) Compagnia: ArgoGlobal Assicurazioni

Dettagli

Responsabilità civile Le coordinate della tua sicurezza.

Responsabilità civile Le coordinate della tua sicurezza. LINEA MEZZI DI TRASPORTO Responsabilità civile Le coordinate della tua sicurezza. Edizione del 1 Gennaio 2007 INDICE Condizioni Generali di Assicurazione pag. 1 Sezione I - Condizioni di Assicurazione

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO Il presente Fascicolo informativo, contenente Nota informativa, comprensiva del glossario Condizioni di assicurazione

Dettagli

Generali Sei in salvo

Generali Sei in salvo Generali Italia S.p.A. Contratto di Assicurazione per la copertura dei rischi del terremoto e dell alluvione, inondazione per l'abitazione Il presente Fascicolo informativo, contenente - Nota informativa,

Dettagli

Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Natanti a Motore e Motori Amovibili Nuova 1 Global Linea Natanti

Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Natanti a Motore e Motori Amovibili Nuova 1 Global Linea Natanti Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Natanti a Motore e Motori Amovibili Nuova 1 Global Linea Natanti Modello 14-000000125 - Ed. 01.07.2017 IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE

Dettagli

Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore

Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore Una Società di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore Modello 1500/A - Edizione maggio 2017 Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a

Dettagli

Gruppo Editoriale L'espresso S.p.A.

Gruppo Editoriale L'espresso S.p.A. NOTA INFORMATIVA Contratto di assicurazione Danni Gruppo Editoriale L'espresso S.p.A. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto

Dettagli

NOTA INFORMATIVA PER NATANTI E MOTORI AMOVIBILI PRODOTTO NUOVA 1 a GLOBAL

NOTA INFORMATIVA PER NATANTI E MOTORI AMOVIBILI PRODOTTO NUOVA 1 a GLOBAL NOTA INFORMATIVA PER NATANTI E MOTORI AMOVIBILI PRODOTTO NUOVA 1 a GLOBAL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE OBBLIGATORIA PER I NATANTI (Ai sensi dell articolo 185 del Decreto Legislativo

Dettagli

RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI A MOTORE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI A MOTORE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI A MOTORE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 Oggetto dell assicurazione L Impresa assicura, in conformità alle norme del Codice delle Assicurazioni, i rischi della

Dettagli

Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore

Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore Modello 1500/C - Edizione luglio 2016 Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore CICLOMOTORI

Dettagli

Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Natanti a Motore e Motori Amovibili Nuova 1 Global Linea Natanti

Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Natanti a Motore e Motori Amovibili Nuova 1 Global Linea Natanti Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Natanti a Motore e Motori Amovibili Nuova 1 Global Linea Natanti Modello 14-000000091 - Ed. 01.04.2016 IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE

Dettagli

Tua Assicurazioni S.p.A.

Tua Assicurazioni S.p.A. Tua Assicurazioni S.p.A. Gruppo Cattolica Assicurazioni Contratto di responsabilità civile autoveicoli terrestri Tua Natanti Il presente Fascicolo Informativo, contenente a) Nota informativa, comprensiva

Dettagli

Responsabili & Tranquilli

Responsabili & Tranquilli Responsabili & Tranquilli L assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa,

Dettagli

Responsabilità Civile verso Terzi

Responsabilità Civile verso Terzi Una Società di Responsabilità Civile verso Terzi Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario;

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DA CIRCOLAZIONE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DA CIRCOLAZIONE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DA CIRCOLAZIONE Guard Rail Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al contraente

Dettagli

APPENDICE INTEGRATIVA

APPENDICE INTEGRATIVA APPENDICE INTEGRATIVA La presente appendice integrativa costituisce parte integrante del Fascicolo Informativo UnipolSai KM&Servizi 2Ruote Ciclomotori e Motocicli - Contratto di Assicurazione per la Responsabilità

Dettagli

Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore

Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore Modello 1500/C - Edizione gennaio 2017 Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore CICLOMOTORI

Dettagli

Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore

Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore Una Società di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore Modello 1500/X - Edizione maggio 2017 Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a

Dettagli

R.C. Auto Camper Condizioni generali Art Oggetto del contratto TUA assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi

R.C. Auto Camper Condizioni generali Art Oggetto del contratto TUA assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi R.C. Auto Camper Condizioni generali Art. 13 - Oggetto del contratto TUA assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione indennità da ricovero e convalescenza a seguito di infortunio e/o malattia/diaria

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione indennità da ricovero e convalescenza a seguito di infortunio e/o malattia/diaria Contratto di Assicurazione indennità da ricovero e convalescenza a seguito di infortunio e/o malattia/diaria Diaria/Mod. X0151.0 Edizione 11/2007 Assicurazione indennità da ricovero e convalescenza a seguito

Dettagli

BEN RIVALSE. L assicurazione non è operante in questi casi:

BEN RIVALSE. L assicurazione non è operante in questi casi: BEN Conducente in stato di ebbrezza o sanzionato ai sensi dell'art. 186 n.7 Codice della Strada (Rivalsa limitata solo per il primo sinistro, 10% del danno ad un massimo di 2.500); Conducente sotto l'effetto

Dettagli

FASCICOLO INFORMATIVO POSTUMA DECENNALE INDENNITARIA Polizza tutti i rischi della costruzione di opere civili

FASCICOLO INFORMATIVO POSTUMA DECENNALE INDENNITARIA Polizza tutti i rischi della costruzione di opere civili FASCICOLO INFORMATIVO POSTUMA DECENNALE INDENNITARIA Polizza tutti i rischi della costruzione di opere civili Il Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario; b) Condizioni

Dettagli

NOTA INFORMATIVA PER NATANTI E MOTORI AMOVIBILI PRODOTTO SIAT NATANTI

NOTA INFORMATIVA PER NATANTI E MOTORI AMOVIBILI PRODOTTO SIAT NATANTI NOTA INFORMATIVA PER NATANTI E MOTORI AMOVIBILI PRODOTTO SIAT NATANTI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA CIVILE OBBLIGATORIA PER I NATANTI (Ai sensi dell articolo 185 del Decreto Legislativo

Dettagli

Nautica Reale. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi

Nautica Reale. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi Nautica Reale Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi Mod. 5254 RCA - Ed. 08/13 Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente: - Nota Informativa, comprensiva del Glossario

Dettagli

Sicurezza Integrale Aurora

Sicurezza Integrale Aurora Contratto di Assicurazione Sicurezza Integrale Aurora BARCHE DA DIPORTO Modello U9052A1 - Ed. 01.06.2014 Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa comprensiva del glossario b) Condizioni

Dettagli

Contratto di Assicurazione Multirischi YESCAPA

Contratto di Assicurazione Multirischi YESCAPA Europ Assistance Italia S.p.A. Contratto di Assicurazione Multirischi YESCAPA Il presente Fascicolo informativo, contenente: Nota informativa, comprensiva del glossario; Condizioni di Assicurazione; Modulo

Dettagli

NATANTI A MOTORE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE AUTO. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

NATANTI A MOTORE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE AUTO. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa NATANTI A MOTORE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE AUTO IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO E LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, DEVE ESSERE CONSEGNATO AL

Dettagli

Polizza AUTO - Ciclomotori e Motocicli DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Polizza AUTO - Ciclomotori e Motocicli DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Polizza AUTO - Ciclomotori e Motocicli DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: UNIQA Assicurazioni S.p.A. Prodotto: R.C. veicoli a motore Le informazioni

Dettagli

Polizza XME Protezione

Polizza XME Protezione Nota Informativa Polizza XME Protezione Modulo Tutela Legale La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DA CIRCOLAZIONE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DA CIRCOLAZIONE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DA CIRCOLAZIONE Guard Rail Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione c) Informativa Home Insurance deve

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione infortuni automobilistici/comfort

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione infortuni automobilistici/comfort Contratto di Assicurazione infortuni automobilistici/comfort Comfort/Mod. X0200.0 Edizione 5/2006 Assicurazione infortuni automobilistici/comfort La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema

Dettagli

Assicurazione per la Responsabilità Civile Natanti e Motori Amovibili Nuova 1 a Global Flotte Linea Natanti

Assicurazione per la Responsabilità Civile Natanti e Motori Amovibili Nuova 1 a Global Flotte Linea Natanti Assicurazione per la Responsabilità Civile Natanti e Motori Amovibili Nuova 1 a Global Flotte Linea Natanti Gentile Cliente alleghiamo i seguenti documenti: DIP DANNI (Documento informativo precontrattuale

Dettagli

Polizza Ombrello Modulo Tutela Legale

Polizza Ombrello Modulo Tutela Legale Nota Informativa Polizza Ombrello Modulo Tutela Legale La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell

Dettagli

NOTA INFORMATIVA C.V..T. CICLOMOTORI/MOTOCICLI

NOTA INFORMATIVA C.V..T. CICLOMOTORI/MOTOCICLI NOTA INFORMATIVA C.V..T. CICLOMOTORI/MOTOCICLI Introduzione La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposta dall ISVAP (reg. n. 35/2010), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva

Dettagli

CAPO IV PROCEDURE LIQUIDATIVE. Art. 143 (Denuncia di sinistro)

CAPO IV PROCEDURE LIQUIDATIVE. Art. 143 (Denuncia di sinistro) CAPO IV PROCEDURE LIQUIDATIVE Art. 143 (Denuncia di sinistro) 1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se

Dettagli

Contratto di Assicurazione per la Responsabilità civile della circolazione dei veicoli a motore e per i rischi accessori Natanti.

Contratto di Assicurazione per la Responsabilità civile della circolazione dei veicoli a motore e per i rischi accessori Natanti. Contratto di Assicurazione per la Responsabilità civile della circolazione dei veicoli a motore e per i rischi accessori Natanti. Dimensione Auto Il presente Fascicolo informativo contenente la Nota informativa,

Dettagli

R58 Responsabilità civile - Colpa grave Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile - Colpa grave (Dipendenti SSN - Professioni sanitarie)

R58 Responsabilità civile - Colpa grave Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile - Colpa grave (Dipendenti SSN - Professioni sanitarie) Generali Italia S.p.A. R58 Responsabilità civile - Colpa grave Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile - Colpa grave (Dipendenti SSN - Professioni sanitarie) Il presente Fascicolo informativo,

Dettagli

CONVENZIONE ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE COLPA GRAVE per gli iscritti al Sindacato UIL Pubblica Amministrazione Polizza Integrativa Generali S.p.A n 360840739 Annualità 31.10.2017 31.10.2018

Dettagli

NOTA INFORMATIVA 3 23 A) 5 23 B) 6 23 INTEGRAZIONE NOTA INFORMATIVA C) GLOSSARIO CONDIZIONI GENERALI

NOTA INFORMATIVA 3 23 A) 5 23 B) 6 23 INTEGRAZIONE NOTA INFORMATIVA C) GLOSSARIO CONDIZIONI GENERALI indice NOTA INFORMATIVA pag. 3 di 23 A) informazioni relative all impresa pag. 5 di 23 B) informazioni relative al contratto pag. 6 di 23 INTEGRAZIONE NOTA INFORMATIVA pag. 14 di 23 C) informazioni sulle

Dettagli

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE MODELLO 7A 7B UNIFICATO AVVERTENZA

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE MODELLO 7A 7B UNIFICATO AVVERTENZA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE MODELLO 7A 7B UNIFICATO AVVERTENZA Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento IVASS n. 5/2006 la nostra agenzia

Dettagli

TEMPORANEA PURO RISCHIO

TEMPORANEA PURO RISCHIO TEMPORANEA PURO RISCHIO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE DI RENDITA CERTA A PREMIO ANNUO COSTANTE LIMITATO O UNICO Il presente Fascicolo informativo, contenente la Nota informativa,

Dettagli

Assicurazione della RESPONSABILITÀ CIVILE PER COLPA GRAVE MEDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Assicurazione della RESPONSABILITÀ CIVILE PER COLPA GRAVE MEDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Assicurazione della RESPONSABILITÀ CIVILE PER COLPA GRAVE MEDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Documento informativo relativo al prodotto assicurativo Compagnia: Groupama Assicurazioni

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE. Liguria Protegge

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE. Liguria Protegge CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE Liguria Protegge Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione c) Informativa Home Insurance deve essere

Dettagli

TEMPORANEA PURO RISCHIO

TEMPORANEA PURO RISCHIO TEMPORANEA PURO RISCHIO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE IN FORMA DI CAPITALE COSTANTE A PREMIO UNICO O A PREMIO ANNUO COSTANTE Il presente Fascicolo informativo, contenente la

Dettagli

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE POLIZZE N

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE POLIZZE N Pag. 1 Art. 1. OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Si conviene fra le parti che possano essere assicurati solo mezzi di proprietà di VFS SERVIZI FINANZIARI S.p.A., con Sede in Corso Europa n. 2, 24040 Zingonia

Dettagli

Informativa al Contraente

Informativa al Contraente Informativa al Contraente Nota informativa predisposta ai sensi dell art. 185 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e delle Circolari ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997, n. 347/D del 5 novembre

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 E SUCC. MODIFICHE INTERVENUTE ALL. 7A - COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO

Dettagli

NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI NATANTI A MOTORE, PER GLI INFORTUNI E L ASSISTENZA IN NAVIGAZIONE

NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI NATANTI A MOTORE, PER GLI INFORTUNI E L ASSISTENZA IN NAVIGAZIONE Generali Italia S.p.A. NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI NATANTI A MOTORE, PER GLI INFORTUNI E L ASSISTENZA IN NAVIGAZIONE La presente Nota informativa è redatta

Dettagli

Essenziale. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva

Essenziale. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva Essenziale Nota Informativa Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva

Dettagli

TESTO DEL PRODOTTO RC PROFESSIONALE DELLO PSICOLOGO

TESTO DEL PRODOTTO RC PROFESSIONALE DELLO PSICOLOGO ALLEGATO 1 a Circolare Chief Underwriting Officer - n. 2012/85/22 TESTO DEL PRODOTTO RC PROFESSIONALE DELLO PSICOLOGO Allegato n P- alla polizza n INTEGRAZIONE ALLA NOTA INFORMATIVA Articolo 3. Coperture

Dettagli