Tua Assicurazioni S.p.A.
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- Cornelio Di Marco
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1 Tua Assicurazioni S.p.A. Gruppo Cattolica Assicurazioni Contratto di responsabilità civile autoveicoli terrestri Tua Natanti Il presente Fascicolo Informativo, contenente a) Nota informativa, comprensiva del glossario b) Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto ATTENZIONE: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa
2 TUA NATANTI NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS (Reg. n. 35/2010), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. In relazione ai diversi tipi di veicolo, PRESSO I PUNTI VENDITA E NEL SITO INTERNET DELL IMPRESA È POSSIBILE CHIEDERE IL RILASCIO DI UN PREVENTIVO GRATUITO PERSONALIZZATO che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché in base alla formula contrattuale dallo stesso indicata tra le possibili offerte da TUA. Data ultimo aggiornamento: A. INFORMAZIONI SU TUA 1 INFORMAZIONI GENERALI TUA Assicurazioni S.p.A. Gruppo Cattolica Assicurazioni - ha sede legale e sociale in Italia, Largo Tazio Nuvolari, Milano (MI) - Telefono: 02/ Fax: 02/ Sito internet servizioclienti@tuaassicurazioni.it TUA Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n del 20/11/1998 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 277 del 26/11/1998 Registro delle Imprese Milano n È iscritta all albo imprese IVASS n del INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE L ammontare del patrimonio netto rilevabile dall ultimo bilancio approvato è pari a 28 milioni di euro (capitale sociale: 23,2 milioni di euro totale riserve patrimoniali: 22,6 milioni di euro). L indice di solvibilità della gestione danni è pari a 1,47 ed è determinato dal rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3 COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE La formula tariffaria applicabile al contratto è la tariffa fissa, che prevede un premio fisso e non soggetto a riduzioni o maggiorazioni rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri per i quali la Società abbia effettuato, nel periodo di osservazione pagamenti anche parziali per il risarcimento di danno conseguenti a sinistri. OGGETTO DEL CONTRATTO Il contratto R.C. Natanti tiene indenne l assicurato di quanto egli sia tenuto a versare quale civilmente responsabile per danni cagionati a terzi da fatto della circolazione, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento di attuazione della legge ed entro i limiti convenuti (cosiddetto massimale).(art. 1 delle CGA) LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI AVVERTENZA: TUA, in caso di inoperatività della garanzia per eccezioni di carattere contrattuale, ha diritto di rivalersi (ovvero di richiedere il rimborso di quanto liquidato per il sinistro), in tutto o in parte, di quanto pagato al terzo danneggiato. I casi di esclusione della copertura assicurativa che prevedono la possibilità di agire in rivalsa sono quelli espressamente indicati nelle condizioni di polizza (art. 3 e 4 CGA). AVVERTENZA: In presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Nel caso in cui sia applicabile l art. 144 della Legge, TUA eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. (art. 2 CGA). PROPOSTA DI RINNOVO DEL CONTRATTO/DISDETTA (ARTT. 8 E 9 DELLE CGA) Il contratto, salvo diverso accordo tra le parti, ha durata annuale ed è stipulato senza tacito rinnovo. AVVERTENZA: il contratto, salvo diversa pattuizione, non prevede il tacito rinnovo ed il contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo o meno senza dare alcuna comunicazione preventiva. Si rinvia all art. 5 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 4 SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA (ART.4 bis CGA) I danni di qualsiasi natura subiti dal conducente responsabile del sinistro sono esclusi dalla garanzia. Sono pure esclusi i danni alle cose subiti dai soggetti indicati all art. 129 della Legge e precisamente: - Dal proprietario del veicolo assicurato, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario; - Dal coniuge non legalmente separato, dal convivente more uxorio, ascendenti, discendenti nonché dai parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico del conducente o dei soggetti di cui al punto precedente; - Dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovano con questi in uno dei rapporti di cui al punto che precede. 5 DICHIARAZIONI DELL ASSICURATO AVVERTENZA: costituiscono motivo di rivalsa le dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal contraente al momento della stipulazione e la mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (art. 2 delle CGA). 6 PREMI Determinazione del premio Il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa. L importo indicato sul contratto è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall impresa all intermediario. Frazionamento Non è ammesso il frazionamento del premio. Pagamento del premio Il pagamento del premio, che il cliente è tenuto a versare alle scadenze convenute ed indicate in contratto, può essere eseguito con una delle seguenti modalità: - assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all agente in qualità di agente della Società; - ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l agente in qualità di agente della Società; - contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. AVVERTENZA: in caso di vendita, conto vendita, furto totale, distruzione, demolizione od esportazione del veicolo il contraente può chiedere la restituzione della parte di premio pagato e non goduto relativo 1 di 3 2 Sede: Largo Tazio Nuvolari 1, Milano (Italia)
3 al periodo residuo per il quale il rischio è cessato (artt. 6, 8, 21 delle CGA) 7 INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO TUA si impegna a trasmettere al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta unitamente all attestazione sullo stato di rischio, riportante l informativa prevista dalle disposizioni vigenti. Il contraente può prendere visione degli aggiornamenti del fascicolo informativo, non derivanti da innovazioni normative, direttamente sul sito internet della compagnia ( 8 ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO CLASSE DI MERITO Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo, TUA invierà all indirizzo indicato in polizza e relativo al Contraente l attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo assicurato. L attestato sullo stato del rischio ha una validità di 5 anni. 9 RECESSO Le condizioni di premio relative alla proposta di rinnovo del contratto vengono fornite presso l Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso (art. 4 delle CGA). Il contratto non prevede il tacito rinnovo ed il contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo o meno senza dare alcuna comunicazione preventiva. Se il contraente decide di non rinnovare il contratto, per consentirgli di stipularne uno nuovo con altra Impresa, TUA manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del comma precedente. Nel caso in cui le parti formalizzassero comunque la risoluzione del rapporto mediante invio della disdetta con raccomandata o a mezzo telefax almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura assicurativa cesserà alla scadenza del contratto. 10 PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di dieci anni, ai sensi dell art del Codice Civile e successive modifiche, e decorrono dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto all assicurato, in via stragiudiziale o giudiziale, il risarcimento dei propri danni. Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive invece in un anno dalle singole scadenze (art e seguenti del Codice Civ ile). 10 bis DIRITTO DI RIPENSAMENTO Qualora il contratto di assicurazione sia stato collocato a distanza il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al pagamento del premio, a condizione che in tale periodo non sia avvenuto nessun sinistro. Per esercitare il diritto di ripensamento è necessario effettuare una richiesta per iscritto da spedire a mezzo lettera raccomandata A.R. a TUA Assicurazioni S.p.A., Largo Tazio Nuvolari, Milano, congiuntamente ai seguenti documenti: certificato, contrassegno, carta verde originali e dichiarazione di non aver avuto sinistri nel periodo di validità del contratto. Alla ricezione di tali documenti TUA Assicurazioni S.p.A. provvederà al rimborso del premio pagato, al netto dell imposta e del contributo sanitario nazionale. Qualora si sia verificato un sinistro la clausola di ripensamento non sarà applicabile e nel caso di dichiarazione non veritiera, TUA Assicurazioni S.p.A. si rivarrà nei confronti del Contraente per le spese sostenute. 11 REGIME FISCALE La polizza R.C.Auto è soggetta all imposta nella misura del 12,5% e al contributo per il S.S.N. nella misura del 10,5% C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12 PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO Denuncia di sinistro AVVERTENZA: la denuncia di sinistro deve essere inviata alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui l assicurato ne abbia avuto la possibilità. Centri di liquidazione Per informazioni sul centro di liquidazione competente vedasi apposita sezione sul sito internet: Pagamento dei sinistri Il termine entro il quale l impresa formula l offerta di risarcimento per la liquidazione e pagamento del sinistro è fissato in: - 30 giorni dalla data di richiesta di risarcimento del danno purché la constatazione amichevole sia completa e sottoscritta da entrambe le parti; - 60 giorni dalla data di richiesta di risarcimento del danno purché la constatazione amichevole sia completa e sottoscritta da una sola parte; - 90 giorni dalla data di richiesta di risarcimento del danno in caso di lesioni a persone Sinistro con natante non assicurato In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta per il risarcimento del danno dovrà essere rivolta all impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap s.p.a. Concessionaria Servizi Assicurativi 2 di 3 Pubblici 13 ACCESSO AGLI ATTI DELL IMPRESA Il contraente e il danneggiato possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, sempreché la stessa sia completa di tutti gli elementi, TUA comunica l accoglimento della richiesta di accesso. La comunicazione contiene l indicazione del responsabile dell Ufficio di Liquidazione cui è stata assegnata la trattazione del sinistro, l indicazione del luogo presso il quale può essere effettuato l accesso ed il periodo non inferiore a quindici giorni per prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia. 14 RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a TUA al seguente indirizzo: Tua Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami c/o Società Cattolica di Assicurazioni società cooperativa Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande, Verona (Italia) Fax: 02/ reclami@tuaassicurazioni.it Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati: - nome, cognome, indirizzo completo dell esponente; - numero della polizza e nominativo del contraente; 2 Sede: Largo Tazio Nuvolari 1, Milano (Italia)
4 - numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; - indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale n Roma Fax 06/ ), corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da TUA. Il reclamo all IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell impresa, dell intermediario o del perito di cui si lamenta l operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è indiv i- duabile accedendo al sito Glossario Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all autorità Giudiziaria. 15 MEDIAZIONE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di TUA Assicurazioni S.p.A., Largo Tazio Nuvolari 1, 20143, Milano (MI), fax n Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione sarà obbligatorio,cioè dovrà essere attivato prima dell instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa. Aggravamento del rischio: variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumentano la probabilità del verificarsi del danno Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall assicurazione Assicurazione: il contratto di assicurazione Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio Conducente: colui che è preposto alla guida del veicolo durante le fasi della circolazione Ebbrezza: superamento della soglia alcolemica massima consentita dalle disposizioni in vigore, dovuto all assunzione di bevande alcoliche Incidente: l evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile ut ilizzo Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza Legge: il decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 Codice delle assicurazioni private Massimale: l importo fino a concorrenza del quale TUA presta l assicurazione Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione Premio: la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di Legge, quale corrispettivo dell obbligazione assunta dalla Società Proprietario: l intestatario del veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà Regolamento: il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni Sinistro: verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata la garanzia Sostanze Stupefacenti o Psicotrope: sostanze che, per le loro proprietà chimiche, sono in grado alterare lo stato di coscienza. Terzi: coloro che risultano essere tali ai sensi dell art. 129 della Legge e delle successive modificazioni ed integrazioni Tariffa: i prezzi stabiliti da TUA in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o delle modifiche del contratto TUA: TUA Assicurazioni S.p.A. TUA Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. IL RAPPRESENTANTE LEGALE DOTT. ANDREA SABÌA 3 di 3 2 Sede: Largo Tazio Nuvolari 1, Milano (Italia)
5 TUA NATANTI CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Premessa Le seguenti condizioni costituiscono parte integrante della polizza sottoscritta dal contraente, identificata dal modello TUANAT 1 ed. 06/2013 e del Fascicolo Informativo (Modello FASNAT 1 ed. 06/2013). Data aggiornamento: 01/06/2013 Condizioni generali Articolo 1 - Oggetto dell Assicurazione TUA Assicurazioni assicura in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l assicurazione, impegnandosi a corrispondere entro i limiti conv e- nuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a tit o- lo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante descritto in contratto. TUA inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Speciali e della relativa Premessa, i rischi non compresi nell assicurazione obbligatoria descritti in tali condizioni in quanto siano espressamente richiamate. In questi casi, i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Speciali. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali, previste dal regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche. Articolo 2 - Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente In presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Nel caso in cui sia applicabile l art. 144 della Legge, TUA eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma. Articolo 3 - Esclusioni e rivalsa L assicurazione non è operante: se il Conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in v i- gore; nel caso di natanti adibiti a Scuola guida, durante la guida dell al-lievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge v igente; nel caso di natanti con targa in prova, se la navigazione avviene senza l osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l utilizzo; nel caso di natante dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il natante non sia guidato dal Proprietario o dal suo dipendente; nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione. Nei precedenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l art. 144 della Legge, TUA eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma. TUA tuttavia rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del proprietario del natante per i sinistri cagionati da Conducente con 1 di 3 patente idonea ma scaduta, sempre che la patente venga rinnovata entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro. Articolo 4 - Diritto di rivalsa nel caso di inidoneità alla guida L assicurazione non è operante se il Conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, in violazione delle disposizioni del codice della navigazione (art codice navale). Qualora in virtù dell art. 144 della Legge TUA non possa opporre al danneggiato alcuna eccezione derivante dal contratto né clausole che prevedano un contributo dell assicurato al risarcimento del danno, essa potrà esercitare il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al danneggiato stesso. TUA, tuttavia, limitatamente alla guida sotto l influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del propriet a- rio del natante. Inoltre TUA con esclusivo riferimento alla guida in stato di ebbrezza limita il proprio diritto di rivalsa all importo di 2.500,00 Euro indipendentemente dall ammontare del danno. Articolo 4 bis Soggetti esclusi dalla garanzia I danni di qualsiasi natura subiti dal conducente responsabile del sinistro sono esclusi dalla garanzia. Sono pure esclusi i danni alle cose subiti dai soggetti indicati all art. 129 della Legge e precisamente: - Dal proprietario del veicolo assicurato, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario; - Dal coniuge non legalmente separato, dal convivente more uxorio, ascendenti, discendenti nonché dai parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico del conducente o dei soggetti di cui al punto precedente; - Dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovano con questi in uno dei rapporti di cui al punto che precede. Articolo 5 - Limiti di navigazione L assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi europei. Articolo 6 - Pagamento del premio Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dall Agenzia che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento deve essere eseguito presso l Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato ed il contrassegno o quietanza previsti dalle disposizioni in vigore e relativa Carta Verde (se prevista). L assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o dall ora convenuta riportata sui documenti assicurativi) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se, alla scadenza annuale, il Contraente non paga il premio si applica il disposto dell Art. 5 Disdetta del contratto. Se il Contraente non paga le rate di premio intermedie l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vi- 2 Sede legale: Largo Tazio Nuvolari 1, Milano (Italia)
6 gore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Non è possibile il pagamento con denaro contante se il premio annuo è superiore a 5.000,00 (cinquemila/00). Qualora il contratto sia emesso per le sole garanzie Corpi Veicoli Terrestri e Protezione Legale, non è possibile il pagamento con denaro contante se il premio annuo è superiore a 750,00 (settecentocinquanta/00). In questi casi il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità: - assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato TUA o all Agente in qualità di Agente di TUA. Per importi pari o superiori a 5.000,00 dovranno necessariamente riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, pena la comunicazione della violazione al Ministero di competenza; - ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario TUA o l Agente in qualità di Agente TUA. AVVERTENZA: in presenza di pagamento contestuale di più premi riferiti a contratti diversi, e quindi con un unica operazione di importo complessivamente superiore a 5.000,00 (cinquemila/00), sarà vietato il ricorso al denaro contante. Articolo 7 - Durata del contratto e periodo di copertura L'assicurazione è operante dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempre che sia stato pagato il premio pattuito; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento, ed avrà termine alle ore 24 del giorno indicato nella scheda di polizza. TUA manterrà operanti le garanzie prestate fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza. Art. 8 Proposta di rinnovo Il contratto ha una durata annuale. Al contratto si applicano le tariffe e le Condizioni di assicurazione in vigore al momento della stipulazione o della proposta di rinnovo. Le indicazioni circa la nuova proposta di premio, sono disponibili presso l Agenzia alla quale è assegnato il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza dello stesso. Art. 9 - Disdetta del contratto Il contratto non prevede il tacito rinnovo ed il contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo o meno senza dare alcuna comunicazione preventiva. Se il contraente decide di non rinnovare il contratto, per consentirgli di stipularne uno nuovo con altra Impresa, TUA manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del comma precedente. Nel caso in cui le parti formalizzassero comunque la risoluzione del rapporto mediante invio della disdetta con raccomandata o a mezzo telefax almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura assicurativa cesserà alla scadenza del contratto. Articolo 10 - Risoluzione del contratto per furto natante In caso di furto del natante il contratto è risolto a decorrere dalla prima scadenza annuale del contratto. L assicurato deve darne notizia a TUA, fornendo copia della denuncia di furto presentata all autorità competente. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del premio. Articolo 11 - Sostituzione del certificato e del contrassegno Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, TUA vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo eventuale conguaglio di premio. Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento. Articolo 12 - Trasferimento di proprietà del natante Il Contraente è tenuto a comunicare a TUA l eventuale trasferimento di proprietà del natante assicurato. In tal caso il contratto di assicurazione viene ceduto all acquirente del natante, previa restituzione a TUA del certificato di assicurazione e del contrassegno da parte del Contraente. TUA prenderà atto della cessione mediante l emissione di apposita appendice rilasciando i nuovi documenti. Non sono ammesse variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l assicurazione dello stesso natante il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. Per tal motivo TUA non rilascerà l attestazione dello stato di rischio. Il Contraente che trasferisce la proprietà del natante ha tuttavia facoltà di optare anche per una delle seguenti soluzioni: a) sostit uzione con altro natante il Contraente può chiedere, previa restituzione del certificato e contrassegno relativi al natante alienato, che la polizza stipulata per tale natante sia resa valida per un altro natante di sua proprietà. Qualora ciò comporti una variazione di premio, si procede ad un conguaglio del premio dell annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore sul contratto oggetto di variazione; b) risoluzione del contratto il Contraente può optare per la risoluzione del contratto. In tal caso il contratto si risolve senza restituzione di premio dal giorno in cui vengono restituiti a TUA Assicurazioni il certificato di assicurazione ed il contrassegno. Articolo 13 - Modalità per la denuncia del sinistro La denuncia del sinistro deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della denuncia di sinistri, TUA ha diritto di rifiutare o ridurre il risarcimento ovvero di rivalersi per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell applicazione dell art. 144 della Legge, in ragione del pregiudizio sofferto. L Assicurato deve far seguito, nel breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziali relativi al sinistro. Articolo 14 - Gestione delle vertenze TUA Assicurazioni assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in nome dell Assicurato nella sede in cui si discute del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e/o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell Assicurato in sede penale, sino all atto dell avvenuta soddisfazione dei danneggiati. TUA non riconosce le spese sostenute dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. L Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio allorché la procedura lo richieda. TUA ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno ovvero di rivalersi per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell applicazione dell art. 18 della Legge, in ragione del pregiudizio sofferto in conseguenza del comportamento difforme dell Assicurato. Articolo 15 - Altre assicurazioni L Assicurato deve comunicare per iscritto a TUA l esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art C.C.). Articolo 16 - Competenza territoriale Per le controversie riguardanti l ese-cuzione del presente contratto è competente l autorità giudiziaria del luogo di residenza del contraente. Articolo 17 - Imposte e tasse 2 di 3 2 Sede legale: Largo Tazio Nuvolari 1, Milano (Italia)
7 Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato da TUA. Condizioni speciali (Valide solo se espressamente richiamate) Premessa L assicurazione dei rischi di natura facoltativa indicati nelle sottoestese Condizioni Speciali è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione, ad eccezione degli art. 2; 3; 4; 12; 14; 15; nonché per quanto non previsto da tali Condizioni Generali, dalle norme disciplinanti l assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle sottoestese Condizioni Speciali e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all art. 129 della Legge. A - Navigazione in acque private L assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante in acque private. B - Limiti di navigazione E - Danni a cose di terzi non trasportati TUA Assicurazioni assicura la responsabilità del Contraente, del Proprietario (se persona diversa) e del Conducente del natante per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose od animali di terzi. L assicurazione è stipulata con una franchigia assoluta per ogni sinistro nella misura indicata in polizza. TUA conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso in cui la domanda di questo ultimo rientri nei limiti della franchigia. F - Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone TUA Assicurazioni assicura la responsabilità del Contraente, del Proprietario (se persona diversa) e del Conducente del natante per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con se dai terzi trasportati, esclusi comunque denaro, preziosi, titoli nonché bauli, v a- ligie, colli e loro contenuto. Sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. La garanzia è prestata fino all importo massimo indicato in polizza per ogni persona danneggiata. I limiti di navigazione sono estesi al Mar Nero ed alle coste orientali dell Oceano Atlantico, fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie. C - Natanti adibiti a scuola guida L assicurazione copre anche la responsabilità dell istruttore. Sono considerati terzi l allievo conducente quando è alla guida, salvo durante l effettuazione dell esame, e l istruttore soltanto durante l esame dell allievo conducente. D - Attività idrosciatoria TUA Assicurazioni assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall esercizio dell attività idrosciatoria e di traino di paracadute ascensionale o di deltaplano. N - Rinuncia alla rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope TUA, a parziale deroga dell art. 4, rinuncia al diritto di rivalsa nel caso di Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. 3 di 3 2 Sede legale: Largo Tazio Nuvolari 1, Milano (Italia)
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