Trib. Varese, uff. vol. giur., 19 ottobre 2011, g.t. G. Buffone AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E LIMITAZIONE DELLA CAPACITÀ DI TESTARE D E C R E T O

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1 Trib. Varese, uff. vol. giur., 19 ottobre 2011, g.t. G. Buffone AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E LIMITAZIONE DELLA CAPACITÀ DI TESTARE D E C R E T O Art. 411, comma IV, c.c., 742 c.p.c. L amministrazione di sostegno in favore della beneficiaria è stata aperta in data 10 maggio 2011, con designazione di un Avvocato del Foro di Varese, come soggetto esterno preposto all espletamento delle funzioni conferite in qualità di amministratore di sostegno. In quella sede, è sorta la problematica relativa alla capacità della persona beneficiaria di redigere testamento, poiché controversa la piena capacità negoziale in capo alla stessa e tenuto conto di un anomalo susseguirsi di schede testamentarie, prima depositate, poi revocate, ritenuto emersione della influenza indebita di terzi. In funzione di una estensione delle limitazioni previste nel decreto originario, questo giudice ha disposto procedersi a Consulenza Tecnica d Ufficio sulla persona della beneficiaria, al fine, soprattutto, di acclarare se, effettivamente, vi fosse difetto, nella stessa, dei presupposti cognitivi necessari per comprendere il significato giuridico di un testamento e volerne gli effetti, in funzione di una protezione del soggetto vulnerabile, altrimenti a rischio di pregiudicare sé stesso. Nella sua perizia, depositata in data 30 luglio 2011 ed esaminata in apposita udienza con tutte le parti, la Consulente ha concluso affermando che dagli accertamenti attraverso colloqui clinici, somministrazione testistica (MMSE, Test di Rorschach,) la beneficiaria presenta una patologia identificabile alla luce del DSM IV-TR (disturbo istrionico di personalità) e pertanto vi sono limiti nella sua capacità di intendere e volere; il soggetto non è in grado di effettuare atti di vita quotidiana o di gestione organizzativa adeguati; a parere di questo consulente necessita di una amministrazione di sostegno in quanto il disturbo che la caratterizza la porta ad essere fortemente suggestionabile e

2 condizionabile da figure terze. ( ). La beneficiaria non è in grado di agire con capacità negoziale. Alla luce degli esiti dell accertamento peritale, condivisibile per il pregio degli accertamenti e per la serietà dei riscontri oggettivi documentali, deve ritenersi che difetti, nella beneficiaria, la capacità di agire sul piano negoziale, nel senso che ella non comprende il significato giuridico del negozio e non è in grado di volerne coscientemente gli effetti. L art. 411, comma IV, c.c., espressamente prevede che il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l amministratore di sostegno, o, come in questo caso, successivamente, possa disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l interdetto o l inabilitato, si estendano al beneficiario dell amministrazione di sostegno, avuto riguardo all interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Nell alveo delle limitazioni prese di mira dalla norma succitata, si colloca la disposizione di cui all art. 591, comma II, n. 2 c.c. ove il Legislatore ha escluso la capacità di testare in capo all interdetto per infermità di mente. Trattasi, allora, di enunciato positivo di protezione che, giusta gli artt. 411, 591 c.c., può essere esteso al beneficiario avuto riguardo al suo interesse e a quello preso di mira dalla disposizione applicata. Quanto a tale ultimo aspetto, la norma di cui al n. 2 del comma II dell art. 591 c.c. risponde all esigenza di garantire che il negozio testamentario sia sorretto da piena capacità negoziale, ripudiando l Ordinamento il movimento patrimoniale (anche jure successionis) viziato da incapacità negoziale del disponente e costituendo la capacità di disporre un elemento imprescindibile per la delazione testamentaria, come la Dottrina afferma. Giova ricordare che, secondo gli scritti della manualistica classica, la capacità di disporre per testamento costituisce una estrinsecazione della capacità di agire, essendo il negozio di ultima volontà l espressione del diritto di autonomia privata : ne consegue che incapace a testare è colui il quale non è capace di agire (come conferma l art. 591, comma II, n. 1, c.c.). Sotto altro aspetto, la norma in esame vuole evitare che la testamentifactio non sia espressione della (valida) volontà dell adulto vulnerabile ma veicolo, utilizzato da terzi anche in modo illecito, per profittare dei

3 beni dell incapace. Alla luce dei rilievi che precedono è evidente come la ratio sottesa alla previsione di cui all art. 591 n. 2 c.c. possa richiedere tutela anche nel regime giuridico dell amministrazione di sostegno, dove il beneficiario non sia solamente impedito fisicamente o vulnerabile nelle capacità gestionali, ma addirittura incapace d agire a causa di una patologia invalidante o di un altro stato morboso. Sotto il primo aspetto (interesse del beneficiario), risponde sempre all interesse della persona protetta la cautela contro atti negoziali che questa non avrebbe posto, se capace, ovvero dai quali, comunque, non consegue alcuna pratica utilità ma, anzi, può derivare un pregiudizio là dove, ad esempio, per il caso del testamento, in assenza di legittimari, la designazione testamentaria venga fatta ad un terzo estraneo alla famiglia così impedendo la chiamata per Legge dei prossimi parenti. Una scelta de qua può anche tradursi in un terreno pericoloso in cui le relazioni amicali e di compagnia sorgono non per affettività e sincero sentimento di amicizia bensì per ottenere il fine pratico di un lascito ereditario. La persona beneficiaria incapace d agire, pertanto, è tendenzialmente incapace a testare e alla stessa, in caso di accertata utilità della limitazione, deve potersi estendere la preclusione di cui all art. 591 n. 2 c.c. Nel caso di specie, il procedimento giurisdizionale è stato celebrato alla presenza dell amministratore di sostegno della beneficiaria stessa e, soprattutto, in presenza dell Avvocato designato da questa, con nomina che questo G.T. ha autorizzato e mantenuto vita. Giova ricordare, infatti, che la Corte di Cassazione, con la sentenza n del 2006, ha affermato il principio di diritto secondo cui il procedimento per la nomina dell amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi, da ritenere corrispondenti al modello legale tipico, in cui l emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l intervento dell amministratore; necessitando, per contro, della difesa tecnica ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o

4 non corrispondente alla richiesta dell interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l interdetto o l inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio. Trattasi di principio di diritto che ha trovato l avallo della giurisprudenza costituzionale (v. Corte cost., ordinanza 19 aprile 2007, n. 128). Da qui la precisa scelta, nell odierno procedimento, di consentire (e, anzi, favorire) la presenza di un Avvocato ad hoc per la persona vulnerabile. Nel caso di specie, in conclusione, la capacità di testare della beneficiaria deve essere esclusa, in applicazione dell art. 591, comma II, n. 2 c.c., applicato all amministrazione di sostegno sub iudice in forza dell art. 411, comma IV c.c., rispondendo tale limitazione all interesse della beneficiaria e sul presupposto che manchi, nella stessa, la capacità di agire in sede negoziale, come accertata nel rituale contraddittorio, anche alla presenza del difensore del soggetto vulnerabile. E vero che certa Dottrina reputa che l estensione della limitazione prevista per l interdetto, in materia di testamento, non sia consentita ma trattasi di una opinione che non può essere condivisa: e, infatti, in presenza di una barriera del genere ad una esigenza di protezione dell incapace, dovrebbe, allora, ritenersi necessaria l interdizione, nel senso che il Giudice Tutelare, al fine di applicare quelle certe norme di protezione, sarebbe costretto a seguire il percorso interdittivo, così svilendosi la stessa funzionalità dell amministrazione di sostegno, nel cui ventre si rintraccia una struttura morfologica del tutto adeguata ad assimilare limitazioni e decadenze analoghe a quelle previste a tutela dell interdetto. Vi è, poi, che una limitazione alla estensione delle limitazioni potrebbe tutt al più reputarsi giustificata per i diritti fondamentali della persona a contenuto non patrimoniale: quanto è accaduto, ad esempio, per il divieto a contrarre matrimonio, previsto dall art. 85 c.c. per l interdetto e ritenuto non applicabile al beneficiario (Trib. Varese, Ufficio Volontaria Giurisdizione, decreto 6 ottobre 2009 in Famiglia e Diritto, 2010, 3, 287 e in Giur. Italiana, 2010, IV, 846). P.Q.M.

5 Letti e applicati gli artt. 411, comma IV, 591, comma II, n. 2, c. c., ESCLUDE in capo ad A, nata a. il , la CAPACITÀ DI TESTARE, in applicazione dell art. 591, comma II, n. 2 c.c., applicato in forza dell art. 411, comma IV, c.c. La beneficiaria, pertanto, non potrà redigere testamento, fintanto che perdura lo stato di incapacità e salvo nuovo provvedimento del giudice di revoca o modifica dell odierno decreto, ex art. 742 c.p.c. Visto l art. 405, comma VI, c.c. MANDA alla cancelleria per le pubblicità previste dalla Legge DECRETO immediatamente esecutivo ex art. 741, comma II, c.p.c. DISPONE che la Cancelleria comunichi l odierno provvedimento alle parti. Varese lì 19 ottobre 2011 IL GIUDICE TUTELARE dott. Giuseppe Buffone

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