REGOLAMENTO COMUNALE PER L 'APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU INDICE

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1 REGOLAMENTO COMUNALE PER L 'APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU INDICE Titolo I Art. 1 Art. 2 Titolo II Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Titolo III Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Titolo IV Art. 16 Art. 17 Titolo V Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art.21 Disposizioni generali Ambito di applicazione e scopo del Regolamento Presupposto dell imposta Immobili Soggetti ad Imposta Fabbricato Fabbricati iscritti in catasto Fabbricati di nuova costruzione e di ristrutturazione Fabbricati rurali Area Fabbricabile Area di pertinenza del fabbricato Determinazione del valore delle aree fabbricabili Area posseduta dal Coltivatore Diretto Terreno Agricolo Versamenti e rimborsi Aliquote e riscossione Versamento minimo Ravvedimento Operoso Rimborsi Agevolazioni ed esenzioni Detrazioni e riduzioni Abitazione principale Accertamento e Controlli Accertamento Riscossione coattiva Compensi Incentivanti Norme transitorie e finali

2 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 : Ambito di applicazione e scopo del Regolamento 1. Il presente regolamento disciplina l applicazione dell'imposta Municipale Propria istituita dall art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23 e dal D. L. n. 16 del Il presente regolamento è adottato nell ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/ Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti Articolo 2 : Presupposto dell imposta 1. L'Imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. 2. La base imponibile dell Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e delle norme contenute nel presente regolamento. Articolo 3 : Fabbricato TITOLO II IMMOBILI SOGGETTI AD IMPOSTA 1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare già iscritta o che comunque deve essere iscritta nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano. Articolo 4 : Fabbricati iscritti in catasto 1. Base imponibile per il calcolo dell IMU sui fabbricati iscritti in catasto è la rendita catastale iscritta a catasto (al 1 gennaio dell anno di imposizione) rivalutata del 5% ai sensi dell art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e moltiplicata per i coefficienti previsti dall art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. 214 del 22/12/2011. Articolo 5 : Fabbricati in corso di costruzione e di ristrutturazione 1. In base alle vigenti disposizioni di Legge si distinguono le seguenti due situazioni tipo le quali vengono come di seguito trattate ai fini dell applicazione dell IMU : 1) fabbricati in corso di costruzione:

3 in caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata accatastata o per essa sia stata comunicata la fine lavori ovvero sia di fatto utilizzata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all imposta con modalità e decorrenza definiti all art. 4. Conseguentemente, la superficie dell area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la superficie utile complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la superficie utile della parte già autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato. Lo stesso principio si applica per eventuale area di sedime/pertinenza esistente. 2) fabbricati in ristrutturazione/ricostruzione: a) per il periodo compreso fra l inizio e la fine lavori, ovvero - se antecedente - fino alla data in cui il fabbricato è stato accatastato o comunque utilizzato, l IMU si calcola sul valore venale dell area in comune commercio; b) successivamente, l IMU si calcola sulla nuova rendita catastale attribuita al fabbricato. Articolo 6 : Fabbricati Rurali 1. Ai fini dell applicazione dell imposta Municipale Propria i fabbricati rurali si distinguono in: 1) Fabbricati ad uso abitativo : devono essere scritti in catasto e sono soggetti alle medesime disposizioni ed aliquote previste per i fabbricati appartenenti alla stessa categoria catastale. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14- terdel DL 201/2011, l IMU è corrisposta sulla base della rendita delle unita similari già' iscritte in catasto. 2) Fabbricati ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 e s.m.i.: sono soggetti ad aliquota agevolata deliberata annualmente dal Comune compatibilmente con quanto stabilito dal D.L. 201/2011 convertito dalla L. 214 del 22/12/2011. Articolo 7 : Area fabbricabile 1. Area fabbricabile è qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria sulla base degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, vigenti nel Comune per l anno di imposizione. 2. L area è da considerare fabbricabile se avente caratteristiche edificatorie in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune. Articolo 8 : Area di pertinenza del fabbricato 1. Per area di pertinenza del fabbricato si intende l'area che nel catasto dei fabbricati risulta graffata catastalmente o che risulta tale dalla dichiarazione IMU presentata dal contribuente. Articolo 9 : Determinazione del valore delle aree fabbricabili 1. Base imponibile delle aree fabbricabili ai fini IMU è data dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell anno di imposizione. 2. Allo scopo di ridurre al minimo l insorgenza di contenzioso, la Giunta Comunale determina,

4 entro i termini annuali di approvazione del bilancio e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Tale determinazione avviene mediante approvazione di un apposita Tabella dei valori delle aree edificabili ai fini IMU proposta dal Responsabile Area Tecnica, nella quale vengono indicati, per ciascuna zona omogenea, i valori medi applicabili ai fini del calcolo della base imponibile IMU. Le singole zone vengono individuate per caratteristiche urbanistiche e ubicazione geografica. 3. In ogni caso, fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, non si fa luogo ad accertamento del maggiore valore, nel caso in cui l imposta risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella approvata dalla Giunta Comunale, ai sensi dell art. 59, comma 1 lett. G) del D. Lgs. 446/ Qualora il contribuente abbia dichiarato/versato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore rispetto a quella che risulterebbe dall applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d imposta versata a tale titolo. Allo stesso modo nessun rimborso è dovuto in seguito a perdita di carattere edificabile dell area per il periodo in cui l area era ancora edificabile. Articolo 10 : Area posseduta dal Coltivatore Diretto 1. Il Coltivatore diretto che conduce direttamente il fondo, proprietario dell area sulla quale persiste l utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all allevamento di animali segue le disposizioni del Cap. 3 Terreni Agricoli. 2. Ai fini di quanto disposto dalla normativa in materia (art. 58 comma 2 D. Lgs. 446/97) la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dall iscrizione negli appositi elenchi ex scau di cui alla L. 9 del 9/01/1963. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell anno successivo. Articolo 11 : Terreno Agricolo 1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile. 2. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell art. 3, comma 51 della legge n. 562, il moltiplicatore stabilito dall art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. 214 del 22/12/ Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di cui al comma 2 dell art. 10 del presente regolamento che conducono direttamente i terreni, si applicano le disposizioni di cui alla normativa vigente. TITOLO III VERSAMENTI E RIMBORSI

5 Articolo 12 : Aliquote e riscossione 1. Con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione sono stabilite le aliquote da adottarsi con effetto per l anno cui è riferito il medesimo Bilancio di Previsione - nei limiti stabiliti dal DL 201/2011 convertito nella L. 214/2011. Ogni variazione successiva a tale termine ha effetto per l anno successivo a quello in cui è stata adottata. 2. L imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell anno nei quali si è protratto il possesso con le procedure e scadenze fissate dalla normativa statale. 3. Si considerano validi, pertanto non sanzionabili, i versamenti: a) tempestivamente eseguiti al Comune non competente, purché il Comune ne ottenga l accredito da parte del Comune che ne ha beneficiato pur non avendone titolo; b) tempestivamente effettuati al Comune competente ma accreditati ad altro Comune. 4. Per la determinazione dei mesi di possesso si computa per intero il mese quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni o comunque la maggior parte del mese. 5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 6. E riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale, l aliquota base stabilita dal Decreto Legge 201/2011 convertito nella n. 214 del e s.m.i. 7. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all Imposta Municipale Propria. Le detrazioni previste dalla legge, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. Articolo 13: Versamento minimo 1. Il limite annuale per il versamento IMU, al di sotto del quale non è richiesto alcun versamento, è fissato per ciascun contribuente in complessivi Euro 5,00. Articolo 14 : Ravvedimento operoso 1. Il contribuente non può avvalersi del ravvedimento operoso quando la violazione è già stata contestata, sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche, sono iniziate altre attività amministrative di accertamento delle quali l autore o i soggetti solidalmente obbligati hanno avuto formale conoscenza. Articolo 15 : Rimborsi 1. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

6 2. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a 5,00 per anno solare. 3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione. Articolo 16: Detrazioni e riduzioni TITOLO IV AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI 1. Spetta al Consiglio Comunale deliberare annualmente le aliquote e le detrazioni da applicare nei limiti stabiliti dal DL 201/2011 convertito nella n. 214 del e s.m.i. Articolo 17: Abitazione principale 1. L aliquota base è ridotta nei limiti di legge per l abitazione principale e per le relative pertinenze. 2. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiede anagraficamente e comunque secondo la definizione della normativa vigente. 3. Per pertinenze dell abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 4. La detrazione applicabile all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, è pari a euro 200, fino a concorrenza dell imposta dovuta. L importo della detrazione va rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 alla detrazione in questione si detraggono ulteriori 50,00 per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni, purché risieda e dimori abitualmente nell abitazione principale. L importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 400, La detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, mentre l aliquota resta quella base deliberata dal comune. 6. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, così definita al comma al comma 2 e 3, ai fini dell applicazione dell'aliquota ridotta con relativa detrazione deliberate dal Consiglio Comunale è abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata. 7. In caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l IMU sulla casa coniugale viene corrisposta interamente dal coniuge

7 che ne ha l assegnazione, indipendentemente dalla proprietà. TITOLO V ACCERTAMENTO E CONTROLLI Articolo 18 : Accertamento 1.L attività di accertamento e riscossione dell'imposta dono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento di detta attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 2. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, senza applicazione di interessi. ART. 19 Riscossione coattiva. 1. La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell articolo 52 del D. Lgs 446/97. Articolo 20 : Compensi incentivanti. 1. La Giunta Comunale può stabilire annualmente che una percentuale delle entrate effettivamente riscosse, derivanti dall attività di accertamento dell'anno stesso, sia attribuita al personale dell'area Economico-Finanziaria- Servizio Tributi. La ripartizione della somma spettante tra il personale addetto all Ufficio è effettuata dal Responsabile dell area. TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI Articolo 21 : Norme transitorie e finali È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2012.

8 Letto, approvato e sottoscritto. IL SINDACO - PRESIDENTE Gabrielli Mariaelena Lì, IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.sa Alberta Cranchi N. Reg. Publ. RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. 267/2000 art. 7, comma 5, Statuto Comunale) Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Lì, IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.sa Alberta Cranchi CERTIFICATO DI ESECUTIVITA Si certifica che la presente deliberazione [] E stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000); [] E divenuta esecutiva il [] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza riportare vizi di legittimità o competenza (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000); Lì, IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.sa Alberta Cranchi

9 COMUNE DI BORGOFRANCO SUL PO PROVINCIA DI MANTOVA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE lì, PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU' E DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO AREA SERVIZI ALLA PERSONA Relativamente al profilo della regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole ai sensi dell art. 49 D. Lgs. n. 267 del Il Responsabile Area Servizi alla Persona AREA FINANZIARIA Relativamente al profilo della regolarità tecnica / tecnico-contabile: Si esprime parere favorevole ai sensi dell art. 49 D. Lgs. n. 267 del Il Responsabile Area Finanziaria AREA TECNICA Relativamente al profilo della regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole, ai sensi dell art. 49 D. Lgs. n. 267 del Il Responsabile Area Tecnica AREA AMMINISTRATIVA Relativamente al profilo della regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole ai sensi dell art. 49 D. Lgs. N. 267 del Il Responsabile Area Amministrativa Proposta di deliberazione approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del N. 10

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