COMUNE DI ROCCABIANCA

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1 COMUNE DI ROCCABIANCA Provincia di Parma Roccabianca (PR) Viale Rimembranze n. 3 telefono fax Cod. fisc. e Partita IVA Sito Internet: REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ( I.M.U.) Adottato dal Consiglio Comunale con atto n. 11 del In vigore dal 1 Gennaio 2012

2 INDICE Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 : Ambito di applicazione e scopo del Regolamento. Articolo 2 : Presupposta dell'imposta. Titolo II Capo I IMMOBILI SOGGETTI AD IMPOSTA FABBRICATI Articolo 3 : Fabbricato Articolo 4 : Fabbricati iscritti in catasto Articolo 5 : Fabbricati in corso di costruzione e di ristrutturazione Articolo 6 : Fabbricati inagibili Articolo 7 : Fabbricati di interesse storico/artistico Articolo 8: Fabbricati rurali Capo II AREE FABBRICABILI Articolo 9 : Area Fabbricabile Articolo 10 : Area di pertinenza del fabbricato Articolo 11 : Determinazione del valore delle aree fabbricabili Articolo 12 : Area posseduta dal Coltivatore Diretto Capo III TERRENI AGRICOLI Articolo 13 : Terreno Agricolo Titolo III DICHIARAZIONI, VERSAMENTI E RIMBORSI Articolo 14 : Dichiarazioni Articolo 15 : Aliquote e riscossione Articolo 16 : Versamento minimo Articolo 17 : Ravvedimento operoso Articolo 18 : Rimborsi Titolo IV AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI Articolo 19: Detrazioni e riduzioni Articolo 20: Abitazione principale Titolo V ACCERTAMENTO E CONTROLLI Articolo 21: Accertamento Articolo 22: Riscossione Coattiva Titolo VI NORME TRANSITORIE E FINALI Articolo 23: Norme Transitorie e Finali

3 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1: Ambito di applicazione e scopo del Regolamento 1. L'entrata in vigore delle norme che disciplinano l'imposta Municipale Unica è anticipata in via sperimentale, a decorrere dall'anno L'applicazione della nuova imposta riguarda tutti i Comuni del territorio nazionale sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs.vo 14 marzo 2011, n. 23 e dal D.L. n. 16 del Il presente regolamento, è adottato nell ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs.vo 15 dicembre 1997, n.446, dall art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dall art. 14, comma 6, del D.Lgs.vo 23/2011. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. Articolo 2: Presupposto dell imposta 1. L'Imposta Municipale Unica ha come presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del D.Lgs.vo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. 2. La base imponibile dell Imposta Municipale Unica è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs.vo 30 dicembre 1992, n. 504 e delle norme contenute nel presente regolamento. Articolo 3: Fabbricato TITOLO II IMMOBILI SOGGETTI AD IMPOSTA CAPO I 1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare già iscritta o che comunque deve essere iscritta nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano. Articolo 4: Fabbricati iscritti in catasto 1. Base imponibile per il calcolo dell IMU sui fabbricati iscritti in catasto è la rendita catastale iscritta a catasto (al 1 gennaio dell anno di imposizione) rivalutata del 5% ai sensi dell'art. 3 comma 48 della Legge n. 662 e moltiplicata per i coefficienti stabiliti dalla legge per singole categorie:

4 GRUPPO / CATEGORIA CATASTALE DESCRIZIONE MOLTIPLICATORE A ( Esclusi A/10) C/2 - C/6 - C/7 Abitazioni, cantine, garage, posti auto coperti 160 B Caserme, comunità, edifici pubblici 140 C/3 - C/4 - C/5 Laboratori artigiani e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro 140 A/10 Uffici 80 D/5 Banche, assicurazioni 80 D ( Esclusi D/5) Edifici industriali e commerciali 60 (65 dal 2013) C/1 Negozi 55 Articolo 5: Fabbricati in corso di costruzione e di ristrutturazione 1. In base alle vigenti disposizioni di Legge si distinguono le seguenti due situazioni tipo le quali vengono come di seguito trattate ai fini dell applicazione dell IMU : 1) fabbricati in corso di costruzione: in caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata accatastata o per essa sia stata comunicata la fine lavori ovvero sia di fatto utilizzata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte, sono assoggettate all imposta con modalità e decorrenza definiti all art. 4. Conseguentemente, la superficie dell area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la superficie utile complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la superficie utile della parte, già autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato. Lo stesso principio si applica per eventuale area di sedime/pertinenza esistente. 2) fabbricati in ristrutturazione: a) per il periodo compreso fra l inizio e la fine lavori, ovvero - se antecedente - fino alla data in cui il fabbricato è stato accatastato o comunque utilizzato, l IMU si calcola sul valore venale dell area in comune commercio; b) successivamente, l IMU si calcola sulla nuova rendita catastale attribuita al fabbricato. Articolo 6: Fabbricati Inagibili 1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha

5 facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della L n. 15, rispetto a quanto previsto nel periodo precedente. Articolo 7: Fabbricati di interesse storico/artistico. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D.Lgs.vo n. 42, è prevista la riduzione del 50% della base imponibile. Articolo 8: Fabbricati Rurali 1. Ai fini dell applicazione dell imposta Municipale Unica i fabbricati rurali si distinguono in: 1) Fabbricati ad uso abitativo: devono essere iscritti in catasto e sono soggetti alle medesime disposizioni ed aliquote previste per i fabbricati appartenenti alla stessa categoria catastale. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14 ter del D.L. 201/2011, L IMU e corrisposta sulla base della rendita delle unita similari già iscritte in catasto. 2) Fabbricati ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 e s.m.i. sono soggetti ad aliquota agevolata deliberata annualmente dal Comune compatibilmente con quanto stabilito dal D.L. 201/2011. CAPO II: AREE FABBRICABILI Articolo 9: Area fabbricabile 1. Area fabbricabile è qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria sulla base degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, vigenti nel Comune per l anno di imposizione. 2. L area è da considerare fabbricabile, se avente caratteristiche edificatorie in base allo strumento urbanistico generale, adottato dal Comune così come disposto dal D.L. 223/2006, art. 36 comma 2. Articolo 10: Area di pertinenza del fabbricato 1. Per area di pertinenza del fabbricato, si intende l'area che nel catasto dei fabbricati ne risulta graffata catastalmente o che viene dichiarata come tale, tramite dichiarazione presentata dal contribuente nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge. Articolo 11: Determinazione del valore delle aree fabbricabili 1. La base imponibile delle aree fabbricabili ai fini IMU, è data dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell anno di imposizione. 2. Allo scopo di ridurre al minimo l insorgenza di contenzioso, la Giunta Comunale determina, entro i termini annuali di approvazione del Bilancio e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Tale determinazione

6 avviene mediante approvazione di un apposita Tabella dei valori delle aree edificabili ai fini IMU proposta dal Responsabile Area Tecnica, nella quale vengono indicati, per ciascuna zona omogenea, i valori medi applicabili ai fini del calcolo della base imponibile IMU. Le singole zone vengono individuate per caratteristiche urbanistiche e ubicazione geografica. 3. In ogni caso, fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, non si fa luogo ad accertamento del maggiore valore, nel caso in cui l imposta risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella approvata dalla Giunta Comunale. 4. Qualora il contribuente abbia dichiarato/versato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore rispetto a quella che risulterebbe dall applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d imposta versata a tale titolo. Allo stesso modo nessun rimborso è dovuto in seguito a perdita di carattere edificabile dell area per il periodo in cui l area era ancora edificabile. Articolo 12: Area posseduta dal Coltivatore Diretto 1. Il Coltivatore diretto che conduce direttamente il fondo, proprietario dell area sulla quale persiste l utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all allevamento di animali segue le disposizioni del Capo 3 Terreni Agricoli. 2. Ai fini di quanto disposto dalla normativa in materia, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dall iscrizione negli appositi elenchi previdenziali di cui alla L n. 9. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell anno successivo. CAPO III: TERRENO AGRICOLO Articolo 13: Terreno Agricolo 1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile. 2. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'art.3 comma 51 della L n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola che conducono direttamente il fondo, il moltiplicatore è pari a 110 e alla base imponibile vengono applicate le seguenti riduzioni: una franchigia fino ad ,00 di valore imponibile; una riduzione del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente ad ,00 e fino ad ,00; una riduzione del 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente ad ,00 e fino ad ,00;

7 una riduzione del 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente ad ,00 e fino ad ,00. Articolo 14: Dichiarazioni TITOLO III DICHIARAZIONI, VERSAMENTI E RIMBORSI 1. Ai sensi dell'art.13, comma 12 ter, del D.L.201/2011 i soggetti passivi sono tenuti a presentare la Dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs.vo. 23/2011 e successive integrazioni e modifiche. 2. Tale Dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni di dati ed elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; sono fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini dell'ici in quanto compatibili. 3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1 Gennaio 2012 è prevista la presentazione della Dichiarazione entro il 30 Settembre 2012: in ogni caso è fatto salvo il rispetto del termine di 90 giorni previsto per la presentazione della Dichiarazione. 4. La Dichiarazione IMU per i fabbricati rurali non censiti in catasto di cui al comma 14 ter dell'art.13 del D.L.201/2011, deve essere presentata entro 90 giorni dalla data del 30 Novembre 2012, termine ultimo previsto dalla stessa norma ed entro il quale deve essere presentata la dichiarazione di detti immobili nel catasto edilizio. 5. E' escluso l'obbligo dichiarativo nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta, dipendano da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art.3 bis del D.Lgs.vo 18 Dicembre 1997 n.463, concernente la disciplina del Modello Unico Informatico (MUI). 6. Ai sensi del comma 3 dell'art.91 bis del D.L. 1/2012, concernente le modalità di applicazione dell'esenzione prevista per gli immobili posseduti dagli Enti non commerciali di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs.vo 504/1992, è prevista la presentazione di un'apposita Dichiarazione relativa a tali immobili. Articolo 15: Aliquote e riscossione 1. Con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione sono stabilite le aliquote da adottarsi con effetto per l anno cui è riferito il medesimo Bilancio di Previsione - nei limiti stabiliti dal D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011e s.m.i. Ogni variazione successiva a tale termine ha effetto per l anno successivo a quello in cui è stata adottata. 2. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs.vo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all articolo 17 del D. Lgs.vo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate e pertanto

8 esclusivamente utilizzando il Modello F L imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell anno nei quali si è protratto il possesso con le procedure e scadenze fissate dalla normativa statale. 4. Si considerano validi, pertanto non sanzionabili, i versamenti: a) tempestivamente eseguiti al Comune non competente, purché il Comune ne ottenga l accredito da parte del Comune che ne ha beneficiato pur non avendone titolo; b) tempestivamente effettuati al Comune competente ma accreditati ad altro Comune. 5. Per la determinazione dei mesi di possesso si computa per intero il mese quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni o comunque la maggior parte del mese. 6. E riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell importo, calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale, l aliquota base stabilita dal D.L. 201/2011 convertito nella n. 214 del e s.m.i. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all Imposta Municipale Unica. Le detrazioni previste dalla legge, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. Articolo 16: Versamento minimo 1. Il limite annuale per il versamento IMU, al di sotto del quale non è richiesto alcun versamento, è fissato per ciascun contribuente in complessivi 12,00. Articolo 17: Ravvedimento operoso 1. Il contribuente non può avvalersi del ravvedimento operoso quando la violazione è già stata contestata, sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche, sono iniziate altre attività amministrative di accertamento delle quali l autore o i soggetti solidalmente obbligati hanno avuto formale conoscenza. Articolo 18 : Rimborsi 1. Il contribuente può richiedere al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell istanza. 2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili. 3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a 12,00 per anno solare. 4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla

9 base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione. Articolo 19: Detrazioni e riduzioni TITOLO IV AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI 1. Spetta al Consiglio Comunale deliberare annualmente le aliquote e le detrazioni da applicare nei limiti stabiliti dal D.L. 201/2011 convertito nella n. 214 del e s.m.i.. Articolo 20: Abitazione principale 1. L aliquota base è ridotta nei limiti di legge per l abitazione principale e per le relative pertinenze. 2. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 3. Per pertinenze dell abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 4. La detrazione applicabile all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, è pari a 200,00, fino a concorrenza dell imposta dovuta. L importo della detrazione va rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 alla detrazione in questione si detraggono ulteriori 50,00 per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni, purché risieda e dimori abitualmente nell abitazione principale. L importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 400, La detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, mentre l aliquota resta quella base deliberata dal comune. 6. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, così definita al comma 2 del presente articolo, ai fini dell applicazione dell'aliquota ridotta con relativa detrazione è considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata. 7. In caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l IMU sulla casa coniugale viene corrisposta interamente dal coniuge

10 che ne ha l assegnazione, indipendentemente dalla proprietà. Articolo 21: Accertamento TITOLO V ACCERTAMENTO E CONTROLLI 1. L attività di accertamento e riscossione dell'imposta sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento di detta attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 2. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, senza applicazione di interessi. Articolo 22: Riscossione Coattiva La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell articolo 52 del D.Lgs 446/97. Articolo 23 : Norme transitorie e finali TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2012

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