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1 Deliberazione Giunta Regionale 13 luglio 2015 n. 883 Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento delle attività di turismo rurale. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35. (Veneto, BUR 31 luglio 2015, n. 75) Note per la trasparenza: Si approvano con la presente deliberazione le disposizioni applicative della nuova legge regionale in materia di attività turistiche connesse al settore primario, definendo i criteri di applicazione e le procedure per lo svolgimento delle attività di turismo rurale. L'Assessore Federico Caner, di concerto con l'assessore Giuseppe Pan, riferisce quanto segue. La legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo" ha regolamentato in modo organico e completo le attività di diversificazione e di ospitalità dei turisti che le imprese agricole o ittiche possono svolgere, andando ad innovare, in taluni casi anche in modo sostanziale, le procedure e la disciplina precedentemente prevista per tale materia; con tale legge si è infatti inteso raggruppare in un unico provvedimento legislativo le attività turistiche connesse al settore primario, definendo l'agriturismo, l'ittiturismo e il pescaturismo, e disciplinando le attività di ospitalità e di somministrazione nelle aziende agrituristiche ed ittiche. Con la successiva legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 il legislatore regionale ha ritenuto opportuno apportare delle modifiche e delle integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, sia introducendo nuove norme per il settore dell'agriturismo, dell'ittiturismo e del pescaturismo, sia introducendo i due nuovi profili del turismo rurale e delle fattorie didattiche, e facendo assumere così alle legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 la nuova denominazione di "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario". In particolare, l'articolo 1 (Finalità e soggetti pubblici) stabilisce che la Regione del Veneto, nell'ambito degli indirizzi della politica comunitaria e in armonia con la normativa statale e regionale in materia di sviluppo del settore agricolo, ittico e del turismo, disciplina, quali attività turistiche connesse al settore primario, l'agriturismo, il pescaturismo e l'ittiturismo, il turismo rurale e le fattorie didattiche, quali espressioni dell'offerta turistica e della multifunzionalità del settore primario, allo scopo, tra l'altro, di diversificare l'offerta e incrementare i redditi aziendali delle imprese del settore primario, di creare le condizioni per una migliore fruizione da parte dei turisti delle aree rurali, vallivo-lagunari e marittime, di valorizzare i prodotti tipici, le produzioni locali e le tradizioni enogastronomiche venete, di favorire lo sviluppo del turismo rurale e delle fattorie didattiche, ampliando e diversificando l'offerta turistica. L'articolo 2 (Definizioni) stabilisce al comma 2. 0a) che, ai fini della legge regionale in parola, per turismo rurale debba essere inteso l'insieme delle attività e iniziative turistiche, sportive, culturali, ricreative, di valorizzazione del patrimonio ambientale, nonché ogni altra attività di utilizzazione dello spazio e dell'ambiente rurale ivi compresi gli ecosistemi acquatici e vallivi, svolta da imprenditori agricoli, imprenditori ittici o da imprese turistiche. L'articolo 12-bis (Turismo rurale e fattorie didattiche) specifica al comma 1. in maniera più articolata quali siano le attività di turismo rurale, secondo i requisiti e le modalità definite dalla Giunta regionale, identificandole nelle seguenti specifiche tipologie: a) attività culturali, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo, ippoturismo e avioturismo, riferite all'ambiente rurale e degli ecosistemi acquatici e vallivi, svolte anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa;

2 b) allevamento di specie animali e la coltivazione di specie vegetali a fini amatoriali e di sviluppo del turismo naturalistico e rurale; c) realizzazione di iniziative di supporto alle attività di cicloturismo e di ippoturismo anche in connessione a percorsi e itinerari turistici; d) mescita di vino, olio o birra ai fini della promozione e la vendita diretta dei prodotti dell'azienda, con la somministrazione non assistita e senza corrispettivo di prodotti di gastronomia fredda legati alle produzioni e alle tradizioni locali, fatto salvo l'obbligo di notifica all'autorità competente in materia di igiene degli alimenti. Lo stesso articolo stabilisce al comma 3. che alle attività di turismo rurale e delle fattorie didattiche, quando svolte da aziende agrituristiche, ittituristiche e pescaturistiche, si applicano le disposizioni in materia di qualificazione della natura del reddito, di applicazione delle disposizioni fiscali nonché di normativa previdenziale e settoriale di cui all'articolo 2, comma 5 e all'articolo 7, comma 2 della legge n. 96 del Nell'ambito dell'attuazione della legge, la Regione (articolo 13) esercita, tra l'altro, in generale, funzioni di coordinamento delle attività degli altri soggetti pubblici interessati, funzioni di promozione e valorizzazione, in Italia e all'estero, delle attività turistiche connesse al settore primario. Le Province provvedono invece, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 della legge (Riconoscimento provinciale), alla verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario, individuando le attività che possono essere svolte nonché i relativi limiti di esercizio. Le Province esercitano inoltre, ai sensi dell'art. 26, comma 1. della legge, l'attività di controllo sul rispetto di requisiti, modalità e condizioni di esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie. Infine, ai sensi dell'articolo 24, comma 1 della legge n. 28/2012, l'esercizio di attività turistiche connesse al settore primario è subordinato a segnalazione certificata di inizio attività da trasmettere al comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa, ad eccezione delle attività di pesca turismo. In relazione a quanto sopra, la provincia e il comune adottano le norme sul procedimento amministrativo concernenti rispettivamente le domande di riconoscimento e le segnalazioni certificate di inizio attività per l'esercizio di attività turistiche connesse al settore primario nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento la Giunta regionale intende definire alcuni aspetti operativi e di disciplina con specifico riferimento alle attività di turismo rurale, così come definite ai sensi dell'articolo 12-bis della L.R. n. 28/2012, così come modificata dalla L.R. n. 35/2013: in tal modo si viene a completare il quadro applicativo della norma concernente le attività turistiche connesse al settore primario, integrando armonicamente le deliberazioni già assunte dalla Giunta per l'esercizio delle attività agrituristiche, delle attività di ittiturismo e pesca turismo e delle attività di fattoria didattica. Le regole procedurali per lo svolgimento delle attività di turismo rurale - con specifico riferimento agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice Civile - nonché la modulistica-tipo sono contenuti rispettivamente nell'allegato A e negli Allegati B, C e D al presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento. LA GIUNTA REGIONALE UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

3 VISTA la legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario", così come modificata ed integrata dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28"; VISTA la deliberazione n. 613 del 21 aprile 2015, con cui sono state approvate le disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento dell'attività di agriturismo"; VISTA la deliberazione n. 591 del 21 aprile 2015, con cui sono state approvate le disposizioni attuative e operative per lo svolgimento dell'attività di fattoria didattica; PRESO ATTO che la struttura regionale competente ha garantito la concertazione con le altre strutture regionali, con le province e con le associazioni professionali di categoria, condividendo gli obiettivi e le disposizioni per regolamentare lo svolgimento dell'attività di turismo rurale; VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della L.R.Stat. 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto". Delibera 1. di adottare le disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento dell'attività di turismo rurale così come definite all'articolo 12-bis della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario", così come modificata ed integrata dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28"; 2. di stabilire che le procedure e le modalità operative di cui al punto 1. sono individuate nei seguenti allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale: - Allegato A - "Disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento di attività di turismo rurale da parte di imprese agricole" relativo ai requisiti per lo svolgimento delle attività di turismo rurale e alla definizione delle procedure per il riconoscimento e l'avvio dell'attività; - Allegato B - Schema-tipo di "Comunicazione ai fini del riconoscimento dei requisiti per l'esercizio delle attività di turismo rurale" - Allegato C - Schema-tipo di "Relazione tecnica" - Allegato D - Schema-tipo di "Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio dell'attività di turismo rurale"; 3. di autorizzare il Direttore della Sezione Economia e Sviluppo Montano, concordemente con il Direttore del Dipartimento turismo, alla gestione tecnica ed amministrativa degli atti conseguenti all'applicazione del presente provvedimento, ivi compresa la possibilità di apportare marginali modificazioni ed integrazioni agli allegati A, B, C e D. che si rendessero necessarie al fine di semplificare e coordinare le disposizioni e la modulistica a sopravvenute disposizioni in materia di sviluppo rurale; 4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale; 5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione. Allegato A

4 Disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento di attività di turismo rurale da parte delle imprese agricole legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario" 1. Finalità, definizioni, attività L'articolo 1 (Finalità e soggetti pubblici) della L.R. n. 28/2012 stabilisce che la Regione del Veneto, nell'ambito degli indirizzi della politica comunitaria e in armonia con la normativa statale e regionale in materia di sviluppo del settore agricolo, ittico e del turismo, disciplina, quali attività turistiche connesse al settore primario, l'agriturismo, il pescaturismo e l'ittiturismo, il turismo rurale e le fattorie didattiche, in quanto espressioni dell'offerta turistica e della multifunzionalità del settore primario. In particolare, le attività di turismo rurale contribuiscono fra l'altro a: diversificare l'offerta e incrementare i redditi aziendali delle imprese del settore primario; creare le condizioni per una migliore fruizione da parte dei turisti delle aree rurali, vallivo-lagunari e marittime; valorizzare i prodotti tipici, le produzioni locali e le tradizioni enogastronomiche venete; favorire lo sviluppo del turismo in ambito rurale, ampliando e diversificando l'offerta turistica complessiva. L'articolo 2 (Definizioni) della legge stabilisce quindi che, ai fini della legge regionale stessa, per turismo rurale debba essere inteso l'insieme delle attività e iniziative turistiche, sportive, culturali, ricreative, di valorizzazione del patrimonio ambientale, nonché ogni altra attività di utilizzazione dello spazio e dell'ambiente rurale ivi compresi gli ecosistemi acquatici e vallivi, svolta da imprenditori agricoli, imprenditori ittici o da imprese turistiche. Con le presente disposizioni vengono definiti i requisiti, le modalità di esercizio e le procedure per il riconoscimento delle attività di turismo rurale da parte degli imprenditori agricoli come previsto dall'art. 12- bis, comma 1 della legge. In particolare, per l'esercizio di attività di turismo rurale da parte di imprese ittituristiche si fa riferimento ai criteri e le procedure di cui alla Delib.G.R. 29 aprile 2014, n. 646, allegato A paragrafo 8. L'articolo 12-bis (Turismo rurale e fattorie didattiche) specifica in maniera più articolata quali siano le attività di turismo rurale esercitabili nell'ambito della legge, secondo i requisiti e le modalità definite dalla Giunta regionale, identificandole nelle seguenti specifiche tipologie: a) attività culturali, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo, ippoturismo e avioturismo, riferite all'ambiente rurale e degli ecosistemi acquatici e vallivi, svolte anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa; b) allevamento di specie animali e la coltivazione di specie vegetali a fini amatoriali e di sviluppo del turismo naturalistico e rurale; c) realizzazione di iniziative di supporto alle attività di cicloturismo e di ippoturismo anche in connessione a percorsi e itinerari turistici; d) mescita di vino, olio o birra ai fini della promozione e la vendita diretta dei prodotti dell'azienda, con la somministrazione non assistita e senza corrispettivo di prodotti di gastronomia fredda legati alle produzioni e alle tradizioni locali, fatto salvo l'obbligo di notifica all'autorità competente in materia di igiene degli alimenti.

5 Alle attività di turismo rurale e delle fattorie didattiche, quando svolte da imprese agrituristiche, ittituristiche e pescaturistiche, si applicano le disposizioni in materia di qualificazione della natura del reddito, di applicazione delle disposizioni fiscali nonché di normativa previdenziale e settoriale di cui all'articolo 2, comma 5 e all'articolo 7, comma 2 della legge n. 96 del Requisiti per l'esercizio dell'attività Possono esercitare attività di turismo rurale le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile la cui sede operativa sia ubicata nel territorio della Regione del Veneto. Le attività di turismo rurale devono essere finalizzate alla valorizzazione dell'ambiente, della cultura, delle tradizioni e dei prodotti del mondo agricolo. Esse devono essere svolte in rapporto di connessione con l'azienda agricola e non devono essere prevalenti rispetto alle attività agricole in termini di tempo di lavoro sommate con eventuali altre attività turistiche connesse al settore primario. Per la definizione di tali rapporti si fa riferimento alla deliberazione n. 613/2015. L'organizzazione e la gestione dei servizi di turismo rurale deve essere fatta dall'imprenditore che può avvalersi di altri soggetti aziendali. Per altre specifiche prestazioni possono essere utilizzati soggetti esterni. 3. Modalità di svolgimento Le attività di turismo rurale devono essere svolte in osservanza delle eventuali disposizioni normative afferenti ai singoli settori come, ad esempio, il possesso di particolari titoli abilitanti in caso di escursioni, visite o attività con guida, accompagnatore, animatore, equitazione con istruttore o l'acquisizione di particolari autorizzazioni (es. allevamento di fauna selvatica). Il riconoscimento provinciale effettuato ai sensi della L.R. 28/2012 non è sostitutivo di tali titoli che devono comunque essere acquisiti prima dell'inizio delle corrispondenti attività. Per le attività di cui alla lettera a) dell'art. 12, comma 1 della legge è ammessa la possibilità di svolgimento al di fuori dal fondo, pur rimanendo nell'ambito del territorio regionale del Veneto, mentre le attività di cui alle lettere b), c) e d) devono essere effettuate nel fondo dell'impresa agricola, essendo funzionalmente connesse alle strutture ed infrastrutture dell'azienda. Per l'utilizzazione dei fabbricati vale quanto disposto con deliberazione n. 613/2015. È ammessa la preparazione di spuntini per la consumazione al di fuori del fondo da parte dei fruitori dei servizi di turismo rurale, purché autorizzata come agrituristica o nell'ambito dell'esercizio dell'attività di fattoria didattica ed effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. 4. Modalità di presentazione della comunicazione per il riconoscimento Gli imprenditori agricoli, che intendano esercitare le attività di turismo rurale individuate dall'art. 12-bis della L.R. n. 28/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base di quanto previsto in via generale dall'articolo 23 della legge, devono fare apposita comunicazione per il riconoscimento alla Provincia competente per territorio. Peraltro, in relazione alle diverse attività turistiche connesse al settore primario già esercitate dall'azienda o che la stessa preveda di esercitare, è necessario distinguere, ai fini del riconoscimento delle attività di turismo rurale, fra le seguenti fattispecie: a. Imprese agrituristiche:

6 imprese agrituristiche già riconosciute e che hanno già adeguato il proprio Piano agrituristico alla L.R. n. 28/2012: presentazione alla Provincia competente per territorio, a integrazione, della "Relazione tecnica" secondo la modulistica di cui all'allegato C) entro il 2 settembre 2015; imprese agrituristiche già riconosciute che intendono variare l'attività agrituristica esercitata e inserire attività di turismo rurale: presentazione alla Provincia competente per territorio della comunicazione per la variazione del piano agrituristico integrata con la "Relazione tecnica" secondo la modulistica di cui agli allegati B) e C). imprese agrituristiche già riconosciute che intendono inserire attività di turismo rurale: presentazione alla Provincia competente per territorio della "Relazione tecnica" secondo la modulistica di cui all'allegato C). imprese non ancora riconosciute che intendano svolgere l'attività di turismo rurale congiuntamente a quella di agriturismo: contestualmente alla comunicazione alla Provincia competente per territorio attestante il possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività agrituristica, dovrà essere presentata la "Relazione tecnica" secondo la modulistica di cui all'allegato C). b. Fattorie didattiche: fattorie didattiche già iscritte all'elenco regionale con decreto n. 106/2014: presentazione alla Provincia competente per territorio della "Relazione tecnica" secondo la modulistica di cui all'allegato C) aziende agricole non iscritte al'elenco regionale elle fattorie didattiche che intendono svolgere congiuntamente attività di fattoria didattica e di turismo rurale contestualmente alla comunicazione alla Provincia competente per territorio attestante il possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di fattoria didattica, secondo quanto previsto dalla Delib.G.R. 21 aprile 2015, n. 591, dovrà essere presentata la "Relazione tecnica" secondo la modulistica di cui all'allegato C). c. Imprese agricole: Le imprese agricole che, nell'ambito delle attività turistiche connesse al settore primario, intendono svolgere solo attività di turismo rurale presentano alla Provincia competente per territorio la comunicazione attestante il possesso dei requisiti per lo svolgimento delle attività di turismo rurale, accompagnata dalla "Relazione tecnica", secondo la modulistica di cui all'allegato B) e C). La comunicazione - o la documentazione integrativa della comunicazione (relazione tecnica) va presentata utilizzando l'apposita modulistica di cui agli allegati B) e/o C) di cui alla presente deliberazione, sottoscritta dal titolare e accompagnata da copia del documento d'identità in corso di validità. La comunicazione può essere fatta dall'impresa, direttamente o previa delega ad un soggetto terzo (CAA, studio professionale, OPA, società di servizi, ecc.). La comunicazione deve essere inviata alla Provincia esclusivamente tramite PEC e ha effetto di riconoscimento dei requisiti dalla data di presentazione, per la quale fa fede la ricevuta telematica. La comunicazione può essere presentata durante tutto l'anno. 5. Procedura di riconoscimento La Provincia dà immediata informativa di avvio del procedimento all'interessato e al Comune, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. Decorsi sessanta giorni senza l'intervento della Provincia, si produce l'effetto del silenzio assenso. Qualora la comunicazione - o l'integrazione della comunicazione nel caso di imprese agrituristiche già riconosciute e di fattorie didattiche già iscritte all'elenco regionale - venga presentata per il tramite di un CAA in possesso dei requisiti necessari ad operare ai fini della deliberazione n. 956 del 23 marzo 2010 "Attuazione dell'articolo 5 "Semplificazione degli adempimenti amministrativi" della legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 "Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la

7 semplificazione degli adempimenti amministrativi", il termine per la produzione del silenzio assenso è ridotto a trenta giorni. Entro tale termine, in caso di carenze riscontrate nella comunicazione, la Provincia invita l'interessato a regolarizzarla e, qualora ciò non avvenga entro trenta giorni, adotta motivato provvedimento di rigetto, con indicazione di eventuali limiti e prescrizioni, nei successivi trenta giorni. Nel caso in cui dalle verifiche su quanto dichiarato emergano dichiarazioni false, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'ordinamento, può in ogni momento dichiarare l'invalidità della comunicazione. 6. Procedure di avvio, sospensione e cessazione dell'attività L'esercizio dell'attività di turismo rurale, come previsto dall'articolo 24, comma 1 della legge per tutte le attività turistiche connesse al settore primario, è subordinato alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), che deve essere trasmessa al S.U.A.P. del Comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa dell'azienda, utilizzando il modello di cui all'allegato D) alla presente deliberazione. La S.C.I.A. può essere presentata contemporaneamente alla comunicazione per il riconoscimento dei requisiti fatta alla Provincia. La S.C.I.A. può essere unica, nell'ipotesi in cui l'imprenditore intenda avviare contestualmente più attività turistiche connesse al settore primario. L'attività di turismo rurale deve essere attivata, come previsto dall'articolo 23, comma 2 della legge, entro due anni dal riconoscimento provinciale, fatte salve eventuali cause di forza maggiore riconosciute dalle vigenti normative, pena la decadenza del riconoscimento stesso. A seguito del procedimento amministrativo avviato dopo la presentazione della S.C.I.A., il Comune ne trasmette copia alla Provincia. La Provincia provvede a comunicare successivamente alla Regione - Dipartimento per il Turismo, con cadenza annuale (entro il 30 giugno), l'elenco delle imprese attive, che esercitano attività di turismo rurale sul proprio territorio, operando la distinzione fra imprese agrituristiche, fattorie didattiche e altre imprese agricole. 7. Obblighi degli operatori Ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 comma 1 della L.R. n. 28/2012 e s.m.i., il titolare/legale rappresentante dell'azienda che esercita attività di turismo rurale è tenuto a: esporre al pubblico la segnalazione certificata di inizio attività, il simbolo regionale identificativo del turismo veneto; comunicare al Comune presso cui è stata presentata la S.C.I.A., e per conoscenza alla Provincia, l'eventuale sospensione temporanea dell'attività, precisando i motivi e la durata e, entro trenta giorni, la cessazione dell'attività, come previsto dall'articolo 25, lettera c) della legge. 8. Attività di controllo e revoca del riconoscimento Secondo quanto previsto dall'art. 26 della legge, al fine di verificare la permanenza dei requisiti e il rispetto delle condizioni e modalità per l'esercizio delle attività di turismo rurale, la Provincia è tenuta a svolgere controlli a campione nel limite minimo del venti per cento annuo delle attività turistiche connesse al settore primario, secondo un piano definito sulla base di criteri di analisi del rischio. La revoca del riconoscimento provinciale è disposta qualora vengano meno i requisiti per il riconoscimento indicati al paragrafo 2. È disposta altresì, indipendentemente dalla sanzione pecuniaria eventualmente

8 prevista, nei casi di svolgimento di attività non autorizzate e di reiterazione specifica o somma di violazioni, in un quinquennio, alle modalità di cui al paragrafo 3. La Provincia rigetta un'eventuale domanda di riconoscimento ripresentata dalla medesima impresa o da impresa in cui siano nuovamente presenti uno o più soggetti nelle qualifiche previste dall'allegato A (paragrafo 1) alla Delib.G.R. n. 613/2015 entro un anno dal provvedimento di revoca, ad eccezione della revoca per la perdita dei requisiti soggettivi. 9. Sanzioni Come previsto dall'art. 28 della legge comma 1, chiunque eserciti l'attività di turismo connesse al settore primario in assenza del riconoscimento provinciale e della presentazione di S.C.I.A. o in regime di sospensione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro settemila, oltre all'immediata chiusura dell'attività. L'esercizio specifico dell'attività di turismo rurale è soggetto inoltre, come previsto dall'art. 28 comma 7, a sanzione amministrativa pecuniaria da euro centocinquanta a euro millecinquecento qualora svolto in difformità dalle modalità dalla Giunta regionale attraverso la presente deliberazione.

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