Curriculum Vitae. Dott.ssa. Francesca Tessitore. Informazioni personali. Francesca Tessitore. Esperienza professionale.

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1 Dott.ssa Francesca Tessitore Curriculum Vitae Informazioni personali Nome / Cognome Cittadinanza francesca.tessitore@alice.it italiana Data di nascita 21 luglio 1985 Sesso femmina Esperienza professionale Lavoro o posizione ricoperti Principali attività e responsabilità Pagina 1/8 - Curriculum vitae di Date Da gennaio 2013 Redattrice articoli giuridici Redattrice come ghostwriter ed, a mio nome, di numerosi articoli aventi ad oggetto sintesi di pronunce della Suprema Corte. Liberamente consultabili su tra i vari titoli si citano: - Preliminare di vendita sottoscritto da un solo coniuge e mancata proposizione della domanda di annullamento; - Tutela, onere della prova ed esecuzione sui beni del fondo patrimoniale; - Le SS.UU. si pronunciano sull incidenza dei diritti di cui all articolo 540 comma 2 c.c.; - Contratto preliminare di immobile abusivo con clausola di esonero della responsabilità; - La prova per testi della simulazione; - Società cancellata dal Registro Imprese ed inammissibilità del ricorso notificato al procuratore domiciliatario; - L autentica del crocesegno; - Quali parametri utilizzare per il calcolo del valore di recesso?; - Equitalia: pignoramento di conto corrente facente parte della comunione ereditaria; - Mancata opponibilità dell atto di cessione quote non iscritto a Registro Imprese; - Azione di disconoscimento della paternità: mero sospetto o certezza di adulterio?; - Fatture soggettivamente inesistenti: riparto onere probatorio tra fisco e contribuente; - Ipoteca di riscossione ai sensi dell art. 77 D.P.R. 602/1973 su un bene costituito in fondo patrimoniale; - Pignoramento in pendenza di trascrizione dell acquisto: l opposizione dell acquirente deve essere proposta ai sensi dell articolo 619 c.p.c.; - Lottizzazione abusiva: l intervento del notaio non prova la buona fede dell acquirente; - Chiamati all eredita omonimi: la disposizione è affetta da nullità ex art. 628 c.c.?; - Pignoramento della quota del coniuge in comunione legale; - Acquisto di azioni per ottenere l approvazione del bilancio: il contratto è annullabile? - Sopraelevazione abusiva successivamente sanata ma in violazione delle norme antisismiche: la costruzione deve essere demolita?; - Moglie ed ex moglie: come ripartire la pensione di reversibilità ed il TFR;

2 Lavoro o posizione ricoperti Principali attività e responsabilità Nome e indirizzo del datore di lavoro Tipo di attività o settore Lavoro o posizione ricoperti Principali attività e responsabilità Nome e indirizzo del datore di lavoro Tipo di attività o settore Lavoro o posizione ricoperti Principali attività e responsabilità - Il marito vende la casa coniugale, prima della trascrizione della separazione, al fine di pagare gli arretrati del mantenimento: l alienazione è revocabile?; - Le Sezioni Unite Penali si pronunciano sull annosa questione della sanzione applicabile a chi non versa l assegno di mantenimento: multa e/o reclusione? Date 06 giugno 2011 al 06 dicembre 2012 Pratica legale Servizi di cancelleria presso il Tribunale di Pavia e l Ufficio del Giudice di Pace, redazione atti introduttivi o in corso di causa innanzi tutti i gradi di giudizio, approfondita ricerca in determinate questioni giuridiche. Studio legale degli Avv.ti M. Albertazzi, G.M. Rezzoli, M. Grossi, S. Picci, F.D. Civardi in Pavia, via Palestro n. 3 Legale Date 14 aprile ottobre 2011 Pratica notarile Servizi di segreteria, collaborazione nella redazione degli atti, attività di ricerca. Studio dei notai M. Marchetti e S. Cavigioli In Casorate Primo (PV), via Vittorio Emanuele n. 38 Notarile Date 9 giugno luglio 2003 stage estivo in collaborazione con l Istituto Tecnico Commerciale e per il Turismo A. Bordoni di Pavia. Coadiuvante il personale preposto ai diversi uffici: segreteria, contabilità, marketing. Nome e indirizzo del datore di lavoro Moka Sir s S.p.A. in Cava Manara (PV), via Turati n. 50 Tipo di attività o settore commerciale Pubblicazioni Date Aprile 2013 Rivista Argomento Maggioli Editore Questioni di diritto di famiglia Inventari a confronto: utilizzabilità dell inventario redatto dal tutore del de cuius per l accettazione beneficiata dell eredità. Date Gennaio 2013 Rivista Argomento Maggioli Editore Questioni di diritto di famiglia Accordi prematrimoniali: il contratto è valido solo se la separazione è un mero evento condizionale (Cass. N /2012). Date Dicembre 2012 Rivista Maggioli Editore Questioni di diritto di famiglia Argomento I diritti di abitazione ed uso di cui al secondo comma dell art. 540 nelle successioni legittime. Istruzione e formazione Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Date Da novembre 2012 Approfondimento del diritto commerciale Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania Fondazione E. Casale corso di diritto commerciale a cura del notaio S. Santangelo. Pagina 2/8 - Curriculum vitae di

3 Date Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Date Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Settembre 2011 ad oggi Approfondimento di tutte le tematiche concernenti il diritto civile ed in particolare il diritto delle successioni, obbligazioni, diritti reali, urbanistica, diritti di garanzia, contratto in generale, singoli contratti, regime patrimoniale della famiglia, trascrizioni, società in generale, società di persone, società di capitali. Il tutto anche rapportato agli incapaci. Scuola notarile Viggiani di Milano corso avanzato a cura del notaio R. Viggiani Settembre 2011 ad oggi Approfondimento della tecnica redazionale relativa ai singoli atti, con particolare attenzione agli atti notarili Scuola notarile Viggiani di Milano corso avanzato di tecnica redazionale a cura dei notai G. Santarcangelo ed A. C. Sala Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Date Settembre 2010 giugno 2011 Approfondimento di tutte le tematiche concernenti il diritto civile ed in particolare il diritto delle successioni, obbligazioni, diritti reali, urbanistica, diritti di garanzia, contratto in generale, singoli contratti, regime patrimoniale della famiglia, trascrizioni, società in generale, società di persone, società di capitali. In un solo anno ho partecipato attivamente a tutte le lezioni del biennio. Scuola di notariato della Lombardia scuola del Consiglio Notarile della Lombardia a cura dei notai (si citano solo i responsabili per ogni singolo corso) C. Spreafico contratto in generale, G. Serpi diritti reali, G. De Marchi società di capitali, M. De Paoli persone giuridiche, G. De Rosa successioni, A. Venditti obbligazioni, G. Serpi ordinamento del notariato, L. Iberati redazione del contratto notarile, A. Auciello volontaria giurisdizione, C. Marchetti trasformazione e fusione e diritto commerciale, G. Casu urbanistica, G. Testa pubblicità legale e garanzie Date Settembre 2004 Ottobre 2010 Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l Università degli Studi di Pavia con tesi sul federalismo fiscale. Relatore l Ill.mo Prof. F. Rigano. Date Settembre 1999 giugno 2004 Diploma presso l Istituto Tecnico per il Commercio ed il Turismo A. Bordoni di Pavia. Capacità e competenze personali Madrelingua(e) italiano Altra(e) lingua(e) Inglese e francese. Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale Lingua inglese B1 B1 B1 B1 B1 Lingua francese A2 A2 A2 A2 A2 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue Capacità e competenze sociali Capacità e competenze organizzative Ottima propensione al lavoro individuale e buon livello di collaborazione, quando richiesto dalla natura dell incarico. Serietà, professionalità, puntualità sono le doti che maggiormente mi descrivono. Mi adatto facilmente a diverse situazioni lavorative, organizzo autonomamente le mie incombenze rispettando le direttive dei superiori. Disponibile a viaggiare anche per lunghi periodi ed a cambiare domicilio. Pagina 3/8 - Curriculum vitae di

4 Capacità e competenze tecniche Capacità e competenze informatiche Altre capacità e competenze Patente Allegati Amo lo studio e la ricerca nelle materie di mia competenza. Gestisco buona mole di attività. Ecdl conseguita nell anno Uso quotidiano dei sistemi operativi Windows e Mac. Dal 2005 mi occupo, privatamente, dell acquisto di immobili presso le aste giudiziarie. In particolare, conosco bene l ambito delle procedure esecutive, sia per esperienza diretta conseguita durante la pratica legale, che per esperienza indiretta, da acquirente di immobili. B Si allegano, in un unicuum nelle successive pagine, gli abstract degli articoli ad oggi pubblicati, per i quali si pone ogni divieto di utilizzazione e/o riproduzione, anche parziale. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Firma Pagina 4/8 - Curriculum vitae di

5 I DIRITTI DI ABITAZIONE ED USO DI CUI AL SECONDO COMMA DELL ART. 540 C.C. NELLA SUCCESSIONE LEGITTIMA Premessa: il fatto La natura giuridica dei diritti di cui all art. 540 secondo comma c.c. La configurabilità dei medesimi nelle successioni ab intestato: dottrina e giurisprudenza a confronto Conclusioni. La natura giuridica dei diritti di cui all art. 540 secondo comma c.c. Sulla natura giuridica di tali diritti, si dà atto dell ampio e tuttora irrisolto dibattito dottrinale e della teoria, allo stato predominante, la quale ritiene che essi diritti configurino una successione a titolo particolare 1 e precisamente due legati ex lege. 2 In conseguenza della qualificazione teorica appena delineata, quindi, non sarebbe necessario che il coniuge superstite sia erede per poter acquistare i diritti del 540 comma 2 c.c., sussistendo anche nel caso in cui il coniuge abbia rinunciato all eredità. 3 Parimenti, potrebbe rinunciare ad uno o ad entrambi i diritti di cui all art. 540 comma 2 pur non rinunciando all eredità. Se si volesse diversamente sostenere che i diritti di cui all art. 540 comma 2 siano un ampliamento della quota ereditaria, non si dovrebbe ritenere possibile un acquisto indipendente dall eredità per il divieto di accettazione parziale. Dall analisi testuale della norma in commento, è agevole desumere che, nella successione testamentaria, tali diritti gravano sulla quota disponibile. Parte della dottrina osserva, però, che l attribuzione dei diritti di abitazione ed uso della casa adibita a residenza familiare dovrebbe essere un attribuzione qualitativa, una modalità di apporzionamento che non comporta un aumento della quota di riserva del coniuge superstite. 4 Tale distinzione, relativamente all incidenza del peso dei legati in esame, è la problematica centrale dell ampio dibattito sorto nell interpretazione del secondo comma dell articolo 540 c.c., ed è il presupposto per quanto si affronterà in seguito, utilizzando alcune esemplificazioni pratiche. Si analizza, in primis, il caso in cui la casa adibita a residenza familiare venga assegnata al coniuge superstite. Evidentemente, il diritto di abitare ed usare i beni che la corredano deriverà direttamente dall assegnazione dell immobile, quale corollario del diritto di proprietà. Quid iuris dei diritti di uso ed abitazione? Se si dovesse ritenere che abbiano un incidenza qualitativa nella successione del coniuge, allora dovranno ritenersi assorbiti nel lascito. Diversamente, non potendo essere costituiti in quanto la piena proprietà sarebbe gravata da un diritto ad esclusivo favore del proprietario (ed i diritti reali minori si estinguerebbero automaticamente per confusione), al coniuge superstite spetterebbe un integrazione della quota di riserva per un ammontare pari alla capitalizzazione del valore degli stessi diritti. La problematica sull incidenza del peso dei legati di abitazione ed uso si pone anche nel caso in cui il testatore attribuisca i diritti di cui agli articoli 1021 e 1022 c.c. ad un terzo. Si può ritenere, come da un lato parte della dottrina sostiene, 5 che essendo i legati ex lege previsti espressamente dal legislatore, questi prevalgano sulle disposizioni testamentarie, oppure, come la dottrina prevalente argomenta, 6 il coniuge potrà ottenere tali diritti solamente a seguito del vittorioso esperimento dell azione di riduzione. Il coniuge, come sopra già enunciato, potrebbe rinunciare a tali legati ex lege, ragion per la quale si ritiene che la disposizione a favore di terzi dei diritti di uso ed abitazione di cui agli articoli 1021 e 1022 c.c., gravanti sull immobile adibito a residenza familiare, siano pienamente validi ed efficaci anche se riducibili. La ratio della norma è, a tutta evidenza, a tutela del coniuge superstite il quale è portatore sia di un interesse economico consistente nel continuare a vivere nell alloggio nel quale era stabilita la residenza familiare e, parimenti, della conseguenza affettiva che questo comporta, rilevandosi come ulteriormente traumatica la ricerca di una nuova abitazione. Ma questo non spiega se tali diritti debbano essere sommati alla quota della quale il coniuge beneficia ovvero se questi diritti ne siano compresi. La configurabilità dei diritti di abitazione ed uso nelle successioni ab intestato: dottrina e giurisprudenza a confronto. 1 Cosi vari autori tra cui CAPOZZI, Successioni e donazioni, I, Milano 2009; GAZZONI, Manuale di diritto privato XIV edizione, Napoli 2009; Cassazione 6 aprile 2000, n Contra, è interessate la teoria secondo la quale tali diritti costituirebbero un ampliamento della quota ereditaria di riserva del coniuge e, conseguentemente, il loro acquisto avverrebbe a titolo universale di TRINCHILLO, Il trattamento successorio del coniuge superstite nella disciplina dettata dal nuovo diritto di famiglia, in Scritti in onore di G. Capozzi, I, 2, Milano, Tra gli altri GABRIELLI, Dei Legittimari in Comm. al dir. it, della famiglia a cura di Cian Oppo Trabucchi. V, Padova; MENGONI, Successioni per causa di morte. Parte speciale, successione necessaria, in Tratt. Dir. Civ. e comm. Già diretto da Cicu Messineo e continuato da Mengoni, Milano, 2000; CATTANEO, La vocazione necessaria e la vocazione legittima in Tratt. Dir. Priv. Diretto da Rescigno, 5, I, Torino, 1997; BONILINI, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Torino, Contra, i quali ritengono si tratti di prelegati, RAVAZZONI, I diritti di abitazione e di uso a favore del coniuge superstite in Diritto della famiglia e delle persone, 1978; BIANCA, Diritto civile, 2, La famiglia. Le successioni. Milano, PARENTE, Giurisprudenza Italiana 1982, I, 2,; MENGONI, op. cit.; BONILINI, op. cit. 4 BIANCA, op. cit.; PEREGO, I presupposti per la nascita dei diritti d abitazione e d uso a favore del coniuge superstite, in Riv. Dir. Civ., GRASSANO, Legato in sostituzione di legittima, in Riv. Not., 1990; AZZARITI e JANNACCONE, Successione dei legittimari e successione dei legittimi, in Giur. Sist. Di dir. Civ. e comm., Torino 6 PEREGO, op. cit.; MENGONI, op. cit.; GABRIELLI, op. cit.; CANTELMO, I beneficiari della riserva, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, Padova, Pagina 5/8 - Curriculum vitae di

6 L orientamento prevalente in dottrina 1 ritiene configurabile, in capo al coniuge che succede ab intestato, i medesimi diritti di cui all art. 540 secondo comma c.c.. Bisogna però distinguere su quale porzione gravi il peso dei legati, in base al valore della quota spettante al coniuge. Se il valore di tale quota, a seguito dell apertura della successione del coniuge, sia di valore pari o superiore rispetto alla quota di riserva la dottrina, allo stato minoritaria, 2 ritiene che i diritti del 540 gravino su tutta l eredità, senza violare le quote di riserva degli eventuali altri legittimari. La dottrina sul punto maggioritaria 3 ritiene (come coadiuvata dalla sentenza della Corte Costituzionale di cui infra) che siano attribuiti al coniuge come legati 4 in conto di legittima: essi quindi non si cumulano alla quota di riserva ma ne diventano una componente. Nel caso in cui, diversamente, il valore della quota spettante al coniuge fosse inferiore a quello della legittima, in dottrina si argomentano teorie differenti a seconda dei soggetti con i quali il coniuge concorre. Nel caso di concorrenza con i figli i diritti di cui all articolo 540 c.c. dovranno essere imputati prima alla disponibile e, per l eccedenza, sulla quota di riserva del coniuge. Solo successivamente ed in caso di incapienza, dovranno gravare sulla quota riservata a ciascuno dei figli. 5 Stessa impostazione parrebbe essere argomentata da parte della medesima dottrina relativamente al concorso del coniuge con gli ascendenti legittimi. Diversamente, nel caso di concorso del coniuge con eredi legittimi ma non legittimari (ossia fratelli e sorelle del de cuius) secondo parte della dottrina, nel caso in cui il peso dei legati ex lege dovesse eccedere la quota disponibile, le quote dei legittimi dovrebbero essere ridotte sino al completo gravare dei diritti del 540 secondo comma c.c.. Altra dottrina, ritenendo eccessivamente pregiudizievole tale impostazione nei confronti degli eredi legittimi, ritiene che il peso dei diritti di cui all art. 540 debba essere imputato come prelegato, ossia prelevato dalla massa ereditaria prima della formazione delle quote, di modo che queste siano successivamente calcolate sul residuo (i diritti di cui all art. 540 graverebbero quindi anche sulla quota del coniuge, in misura proporzionale). 6 7 Passando all analisi della giurisprudenza, la Corte Costituzionale, 8 chiamata a pronunciarsi relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell articolo 581 c.c. nella parte in cui non attribuisce, in favore del coniuge succeduto ab intestato, i medesimi diritti di cui all articolo 540 secondo comma c.c., ha ritenuto manifestamente infondata la questione in quanto nelle successioni ab intestato i diritti di abitazione ed uso sono attribuiti al coniuge in quanto legittimario. Quindi, a parere della Corte, l omesso richiamo all articolo 540 c.c., da parte degli articoli 581 e ss. c.c., è da intendersi nel senso che tali diritti non possano essere cumulati rispetto alla quota di spettanza del coniuge, ma debbano formarne il contenuto. 9 Il richiamo ai legati ex lege di cui all articolo 584 c.c. quindi non è in contrasto con il disposto dell articolo 581 c.c., ma ha proprio il significato di attribuire tali diritti al coniuge putativo in quanto, nell ambito delle successioni necessarie, egli non viene indicato come riservatario. 10 La Giurisprudenza della Suprema Corte, con una celebre pronuncia del 6 aprile 2000, n. 4329, ha statuito che nelle successioni legittime non trovano applicazione gli istituti della quota disponibile e della quota riservata al legittimario. L articolo 553 c.c. intende tutelare la quota di riserva del coniuge, e per questo motivo i diritti di cui all art. 540 comma 2 vengono cumulati. Tale previsione, non essendo ripetuta per le successioni legittime, non può indurre l operatore giuridico a ritenere che i diritti di cui all art. 540 debbano essere sommati alla quota di riserva. Diversamente, con la Cassazione del 5 maggio 2008, n la Suprema Corte ha incidentalmente affermato che nella quota del coniuge di cui all art. 581 non sono compresi i diritti di abitazione ed uso della casa coniugale. 1 VICARI, I diritti di abitazione e di uso riservati al coniuge superstite, in Dir. Famiglia, 1978; CARRARO La vocazione legittima alla successione, Padova, 1979, RAVAZZONI, op. cit. 2 CATTANEO, op. cit. 3 L. FERRI, I diritti di abitazione e di uso del coniuge superstite, in Riv. Trim. di dir. e proc. Civ., 1988; SCHIAVONE, I diritti di abitazione e di uso attribuiti al coniuge superstite nella successione ab intestato, in Famiglia e diritto, 1997; MENGONI, op. cit.. 4 Sulla qualificazione dei diritti di cui all art. 540 secondo comma c.c. come legati ex lege, in giurisprudenza, si vedano Cassazione 10 marzo 1987, n e, di seguito esposta, Cassazione 6 aprile 2000, n CATTANEO op. cit.; MENGONI op. cit. 6 GABRIELLI, op. cit. 7 L unica giurisprudenza in merito al concorso del coniuge con i fratelli e sorelle del de cuius è ravvisabile nella sentenza del Tribunale di Siena dell In tal caso la Corte stabilì che i diritti di cui all art. 540 c.c. debbano gravare come prelegati e quindi sull intera eredità. Sul valore residuo dell eredità saranno quindi calcolate le quote spettanti al coniuge ed ai legittimi. In MONOSI, La successione legittima del coniuge, in Trattato breve delle successioni e donazioni, diretto da P. Rescigno e coordinato da M. Ieva, Milano, Corte Costituzionale con ordinanza n. 527 del MONOSI, op. cit. 10 MONOSI, op. cit. Pagina 6/8 - Curriculum vitae di

7 ACCORDI PREMATRIMONIALI: IL CONTRATTO È VALIDO SOLO SE LA SEPARAZIONE È UN MERO EVENTO CONDIZIONALE. Massima Il fatto Gli accordi prematrimoniali: inquadramento normativo della fattispecie e pronunce giurisprudenziali Analisi della sentenza: natura giuridica del contratto stipulato dai futuri coniugi Disegno di Legge 2692/2012 Analisi della sentenza: natura giuridica del contratto stipulato dai futuri coniugi. Si ritiene di fondamentale importanza inquadrare il caso in esame al fine di stabilire se la presente sentenza davvero crei un apertura giurisprudenziale all introduzione dei patti prematrimoniali. La questione portata all attenzione della Suprema Corte, giova ricordare, concerne la validità di un accordo nel quale i futuri coniugi prevedono che, in caso di separazione, la coniuge sarà tenuta a risarcire il consorte per le spese da lui sostenute nella ristrutturazione dell immobile di proprietà della donna. Nella massima di cui supra viene espressamente enunciato che l accordo ( ) non configura un ipotesi di accordo pre-matrimoniale nullo per illiceità della causa, ma una datio in solutum. Si rende necessario, in primis, sottolineare la differenza tra un negozio in cui l evento dedotto in condizione (nel caso specifico, la separazione) ne costituisce l elemento causale, da un negozio nel quale il rapporto giuridico è preesistente e la separazione è un mero evento condizionale che regola lo svolgimento e gli effetti del rapporto precedentemente instaurato. Nel primo caso possono essere ricondotti gli accordi prematrimoniali che hanno ad oggetto diritti che sorgono a causa della separazione, come il diritto agli alimenti, al mantenimento, all assegnazione della casa adibita a residenza coniugale, all affidamento della prole. Nel secondo caso invece possono essere considerati gli infiniti rapporti giuridici che legano due soggetti e che non ineriscono specificatamente i diritti nascenti dalla separazione, alcuni dei quali supra elencati. Come nel caso in esame, possono avere ad oggetto la restituzione di una somma impiegata per la ristrutturazione di un immobile: il rapporto è precedente rispetto alla separazione e viene ripristinata la sinallagmaticità con il trasferimento dell immobile in caso di separazione. Tale contratto, in realtà potrebbe qualificarsi come contratto atipico ai sensi dell art c.c. nel quale da un lato vi è consegna di una somma di denaro e dall altro un trasferimento di immobile sottoposto ad una condizione: la datio in solutum, quale prestazione in luogo dell adempimento, mal si concilia con un obbligazione che nasce già con la previsione del trasferimento dell immobile. Tale pattuizione quindi, a parere della Suprema Corte, non configurerebbe un accordo prematrimoniale in quanto il trasferimento dell immobile non sarebbe avvenuto a causa del fallimento del matrimonio, ma troverebbe la propria giustificazione causale nel corrispettivo per le spese sostenute dal coniuge per la ristrutturazione di un immobile di proprietà dell altro coniuge. Il coniuge creditore infatti, in sede di separazione, potrebbe vantare nei confronti della coniuge un diritto di credito pari al valore di quanto speso per la ristrutturazione dell immobile di proprietà esclusiva della medesima: e, presumibilmente, proprio per risolvere tale potenziale conflitto sul diritto di credito i futuri coniugi si erano accordati per la cessione di un bene immobile. Tale accordo quindi non riguarda i profili patrimoniali e personali inderogabili stabiliti dalla Legge sul divorzio: riguarda un diritto di credito, perfettamente rinunciabile ed oggetto di transazione da parte del creditore. Nel panorama giuridico è possibile rinvenire un parallelismo sulla liceità o meno dell evento dedotto in condizione: i contratti cd. post mortem. Essi vengono considerati validi, al riparo dalla nullità comminata per i patti successori, solamente se l evento morte non è la causa dell attribuzione ma una modalità operativa del contratto: medesima qualificazione giuridica della condizione della liceità dell accordo stipulato dai coniugi O.L. e P.M.. Pagina 7/8 - Curriculum vitae di

8 INVENTARI A CONFRONTO UTILIZZABILITÀ DELL INVENTARIO REDATTO DAL TUTORE DEL DE CUIUS PER L ACCETTAZIONE BENEFICIATA DELL EREDITÀ In merito all utilizzabilità dell inventario redatto dal tutore del de cuius nell accettazione con beneficio di inventario dell eredità del tutelato si dà atto, in primis, di come non si sia rinvenuta, né in dottrina né in giurisprudenza, alcuna esplicita trattazione della problematica prospettata. Per tale motivo, non è stato consentito iniziare il confronto da alcuna posizione o applicazione pratica, ma ciò non esclude che sia comunque possibile dare una risposta a tale quesito, traendo spunti di riflessione dalla ratio che governa gli istituti, dalle modalità esecutive e dai diversi profili di responsabilità che concernono gli inventari in commento. 1. La ratio che governa gli istituti 1.1. L inventario del tutore La legge impone al tutore, previo giuramento, di procedere all inventario dei beni del tutelato entro dieci giorni dalla notizia della nomina. E da sottolineare come il tutore acquisti pienezza di poteri solamente a seguito del giuramento di adempiere fedelmente al proprio ufficio e della redazione dell inventario. L inventario dei beni, redatto nel momento in cui ha inizio l amministrazione da parte del tutore ha la funzione di fotografare il patrimonio all inizio della tutela ed è necessario al fine di valutare l operato del medesimo tutore al termine della propria gestione. Prima della redazione dell inventario medesimo, infatti, il tutore ha un amministrazione limitata ai soli affari che non ammettono dilazione. Le modalità esecutive 2.1. L inventario del tutore L inventario viene redatto dal tutore con il ministero del cancelliere del tribunale o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare, con l intervento del protutore e, se è possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici (nel caso in cui il tutelato sia il minore), e con l assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia La responsabilità del tutore L inventario redatto dal tutore, sebbene alla presenza di testimoni, del cancelliere del tribunale o del notaio delegato, è un atto del tutore ed egli ne è responsabile in caso di omissioni o infedeltà. Infatti il tutore ha non solo l onere di redigere l inventario, ma ne dichiara, con giuramento, la sincerità (art. 363 c.c.). Conclusioni L articolo 484 c.c. enuncia che la dichiarazione di accettazione beneficiata deve essere preceduta o seguita dall inventario : tale formulazione potrebbe dare risposta positiva alla problematica in commento. Si ritiene che, da quanto rilevato in tema di ratio ed in materia di indicazioni contenute nel verbale la risposta potrebbe ben essere positiva: si ritiene infatti che, nonostante la possibilità di inserire solo le attività, nulla vieti di redigere un inventario completo anche dei profili debitori. Il discrimine che rende, a parere dello scrivente, inutilizzabile l inventario redatto dal tutore ai fini dell accettazione ha ad oggetto i profili di responsabilità soggettiva. Il tutore è infatti responsabile delle dichiarazioni contenute nell inventario e si ritiene che il pubblico ufficiale non possa certificarne la veridicità ai fini dell accettazione in quanto egli stesso è ritenuto responsabile dell inventario redatto ai fini dell accettazione beneficiata. Concludendo, si intende porre l accento sul profilo temporale: il tutore redige l inventario dei beni del tutelato nel momento in cui ne assume l ufficio, mentre l erede risponde, nei confronti dei creditori, per l ammontare delle attività ereditarie. Risulta quindi evidente come non sia possibile, per la ratio degli istituti, accomunarne l utilizzo. Pagina 8/8 - Curriculum vitae di

INDICE-SOMMARIO. Capitolo I

INDICE-SOMMARIO. Capitolo I INDICE-SOMMARIO Capitolo I LA SUCCESSIONE NECESSARIA ED IL SUO ÀMBITO DI RILEVANZA 1. Il limite al potere di disporre del testatore: il diritto alla legittima. Nozione e sua ratio. pag. 1 2. Volontà testamentaria

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