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2 E consentita la riproduzione di questo lavoro per singola copia effettuata con qualsiasi mezzo, elettronico o analogico, ai soli fini didattici. E vietata la diffusione per usi commerciali o l inserimento su siti web senza l autorizzazione dell autore. Finito di stampare in Taranto

3 Vincenzo Di Maggio Le notifiche telematiche degli Avvocati Infor(tele)matica per il processo civile Information and Communication Technology (ICT) al servizio della Giustizia

4 L unico vero viaggio verso la scoperta non consiste nella ricerca di nuovi paesaggi ma nell avere nuovi occhi. Marcel Proust

5 INDICE LE NOTIFICHE TELEMATICHE DEGLI AVVOCATI La posta certificata: - Le ricevute Gli avvisi Le buste... 4 Legge 21 gennaio 1994, n. 53 Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali ed i successivi interventi legislativi Il cammino parlamentare della novella introdotta dal D.L. n. 90/ Entrata in vigore e piena efficacia dell art. 16quater del D.L. n. 179/ Tavole comparative del decreto del ministro della giustizia n.44 del 21 febbraio 2011e del provvedimento DGSIA del 16 aprile in g.u Requisiti soggettivi del notificatore ed oggettivi della notifica. Requisiti soggettivi del notificatore - La procura speciale Casella PEC e firma digitale Requisiti oggettivi della notifica - Gli atti notificabili Il luogo della notificazione Il domicilio digitale dell avvocato Gli altri destinatari I. D. leg. 7 marzo 2005, n Art. 6-bis (Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti...25 II. D. leg.7 marzo 2005, n. 82 Art. 6-quater (Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro del imprese...25 III. D.leg. 7 marzo 2005, n. 82 Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR)...27 IV. D. leg.179/2012 Art. 16, comma 12 (Biglietti di cancelleria ria, comunicazioni e notificazioni per via telematica) Le Pubbliche Amministrazioni...27

6 V. Decreto - legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 - Art.16, c VI. Registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia L Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) e le notifiche telematiche Formato degli allegati Art. 52 (Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice) del Decreto-legge del 24 giugno 2014, n 90, così come convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114 dell 11 agosto La conformità Il diritto di copia...38 Gli Allegati - La procura speciale Gli Allegati - La relazione di notificazione: Modalità e contenuti Le tavole illustrative dei modus operandi riassuntivi delle operazioni necessarie e riepilogative dell attività propedeutica per poi inserire gli allegati nel messaggio di posta elettronica nelle tre ipotesi rivenienti dal compendio della complessa legislazione vigente Software per unire informaticamente uno o più PDF Software per inserire informaticamente testo su PDF...43 Software per digitare e/o modificare PDF Conformità "uso deposito" con modalità telematiche di copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme Conformità - Notifica di copia di atto originariamente cartaceo la cui attestazione di conformità è stata inserita nella copia informatica da notificare Relata di notifica. - Notifica di copia di atto originariamente cartaceo la cui attestazione di conformità è stata inserita nella copia informatica da notificare Relata di notifica. - Notifica di atto di originaria formazione informatica ovvero di atto informatico da trasmettere ad ufficio giudiziario... 47

7 - Relata di notifica. - Notifica di pluralità di atti, costituiti in parte di originaria formazione informatica, ovvero da trasmettere ad ufficio giudiziario e in parte di origine analogica (scansioni) Conformità - Notifica di copia di atto estratto da fascicolo informatico la cui attestazione di conformità è stata inserita nella copia informatica da notificare Relata di notifica. - Notifica di copia di atto estratto da fascicolo informatico la cui attestazione di conformità è stata inserita nella copia informatica da notificare Conformità - Notifica di copia di atto estratto da fascicolo informatico, la cui attestazione di conformità non è stata inserita nella copia informatica da notificare ma separata Relata di notifica - Notifica di copia di atto estratto da fascicolo informatico, la cui attestazione di conformità non è stata inserita nella copia informatica da notificare ma separata Modalità di compilazione ed invio del messaggio di posta elettronica certificata Oggetto del messaggio Impostazione del servizio di pec I costi Problematiche connesse alla notificazione eseguita a mezzo pec Gli esiti ed il perfezionamento della notificazione Il tempo delle notificazioni con modalità telematiche (Art. 16-septies.) Il deposito, la prova e la produzione in giudizio dell atto notificato e della notificazione a mezzo posta elettronica certificata La notifica telematica degli atti di opposizione o di impugnazione ed il relativo deposito in Cancelleria. - Il deposito contestuale alla notifica dell atto notificato L impossibilità del deposito telematico e l art. 9 n.1- bis. legge n.53/ L attestazione di conformità... 63

8 La prova della notifica e l art. 9 n. 1-ter. legge n. 53/ La prova in modalità NON telematiche La prova telematica della notifica telematica Contestazioni sulla validità della notifica conformità e corrispondenza La nullità della notifica telematica TUTORIAL a. Notifica di atto o documento originario informatico atto del processo b. Notifica di atto o documento originario informatico o atto del processo e di atto analogico...72 c. Notifica di copia di atto ab ovo analogico con attestazione di conformità inserita nell'atto da notificare d. Notifica di copia di atto estratto da fascicolo informatico con attestazione di conformità inserita nell'atto da notificare e. Notifica di copia di atto estratto da fascicolo informatico ovvero ab ovo analogico con attestazione di conformità separata f. La prova giudiziale della notifica telematica NORMATIVA ESSENZIALE LEGGE 21 gennaio 1994, n. 53 Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali ed i successivi interventi legislativi DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA N.44 (del 21 febbraio ART. 18 (Notificazioni per via telematica degli avvocati) Decreto del 28 dicembre 2015 in G.U. Serie generale n. 4 del

9 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PROVVEDIMENTO DGSIA (16 aprile in G.U ) ART. 19 bis (Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati art. 18 del regolamento)...80 ART. 19 ter 1 (Modalità dell attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato)...82 DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (GU n.245 del Suppl. Ordinario n. 194 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221(in S.O. n.208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294) Sezione VI Giustizia digitale 16 Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica bis Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali ter Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni quater Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n quinquies Copertura finanziaria sexies Domicilio digitale septies Tempo delle notificazioni con modalità telematiche octies Ufficio per il processo novies Modalità informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale, dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita decies Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti undecies Modalità dell'attestazione di conformità Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo , n Modificazioni alla legge 27 gennaio 2012, n RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA...108

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11 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 1 LA POSTA CERTIFICATA Indispensabile al fine di un più consapevole uso e ricorso alla posta e- lettronica certificata come mezzo di comunicazione, in generale, e strumento di notificazione in particolare, è la conoscenza della normativa, della dinamica e degli effetti relativi all invio e alla ricezione di un messaggio così generato e inoltrato. L art. 48 del C.A.D. prevede che la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna debba avvenire mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA. La trasmissione del documento informatico per via telematica così effettuata, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla comunicazione per mezzo della posta. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico così trasmesso sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al DPR 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia. Secondo quanto disposto dall art. 6 del Decreto 2 novembre 2005 e le Regole tecniche del servizio di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata, i messaggi gestiti dai sistemi di posta elettronica certificata si dividono in tre categorie: a. ricevute; b. avvisi; c. buste. Le ricevute generate dai sistemi di posta elettronica certificata sono: a. La ricevuta di accettazione. La ricevuta di accettazione indica al mittente che il suo messaggio è stato accettato dal sistema e certifica la data e l ora dell evento. All interno della ricevuta è presente un testo leggibile dall utente, un allegato XML con i dati di certificazione in formato elaborabile ed eventuali altri allegati per funzionalità aggiuntive offerte dal gestore. Il punto di accesso, utilizzando i dati dell indice dei gestori di po-

12 2 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati sta certificata, effettua un controllo per ogni destinatario del messaggio originale per verificare se appartengono all infrastruttura di posta certificata o sono utenti esterni (es. normale posta Internet). La ricevuta di accettazione (ed i relativi dati di certificazione) riporta quindi la tipologia dei vari destinatari per informare il mittente del differente flusso seguito dai due gruppi di messaggi (utenti di posta certificata, utenti esterni). b. La ricevuta di presa in carico la quale è emessa dal gestore ricevente il messaggio, nei confronti del gestore mittente. Il suo fine è quello di consentire il tracciamento del messaggio nel passaggio tra un gestore ed un altro. Al ricevimento di un messaggio presso il punto di ricezione, il sistema compie una serie di controlli, per verificare che la busta di trasporto/ricevuta/avviso sia corretta/integra. c. La ricevuta di avvenuta consegna, è costituita da un messaggio di posta elettronica inviato al mittente che riporta la data e l ora di avvenuta consegna, i dati del mittente e del destinatario e l oggetto. La ricevuta di avvenuta consegna può essere: Breve, contiene in allegato i dati di certificazione ed un e- stratto del messaggio originale. Al fine di consentire uno snellimento dei flussi, è possibile, per il mittente, richiedere la ricevuta di avvenuta consegna in formato breve. La ricevuta di avvenuta consegna breve inserisce al suo interno il messaggio originale, sostituendone gli allegati con i relativi hash crittografici per ridurre le dimensioni della ricevuta. Sintetica, contenere in allegato i dati di certificazione ed un e- stratto del messaggio originale. La ricevuta sintetica di avvenuta consegna segue le medesime regole di emissione della ricevuta di avventa consegna; in allegato non contiene il messaggio originale ma contiene e- sclusivamente il file XML contenente i dati di certificazione descritti nella ricevuta di avvenuta consegna.

13 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 3 Completa (che vedremo inseguito costituirà la prova dell avvenuta notifica), contiene in allegato i dati di certifizione ed il messaggio originale. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata per ogni destinatario al quale il messaggio è consegnato. Nel rilascio delle ricevute di avvenuta consegna, il sistema distingue tra i messaggi consegnati ai destinatari primari ed i riceventi in copia. Esclusivamente per le consegne relative ai destinatari primari, all interno della ricevuta di avvenuta consegna, oltre agli allegati descritti, è inserito il messaggio originale completo (header, testo ed e- ventuali allegati). Il sistema deve adottare una logica cautelativa nella valutazione della tipologia destinatario (primario o ricevente in copia) e nella conseguente decisione di non inserire il messaggio originale nella ricevuta di avvenuta consegna. Qualora il sistema che effettua la consegna non potesse determinare con certezza la natura del destinatario (primario od in copia) per problemi di ambiguità dei campi To e Cc, la consegna dovrà essere considerata come indirizzata ad un destinatario primario ed includere il messaggio originale completo Gli avvisi generati dai sistemi di posta elettronica certificata sono: a. avviso di non accettazione per eccezioni formali ovvero per virus informatici; b. avviso di rilevazione di virus informatici; c. avviso di mancata consegna per superamento dei tempi massimi previsti ovvero per rilevazione di virus informatici. A tal fine l articolo 13 del d.m. cit. precisa che qualora il gesto-

14 4 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati re del mittente non abbia ricevuto dal gestore del destinatario, nelle dodici ore successive all inoltro del messaggio, la ricevuta di presa in carico o di avvenuta consegna del messaggio inviato, comunica al mittente che il gestore del destinatario potrebbe non essere in grado di realizzare la consegna del messaggio. Qualora, entro ulteriori dodici ore, il gestore del mittente non abbia ricevuto la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio inviato, inoltra al mittente un ulteriore avviso relativo alla mancata consegna del messaggio entro le 24 ore successive all invio, così come previsto dal D.P.R. n. 68 del Le buste generate dai sistemi di posta elettronica certificata sono: a. busta di trasporto, la quale è consegnata immodificata nella casella di posta elettronica certificata di destinazione per permettere la verifica dei dati di certificazione da parte del ricevente. b. busta di anomalia, la quale viene generata dal sistema, nel caso in cui uno dei test evidenzi un errore nel messaggio in arrivo, oppure venga riconosciuto come un messaggio di posta ordinaria e il gestore preveda la propagazione verso il destinatario. ***

15 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 5 LE NOTIFICHE A MEZZO POSTA CERTIFICATA DEGLI AV- VOCATI Fatta questa doverosa presentazione dei servizi di posta elettronica certificata, dobbiamo ora soffermarci sull utilizzo di tale strumento quale sistema di notificazione a cura degli avvocati. La Legge 21 gennaio 1994, n Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali. (GU n.20 del ), a seguito delle molteplici successive modifiche ed integrazioni (art. 16 quater decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245), convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.» (GU n.294 del Suppl. Ordinario n. 208), successivamente modificato con Legge 24 dicembre 2012, n Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità in GU n.302 del Suppl. Ordinario n.212) e dal D.L. 24 giugno 2014, n 90, convertito dalla legge n. 114 dell 11 agosto 2014 ed infine dal Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83, con le modifiche apportate, in sede di conversione, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132) può a giusta ragione essere così riscritto (in neretto le modifiche) Art L'avvocato o il procuratore legale 3, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servi- 2 Articolo modificato dall'articolo 25, comma 3, lettera a), della L. 12 novembre 2011, n. 183, decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge. 3 A norma dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1997, n. 27 il termine "procuratore legale" contenuto nella presente legge si intende sostituito con il termine "avvocato.

16 6 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati zio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata 4 salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata 5. Art. 2. Per la notificazione di cui all'articolo 1effettuata a mezzo del servizio postale il notificante utilizza speciali buste e moduli per avvisi di ricevimento, di cui deve fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall'amministrazione postale per la notifica a mezzo posta 6. Art Il notificante che procede a norma dell'articolo 2 deve 7 : a) scrivere la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento; b) presentare all'ufficio postale l'originale e la copia dell'atto da notificare; l'ufficio postale appone in calce agli stessi il timbro 4 Articolo 46, comma 1, lettera a) del D.L. 24 giugno 2014, n 90, così come convertito dalla legge n. 114 dell 11 agosto 2014 (in neretto le modifiche). 5 Articolo 46, comma 1, lettera a) del D.L. 24 giugno 2014, n 90, così come convertito dalla legge n. 114 dell 11 agosto Comma modificato dall'articolo 16-quater, comma 1, lettera a), del D.L. 18 ottobre 2012, n.179, come introdotto dall'articolo 1, comma 19, punto 2), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, con la decorrenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 16-quater. 7 Comma modificato dall'articolo 16-quater, comma 1, lettera b), del D.L. 18 ottobre 2012, n.179, come introdotto dall' articolo 1, comma 19, punto 2), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 con la decorrenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 16-quater.

17 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 7 di vidimazione, inserendo quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste di cui all'articolo 2, sulle quali il notificante ha preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; sulle buste devono essere altresì apposti il numero del registro cronologico di cui all'articolo 8, la sottoscrizione ed il domicilio del notificante; c) presentare contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall'amministrazione postale, con l'aggiunta del numero di registro cronologico. 2. Per le notificazioni di atti effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa o del deposito dell'atto introduttivo della procedura, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e il suo procuratore; per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, l'avviso deve indicare anche l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso. 3. Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n [3-bis. La notifica e' effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalità previste dall' articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all' articolo 8 8 ] 9 8 Comma aggiunto dall'articolo 4 della legge 28 dicembre 2005, n. 263 e, successivamente, sostituito dall'articolo 25, comma 3, lettera b), della L. 12 novembre 2011, n. 183, decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge. 9 Comma abrogato dall'articolo 16-quater, comma 1, lettera c), del D.L. 18 ottobre 2012, n.179, come introdotto dall' articolo 1, comma 19, punto 2), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 con la decorrenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 16-quater.

18 8 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati Art. 3-bis. 1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. 2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. ("attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221") 10. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. 3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall' articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall' articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994». L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere: a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante; b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo e' iscritto 11 ; 10 Articolo introdotto dal DECRETO LEGGE 27 giugno 2015, n. 83, con le modifiche apportate, in sede di conversione, dalla LEGGE 6 agosto 2015, n Articolo 46, comma 1, lettera a) del D.L. 24 giugno 2014, n 90, così come convertito dalla legge n. 114 dell 11 agosto 2014.

19 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 9 c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato; f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo e' stato estratto; g) l'attestazione di conformità di cui al comma Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo 12. Art L'avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, [a mezzo posta elettronica certificata, ovvero] mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte [e che sia iscritto nello stesso albo del notificante] La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti Articolo inserito dall'articolo 16-quater, comma 1, lettera d), del D.L. 18 ottobre 2012, n.179, come introdotto dall' articolo 1, comma 19, punto 2), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 con la decorrenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 16-quater. 13 Comma modificato dall'articolo 25, comma 3, lettera c), numeri 1) e 2), della L. 12 novembre 2011, n. 183, decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge e, successivamente, dall'articolo 16-quater, comma 1, lettera e), del D.L. 18 ottobre 2012, n.179, come introdotto dall' articolo 1, comma 19, punto 2), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 con la decorrenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 16-quater 14 Comma sostituito dall'articolo 25, comma 3, lettera c), numero 3), della L. 12 novembre 2011, n. 183, decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

20 10 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati Art. 5. [ 1. Nella notificazione di cui all' articolo 4 l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici 15 ] 16 Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, l'atto è consegnato, nel domicilio risultante al consiglio dell'ordine in cui il destinatario è iscritto, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario Nei casi previsti dal comma 2 l'originale e la copia dell'atto notificato nonché il registro cronologico di cui all'articolo 8 sono sottoscritti dalla persona alla quale l'atto è consegnato e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione delle generalità e della qualità rivestita dal consegnatario. Art L'avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all' articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà 15 Comma sostituito dall'articolo 25, comma 3, lettera d), numero 1), della L. 12 novembre 2011, n. 183, decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge. 16 Comma abrogato dall'articolo 16-quater, comma 1, lettera f), del D.L. 18 ottobre 2012, n.179, come introdotto dall' articolo 1, comma 19, punto 2), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 con la decorrenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 16-quater. 17 A norma dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1997, n. 27 il termine "procuratore legale" contenuto nella presente legge si intende sostituito con il termine "avvocato". 18 Comma modificato dall'articolo 16-quater, comma 1, lettera g), del D.L. 18 ottobre 2012, n.179, come introdotto dall' articolo 1, comma 19, punto 2), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 con la decorrenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 16-quater.

21 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 11 previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme. Art L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; tale autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati o procuratori legali che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione e dovrà essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall'applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio dell'ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge Il provvedimento di rigetto o di revoca, emesso in camera di consiglio dopo aver sentito il professionista, è impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni solo per motivi di legittimità ed è immediatamente esecutivo, indipendentemente dalla sua eventuale impugnazione. 3. In caso di revoca dell'autorizzazione, l'avvocato o il procuratore legale consegna al consiglio dell'ordine il registro di cui all'articolo 8, sul quale vengono annotati il provvedimento di revoca e l'eventuale annullamento del medesimo. 4. I provvedimenti del consiglio dell'ordine adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici nei modi più ampi bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata A norma dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1997, n. 27 il termine "procuratore legale" contenuto nella presente legge si intende sostituito con il termine "avvocato". 20 Per le modifiche al presente articolo vedi l'articolo 46, comma 1, lettera c) del D.L. 24 giugno 2014, n 90, così come convertito dalla legge n. 114 dell 11 agosto Comma aggiunto dall articolo 46, comma 1, lettera a) del D.L. 24 giugno 2014, n 90, così come convertito dalla legge n. 114 dell 11 agosto 2014.

22 12 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati Art L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense. 2. La validità del registro di cui al comma 1 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, da parte del presidente del consiglio dell'ordine nel cui albo il notificante è iscritto, o da un consigliere all'uopo delegato, previa l'autorizzazione di cui all'articolo Ogni notificazione eseguita ai sensi della presente legge è annotata dal notificante, giornalmente, sul registro cronologico, insieme alle eventuali annotazioni previste dagli articoli precedenti. 4. Il registro cronologico di cui al comma 1 può essere costituito da moduli continui vidimati uso computer bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata 22. Art Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile e dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento. 1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avve- 22 Comma aggiunto dall'articolo 16-quater, comma 1, lettera h), del D.L. 18 ottobre 2012, n.179, come introdotto dall' articolo 1, comma 19, punto 2), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, con la decorrenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 16-quater.

23 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 13 nuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell' articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n ter. In tutti i casi in cui l avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1 -bis 24. Art Agli atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. [Quando l'atto e' notificato a norma dell'articolo 3-bis al pagamento dell'importo di cui al periodo precedente si provvede mediante sistemi telematici] 25. Quando l'atto e' notificato a norma dell'articolo 3-bis il pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non e' dovuto Per le violazioni della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste per l'imposta di bollo, con le stesse modalità e procedure, in quanto applicabili. Art Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli pre- 23 Comma aggiunto dall'articolo 16-quater, comma 1, lettera i), del D.L. 18 ottobre 2012, n.179, come introdotto dall' articolo 1, comma 19, punto 2), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, con la decorrenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 16-quater. 24 Comma aggiunto dall articolo 46, comma 1, sub 2 lettera a) del D.L. 24 giugno 2014, n 90, così come convertito dalla legge n. 114 dell 11 agosto Comma modificato dall'articolo 16-quater, comma 1, lettera l), del D.L. 18 ottobre 2012, n.179, come introdotto dall' articolo 1, comma 19, punto 2), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, con la decorrenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 16-quater. Esso deve ritenersi implicitamente abrogato dall articolo 46, comma 1, lettera a) del D.L. 24 giugno 2014, n 90, così come convertito dalla legge n. 114 dell 11 agosto Comma aggiunto dall articolo 46, comma 1, sub 2 lettera c) del Decreto-legge del 24 giugno 2014, n 90, così come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 dell 11 agosto 2014

24 14 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati cedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica. Art I decreti del Ministro di grazia e giustizia previsti agli articoli 8 e 10 sono emanati entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della presente legge. Art La presente legge entra in vigore il 1 luglio 1994, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 12. Il cammino parlamentare della novella introdotta dal D.L. n. 90/2014 Nella scheda di lettura a corredo della documentazione predisposta dal servizio studi della Camera dei Deputati per l esame, in quella sede, del provvedimento in esame (Articolo 46 -Notificazioni eseguite da avvocati con modalità telematiche) si evincono i principi ispiratori della riforma. In particolare: il comma 1, lett. a), b) e c) modificando gli articoli 1, 3-bis e 7 della legge stabilisce che per effettuare la notificazione attraverso la posta elettronica certificata l avvocato non ha bisogno dell autorizzazione del consiglio dell ordine (generalmente richiesta per le notificazioni attraverso il servizio postale); il comma 1, lett. d) intervenendo sull art. 10 della legge 53/ esonera, in caso di notificazione eseguita con modalità telematica, dal pagamento dell imposta di bollo. Nella relazione illustrativa è precisato che il recupero della conseguente perdita di gettito è ottenuto con un corrispondente aumento del contributo unificato. Il comma 2 modificando il D.L. 179/2012, nella parte in cui novellava la legge 53 del 1994, ad esempio introducendovi la disciplina della notificazione per posta elettronica certificata - esclude che la notificazione per via telematica da parte dell avvocato possa eseguirsi nel settore della giustizia amministrativa. Si rileva l esigenza di introdurre questa disposizione direttamente nella legge n. 53 del 1994 che, in generale, si applica anche alle notificazioni di atti amministrativi. Si potrebbe ad esempio aggiungere questo periodo in coda all art.3-bis della legge. Inoltre si osserva che la relazione illustrativa non esplicita le ragioni della esclusione delle notificazioni telematiche degli avvocati nella giustizia amministrativa, a

25 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 15 fronte della nuova disciplina delle comunicazioni e notificazioni telematiche nel processo amministrativo contenuta nell articolo 42. Entrata in vigore e piena efficacia dell art. 16 quater del D.L. n. 179/2012 ll Decreto n. 48 Regolamento recante modifiche al D. 44/2011, ha mutato, dal titolo al contenuto, l art. 18 che da notifiche per via telematica tra avvocati è oggi rubricato come notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati ed adeguato la precedente disciplina alle nuove disposizioni di legge, rendendo le così pienamente efficaci 27 a decorrere dal 24 maggio Suddetta disposizione è richiamata e supportata dalle specifiche tecniche da ultimo modificate (16 aprile 2014, in G.U ) giusta provvedimento della DGSIA presso il Ministero della Giustizia. L art. 19 bis (Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati art. 18 del regolamento) detta nuove ed ulteriori disposizioni tecniche ad integrazione di quanto stabilito dall art. 18 D.M. 44/2011, mentre l art. 19 ter integra il dettato dell art. 16 undecies D. L. 179/ e chiarisce quali debbano essere le modalità dell attestazione di conformità, se ed in quanto, apposte su un documento informatico separato 27 Le modifiche all art.16 quater, riguardanti le notifiche degli avvocati, sono efficaci dal 24 maggio 2013, trovando piena applicazione a seguito dell approvazione del DM n.48. Infatti, l'art. 16 quater, comma 2 del D.L n. 179, subordinava l efficacia delle notifiche degli avvocati all adeguamento delle regole tecniche da emanarsi con successivo D.M. Art. 16 quater 2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede all'adegua- mento delle regole tecniche di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma Articolo introdotto dal DECRETO LEGGE 27 giugno 2015, n. 83, con le modifiche apportate, in sede di conversione, dalla LEGGE 6 agosto 2015, n. 132.

26 16 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA N.44 del 21 febbraio 2011 ART. 18 (Notificazioni per via telematica degli avvocati) 1. L'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi dell'articolo , MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PROVVEDIMENTO DGSIA 16 aprile in G.U ART. 19 bis (Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati art. 18 del regolamento) 1. Qualora l atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata. 2. Nei casi diversi dal comma 1, i documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di 29 Art (Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento) Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti. E' sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore è costituito per più parti. Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che sia costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto. Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. ( 1 ) (1) L ultimo periodo di questo comma che così recitava: "Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emes-

27 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 17 quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione è effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso. 4. L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine. documenti analogici, allegati al messaggio di posta elettronica certificata, sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti in formato PDF. 3. Nei casi in cui l'atto da notificarsi sia l'atto del processo da trasmettere telematicamente all ufficio giudiziario (esempio: atto di citazione), si procede ai sensi del precedente comma Qualora il documento informatico, di cui ai commi precedenti, sia sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata, si applica quanto previsto all articolo 12, comma La trasmissione in via telematica all ufficio giudiziario delle ricevute previste dall articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell atto notificato ai sensi dell articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art. 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione; i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all articolo 12, comma 1, lettera e. so la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni." è stato abrogato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183.

28 18 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 è quella completa, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. ART. 19 ter 30 (Modalità dell attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato) 1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell art.16- undecies del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.212, l attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta at testando la conformità nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all art.12, comma Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall art. 4 del decreto- legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il documento informatico contenente l attestazione è inserito come allegato nella busta telematica di cui all art.14; i dati identificativi del documento informatico contenen- 30 Decreto del 28 dicembre 2015 in G.U. Serie generale n. 4 del

29 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 19 te l attestazione, nonché del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel filedatiatto.xml di cui all art. 12, comma 1, lettera e. 3. Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi dell art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, gli elementi indicati al primo comma,sono inseriti nella relazione di notificazione. 4. Nelle ipotesi diverse dai commi 2 e 3, se la copia informatica è destinata ad essere trasmessa tramite posta elettronica certificata, l attestazione di cui al primo comma è inserita come allegato al messaggio di posta elettronica certificata. 5. In ogni altra ipotesi, l'attestazione di conformità è inserita in un documento informatico in formato PDF contenente i medesimi elementi di cui al primo comma, l'impronta del documento informatico di cui si sta attestando la conformità e il riferimento temporale di cui all'art. 4 comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata. L'impronta del documento può essere omessa in tutte le ipotesi in cui il documento informatico contenente l'atte-

30 20 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati stazione di conformità è inserito, unitamente alla copia informatica del documento, in una struttura informatica idonea a garantire l'immodificabilità del suo contenuto. 6. L'attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può anche riferirsi a più documenti informatici.

31 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 21 REQUISITI SOGGETTIVI DEL NOTIFICATORE ED OGGETTIVI DELLA NOTI- FICA. L art. 11 della L. 21 gennaio 1994, n. 53 prevede che tali notificazioni sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica. REQUISITI SOGGETTIVI DEL NOTIFICATORE. L art. 7 stabilisce all uopo che l'avvocato ove intenda avvalersi delle facoltà di notificare a mezzo pec: 1. deve essere munito di procura. Il requisito, apparentemente scontato, contiene invece più d una insidia. In primo luogo, riteniamo che il curatore, il professionista delegato alle vendite o il commissario giudiziale, ancorchè avvocato non possa avvalersi delle notifiche a mezzo pec.. Egli infatti, non ha una procura così come previsto testualmente dall art. 1 della L.53/ ma svolge un incarico di natura pubblicistica. In secondo, la formulazione dell art. 4 della legge in commento, se non desta alcuna perplessità in ordine alla notificazione di un atto giudiziale, ne solleva una, di non poco conto, con riferimento agli atti stragiudiziali. Infatti, gli avvocati hanno il potere di certificare l autografia della sottoscrizione dei propri clienti, ai sensi dell art. 83 c.p.c. 32, soltanto in 31.. munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile 32 Art. 83. ( 1 ) (Procura alle liti) Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura. La procura alle liti può essere generale o speciale e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d intervento, del precetto o della domanda d intervento nell esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l autografia

32 22 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati calce o a margine della procura rilasciata per l espletamento del mandato giudiziale nelle forme e negli atti previsti dalla stessa normativa. Pertanto, una interpretazione letterale delle disposizioni in esame (art. 4 e 3 bis lett.c) circoscriverebbe il ricorso alla notifica degli avvocati ai soli atti stragiudiziali per i quali essi, ab ovo, abbiano la procura notarile. Una diversa e meno rigorosa interpretazione di tali disposizioni invece, potrebbe portare alla conclusione che il possesso della procura (comunque da allegare), riguardi il successivo atto giudiziario, cui la notifica dell atto stragiudiziale sia strumentale e propedeutico. In tal caso, la doppia sottoscrizione dell avvocato e del cliente (per rato e valido) apposta sull atto stragiudiziale, unitamente al rilievo che il proprio assistito abbia già conferito il mandato (che verrebbe allegato) consentirebbe la valida notifica di tale tipologia di atti. Diversamente, ove mai dovesse ritenersi che la notifica degli avvocati debba riguardare gli atti, a sola firma dell avvocato, soltanto il rilascio della procura notarile potrebbe supplire ai limiti dell autentica imposti dall art. 83 c.p.c. 2. deve essere in possesso di casella PEC comunicata all Ordine di appartenenza e di firma digitale (entrambe in corso di validità). Non deve ritenersi più necessaria la preventiva autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo l avvocato è iscritto 33. della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell atto non è espressa volontà diversa. (1) Articolo aggiornato con le modifiche introdotte dalla L. 18 giugno 2009, n Tanto risulta indirettamente dal combinato disposto degli artt. 1, 2 e 3, nonché direttamente dal comma 4-bis. dell art. 7 della normativa in commento così come introdotto dall articolo 46,

33 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 23 REQUISITI OGGETTIVI DELLA NOTIFICAZIONE 1. Gli atti notificabili Posso essere notificati tutti gli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale (con le precisazioni anzi esplicitate in tema di procura) salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Quindi, la pec potrà essere utilizzata non solo quando destinatario della notifica sia altro avvocato (quale domiciliatario) ma anche quando destinatario sia persona diversa dall avvocato a condizione, naturalmente, che l indirizzo pec del destinatario risulti da pubblici elenchi. E appena il caso di evidenziare che per tale forma di notificazione non sussistono le stesse limitazioni territoriali relative agli Ufficiali Giudiziari. 2. Il luogo della notificazione efficacia delle notifiche telematiche degli avvocati. V è innanzi tutto da evidenziare che, per le notifiche tra avvocati, l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario (domiciliatario) ha comunicato al proprio ordine 34. A tal proposito l art. 52 del decreto-legge n.90/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 114 dell 11 agosto ad integrazione comma 1, lettera a) del Decreto-legge del 24 giugno 2014, n 90, così come convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114 dell 11 agosto 2014, che prevede tale autorizzazione per le notifiche a mezzo posta, e che così recita: Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata. 34 Articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2; 35 Nella scheda di lettura a corredo della documentazione predisposta dal servizio studi della Camera dei Deputati per l esame, in quella sede, del provvedimento in esame viene precisato che L articolo 52 disciplina poi, al comma 1, lettera b), il domicilio digitale. Introduce a tal fine un nuovo articolo 16-sexies nel decreto-legge 179/2012, prevedendo la notificazione all indirizzo di posta elettronica certificata - PEC, quando il difensore ne è munito, con riguardo ai casi in cui la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore

34 24 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiunge l art. 16-sexies che prevede il cd Domicilio digitale. Tale disposizione così recita: 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante da gli elenchi di cui all'articolo 6bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia. Tale pare a questo punto il domicilio telematico del difensore cui deve giocoforza essere inoltrata la notificazione a mezzo pec. Altra e diversa considerazione meritano le notifiche degli avvocati ad altri destinatari che sono tenuti obbligatoriamente all utilizzo delsiano eseguite, a istanza di parte, presso la cancelleria dell ufficio giudiziario. In particolare, si prevede che la notificazione presso la cancelleria abbia luogo esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l indirizzo PEC, risultante dagli elenchi contenuti nell indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti e nel registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia. E fatto salvo quanto previsto dall articolo 366 c.p.c., sul contenuto del ricorso in Cassazione. L art. 366 c.p.c., oltre a indicare il contenuto proprio del ricorso, a pena di inammissibilità, stabilisce al secondo comma che se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione. Inoltre, in base al quarto comma, le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma. A sua volta, in base all art. 136, secondo e terzo comma, il biglietto relativo alle comunicazioni è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere in tal senso, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica. Le comunicazioni di cancelleria in Cassazione risulterebbero quindi ancora possibili attraverso strumenti non telematici.

35 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 25 la PEC 36 (società e P.A.) o che volontariamente dichiarino di voler ricevere ogni notifica e comunicazione in tal modo. Una lettura coordinata del combinato disposto dagli articoli in commento e quanto stabilito dall art.16 ter D.L n.179, convertito con Legge 24 dicembre 2012 n , così come in seguito modificato dall art. 45 bis Decreto-legge del 24 giugno 2014, n 90, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 114 dell 11 agosto 2014, ed infine con D.Leg , n. 217 (in G.U. 12/01/2018, n.9) definisce e circoscrive gli ambiti dei Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni. Per essi, quindi, si intendono quelli previsti dal: I. Decreto legislativo 7 marzo 2005, n Art. 6-bis (Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti) Riferimenti normativi: Decreto Legislativo 185/2008 convertito in Legge 2/ L'articolo 16 sancisce che : Le nuove società sono tenute a dichiarare l'indirizzo PEC all'iscrizione nel Registro delle Imprese i professionisti dichiarano il proprio indirizzo PEC ai rispettivi ordini. Le società già esistenti dichiarano entro novembre 2011 l'indirizzo PEC al Registro delle Imprese. Decreto Legge 179/2012 convertito con modificazioni in Legge 221/2012 L'articolo 5 sancisce che: Le nuove imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane devono comunicare all'atto di iscrizione il loro indirizzo PEC Le imprese individuali attive sono tenute a depositare al registro delle imprese competente, entro il 30/06/2013, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. 37 Art. 16 -ter. - Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni. 1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche' il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia. 1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alla giustizia amministrativa. 38 Art. 6-bis. - (Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti). 1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonchè lo scambio di informazioni e documenti tra ((i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2)) e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito ((...)) il pubblico elenco denominato Indice nazionale ((dei domicili digitali)) (INI- PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico. 2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. I domicili digitali inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. 2-bis. L'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell'identità digitale ai fini di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 64, comma 2-sexies.

36 26 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 marzo 2013 (pubblicato sul la Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9/4/2013) è stato creato l Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) 40, dal quale è possibile la consultazione di tali indirizzi PEC come del resto già avviene per il citato Reginde. I dati sono forniti, per ciò che riguarda i professionisti, dagli Ordini. Pertanto, non si comprende per quale ragione i dati telematici di un avvocato non debbano migrare direttamente da quelli in possesso del Ministero della Giustizia (Reginde) anzicchè imporre un ulteriore passaggio (e adempimento) che potrebbe sfasare, temporalmente, la fruibilità degli stessi da parte degli utenti nella consultazione dei diversi registri. A tal proposito, segnaliamo, attesa la diversa tempistica di trasmissione e acquisizione del dati forniti dagli Ordini degli Avvocati, ed il connesso inserimento nel Reginde e nell INI-PEC, che la notifica (ad un Avvocato) andrà, in caso di diversa indicazione, preferibilmente effettuata all indirizzo risultante dal primo anziché del secondo. Tale prospettata soluzione è difficilmente confutabile in quanto è il Reginde l autostrada portante tutte le informazioni riguardanti i dati dei soggetti del PCT. Al fine di non incorrere in nullità e vizi della notifica, utile (e salomonica, oltre che poco costosa) sarebbe la doppia notifica ai diversi indirizzi telematici dello stesso destinatario. 40

37 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 27 II. Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 6-quater (Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese) 41 III. Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 62 (Anagrafe nazio- nale della popolazione residente - ANPR) 42 IV. Decreto legislativo 179/2012 Art. 16, comma 12 (Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica) 43. Le pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni 45, entro il 30 novembre 2014 dovranno comu- 41 Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 6-quater (Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese). 1. È istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione dell'indice sono affidate all'agid, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio già deputate alla gestione dell'elenco di cui all'articolo 6-bis. 2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. Ai fini dell'inserimento dei domicili dei professionisti nel predetto elenco il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili all'agid, tramite servizi informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi già contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6-bis. 3. Al completamento dell'anpr di cui all'articolo 62, AgID provvede al trasferimento dei domicili digitali contenuti nell'elenco di cui al presente articolo nell'anpr. 42 Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR) 1. È istituita presso il Ministero dell'interno l'anpr, quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra all'indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 2 dicembre 1 5, n. 1228, recante rdinamento delle anagrafi della popolazione residente e all'anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIR), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 188, n. 70, recante Anagrafe e censimento degli italiani all'estero ale base di dati è sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del arante per la protezione dei dati personali....

38 28 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati nicare al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24 l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia e' consultabile dal sito pst.giustizia.it, previo login, esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni. esecuzioni e protesti, e dagli avvocati D. Leg. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (G.U. 9 maggio 2001, n. 106) (aggiornato al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75) Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti i del Servizio sanitario nazionale, l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. 41 Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 ha disposto (con l'art. 66, comma 6) che "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabiliti le modalità e i tempi per la confluenza dell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012 in una sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005, consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti e dagli avvocati. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni che non risultino già iscritte nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012, comunicano l'indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nella sezione speciale di cui al presente comma".

39 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 29 V. Decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 - Art.16, comma 6; VI. registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia. Il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) 43, gestito dal Ministero della Giustizia, così come regolamentato dal DM 44/2011, contiene i dati identificativi nonché l indirizzo di posta elettronica cerificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni, ovverosia: 1. appartenenti ad un ente pubblico; 2. professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge; 3. ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l albo al Ministero della giustizia (questo non si applica per gli avvocati, il cui specifico ruolo di difensore implica che l invio dell albo deve essere sempre fatto dall ordine di appartenenza o dall ente che si difende). Decreto-legge 29 novembre 2008 n.185 Art. 16 (Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese) Comma 6 6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. Il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (acronimo ReGIndE), è consultabile all interno dell area riservata Portale Giustizia sezione Servizi all indirizzo 43 pst.giustizia.it/pst/it/homepage.wp, dove viene messa a disposizione la funzione di ricerca alfabetica per cognome del soggetto iscritto nel registro (indicando almeno 2 iniziali); si può opzionalmente aggiungere ai parametri di ricerca anche l ente di appartenenza scelto tra quelli censiti attraverso un apposito menù a tendina. La ricerca permette di visualizzare, per ciascun soggetto, le seguenti informazioni: Nome Cognome Codice fiscale Ente di appartenenza Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) Domicilio legale

40 30 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati Il ReGIndE non gestisce informazioni già presenti in registri disponibili alle PP.AA., nell ambito dei quali sono recuperati, ad esempio ai fini di eseguire notifiche ex art. 149 bis c.p.c., gli indirizzi di PEC delle imprese o le CEC-PAC dei cittadini. Il portale mette inoltre a disposizione un apposito servizio web per consentire le medesime operazioni di ricerca anche nell ambito delle funzionalità di un Punto di Accesso. L inserimento di un soggetto abilitato esterno nel RegIndE avviene a seguito di registrazione secondo le modalità indicate nel provvedimento contenente le specifiche tecniche al DM 44/2011, di seguito sintetizzate. Registrazione di un soggetto da parte di ordini professionali o ad Enti pubblici 44 Gli enti pubblici e gli ordini professionali possono procedere alla registrazione dei soggetti abilitati esterni appartenenti all ordine/ente secondo le modalità descritte nella scheda Registrazione soggetti nel Registro Generale Indirizzi Elettronici da parte di ordini professionali ed enti pubblici. Per i soggetti abilitati esterni che svolgono il ruolo di difensore è obbligatorio 44 Per i soggetti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge o per i soggetti appartenenti ad enti pubblici (in seguito Soggetti), l iscrizione al RegIndE avviene secondo le specifiche tecniche di cui al DM 44/ art 8. Nello specifico, l ordine o ente di appartenenza devono seguire la procedura di seguito riportata. 1. l ordine o l ente inviano una richiesta di censimento formale presso il responsabile S.I.A. del Ministero della Giustizia nella quale devono essere specificati: informazioni idonee a identificare l ente o l ordine; la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) dalla quale si procederà all invio delle informazioni riguardanti i Soggetti; il nominativo del delegato all invio delle informazioni sui Soggetti. La richiesta di censimento deve essere inviata all indirizzo di posta elettronica certificata: prot.dgsia.dog@giustiziacert.it dopo aver ricevuto, sempre via PEC, la risposta positiva di avvenuto censimento, l ordine o ente invia un file contenente le informazioni necessarie alla registrazione nel RegIndE dei singoli Soggetti. Il file, Comunicazione-Soggetti.xml, deve essere conforme al formato definito nella struttura ComunicazioneSoggetti.xsd e sottoscritto con firma digitale (o con firma elettronica qualificata) dal soggetto indicato, nel documento di censimento di cui al punto precedente, come delegato all invio. Il file deve essere inviato, esclusivamente via PEC, all indirizzo specificato nella risposta di avvenuto censimento. Il contenuto di tale file viene elaborato e l esito viene restituito all ordine/ente mittente, sempre via PEC, sotto forma di file strutturato, Esiti. xml. Per un maggior dettaglio si rimanda al documento di approfondimento all indirizzo previouspage=pst_1_0&contentid=doc398. I Soggetti possono essere registrati anche se non dotati di indirizzo di PEC: in tal caso essi potranno fruire solo del servizio di consultazione ma non dei servizi di deposito e comunicazione telematica.

41 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 31 che la registrazione venga eseguita dall ordine professionale o dall ente di appartenenza. I professionisti ausiliari del giudice non iscritti ad un albo oppure i soggetti il cui ordine di appartenenza non abbia provveduto all invio di copia dell albo, ad eccezione degli avvocati, possono registrarsi al RegIndE rivolgendosi ad un Punto di Accesso o utilizzando l apposita funzionalità disponibile sul Portale Giustizia. In quest ultimo caso, per accedere al servizio è necessaria l'identi-ficazione c.d. "forte" (art. 6 del provvedimento), tramite token crittografico (esempio: smart card, chiavetta USB,...) contenente un certificato di autenticazione. Il token è rilasciato: a. da una pubblica amministrazione centrale o locale. Prende il nome di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta Regionale dei Servizi (CRS); b. da un certificatore accreditato al rilascio della firma digitale. Ad autenticazione avvenuta, occorre fare click sul proprio codice fiscale che compare in alto nella pagina (insieme alla funzione di Logout). Sarà presentata una nuova pagina all'interno della quale completare i propri dati e eseguire il caricamento (upload) del file contenente copia informatica, in formato PDF, della nomina o conferimento dell incarico da parte del giudice.tale file deve essere firmato digitalmente dal soggetto che intende eseguire la registrazione. Qualora il professionista s iscriva ad un albo, oppure pervenga, successivamente all'iscrizione in proprio, copia dell albo da parte dell ordine di appartenenza, prevalgono i dati trasmessi dall ordine: in questo caso viene cancellata la precedente iscrizione e inviato un messaggio PEC di cortesia al professionista. Il contenuto del ReGIndE è consultabile dai soggetti abilitati esterni tramite funzionalità disponibili sul proprio Punto di Accesso o sull area riservata del Portale Giustizia. *** Abbiamo visto come, ai sensi dell art. 3-bis della L , n. 53, la notificazione con modalità telematica si debba eseguire a mezzo di posta elettronica certificata all indirizzo risultante da pubblici elenchi, intendendosi per essi quelli indicati dall Art.16-ter del Decreto legislativo 18 ottobre 2012 n.179. Orbene, dall 11 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge di

42 32 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati conversione del D.L. n. 90/2014) l Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA, istituito dall art. 16 comma 8 del D.L. n. 185/2008 e previsto dall art. 6 ter del CAD) non è più da considerare un pubblico elenco, ai fini della valida notificazione via PEC, perchè non più annoverato tra essi. "Ne discende che ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad una amministrazione pubblica non potrà utilizzarsi qualunque indirizzo pec, ma solo quello inserito nell apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, al quale gli enti avrebbero dovuto comunicarli entro il 30 novembre 2014". Purtuttavia, paradossalmente: - il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 ha disposto (con l'art. 66, comma 6) che "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabiliti le modalità e i tempi per la confluenza dell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012 (Elenco ritenuto a pieno titolo valido) in una sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005 (oggi non più considerato utilizzabile); D.Leg. 7 Marzo 2005, N Art.. 6-Ter (Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblica utilità) 1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice ((dei domicili digitali)) della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi", nel quale sono indicati ((i domicili digitali)) da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati. 2. La realizzazione e la gestione dell'indice sono affidate all'agid, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche. 3. Le amministrazioni di cui al comma 1 ((e i gestori di pubblici servizi)) aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'agid. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili. Cfr Cass., ord. 9 giugno 2017, n "per poter validamente notificare via PEC un atto ex n. 53/1994, occorre utilizzare laddove destinataria della notifica sia una pubblica amministrazione unicamente un indirizzo compreso nel cd. ReGIndE (di cui all art. 7 del D.M , n. 44) od in quello delle PP.AA. tenuto dal Ministero della Giustizia e previsto dall art. 16, comma 12, del D.L. n. 179/2012". Cfr "In difetto di tale iscrizione, la notificazione degli atti processuali può essere validamente eseguita solo con le tradizionali modalità cartacee". (T.A.R. Basilicata, Sez. I, 21 settembre 2017, n T.A.R. Sicilia, Sez. III, 13 luglio n. 1842).

43 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 33 - La Circolare - 20/02/ Prot. n. 1500: Notificazione a mezzo posta elettronica certificata delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, annovera nuovamente l IPA tra i pubblici elenchi nei quali possono essere ricercati i domicili digitali nel caso in cui manchi la comunicazione da parte dell'interessato, sono quelli previsti dall'art. 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n Formato degli allegati Dal combinato disposto dagli artt. 3-bis L. 21 gennaio 1994, n. 53, 18 del D.M. n. 44/2011, così come modificato dal Decreto e 19 bis delle relative specifiche tecniche si desume che l atto da notificare possa consistere in un documento informatico ovvero in copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici, nei formati previsti dall'art. 12 stesso D.M. e dall art. 13 delle specifiche tecniche emanate dal DGSIA. A tal proposito giova evidenziare che esse prevedono all art. 19 bis (Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati art. 18 del regolamento) che: 1. Qualora l atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così ottenuto dovrà essere allegato al messaggio di posta elettronica certificata (ovviamente senza alcuna necessità di conformità trattandosi di atto originale ed in assenza di alcuna previsione normativa). 2. Nei casi diversi dal comma 1, le copie digitali di documenti informatici o le copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici, allegati al messaggio di posta elettronica certificata, devono essere privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti in formato PDF. In questo caso, quindi, l atto (non originariamente informatico) da allegare, può essere costituito: - a) da una scansione dell originale, come copia informatica,

44 34 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati anche per immagine, di un documento analogico (come ad esempio la procura allegata alla pec di notifica) ai sensi dell'art.3-bis L.53/1994, - b) ovvero ottenuti dalla scansione dell'atto, in origine cartaceo e rilasciato in copia (conforme) dalla cancelleria, - c) nonché estratto dal fascicolo telematico ex art. 52 D. L. 24 giugno 2014, n 90, così come convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114 dell 11 agosto Quest ultima disposizione ha introdotto il comma 9bis La Scheda di lettura a corredo della documentazione predisposta dal servizio studi della Camera dei Deputati per l esame, in quella sede, del provvedimento in esame chiarisce la portata della norma. Si legge: L articolo 52 riguarda i poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice. In particolare, il comma 1, lettera a), introduce un nuovo comma 9-bis all art.16-bis del decretolegge 179/2012, prevedendo che le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché di provvedimenti di quest ultimo - presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti civili indicati nel medesimo art. 16-bis (procedimenti contenziosi o di volontaria giurisdizione, processi esecutivi del libro III c.p.c., procedure concorsuali, procedimenti d ingiunzione) equivalgano all originale, anche se privi della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore e il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche di tali atti e provvedimenti e attestarne la conformità all originale. Le copie in tal caso equivalgono all originale. Precisa la relazione illustrativa che la nova disciplina consentirà di liberare le risorse necessarie per adibire i cancellieri a compiti più qualificati di assistenza al giudice e, in particolare, a seguito di idonea riqualificazione, di inserirli nell ufficio per il processo. Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall art. 23-bis del codice dell amministrazione digitale, sui duplicati e copie informatiche di documenti informatici. In base all art. 23-bis, i duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche prescritte dall'articolo 71 del codice (comma 1). Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico (comma 2). Nella relazione illustrativa è precisato che non si è ritenuto di limitare il valore giuridico della copia conforme ai soli fini processuali, perché l uso che della copia si può fare riguarda anche attività non processuali, ad esempio per la notificazione, o per la trascrizione, annotazione ed iscrizione nei pubblici registri. Pare utile valutare se la clausola di salvaguardia dell art. 23-bis del codice dell amministrazione digitale riguardi anche l attestazione di conformità, ivi prevista, da parte di un pubblico ufficiale ai fini dell efficacia probatoria o se tale disposizione risulti superata dai contenuti del nuovo comma 9-bis dell art. 16-bis del decreto-legge 179/2012.

45 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 35 all articolo 16 bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che così recita: Art. 52 (Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice) 1. Al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 16 bis dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente: «9 bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atto processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine 46. Le disposizioni di cui al presente comma non si Stabilisce in fine il nuovo comma 9-bis che le nuove disposizioni non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all ordine del giudice.. 46 Modifica introdotta dalla Legge n. 114 dell 11 agosto 2014 in sede di conversione del Decreto-legge del 24 giugno 2014, n 90.

46 36 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice. La conformità 47 al documento analogico (sub a e b) da cui è tratto (scansione), ovvero all originale digitale (contenuto nei fascicoli telematici o trasmesso in allegato alle comunicazioni telematiche, Cfr. art.16 bis n.9-bis) da cui è estratto dovrà essere attestata, secondo le modalità stabilite dall art. 16 undecies del D.L. n.179/2012, così come introdotto dal D.L. n. 83 del , convertito con modifiche dalla Legge n.132 del , dall avvocato al quale è riconosciuta, quale soggetto notificatore, la veste di pubblico ufficiale a ciò autorizzato, che così dispone: «Art. 16-undecies (Modalità dell'attestazione di conformità). 1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa e' apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima. 2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa e' apposta nel medesimo documento informatico. 3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia 48. Se la copia informatica è destinata alla 47 Vedi formule infra pag. 48 Art. 19 ter delle specifiche tecniche, Provvedimento del Ministro della Giustizia del 16 aprile 2014, così come introdotto dal Decreto 8 dicembre 2015 in G.U.Serie generale - n. 4 del

47 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 37 notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione. 3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto. L'attestazione di conformità all'originale, attesa la modifica apportata all'art. 16 quater della succitata normativa non dovrà più essere contenuta nella relazione di notificazione redatta a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, a meno che essa non sia stata predisposta su documento separato a mente del successivo art. 16 undecies n. 3, così come poi integrato dall art.19 ter del Decreto del Ministro della Giustizia del 16 aprile 2014, in G.U , introdotto dal Decreto del 28 dicembre 2015 in G.U. Serie generale n. 4 del A tal proposito giova evidenziare che l art.3-bis L.94/1993 prevedeva, nella sua originaria formulazione, che soltanto nel caso in cui l atto da notificare fosse consistito in una copia informatica di un atto analogico (in pratica, in una scansione), la conformità ex art.22 del CAD dovesse, a pena di nullità, essere rilasciata nella relazione di notificazione così come successivamente specificato al successivo comma 5 lett. g. Il D.L. 83/2015, così come convertito in Legge n. 132/2015, ha radicalmente modificato tale modalità, abrogandola espressamente e sostituendola con quanto previsto dall art. 16 undecies L.179/2012 contenuto nello stesso provvedimento anzi richiamato. Alla luce di quanto sopra, per la notifica di copie informatiche ottenute dalla scansione di un atto analogico si deve ritenere inutiliter data quanto previsto all art. 3-bis comma 5 lett. g L.94/1993. Sembra, infine, compatibile con il dettato legislativo la prassi di unire gli atti estratti dal fascicolo informatico, utilizzando appositi software e di attestarne la conformità congiuntamente in un unica soluzione. Infatti, l art. art.16 bis n.9-bis parla di conformità e non di identicità a quanto estratto dal fascicolo informatico o ricevuto in allegato alle comunicazioni telematiche.

48 38 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati Del resto, appare più consono alla prassi giudiziale e più indicato al fine di consentire una migliore ed agevole lettura di quanto notificato, ricevere un atto completo ed unico (ad esempio ricorso, procura e provvedimento uniti tra di loro e muniti di conformità) che più atti frazionati inseriti alla rinfusa come allegati in un messaggio di pec. In ogni caso, sia che si tratti di un atto ab ovo digitale che tratto da una copia tratta da un documento analogico ovvero estratto da fascicolo informatico, qualsiasi allegato al messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere firmato digitalmente. L art. 52 D.L. 90/2014 prevede che il diritto di copia (con o senza certificazione di conformità) non sia dovuto quando la copia è estratta dai fascicoli informatici dai soggetti abilitati. A tal fine è stato modificato il DPR 115/2002 (Testo unico sulle spese di giustizia), agli articoli 40 49, 268 e 269. L articolo 52 del decreto-legge, infatti, aggiunge due commi (rispettivamente 1-quater e 1-quinquies) all articolo 40 del testo unico, in base a cui: - il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi; - il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall articolo 16-bis, coma 9-bis, del decreto-legge 179/2012 (si tratta della disposizione introdotta dal comma 1 dell art. 52 sulla possibilità di estrarre copie informatiche di atti processuali da parte dei difensori e degli ausiliari del giudice). 49 L articolo 40 del testo unico sulle spese di giustizia, relativo alla determinazione di nuovi supporti e degli importi, stabilisce che, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne sono individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti (comma 1). Inoltre, con lo stesso decreto l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico. L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile.

49 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 39 Inoltre, l articolo 52 aggiunge un comma all art del testo unico. Il nuovo comma 1-bis precisa che il diritto di copia autentica non è dovuto per le copie informatiche autenticate (ancora una volta, secondo quanto previsto dalla nuova disciplina delle copie informatiche degli atti processuali da parte dei difensori e degli ausiliari del giudice, introdotta dal nuovo comma 9-bis dell art.16-bis del decreto-legge 179/2012). La relazione illustrativa del decreto in esame precisa che l esenzione dal pagamento del diritto di copia non produce variazioni di gettito, attraverso la forfettizzazione degli importi ricavati a titolo di diritti di copia, aumentando il contributo unificato percentualmente e in misura strettamente corrispondente (v. art. 53 del decreto-legge 90). Ciò eviterà a colui che estrae la copia di dover sostenere l esborso aggiuntivo della commissione dovuta, per i pagamenti telematici, in favore del sistema bancario o della spa Poste italiane, con conseguente abbattimento dei costi del servizio giustizia. Infine, l articolo 52 sostituisce il comma 1-bis dell articolo del testo unico sulle spese di giustizia. In base al nuovo comma 1-bis il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi. Gli Allegati - La procura speciale. Giova ricordare che, così come per i depositi nel processo civile telematico, la notifica di un atto giudiziale, nei casi in cui sia prevista e si renda necessaria, dovrà essere accompagnata dalla procura speciale secondo le specifiche tecniche sia per quanto concerne il rilascio su foglio separato che per il relativo formato. 50 L art. 268, prima dell entrata in vigore del decreto-legge 90/2014, stabiliva che per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 7 del testo unico. 51 L articolo 269, sul diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo, prima dell entrata in vigore del decreto-legge 90/2014 stabiliva che per il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del testo unico (comma 1). Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo (comma 1-bis).

50 40 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati Pertanto, essa, se a corredo di un atto formato ab ovo digitalmente, dovrà essere predisposta come copia informatica di documento analogico, ottenuta tramite scansione della procura cartacea, sottoscritta dalla parte e dall avvocato per autografia. Su tale file dovrà essere poi apposta la firma digitale del notificatore. Essa, ai sensi dell art. dall'art. 18 DM 44/2011e 83 3 co. c.p.c., se allegata al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato, si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce. Perché tale condizione si produca la procura speciale non dovrà essere predisposta in modo generico ma dovrà contenere precisi riferimenti all atto per il quale è stata rilasciata. Nessun particolare problema viene offerto dalla procura speciale sottoscritta con firma digitale dal proprio cliente. Una considerazione sovviene dalla particolare natura della firma digitale che viene certificata secondo le regole prevista dal C.A.D.. Attraverso tale sottoscrizione, al documento verrà attribuita soltanto la paternità dell atto (all avvocato) quindi, per autenticare la firma del proprio cliente l avvocato dovrà sottoscrivere, a tal fine, anche la copia cartacea della procura come ha sempre fatto (quod abundat non vitiat). Gli Allegati - La relazione di notificazione: Modalità e contenuti L art. 3 bis commi 4, 5 e 6 prevede le modalità ed i contenuti che la relazione di notificazione, quale documento informatico separato rispetto agli atti da notificare, debba osservare. Essa deve essere sottoscritta con firma digitale ed allegata al messaggio di posta elettronica certificata. Le successive formule sono state predisposte per la compilazione della relata di notifica a seconda che il documento da avviare a notifica sia 1) un atto di impulso processuale, ovvero atti esoprocessuali o un provvedimento del giudice 2) da notificare in corso di causa (endoprocessuali) e contenga la variabile costituita dal formato (documento ab ovo informatico o copia informatica di documento originariamente analogico o copia informatica estratta da fascicolo informatico).

51 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 41 Le tavole che seguono mostrano i modus operandi riassuntivi delle operazioni necessarie e riepilogative dell attività propedeutica per poi inserire gli allegati nel messaggio di posta elettronica nelle tre ipotesi rivenienti dal compendio della complessa legislazione vigente.

52 42 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati ATTO O DOCUMENTO ORIGI- NALE INFORMATICO, ATTO DEL PROCESSO - DECRETO 21 febbraio 2011, n. 44 (Art.18); - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Provvedimento16 aprile 2014 (Art. 19 bis), in G.U COPIA DI ATTO ANALOGICO Coordinato disposto da: - LEGGE 21 gennaio 1994, n. 53 (art.3 bis) - DECRETO 21 febbraio 2011, n. 44 (art.18) - Art.16 undecies del D.L. n.179/2012, così come introdotto dal D.L. n.83 del , convertito con modifiche dalla Legge n.132 del COPIA DI ATTO ESTRATTO DA FASCICOLO INFORMATICO ATTESTAZIONE INSERITA - D.L.18 ottobre 2012 n.179 così come convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e succ. modifiche, artt.16 bis1comma 9.bis, 16decies ed undecies. ATTESTAZIONE SEPARATA - art.16 undecies n.3 del Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83, con le modifiche apportate, in sede di conversione, dalla LEGGE 6 agosto 2015, n art. 19 ter Decreto del Ministro della Giustizia del 16 aprile 2014 (Art. 19 bis), in G.U , così come introdotto dal Decreto del 28 dicembre 2015 in G.U. Se- rie generale n. 4 del , Trasformazione di un dato testuale in PDF firmato digitalmente. Se necessaria la procura speciale: - 1) sottoscriverla per autentica; - 2) predisporre la dichiarazione di conformità e sottoscriverla; - 3) scansionare 1) e 2) in unico file; - 4) firmare il file digitalente. Attestazione di conformità unita o inserita nella copia dell'atto: I. - 1) scansionare l'atto analogico, - 2) predisporre la dichiarazione di conformità e sottoscriverla, - 3) scansionare 1) e 2) in unico file, ovvero unire informaticamente 1 e 2 utilizzando Split &Merge. II. ovvero inserire la conformità nella copia dell'atto scansionato utilizzando Adobe Reader (strumenti compila e firma). I. Attestazione di conformità inserita negli atti estratti dal polis web: - 1) inserire la conformità nell'atto utilizzando Adobe Reader (strumenti compila e firma); - 2) Firmarlo digitalmente. II. Attestazione di conformità separata degli atti estratti dal polis web: Essa deve contenere: - una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file; - Firmare digitalmente l'attestazione; N.B.: tale operazione dovrà essere eseguita o atto per atto ovvero cumulativamente per tutti gli atti da notificare nella stessa attestazione. - Inserire suddetti dati nella relazione di notificazione.

53 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 43 Software per unire informaticamente uno o più PDF Software per inserire informaticamente testo su PDF Adobe Acrobat Reader DC Software per digitare e/o modificare PDF

54 44 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati Conformità "uso deposito" con modalita' telematiche di copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme. ATTESTAZIONE DI CONFORMITA Il sottoscritto avv.. (Cod. fisc.: ), con studio professionale in Taranto alla Via.., iscritto presso l Ordine degli Avvocati di Taranto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 16 decies ed undecies del D.L. n. 179/2012, così come introdotto dal D.L. n. 83 del , convertito con modifiche dalla Legge n.132 del , attesta la conformità della presente copia, composta di n. facciat.. (costituita da.) all originale (o alla copia conforme) detenuta in formato analogico, da cui è stata estratta. Taranto Avvocato N.B.: Ove mai l'attestazione di conformità ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 16 undecies anzi richiamato e 19 ter delle specifiche tecniche introdotte dal Decreto Ministeriale , venga rilasciata su file separato essa dovrà contenere: - una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché - il relativo nome file.

55 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 45 Notifica di copia di atto originariamente cartaceo la cui attestazione di conformità è stata inserita nella copia informatica da notificare. (esempio: ricorso per decreto ingiuntivo, procura e provvedimento rilasciate in copia autentica dalla cancelleria del GDP) Attestazione di conformità di atto originario analogico ATTESTAZIONE DI CONFORMITA Il sottoscritto avv.. (Cod. fisc.: ), con studio professionale in Taranto alla Via.., iscritto presso l Ordine degli Avvocati di Taranto, ai sensi e per gli effetti dell articolo 16 undecies del D.L. n.179/2012, così come introdotto dal D.L.n.83 del , convertito con modifiche dalla Legge n.132 del , attesta la conformità della presente copia, composta di n. facciat.. (costituita dalla.) all originale (o alla copia conforme) detenuta in formato analogico, da cui è stata estratta. Taranto, Avvocato.

56 46 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati Notifica di copia di atto originariamente cartaceo la cui attestazione di conformità è stata inserita nella copia informatica da notificare. (esempio: ricorso per decreto ingiuntivo, procura e provvedimento rilasciate in copia autentica dalla cancelleria del GDP) RELATA DI NOTIFICA ai sensi dell art.3 bis della legge 21 gennaio 1994, n.53 Il sottoscritto Avv... [il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante], iscritto all Albo degli Avvocati presso l Ordine di,in nome e per conto di/della [il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti], che viene rappresentato e difeso in virtù di procura speciale allegata allo stesso messaggio di posta elettronica, ai sensi e per gli effetti di cui all art.18 DM 44/ co (ovvero, in caso di copia di atto cartaceo autenticata dalla cancelleria, contenuta a margine/in calce al ricorso introduttivo) NOTIFICO l allegato atto [TIPO], munito di attestazione di conformità ai sensi dell art. 16 undecies del D.L. n.179/2012, così come introdotto dal D.L.n.83 del , convertito con modifiche dalla Legge n.132 del , a [il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; ovvero il nome e cognome del procuratore domiciliatario, quale procuratore domiciliatario di ], all indirizzo di posta elettronica [l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato] estratto [l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto] [Nel caso in cui l atto sia atto da notificarsi in corso di causa] PRECISO che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento ( ) pendente avanti al di.. [l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo]

57 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 47 Notifica di atto di originaria formazione informatica ovvero di atto informatico da trasmettere ad ufficio giudiziario RELATA DI NOTIFICA ai sensi dell art.3 bis della legge 21 gennaio 1994, n.53 Io sottoscritto Avv. [il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante], iscritto all Albo degli Avvocati presso l Ordine di., in nome e per conto di/della [il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti], che viene rappresentato e difeso in virtù di procura speciale allegata allo stesso messaggio di posta elettronica, ai sensi e per gli effetti di cui all art.18 DM 44/2011, 5 co, NOTIFICO Gli/l allegati/o atto [descrizione] di cui ne attesta la conformità, a [il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; ovvero il nome e cognome del procuratore domiciliatario, quale procuratore domiciliatario di ] all indirizzo di posta elettronica [l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato] estratto [l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto] [Nel caso in cui l atto sia atto da notificarsi in corso di causa] PRECISO che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Tribunale di [l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo]

58 48 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati Notifica di pluralità di atti, costituiti: - in parte di originaria formazione informatica, ovvero da trasmettere ad ufficio giudiziario e - in parte di origine analogica (scansioni) RELATA DI NOTIFICA ai sensi dell art.3 bis della legge 21 gennaio 1994, n.53 Io sottoscritto Avv. [il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante], iscritto all Albo degli Avvocati presso l Ordine di..., in nome e per conto di/della [il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti], che viene rappresentato e difeso in virtù di procura speciale allegata allo stesso messaggio di posta elettronica, ai sensi e per gli effetti di cui all art.18 DM 44/ co. NOTIFICO Gli allegati atti: 2) (descrizione atto di originaria formazione informatica ) 3) (descrizione atto di originaria formazione analogica) munito di attestazione di conformità ai sensi dell art. 16 undecies del D.L. n.179/2012, così come introdotto dal D.L.n.83 del , convertito con modifiche dalla Legge n.132 del , a [il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; ovvero il nome e cognome del procuratore domiciliatario, quale procuratore domiciliatario di ] all indirizzo di posta elettronica [l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato] estratto [l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto] [Nel caso in cui l atto sia atto da notificarsi in corso di causa] PRECISO che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Tribunale di [l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo]

59 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 49 Notifica di copia di atto estratto da fascicolo informatico la cui attestazione di conformità è stata inserita nella copia informatica da notificare. ATTESTAZIONE DI CONFORMITA Il sottoscritto avv., con studio professionale in Taranto alla via... (Cod. Fis. ), iscritto presso l Ordine degli Avvocati di Taranto, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 16bis comma 9bis del Decreto-Legge 18 ottobre 2012 n.179, così come introdotto dal Decreto-Legge del 24 giugno 2014, n. 90 così, convertito con modificazioni in Legge n.114 dell e successive modifiche e integrazioni, in adempimento delle modalità previste dall art. 16- undecies del D. L. 27 giugno 2015, n. 83, con le modifiche apportate, in sede di conversione, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132 attesta la conformità della presente copia, composta di n. facciate (esclusa la presente), costituita da (ricorso per decreto ingiuntivo, relativa procura speciale e provvedimento emesso dal Dott..), ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico n.. Essa, pertanto, equivale all originale. Taranto, Avvocato

60 50 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati Notifica di copia di atto estratto da fascicolo informatico la cui attestazione di conformità è stata inserita nella copia informatica da notificare. RELATA DI NOTIFICA ai sensi dell art.3 bis della legge 21 gennaio 1994, n.53 Io sottoscritto Avv. [il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante], iscritto all Albo degli Avvocati presso l Ordine di., in nome e per conto di/della [il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti], che viene rappresentato e difeso in virtù di procura speciale allegata allo stesso messaggio di posta elettronica, ai sensi e per gli effetti di cui all art.18 DM 44/ co. NOTIFICO copia dell'allegato atto [descrizione] estratto dal fascicolo informatico di cui al processo (procedura) iscritto al nr.. R.G., dinanzi al Tribunale di.., oppure copia dell'allegato atto, composto da copie dei seguenti atti (descrizione, es. ricorso per d.i..., procura speciale... e provvedimento del...) tutti uniti, estratti dal fascicolo informatico di cui al processo (procedura) iscritto al nr.. R.G., dinanzi al Tribunale di.. e munito di attestazione di conformità ai sensi e per gli effetti di cui all art. 16 comma 9bis del Decreto-Legge 18 ottobre 2012 n.179, così come introdotto dal Decreto-Legge del 24 giugno 2014, n. 90 così, convertito con modificazioni in Legge n.114 dell e succes-sive modifiche e integrazioni a [il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; ovvero il nome e cognome del procuratore domiciliatario, quale procuratore domiciliatario di.. ] all indirizzo di posta elettronica [l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato] estratto [l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto] [Nel caso in cui l atto sia atto da notificarsi in corso di causa (es. ricorso in riassunzione)] PRECISO che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento promosso innanzi al Tribunale di [l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo]

61 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 51 Notifica di copia di atto estratto da fascicolo informatico, la cui attestazione di conformità non è stata inserita nella copia informatica da notificare ma separata Art. 19 ter Decreto del Ministro della Giustizia del 16 aprile 2014 (Art. 19 bis), in G.U , così come introdotto dal Decreto del 28 dicembre 2015 in G.U. Serie generale - n. 4 del ATTESTAZIONE DI CONFORMITA Il sottoscritto avv, con studio professionale in Taranto alla via. (Cod. Fis...), iscritto presso l Ordine degli Avvocati di Taranto, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 16 bis comma 9bis del Decreto-Legge 18 ottobre 2012 n.179, così come introdotto dal Decreto-Legge del 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in Legge n.114 dell e successive modifiche e integrazioni, in adempimento delle modalità previste dall art. 16- undecies del D. L. 27 giugno 2015, n. 83, con le modifiche apportate, in sede di conversione, dalla LEGGE 6 agosto 2015, n. 132 attesta la conformità della presente copia, composta di n. facciate, costituita da (ricorso per decreto ingiuntivo, relativa procura speciale e provvedimento emesso dal Dott..), ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico n.... (ovvero ai corrispondenti atti detenuti in formato analogico), da cui è stata estratta, di cui indica il seguente nome file:... Essa, pertanto, equivale all originale. Taranto, Avvocato

62 52 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati Notifica di copia di atto estratto da fascicolo informatico, la cui attestazione di conformità non è stata inserita nella copia informatica da notificare ma separata. Art. 19 ter Decreto del Ministro della Giustizia del 16 aprile 2014 (Art. 19 bis), in G.U , così come introdotto dal Decreto del 28 dicembre 2015 in G.U. Serie generale - n. 4 del RELATA DI NOTIFICA ai sensi dell art.3 bis della legge 21 gennaio 1994, n.53 Io sottoscritto Avv. [il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante], iscritto all Albo degli Avvocati presso l Ordine di..., in nome e per conto di/della [il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti], che viene rappresentato e difeso in virtù di procura speciale allegata allo stesso messaggio di posta elettronica, ai sensi e per gli effetti di cui all art.18 DM 44/ co. NOTIFICO gli allegati atti di seguito analiticamente indicati, tutti estratti dal fascicolo informatico (ovvero ai corrispondenti atti detenuti in formato analogico) di cui al processo (procedura) iscritto al nr.. R.G., dinanzi al Tribunale di.., muniti di separata attestazione di conformità ai sensi dell'art. 16- undecies del D.L. 179/2012 convertito con modificazione dalla L.221/2012, introdotto dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83 e secondo le prescrizioni volute dall'art. 19 ter Decreto del Ministro della Giustizia a [il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; ovvero il nome e cognome del procuratore domiciliatario, quale procuratore domiciliatario di ] all indirizzo di posta elettronica [l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato] estratto [l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto]: 1. Ricorso per decreto ingiuntivo n.... del... RG... depositato il... dinanzi a..., di cui si allegano i seguenti dati informatici: Nome del file: Decreto ingiuntivo.pdf.p7m 2. Procura speciale rilasciata il in calce/a margine del ricorso anzidetto, di cui si allegano i seguenti dati informatici: Nome del file: Procura speciale.pdf.p7m 3. Decreto del Presidente del Tribunale del idem...; Nel caso in cui l atto sia atto da notificarsi in corso di causa PRECISO che la presente notifica viene effettuata in relazione

63 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 53 Modalità di compilazione ed invio del messaggio di posta elettronica certificata Una volta predisposto l atto, la procura, l eventuale documentazione e la relazione di notifica secondo le modalità ed i formati anzi detti, tutti autenticati con firma digitale, essi dovranno essere allegati al messaggio di posta elettronica certificata utilizzando quindi i servizi webmail in uso, sia essi client di posta configurati e presenti sul pc del notificante (Thunderbird, Outlook, ecc.) che resi disponibili dal gestore dei servizi pec (Aruba, Lextel ecc..). Oggetto del messaggio Il messaggio così predisposto dovrà obbligatoriamente contenere, ai sensi dell art. 3 bis n.4, in oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994». Impostazione del servizio di pec Ai fini e per gli effetti di quanto previsto dal comma 6 dell art. 18 del DM 44/11 così come modificato dal DM 48/2013, prima di inoltrare il messaggio sarà necessario accertarsi di aver selezionato, nelle impostazioni del servizio di posta elettronica certificata, quale tipo di ricevuta di avvenuta consegna, quella completa.

64 54 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati I costi L art. 10 legge n. 53/1994, prevedeva che agli atti notificati è apposta, al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia 52. Veniva altresì specificato che quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-bis al pagamento dell'importo di cui al periodo precedente si provvede mediante sistemi telematici. Tale disposizione deve ritenersi implicitamente abrogata dal successivo comma aggiunto dall articolo 46, comma 1, lettera a) Decreto-legge del 24 giugno 2014, n 90, così come convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114 dell 11 agosto 2014 che, per l appunto, precisa che Quando l'atto e' notificato a norma dell'articolo 3-bis il pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non e' dovuto. PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA NOTIFICAZIONE ESEGUITA A MEZZO PEC 1. Gli esiti ed il perfezionamento della notificazione Quanto evidenziato nelle premesse di questo capitolo sgombra il campo da incertezze e dubbi: il buon fine della notificazione, ai fini processuali, sarà contenuto nel recapito nella casella PEC del mittente delle ricevuta di accettazione o avvenuta consegna, indipendentemente dalla lettura che il destinatario faccia dell atto o del messaggio. Da un canto, come abbiamo avuto modo di precisare, dal combinato disposto degli art.3 bis n.3 Legge n. 53/1994 e 16 n.6 del Decreto n.48/2013, si evince che la ricevuta di avvenuta consegna necessaria per il perfezionamento, anche al fine di fornire la prova del perfezionamento della notifica, è quella completa 53, di cui all'articolo 6, 52 Cfr. art. 2 del DM 27 maggio 1994 fino a 2 destinatari:.2,58; da 3 a 6 destinatari:.7,75; 7 o più destinatari:.12, La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 e' quella completa, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.».

65 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 55 comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e del relativo regolamento. Dall altro, la notifica si perfeziona: per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. L art. 45 bis, introdotto dalla Legge n. 114 dell 11 agosto 2014 di conversione ed in modifica del Decreto-legge del 24 giugno 2014, n 90, ha a sua volta innovato il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiungendo ad esso l art.16-septies. Tale disposizione sgombra il campo da qualsiasi dubbio interpretativo 54 in merito all applicabilità alle notifiche telematiche dell art.147 c.p.c.. 54 E d uopo soffermarsi sulle problematiche sottese al tempo in cui le notificazioni telematiche possono dirsi compiute. L art. 3 bis, comma 3, L. n. 53/1994, stabilisce espressamente che La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall articolo 6, comma 1, d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall articolo 6, comma 2, d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68". La ricevuta di avvenuta consegna non viene quindi, generata nel momento della lettura o dello scaricamento del messaggio sul client del destinatario, bensì nel momento anteriore in cui il messaggio medesimo è caricato nella casella cui è indirizzato; la ricevuta viene creata e trasmessa al mittente in maniera immediata ed automatica. Le previsioni sono del tutto conformi alle regole generali in materia di PEC, che assimilano la messa a disposizione del messaggio nella casella PEC del destinatario alla consegna nelle mani del destinatario del plico cartaceo, così come previsto all art. 45, comma 2, d.lgs. n. 82/2005. Per quanto si parli di consegna, in tale momento il messaggio non si trova ancora nel computer del destinatario, ma solo sul server del gestore PEC. Non essendo richiesta la lettura effettiva del messaggio PEC, deve concludersi che il perfezionamento della notificazione e la sua efficacia poggino su una presunzione iuris et de jure di conoscenza dell atto, contro la quale non è ammessa prova contraria. Visto il silenzio della legge n.53 del 1994, viene da chiedersi se sia possibile procedere con una notificazione telematica senza limiti di orario, essendo evidentemente possibile inviare un mes-

66 56 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati saggio di posta elettronica certificata in ogni momento della giornata. L art. 147 c.p.c. del codice di procedura civile, dispone che le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21, e ci si interroga se tale norma possa essere applicata anche alle notifiche eseguite in via telematica. Sul punto si fronteggiano due diverse opinioni, entrambe meritevoli di adeguata attenzione. Si può sostenere che l indirizzo elettronico, ponendosi come vero e proprio domicilio eletto", per le sue caratteristiche, non sia suscettibile di utilizzi anche solo potenzialmente lesivi del diritto, costituzionalmente garantito, all inviolabilità del domicilio o anche solo dell interesse al riposo e alla tranquillità. Ove si condividesse tale orientamento, l art. 147 c.p.c. diverrebbe inapplicabile in caso di notifica telematica, venendone meno la ratio ispiratrice; conseguentemente sarebbe possibile notificare fuori orario anche senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del giudice. La tesi opposta, valorizzando diversamente la ratio dell art. 147 c.p.c., ovvero il suo essere dettata a tutela dell interesse al riposo del destinatario e delle altre persone che possono ricevere l atto in sua vece, giunge a sostenere che la norma in analisi possa ritenersi applicabile anche al caso in cui l avvocato provveda alla notifica con l utilizzo della PEC. Se si dovesse propendere per l inapplicabilità dell art. 147 c.p.c. alle notifiche telematiche, nulla questio; a contraio, occorrerebbe interrogarsi sulle conseguenze che si potrebbero verificare nel caso in cui i limiti orari posti dalla norma in analisi venissero violati. Per consolidata giurisprudenza, si ritiene che la violazione dell articolo in commento configuri un ipotesi di nullità relativa (Cassazione Sezioni Unite 27 marzo 1954, n. 946; conf. Cassazione 23 giugno 1972, n. 2110) o di irregolarità (Consiglio di Stato 5 maggio 1997, n. 476), che può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse detto limite è stabilito mediante il legittimo rifiuto di ricevere l atto (così Consiglio di Stato, 5 maggio 1997, n. 476). Tale interpretazione va però comparata con le particolarità della fattispecie in esame e dunque con le potenzialità della Posta Elettronica Certificata. Per il destinatario di una notificazione telematica effettuata al di fuori dell orario contemplato dall art. 147 c.p.c. l unico modo per far valere la violazione della predetta norma sarebbe il rifiuto della notifica e dunque, del messaggio di PEC. Ma siffatto rifiuto non è attuabile né concepibile, stante che una delle caratteristiche della Posta Elettronica Certificata è proprio l impossibilità di ripudiare il messaggio. Una volta inviato il messaggio di PEC, il procedimento descritto si sviluppa senza alcun intervento umano, cosicché il destinatario non può intervenire per interrompere o annullare lo scambio di certificati tra i due gestori. Esclusa pertanto la possibilità di rifiutare l atto notificato telematicamente e dunque di far valere la nullità relativa o l irregolarità discendente dalla violazione dell art. 147 c.p.c., parrebbe che non vi siano conseguenze negative per colui che intendesse effettuare una notifica a mezzo PEC in piena notte. Un opportuno argine a tali comportamenti potrebbe però essere dettato da un interessante ed isolata pronuncia del Consiglio di Stato con la quale si è stabilito che la violazione dell art. 147 c.p.c. non comporta l invalidità della notificazione, potendo invece incidere sulla conoscenza dello stesso e, quindi, sulla decorrenza del termine di impugnazione (in tal senso v. Consiglio di Stato, 2 Agosto 2006, n. 4710). Secondo taluni, si deve escludere che il termine possa iniziare a decorrere dal giorno o da un momento successivo a quello del ricevimento della notificazione, stante che né la legge n. 53/94 né il codice di procedura civile richiamano l art. 13 del d.m. 44/2011. Per tentare di superare tali problematiche, nel solco tracciato dalla citata pronuncia del Consiglio di Stato, si potrebbe pertanto esplorare una linea interpretativa che giunga a legittimare forme di opposizione tardiva, come ad esempio quella prevista dall art. 650 c.p.c., laddove il

67 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 57 «Art. 16-septies. (Tempo delle notificazioni con modalità telematiche). 1. La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo». Giova ricordare che ogni avvocato, dopo la necessaria comunicazione del proprio indirizzo di PEC al Ministero della Giustizia attraverso il Consiglio dell'ordine di appartenenza, diventa il solo responsabile della gestione della propria PEC e non può invocare malfunzionamenti della stessa per contestare irregolarità di notifica. A tal proposito l art. 52 del DL n.90/2014 ad integrazione del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiunge l art. 16-sexies 55 che prevede il cd Domicilio digitale, quale indirizzo di posta elettronica certificata a destinatario della notificazione riesca a dimostrare di non aver avuto tempestiva conoscenza dell atto notificato. A tal fine potrebbe essere valorizzato quell indirizzo giurisprudenziale secondo cui la suddetta prova può dirsi raggiunta laddove le modalità di notificazione inducano ad escludere che l atto sia tempestivamente giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario (così Cassazione 15 luglio 2003, n ). Peraltro il CNF ha segnalato, in sede di tavolo ministeriale unificato, l'esigenza di escludere la notificazione eseguita a mezzo PEC dal rispetto dei termini altrimenti predeterminati dall'art. 147 c.p.c., ma sul punto tace il nuovo decreto 90/2014, ne discenderebbe che anche la notificazione inoltrata con il mezzo telematico dovrà essere eseguita tra le ore 7 e le ore 21, avendosi ovviamente riferimento ai tempi di perfezionamento della "consegna" preventivata per questa specifica modalità. In tal senso pare debba pervenire l iter legislativo di conversione del D.L. n.90/2014. Infatti, risulta approvato dalla Camera dei Deputati l emendamento che dovrebbe introdurre l art. 16- septies. (Tempo delle notificazioni con modalità telematiche). 1. La disposizione di cui all'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo. 55 Art. 16-sexies. (Domicilio digitale) 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.

68 58 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati cui sono effettuate le notifiche nei confronti del difensore. Quindi, solo laddove non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, procedere alla notifica presso la PEC contenuta negli elenchi pubblici ex art. 6-bis del CAD, ovvero nel ReGIndE, la notifica, ad istanza di parte, è compiuta presso la cancelleria. La mancata notifica per causa imputabile al destinatario/soggetto privato tenuto a dotarsi di pec e perciò censito nei registri appositamente istituiti, è presa in considerazione dalla direttiva n.2608 del del Ministero dello Sviluppo Economico. In essa, al fine di assicurare che le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali attive non soggette a procedura concorsuale, si adeguino all obbligo di munirsi di una casella di posta elettronica certificata; iscrivere il relativo indirizzo nel registro delle imprese; mantenere attiva la casella di posta elettronica certificata, viene stabilito che: 1.5 L ufficio del registro delle imprese verifica, con modalità automatizzate e con periodicità almeno bimestrale, se le caselle di posta e- lettronica certificata relative agli indirizzi iscritti nel registro stesso sono attive. In caso negativo, l ufficio invita l impresa interessata a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un termine non superiore a dieci giorni, decorso il quale procede alla cancellazione dell indirizzo in questione ai sensi dell articolo 2191 del Codice civile. L ufficio comunica, altresì, con modalità informatiche, gli indirizzi le cui caselle sono risultate inattive e i dati identificativi delle imprese che ne sono titolari, alle pubbliche amministrazioni che gestiscono i pubblici elenchi di cui all articolo 16-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre n. 221, perché queste adottino i provvedimenti di competenza. Suddetti adempimenti sono poi sanzionati dal successivo punto 3. Pertanto, ove un impresa, individuale o societaria, sulla cui posizione non risulti iscritto alcun indirizzo di posta elettronica certificata anche a seguito di cancellazioni d ufficio effettuate ai sensi della presente direttiva, presenti al registro delle imprese un istanza di iscrizione, questa è

69 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 59 sospesa fino a quarantacinque giorni. nel caso dell impresa individuale, e fino a tre mesi, nel caso di impresa societaria, al fine di consentire l integrazione dell istanza con la comunicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata proprio e corrispondente ad una casella attiva. L omessa comunicazione entro i suddetti termini comporta. ai sensi delle norme richiamate. il rigetto dell istanza. che «si intende non presentata». con conseguente applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall art del Codice civile 56, per le imprese individuali, e dall art del Codice civile 57, per le imprese societarie, per l omessa iscrizione di atti o notizie nel registro delle imprese. Tale omessa comunicazione determina, altresì, l apertura del procedimento per l iscrizione d ufficio, ai sensi dell art del Codice civile 58, dell atto o della notizia oggetto dell istanza considerata come non presentata. In assenza di una analoga disposizione, così come prevista per le notifiche eseguite nel domicilio digitale del difensore, pur tuttavia non si ritiene che esse possano compiersi, ad istanza di parte, in cancelleria. 56 Articolo 2194 Inosservanza dell obbligo di iscrizione Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con l ammenda [ora sanzione amministrativa] (1) da lire ventimila ( 10,33) a lire un milione [ 516,46] (2). (1) Fattispecie depenalizzata in forza della l. 24 dicembre 1975, n. 706 (2) Importo della sanzioni così elevato, da ultimo, per effetto dell articolo 113, l. 24 novembre 1981, n Articolo Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi (1) Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a euro. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo. (1) Articolo cosi modificato dal D.L. 11 aprile 2002 n Art Iscrizione d'ufficio Se una iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l'ufficio del registro invita mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro può ordinarla con decreto

70 60 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati

71 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati IL DEPOSITO, LA PROVA E LA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DELL ATTO NOTIFICATO E DELLA NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. La notifica telematica degli atti di opposizione o di impugnazione ed il relativo deposito in Cancelleria. I file contenenti il messaggio inviato, le ricevute di accettazione e di consegna e degli allegati (l atto, la relazione di notifica e l'eventuale documentazione) costituiscono la prova della regolarità e validità della notifica. Come si è già avuto modo di precisare, è la ricevuta completa di avvenuta consegna la prova del perfezionamento della notificazione la quale, contenendo anche copia del messaggio inviato (ivi compresi gli allegati), consente di dimostrare non solo il momento del perfezionamento, ma anche l'oggetto della notificazione ed il suo contenuto. Orbene, così come previsto dall art. 9 legge 21 gennaio 1994, n. 53 e successive modifiche, nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile e dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento. ; A tal proposito è necessario evidenziare che soltanto a decorrere dal , attese le modifiche dei formati previsti dalle nuove specifiche tecniche, giusta provvedimento del DGSIA del 16 aprile 2014, la notifica telematica può essere contestualizzata con il deposito di copia dell atto notificato in cancelleria o comunque tale adempimento è stato reso possibile telematicamente. Infatti, sino a quella data non era previsto il formato eml 59 indispensabi- 59 ART. 13 (Formato dei documenti informatici allegati art. 12 del regolamento) 1. I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti nei seguenti formati: a).pdf b).rtf

72 62 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati le per allegare il documento nella busta telematica e spedirlo, poi, in tale formato presso la cancelleria di destinazione. A questa defaiance informatico (o meglio) telematico 60 - procedimentale, soccorse la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 con l'art. 16-quater, comma 1, lettera i) al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, il quale ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 19, numero 2) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 9 e successive modifiche 61 legge n. 53/1994 in virtù del quale qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai c).txt d).jpg e).gif f).tiff g).xml h) eml, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti. i). msg, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere da a ad h. 2. È consentito l utilizzo dei seguenti formati compressi purché contenenti file nei formati previsti al comma precedente: a).zip b).rar c).arj. 3. Gli allegati possono essere sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata; nel caso di formati compressi la firma digitale, se presente, deve essere applicata dopo la compressione. 60 Giova ricordare che per attività informatizzata si intende quella compiuta mediante strumenti informatici, cioè prodotti dalle tecnologie dell informazione (Information and Communication Technology, ICT), mentre per attività telematica quella compiuta mediante strumenti informatici che consentano la comunicazione a distanza (secondo le regole del PCT). 61 Cfr. art. 16-quater, comma 3 al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, il quale ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 19, numero 2) la modifica dell'art. 9, comma 1-bis.

73 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 63 sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Quindi, ogni documento così estratto dovrà recare una dichiarazione che, richiamata la normativa, ne attesti la conformità all originale. Attestazione di conformità di un atto notificato telematicamente ma depositato in modo tradizionale ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ Il sottoscritto, avvocato.., in veste di notificatore e per questo pubblico ufficiale ad ogni effetto, ai sensi dell art. 6 n.1 legge 53/94 e succ. mod., attesta la conformità della presente copia analogica all originale documento informatico da cui è stata estratta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche 62. Giova ricordare che l'avvocato che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto (Art. 6 n.1 legge 53/94). Altra e diversa ipotesi è contenuta nell'art.16-decies (Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti) del D.L. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L.221/2012, introdotto dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, con le modifiche apportate, in sede di conversione, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha previsto la 62 Art. 23 (Copie analogiche di documenti informatici). 1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

74 64 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati diversa ipotesi di deposito telematico di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico detenuto in originale. E ovvio che l articolo in commento non può che riguardare che atti notificati a mezzo UNEP o del servizio postale ex L.93/1994 (ovvero consegnati dall Ufficiale Giudiziario dopo il pignoramento) e perciò detenuti dall istante (difensore Tali atti dovranno recare una dichiarazione che, richiamata quest ultima normativa, ne attesti la conformità a quanto rimane in possesso del soggetto che ha provveduto alla notifica 63. La prova della notificazione. La prova in modalità NON telematiche Opportunamente, in sede di conversione del Decreto-legge del 24 giugno 2014 n. 90, la legge n. 114 dell 11 agosto 2014 ha modificato il testo dell art. 46 che per l appunto prevedeva regole solo per i depositi (nei casi in cui il cancelliere avesse dovuto prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione), introducendo una sottile distinzione tra deposito dell atto notificato e prova della notifica. Suddetta disposizione, al n.2 sub c-bis prevede, modificando la legge 21 gennaio 1994, n. 53, che all'articolo 9, dopo il comma 1-bis, sia aggiunto il seguente: «1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis». Ne consegue che, ove mai l Ufficio (intendendosi per esso la cancelleria, il giudice, l ufficiale giudiziario, la conservatoria ecc.) che dovrà verificare o ricevere il deposito dell atto notificato, non dovesse essere 63 Cfr. pag..conformità "uso deposito" con modalità telematiche di copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme.

75 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 65 abilitato alla ricezione telematica, tale sarà l unica modalità per fornire la prova dell avvenuta notifica. Pertanto, - in caso di notifica di un atto introduttivo in modalità telematica, ove mai non sia possibile iscrivere a ruolo la causa telematicamente, nel fascicolo cartaceo di parte dovrà essere inserita tutta la documentazione prevista dall art. 9 n. 1-bis. legge n. 53/1994, comprovante la tempestività e ritualità della notifica (ad esempio, atto di citazione o ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di pace e notificato telematicamente); - in caso di notifica telematica del precetto, all atto della richiesta di pignoramento occorrerà consegnare all ufficiale giudiziario la stampa del messaggio di posta elettronica certificata con i relativi allegati, unitamente alle due ricevute di accettazione e consegna (completa) munita dell'attestazione di conformità all'originale digitale rilasciata dall'avvocato che ha provveduto alla notifica. - Analogamente dovrà procedere in caso di trascrizione di domanda giudiziale e del rilascio della relativa copia. - Dubbi si nutrono in merito alla notifica del precetto cambiario o basato su assegno. Infatti, per entrambi è indispensabile la certificazione dei titoli a mente dell art. 480 c.p.c. ad opera dell Ufficiale giudiziario. Pertanto, ai sensi della disciplina anzi richiamata, ove mai dovesse ritenersi estesa, per analogia, la funzione di pubblico ufficiale che l avvocato riveste in simili circostanze come ente notificatore anche a tale potere certificativo proprio dell ufficiale giudiziario, egli potrebbe a tanto provvedere. Del resto l art.6 della Legge 21 gennaio 1994, n. 53 considera l avvocato notificante pubblico ufficiale ad ogni effetto! A contrario, una più letterale ed inestensiva interpretazione giunge a conclusioni opposte e contrarie argomentando che l avvocato è considerato tale soltanto quando compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all' articolo 5 e non altro, trattandosi nella fattispecie di un atto proprio dell'ufficiale giudiziario al pari dell atto di pignoramento o di preavviso di rilascio.

76 66 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati La prova telematica della notifica telematica. Le regole previste dall'art. 19 bis n.5 - DGSIA del 16 aprile in G.U disciplinano la trasmissione in via telematica all ufficio giudiziario delle ricevute previste dall articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell atto notificato ai sensi dell articolo 9, comma 1, della medesima legge. Come estrarre le ricevute ed inserirle nella busta telematica. Essa è effettuata inserendo: 1. l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art.14, 2. come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione; 3. i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all articolo 12, comma 1, lettera e. Si rileva che inspiegabilmente, suddetta normativa, diversamente dall'art. 9 n.1 L. 53/94, non prevede il deposito di tutti gli allegati, tra i quali l'indeffettibile presupposto della notifica: la relazione di notificazione, che giova evidenziare deve essere predisposta su atto separato, firmata digitamente e inserita nel messaggio pec. A tal proposito riteniamo che sia consigliabile provvedere a tanto onde evitare rilievi ed eccezioni che a parere del sottoscritto potrebbero essere fondati. Oggi, con la possibilità di depositare qualsiasi atto a p.c.t. statuita dall'art.19 del D.L. n.83/2015, riteniamo che il deposito tradizionale di atti notificati telematicamente non sia più consentito (al più si potrebbe discutere di facoltatività per i soli atti esoprocessuali). Infatti, non ci sono più ostacoli di sorta, tecnologici o processuali, ad impedire il deposito telematico degli atti notificati ex art.3 bis L.53/1994, dinanzi A.G. diverse dai Giudici di pace.

77 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati CONTESTAZIONI SULLA VALIDITÀ DELLA NOTIFICA L art. 6 della legge 53/94 prevede che il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme. Tali contestazioni possono riguardare la diversità delle copie autenticate da quelle inviate; La particolare qualità attribuita all avvocato notificatore di pubblico ufficiale fa propendere per la necessità del rilevo attraverso la querela di falso; la corrispondenza dei file allegati al messaggio di pec inviato diversi da quelli ricevuti; A tal fine è d uopo distinguere due ipotesi: - la prima è connessa alla manomissione del messaggio o degli allegati ad opera del destinatario. In tal caso la verifica sarà agevolmente effettuata confrontando la ricevuta di consegna (completa, Header, testo ed allegati) e con i documenti (ricevute ed allegati, digitali e analogici) prodotti dal destinatario. A tal fine giova evidenziare che i gestori dei servizi di posta elettronica certificata sono tenuti a conservare i messaggi per 30 mesi Ogni gestore PEC deve conservare per trenta mesi i log dei messaggi e renderli disponibili su richiesta del titolare della casella PEC. Questa direttiva è stata prevista in sede di redazione e approvazione del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68. Nei log sono contenuti tutti gli eventi associati a invii e ricezioni di messaggi nell'ambito del circuito PEC. È importante evidenziare che log dei messaggi non significa contenuto dei messaggi stessi, ma solo traccia dell'avvenuta transazione. Secondo quanto previsto nelle regole tecniche allegate al D.M. 2 novembre 2005 i campi dovranno contenere almeno informazioni circa: Message-ID, codice identificativo del messaggio originale data dell'evento ora dell'evento mittente destinatario oggetto del messaggio tipo di evento (ad esempio ricevuta di accettazione o avvenuta consegna) Message-ID dei messaggi correlati gestore mittente

78 68 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati Tale obbligo è esteso 5 anni per le pec inviate a pct e transitate attraverso il gestore del Ministero di Giustizia Più complessa ed insidiosa è l ipotesi in cui il messaggio certificato subisca una modifica non voluta (a causa di virus, malware, spyware o procedure create ad hoc) prima che lo stesso venga consegnato al provider del mittente 66. In entrambi i casi, si dovrà procedere alla verifica, a mezzo c.t.u., o all acquisizione di informative ex art. 213 cpc presso l Ente certificatore, rivestendo questi la qualità di incaricato di un pubblico servizio, utilizzando i files relativi al messaggio di PEC inviato, alla ricevuta di accettazione ed alla ricevuta di avvenuta consegna. Tale verifica potrebbe incontrare limiti e difficoltà ove mai il server del provider (gestore di pec) subisca danni irreparabili senza possibilità di ricostruire il contenuto degli avvisi e delle ricevute (ipotesi meramente scolastica, attesa la disciplina in vigore che impone ai gestori dei servizi di pec l adozione di rigorosi sistemi di backup dei dati). l osservanza della procedura. L art. 11 della legge 53/94 prevede la nullità, rilevabile d'ufficio, per l inosservanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti, e, 65 Ministero Della Giustizia, Decreto 21 febbraio 2011, n. 44 Art. 4 (Gestore della posta elettronica certificata del Ministero della giustizia) 1. Salvo quanto previsto all'articolo 19, il Ministero della giustizia si avvale di un proprio servizio di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari e degli UNEP, da utilizzare unicamente per i servizi di cui al presente decreto, sono pubblicati sul portale dei servizi telematici e rispettano le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo Il Ministero della giustizia garantisce la conservazione dei log dei messaggi transitati attraverso il proprio gestore di posta elettronica certificata per cinque anni. 66 In tal caso ben difficilmente potrà essere dimostrata la diversità del messaggio inviato da quello consegnato. Solo un attento e puntuale accertamento sul pc del notificatore potrà fornire la prova della manomissione del sistema operativo ad opera di terzi. Purtuttavia bisogna altresì rilevare che in tale ipotesi il notificatore non sarebbe immune da responsabilità per aver omesso di adottare opportune cautele dirette ad evitare tali inconvenienti (antispyware, antivirus aggiornati ecc.)

79 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 69 comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica. Qualche dubbio interpretativo lascia la portata dell art. 3-bis comma 5 lett. g L.94/1993. Infatti, come si è già avuto modo di osservare, tale disposizione prevedeva, nella sua originaria formulazione, che soltanto nel caso in cui l atto da notificare fosse consistito in una copia informatica di un atto analogico (in pratica, in una scansione), la conformità ex art.22 del CAD dovesse, a pena di nullità, essere rilasciata nella relazione di notificazione. Orbene, attesa la modifica apportata all'art. 16 quater della succitata normativa, l'attestazione di conformità all'originale, non dovrà più essere contenuta nella relazione di notificazione, a meno che essa non sia stata predisposta su documento separato a mente del successivo art. 16 undecies n. 3, così come poi integrato dall art.19 ter del Decreto del Ministro della Giustizia del 16 aprile 2014, in G.U , introdotto dal Decreto del 28 dicembre 2015 in G.U. Serie generale n. 4 del Si deve pertanto ritenere inutiliter data quanto previsto dall art. 3-bis comma 5 lett. g L.94/1993 in merito alle diverse modalità della conformità, quanto alla forma ma non alla sostanza. Infatti, quando la conformità al documento analogico da cui è tratto (scansione), ovvero all originale digitale (contenuto nei fascicoli telematici o trasmesso in allegato alle comunicazioni telematiche, Cfr. art.16 bis n.9-bis) da cui è estratto, dovrà essere attestata, secondo le modalità stabilite dall art. 16 undecies del D.L. n.179/2012, così come introdotto dal D.L. n. 83 del , convertito con modifiche dalla Legge n.132 del , quindi unita o inserita nel documento stesso, il mancato rispetto della su richiamata disciplina comporta, de relato, non una mera irregolarità formale ma la nullità della notifica. La nullità della notifica sarà sempre sanata qualora l'atto abbia raggiunto lo scopo a cui è destinato.

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81 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 71 TUTORIAL g. Notifica di atto o documento originario informatico o atto del processo; h. Notifica di atto o documento originario informatico o atto del processo e di atto analogico; i. Notifica di copia di atto ab ovo analogico con attestazione di conformità inserita nell'atto da notificare; j. Notifica di copia di atto estratto da fascicolo informatico con attestazione di conformità inserita nell'atto da notificare; k. Notifica di copia di atto estratto da fascicolo informatico ovvero ab ovo analogico con attestazione di conformità separata; l. La prova giudiziale della notifica telematica. I tutorial sono stati realizzati dall'avvocato Francesca Vozza, alla quale va il mio più sentito ringraziamento per la gentilezza, disponibilità e competenza.

82 72 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati

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86 76 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati Normativa essenziale

87 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 77 Legge 21 gennaio 1994, n. 53 Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali ed i successivi interventi legislativi. Art L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ((...)) salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. ((Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.)) Art. 3-bis La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (("attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221")). La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».

88 78 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere: a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante; b) ((lettera soppressa dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114)); c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato; f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto; g) l'attestazione di conformità di cui al comma Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo. Art L'avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le atte- stazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all' articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto. 2. Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme. Art. 7 1.L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto;.. 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata... Art. 9 1.Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile e dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del

89 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 79 codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento. 1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell' articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n ter. In tutti i casi in cui l avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1 bis. Art Agli atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. [Quando l'atto e' notificato a norma dell'articolo 3-bis al pa- gamento dell'importo di cui al periodo precedente si provvede mediante sistemi telematici]. Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3- bis il pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non e' dovuto. 2. Per le violazioni della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste per l'imposta di bollo, con le stesse modalità e procedure, in quanto applicabili. Art Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.

90 80 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA N.44 del 21 febbraio 2011 ART. 18 (Notificazioni per via telematica degli avvocati) 1. L'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi dell'articolo , MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PROVVEDIMENTO DGSIA 16 aprile in G.U ART. 19 bis (Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati art. 18 del regolamento) 1. Qualora l atto da notificarsi sia un documento originale informatico, esso deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata. 2. Nei casi diversi dal comma 1, i documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di 67 Art (Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento) Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti. E' sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore è costituito per più parti. Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che sia costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto. Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore. ( 1 ) (2) L ultimo periodo di questo comma che così recitava: "Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la

91 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 81 quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione è effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso. 4. L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine. documenti analogici, allegati al messaggio di posta elettronica certificata, sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti in formato PDF. 3. Nei casi in cui l'atto da notificarsi sia l'atto del processo da trasmettere telematicamente all ufficio giudiziario (esempio: atto di citazione), si procede ai sensi del precedente comma Qualora il documento informatico, di cui ai commi precedenti, sia sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata, si applica quanto previsto all articolo 12, comma La trasmissione in via telematica all ufficio giudiziario delle ricevute previste dall articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell atto notificato ai sensi dell articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art. 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione; i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all articolo 12, comma 1, lettera e. ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni." è stato abrogato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183.

92 82 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 è quella completa, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. ART. 19 ter 68 (Modalità dell attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato) 2. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell art.16- undecies del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.212, l attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta at testando la conformità nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all art.12, comma Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall art. 4 del decreto- legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il documento informatico contenente l attestazione è inserito come allegato nella busta telematica di cui all art.14; i dati identificativi del documento informatico contenente l attestazione, nonché del do- 68 Decreto del 28 dicembre 2015 in G.U. Serie generale n. 4 del

93 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 83 cumento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel filedatiatto.xml di cui all art. 12, comma 1, lettera e. 6. Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi dell art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, gli elementi indicati al primo comma,sono inseriti nella relazione di notificazione. 7. Nelle ipotesi diverse dai commi 2 e 3, se la copia informatica è destinata ad essere trasmessa tramite posta elettronica certificata, l attestazione di cui al primo comma è inserita come allegato al messaggio di posta elettronica certificata. 7. In ogni altra ipotesi, l'attestazione di conformità è inserita in un documento informatico in formato PDF contenente i medesimi elementi di cui al primo comma, l'impronta del documento informatico di cui si sta attestando la conformità e il riferimento temporale di cui all'art. 4 comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata. L'impronta del documento può essere omessa in tutte le ipotesi in cui il documento informatico contenente l'attestazione di conformità è inserito,

94 84 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati unitamente alla copia informatica del documento, in una struttura informatica idonea a garantire l'immodificabilità del suo contenuto. 8. L'attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può anche riferirsi a più documenti informatici.

95 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 85 DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (GU n.245 del Suppl. Ordinario n. 194 ) Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/2012. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294). Sezione VI Giustizia digitale 16 Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica. 16 bis Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali. 16 ter Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni. 16 quater Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n quinquies Copertura finanziaria. 16 sexies Domicilio digitale 16 septies Tempo delle notificazioni con modalità telematiche. 16 octies Ufficio per il processo. 16 novies Modalità informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale, dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita. 16 decies Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti. 16 undecies Modalità dell'attestazione di conformità. 17 Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n Modificazioni alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.

96 86 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati Sezione VI Giustizia digitale Art. 16 Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica 1. All'articolo , primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «in carta non bollata» sono soppresse. 2. All'articolo 149-bis 70, secondo comma, del codice di procedura civile, do- 69 ART: 136 Codice di Procedura Civile Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata [disp. att. 45], fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione. Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all ufficiale giudiziario per la notifica. 70 ART: 149 bis Codice di Procedura Civile (Notificazione a mezzo posta elettronica) 2 Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni 2. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti

97 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 87 po le parole: «pubblici elenchi» sono inserite le seguenti: «o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni». 3. All'articolo delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma sono premesse le seguenti parole: «Quando viene redatto su supporto cartaceo»; b) al secondo comma le parole «Esse contengono» sono sostituite dalle seguenti: «Il biglietto contiene»; c) al secondo comma le parole «ed il nome delle parti» sono sostituite dalle seguenti: «il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato»; d) dopo il terzo comma é aggiunto il seguente: «Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria é costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolainformatici trasmessi in via telematica. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma. 71 ART: Disposizioni per l'attuazione del c.p.c. e disp. trans. (Forma delle comunicazioni del cancelliere) Quando viene redatto su supporto cartaceo il biglietto, col quale il cancelliere esegue le comunicazioni a norma dell'articolo 136 del codice, si compone di due parti uguali una delle quali deve essere consegnata al destinatario e l'altra deve essere conservata nel fascicolo d'ufficio. Il biglietto contiene in ogni caso l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell'istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l'affare è iscritto e del ruolo dell'istruttore, il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato. Nella parte che viene inserita nel fascicolo d'ufficio deve essere stesa la relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario o scritta la ricevuta del destinatario. Se l'ufficiale giudiziario si avvale del servizio postale, il cancelliere conserva nel fascicolo d'ufficio anche la ricevuta della raccomandata. Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

98 88 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati mentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.». 4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione é redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria. 5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario. 7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate e- sclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma Quando non é possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo , 72 ART: 136 Codice di Procedura Civile -

99 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 89 terzo comma, e gli articoli e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale. 9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia: a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello che, alla predetta data sono già stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133; b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di en- Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata [disp. att. 45], fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione. Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all ufficiale giudiziario per la notifica. 73 ART: Disposizioni per l'attuazione del c.p.c. e disp. trans. (Copie del ricorso e del controricorso) Le parti debbono depositare insieme col ricorso o col controricorso almeno tre copie in carta libera di questi atti e della sentenza o decisione impugnata. Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalità telematiche, il presente comma non si applica. Se non sono depositate le copie di cui al comma precedente, il cancelliere della corte provvede a farle fare a spese della parte. Una copia del ricorso o del controricorso e della sentenza impugnata deve essere subito trasmessa dal cancelliere al pubblico ministero..

100 90 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati trata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello; c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2- bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello 74 ; d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello; 10. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l'avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando: a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente articolo; b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. 11. I commi da 1 a 4 dell'articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati. 12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decretolegge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, ((entro il 30 novembre 2014)) l'indirizzo 74 La Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (in SO n.212, relativo alla G.U. 29/12/2012, n.302) ha disposto (con l'art. 1, comma 19, lettera a)) l'introduzione della lettera c-bis) all'art. 16, comma 9 e la modifica dell'art. 16, comma 9, lettera d; (con l'art. 1, comma 19, lettera b)) la modifica dell'art. 16, comma 12.

101 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 91 di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia é consulta-bile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecu-zioni e protesti, e dagli avvocati In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 12, si applicano i commi 6 e All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis é aggiunto, in fine, il seguente: «1-ter. L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, é dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si é resa possibile per causa a lui imputabile.». 15. Per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari nonché per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale amministrativo é autorizzata la spesa di euro ,00 per l'anno 2012 e di euro a decorrere dall'anno Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia. 17. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 17-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 6, 7, 8, 12 e 13 si applicano anche nel processo amministrativo Il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 47, comma 1) la modifica dell'art. 16, comma Il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 42, comma 1) l'introduzione del comma 17-

102 92 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati Art. 16-bis (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali). 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma a depositare gli atti e i documenti pro venienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente 77. In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma 78 ; 1-bis. 79 Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria bis all'art Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 44, comma 1) che "Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del Decreto Legge18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest'ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità". 78 Testo così come modificato dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132 di conversione del DL 83/ Il Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83 (in G.U. 27/06/2015, n.147) aveva disposto (con l'art. 19, comma 1, lettera a)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 16-bis e la modifica dell'art. 16-bis, comma 9-bis. dal seguente tenore: Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'appello è sempre ammesso il deposito telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona e-

103 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 93 giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona e- sclusivamente con tali modalità Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis "e dall'articolo 16- decies" Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario. 4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telesclusivamente con tali modalità. 80 Testo così come modificato dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132 di conversione del DL 83/ Testo così come modificato dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132 di conversione del DL 83/2015.

104 94 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati matiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione. 5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico. 6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati. 7. Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito é tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna é generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere e- seguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito é tempestivo quando é eseguito entro la fine del giorno di scadenza Il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190),

105 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. 9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative per l'acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità, nonché per la gestione e la conservazione delle predette copie cartacee. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonché ai sensi del periodo precedente bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche 82 dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale 82. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente 84, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema ha disposto (con l'art. 51, comma 2, lettere a) e b)) la modifica dell'art. 16-bis, comma Testo così come modificato dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132 di conversione del DL 83/ Modifica introdotta dal Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83 (in G.U. 2 7/06/2015, n.147) così come convertito dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132.

106 96 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico quater. Unitamente all'istanza di cui all'articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore Il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 52, comma 1, lettera a)) l'introduzione del comma 9-bis all'art. 16- bis. 86 Il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 44, comma 2, lettera c)) l'introduzione del comma 9-ter all'art. 16- bis. 87 Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l'art. 20, comma 5) che le disposizioni di cui

107 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 97 9-quinquies. Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato si applica il comma 9-quater, sostituendo il commissario al curatore. 9-sexies. Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte. 9-septies. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e il rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali. I rapporti riepilogativi di cui al presente comma devono contenere i dati identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai prospetti riepilogativi delle stime e delle vendite di cui all'articolo 169-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. Il prospetto riepilogativo deve contenere anche i dati identificativi dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell'articolo 518 del codice di procedura civile octies. Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica 20. ai commi 9- quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del presente articolo si applicano, anche alle procedure concorsuali ed ai procedimenti di esecuzione forzata pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente le specifiche tecniche di cui all'articolo 16-bis, comma 9-septies, del presente D.L. 88 Modifica introdotta dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, in sede di conversione del D ecreto Legge 27 giugno 2015, n. 83.

108 98 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati Art. 16-ter 89. (Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni). 1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 90, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia. 1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alla giustizia amministrativa. Art. 16-quater. 91 (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53) Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "all'articolo 1" sono inserite le seguenti: "effettuata a mezzo del servizio postale"; b) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole: "«di cui all'articolo 1 deve" sono sostituite dalle seguenti: "che procede a norma dell'articolo 2 deve"; c) all'articolo 3, il comma 3-bis é abrogato; 89 La Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (in SO n.212, relativo alla G.U. 29/12/2012, n.302) ha disposto (con l'art. 1, comma 19) l'introduzione dell'art. 16-ter. 90 Il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 45-bis, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 16-ter, comma 1 e l'introduzione del comma 1-bis all'art. 16-ter. 91 La Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (in SO n.212, relativo alla G.U. 29/12/2012, n.302) ha disposto (con l'art. 1, comma 19) l'introduzione dell'art. 16-quater. 92 La Legge 21 gennaio 1994, n. 53 viene pubblicata per intero, integrata con le modifiche introdotte dalla presente normativa, in altra sezione.

109 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 99 d) dopo l'articolo 3 é inserito il seguente: "Art. 3-bis. 1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. 2. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994». 4. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere: a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante; b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo é iscritto; c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; 93 Modifica introdotta dalla LEGGE 6 agosto 2015, n. 132, in sede di conversione del D.L. 27 giugno 2015, n. 83.

110 100 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato; f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto; g) l'attestazione di conformità di cui al comma Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo."; e) all'articolo 4, comma 1, le parole: "a mezzo posta elettronica certificata, ovvero" sono soppresse; f) all'articolo 5, il comma 1 é abrogato; g) all'articolo 6, comma 1, le parole: "la relazione di cui all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9"; h) all'articolo 8, dopo il comma 4, é aggiunto il seguente: "4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata."; i) all'articolo 9, é aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."; l) all'articolo 10, comma 1, é inserito, in fine, il seguente periodo: "Quando l'atto é notificato a norma dell'articolo 3-bis al pagamento dell'importo di cui al periodo precedente si provvede mediante sistemi telematici". 2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede all'adeguamento delle regole tecniche di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2. 3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia

111 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 101 amministrativa 94. Art. 16-quinquies 95. (Copertura finanziaria). 1. Per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari, per il potenziamento delle reti di trasmissione dati, nonché per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale di magistratura, amministrativo e tecnico, è autorizzata la spesa di euro ,00 per l'anno 2012, di euro per l'anno 2013 e di euro a decorrere dall'anno Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 16-sexies 96. (Domicilio digitale) 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legi- 94 Il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 46, comma 2) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 16-quater. 95 La Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (in SO n.212, relativo alla G.U. 29/12/2012, n.302) ha disposto (con l'art. 1, comma 19) l'introduzione dell'art. 16-quinquies. 96 Il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 52, comma 1, lettera b)) l'introduzione dell'art. 16-sexies.

112 102 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati slativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia. Art. 16-septies 97 (Tempo delle notificazioni con modalità telematiche). 1. La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo. Art. 16-octies 98 (Ufficio per il processo) 1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate ufficio per il processo, mediante l'impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n Fanno altresì parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli artico- 97 Il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 52, comma 1, lettera b)) l'introduzione dell'art. 16-sexies. 98 Il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 50, comma 1) l'introduzione dell'art. 16-octies.

113 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 103 li 42 ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 16-novies 99. (Modalità informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale, dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita) 1. Le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici di cui agli articoli 13 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, all'elenco dei soggetti specializzati previsto dall'articolo 169- sexies delle medesime disposizioni e all'albo dei periti presso il tribunale, di cui agli articoli 67 e seguenti delle norme di attuazione del codice di procedura penale, sono inserite, a cura di coloro che le propongono, con modalità esclusivamente telematiche in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5. Con le medesime modalità sono inseriti i documenti allegati alle domande. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle domande e ai relativi documenti per l'iscrizione negli elenchi dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di cui all'articolo 169-ter e all'articolo 179-ter, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. 3. Quando, per l'iscrizione negli albi e negli elenchi di cui al presente articolo, la legge prevede il pagamento di bolli, diritti o altre somme a qualsiasi titolo, il versamento è effettuato esclusivamente con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, a norma dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 di- 99 Il Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83 (in G.U. 27/06/2015, n.147) ha disposto (con l'art. 14, comma 2) l'introduzione dell'art. 16-novies

114 104 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati cembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. I versamenti di cui al presente comma hanno luogo nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente i pagamenti telematici nel processo civile. 4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1 e 2 sono formati a norma delle disposizioni legislative che li regolano e tenuti, a cura del presidente del tribunale, con modalità esclusivamente informatiche in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5. L'accesso ai dati contenuti negli albi e negli elenchi è consentito ai magistrati e al personale delle cancellerie e delle segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia ordinaria. Salvo quanto previsto dall'articolo 179-quater, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli elenchi previsti dagli articoli 169-ter e 179-ter delle medesime disposizioni. La presentazione delle domande e la tenuta degli albi ed elenchi di cui al presente articolo sono effettuate in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Le specifiche tecniche sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia. 5. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche previste dal comma I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla data di acquisto di efficacia del- le disposizioni del presente articolo sono già iscritti negli albi ed elenchi previsti dai medesimi commi, inseriscono i propri dati, con modalità telematiche e in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle medesime specifiche tecniche. A decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al periodo precedente, gli albi ed elenchi già formati sono sostituiti ad ogni effetto dagli albi ed elenchi previsti dal presente articolo.

115 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 105 Art. 16-decies 100. (Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti). 1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalita' telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. «Art. 16-undecies 99 (Modalità dell'attestazione di conformità). 1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa e' apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima. 2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa e' apposta nel medesimo documento informatico. 3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia 101. Se la copia informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformità e' inserita nella relazione di notificazione. 100 Articolo introdotto dal Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83, con le modifiche apportate, in sede di conversione, dalla Legge 6 agosto 2015, n Art. 19 ter delle specifiche tecniche, Provvedimento del Ministro della Giustizia del 16 aprile 2014, così come introdotto dal Decreto 8 dicembre 2015 in G.U.Serie generale - n. 4 del

116 106 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati 3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto. Art. 17 Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 Omissis Omissis Art. 18 Modificazioni alla legge 27 gennaio 2012, n.3, e all'articolo 217-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.267

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118 108 Vincenzo Di Maggio - Le notifiche telematiche degli Avvocati RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

119 Corte appello Milano, sez. IV, 21/07/2016, n (D.m. 21 febbraio 2011 n. 44, regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal d.lg. 7 marzo 2005 n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 d.l. 29 dicembre 2009 n. 193, conv. nella l. 22 febbraio 2010 n. 24). In tema di processo civile telematico, l estrazione della copia fotoriprodotta dall originale si può considerare equipollente all estrazione dalla copia estratta dal Cancelliere che altro non è se non un pubblico ufficiale autorizzato ad attestare la conformità della copia all originale. L irregolare attestazione di conformità non comporta la nullità dell atto notificato via PEC qualora non vi sia stata alcuna violazione del diritto di difesa. Tribunale Milano, sez. lav., 19/12/2014 In tema di processo civile telematico, la ritualità del deposito in via telematica di atti esoprocessuali e, in particolare, degli atti introduttivi del giudizio, nel presente panorama normativo deve essere ricostruita sulla base dei fondamentali principi di cui all'art. 121 c.p.c. e 156 c.p.c., che articolano il generale principio di raggiungimento dello scopo, obiettivo da verificare alla luce della normativa prevista in materia di atti informatici, ove è previsto che: 1. il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale che rispetti le regole tecniche ha la stessa efficacia prevista dall'art c.c. (cfr. art. 20 e 21 CAD); 2. i documenti trasmessi da chiunque ad una p.a. con qualsiasi mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale (art. 45 CAD) (Trib. Milano (14 ottobre 2014).

120 Cassazione civile, sez. I, 21/07/2016, n Per superare l'attestazione contenuta nella Ricevuta di Avvenuta Consegna (RAC) non sempre è necessario proporre la querela di falso perché la stessa è suscettibile di prova contraria a carico della parte che intende contestarne il contenuto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D.L.P., titolare della omonima impresa individuale, propose reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone che ne aveva dichiarato il fallimento. Dedusse di non avere avuto alcuna notizia dell istanza di fallimento e della fissazione della udienza prefallimentare, evidenziando come il medesimo indirizzo PEC cui la notifica risultava inviata dalla cancelleria fosse stato attribuito a due diverse imprese commerciali, quella individuale dichiarata fallita e quella della societa D.L. s.r.l.; all udienza di discussione del reclamo, inoltre, D.L. produsse documentazione tesa a dimostrare la mancata ricezione di qualsiasi mail nel giorno indicato dalla ricevuta di avvenuta consegna emessa dal gestore della posta elettronica certificata. Con sentenza depositata il 2 febbraio 2015, la Corte d appello di Trieste respinse il reclamo, rilevando, quanto alla corrispondenza dell indirizzo PEC a due soggetti distinti, che non ricorreva l ipotesi di una comunicazione inoltrata ad un indirizzo elettronico non accessibile al reclamante perche utilizzato da un terzo, essendo stato lo stesso D.L. a comunicare il medesimo indirizzo PEC per le due imprese, individuale e societaria, da lui gestite. Quanto alla mancata ricezione del messaggio all indirizzo PEC dell imprenditore, la corte distrettuale, premessa l inidoneita probatoria del documento depositato in udienza in difetto di un soggetto cui riferirlo con certezza, evidenzio che l allegazione circa la difformita dal vero della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC, necessitava di proposizione di querela di falso onde porre nel nulla detta attestazione. Avverso tale sentenza D.L.P. propone ricorso a questa Corte affidato a tre motivi. L intimata Curatela del fallimento, al pari del creditore istante e di altro creditore intervenuto, non hanno svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione della L. Fall., art. 15, in relazione al D.L. n. 179 del 2012, art. 17, al D.P.R. n. 68 del 2005, art. 6, comma 2 e 3, e al D.M. n. 44 del 2011, art. 16, comma 3, e al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 48,

121 avendo la corte di merito erroneamente ritenuto superabile la fidefacienza discendente dalla ricevuta di avvenuta consegna soltanto attraverso una querela di falso. Con il secondo motivo censura la violazione della L. Fall., art. 15, in relazione al D.L. n. 179 del 2012, art. 17, al D.P.R. n. 68 del 2005, art. 6, comma 2 e 3, al D.M. n. 44 del 2011, art. 16, comma 3, e al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 48, nonche vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per avere il giudice di merito ritenuto irrilevante che il medesimo indirizzo PEC fosse intestato a soggetti diversi (l impresa individuale e una societa a responsabilita limitata), circostanza questa idonea a recidere il vincolo presuntivo di conoscenza in capo al destinatario. Con il terzo motivo il ricorrente dichiara di formulare querela di falso avverso la ricevuta di avvenuta consegna, generata in occasione della notifica tramite PEC del ricorso per la dichiarazione di fallimento I primi due motivi, da esaminare congiuntamente stante la loro stretta connessione, vanno parimenti respinti, dovendosi tuttavia apportare, ex art. 384 c.p.c., u.c., talune correzioni alla motivazione della sentenza impugnata. Com e noto, nell ambito dei procedimenti per la dichiarazione di fallimento introdotti dopo il 31 dicembre e il caso sottoposto all esame di questa Corte -, ai sensi della L. Fall., art. 15, comma 3, come sostituito dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 17, comma 1, lett. a). Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, la cancelleria procede direttamente alla notifica al debitore del ricorso e del decreto di fissazione dell udienza, mediante trasmissione di tali atti in formato digitale all indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario risultante dal registro delle imprese, ovvero dall indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata. Solo nel caso in cui cio risulti impossibile, o se la notifica abbia avuto esito negativo, della stessa viene onerato il creditore istante che dovra procedervi a mezzo di ufficiale giudiziario, il quale, a tal fine, dovra accedere di persona presso la sede legale del debitore con successivo deposito nella casa comunale, ove il destinatario non sia li reperito. Su un piano processuale piu generale, poi, il cennato D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 4, ha stabilito che - al termine di un articolato periodo transitorio oggi concluso (D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 9) - in tutti procedimenti civili presso i tribunali e le corti d appello, "le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria" sono effettuate esclusivamente per via telematica all indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. E proprio il D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, art Regolamento concernente le regole tecniche per l adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell informazione e della comunicazione, stabilisce che le comunicazioni

122 e le notificazioni telematiche su iniziativa del cancelliere, si intendono perfezionate "nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario", rinviando poi per i relativi effetti giuridici senz altro al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, artt. 45 e 48 - Codice dell amministrazione digitale. In forza del detto rinvio, allora, deve ritenersi che il documento informatico trasmesso per via telematica "si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore" (D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 45, comma 2) e che la trasmissione telematica del documento, salvo che la legge disponga diversamente, equivale "alla notificazione per mezzo della posta" (D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 48, comma 2), mentre la data, l ora di trasmissione e quella di ricezione del documento informatico trasmesso via PEC "sono opponibili ai terzi", quando la notifica sia avvenuta in conformita alle disposizioni di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n Regolamento recante disposizioni per l utilizzo della posta elettronica certificata, alle relative regole tecniche (D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 48, comma 3). A sua volta, il richiamato D.P.R. n. 68 del 2005, art. 6, prevede che il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario, deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la cd. "ricevuta di avvenuta consegna" (RAC), soggiungendo che questa ricevuta "fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata effettivamente pervenuto all indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario" Orbene, alla luce del descritto complesso quadro normativo, ritiene il Collegio che in tema di notifiche telematiche nell ambito dei procedimenti civili, compresi quelli cd. prefallimentari, la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisca documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico e pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella "certezza pubblica" propria degli atti facenti fede fino a querela di falso. E cio in quanto, per un verso, gli atti dotati di siffatta speciale efficacia di pubblica fede devono ritenersi in numero chiuso e insuscettibili di estensione analogica, essendo per natura idonei ad incidere, comprimendole, sulle liberta costituzionali e sull autonomia privata e, per altro verso, il tenore della richiamata disciplina secondaria (ove si discute in termini di "opponibilita " ai terzi, ovvero di semplice "prova" dell avvenuta consegna del messaggio), induce ad escludere che la legge abbia inteso espressamente riconoscere una qualsivoglia certezza pubblica alle attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata E vero poi che il D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 48, comma 2, equipara la PEC alla notifica a mezzo posta, ma siffatta assimilazione appare riferita esclusivamente all efficacia giuridica di questa forma di trasmissione dei documenti elettronici, ma

123 non vale a rendere senz altro applicabile l intera disciplina prevista dalla legge 20 novembre 1982 n. 890, in tema di notifiche tramite il sistema postale, dovendosi sul punto sottolineare che il gestore di posta elettronica certificata, ancorche tenuto all iscrizione presso un pubblico elenco e sottoposto alla vigilanza dell Amministrazione (D.P.R. n. 68 del 2005, art. 14), salvo che sia gestito direttamente da una pubblica amministrazione, rimane comunque un soggetto privato, sempre costituito in forma di societa di capitali e, quindi, naturalmente privo del potere di "attribuire pubblica fede", ai sensi dell art c.c., ai propri atti. Vero e che in tema di notifiche a mezzo del servizio postale, questa Corte in plurime occasioni ha ritenuto che l attestazione apposta sull avviso di ricevimento, con la quale l agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi della L. n. 890 del 1982, artt. 7 e 8, fa fede fino a querela di falso e non gia sino a prova contraria. Il descritto orientamento del Giudice di legittimita, tuttavia, si fonda sulla circostanza che tale notificazione costituisce un attivita direttamente delegata all agente postale dall ufficiale giudiziario, che in forza della citata L. n. 890 del 1982, art. 1, e autorizzato, salvo diverse disposizioni dell autorita giudiziaria o della parte, ad avvalersi del servizio postale per l attivita notificatoria della cui esecuzione ha ricevuto l incarico (Cass. 31 luglio 2015, n ; Cass. 4 febbraio 2014, n. 2421; Cass. 23 luglio 2003, n ; Cass. 1 marzo 2003, n. 3065). Nel caso in esame, invece, la notifica telematica e avvenuta senza alcuna cooperazione da parte di un pubblico ufficiale e, soprattutto, si e conclusa - nel rispetto delle specifiche tecniche fissate dalla normativa secondaria (il D.M. n. 44 del 2011), che non prevedono attestazioni espresse da una persona fisica -, con l emissione automatica di una ricevuta (la RAC), che viene poi sottoscritta digitalmente da un privato (il gestore del servizio di posta elettronica del destinatario), a differenza di quanto previsto ancora oggi per le notifiche telematiche che siano state eseguite dall ufficiale giudiziario, il quale e tenuto a formare una "relazione di notificazione sottoscritta mediante firma digitale" (D.M. n. 44 del 2011, art. 16, comma 5), naturalmente dotata di fede privilegiata Dunque, erroneamente la corte d appello ha ritenuto che per superare l attestazione contenuta nella RAC fosse sempre necessario proporre querela di falso, dovendo invece applicarsi il principio a tenore del quale nelle notifiche telematiche a mezzo della posta elettronica certificata, richieste dal cancelliere dell ufficio giudiziario ai sensi della L. Fall., art. 15, comma 3, la ricevuta di avvenuta consegna generata automaticamente dal sistema informatico del gestore di posta elettronica certificata del destinatario costituisce prova dell avvenuta consegna del messaggio nella sua casella, pure suscettibile di prova contraria a carico della parte che intende contestarne il contenuto, senza necessita di proporre querela di falso.

124 6. - Chiarito che per contestare le risultanze della RAC non era necessario proporre la querela di falso, i motivi in esame devono tuttavia andare egualmente respinti, in quanto la corte d appello ha correttamente rilevato che il documento prodotto dal fallito all udienza di discussione del reclamo, trattandosi di scrittura priva di sicura riferibilita al gestore della sua casella di PEC, non costituiva elemento di prova idoneo a superare la richiamata presunzione di avvenuta consegna dell atto telematico, discendente dalla precedente emissione della RAC Del tutto irrilevante, poi, si mostra la circostanza che D.L. avesse comunicato al registro delle imprese il medesimo indirizzo PEC, sia per l impresa individuale poi fallita che per altra societa di capitali di cui era comunque amministratore, dovendo ribadirsi che, in difetto della prova del contrario di cui e onerato il destinatario, la notifica telematica si ritiene perfezionata nei confronti del titolare dell indirizzo di PEC ancorche lo stesso sia contemporaneamente riferibile a piu soggetti -, nel momento in cui risulta emessa la RAC da parte del suo gestore di posta elettronica certificata. 8.- Il terzo motivo resta assorbito per difetto di interesse, non essendo necessaria, come visto in precedenza, alcuna querela di falso per contestare le risultanze della RAC emessa dal gestore della PEC Nulla sulle spese, in difetto di attivita difensiva delle parti intimate. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 giugno Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

125 T.A.R. Basilicata-Potenza, Sez. I, 21 settembre 2017, n. 607 [1] Si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia. [2] Non è più espressamente annoverato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi pec da utilizzare per le notificazioni e comunicazioni degli atti il registro IPA, disciplinato dall'art. 16, n. 8, d.l. 29 novembre 2008, n [3] Ne discende che ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad una amministrazione pubblica non potrà utilizzarsi qualunque indirizzo pec, ma solo quello inserito nell apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, al quale gli enti avrebbero dovuto comunicarli entro il 30 novembre [4] In difetto di tale iscrizione, la notificazione degli atti processuali può essere validamente eseguita solo con le tradizionali modalità cartacee (in termini, T.A.R. Sicilia, Sez. III, 13 luglio n. 1842). FATTO e DIRITTO 1. Con atto notificato in data 21 giugno 2017, depositato il successivo 19 di luglio, M. A.. I. è insorta avverso gli atti in epigrafe, concernenti l approvazione della graduatoria definitiva dell avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, del 16 dicembre 2016, n. 1429, per l'assunzione a tempo determinato, di una unità nel profilo di collaboratore tecnico professionale - sociologo, categoria D In punto di fatto, la ricorrente ha esposto quanto segue. - è dipendente del Comune di Matera, con inquadramento nella categoria professionale C; - ha utilmente partecipato all'avviso pubblico di selezione in questione, pubblicato nel b.u.r. Basilicata n. 48 del 16 dicembre 2016, indetto dall Azienda sanitaria locale di Matera;

126 - all esito della procedura di selezione, in data 21 aprile 2017, l Azienda intimata, con la deliberazione impugnata, ha approvato la relativa graduatoria definitiva, in cui la ricorrente si è collocata al sesto posti, con punteggio pari a 26,425 punti; - prima in graduatoria è risultata la controinteressata A. D., con il punteggio totale di 30,500; - ritenendo erroneo il punteggio attribuitole per i titoli di carriera, ha inviato, in data 28 aprile 2017, apposita diffida, richiedendone la revisione; tuttavia, l'amministrazione intimata è rimasta inerte In diritto, la ricorrente ha dedotto il motivo così rubricato: I. Violazione della lex specialis bando di gara - violazione di legge in riferimento al d.p.r 220/2001 articoli 8, 11, 20, 21 e La controinteressata, costituitasi in giudizio, ha eccepito, in rito, l irricevibilità e l inammissibilità del ricorso, nonché, nel merito, la sua infondatezza. 3. Alla camera di consiglio svoltasi il 13 settembre 2017, il Collegio ha dato avviso alle parti dell intendimento di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell art. 60 cod. proc. amm.. Quindi i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni e il ricorso è stato trattenuto in decisione. 4. In limine litis, il Collegio procede alla disamina delle eccezioni in rito sollevate dalla controinteressata Con una prima eccezione, si è prospettata la tardività del ricorso. In particolare, ai sensi dell art. 16-septies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, avendo la ricorrente notificato il ricorso alle ore 21,56 del giorno 21 giugno 2017, dovrebbe farsi riferimento, ai fini del computo del termine decadenziale, al successivo 22 di giugno, allorquando lo stesso sarebbe ormai spirato, essendo l atto di approvazione della graduatoria stato affisso all albo pretorio informatico in data 21 aprile L eccezione non ha pregio. In primo luogo, il Collegio osserva che se il decorso del termine d impugnazione delle graduatorie di pubblici concorsi indetti dagli Enti del Servizio sanitario nazionale dovesse essere ancorato al giorno di iniziale pubblicazione della graduatoria all albo aziendale, il ricorso risulterebbe di per sé irricevibile, senza necessità di invocare il cennato art. 16-septies, in quanto il 21 giugno, data di effettuazione della notificazione telematica, è caduto il sessantunesimo giorno successivo rispetto al 21 aprile Tuttavia, in senso contrario va osservato che, ai sensi dell art. 41 cod. proc. amm., per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, quale quello di cui si discorre, il termine di impugnazione decorre dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Ora, l art. 44 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 39, al n. 5, istituisce un apposito

127 albo presso la sede centrale delle aziende sanitarie dove sono affissi tutti gli atti adottati dal Direttore generale, ove, se non assoggettati a preventivo controllo della Giunta regionale, restano affissi per cinque giorni consecutivi. Ne consegue che il termine della pubblicazione, nel caso di specie, decorre dal quinto e ultimo giorno di essa, ovverosia dal 26 aprile Rispetto a tale data, il ricorso risulta notificato tempestivamente La controinteressata ha sostenuto che in realtà la deliberazione impugnata sarebbe stata dichiarata immediatamente eseguibile, e ciò implicherebbe il computo del termine decadenziale già a partire dal primo giorno di pubblicazione. Tale tesi non tiene conto del fatto che il carattere dell immediata esecutività del provvedimento, ovverosia la sua attitudine ad essere eseguito senza attendere il previsto periodo di affissione, non fa venire meno l obbligo di pubblicazione per i cinque giorni di cui innanzi, in quanto quest ultimo risponde a differenti esigenze di pubblicità notizia nei confronti della generalità dei terzi, nonché a fini di opponibilità dei relativi contenuti. Non a caso, del resto, nella relata di pubblicazione della contestata deliberazione di approvazione della graduatoria, si dà atto che essa è «pubblicata all Albo Pretorio Informatico dell Azienda Sanitaria di Matera (ASM), sito web e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi» Neppure l inizio del termine decadenziale può essere fatto risalire, come pure vorrebbe la controinteressata, alla conoscenza della scheda personale di valutazione dei titoli, resa nota alla ricorrente il 7 aprile 2017, in sede di prova orale. Infatti, in linea generale, nei concorsi a posti di pubblico impiego, il termine per l'impugnazione degli atti di concorso decorre dalla data di conoscenza del relativo esito, che si fa coincidere col provvedimento di approvazione della graduatoria, in quanto solo da detto atto può scaturire la lesione attuale della posizione degli interessati e la sua conoscenza reca in sé tutti gli elementi che consentono all'interessato di percepirne la portata lesiva (ex plurimis Cons. giust. amm., 27 dicembre 2006, n. 843) Fermo quanto innanzi, rileva ancora il Collegio che il d.p.r. 27 marzo 2001, n. 220, recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, richiamato dall avviso pubblico in questione, dispone, all art. 18, n. 6, che la graduatoria dei concorsi venga pubblicata nel bollettino ufficiale regionale, evidentemente onde adempiere all obbligo di rendere pubblico e conoscibile l esito del concorso, nonché per l effetto della conoscenza legale, mentre dagli atti di causa tale pubblicazione non risulta essere stata effettuata Con una seconda eccezione, la controinteressata ha sostenuto l inammissibilità del ricorso per nullità della notificazione, in quanto il ricorso sarebbe stato «notificato ad un indirizzo di posta elettronica (A..D.@cert.aci.it)

128 intestata alla dott.ssa D. che, pur essendo inserito nel registro Inipec, non è una posta certificata attiva». In tal senso, «la presente costituzione deve intendersi avente valore meramente notiziale, in quanto è limitata a far conoscere all Ecc.mo Collegio vizi di nullità della notificazione, diversamente non rilevabili» L eccezione va disattesa. Sul punto è agevole richiamare l art. 44, n. 3, cod. proc. amm., secondo cui la costituzione degli intimati sana la nullità della notificazione del ricorso. Nel caso di specie, si versa, appunto, in ipotesi di nullità e non di inesistenza della notificazione, in quanto ricorrono i requisiti che caratterizzano la fattispecie legale minima della notificazione, ovverosia la trasmissione da parte di un soggetto qualificato dalla legge, e il momento della consegna in senso lato, intesa come raggiungimento di un esito «qualsiasi» previsto dalla legge, esclusa soltanto la pura e semplice riconsegna al mittente sì da dover reputare la notificazione meramente tentata e non perfezionata. (Cass., Sez. Un., 20 luglio 2016, n ). Invero, nel caso di specie vi è agli atti di causa la prova dell accettazione da parte del sistema della notificazione telematica del ricorso e del suo successivo inoltro, mentre la stessa controinteressata riconosce che l indirizzo di posta elettronica (A..D.@cert.aci.it) intestata alla dott.ssa D. è inserito nel registro Inipec Del pari, ricorre l effetto sanante costituito dalla costituzione del destinatario della notificazione, che opera anche nel caso in cui la costituzione stessa sia stata fatta al solo fine di eccepire la nullità (Cass. Sez. Un del 2016 cit.), e nella fattispecie la controinteressata non si è limitata a tale eccezione, ma ha svolto difese in rito e nel merito E stata ulteriormente eccepita la nullità della notificazione effettuata alla ASM, perché effettuata presso un indirizzo di posta elettronica non inserita nell apposito registro tenuto dal Ministero della giustizia La tesi va condivisa. Il d.m. 16 febbraio 2016, n. 40, recante le regole operative per l attuazione del processo amministrativo telematico, all art. 14 stabilisce che le notificazioni alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi pec di cui all art.16, n. 12, del d.l. n. 179 del Ai sensi del successivo art. 16-ter, n. 1, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, n. 12, del presente decreto, dall'articolo 16, n. 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia. A sua volta, il n. 1-bis dell art. 16-ter del medesimo d.l. n. 179 del 2012 estende alla giustizia amministrativa l applicabilità del n. 1 dello stesso art. 16-ter, a tenore del quale ai fini della notificazione si intendono per pubblici elenchi quelli

129 previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia. Non è più espressamente annoverato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi pec da utilizzare per le notificazioni e comunicazioni degli atti il registro IPA, disciplinato dall'art. 16, n. 8, d.l. 29 novembre 2008, n Ne discende che ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad una amministrazione pubblica non potrà utilizzarsi qualunque indirizzo pec, ma solo quello inserito nell apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, al quale gli enti avrebbero dovuto comunicarli entro il 30 novembre In difetto di tale iscrizione, la notificazione degli atti processuali può essere validamente eseguita solo con le tradizionali modalità cartacee (in termini, T.A.R. Sicilia, Sez. III, 13 luglio n. 1842) Nella presente questione la notificazione all Azienda Sanitaria di Matera è avvenuta presso l indirizzo di posta elettronica asmbasilicata@cert. ruparbasilicata.it estratto dal registro Indicepa.gov., mentre non è contestato che l ASM di Matera non disponga di «un indirizzo pec in pubblico elenco utilizzabile ai fini della notificazione in via telematica ex art. 16, comma 12, D.L. n. 179/2012» Il procuratore della ricorrente, in camera di consiglio, ha evidenziato che il sito dell Azienda sanitaria intimata reca l indicazione del recapito p.e.c. utilizzato ai fini della notificazione del ricorso, e ciò sarebbe idoneo a integrare il caso dell errore scusabile. In senso contrario il Collegio deve tuttavia osservare che, sebbene effettivamente il sito internet in questione rechi l indicazione della casella p.e.c. asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it, incombe sul ricorrente l onere di verificare se tale recapito sia utile ai fini della notificazione dei ricorsi in vigenza del c.d. processo amministrativo telematico. Né si tratta di attività di speciale difficoltà, risolvendosi la stessa nella consultazione dei registri all uopo individuati dalle disposizioni di riferimento, innanzi richiamate. Inoltre, nel sito aziendale si legge, a tal riguardo, che «l'azienda Sanitaria Locale di Matera ha attivato l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), come previsto dalla Legge n.69 del 2009». Ebbene, tale ultima disposizione, all art. 34, si limita a sancire che «entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche già dotate di un sito internet sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta, in adempimento alle norme del codice dell amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i

130 servizi disponibili»,senza nulla prevedere in relazione alla notificazione dei ricorsi giurisdizionali. Infine, l art. 37 cod. proc. amm. riconnette l errore scusabile alla «presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto», nella specie non ravvisabili. Del resto, si tratta di istituto di carattere eccezionale, che introduce una deroga al principio cardine della perentorietà dei termini di impugnativa, sicché la disposizione è di stretta interpretazione. 5. Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 6. Sussistono giusti motivi, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre l integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2017, con l intervento dei magistrati: Giuseppe Caruso, Presidente Pasquale Mastrantuono, Consigliere Benedetto Nappi, Primo Referendario, Estensore

131 Trib. Palermo, decr. 17 luglio 2017 Giud. Galazzi [1] Notificazioni in materia civile Notificazione mediante posta elettronica certificata Indice PA (IPA) pubblico elenco esclusione (L , n. 53, art. 3-bis, comma 1; D.L , n. 179, art. 16-ter; D.L , n. 185, art. 16, comma 8) [2] Notificazioni in materia civile Notificazione mediante posta elettronica certificata Notificazione a una Pubblica Amministrazione Indirizzo PEC del destinatario risultante dal solo cd. Indice PA (IPA) Nullità Sanabile (L , n. 53, artt. 3-bis, comma 1, e 11; D.L , n. 179, artt. 16, comma 12, e 16-ter; D.L , n. 185, art. 16, comma 8; D.M , n. 44, art. 7; Cod. proc. civ., artt. 160 e 291) [1] L Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) non è considerabile pubblico elenco ai fini della valida notificazione via PEC di atti in materia civile. [2] È nulla (non inesistente) e può essere rinnovata senza autorizzazione del giudice la notificazione di un decreto ingiuntivo eseguita in via telematica ad un Comune, il cui indirizzo PEC di recapito non sia inserito all interno del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) o di quello delle Pubbliche Amministrazioni tenuto dal Ministero della Giustizia.

132 Corte di Cassazione, Sez. VI Civile ordinanza 9 giugno 2017 n [1] Notificazioni in materia civile Notificazione mediante posta elettronica certificata Elenco previsto dall art. 7 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 [2] Notificazione mediante posta elettronica certificata Notificazione effettuata ad un indirizzo di posta elettronica certificata dell Avvocatura distrettuale dello Stato diverso da quello risultante dal Reginde a una Pubblica Amministrazione Nullità della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell udienza di comparizione. (Omissis) Rilevato che il Ministero della giustizia ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, illustrati anche con memoria, avverso l ordinanza del 30 ottobre 2015, con cui il Presidente del Tribunale di Reggio Calabria ha accolto l opposizione proposta dalla Di Stefano Auto S.n.c. avverso il decreto emesso il 2 marzo 2015, con cui il Pubblico Ministero aveva rigettato la richiesta di liquidazione delle spese di custodia dell autovettura Renault Clio tg. BN679NF, ed ha condannato il Ministero al pagamento della somma di Euro 1.250,00 a titolo d indennità per il traino, il trasporto e la custodia dell autoveicolo dal 4 settembre 2011 al 2 novembre 2014; che l intimata non ha svolto attività difensiva; che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell ordinanza sia redatta in forma semplificata. Considerato che con il primo motivo d impugnazione il Ministero denuncia la violazione dell art. 19 [recte: 16-bis], comma primo, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, rilevando che l iscrizione della causa a ruolo, effettuata anteriormente all entrata in vigore dell art. 19, comma primo, del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, ha avuto luogo con modalità telematiche, sebbene il comma primo dell art. 16-bis cit. facesse riferimento soltanto al deposito degli atti endoprocedimentali, ed il deposito telematico di altri atti fosse subordinato all adozione del decreto ministeriale previsto dal comma quinto del medesimo articolo e di quello previsto dall art. 35 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, all epoca non ancora intervenuta;

133 che il motivo è infondato, trovando applicazione il principio enunciato da questa Corte, secondo cui, nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, anche nella disciplina antecedente alla modifica dell art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012 da parte dell art. 19, comma primo, lett. a), n. 01), del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, il deposito dell atto introduttivo del giudizio in via telematica, anziché con modalità cartacee, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell attore, ma ad una mera irregolarità, avuto riguardo all inserimento nei registri informatizzati dell ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, per effetto dei quali deve ritenersi integrato il raggiungimento dello scopo dell atto, consistente nella presa di contatto tra la parte e l ufficio giudiziario e nella messa a disposizione delle altre parti (cfr. Cass., Sez. lav., 4/11/2016, n ; Cass., Sez. II, 12/05/2016, n. 9772); che è invece fondato il secondo motivo, con cui il Ministero lamenta, in via subordinata, la violazione e la falsa applicazione dell art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, deducendo la nullità della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell udienza di comparizione, anch essa eseguita con modalità telematiche, ma effettuata ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dall elenco previsto dall art. 7 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44; che, infatti, la notificazione dell atto introduttivo del giudizio è stata effettuata ai sensi dell art. 3-bis della legge n. 53 del 1994, introdotto dall art. 16-quater, comma primo, lett. d), del d.l. n. 179 del 2012, il quale dispone al primo comma che «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all indirizzo risultante da pubblici elenchi»; che i pubblici elenchi da cui estrarre l indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile sono individuati dall art. 16-ter, comma primo, del d.l. n. 179 cit., il quale menziona, oltre a quelli previsti dagli artt. 4 e 16, comma 12, del medesimo decreto-legge, dall art. 16, comma 6, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dall art. 6-bis del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, riferibili a soggetti privati ed Amministrazioni pubbliche diverse dall Avvocatura dello Stato, il registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (c.d. Reginde), previsto dall art. 7 del d.m. n. 44 del 2011;

134 che, in quanto effettuata ad un indirizzo di posta elettronica certificata dell Avvocatura distrettuale dello Stato diverso da quello risultante dal Reginde, la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio doveva pertanto considerarsi nulla, ai sensi dell art. 11 della legge n. 53 del 1994, con la conseguenza che, non essendosi costituito in giudizio il Ministero, il Giudice di primo grado non avrebbe potuto dichiararne la contumacia, ma avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notificazione, ai sensi dell art. 291, primo comma, cod. proc. civ.; che l ordinanza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo; cassa l ordinanza impugnata; rinvia al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 16 maggio Depositata in Cancelleria il 9 giugno 2017.

135 TAR Sicilia, sez. III, sentenza 5 giugno - 13 luglio 2017, n [1] Ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad una amministrazione pubblica non può utilizzarsi qualunque indirizzo pec, ma solo quello inserito nell apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, al quale gli enti avrebbero dovuto comunicarli entro il 30 novembre [2] Il comma 1 bis, aggiunto all art. 16 ter del medesimo D.L. n. 179 cit. dalla l.n. 114/2014, estende alla giustizia amministrativa l applicabilità del comma 1 dello stesso art. 16 ter, a tenore del quale ai fini della notificazione si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia. Non è più espressamente annoverato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi pec da utilizzare per le notificazioni e comunicazioni degli atti il registro IPA, disciplinato dall'art. 16, comma 8, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in L.n. 2/2009. [3] L elenco, l'ipa non è stato più richiamato dalla norma come novellata, che continua a richiamare l art. 16 L.n. 2/2009, ma limitatamente al comma 6, che riguarda il registro delle imprese. Fatto e diritto I professionisti in epigrafe indicati, facenti parte di una costituenda associazione temporanea, si dolevano dell aggiudicazione disposta dal Comune di Trapani in favore della società controinteressata e avente ad oggetto l incarico di revisione del piano regolatore generale.

136 Si costituiva la controinteressata e la domanda cautelare proposta col ricorso principale veniva respinta con la seguente motivazione: Ritenuto che riservando alla sede di merito la verifica in ordine alla regolarità della notificazione come eseguita nei riguardi del Comune di Trapani la domanda cautelare non appare meritevole di accoglimento, in considerazione del fatto che le censure formulate non mirano alla riedizione della gara, in data 30 dicembre 2016 è stato già stipulato il disciplinare d incarico con l aggiudicataria e il raggruppamento ricorrente non ha formulato domanda di subentro (ord. n. 499/2017). Nei motivi aggiunti, con i quali si enunciava domanda di subentro nel rapporto contrattuale, veniva nuovamente avanzata istanza cautelare. Nella perdurante assenza del Comune di Trapani, il controinteressato, con memoria dell 1 giugno 2017, reiterava l eccezione di nullità/inesistenza delle notificazioni eseguite nei confronti dell amministrazione comunale agli indirizzi pec risultanti dal Registro IPA, dapprima formulata oralmente nella prima camera di consiglio fissata per la discussione della domanda cautelare. Alla camera di consiglio del 5 giugno 2017, fissata per la trattazione della nuova domanda cautelare, la difesa della controinteressata ribadiva e documentava l eccezione già formulata, mentre la difesa della ricorrente si limitava a sostenere la piena regolarità delle notifiche eseguite. Avvisate le parti presenti della possibilità di definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, la causa è passata in decisione. Il Collegio ritiene fondata l eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica al Comune di Trapani. Il D.M. 16 febbraio 2016, n. 40, recante le regole operative per l attuazione del processo amministrativo telematico, all art. 14 stabilisce che le notificazioni alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012, conv. in L. n. 221/2012. Il predetto comma 12 (come modificato da ultimo ad opera del D.L. n. 90/2014, conv. in L.n. 114/2014) onerava le amministrazioni pubbliche di comunicare entro il 30 novembre 2014 l indirizzo di posta elettronica certificata ai fini della formazione dell elenco presso il Ministero della Giustizia. Il comma 1 bis, aggiunto all art. 16 ter del medesimo D.L. n. 179 cit. dalla l.n. 114/2014, estende alla giustizia amministrativa l applicabilità del comma 1 dello stesso art. 16 ter, a tenore del quale ai fini della notificazione si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici,

137 gestito dal Ministero della giustizia. Non è più espressamente annoverato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi pec da utilizzare per le notificazioni e comunicazioni degli atti il registro IPA, disciplinato dall'art. 16, comma 8, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in L.n. 2/2009. Più precisamente, l art. 16 L.n. 2/2009, al comma 8, prevedeva che tutte le amministrazioni pubbliche istituissero una casella di posta elettronica certificata e ne dessero comunicazione al Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che così provvedeva alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. L elenco, l'ipa appunto, era stato dapprima equiparato agli elenchi pubblici dai quali poter acquisire gli indirizzi pec validi per le notifiche telematiche dall art. 16 ter D.L. n. 179/2012. Ma quest ultima disposizione è stata modificata dall'art. 45 bis,comma 2 lettera a) numero 1), D.L. n. 90/2014 nel senso sopra trascritto ed il registro IPA, che prima era espressamente contemplato, non è stato più richiamato dalla norma come novellata, che continua a richiamare l art. 16 L.n. 2/2009, ma limitatamente al comma 6, che riguarda il registro delle imprese. Ne discende che ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad una amministrazione pubblica non potrà utilizzarsi qualunque indirizzo pec, ma solo quello inserito nell apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, al quale gli enti avrebbero dovuto comunicarli entro il 30 novembre Nel caso in esame parte ricorrente ha notificato il ricorso principale e per motivi aggiunti esclusivamente agli indirizzi pec sindaco@pec.comune.trapani.it e terzo.settore@pec.comune.trapani.it risultanti dal registro IPA. Si aggiunga che la controinteressata ha asserito e documentato, non contraddetta dalla parte ricorrente, che il Comune di Trapani non ha un indirizzo pec in pubblico elenco utilizzabile ai fini della notificazione in via telematica ex art. 16, comma 12, D.L. n. 179/2012. In difetto di iscrizione del Comune di Trapani al registro PP.AA. formato dal Ministero della Giustizia (e consultabile anche dagli avvocati, oltre che dagli uffici giudiziari), la notificazione degli atti processuali poteva essere validamente eseguita solo con le tradizionali modalità cartacee. Il ricorso, principale e per motivi aggiunti, deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. La novità e complessità della questione in rito giustifica la compensazione delle spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

138 Cassazione Civile, sezione tributaria, ordinanza n Notificazioni e comunicazioni in materia civile - Nullità - Sanatoria - In genere. L'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, ricorso per cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola generale sancita dall'art. 156, comma 3, c.p.c.: ne deriva che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza prospettare un concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa.(nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto sanato il vizio della notifica a mezzo pec priva nella relata della sottoscrizione digitale del legale, non ritenendo la stessa radicalmente inesistente). È legittima la notifica via PEC del ricorso per cassazione privo della firma digitale, laddove venga depositata l'attestazione di conformità del ricorso all'originale informatico dell'atto. 5 RITENUTO IN FATTO L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Campania, n. 1450/44/16 dep , emessa su riassunzione del giudizio originato dal silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso proposto da D.A.M., ex dirigente Enel, di cui alla sentenza della Cassazione n. 241/2014, che aveva accolto il ricorso del contribuente demandando alla C.T.R. di "quantificare la somma corrispondente al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato" su cui applicare l'aliquota del 12,50%. La C.T.R., sulla base della certificazione rilasciata dall'enel, su cui è stata applicata l'aliquota TFR del 32,46%, ha ritenuto applicabile l'aliquota del 12,50% sul rendimento certificato dall'enel, disponendone il rimborso. D.A.M. si costituisce con controricorso e deposita successiva memoria. L'Agenzia delle entrate deposita memoria ex art. 378 c.p.c..

139 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per cassazione proposta dal controricorrente per carenza della prescritta sottoscrizione digitale del ricorso e della relata di notifica. 1.1.Va premesso che la notificazione telematica degli atti è disciplinata: dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53, artt. 1,3 bis, 6,9 e 11; dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 septies, conv. L. n. 221 del 2012; dal D.M. n. 44 del 2011, art. 18; dagli artt. 13 e 19 bis del Provvedimento del Responsabile S.I.A. del 16 aprile 2014, oltre che dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma della L. 16 gennaio 2003, n. 3, art. 27) e dal D.P.C.M. 2 novembre 2005 (Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata). In particolare la L. n. 53 del 1994, nel disciplinare le modalità di notifica tramite PEC, rimanda all'art. 19 bis cit. (Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati - art. 18 del regolamento), emanate in attuazione del codice dell'amministrazione digitale, che al comma 1, e al comma 2, prevede solo che l'atto sia in formato PDF; ciò anche nell'ipotesi di notifica tramite PEC da eseguirsi in un procedimento dinanzi alla Corte di cassazione. 1.2.Ciò premesso l'avvocatura di stato ha regolarmente depositato l'attestazione di conformità - del ricorso, delle relazioni di notifica e di tutta la documentazione - all'originale informatico dell'atto, sottoscritto con firma digitale e notificato come allegato ai messaggi di posta elettronica certificata, ai sensi della L. n. 53 del 1994, artt. 6 e 9, e del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23. Non è quindi esatto quanto afferma il controricorrente, sia con riferimento alla mancanza della firma digitale nel ricorso notificato via PEC, data la presenza di attestato di conformità all'originale informatico, sia circa la successiva modificabilità del documento sottoscritto con firma digitale PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures), poichè questa può essere verificata aprendo il file con l'idoneo programma (Acrobat Reader) opportunamente impostato, che non consente di inficiare la validità del documento firmato originariamente. 1.3.Peraltro le Sezioni Unite (con sentenza n del 18 aprile 2016) hanno stabilito che anche alle notifiche PEC deve applicarsi il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato; principio che vale anche per le notificazioni, per le quali la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato" su cui applicare l'aliquota del 12,50%. La C.T.R., sulla base della certificazione rilasciata dall'enel, su cui è stata applicata l'aliquota TFR del 32,46%, ha ritenuto applicabile l'aliquota del 12,50% sul rendimento certificato dall'enel, disponendone il rimborso. D.A.M. si costituisce con controricorso e deposita successiva memoria. L'Agenzia delle entrate deposita memoria ex art. 378 c.p.c Quanto alla ulteriore deduzione di inammissibilità del ricorso per mancanza della

140 firma nella relata di notifica, è anch'essa infondata, in applicazione della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), la mancanza, nella relata, della firma digitale dell'avvocato notificante non è causa d'inesistenza dell'atto, potendo la stessa essere riscontrata attraverso altri elementi di individuazione dell'esecutore della notifica, come la riconducibilità della persona del difensore menzionato nella relata alla persona munita di procura speciale per la proposizione del ricorso, essendosi comunque raggiunti la conoscenza dell'atto e, dunque, lo scopo legale della notifica (Cass. n del 2017). 2. Col primo motivo del ricorso si deduce violazione di legge (art. 383,392 e 393 c.p.c., nonchè artt. 16 e 17, art. 41 comma 1, lett. g) quater, e art. 42, comma 4 del TUIR, in relazione al D.L. n. 669 del 1996, art. 1 comma 5, conv. in L. n. 30 del 1997; al D.Lgs. 124 del 1993, art. 13, comma 9; alla L. n. 335 del 1995, art. 11, comma 3), per avere la C.T.R. erroneamente calcolato il rendimento come semplice differenza fra il capitale versato e il capitale liquidato, senza tener conto delle modalità contrattuali con le quali questo capitale veniva impiegato, alla luce del contratto che regola il Fondo. 3. Col secondo motivo si deduce error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell'art. 111 Cost., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e artt. 112 e 132 c.p.c., per nullità della sentenza, che si è limitata a rinviare ai conteggi provenienti dall'enel e dal contribuente, con ciò mancando di motivazione. 4. Col terzo motivo del ricorso si deduce violazione di legge, D.Lgs. 124 del 1993, art. 13, comma 9; D.L. n. 669 del 1996, art. 1 comma 5, conv. in L. n. 30 del 1996; artt. 16,17,42 TUIR. 5. Col quarto motivo si lamenta violazione di legge art c.c., e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma Col quinto motivo si censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo, inerente alla natura giuridica del rendimento sulla base della disamina dei meccanismi di funzionamento del fondo Fondenel/Pia, e omesso esame dell'impiego sui mercati dal capitale affluito nel Fondo PIA. 7. Il ricorso va accolto nei termini di cui in prosieguo Sulla questione si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte (n del 2011), che hanno affermato il seguente principio: "In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17, solo per quanto riguarda la "sorte capitale" corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a de-

141 correre dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17". 7.2.Alla stregua di tali principi, il meccanismo impositivo di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6, (aliquota del 12,5% sulla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) si applica agli iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale (FONDENEL/P.I.A. da epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993), sulle somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale, solo limitatamente agli importi maturati entro il che provengano dalla liquidazione del rendimento del capitale Tali principi, non sono risultati però, di fatto, interamente risolutivi delle controversie pendenti, essendo emerse tra le parti in lite - nella presente come in altre controversie, come anche nei giudizi di rinvio dalla cassazione - contrapposte interpretazioni circa il concetto di "rendimento netto", cui applicare la detta ritenuta del 12,5%. 7.4.Di recente questa Corte ha avuto modo di precisare ulteriormente i principi espressi dalla citata sentenza delle S.U., affermando il seguente principio di diritto, che si intende qui ribadire: "in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17, (nel testo vigente ratione temporis); b) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, invece, la prestazione è assoggettata a detto regime di tassazione separata solo per quanto riguarda la sorte capitale, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore e corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6, alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento. Sono tali le somme derivanti dall'effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato - non necessariamente finanziario - non anche quelle calcolate attraverso l'adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate" (Cass. 26/04/2017, n e Cass. n del 17/05/2017). 8. In tali termini il ricorso merita pertanto accoglimento e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per nuovo esame, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

142 Cass., sez. I, n Fallimento - Dichiarazione di fallimento - Comparizione dell'imprenditore - Notifica telematica del ricorso di fallimento - Perfezionamento - Rispetto della sequenza procedimentale prevista dalla legge - Necessità - Richiesta del cancelliere di attivazione del meccanismo surrogatorio - Irrilevanza. In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, ai fini del perfezionamento della notifica telematica del ricorso, prevista dall'art. 15, comma 3, l.fall. - nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, convertito nella l. n. 221 del occorre aver riguardo unicamente alla sequenza procedimentale stabilita dalla legge e, quindi, dal lato del mittente, alla ricevuta di accettazione, che prova l'avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata, e, dal lato del destinatario, alla ricevuta di avvenuta consegna, la quale, a sua volta, dimostra che il messaggio di posta elettronica certificata è pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento dell'avvenuta consegna tramite un testo leggibile dal mittente, mentre non ha rilievo l'annotazione con la quale il cancelliere, prima ancora della ricevuta di avvenuta consegna, abbia invitato il creditore istante ad attivare il meccanismo sostitutivo previsto dal citato art. 15. Fatto Il PROCESSO La curatela del Fallimento s.r.l. impugna la sentenza App. Napoli , n. 138/2014 con cui, accogliendo il reclamo della società s.r.l., veniva revocato il fallimento di questa, già dichiarato dal Trib. Napoli Nord con sentenza 12/2014 del (OMISSIS). Ritenne la corte d appello che poteva accogliersi la dedotta eccezione di nullità del procedimento prefallimentare, svoltosi avanti al tribunale ma senza la costituzione della società debitrice, posto che quest ultima, nella sua impugnazione, aveva contestato in via preliminare la mancata prova dell esito della notifica, esperita a mezzo PEC, del ricorso per fallimento e del decreto di fissazione dell udienza avanti al giudice. La L. Fall., art. 15, sarebbe stato così violato, facendo difetto la ricevuta telematica attestante l avvenuta consegna del messaggio ed aggiungendosi l invalidità altresì dell ulteriore notifica, effettuata dal ricorrente a mezzo posta ma presso la vecchia sede, risultando alla correlativa data la medesima già trasferita da (OMISSIS) in (OMISSIS), come da annotamento presso la camera di commercio.

143 Spiegò invero la sentenza impugnata che la ricevuta telematica formata all esito del procedimento notificatorio attivato dal cancelliere indicava si una data di avvenuta consegna al debitore- destinatario, ma accompagnando la nota con l avviso della mancata certezza della notifica al debitori, così invitandosi l avvocato alla richiesta di copie per provvedere in proprio al medesimo adempimento. A tale circostanza era in effetti seguito ai sensi della previsione subordinata di cui alla L. Fall., art. 15, comma 3 un secondo tentativo di notifica, questa volta a cura della parte ma mezzo del servizio postale, dunque con l ulteriore limite dell omesso rispetto della notifica esclusivamente personale, imposta dall art. 107 co. 1 d.p.r. n. 1229/1959. Il ricorso è affidato a quattro motivi e ad esso resiste la società con controricorso; il ricorrente ha depositato memoria finale. Diritto I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge ai sensi del D.P.R. n. 68 del 2005, art. 6, e D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 45, D.M. 2 novembre 2005, art. 6, L. Fall., art. 15, oltre che omissione di esame di punto decisivo della controversia, avendo erroneamente la corte d appello ravvisato il vizio di notifica nonostante il sistema adibito a tale adempimento avesse tempestivamente generato una attestazione di avvenuta consegna, nè essendo previste causali di rifiuto se non fornite dallo stesso sistema. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, oltre al vizio di motivazione per omesso esame di punto decisivo, la violazione di legge quanto agli artt. 136 e 137 c.p.c., art. 45 disp. att. c.p.c., D.P.R. n. 68 del 2005, art. 6, avendo la sentenza trascurato l irrilevanza della nota del cancelliere, privo sul punto di competenza, posto che non spetta a tale organo redigere in modo diretto una relata di notifica telematica, bensì al SIECIC e tanto più che l impropria annotazione risulterebbe formata prima della ricevuta di avvenuta consegna. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge ai sensi della L. Fall., art. 15, e art c.c., posto che la necessità di ricorrere alla notifica di persona deriverebbe dal riscontro, da dimostrare tuttavia dal reclamante, della impossibilità della notifica ovvero del suo mancato esito positivo, circostanze non provate. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione (per omissione ovvero illogicità della stessa), accanto alla violazione di legge in punto della L. Fall., art. 15, D.P.R. n. 68 del 2005, art. 6, e artt. 149 bis e 160 c.p.c., non avendo la sentenza espressamente qualificato siccome nulla la notifica telematica del cancelliere ma solo tacciandola di mancata prova ed invero nemmeno potendola giudicare nulla, in contraddizione con la tassatività dei relativi casi.

144 1. Osserva il Collegio l infondatezza, per assoluta genericità della critica, dell eccezione di inammissibilità del ricorso, quale formulata dal controricorrente, poichè proprio la novità della questione (in punto di validità della notifica telematica nella fase prefallimentare) e la mancata deduzione della sua inerenza ai principi ispiratori del giusto processo (non altrimenti chiarita, nè in relazione evidente con l esito decisorio) non permettono alcun giudizio ai sensi dell invocato art. 360 bis c.p.c.. 2. Il primo ed il secondo motivo, da esaminare preliminarmente stante la pregiudizialità con cui essi consentono di inquadrare la modalità espositiva della vicenda di causa, sono fondati, conseguendo a tale giudizio l assorbimento dei restanti. Ritiene invero il Collegio che la fattispecie della notifica telematica, effettuata a cura della cancelleria, secondo il primo passaggio organizzativo di cui al novellato L. Fall., art. 15, comma 3, e per come riportata per esteso dal ricorrente (oltre che parimenti riprodotta dalla difesa del controricorrente e coincidente, per la circostanza d interesse, all accertamento della sentenza qui impugnata), mostra una sequenza nella quale con chiarezza si sono determinati entrambi gli elementi ricevuta telematica e ricevuta di avvenuta consegna alla stregua dei quali il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, (Regolamento recante disposizioni per l utilizzo della posta elettronica certificata, a norma della L. 16 gennaio 2003, n. 3, art. 27), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 45, (Codice dell amministrazione digitale) e D.P.C.M. 2 del 2005, art. 6, (Dip. per l innovazione e le tecn., sulle Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata) fissano i presupposti del rispettivo perfezionamento: dal lato del mittente, la fornitura dal gestore di posta elettronica certificata utilizzato della ricevuta di accettazione (nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata); dal lato del destinatario, la fornitura della ricevuta di avvenuta consegna, che a sua volta da al mittente la prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione. Proprio l art. 6, comma 5, da ultimo cit. chiude il sistema, ove precisa che La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario. Si tratta di un assetto normativo già maturato con il progredire della digitalizzazione del processo attuata ad esempio ad opera del Regolamento adottato con il D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, concernente le regole tecniche per l adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell informazione e della comunicazione, emanato in attuazione dei principi previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005,

145 n. 82, e succ. mod., ai sensi del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4, commi 1 e 2 (conv. in L. 22 ottobre 2010, n. 24), laddove anche questo giudice di legittimità ha preso atto che il processo ha conseguito il traguardo, espressamente stabilito dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 4, (conv. in L. 17 dicembre 2012, n. 221), che nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria devono essere effettuate esclusivamente per via telematica all indirizzo di posta elettronica certificata, con le decorrenze previste dal successivo comma 9, come modificato dalla L. n. 228 del 2012 (Cass. 9876/2014, 13622/2015). 3. Nella vicenda, la circostanza valorizzata dal giudice di merito è consistita in un annotazione di rilievo critico interposta dal cancelliere, di propria iniziativa, ove tale ufficio, incaricato ex lege e salvo diversa disposizione del presidente del tribunale (ipotesi estranea al presente procedimento), di procedere senza indugio alla notifica al debitore di cui sia stato chiesto il fallimento di un atto comprensivo sia della relativa istanza sia del decreto di fissazione d udienza, ha redatto ovvero interpolato sulla notifica telematica un avviso in cui riscontrava, sua sponte e nonostante la sicurezza della ricevuta telematica (cioè della corretta spedizione) ma prima della ricevuta di avvenuta consegna (vale a dire dell essere l atto pervenuto nella sfera di conoscenza congegnata dalla disciplina informatica per il destinatario e come visto), un assunto di non certezza della notifica stessa, così esplicitamente indirizzando i procuratori delle parti, cioè i creditori istanti ( si pregano gli avvocati di provvedere alla richiesta di copie presso la cancelleria ), ad attivare il meccanismo notificatorio sostitutivo, imperniato sulla loro iniziativa, quale ipotizzata in seconda battuta dalla stessa L. Fall., art. 15, comma 3, ma per la diversa ipotesi di notificazione non risultata possibile ovvero con esito non positivo. La corte d appello ha conferito valore integrante tale presupposto alla predetta annotazione di cancelleria, in sè considerata, rinvenendo altresì nello sviluppo dell iniziativa notificatoria assunta dalle parti la conferma, cioè la concomitante ulteriore prova, che le stesse avrebbero adottato una condotta incompatibile con la validità della notifica telematica. 4. La riportata qualificazione come non perfezionata o nulla, almeno per tale parte, della notifica del cancelliere, nei termini decisivamente assunti dalla corte d appello, non è condivisibile. Osta a simile conclusione il carattere chiuso e predefinito della sequenza delle varie fasi della notifica telematica, come prevista nel sistema regolamentato per gli atti processuali e divenuta regola primaria anche per il completamento della costituzione del rapporto processuale nella materia del procedimento per la dichiarazione di fallimento, nel quale la generazione di un rapporto informatico di avvenuta consegna dell atto presso la PEC del debitore si applica ai procedimenti introdotti, come nella

146 specie, dopo il 31 dicembre 2013 e a seguito del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 17, comma 1, lett. a) e comma 3, (conv. dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221). In questo senso, sussiste un evidente tipicità delle caratteristiche dei messaggi gestiti dai sistemi di posta elettronica certificata, così come di quelli che eventualmente significhino anomalie, non accettazione, mancata consegna, virus. E tale configurazione, improntata ad una logica di certezza e fidefacienza direttamente poggiante su norma primaria o di specificazione regolamentare o delegata (come per il cit. D.P.C.M. 2 novembre 2005, art. 6), non può tuttavia subire alcuna degradazione di efficacia sulla base di elementi annotativi che esprimano un qualsivoglia assunto valutativo e soggettivo di contraddittorietà, tanto più se, come nella vicenda di causa e messo in evidenza anche con la censura del ricorrente, il predetto commento del cancelliere sia intervenuto ad un orario (le ore 10:43 del 24/01/2014) posteriore al riscontro della ricevuta telematica, ma anteriore a quello, di poco successivo (ore 10:45:23, stesso giorno), della ricevuta di avvenuta consegna. Tale ultima formula, restituita attraverso il SIECIC dal gestore di posta elettronica alla stessa cancelleria e di nuovo restituita al mittente-istante (i creditori) dal mittentenotificante (il cancelliere), può anche aver costituito un indicazione prudenziale, così da indirizzare le parti come avvenuto a ponderare una propria iniziativa notificatoria, ma tale valenza, eminentemente pratica e agilmente collocabile ai fini della sua mera registrazione storica nella prima fase applicativa della riforma alla materia dell azione fallimentare, non è in grado, per la sua intima connotazione informale ed extralegale, di rappresentare alcun limite d istituto all esame della correttezza del principio del rispetto del contraddittorio, per come riservato in via esclusiva al giudice e da esercitarsi sulle modalità tipiche della notifica stessa, senza dunque che la piena realizzazione anche tecnica degli eventi informatici previsti dalle norme consentisse alcuna prassi sperimentale, sia di supplenza che di integrazione dell attività notificatoria stessa. 5. Nè poi e conseguentemente il ricorso in concreto al modulo notificatorio di parte(censurato per omesso rispetto della regola di attingimento della persona, di cui al D.P.R. n del 1959, art. 107 comma 1) integra alcun requisito confermativo, come superficialmente ipotizzato dal giudice di merito, del riconoscimento, anche per la parte, della invalidità o imperfezione della notifica: sia per la menzionata doverosità di una disamina riservata al giudice della completezza in sè della notifica del cancelliere per come iniziata e compiuta, mancando in tema la possibilità che la condotta della parte sia apprezzabile all altezza di una valutazione espressa sul profilo della secca alternativa tra perfezionamento o non perfezionamento di una fattispecie formale e relativa ad un attività cedente a carico dell ufficio pubblico; sia per l arbitrario conferimento giudiziale di un significato precettivo extra ordinem alla nota d incompletezza della notifica, esplicitata dal cancelliere, ma senz altra attività di accertamento concreto circa il presupposto

147 della iniziativa notificatoria della parte, strettamente dipendente (secondo la L. Fall., art. 15, comma 3 seconda parte) o dall insuccesso di quella esperita dal cancelliere o dall impossibilità altrimenti dell attività in sè, circostanze negative su cui la sentenza impugnata si è limitata ad esprimere mera recezione diretta ed assorbente del solo rilievo del cancelliere, senza alcun esame proprio ed in primo luogo dei riscontri telematici nel frattempo e ciononostante acquisiti agli atti. Per questa ragione, come premesso, diviene irrilevante la questione della correttezza o meno della notifica che la parte privata avrebbe dovuto esperire ai sensi del cit. art. 107, comma 1, posta la censurabile sbrigatività con cui il giudice di merito ha statuito sulla sussistenza del presupposto per darvi corso. L accoglimento del ricorso determina la cassazione della sentenza, con rinvio al giudice di merito, anche per la liquidazione delle spese del procedimento. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa e rinvia alla Corte d appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente procedimento. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 ottobre 2015.

148 Cassazione civile 02/07/2014, n Avvocato - In genere - Attivazione dell'indirizzo PEC - Comunicazioni all'avvocato a mezzo PEC - Negligenza del professionista nella gestione della PEC - Mancata apertura della posta elettronica - Conseguenze - Fattispecie. Una volta ottenuta dall'ufficio giudiziario l'abilitazione all'utilizzo del sistema di posta elettronica certificata, l'avvocato, che abbia effettuato la comunicazione del proprio indirizzo di PEC al Ministero della Giustizia per il tramite del Consiglio dell'ordine di appartenenza, diventa responsabile della gestione della propria utenza, nel senso che ha l'onere di procedere alla periodica verifica delle comunicazioni regolarmente inviategli dalla cancelleria a tale indirizzo, indicato negli atti processuali, non potendo far valere la circostanza della mancata apertura della posta per ottenere la concessione di nuovi termini per compiere attività processuali. (Nella specie, nonostante la regolare comunicazione a mezzo PEC del decreto di fissazione dell'udienza di discussione nel giudizio di appello, il difensore dell'appellante non aveva proceduto ad effettuarne la notifica alla controparte, unitamente all'atto di appello, entro il termine di rito; la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la statuizione di improcedibilità del ricorso in appello). Nel periodo precedente all entrata in vigore della L.183/2011 l utilizzo dell indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal difensore per le comunicazioni della cancelleria era solo facoltativo ed operava ai fini del processo di cassazione la domiciliazione ex lege presso la cancelleria del difensore che non avesse eletto domicilio in processo di cassazione la domiciliazione ex lege presso la cancelleria del difensore che non avesse eletto domicilio in Roma. Con l entrata in vigore della L.183/2011, essa opera ove il difensore, non adempiendo all obbligo prescritto in generale dall'art. 125 co. 1 c.p.c. e dall'art. 366 comma 2, c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.

149 Cassazione civile, sez. III, 21/09/2017, n Notificazioni e comunicazioni in materia civile - Notificazione - Principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificato e il notificante - Inapplicabilità in riferimento all'art. 147 c.p.c., richiamato dall'art. 16 septies del d.l. n.179 del 2012 conv. con modif., in l. n. 221 del Fondamento - Fattispecie. In senso conforme: Cass. Civ., sez. LL, del 04/05/2016, n. 8886, Cass. civ., sez. VI, ord., 22 dicembre 2017, n Il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario - che trova fondamento nell'esigenza di non far ricadere sul notificante incolpevole le conseguenze negative del ritardo nel compimento di attività del procedimento notificatorio sottratte al suo controllo - non trova applicazione in riferimento al disposto dell'art. 147 c.p.c., espressamente richiamato, per le notificazioni eseguite con modalità telematica, dall'art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, atteso che questa norma, nel prevedere che le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21, ha inteso disciplinare espressamente i tempi per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività notificatoria a tutela del diverso interesse di non costringere i professionisti alla continua verifica, a qualsiasi ora del giorno e della notte, dell'arrivo di atti processuali. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, notificato dal difensore, a mezzo di posta elettronica certificata, alle dell'ultimo giorno utile, sul rilievo che, ai sensi del predetto art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, le notificazioni effettuate dopo le 21 debbono ritenersi perfezionate alle ore 7 del giorno successivo e che non era ipotizzabile la scissione degli effetti per il notificato e il notificante, in quanto quest'ultimo aveva iniziato a compiere l'attività notificatoria quando il margine di tempo a sua disposizione si era già consumato). RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

150 A.A., L. e F. propongono ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, nei confronti di C.M., E., S.L. e S.G., in relazione alla sentenza n. 974 del 2015, depositata dalla Corte d'appello di L'Aquila con la quale veniva dichiarato inammissibile perchè tardivo, in quanto proposto oltre il termine di sei mesi, l'appello proposto dagli A. avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione dagli stessi proposta contro l'esecuzione di un provvedimento (che indicano avere natura cautelare, sommaria e possessoria) emesso nei loro confronti dal collegio in sede di reclamo, sul presupposto che il termine per proporre appello, proposto in un giudizio introdotto dopo il , ed in materia esecutiva, attesa la natura esecutiva delle opposizioni, non fosse soggetto alla sospensione feriale dei termini. Resistono con controricorso gli S. e C.M., allegando che il ricorso per cassazione stesso sia tardivo in quanto notificato oltre il termine di sessanta giorni applicabile a decorrere dalla notificazione della sentenza impugnata. Va esaminata in via preliminare l'eccezione di tardività del ricorso, il cui eventuale accoglimento renderebbe superflua anche l'esposizione dei motivi di ricorso, conseguendone l'inammissibilità del ricorso stesso. Essa è fondata La sentenza impugnata è stata notificata il (e risulta regolarmente prodotta dai ricorrenti in copia notificata). Il ricorso avrebbe pertanto dovuto esser proposto entro il termine breve di sessanta giorni dalla notificazione (ex art. 325 c.p.c., comma 2, art. 326 c.p.c.). Il termine di notifica del ricorso scadeva il e, poichè il 27 settembre era domenica, esso era prorogato ex lege al lunedì successivo, primo giorno non festivo successivo alla scadenza del termine (ex art. 155 c.p.c., comma 4). L'avvocato dei ricorrenti ha provveduto a notificare direttamente il ricorso, avvalendosi della facoltà prevista della L. n. 53 del 1994, art. 3 il successivo lunedì 28 settembre 2015, a mezzo posta elettronica certificata. Tuttavia, come risulta dalla documentazione in atti, la notifica è stata eseguita soltanto alle ore 23,47 del lunedì 28 settembre. Ripercorrendo la normativa applicabile al caso di specie: - l'art. 147 c.p.c. (Tempo delle notificazioni) nella vigente formulazione - applicabile ratione temporis - dispone che le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 quater, comma 3 a proposito delle notifiche eseguite a mezzo PEC, prevede che:

151 "3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione previstadal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 1 e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, ART. 6, comma 2"; - IL citato D.L. n. 179 del 2012, art. 16 septies (Tempo delle notificazioni con modalità telematiche), introdotto dal D.L. 24 giugno 2012, n. 90, art. 45 bis conv. con modifiche dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, prevede che: "La disposizione dell'art. 147 c.p.c. si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo". Sicchè la notifica del ricorso per cassazione, a norma del combinato disposto del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 septies e art. 147 c.p.c., poichè è stata eseguita il dopo il margine di tempo consentito dalla legge, si considera ex lege perfezionata il 29 settembre 2015, a termine ormai decorso. Il ricorso) proposto pertanto è tardivo. Infatti, sulla base del combinato disposto dell'art. 147 c.p.c. nonchè del D.L. 24 giugno 2012, n. 90, art. 45 bis conv. con modifiche dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 che ha introdotto l'art. 16 septies, se la spedizione della notifica effettuata a mezzo posta elettronica certificata è stata eseguita - come nella specie non è contestato - oltre le ore 21, la notifica si considera perfezionata alle sette del giorno successivo, e di conseguenza, se essa è stata eseguita l'ultimo giorno utile ma dopo le ore 21, si considera perfezionata alle ore sette del giorno successivo. Pertanto, qualora il compimento dell'attività notificatoria della impugnazione sia avvenuto l'ultimo giorno utile previsto dalla legge, ma al di là dei limiti di tempo dalla stessa fissati, l'impugnazione stessa deve ritenersi tardiva. La questione in esame è stata in precedenza esaminata da questa Corte, che è già pervenuta alla medesima soluzione nel senso della tardività della notifica, con sentenza n del In quella occasione, la Corte ha espresso il principio di diritto secondo il quale "il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 septies conv. con modif. dalla L. n. 221 del 2012, non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario, espressamente disposta, invece, ad altri fini, dall'art. 16 quater stesso D.L. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto quindi tardiva la notifica del ricorso per cassazione affermando che si era perfezionata, sia per il notificante che per il notificato, il giorno successivo a quello di scadenza del termine per l'impugnazione, poichè eseguita dopo le ore 21 di quest'ultimo giorno)". Sebbene si pervenga alla medesima soluzione, occorre effettuare alcune puntualizzazioni. Non si può prescindere dall'osservare che, nel nostro ordinamento, deve ormai considerarsi principio generale di diritto vivente il principio della scissione degli effetti delle notifiche tra notificante e destinatario della notifica. Si tratta di principio elaborato dalla Corte costituzionale, fatto proprio ed affermato da questa Corte in numerose decisioni.

152 Come ricostruito da Cass. n del 2006 "...il giudice delle leggi già con la sentenza , relativa alla disciplina delle notifiche all'estero, aveva avuto modo di affermare che, ai sensi degli artt. 3 e 24 Cost., le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario della notificazione debbono coordinarsi con l'interesse del notificante a non vedersi addebitare l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità. Questo principio, confermato dalla successiva sentenza 358/96, è stato ulteriormente ribadito dalla sentenza che ne ha espressamente sottolineato la "portata generale" - ed ha trovato, in ulteriore prosieguo, applicazione nelle più recenti sentenze 28 e e Per effetto di tali pronunzie risulta così ormai presente nell'ordinamento processuale civile, tra le norme generali sulle notificazione degli atti, il principio secondo il quale - relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante - il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario. Con la conseguenza, che, alla luce di tale principio, le norme in tema di notificazioni di atti processuali vanno interpretate, senza necessità di ulteriori interventi da parte del giudice delle leggi, nel senso (costituzionalmente, appunto, adeguato) che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario". - Moltissime sono le sentenze di legittimità che hanno confermato tale principio, contemperato dall'onere e l'obbligo per il notificante di riattivare in un tempo ragionevole il procedimento notificatorio (tra le altre, Cass. n del 2012). Potrebbe pertanto dubitarsi perfino della legittimità costituzionale di una norma che non riconoscesse il principio della scissione in presenza delle esigenze di tutela per le quali essa è stato elaborato, ovvero in una situazione in cui non sia legittimo far ricadere sul notificante incolpevole gli effetti negativi di un ritardo nel procedimento notificatorio in riferimento ad attività in esso comprese ma sottratte al controllo del notificante. E' un principio elaborato a tutela di chi, in buona fede, compia una attività dovuta che necessiti, per il suo completamento, dell'intervento di un terzo, per evitare che possa essere pregiudicato dal mancato perfezionamento nei termini dell'attività procedimentale da lui correttamente avviata e non portata a termine tempestivamente per cause al di fuori della sua volontà e della sua sfera di controllo (v. Cass. n del 2015). In riferimento all'art. 147 c.p.c., però, il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario non opera perchè siamo al di fuori delle ipotesi a tutela delle quali esso è stato creato. Il principio non ha ragione di operare, infatti, laddove la legge espressamente disciplina i tempi per il corretto ed efficace svolgimento di una attività (a tutela del diverso interesse, rafforzato dalle possibilità tecniche offerte dalla notifiche telematiche, di non costringere i professionisti alla continua verifica, a qualsiasi ora del giorno e della notte, dell'arrivo di atti processuali), qualora, come nella specie, è lo stesso notificante che ha iniziato a compiere l'attività attività notificatoria quando il margine di tempo a sua disposizione

153 si era già consumato. Il ricorso è pertanto inammissibile, il che rende superfluo esaminare, ed anche esporre, i motivi del ricorso stesso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico dei ricorrenti le spese di giudizio sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per spese, oltre contributo spese generali al 15% ed accessori. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale. Motivazione semplificata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 28 febbraio Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

154 Cassazione civile, sez. un., 20/06/2012, n Elezione di domicilio in giudizio - Domiciliazione ex lege - Difensore che eserciti il proprio ufficio al di fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato - Elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede l Autorità Giudiziaria presso la quale ha sede il giudizio - Osservanza dell obbligo di indicare l indirizzo di posta elettronica certificata - Sufficienza. La domiciliazione "ex lege", prevista dall'art. 82 r.d. n. 37 del 1934 per quelle ipotesi in cui il difensore, esercitando il proprio ufficio al di fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato, non abbia eletto domicilio nel luogo in cui ha sede l'autorità Giudiziaria presso la quale ha sede il giudizio in corso, è ormai applicabile soltanto in quei casi in cui detto difensore, contravvenendo all'obbligo sancito dall'art. 125 c.p.c., non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.e.c.). Notificazioni e comunicazioni in materia civile - Notificazione - Al procuratore - Avvocato esercente fuori circoscrizione - Elezione di domicilio nel luogo sede dell'ufficio giudiziario adito - Necessità - Omissione - Elezione di domicilio ex lege presso la cancelleria di tale giudice - Giudizio innanzi alla corte d'appello per avvocato iscritto ad ordine compreso nel distretto, ma diverso da quello della sede della corte d'appello - Applicazione del principio - Sussistenza - Modifiche degli art. 125 e 366 c.p.c. apportate alla legge n. 183 del Conseguenze L'art. 82 r.d. 22 gennaio 1934 n secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita - trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori del circondario di assegnazione dell'avvocato, come derivante dall'iscrizione al relativo ordine professionale, e, quindi, anche nel caso in cui il

155 giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto all'ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della Corte d'appello, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest'ultima. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli art. 125 e 366 c.p.c., apportate dall'art. 25 l. 12 novembre 2011 n. 183, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione "ex lege" presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall'art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.

156 Cassazione civile, sez. VI, 05/11/2014, n Appello Civile - In genere - Termine per le impugnazioni - Decorrenza - Art. 133, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dall'art. 45 d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 114 del Portata - Limiti - Incidenza sulle norme processuali derogatorie e speciali riferite alla comunicazione ad opera della cancelleria (nella specie, art. 348 ter, terzo comma, cod. proc. civ.) - Esclusione. La novella del secondo comma dell'art. 133 cod. proc. civ., operata con l'art. 45, comma 1, lett. b), del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 cod. proc. civ., è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali (come l'art. 348 ter, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario per proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ.), che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, senza che rilevi che la comunicazione sia integrale o meno. Conformi: Cass. civ., sez. lav., 8 novembre 2017, n ; Cass. civ., sez. VI, 15 maggio 2014 n

157 Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2017, n Notificazione - Ricorso per cassazione - Notificazione a mezzo PEC - Relata priva di firma digitale - Inesistenza della notifica - Esclusione - Fondamento. In tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), la mancanza, nella relata, della firma digitale dell'avvocato notificante non è causa d inesistenza dell atto, potendo la stessa essere riscontrata attraverso altri elementi di individuazione dell esecutore della notifica, come la riconducibilità della persona del difensore menzionato nella relata alla persona munita di procura speciale per la proposizione del ricorso, essendosi comunque raggiunti la conoscenza dell'atto e, dunque, lo scopo legale della notifica. In tema di notificazione a mezzo PEC, la relata priva di firma digitale non è causa di inesistenza dell atto né di nullità della notifica se non lascia dubbio sulla sua riconducibilità alla persona dell'avvocato notificante, attraverso la sua indicazione e l'accostamento di quel nominativo alla persona munita ritualmente della procura speciale, e se ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e quindi il raggiungimento dello scopo legale, senza limitazione dei diritti difensivi della parte ricevente. L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo p.e.c. non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato, quale la conoscenza dell'atto alla controparte, determinando così il raggiungimento dello scopo legale FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Padova, con la sentenza n del 2015 (pubblicata il 15 maggio 2015), ha respinto l'appello proposto da G.F., il quale era rimasto soccombente nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo rilasciato dal Giudice di Pace di quella stessa città alla creditrice, SGS Dentral SAS di S.G. & C, a titolo di risarcimento dei danni, riconosciuti dal lodo arbitrale irrituale pronunciato da un arbitro unico, e l'ha condannato anche al pagamento delle spese di lite.

158 Il ricorrente non contesta la rilasciabilità del decreto ingiuntivo sulla base di un lodo irrituale favorevole (come da risalente insegnamento (Sez. 1, Sentenza n del 1975), secondo cui "un lodo arbitrale irrituale, ancorchè la sua validità sia oggetto di contestazione in un giudizio in corso, costituisce prova scritta, idonea come fondamento per l'emanazione di un decreto ingiuntivo, in quanto la prova scritta richiesta dall'art. 633 c.p.c., può essere costituita anche da un documento privo di efficacia probatoria piena e l'emissione del decreto ingiuntivo non è preclusa dall'esistenza di contestazioni intorno all'esistenza ed esigibilità del credito"), ma assume l'esistenza di un errore compiuto dal giudice di appello, con riferimento al punto decisivo della controversia costituito dal mancato esame della domanda di merito coltivata dall'opposto, in violazione dell'art. 645 c.p.c., e art c.c.. La doglianza, ammissibile in quanto il ricorrente dice chiaramente (alle pp. 2-3 del ricorso) quale è stata la domanda proposta davanti al Giudice di appello (ossia: un errore dell'arbitro per falsa rappresentazione della realtà), è anche fondata, tenuto conto di quanto affermato da questa Corte (Sez. 1, Sentenza n del 2006), in ordine all'impugnabilità del lodo ("il lodo arbitrale irrituale non è impugnabile per errori di diritto, ma solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo o l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico e dell'arbitro stesso") e del fatto che le censure svolte non sono state esaminate e valutate dal giudice d'appello, il quale ha erroneamente escluso che potesse e dovesse procedersi al loro esame in sede di opposizione al monitorio, essendo - invece - doverosa - ove richiesta - non soltanto una verifica dell'esistenza del titolo (come documento) e ma anche l'esame della fondatezza delle censure nel merito, nei limiti dei vizi censurabili secondo il diritto vivente sopra richiamato. Il ricorrente, infatti, ha ragione a richiamare il principio di diritto (da ultimo espresso da Cass. Sez. 3, Sentenza n del 2015) secondo cui "quando ricorre l'esistenza di un vizio comportante l'annullamento del contratto, il convenuto per l'adempimento ha la facoltà di chiedere l'annullamento, ove non sia ancora decorso il termine prescrizionale, ovvero, pur in assenza di apposita domanda giudiziale, di sollevare apposita eccezione di annullamento ai sensi dell'art. 1442, ultimo comma, cod. civ., non soggetta ai limiti di prescrizione previsti per la domanda di annullamento, limitandosi così a denunziare il vizio all'unico scopo di paralizzare la pretesa di controparte". Nè ha pregio l'eccepita inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della nullità della notificazione eseguita a mezzo PEC dal difensore del ricorrente, perchè la relata sarebbe un documento privo della firma digitale (a differenza del ricorso e della procura, a cui quella sarebbe stata apposta), essendo stato tale documento diretto inequivocabilmente dalla casella PEC dell'avvocato del ricorrente a quella del difensore avversario,

159 senza che abbia limitato i diritti difensivi della parte ricevente. Infatti, questa Corte ha stabilito che il difetto della firma non è causa di inesistenza dell'atto, ed ha anzi affermato la surrogabilità di quella prescrizione attraverso altri elementi capaci di far individuare l'esecutore dell'atto (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n del 2015, secondo cui, "in tema di notificazione L. 21 gennaio 1994, n. 53, ex art. 4, qualora nella relata manchino le generalità e la sottoscrizione dell'avvocato notificante, la sua identificazione, necessaria al fine di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi indispensabili, può avvenire" anche aliunde (e nella specie: "in base alla sottoscrizione, da parte sua, dell'atto notificato e vidimato dal consiglio dell'ordine, unitamente al richiamo al numero di registro cronologico ed all'autorizzazione del consiglio dell'ordine, immediatamente precedenti la relazione di notifica e la firma della persona abilitata a ricevere l'atto.")). Orbene, nella specie, la notificazione affidata a mezzo PEC la mancata forma digitale della relata non lascia alcun dubbio sulla riconducibilità alla persona dell'avv. Menzionato, attraverso la sua indicazione e l'accostamento di quel nominativo alla persona munita ritualmente della procura speciale. Del resto questa Corte (Sez. U, Sentenza n del 2016) ha affermato che "l'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anzichè "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale". Di conseguenza il ricorso deve essere accolto e cassata la sentenza impugnata, con rinvio della causa, per un nuovo esame condotto alla luce dei principi enunciati, al Tribunale di Padova in diversa composizione. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase del giudizio, al Tribunale di Padova in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta - 1 Civile della Corte di Cassazione, il 24 febbraio Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2017

160 Cassazione civile, sez. un., 18/04/2016, n É valida, benché irrituale, la notifica del controricorso in cassazione eseguita telematicamente a mezzo di posta elettronica certificata in estensione.doc anziché formato.pdf trovando applicazione la regola sancita dall'art. 156 c.p.c. del conseguimento dello scopo costituito dalla conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario. Alla luce del principio generale di cui all'art. 156 c.p.c., in virtù del quale non può essere pronunciata la nullità di un atto che abbia raggiunto lo scopo cui è destinato, non può essere dichiarata la nullità di una notificazione nel caso in cui l'atto, malgrado la sua irritualità, sia venuto a conoscenza del destinatario. Cassazione civile, sez. III, 20/05/2015, n Notificazioni e comunicazioni in materia civile - Notificazione - Notificazione eseguita dall'avvocato - Art. 4 della legge n. 53 del Identificazione del notificante - Modalità. In tema di notificazione ex art. 4 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, qualora nella relata manchino le generalità e la sottoscrizione dell'avvocato notificante, la sua identificazione, necessaria al fine di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi indispensabili, può avvenire in base alla sottoscrizione, da parte sua, dell'atto notificato e vidimato dal consiglio dell'ordine, unitamente al richiamo al numero di registro cronologico ed all'autorizzazione del consiglio dell'ordine, immediatamente precedenti la relazione di notifica e la firma della persona abilitata a ricevere l'atto. Cassazione civile, sez. VI, 27/11/2017, n La notifica eseguita a mezzo PEC degli atti tributari è inesistente atteso che tali notifiche sono state previste 'in via sperimentale' a partire dall'1 dicembre 2015 solo per le Regioni della Toscana e dell'umbria. Pertanto, non essendo entrata in vigore per la Regione Lazio la normativa sul Processo Tributario Telematico, la notifica tramite PEC eseguita dal difensore all'ufficio finanziario deve ritenersi tamquam non esset ossia inesistente e non suscettibile di sanatoria

161 Cassazione civile, sez. I, 31/08/2017, n Notificazioni e comunicazioni in materia civile - Nullità - Sanatoria - Notifica a mezzo PEC - Irritualità della consegna telematica - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Condizioni - Fattispecie. L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dell atto ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. (Nella specie la S.C. ha escluso che la notifica a mezzo PEC attuata prima del 15 maggio 2014, giorno di entrata in vigore delle norme tecniche di cui all art. 18 del d.m. n. 44 del 2011, che secondo i ricorrenti rendevano attuabile la notificazione a mezzo PEC, fosse inesistente, riscontrandone la nullità e il successivo raggiungimento dello scopo). In senso conforme Sezioni Unite: Cass. Civ., sez. UU, del 18/04/2016, n. 7665

162 Cassazione civile, sez. VI, 27/07/2017, n La notifica effettuata presso la Cancelleria anziché all'indirizzo PEC deve considerarsi nulla e non inesistente. Cassazione civile, sez. VI, 27/07/2017, n FATTO E DIRITTO 1. W.A. ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso la sentenza del 16 maggio 2016, con cui la Corte d'appello di Catanzaro ha accolto il gravame interposto dal Ministero dell'interno avverso l'ordinanza emessa il 23 ottobre 2014 dal Tribunale di Catanzaro, rigettando la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria proposta dall'appellato. Il Ministero ha resistito con controricorso. Il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell'ordinanza sia redatta in forma semplificata. 2. Con l'unico motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., art. 183 c.p.c., comma 1, e art. 330 c.p.c., del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, e del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 sexies, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciare in ordine all'eccezione d'inesistenza della notificazione dell'atto di appello, in quanto eseguita presso la cancelleria del giudice adito, anzichè presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore costituito nel giudizio di primo grado. Ad avviso del ricorrente, l'avvenuta indicazione del predetto indirizzo da parte del procuratore, iscritto nell'albo della circoscrizione in cui aveva sede l'ufficio giudiziario, escludeva la possibilità di procedere alla notificazione presso la Cancelleria, indipendentemente dall'elezione di domicilio nel Comune in cui aveva sede il giudice adito, non più necessaria a seguito della modificazione degli artt. 125 e 366 c.p.c., a meno che la notificazione in via telematica non fosse risultata impossibile per causa imputabile al destinatario. L'introduzione dell'obbligo di effettuare le notifiche a mezzo di posta elettronica certificata, recidendo il collegamento tra la parte e la cancelleria del giudice adito, comporta infatti l'inesistenza, e non già la mera nullità della notifica effettuata presso la cancelleria, con la conseguente insanabilità del vizio per effetto della tardiva costituzione della controparte.

163 2.1. Il ricorso è infondato. Com'è noto, infatti, il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non dà luogo al vizio di omessa pronuncia, configurabile esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può tradursi in un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c., se ed in quanto si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte (cfr. Cass., Sez. 6^, 12/01/2016, n. 321; Cass., Sez. I, 10/11/2015, n ; 26/09/2013, n ). In ogni caso, la sentenza impugnata non ha affatto omesso di pronunciare in ordine all'eccepita irritualità della notificazione dell'atto d'appello, rilevabile anche d'ufficio, ma ne ha espressamente riconosciuto l'invalidità, in quanto eseguita presso la cancelleria, nonostante l'avvenuta indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata da parte del procuratore costituito per l'appellato in primo grado, escludendo tuttavia che il predetto vizio comportasse l'inesistenza della notificazione, ed affermandone invece la nullità, ritenuta peraltro sanata per effetto della costituzione in giudizio dell'appellato L'affermazione dell'irritualità della notifica trova giustificazione nel disposto non già del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 4, riguardante le sole comunicazioni e notificazioni da effettuarsi a cura della cancelleria, ma dell'art. 16 sexies del medesimo decreto-legge, introdotto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 52, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (già in vigore all'epoca della notificazione dell'atto di appello), ai sensi del quale, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6 bis, nonchè dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia. Nella specie, la notifica dell'atto di appello presso la cancelleria del giudice adito sarebbe stata imposta, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., dalla circostanza che il procuratore dell'attore, avv. Piero Lucà, iscritto nell'albo dell'ordine degli Avvocati del Tribunale di Crotone, all'atto della costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro non aveva eletto domicilio in quel Comune, come prescritto dal R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, comma 1, con la conseguenza che, dovendosi intendere domiciliato ex lege presso la cancelleria del giudice adito, come previsto dal secondo comma del medesimo articolo, era in

164 quest'ultimo luogo cheavrebbe dovuto essere eseguita la notificazione, ai sensi dell'art. 170 c.p.c.. Non essendo stato tuttavia dimostrato che il ricorso a tale modalità di notificazione fosse stato preceduto da un tentativo effettuato in via telematica, e rimasto senza esito per causa imputabile al destinatario, l'ordinanza impugnata ha correttamente dichiarato l'invalidità della notifica, ai fini della quale non può assumere alcun rilievo l'eventualità che nell'atto di citazione non fosse stato indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata, dal momento che l'art. 16-sexies cit., nell'imporre prioritariamente la notifica in via telematica, non fa alcun riferimento alla predetta indicazione (già prescritta dall'art. 125 c.p.c., nel testo modificato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, e soppressa dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45 bis, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha ulteriormente modificato l'art. 125), richiamando invece l'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico, o dal registro generale degli indirizzi elettronici (REGINDE), gestito dal Ministero della giustizia La regola introdotta dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, è intervenuta a conferire valore formale di legge ad un principio già affermatosi nell'ordinamento, per effetto di una precedente pronuncia di legittimità, con cui le Sezioni Unite di questa Corte, nel comporre un contrasto di giurisprudenza riguardante l'ambito applicativo del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, avevano avuto modo di chiarirne anche i rapporti con la nuova disciplina delle notificazioni in via telematica. Era stato infatti affermato innanzitutto che l'art. 82 cit. trova applicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori del circondario cui l'avvocato è assegnato per essere iscritto al relativo ordine professionale, e quindi anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d'appello e l'avvocato risulti essere iscritto ad un ordine professionale di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d'appello, ancorchè appartenente allo stesso distretto della medesima corte d'appello. Era stato tuttavia precisato che, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche apportate agli artt. 366 e 125 c.p.c., dalla L. n. 183 del 2011, art. 25, esigenze di coerenza sistematica e d'interpretazione costituzionalmente orientata imponevano di ritenere che, anche alla luce del mutato contesto normativo, che prevedeva ormai in generale l'obbligo per il difensore di indicare, negli atti di parte, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, l'inosservanza dell'onere di elezione di domicilio di cui all'art. 82, per gli avvocati che esercitassero il proprio ufficio in un giudizio che si svolgesse fuori della circoscrizione del tribunale al quale erano assegnati comportava la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale era in corso il giudizio solo se il

165 difensore non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c., non avesse indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine (cfr. Cass., Sez. Un., 20/06/2012, n ). Nell'enunciare il predetto principio, le Sezioni Unite non avevano peraltro chiarito quali fossero, sul piano della validità della notificazione, gli effetti dell'inosservanza della regola che ne imponeva l'effettuazione in via prioritaria presso l'indirizzo di posta elettronica certificata: nè tale chiarimento risultava necessario nella fattispecie presa in esame dalla predetta sentenza, avendo avuto luogo la notificazione in epoca anteriore all'introduzione delle disposizioni riguardanti la notificazione in via telematica. La sentenza impugnata ha ritenuto che, avuto riguardo alla perdurante vigenza ed alla portata generale delle disposizioni che consentono la notifica presso la cancelleria, il ricorso alla stessa anzichè a quella in via telematica, pur in mancanza della prova dell'impossibilità di procedervi per causa imputabile al destinatario, non comporti l'inesistenza della notifica, ma la semplice nullità, nella specie sanata dall'avvenuta costituzione dell'appellato, anche se al solo fine di far valere l'invalidità della notificazione. Sostiene invece il ricorrente che per effetto delle nuove disposizioni sarebbe venuta meno la possibilità di ravvisare qualsiasi collegamento tra il destinatario dell'atto e la cancelleria del giudice adito, con la conseguenza che l'avvenuta consegna presso la cancelleria, anzichè all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'atto di costituzione, comporterebbe non già la nullità, ma l'inesistenza della notifica, non suscettibile di sanatoria in caso di costituzione in giudizio del destinatario. La tesi trova conforto in un radicato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la notificazione dell'atto di impugnazione deve considerarsi inesistente, e dunque insanabile, soltanto allorchè la relativa abnormità sia tale da non consentirne in alcun modo l'inserimento nello sviluppo del processo, come nel caso in cui la consegna sia fatta a soggetto o in luogo totalmente estranei al destinatario, mentre è nulla, e quindi suscettibile di sanatoria con efficacia ex tunc, quando sia effettuata in luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla norma processuale, abbiano, in base ad una valutazione ex ante avente ad oggetto l'astratto raggiungimento dello scopo nonostante il vizio della notificazione, un qualche riferimento con il destinatario (cfr. Cass., Sez. 3^, 30/05/2014, n ; Cass., Sez. 5^, 18/ 12/2013, n ; 27/05/2009, n ). Tale indirizzo deve considerarsi tuttavia superato per effetto di una recente pronuncia, con cui le Sezioni Unite, componendo un contrasto di giurisprudenza, hanno dichiarato non necessario, in quanto estraneo al modello legale della notificazione, il requisito del collegamento tra il luogo in cui è stata effettuata ed il destinatario, attribuendo invece rilievo alla sussistenza degli elementi strutturali idonei a rendere riconoscibile l'atto come notificazione. E' stato così affermato che, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che nel caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui non ricorrano a) l'attività di trasmissione svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere

166 detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, b) la fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi ex lege eseguita). Ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale ricade invece nella categoria della nullità, sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. Un., 20/07/2016, n ; v. anche Cass., Sez. 6^, 27/01/17, n. 2174). Alla stregua di tale principio, non merita censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso che l'effettuazione presso la cancelleria, anzichè presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore costituito nel giudizio di primo grado, comportasse l'inesistenza della notificazione dell'atto di appello, e quindi l'inammissibilità dell'impugnazione: nonostante l'errata individuazione da parte dell'appellante delle modalità di notificazione applicabili alla fattispecie, l'avvenuta consegna dell'atto ad opera dell'ufficiale giudiziario competente in forme corrispondenti a quelle consentite da disposizioni tuttora in vigore, sia pure in via sussidiaria rispetto a quelle concretamente applicabili, assicura infatti la riconducibilità del procedimento notificatorio ad uno degli schemi astrattamente prefigurati dal legislatore; risulta pertanto giustificata l'affermazione della mera nullità della notifica e dell'intervenuta sanatoria della stessa, con efficacia retroattiva, per effetto della costituzione dell'appellato, con la conseguente esclusione dell'inammissibilità del gravame. 3. Il ricorso va pertanto rigettato. L'oggettiva incertezza in ordine alla natura del vizio lamentato, superata soltanto in epoca successiva alla proposizione dell'impugnazione, giustifica peraltro la dichiarazione dell'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti. P.Q.M. rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 20 giugno Depositato in Cancelleria il 27 luglio 201

167 Cassazione civile, sez. VI, 08/06/2017, n È inesistente la notifica in proprio a mezzo PEC e quindi non sanabile neppure con la costituzione della appellata, "essendo l'atto (quello originale e la copia) privo della firma digitale" e non essendo, peraltro, accogliibile l'istanza di rimessione in termini in carenza di prova sulla "non imputabilità della mancanza di firma". Cassazione civile, sez. VI, 08/06/2017, n FATTO E DIRITTO Ritenuto che, con ricorso affidato a tre motivi, C.G. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Salerno dell'11 febbraio 2016, che aveva dichiarato inammissibile l'appello dal medesimo C. proposto avverso l'ordinanza del Giudice di pace di Salerno che, nel dichiarare la propria incompetenza territoriale su accordo delle parti, lo aveva condannato al pagamento delle spese processuali; che il giudice di appello riteneva inesistente, e non sanabile neppure con la costituzione della appellata Ca.Gi., la notificazione dell'impugnazione, "essendo l'atto (quello originale e la copia) privo della firma digitale" e non essendo, peraltro, accoglibile l'istanza di rimessione in termini in carenza prova sulla "non imputabilità della mancanza di firma"; che resiste con controricorso Ca.Gi.; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria; che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata. Considerato che: a) con il primo mezzo, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 125 e 342 cod. proc. civ., assumendosi che l'atto di appello era stato notificato via PEC, dall'indirizzo del difensore dell'appellante, alla parte appellata e da questa ricevuto, sicchè la copia notificata era sicuramente riconducibile al predetto difensore; b) con il secondo mezzo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 156,

168 121 e 348 cod. proc. civ., per aver la notificazione dell'appello raggiunto il suo scopo con la costituzione dell'appellato, il quale non aveva neppure evidenziato quale pregiudizio al diritto di difesa avesse subito; inoltre, sarebbe erroneo il diniego di rimessione in termini dell'appellante in ragione della scadenza del termine breve di impugnazione, non essendo stata mai notificata l'ordinanza del Giudice di pace impugnata; c) con il terzo mezzo si prospetta "vizio di omessa motivazione circa fatto decisivo", non avendo il Tribunale "fornito alcuna motivazione per ritenere del tutto inesistente l'atto introduttivo", che invece era "completo e regolare con l'omessa indicazione del formato elettronico, che può essere integrato", dovendo quindi il giudice del gravame concedere la rimessione in termini per la notificazione, non essendo onere dell'appellante "giustificare un vizio della procedura informatica nella trasformazione del documento elaborato e trasmesso" ed avendo la stessa parte espressamente dichiarato la conformità della copia all'originale; che i motivi - che possono essere congiuntamente scrutinati - sono inammissibili, mancando essi di aggredire l'effettiva ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata (così da rendere inconsistente anche la richiesta di rimessione della questione in pubblica udienza); che il giudice di appello, infatti, ha ritenuto inesistente la notificazione dell'atto di gravame non solo perchè la copia di esso trasmessa via PEC dal difensore dell'appellante era carente della firma digitale, ma, soprattutto, in quanto l'originale del medesimo atto ne era privo; che, invero, come già posto in rilievo anche da Cass. n /2015 (con attenzione particolare alla firma digitale della sentenza, ma con ricognizione normativa di più ampia portata sul documento digitale), la firma digitale è pienamente equiparata, quanto agli effetti, alla sottoscrizione autografa in forza dei principi contenuti nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni (cfr., segnatamente, art. 1, comma 1, lett. p) e s), art. 20, comma 3 e art. 21) applicabili anche al processo civile in forza di quanto disposto dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 febbraio 2010, n e delle specifiche disposizioni, di rango secondario (ma in attuazione del citato D.L. n. 193 del 2009), di cui al combinato disposto del D.M. n. 44 del 2011, artt. 11 e 34 e (in base al predetto art. 34) delle specifiche tecniche dettate dall'art. 12 del provvedimento del Ministero della giustizia del 16 aprile 2014; che, pertanto, essendo la firma digitale - al pari della sottoscrizione dell'atto analogico (cd. cartaceo) ai sensi dell'art. 125 cod. proc. civ. (cfr. tra le altre Cass. n. 1275/2011)- requisito di validità dell'atto introduttivo del giudizio (anche di impugnazione), in quanto essa attiene alla formazione dello stesso e alla sua riconducibilità a chi lo ha formato (nella specie, necessariamente al difensore munito di procura), l'inammissibilità dell'appello derivava già da siffatta carenza, non sanabile (e in tal senso, essendo corretto in diritto il dispositivo della sentenza, ne va parzialmente corretta la motivazione ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ.);

169 che il ricorrente incentra le proprie doglianze (che ribadisce con la memoria successivamente depositata) unicamente sul profilo della notificazione dell'atto di appello, ossia sulla copia notificata di tale atto, cui si riferiscono anche le argomentazioni sulla trasmissione via PEC, la quale, seppure attesti la provenienza dell'atto dal mittente, non si correla affatto, nè pertanto può surrogare, la sottoscrizione, digitale, dell'originale dell'atto; che, quindi, risulta inconferente il precedente di questa Corte richiamato nell'istanza di fissazione dell'udienza e nella memoria - Cass. n / giacchè attiene non già alla sottoscrizione dell'originale del ricorso per cassazione, ma alla notificazione della copia informatica dell'atto originariamente formato su supporto analogico (copia informatica di cui, per l'appunto, si ritiene non necessaria la sottoscrizione con firma digitale, essendo sufficiente l'attestazione di conformità all'originale); che, del pari, risultano inconferenti i precedenti richiamati in ricorso - cfr. p. 3: Cass. n. 4548/2011 e altri - che enunciano tutti il principio per cui la mancanza della sottoscrizione del procuratore abilitato a rappresentare la parte in giudizio nella copia notificata della citazione non incide sulla validità di questa, ove, però, detta sottoscrizione sussista nell'originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel procuratore; che, in definitiva, è assente ogni censura avverso l'accertamento (assorbente) del giudice del merito sulla assenza di firma digitale dell'originale dello stesso anzidetto atto, nè tantomeno si assume in ricorso, in modo diretto e inequivoco, che esso era firmato digitalmente, nè, in ogni caso, si provvede, in funzione dell'esistenza di siffatta firma, alla specifica localizzazione processuale del documento, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6; che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 600,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis del citato art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 aprile Depositato in Cancelleria il 8 giugno 201

170 Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, n Avvocato - Albo - Speciale - Patrocinio civile - Avvocati dipendenti di enti pubblici iscritti nell'albo speciale - Cessazione del rapporto di pubblico impiego - Conseguenze in tema di "ius postulandi" - Permanenza dell'iscrizione all'albo speciale e mantenimento della casella PEC - Irrilevanza - Notifica della sentenza all'avvocato cessato dall'impiego - Effetti. Gli avvocati dipendenti di enti pubblici, iscritti nell'albo speciale annesso a quello professionale, sono abilitati al patrocinio esclusivamente per le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera, onde la cessazione del rapporto di impiego, determinando la mancanza di legittimazione a compiere ed a ricevere atti processuali relativi alle cause proprie dell'ente, comporta il totale venir meno dello "ius postulandi" per una causa equiparabile a quelle elencate dall'art. 301 c.p.c., a nulla rilevando l'eventuale formale permanenza dell'iscrizione nell'albo speciale ed il mantenimento della medesima casella di posta elettronica certificata (PEC). Ne consegue che la notifica della sentenza, diretta all'ente pubblico, al precedente avvocato investito della causa in base al cessato rapporto d'impiego deve ritenersi inesistente e, pertanto, inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, non essendo ipotizzabile la protrazione dell'attività lavorativa dell'avvocato-funzionario oltre il limite di durata del rapporto di lavoro subordinato ed essendo perciò inapplicabile alla fattispecie la disciplina dettata dall'art. 85 c.p.c.

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172 Vincenzo Di Maggio Le notifiche telematiche degli Avvocati Infor(tele)matica per il processo civile Information and Communication Technology (ICT) al servizio della Giustizia

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