REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE DELL ATTIVITA DI REPERIBILITA DEI SERVIZI PROVINCIALI
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- Eugenio Bartolini
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1 REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE DELL ATTIVITA DI REPERIBILITA DEI SERVIZI PROVINCIALI Approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 153 in data e successivamente modificato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 34 del e la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del
2 INDICE Art. 1 - FINALITA Art. 2 - ORGANIZZAZIONE Art. 3 - REMUNERAZIONE Art. 4 - AREE DI PRONTO INTERVENTO Art. 5 VIABILITA E INFRASTRUTTURE Art. 6 SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE Art. 7 PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E MOBILITA Art. 8 DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE E EDILIZIA SCOLASTICA Art. 9 CENTRO SERVIZI TERRITORIALE Art. 10 ABROGATO Art. 11 NORME DI RINVIO
3 Art. 1 FINALITA Il servizio di pronta reperibilità costituisce un servizio essenziale dell Ente e viene istituito per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili, previsti nei compiti di istituto dell Ente. Il presente documento regolamenta le modalità di gestione dei servizi che di volta in volta l amministrazione individuerà come reperibili. Il Servizio di reperibilità viene organizzato, ai sensi del CCNL vigente secondo una turnazione idonea a ricoprire i periodi al di fuori degli orari di servizio e comunque a garantire una reperibilità telefonica nell arco di tutte le 24 ore. E esclusa dal servizio di reperibilità ogni attività cui l Ente può adempiere con il ricorso alla programmazione dei servizi, anche mediante forme di flessibilità nell articolazione dell orario di lavoro, nel rispetto degli accordi specifici in materia. Art. 2 ORGANIZZAZIONE La reperibilità viene garantita, preferibilmente e prioritariamente, impiegando il personale afferente il servizio. Può essere garantita anche attraverso la formazione in squadre preventivamente predisposte dal coordinatore del servizio. Al fine di garantire una più corretta ed efficace gestione del servizio vengono individuati quali coordinatori il dirigente, il responsabile del servizio o, comunque, altro dipendente. Nell ambito della programmazione mensile deve essere ricercata, ove il servizio lo renda possibile, una turnazione quanto più possibile automatica ed equilibrata al fine di consentire una equa distribuzione delle risorse umane nelle giornate festive. Ogni dipendente potrà essere messo in reperibilità per un numero di volte non superiore a 6 (sei) nell arco di un mese. Qualsiasi grave impedimento che impedisca al lavoratore lo svolgimento del proprio turno di reperibilità deve essere immediatamente comunicato al coordinatore. Ogni dipendente chiamato in servizio riferisce al coordinatore l esito dell intervento comunicando tutto quanto si ritenga utile per la rendicontazione o per eventuali interventi successivi. Il dirigente o il responsabile del servizio individuano le persone che rientrano nell attività di reperibilità secondo una dettagliata programmazione mensile. Il coordinatore provvederà alla predisposizione dei programmi mensili di turnazione entro il giorno 20 del mese precedente. I programmi devono essere trasmessi in via preventiva al dirigente e alla Direzione Organizzativa II. In presenza di gravi e particolari esigenze (debitamente documentate) il dirigente o il responsabile di servizio, valutate le motivazioni, potranno concedere l esenzione dal turno di reperibilità. I lavoratori inseriti nei servizi di pronta reperibilità e dotati di profili professionali idonei non possono rifiutarsi di essere inseriti in un programma che preveda il turno di reperibilità nei termini previsti dal CCNL, dal contratto decentrato, dal presente regolamento e da disposizioni di servizio. Il personale in reperibilità garantisce l intervento nell arco massimo di 30 minuti dalla chiamata. Spetta all Amministrazione stabilire cosa si intende per attività di intervento. Nel caso in cui il dipendente usufruisca di una giornata di ferie, di riposo compensativo o di permesso, lo stesso non potrà in tale giornata essere posto in reperibilità, fatto salvo la sua dichiarata disponibilità da valutarsi in termini di vantaggio per l Ente.
4 Art. 3 REMUNERAZIONE Il servizio viene compensato secondo quanto previsto dal C.C.N.L. art. 23 del 14/09/2000 e art. 11 del 05/10/2001. L indennità non compete durante l orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. In caso di chiamata, con intervento operativo durante la reperibilità, la prestazione viene remunerata con il pagamento delle ore straordinarie effettivamente svolte, certificate dal coordinatore, secondo le tariffe vigenti. In alternativa, compatibilmente con le esigenze di servizio e secondo le modalità previste per il lavoro straordinario, può essere compensato con la forma del recupero. Il dipendente che, essendo posto in servizio di reperibilità, risultasse non reperibile, perde il compenso maturato per l intero turno ed è soggetto a procedimenti disciplinari. Ove la prestazione effettuata ricada in un giorno festivo si applicherà quanto disposto nel CCNL. Al fine di garantire il servizio i dipendenti interessati devono essere dotati di cellulare o radio ricetrasmittente di servizio o altro idoneo strumento di comunicazione che i dipendenti in reperibilità dovranno mantenere acceso per tutto il turno. Viene altresì prevista per il personale reperibile la possibilità di custodire nelle proprie abitazioni i mezzi necessari per lo svolgimento del servizio. Art. 4 - AREE DI PRONTO INTERVENTO Il servizio di pronta reperibilità opera per l espletamento delle attività di competenza dei Servizi: -Viabilità e Infrastrutture -Polizia Provinciale -Protezione Civile, Trasporti e Mobilità -Demanio e Patrimonio Immobiliare, Edilizia Scolastica -Centro Servizi Territoriale. Art. 5 VIABILITA E INFRASTRUTTURE Gli interventi di reperibilità della Direzione Organizzativa IV Viabilità e Infrastrutture hanno lo scopo di garantire o ripristinare le condizioni di sicurezza e transitabilità delle strade al di fuori dell ordinario orario di servizio, nei casi di incidenti o situazioni di emergenza di diversa tipologia che possono verificarsi sulle strade provinciali per tutti i giorni della settimana, compresi sabato e festivi. Il servizio di pronto intervento si articola pertanto in una prima fase di localizzazione, classificazione, valutazione tecnica dell intervento sulla base dei dati forniti dall organo che ha effettuato la segnalazione, a seguito della quale il tecnico reperibile, individuata la squadra più idonea e numericamente corretta per svolgere l intervento (secondo i minimi normativi previsti per la sicurezza dei lavoratori e nei cantieri stradali) e le modalità operative per eseguirlo, procede all attivazione del servizio. Art. 6 POLIZIA PROVINCIALE Gli interventi di reperibilità della Polizia Provinciale hanno lo scopo di assicurare la continuità della vigilanza sull intero territorio provinciale, seguita dall eventuale intervento, se valutato necessario,
5 rispetto a tutte le emergenze di carattere faunistico, correlate al recupero di fauna selvatica autoctona in difficoltà o al bracconaggio. Gli interventi di reperibilità hanno anche lo scopo di assicurare il soccorso in caso di eventi di protezione civile, ivi compresi le precipitazioni nevose, nonché eventuali emergenze di tipo viabilistico ascrivibili ai suddetti eventi. Art. 7 PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E MOBILITA Gli interventi di reperibilità del Servizio Protezione Civile, Trasporti e Mobilità hanno lo scopo di garantire al di fuori dell orario di servizio lo svolgimento dei compiti inerenti tutte le attività di Protezione Civile di competenza della Provincia. La Provincia partecipa infatti alle attività del servizio nazionale di Protezione Civile. Tale servizio ha lo scopo di tutelare l integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l ambiente dai danni e dal pericolo derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi naturali o connessi con l attività dell uomo mediante attività di prevenzione delle varie ipotesi di rischio ed interventi di soccorso e di prima assistenza alle popolazioni eventualmente colpite. Al verificarsi di tali eventi, se non fronteggiabili in via ordinaria dai singoli enti o amministrazioni, viene deliberato dalla Prefettura, o altra Autorità di Protezione Civile territorialmente competente come individuata dalla L.R. 16/2004, lo stato di emergenza, con definizione di durata e di estensione territoriale. A prescindere dalla attivazione di cui sopra, il Servizio provinciale di Protezione Civile può essere attivato direttamente dal Presidente o dal Direttore Generale. In entrambi i casi il Servizio di Protezione Civile provinciale, investito della emergenza, attiva, se del caso le proprie risorse umane e materiali, i volontari necessari, partecipa alla formazione e gestione della Sala Ce.Si. (Centro Situazioni) presso la Provincia di Lecco oltre che la presenza presso la sala Operativa Provinciale (Unificata presso la Prefettura di Lecco). Art. 8 DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE E EDILIZIA SCOLASTICA Gli interventi di reperibilità dei Servizi Demanio,Patrimonio Immobiliare e Edilizia Scolastica hanno lo scopo di eliminare o ridurre al di fuori degli orari di servizio le possibili situazioni di pericolosità, disagio o emergenza riguardanti i fabbricati e le scuole provinciali. Tali attività hanno lo scopo di verificare la situazione di emergenza che ha dato origine all attivazione del servizio stesso mettendo, per quanto possibile, in sicurezza il luogo o la struttura interessata, rinviando il ripristino della situazione di normalità alla ripresa del regolare orario di servizio o per mezzo delle imprese all uopo individuate. Art. 9 CENTRO SERVIZI TERRITORIALE Gli interventi di reperibilità del Centro Servizi Territoriale hanno la finalità di garantire a tutti gli Enti aderenti l operatività e funzionalità dei servizi informatici, al di fuori dell ordinario orario di servizio. Art. 10 ABROGATO Art. 11 NORME DI RINVIO
6 Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si rimanda ai provvedimenti operativi dei singoli dirigenti e responsabili di servizio e in via più generale alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.
P R O V I N C I A D I B I E L L A
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