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1 Il Jobs act è in Gazzetta Camillo Scaduto S o m m a r i o: 1. Riordino degli ammortizzatori sociali - 2. Politiche attive del lavoro - 3. Semplificare è d obbligo - 4. Il refrain: divieto di chiedere dati ed abolizione del car - taceo - 5. Ricognizione dei contratti di lavoro ai fini del loro riordino - 6. Le tutele cre - scenti: quando non spetta la reintegrazione nel posto di lavoro - 7. Riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale - 8. Il compenso orario minimo: un esperimen - to - 9. L attività ispettiva Tutela della maternità I giorni di riposo aggiuntivi diventano cedibili Violenza di genere e congedi dedicati alle donne E i lavo - ratori pubblici? 1. Riordino degli ammortizzatori sociali Il Governo viene qui delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi. Lo scopo è quello di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro, ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro. Oltre ai consueti principi e criteri direttivi ai quali il Legislatore delegato dovrà attenersi nell esercizio della delega, si prevede, tra l altro, con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria, la rimodulazione dell Assicurazione sociale per l impiego (ASpI), l incremento della sua durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti, l universalizzazione del suo campo di applicazione, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e l introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa. Sarà, inoltre, eliminato lo stato di disoccupazione come requisito per l accesso a servizi di carattere assistenziale. 2. Politiche attive del lavoro Per quanto attiene a quello che potremmo definire il rovescio della medaglia e, cioè, le politiche attive, il Governo ha incassato la delega ad adottare, entro i prossimi sei mesi, 1

2 norme volte a riordinare la normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. L obiettivo è quello di razionalizzare gli incentivi all assunzione, così come quelli per l autoimpiego e l autoimprenditorialità, anche nella forma dell acquisizione delle imprese in crisi da parte dei dipendenti. A latere, si procederà con la costituzione di un Agenzia nazionale per l occupazione, partecipata da Stato, regioni e province autonome e vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con competenze gestionali in materia di servizi per l impiego, politiche attive e ASpI. L Agenzia dovrà coordinarsi e raccordarsi con l INPS. Sul terzo fronte, quello della burocrazia, saranno adottate norme per razionalizzare gli enti strumentali e gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ma anche le procedure e gli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio. Un passaggio della delega concerne anche l adozione di disposizioni finalizzate alla valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati nonché operatori del terzo settore, dell istruzione secondaria, professionale e universitaria, anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati. Il Legislatore delegato potrà, tra l altro, introdurre principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati. 3. Semplificare è d obbligo Nell esercitare la delega ricevuta dal Parlamento, il Governo dovrà altresì adottare disposizioni finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro. Qui, l obiettivo dichiarato è quello di ridurre drasticamente il numero di atti di gestione del medesimo rapporto, di carattere amministrativo. Sarà inoltre necessario - perché la legge delega lo prevede espressamente - semplificare, anche mediante norme di carattere interpretativo, o abrogare le norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi, ma anche unificare le comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi, con obbligo delle P.A. riceventi di inoltrarle a quelle competenti. 4. Il refrain: divieto di chiedere dati ed abolizione del cartaceo Torna, anche con il jobs act, il divieto, per la P.A., di chiedere dati dei quali sia già in possesso. E con la legge 183/2014 si torna altresì a parlare di rafforzamento del sistema di 2

3 trasmissione delle comunicazioni in via telematica, con contestuale abolizione della tenuta di documenti cartacei e revisione degli adempimenti già in essere, per esempio, per la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro, ma anche per la revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino. 5. Ricognizione dei contratti di lavoro ai fini del loro riordino Un altra linea di intervento riguarderà la ricognizione, ai fini del loro riordino, dei contratti di lavoro vigenti, per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo, ma anche per rendere più efficiente l attività ispettiva. La delega riguarda qui l adozione di un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, per la quale sarà necessario individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti. 6. Le tutele crescenti: quando non spetta la reintegrazione nel posto di lavoro Previsto, per le nuove assunzioni, un contratto a tempo indeterminato c.d. a tutele crescenti in relazione all anzianità di servizio. Sarà, da un lato, esclusa, per i licenziamenti economici, la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, con il riconoscimento di indennizzo economico certo e crescente con l anzianità di servizio e, dall altro, confermato il diritto alla stessa reintegrazione, nel caso di licenziamenti nulli e discriminatori e di specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato. Dovranno, a tal fine, essere previsti termini certi per l impugnazione del licenziamento. 7. Riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale Il Jobs act fa, altresì, espresso riferimento ad un altro, importante, obiettivo al quale dovranno tendere i decreti delegati. Si tratta, in particolare, della revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale. Qui dovranno entrare necessariamente in gioco parametri oggettivi, ma anche il giusto bilanciamento tra l interesse dell impresa all utile impiego del personale, con l interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche. Per questo, sarà necessario introdurre limiti alla modifica dell inquadramento, ma anche affidare alla contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo 3

4 livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria, il compito di individuare ulteriori soluzioni a riguardo. 8. Il compenso orario minimo: un esperimento In via anche sperimentale, dovrebbe essere altresì introdotto un compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 9. L attività ispettiva La delega dovrà essere esercitata anche per razionalizzare e semplificare l attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l istituzione di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, alla quale si giungerà tramite l integrazione in un unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell INPS e dell INAIL, con l introduzione di strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA). 10. Tutela della maternità Ci siamo già occupati della misura concernente le lavoratrici parasubordinate. Come anticipato, la tutela della maternità è già prevista dalle vigenti disposizioni in favore delle lavoratrici parasubordinate. Ma la prestazione è oggi subordinata alla effettiva presenza di tre contributi mensili accreditati, nei dodici mesi che precedono quello di inizio del congedo di maternità, con grave danno per la incolpevole richiedente, nel caso in cui tale ricognizione abbia esito negativo. Le nuove disposizioni dovranno, invece, garantire alle lavoratrici iscritte alla gestione separata il diritto (sacrosanto) alla prestazione, anche nell ipotesi di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro o, meglio, del committente. Per tale motivo, si è detto che il jobs act si propone di superare l attuale ostacolo rendendo, di fatto, effettiva e dovuta la prestazione anche in assenza di contribuzione minima. Oggi, la legge delega parla altresì di norme volte ad estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici, ma anche del c.d. tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autono- 4

5 me, con figli minori o disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo. Nel jobs act viene altresì prevista l incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell orario lavorativo e dell impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l esercizio delle responsabilità genitoriali e dell assistenza alle persone non autosufficienti e l attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro. 11. I giorni di riposo aggiuntivi diventano cedibili I decreti legislativi potranno, eventualmente, riconoscere ai lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro la facoltà di cedere tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale. A beneficiare della cessione sarà il lavoratore genitore di figlio minore che, per le particolari condizioni di salute, necessita di presenza fisica e cure costanti. 12. Violenza di genere e congedi dedicati alle donne Da ultima, va segnalata la prevista introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, purché debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza. 13. E i lavoratori pubblici? Il riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e le misure organizzative finalizzate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dovranno essere estesi, in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. 5

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