REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE III CIVILE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE III CIVILE"

Transcript

1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE III CIVILE in funzione di SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: Dott. Francesco Mannino Dott. Stefano Cardinali Dott.ssa Cecilia Bernardo ha emesso la seguente Presidente Giudice Giudice relatore S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013, trattenuta in decisione all udienza del e vertente MANCINI Manlio 1 T R A elettivamente domiciliato in Roma, via Romeo Romei n. 35, presso lo studio dell avv. Gian Luigi Malossi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell atto di citazione. SUGAMOSTO Valerio E ATTORE elettivamente domiciliato in Roma, via dei Sette Metri n. 5, presso lo studio dell avv. Luca Cutolo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione. CONVENUTO

2 OGGETTO: cessione di partecipazioni sociali. CONCLUSIONI All udienza del , i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. PREMESSO IN FATTO CHE: -Con atto di citazione, ritualmente notificato, Mancini Manlio conveniva in giudizio Sugamosto Valerio, esponendo che: -con contratto preliminare del , le parti avevano convenuto la cessione del 50% del capitale sociale della società Sea Air Transport srl., di cui il Mancini era titolare, concordando il prezzo di ,00, di cui il Sugamosto aveva versato un acconto di ,00 al momento della sottoscrizione dell accordo; -nello stesso atto, le parti avevano convenuto la cessione al Sugamosto del credito vantato dal Mancini nei confronti della società Sea Air Transport srl., pari alla somma di ,00; -per entrambe le operazioni, il termine ultimo per la stipulazione del contratto definitivo era stato fissato al ; -tuttavia, nonostante i numerosi inviti, il Sugamosto non aveva corrisposto il residuo importo di ,00; -non v era dubbio che, con la sottoscrizione del preliminare del , le parti avevano inteso e posto in essere un atto di compravendita delle quote della suindicata società, essendo stato raggiunto l accordo su tutti gli elementi essenziali della fattispecie negoziale. -Premesso ciò, l attore chiedeva: 1) accertarsi e dichiararsi che tra Mancini Manlio, cedente, e Sugamosto Valerio, cessionario, era intervenuto un atto di cessione di quote (50% dell intero capitale) della società Sea Air Transport srl. per il prezzo di ,00, giusto preliminare del e per l effetto, 2) condannarsi Sugamosto Valerio al pagamento della residua somma di ,00, oltre interessi legali dal , avendo questo già versato un acconto di ,00; 3) ordinarsi e disporsi, a cura e spese di Sugamosto Valerio, la trascrizione del trasferimento delle quote della società Sea Air Transport srl., in virtù del richiamato preliminare; 4) accertarsi e dichiararsi che tra Mancini Manlio, cedente, e Sugamosto Valerio, 2

3 cessionario, era intervenuto un atto di cessione di crediti per l importo di ,00, giusto preliminare del e, per l effetto, 5) condannarsi Sugamosto Valerio al pagamento della somma di ,00 quale saldo della richiamata cessione, oltre interessi legali dal ^^^ -Si costituiva Sugamosto Valerio, il quale preliminarmente eccepiva la incompetenza del giudice ordinario adito, atteso che la decisione della controversia era rimessa ad un arbitro unico in virtù dell art. 45 dello Statuto della società Sea Air Transport srl. Sempre in via preliminare, eccepiva la sopravvenuta impossibilità dell oggetto del contratto stipulato tra le parti, atteso che la società Sea Air Transport srl. era stata cancellata dal Registro delle Imprese di Roma in data , con conseguente estinzione della stessa. Nel merito chiedeva rigettarsi le domande attoree, sostenendo che: -il contratto concluso in data era un preliminare di cessione, con il quale le parti avevano assunto esclusivamente l obbligo di stipulare il contratto definitivo; -di conseguenza, non si era verificato alcun effetto traslativo della proprietà; -peraltro, il Mancini si era reso inadempiente al generale obbligo di correttezza e buona fede, avendo sottaciuto la rilevante situazione debitoria in cui versava la società Sea Air Transport srl., tale da azzerare il valore della quota sociale. Il convenuto, quindi, chiedeva in via riconvenzionale dichiararsi la cessazione della materia del contendere per la sopravvenuta impossibilità dell oggetto della prestazione, ovvero dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento del Mancini; eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione; aliud pro alio; mancanza delle qualità essenziali. Chiedeva, inoltre, condannarsi il Mancini al risarcimento dei danni ovvero, in subordine, alla restituzione dell importo versato a titolo di acconto. In ulteriore subordine, chiedeva accertarsi che legittimamente il Sugamosto aveva rifiutato l adempimento della propria prestazione ai sensi dell art c.c., ovvero che aveva esercitato il diritto di recesso riconosciutogli dal contratto. OSSERVA IN DIRITTO 1 Giova premettere ai fini della delimitazione del thema decidendum- che l attore ha agito in giudizio al fine di sentir accertare e dichiarare che giusto preliminare del tra le parti era intervenuto un atto di cessione di quote, per il prezzo di ,00, ed un atto di cessione di credito, per il prezzo di ,00. L attore inoltre, deducendo l inadempimento del Sugamosto al pagamento del residuo prezzo, ha chiesto condannarsi il predetto al pagamento della somma di ,00 (in relazione alla cessione di quote) e di ,00 (in relazione alla cessione di credito). 3

4 Orbene, devesi innanzitutto rilevare la infondatezza dell eccezione di incompetenza del giudice ordinario adito, sollevata dal convenuto. Ed invero, la clausola compromissoria contenuta all art. 45 dello Statuto appare totalmente inconferente al caso di specie, essendo riferita alle controversie tra soci, ovvero tra soci e società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Nel caso in esame, invece, la controversia riguarda un socio ed un soggetto estraneo alla società e non attiene al rapporto sociale. Appare, quindi, sussistente la competenza del giudice ordinario adito. 2 Nel merito, tuttavia, le domande proposte da Mancini Manlio sono infondate e vanno tutte rigettate. Ed invero, l intero atto di citazione sembra basarsi su una confusione di fondo tra la natura e gli effetti del contratto preliminare e la natura e gli effetti del contratto definitivo. Come è noto, il contratto preliminare è un contratto ad effetti meramente obbligatori, con il quale le parti assumono esclusivamente l obbligo di stipulare un successivo contratto definitivo, entro il termine ed alle condizioni indicate appunto nel contratto preliminare. Sicchè, qualora il contratto preliminare contenga l obbligo di stipulare successivamente un contratto traslativo di diritti, l effetto traslativo si verificherà solo con la stipulazione del contratto definitivo, unico negozio avente effetti reali. Parimenti, solo con la produzione degli effetti reali può sorgere il correlativo obbligo della controparte di pagare il prezzo pattuito. Appare, quindi, necessario interpretare correttamente le pattuizioni contenute nel contratto stipulato tra le parti in data , al fine di verificare se si tratti di contratto preliminare o contratto definitivo. Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che La qualificazione del contratto come preliminare o definitivo (nella specie, relativo alla cessione di un pacchetto azionario) si risolve in un accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, il quale, nell'interpretazione del contratto, ove il dato letterale sia equivoco, può ricorrere al criterio di cui all'art. 1362, secondo comma, cod. civ. (comune intenzione delle parti), assegnando rilievo anche all'avvenuta esecuzione delle prestazioni (nella specie, immediata, sì da rendere evidente che le parti avessero inteso concludere un contratto definitivo e non preliminare). (Sez. 3, Sentenza n del 31/10/2014, Rv ). 3 - Orbene, dalla lettura del contratto sottoscritto in data emerge chiaramente che l intenzione delle parti era quella di concludere un preliminare, e non un definitivo di cessione di partecipazioni sociali, e ciò sulla base delle seguenti considerazioni: -l accordo contrattuale riporta la seguente intestazione: Preliminare di Cessione di 4

5 Quote e Cessione di Crediti ; -all art. 3 del contratto risulta pattuito che il prezzo verrà corrisposto in parte ( ,00) al momento della sottoscrizione del contratto preliminare; nonché il residuo al momento della sottoscrizione del definitivo; -all art. 6 del contratto viene fissato il termine massimo per la stipulazione del definitivo, indicato in dodici mesi dalla sottoscrizione del preliminare; -all art. 7 vi è un impegno del Mancini a delegare al Sugamosto ogni facoltà derivante dalla qualità di socio; -all art. 8 viene stabilito che, in caso di mancato rispetto del termine per la stipulazione del contratto definitivo, il Mancini sarà libero di dichiarare la risoluzione per inadempimento del preliminare ovvero di pretendere la esecuzione specifica dello stesso. Dal complesso delle suindicate pattuizioni, può agevolmente ricavarsi che le parti hanno escluso di attribuire al contratto immediati effetti traslativi. In caso contrario, infatti, non vi sarebbe stata alcuna necessità di fissare un termine per la stipulazione del contratto definitivo; di prevedere che la gran parte del prezzo fosse corrisposta al momento della sottoscrizione del definitivo; di prevedere l impegno del Mancini di delegare al Sugamosto le facoltà derivanti dalla qualità di socio; di prevedere la possibilità per il Mancini di pretendere la esecuzione specifica del contratto. Del resto, se le parti avessero voluto attribuire al contratto immediati effetti traslativi, il Mancini non avrebbe certo potuto delegare le facoltà inerenti alla qualità di socio, risultando queste già automaticamente traferite al Sugamosto al momento della stipulazione. Inoltre, qualora non si trattasse di contratto preliminare, non avrebbe senso parlare di diritto del cedente di ottenere la esecuzione specifica del contratto, spettando al predetto esclusivamente la corresponsione del prezzo: prestazione di natura fungibile. 4 Acclarato, dunque, che tra le parti è stato concluso un contratto preliminare e non un contratto definitivo, nessuna delle domande proposte dall attore può trovare accoglimento. Infatti, il Mancini avrebbe potuto vantare un diritto al pagamento del prezzo solo qualora fosse stato stipulato il contratto definitivo, con conseguente produzione degli effetti traslativi del diritto di proprietà sulle quote della società Sea Air Transport srl. Peraltro, devesi rilevare che il Mancini non può più vantare alcun altro diritto derivante dal contratto preliminare in questione, dovendosi questo ritenere risolto per impossibilità sopravvenuta della prestazione. 5 - Ed invero, giova ricordare che ai sensi dell art c.c.- nei contratti con 5

6 prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell indebito. La disposizione si ricollega all art c.c., che in virtù del principio ad impossibilia nemo tenetur prevede l estinzione dell obbligazione che non può essere adempiuta. Quindi, a seguito dell estinzione di una delle prestazioni, cade anche l obbligo della controprestazione, seppur ancora possibile, in quanto unita dal sinallagma funzionale con l obbligazione divenuta impossibile. Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che La impossibilità sopravvenuta della prestazione, che derivi da causa non imputabile al debitore ai sensi dell'art cod. civ., opera, paralizzandola, più propriamente in relazione ad una domanda di adempimento, determinando, essa, di diritto, nei contratti con prestazioni corrispettive, se definitiva, con la estinzione della relativa obbligazione, la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt e 1256, primo comma, cod. civ., con la conseguente applicazione delle norme generali sulla risoluzione ed in particolare di quella sulla retroattività, senza che si possa parlare di inadempimento colpevole, e, se temporanea, soltanto la sospensione del contratto stesso, naturalmente non oltre i limiti dell'interesse del creditore al conseguimento della prestazione, ai sensi dell'art. 1256, secondo comma, cod. civ., senza responsabilità del debitore per il ritardo nell'inadempimento, (Cass. n. 1037/1995). 6 Orbene, le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n del hanno chiarito che, dopo la riforma del diritto societario attuata dal D.Lgs. n. 6/2003, alla cancellazione della società (di persone o di capitali) dal Registro delle imprese consegue automaticamente l estinzione della stessa. Di conseguenza, la intervenuta estinzione della società determina lo scioglimento, per impossibilità sopravvenuta, del contratto preliminare anteriormente stipulato di compravendita delle azioni della stessa società, rendendo beni non più commerciabili le relative quote di partecipazione (cfr. a contrario Cass. Sez. 2, Sentenza n del 23/05/2013, Rv ). Ciò posto, nel caso in esame è pacifico che, successivamente alla stipulazione del contratto preliminare per cui è causa, la società Sea Air Transport srl. sia stata cancellata dal Registro delle Imprese in data e che, di conseguenza, si sia estinta. Ne consegue che il contratto preliminare del deve ritenersi risolto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, essendo divenuto giuridicamente impossibile il trasferimento delle quote di partecipazione della Sea Air Transport srl. Alla risoluzione del contratto preliminare consegue il diritto del Sugamosto di ottenere la restituzione della somma di ,00, pacificamente versata a titolo di acconto al momento della sottoscrizione. 6

7 7 Sulla base di tutte di tutte le suesposte considerazioni, le domande proposte da Mancini Manlio vanno rigettate. In accoglimento delle domande riconvenzionali proposte dal convenuto, va dichiarata la risoluzione del contratto preliminare stipulato tra le parti in data per impossibilità sopravvenuta della prestazione e Mancini Manlio va condannato alla restituzione, in favore di Sugamosto Valerio, della somma di ,00. Su tale somma vanno calcolati anche gli interessi legali, a decorrere dalla data della domanda, non potendosi ritenere che il Mancini abbia percepito le somme in mala fede. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue, ai sensi del DM 55/ P.Q.M. Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) RIGETTA le domande proposte da MANCINI Manlio; 2) In accoglimento delle domande riconvenzionali proposte da SUGAMOSTO Valerio, DICHIARA la risoluzione del contratto preliminare stipulato tra le parti in data per impossibilità sopravvenuta della prestazione; 3) CONDANNA MANCINI Manlio alla restituzione, in favore di SUGAMOSTO Valerio, della somma di ,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; 4) CONDANNA MANCINI Manlio alla rifusione, in favore di SUGAMOSTO Valerio, delle spese di lite, che liquida in 7.254,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del Il Giudice estensore Dott.ssa Cecilia Bernardo Il Presidente Dr. Francesco Mannino

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile

Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015, composto dai Sig.ri

Dettagli

N SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI:

N SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI: N SENT N RGAC N CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese), composto da

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Verona Sentenza 9.4.2013 (Composizione collegiale - Pres. MIRENDA- Est. LANNI) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE QUARTA In composizione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TERZA CIVILE 1 in funzione di SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Dettagli

pagina 1 di 5 Firmato Da: CARTONI CORRADO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a5df248596a96f0a9ad58f8a7

pagina 1 di 5 Firmato Da: CARTONI CORRADO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a5df248596a96f0a9ad58f8a7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Seconda Sezione Civile Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Interessi relativi a prestazioni previdenziali o assistenziali: competenza del Giudice di Pace. Prescrizione L'art. 7 c.p.c., come novellato dalla legge 69/2009, prevede la competenza del Giudice di Pace

Dettagli

Sentenza n. 4575/2017 pubbl. il 02/10/2017 RG n /2015

Sentenza n. 4575/2017 pubbl. il 02/10/2017 RG n /2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa civile Nrg. 31405/2015

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE III CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE III CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE III CIVILE in funzione di SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE III CIVILE. in funzione di

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE III CIVILE. in funzione di REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE III CIVILE in funzione di SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: Dott.

Dettagli

OGGETTO: pagamento somma.

OGGETTO: pagamento somma. Abstract. Il Tribunale di Perugia, considerando che sul documento contratto di vendita di pacchetto turistico, stando alla documentazione prodotta, si fa riferimento ad alcune condizioni non meglio esplicitate

Dettagli

Sentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015

Sentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015 N. R.G. 75/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Tommaso Paone ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA N. R.G. 4630/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE SENTENZA N. R.G. 42674/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ludovica

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE N.R.G. 10815/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco

Dettagli

TRIBUNALE DI CATANIA

TRIBUNALE DI CATANIA N. R.G. 2017/7014 TRIBUNALE DI CATANIA TERZA SEZIONE CIVILE nel procedimento instaurato ai sensi e per gli effetti di cui all art. 702 bis c.p.c., iscritto al n. r.g. 7014/2017 PROMOSSO DA ALOISI ANTONINO,

Dettagli

Sentenza n /2014 pubbl. il 10/11/2014 RG n /2012 Repert. n /2014 del 10/11/2014

Sentenza n /2014 pubbl. il 10/11/2014 RG n /2012 Repert. n /2014 del 10/11/2014 N. R.G. 78043/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione Specializzata in materia di impresa Sezione A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6534/2013 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TERZA CIVILE in funzione di SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: Dott.

Dettagli

SENTENZA. SOM GESTIONI ALBERGHIERE s.r.1., in persona del legale rappresentante. speciale a margine del ricorso, dall'avv. Maurilio Prioreschi,

SENTENZA. SOM GESTIONI ALBERGHIERE s.r.1., in persona del legale rappresentante. speciale a margine del ricorso, dall'avv. Maurilio Prioreschi, Civile Sent. Sez. 2 Num. 3197 Anno 2016 Presidente: BUCCIANTE ETTORE Relatore: GIUSTI ALBERTO Data pubblicazione: 18/02/2016 2 ha pronunciato la seguente arbitrato SENTENZA sul ricorso proposto da: SOM

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA. Sezione specializzata in materia d impresa SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA. Sezione specializzata in materia d impresa SENTENZA così composto: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sedicesima Sezione Civile in funzione di Sezione specializzata in materia d impresa Dott. Stefano Cardinali Dott. Umberto

Dettagli

SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale in composizione monocratica nella persona del dott. Pier Paolo L

SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale in composizione monocratica nella persona del dott. Pier Paolo L TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Verbale dell udienza del 18.7.12 della causa civile iscritta al n. 18 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell anno 2011 del Tribunale di Verona, pendente Federica

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Tribunale di Verona Sentenza 17.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale

Dettagli

Tribunale di Udine. - sezione civile -

Tribunale di Udine. - sezione civile - Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 28.5.2013, alle ore 10.30, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 5309/11 R.A.C.C.,

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Tribunale di Verona Sentenza 11.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale

Dettagli

Sentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015

Sentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015 N. R.G. 4468/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Grazia Roca, ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PADOVA SEZIONE SECONDA CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PADOVA SEZIONE SECONDA CIVILE SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PADOVA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Giovanni Giuseppe Amenduni ha pronunciato la seguente SENTENZA

Dettagli

Corte di Cassazione, I Sezione civile, sentenza 25 maggio 2016, n

Corte di Cassazione, I Sezione civile, sentenza 25 maggio 2016, n Corte di Cassazione, I Sezione civile, sentenza 25 maggio 2016, n. 10821 SENTENZA sul ricorso 26471-2012 proposto da: (OMISSIS), (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l avvocato

Dettagli

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo

Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Con sentenza del 31 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione

Dettagli

Sentenza n /2014 pubbl. il 18/12/2014 RG n /2013 Repert. n /2014 del 18/12/2014

Sentenza n /2014 pubbl. il 18/12/2014 RG n /2013 Repert. n /2014 del 18/12/2014 N. R.G. 57663/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO N. R.G. 14037/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Vittorio Serra ha pronunciato la seguente

Dettagli

GIURISPRUDENZA

GIURISPRUDENZA www.medyapro.it GIURISPRUDENZA Tribunale di Verona, sentenza 30.10.2018 - Est. Coltro TAG: Mediazione, contratto preliminare di compravendita, inapplicabilità della mediazione. La causa che attiene al

Dettagli

Sentenza n. 164/2017 pubbl. il 23/01/2017 RG n. 104/2014

Sentenza n. 164/2017 pubbl. il 23/01/2017 RG n. 104/2014 N. 104/14 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Carli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella

Dettagli

T R I B U N A L E D I R O M A R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE

T R I B U N A L E D I R O M A R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE T R I B U N A L E D I R O M A R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. Francesco Mannino ha emesso la seguente

Dettagli

Tribunale di Torino, 17 maggio 2010

Tribunale di Torino, 17 maggio 2010 Tribunale di Torino, 17 maggio 2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torino sezione 1 civile in composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai Signori: Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore Dott. Angela Scalise - Consigliere

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA N. R.G. 1058/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO in composizione monocratica, Il Giudice unico dott. Antonio

Dettagli

Telefonia. Tentativo conciliazione presso Camera di Commercio: improcedibilità della domanda (A. Ventim

Telefonia. Tentativo conciliazione presso Camera di Commercio: improcedibilità della domanda (A. Ventim Il tentativo di conciliazione è uno strumento deflattivo che persegue lo scopo di favorire la soluzione stragiudiziale della generalità delle liti in materia di utenze telefoniche e, attesa la materia

Dettagli

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del 17.6.09 in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Autore: Vingiani Luigi In: Magistratura ordinaria In particolare

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL TRIBUNALE DI PERUGIA Sezione Prima Civile in composizione monocratica, in

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL TRIBUNALE DI PERUGIA Sezione Prima Civile in composizione monocratica, in REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA Sezione Prima Civile in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Ilenia Miccichè, ha pronunciato la seguente S E N

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO N. R.G. 7429/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA PER LE IMPRESE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti

Dettagli

Sentenza n /2016 pubbl. il 29/12/2016 RG n /2014

Sentenza n /2016 pubbl. il 29/12/2016 RG n /2014 N. R.G. 79106/2014 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: Dott. Vincenzo Perozziello

Dettagli

di credito e di conto corrente ordinario n (già cassa di Risparmio di Puglia c/c n. 191/55, poi Caripuglia S.p.a. c/c 191/55 ridenominat

di credito e di conto corrente ordinario n (già cassa di Risparmio di Puglia c/c n. 191/55, poi Caripuglia S.p.a. c/c 191/55 ridenominat REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari -sezione IV civile- in persona del Presidente dott. Nicola Magaletti ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE III CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE III CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE III CIVILE 1 in funzione di SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: Dott.

Dettagli

Verbale d udienza TRIBUNALE DI UDINE. Successivamente oggi , ore 12.00, davanti al giudice

Verbale d udienza TRIBUNALE DI UDINE. Successivamente oggi , ore 12.00, davanti al giudice TRIBUNALE DI UDINE 2 a sezione civile Successivamente oggi 23.11.2015, ore 12.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 6450/14 R.A.C.C., promossa da - attrice-opponente

Dettagli

CONVENUTA - ATTRICE IN RICONVENZIONALE OGGETTO: contratti bancari. CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 8 febbraio 20

CONVENUTA - ATTRICE IN RICONVENZIONALE OGGETTO: contratti bancari. CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 8 febbraio 20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LANCIANO nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE XVI CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE XVI CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE XVI CIVILE in funzione di SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: Dott.

Dettagli

Sentenza n. 1625/2016 pubbl. il 25/05/2016 RG n. 9455/2014

Sentenza n. 1625/2016 pubbl. il 25/05/2016 RG n. 9455/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CAGLIARI SENTENZA nel procedimento civile r.g.n. 9455/2014 promosso da AMV SRL, in persone del legale rappresentante in carica, rappresentato

Dettagli

Tribunale di Como SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DI CAUSA. Oggi 22 novembre 2017, innanzi al dr. Nicoletta Sommazzi, sono comparsi:

Tribunale di Como SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DI CAUSA. Oggi 22 novembre 2017, innanzi al dr. Nicoletta Sommazzi, sono comparsi: N. R.G. 1254/2016 Tribunale di Como SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DI CAUSA Oggi 22 novembre 2017, innanzi al dr. Nicoletta Sommazzi, sono comparsi: per FRANCESCO NESA SNC l avv. Micaela Veronese, in sostituzione

Dettagli

Successivamente oggi, , alle ore 12.30, nella causa. contro. - la (C) S.n.c. di (D) & C. e il sig. (D) personalmente, con l avvocato,

Successivamente oggi, , alle ore 12.30, nella causa. contro. - la (C) S.n.c. di (D) & C. e il sig. (D) personalmente, con l avvocato, Successivamente oggi, 24.11.2015, alle ore 12.30, nella causa iscritta al, promossa da - i sig.ri (A) e (B), con gli avvocati contro - la (C) S.n.c. di (D) & C. e il sig. (D) personalmente, con l avvocato,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA N. R.G. 13271/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dettagli

T R I B U N A L E D I R O M A R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE

T R I B U N A L E D I R O M A R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE T R I B U N A L E D I R O M A R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. Francesco Mannino ha emesso la seguente

Dettagli

SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI

SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI N. R.G. 65896/2014 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO UNDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 65896/2014 tra SOFTLAB - LABORATORI PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL SOFTWARE - SOCIETA PER AZIONI I.O. S.R.L.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA ALLEGATO n. 3 1) INTESTAZIONE, PARTI PROCESSUALI E OGGETTO DEL GIUDIZIO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE Composta dai magistrati: - Presidente - Consigliere

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari -sezione IV civilein

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari -sezione IV civilein REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari -sezione IV civilein persona del Presidente dott. Nicola Magaletti ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado,

Dettagli

Esame di Avvocato Svolgimento della Prima Traccia Atto Giudiziario di Diritto Civile

Esame di Avvocato Svolgimento della Prima Traccia Atto Giudiziario di Diritto Civile Esame di Avvocato 2013 Svolgimento della Prima Traccia Atto Giudiziario di Diritto Civile Possibile soluzione La soluzione indicata è solo una delle possibili; ha mero valore orientativo. Svolgimento CORTE

Dettagli

Sentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene

Sentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene Sentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene riconosciuta la solidarietà tra le parti a di là della statuizione delle spese di causa liquidate in sentenza

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 429 comma 1 c.p.c., la seguente

Dettagli

GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA Sentenza n del 29/05/2007 Estensore Mastrovito

GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI COSENZA Sentenza n del 29/05/2007 Estensore Mastrovito Il mancato rispetto degli accordi raggiunti a seguito dell esperimento di una procedura di conciliazione non giudiziale è fonte di responsabilità civile per il soggetto che si renda colpevole della condotta

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Abstract: Si lamenta la violazione di norme di condotta attratte nella sfera dell esecuzione del contratto; viene tuttavia rigettata la domanda risarcitoria proposta, in quanto non supportata da precisa

Dettagli

Coop, liquidando anche il compenso spettante agli arbitri nella complessiva somma di euro 40,000,00, di cui ,00 in favore del presidente ed euro

Coop, liquidando anche il compenso spettante agli arbitri nella complessiva somma di euro 40,000,00, di cui ,00 in favore del presidente ed euro N.12627 /2014 R.G.A.C.C. TRIBUNALE CIVE E PENALE DI VERONA Sezione III Civile Il Giudice Dott. Massimo Vaccari Ha emesso la seguente ORDINANZA ai sensi dell art. 702 ter c.p.c. Avv. ENRICO in proprio ai

Dettagli

Il Tribunale, nella persona del G.O.T. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente

Il Tribunale, nella persona del G.O.T. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del G.O.T. dott. Emanuela Mazza ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BARI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BARI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BARI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro, dott.ssa Isabella Calia, nell'udienza pubblica del giorno 19/04/2018 ha pronunciato la seguente SENTENZA dando lettura

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TERZA CIVILE in funzione di SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: Dott.

Dettagli

Sentenza n. 165/2019 pubbl. il 07/02/2019 RG n. 3681/2017 Repert. n. 278/2019 del 07/02/2019

Sentenza n. 165/2019 pubbl. il 07/02/2019 RG n. 3681/2017 Repert. n. 278/2019 del 07/02/2019 All udienza del 7 febbraio 2019 innanzi al GI assistito dalla tirocinante ex art. 73 DL 69/2013 Dott.ssa... sono presenti per gli opponenti l Avv.... in sostituzione dell Avv.... la quale conclude come

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TERZA CIVILE in funzione di SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: Dott.

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composto: Dott. Francesco Mannino Presidente rel.

Dettagli

adempimento della prestazione dovuta

adempimento della prestazione dovuta Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte dell eccezione ex art. 1460 c.c., sollevata dall opponente, in ordine al dedotto incompleto adempimento della prestazione da parte dell opposta,

Dettagli

Parametri per la liquidazione del compenso per l attività di assistenza stragiudiziale priva di autonoma rilevanza rispetto all attività giudiziale

Parametri per la liquidazione del compenso per l attività di assistenza stragiudiziale priva di autonoma rilevanza rispetto all attività giudiziale Parametri per la liquidazione del compenso per l attività di assistenza stragiudiziale priva di autonoma rilevanza rispetto all attività giudiziale Tribunale di Verona, 17 novembre 2015. Relatore Vaccari.

Dettagli

Fallimento del tour operator e danno da vacanza rovinata: la giurisdizione è del giudice fallimentare

Fallimento del tour operator e danno da vacanza rovinata: la giurisdizione è del giudice fallimentare Fallimento del tour operator e danno da vacanza rovinata: la giurisdizione è del giudice fallimentare Autore: Milizia Giulia In: Diritto civile e commerciale Tutte le cause idonee ad incidere sul passivo,

Dettagli

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA SEZIONE 1

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA SEZIONE 1 ca UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA Si comunica a: SEZIONE 1 Avv. ANDREA DOVERI VIA OBERDAN, 57 56127 PISA PI Comunicazione di cancelleria Comunicazione di Deposito Sentenza Procedimento Numero: 2674/2017

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE III CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE III CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE III CIVILE Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Cecilia Bernardo, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di I grado

Dettagli

SENTENZA nella causa iscritta al n. 410 R.G. Cont. dell anno 2016 TRA atti C.F., rappresentata e difesa dall avv. ALESSANDRO AQUILI e domiciliata come

SENTENZA nella causa iscritta al n. 410 R.G. Cont. dell anno 2016 TRA atti C.F., rappresentata e difesa dall avv. ALESSANDRO AQUILI e domiciliata come TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA Verbale di udienza All udienza del 19/10/2016 innanzi al Giudice designato dott.ssa Paola Romana Lodolini è stato chiamato il giudizio recante RG n. 410 del 2016 Sono presenti:

Dettagli

Tribunale di. Atto di citazione. Formula di Elena BRUNO. Il sig., nato a ( ) il. e residente in alla via

Tribunale di. Atto di citazione. Formula di Elena BRUNO. Il sig., nato a ( ) il. e residente in alla via Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 9.1.2014 La Nuova Procedura Civile, 1, 2014 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbali sottostanti. Il Giudice di Pace

Dettagli

Tribunale di Udine. - sezione civile -

Tribunale di Udine. - sezione civile - Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 29.10.2013, alle ore 11.00, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 2147/12 R.A.C.C.,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da IMMOBILIARE ROMEO S.N.C. DI ZANATTA

Dettagli

TRIBUNALE DI PERUGIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA

TRIBUNALE DI PERUGIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA Abstract: Le condizioni contrattuali, che hanno una natura particolarmente gravosa per il contraente debole, non solo devono essere conoscibili, ma devono essere oggetto di specifica approvazione per iscritto

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A CIVILE N.R.G. 3134/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO VERBALE D UDIENZA CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO VERBALE D UDIENZA CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TREVISO TERZA SEZIONE CIVILE VERBALE D UDIENZA CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC nel procedimento iscritto al n 130 del ruolo generale dell

Dettagli

SENTENZA CONTRO CONCLUSIONI

SENTENZA CONTRO CONCLUSIONI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Elena Riva

Dettagli

Assicurazione contro gli infortuni domestici. Azione diretta contro istituto assicuratore: inammissibilità (A

Assicurazione contro gli infortuni domestici. Azione diretta contro istituto assicuratore: inammissibilità (A L'attore, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito presso l'abitazione di una conoscente assicurata contro gli infortuni domestici, ha convenuto in giudizio la compagnia di assicurazione che

Dettagli

n. R.G. 5640/2015 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Terza Civile Sezione specializzata in materia di impresa

n. R.G. 5640/2015 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Terza Civile Sezione specializzata in materia di impresa n. R.G. 5640/2015 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Terza Civile Sezione specializzata in materia di impresa Oggi 25 febbraio 2016 innanzi al dott. Leonardo Scionti, sono comparsi: per parte opponente

Dettagli

Sentenza n. 1386/2018 pubbl. il 20/03/2018 RG n /2017

Sentenza n. 1386/2018 pubbl. il 20/03/2018 RG n /2017 TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Nrg 16900/2017 - Serena Pinto e Filomena Iannuzzi (difese dall avv. Elio Michele Gnocato) - Unicredit Spa (difesa dagli avv. Marco Pesenti ed Edoardo

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TERZA CIVILE Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Cecilia Bernardo, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di I

Dettagli

Tribunale Ordinario di Modena SEZIONE PRIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g /2014 tra S.R.L.

Tribunale Ordinario di Modena SEZIONE PRIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g /2014 tra S.R.L. N. R.G. 10677/2014 Tribunale Ordinario di Modena SEZIONE PRIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10677/2014 tra S.R.L. e ATTORE/I PeIr S.R.L. l av. CONVENUTO/I O.it oggi sostituito Oggi 7 marzo 2017 ad

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 15.01.2015 n. 40 Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE III CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE III CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE III CIVILE Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Cecilia Bernardo, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di I grado

Dettagli

Cass. Civ., Sez. I, sentenza 18 maggio 2015, n Lunedì 08 Giugno :00 - Ultimo aggiornamento Lunedì 08 Giugno :01

Cass. Civ., Sez. I, sentenza 18 maggio 2015, n Lunedì 08 Giugno :00 - Ultimo aggiornamento Lunedì 08 Giugno :01 Corte di Cassazione, I Sezione civile, sentenza 18 maggio 2015, n. 10087 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Presidente Ceccherini Estensore

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente SENTENZAEXART.281SEXIESC.P.C.

Dettagli

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI PERUGIA SENTENZA

* * * * * REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI PERUGIA SENTENZA Abstract. Il Tribunale di Perugia in persona del G.O.T., ritenendo, contrariamente all orientamento attualmente dominante (affermatosi con la nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

Dettagli

Verbale d udienza TRIBUNALE DI UDINE. Successivamente oggi , ore 12.20, davanti al giudice

Verbale d udienza TRIBUNALE DI UDINE. Successivamente oggi , ore 12.20, davanti al giudice TRIBUNALE DI UDINE 2 a sezione civile Successivamente oggi 5.2.2016, ore 12.20, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 1071/2015 R.A.C.C., promossa da - A

Dettagli