Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi
|
|
- Riccardo Bassi
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1) del 19 giugno 1995 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8, 9 capoverso 1, 25 e 106 della legge del 19 dicembre sulla circolazione stradale (LCStr), ordina: 1 Disposizioni generali 1.1 Campo d applicazione La presente ordinanza contiene le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto, sottoposti alla LCStr, con o senza carrozzeria e aventi almeno quattro ruote e, per tipo di costruzione, una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h come pure per i loro rimorchi (in seguito veicoli di trasporto) Gli autoveicoli di trasporto sono veicoli giusta gli articoli 11 e 12 dell ordinanza del 19 giugno concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) I rimorchi di trasporto sono veicoli giusta gli articoli 20 e 21 OETV Sono eccettuati dalle disposizioni della presente ordinanza i seguenti veicoli: I veicoli di trasporto che non dispongono di un approvazione generale CE o di un certificato di conformità della CE e quelli per cui non può essere provata la conformità al diritto svizzero mediante tutte le approvazioni parziali CE necessarie, le approvazioni internazionali equivalenti o le pertinenti dichiarazioni di conformità del costruttore I veicoli giusta l articolo 1 capoverso 2 OETV I veicoli che dispongono di un approvazione generale CE o di un certificato di conformità della CE ai quali, prima o dopo l immatricolazione, sono state tuttavia apportate modificazioni non corrispondenti all approvazione. Dal momento della trasformazione, il veicolo sottostà all OETV. RU RS RS
2 Circolazione stradale I veicoli di detentori che beneficiano di privilegi e immunità diplomatici o consolari devono soddisfare soltanto le esigenze tecniche di cui nell allegato 5 della Convenzione internazionale dell 8 novembre sulla circolazione stradale I veicoli con un approvazione nazionale del tipo per piccole serie e i veicoli di fine serie, i veicoli speciali e i veicoli di lavoro, i veicoli che si spostano su rotaie, i veicoli agricoli come anche i veicoli aventi, per tipo di costruzione, una velocità massima per costruzione di 25 km/h I veicoli con un approvazione nazionale del tipo per piccole serie sono veicoli giusta l articolo 23 della direttiva 2007/46/CE I veicoli di fine serie sono veicoli giusta l articolo 27 della direttiva 2007/46/CE I veicoli speciali sono veicoli che, a motivo dell uso speciale cui sono destinati, non possono soddisfare, in base alla ripartizione in classi, tutte le esigenze poste I veicoli che non rientrano nel campo d applicazione della presente ordinanza devono essere conformi alle disposizioni dell OETV; ai trattori agricoli si applica l ordinanza del 19 giugno concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli (OETV2). 1.2 Esigenze generali I veicoli di trasporto che rientrano nel campo d applicazione della presente ordinanza devono corrispondere completamente alle prescrizioni della CE menzionate ai numeri (direttive e regolamenti CE) o della Commissione economica per l Europa (regolamenti ECE) Le esigenze tecniche giusta il numero sono adempiute se è presentata un approvazione generale CE o un certificato di conformità della CE secondo la direttiva 2007/46/CE. In subordine, la conformità alle esigenze tecniche può essere provata presentando approvazioni parziali CE, approvazioni internazionali equivalenti, dichiarazioni di conformità oppure rapporti di perizia allestiti dai servizi d esame competenti di cui all allegato 2 dell ordinanza del 19 giugno concernente l approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV) o autorizzati dall USTRA a titolo provvisorio conformemente all articolo 17 capoverso 2 OATV. 3 RS Nuovo testo giusta il n. I dell O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1 apr (RU ). 5 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1 apr (RU ). 6 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1 apr (RU ). 7 RS Nuovo testo giusta il n. I dell O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1 gen (RU ). 9 RS
3 Esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi Se si constata che veicoli, sistemi, entità tecniche o componenti del tipo approvato mettono gravemente in pericolo la sicurezza stradale oppure l ambiente o la salute pubblica, si apre la procedura di cui all allegato 1 capitolo 12 sezione V numero 4 dell Accordo del 21 giugno tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, prevista per veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche conformi alla legislazione applicabile Nella misura in cui la presente ordinanza non prevede alcuna esigenza, si applica l OETV L approvazione del tipo di veicoli per i quali sono definite le esigenze tecniche nella presente ordinanza si fonda sull OATV Le dimensioni e i pesi di cui nella direttiva 96/53 del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale sono determinanti come parametri tecnici anche se divergono dalle prescrizioni svizzere Dichiarazione del DATEC 18 che attribuisce forza vincolante a prescrizioni internazionali Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni 19 (DATEC) è autorizzato a: dichiarare vincolanti in Svizzera nuove prescrizioni internazionali concernenti la costruzione e l equipaggiamento che concernono particolari tecnici d importanza secondaria. 10 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1 gen (RU ). 11 RS Introdotto dal n. I dell O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1 gen (RU ). 13 RS Nuovo testo giusta il n. I dell O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1 gen (RU ). 15 RS Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 set. 1998, in vigore dal 1 ott (RU ). 17 Abrogato dal n. I dell O del 2 set. 1998, con effetto dal 1 ott (RU ). 18 Nuova espr. giusta l art. 1 n. 8 dell O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1 gen (RU ). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 19 Nuova espr. giusta l art. 1 n. 8 dell O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1 gen (RU ). 20 Abrogato dal n. I dell O del 21 ago. 2002, con effetto dal 1 apr (RU ). 3
4 Circolazione stradale Sono sentite le autorità interessate. In caso di divergenze d opinione tra le autorità federali decide il Consiglio federale. 1.5 Classificazione dei veicoli Classe M Veicoli a motore adibiti al trasporto di persone, con almeno quattro ruote: Classe M 1 Veicoli con al massimo nove posti a sedere, compreso quello del conducente; Classe M 2 Veicoli con oltre nove posti a sedere, compreso quello del conducente, e con un peso garantito di al massimo 5 t; Classe M 3 Veicoli con oltre nove posti a sedere, compreso quello del conducente, e con un peso garantito superiore a 5 t Classe N Veicoli adibiti al trasporto di merci, con almeno quattro ruote: Classe N 1 Veicoli con un peso garantito di al massimo 3,5 t; Classe N 2 Veicoli con un peso garantito di oltre 3,5 t fino al massimo 12 t; Classe N 3 Veicoli con un peso garantito di oltre 12 t; Classe O Rimorchi (compresi semirimorchi e rimorchi con asse centrale): Classe O 1 Rimorchi con un peso garantito di al massimo 0,75 t; Classe O 2 Rimorchi con un peso garantito di oltre 0,75 t fino al massimo 3,5 t; Classe O 3 Rimorchi con un peso garantito di oltre 3,5 t fino al massimo 10 t; Classe O 4 Rimorchi con un peso garantito di oltre 10 t; Per i semirimorchi o i rimorchi con asse centrale, il peso garantito determinante per la ripartizione in classi è pari al carico trasmesso al suolo dagli assi del rimorchio, se quest ultimo è collegato al veicolo trattore e se è caricato sino al valore massimo tecnicamente ammesso. 4
5 Esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi Esigenze tecniche 2.1 Le prescrizioni della CE (direttive e regolamenti CE) o della Commissione economica per l Europa (regolamenti ECE) menzionate ai numeri si applicano alle singole esigenze tecniche per i veicoli di trasporto, corrispondentemente alla loro classificazione. 2.1a 21 Laddove nei regolamenti ECE sono previste esigenze o termini transitori divergenti, si applicano le esigenze o i termini transitori delle direttive CE pertinenti I testi delle direttive CE, regolamenti ECE e norme OCSE menzionati non sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale (RU), né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS). Possono essere esaminati presso l Ufficio federale delle strade (USTRA). I testi delle direttive CE possono essere ottenuti, contro pagamento, presso il Centro svizzero d informazioni sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, e i regolamenti ECE presso l Ufficio federale delle strade, 3003 Berna Le date di pubblicazione e di modificazione di direttive CE e di regolamenti ECE sono indicate in Allegato 2 OETV Dimensioni/Pesi/Contrassegni Dimensioni e pesi Targhetta del fabbricante 2.4.2a 27 Targhetta del fabbricante Montaggio della targa posteriore 2.4.3a 28 Montaggio della targa 92/21/CEE x 76/114/CEE x x x x x x x x x x 19/2011/UE x x x x x x x x x x 70/222/CEE x x x x x x x x x x 1003/2010/UE x x x x x x x x x x 21 Introdotto dal n. I dell O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott (RU ). 22 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 set. 1998, in vigore dal 1 ott (RU ). 23 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1 ott (RU ). 24 RS Nuovo termine giusta il n. I dell O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1 ott (RU ). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 26 Nuova espr. giusta il n. I dell O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1 mag (RU ). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 27 Introdotto dal n. I dell O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1 mag (RU ). 28 Introdotto dal n. I dell O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1 mag (RU ). 5
6 Circolazione stradale 26 posteriore Dimensioni e pesi 97/27/CE x x x x x x x x x Propulsione/Gas di scarico/livello sonoro Livello sonoro/ 70/157/CEE x x x x x x ECE-R 51 Dispositivo di scappamento ECE-R Emissioni 70/220/CEE x x x x x x ECE-R 83 benzina/diesel ECE-R a Emissioni/ accesso alle informazioni 715/2007/CE x x x x x x ECE-R 24 ECE-R 83 ECE-R 101 ECE-R /55/CE x x x x x x ECE-R Emissioni Diesel 2.5.3a Emissioni 595/2009/CE x x x x x x ECE-R 49 Diesel/ accesso alle informazioni Fumo Diesel 72/306/CEE x x x x x x ECE-R Consumo di 80/1268/CEE x x ECE-R 101 carburante Potenza del 80/1269/CEE x x x x x x ECE-R 85 motore Veicoli a 79/2009/CE x x x x x x motore alimentati a idrogeno 29 Introdotto dal n. I dell O del 2 set. 1998, in vigore dal 1 ott (RU ). 30 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1 gen (RU ). 6
7 Esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi Trasmissione Retromarcia/ tachimetro (indicatore di velocità) Limitatore di velocità (congegno) 75/443/CEE x x x x x x ECE-R 39 92/24/CEE x x x x ECE-R Assi/Sospensione Ruote/Pneumatici Pneumatici 92/23/CEE x x x x x x x x x x ECE-R 30 ECE-R 54 ECE-R 64 ECE-R Pneumatici 458/2011/UE x x x x x x x x x x ECE-R 30 ECE-R 54 ECE-R Abrogato dal n. I dell O del 2 set. 1998, con effetto dal 1 ott (RU ). 32 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott (RU ). 33 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott (RU ). 34 Introdotto dal n. I dell O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1 mag (RU ). 7
8 Circolazione stradale 2.9 Sterzo Dispositivi di sterzo Dispositivi di guida in caso di urto 70/311/CEE x x x x x x x x x x ECE-R 79 74/297/CEE x x ECE-R Freni Impianti di frenatura Impianti di frenatura Dispositivo avanzato di frenata d emergenza 71/320/CEE x x x x x x x x x ECE-R 13 ECE-R 90 71/320/CEE x ECE-R 13H ECE-R /2012/UE x* x* x* x* * eccezioni vedi atto emanato dall'ue Carrozzeria Dispositivo di protezione posteriore/ serbatoio del carburante Chiusura di porte e cerniere 70/221/CEE x x x x x x x x x x ECE-R 34 ECE-R 58 70/387/CEE x x x x x x x x ECE-R Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1 mag (RU ). 36 Introdotto dal n. I dell O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1 gen (RU ). 37 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1 mag (RU ). 8
9 Esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi Sporgenze esterne Sporgenze esterne Campo di visibilità 74/483/CEE x ECE-R 26 92/114/CEE x x x 77/649/CEE x ECE-R Parafanghi delle ruote 78/549/CEE x a Parafanghi 1009/2010/UE x delle ruote Protezione laterale 89/297/CEE x x x x ECE-R Sistemi di 91/226/CEE x x x x x x x protezione da spruzzi a Sistemi di 109/2011/UE x x x x x x x protezione da spruzzi Vetri di 92/22/CEE x x x x x x x x x x ECE-R 43 sicurezza Collisione 96/27/CE x x ECE-R 95 laterale Collisione 96/79/CE x ECE R 94 frontale Dispositivi 2000/40/CE x x ECE-R 93 di protezione anteriore Sovrastruttura 2001/85/CE x x ECE-R 66 ECE-R Protezione 78/2009/CE x x dei pedoni Accesso e 130/2012/UE x x x x x x manovrabilità 38 Introdotto dal n. I dell O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1 gen (RU ). 9
10 Circolazione stradale 2.12 Abitacolo Finiture interne 74/60/CEE x ECE-R Ancoraggio dei sedili Ancoraggio delle cinture di sicurezza Cinture di sicurezza come anche i sistemi di ritenuta per fanciulli 74/408/CEE x x x x x x ECE-R 17 ECE-R 90 76/115/CEE x x x x x x ECE-R 14 77/541/CEE x x x x x x ECE-R 16 ECE-R Poggiatesta 78/932/CEE x ECE-R 25 ECE-R Identificazione 78/316/CEE x x x x x x ECE-R 121 dei comandi, spie ed indicatori Dispositivi di sbrinamento e di disappannamento 78/317/CEE x x x x x x a 43 Dispositivi di sbrinamento e disappannamento 672/2010/UE x x x x x x Riscaldamento 2001/56/CE x x x x x x x x x x ECE-R Comportamento alla combustione 95/28/CE x ECE-R Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1 mag (RU ). 40 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1 ott (RU ). 41 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1 lug (RU ). 42 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1 ott (RU ). 43 Introdotto dal n. I dell O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1 mag (RU ). 44 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1 mag (RU ). 45 Introdotto dal n. I dell O del 2 set. 1998, in vigore dal 1 ott (RU ). Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott (RU ). 10
11 Esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi Emissioni degli impianti di condizionamento d aria 2006/40/CE x x* * Solo per veicoli della classe I 2.13 Dispositivo d illuminazione Installazione dei dispositivi 76/756/CEE x x x x x x x x x x ECE-R Catarifrangenti 76/757/CEE x x x x x x x x x x ECE-R Luci di posizione, di coda, d ingombro, 76/758/CEE x x x x x x x x x x ECE-R 7 ECE-R 87 ECE-R 91 di fermata, di circolazione diurna e d ingombro laterali Indicatori 76/759/CEE x x x x x x x x x x ECE-R 6 di direzione lampeggianti Luci per illuminare la targa 76/760/CEE x x x x x x ECE-R Fari di profondità 76/761/CEE x x x x x x ECE-R 1 e fari a luce anabbagliante, lampade a incandescenza nonché proiettori a scarica di gas e loro sorgenti di luce ECE-R 5 ECE-R 8 ECE-R 20 ECE-R 31 ECE-R 37 ECE-R 98 ECE-R 99 ECE-R 112 ECE-R Fari fendinebbia 76/762/CEE x x x x x x ECE-R Introdotto dal n. I dell O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1 lug (RU ). 47 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 set. 1998, in vigore dal 1 ott (RU ). 48 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott (RU ). 49 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1 mag (RU ). 11
12 Circolazione stradale Fari fendinebbia di coda Luci di retromarcia Luci di posteggio 77/538/CEE x x x x x x x x x x ECE-R 38 77/539/CEE x x x x x x x x x x ECE-R 23 77/540/CEE x x x x x x ECE-R Altre esigenze ed equipaggiamenti supplementari Soppressione 72/245/CEE x x x x x x x x x x ECE-R 10 delle perturbazioni radioelettriche Dispositivi per la visione indiretta 2003/97/CE x x x x x x ECE-R Tergicristallo/ 78/318/CEE x x x x x x lavacristallo a 53 Tergicristallo/ lavacristallo 1008/2010/UE x x x x x x Avvisatore 70/388/CEE x x x x x x ECE-R 28 acustico Dispositivo antifurto 74/61/CEE x x x x x x ECE-R 18 ECE-R 97 ECE-R Dispositivo di 94/20/CE x x x x x x x x x x ECE-R 55 collegamento ECE-R Dispositivo di 77/389/CEE x x x x x x rimorchio 50 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 set. 1998, in vigore dal 1 ott (RU ). 51 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1 mag (RU ). 52 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1 ott (RU ). 53 Introdotto dal n. I dell O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1 mag (RU ). 54 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ott (RU ). 55 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1 mag (RU ). 12
13 Esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi a 56 Dispositivo di rimorchio 1005/2010/UE x x x x x x Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose 98/91/CE x x x x x x x ECE-R Riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità 2005/64/CE x x Sicurezza generale 661/2009/CE x x x x x x x x x x Indicatore 65/2012/UE x di cambio di marcia Sicurezza x x x x x x ECE-R 100 elettrica Componenti specifici per autoveicoli con propulsione a gas x x x x x x ECE-R 67 ECE-R Sistemi di avviso di deviazione dalla corsia di marcia 351/2012/UE x* x* x* x* * eccezioni vedi atto emanato dall'ue 56 Introdotto dal n. I dell O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1 mag (RU ). 57 Introdotto dal n. I dell O del 10 giu (RU ). Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1 mag (RU ). 58 Introdotto dal n. I dell O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1 lug (RU ). 59 Introdotto dal n. I dell O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1 mag (RU ). 60 Introdotto dal n. I dell O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1 mag (RU ). 61 Introdotto dal n. I dell O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1 mag (RU ). 62 Introdotto dal n. I dell O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1 mag (RU ). 63 Introdotto dal n. I dell O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1 gen (RU ). 13
14 Circolazione stradale 3 Disposizioni penali e finali 3.1 Disposizioni penali Si applicano le disposizioni penali dell articolo 219 OETV. 3.2 Esecuzione Si applicano le disposizioni d esecuzione degli articoli 220 e 221 OETV. 3.3 Disposizioni transitorie I veicoli ammessi a circolare innanzi il 1 ottobre 1995 devono essere conformi alle esigenze del diritto previgente. Essi beneficiano delle facilitazioni accordate dalla presente ordinanza se soddisfano le condizioni e gli obblighi che potrebbero accompagnare queste facilitazioni. Conseguentemente, per l applicazione dei regolamenti internazionali menzionati in Allegato 2 OETV 64 vigono le disposizioni transitorie di detti regolamenti; tuttavia, la data dell importazione o della costruzione in Svizzera è determinante per l immatricolazione Le approvazioni generali CE, le approvazioni parziali CE, altre approvazioni e i marchi di conformità, rilasciati dagli Stati esteri secondo il diritto internazionale, menzionato in Allegato 2 OETV, come anche le dichiarazioni di conformità giusta gli articoli 2 lettera f 65 e 14 OATV sono riconosciuti già dal 1 luglio 1995 nel quadro della procedura d approvazione del tipo Per l applicazione dei regolamenti internazionali menzionati in Allegato 2 OETV vigono le disposizioni transitorie dei rispettivi regolamenti; tuttavia la data dell importazione o della costruzione in Svizzera è determinante per l immatricolazione. 3.4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 ottobre RS Nuova espr. giusta il n. I dell O del 2 set. 1998, in vigore dal 1 ott (RU ). 66 Introdotto dal n. I dell O del 2 set. 1998, in vigore dal 1 ott (RU ). 14
15 Esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi Allegato Abrogato dal n. II dell O del 21 ago. 2002, con effetto dal 1 apr (RU ). 15
16 Circolazione stradale 16
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1) 741.412 del 19 giugno 1995 (Stato 1 luglio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) 741.414 del 2 settembre 1998 (Stato 1 maggio 2012) Il Consiglio
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) 741.414 del 2 settembre 1998 (Stato 1 aprile 2015) Il Consiglio
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) 741.414 del 2 settembre 1998 (Stato 1 luglio 2003) Il Consiglio
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) del 2 settembre 1998 (Stato 15 ottobre 2002) Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi 1
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi 1 (OETV 2) 741.413 del 19 giugno 1995 (Stato 1 maggio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8, 9
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (OETV 3) del 2 settembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi 1
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi 1 (OETV 2) 741.413 del 19 giugno 1995 (Stato 1 luglio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8, 9
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli (OETV 2) 741.413 del 19 giugno 1995 (Stato 10 ottobre 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8, 9 capoverso 1, 25 e
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli (OETV 2) Modifica del 10 giugno 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli (OETV 2) Modifica del 10 giugno 200X Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L'ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1) Modifica del 6 settembre 2000 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995
DettagliELENCO DELLE PRESCRIZIONI PER L OMOLOGAZIONE DEI VEICOLI Direttive particolari con i relativi decreti di recepimento ed i regolamenti ECE equivalenti
ELENCO DELLE PRESCRIZIONI PER L OMOLOGAZIONE DEI VEICOLI Direttive particolari con i relativi decreti di recepimento ed i regolamenti ECE equivalenti LIVELLO SONORO DM 13.4.2000 70/157/CEE 1999/101/CE
DettagliFACOLTATIVA: vedere allegato A. Si applica alle stesse condizioni. ricorre il caso) (M') UNECE 11/03/s. 2. UNECE 79/01/s.3 70/222/CEE UE1003/2010
ALLEGATO B (articolo 4, comma 1, lett. b) ELENCO DELLE PRESCRIZIONI PER L'OMOLOGAZIONE DEI VEICOLI ATIPICI "NAVETTA TURISTICA" 4A. Alloggiamento e montaggio delle targhe posteriori d'immatricolazione 70/222/CEE
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 21 gennaio 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze tecniche
DettagliTitolo e data di pubblicazione dell atto legislativo di base nonché atti modificativi con date di pubblicazione
N. 111 (Direttiva 2007/46/CE e regolamenti UE 167/2013, 2015/504) N. 112 (Regolamenti UE 347/2012, 2015/758) N. 114 ( 3821/85/CEE) Allegato 2 (art. 3a cpv. 1, 3b cpv. 1, 5 cpv. 1 lett. a, 30 cpv. 1 lett.
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 16 gennaio 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli (OETV 2) Modifica del 6 settembre 2000 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze
Dettagli(Testo rilevante ai fini del SEE) (8) Con la decisione del Consiglio del 29 aprile 2004, (9) Con la decisione del Consiglio del 14 marzo 2005,
28.4.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 108/13 REGOLAMENTO (UE) N. 407/2011 DELLA COMMISSIONE del 27 aprile 2011 che modifica il (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
DettagliAccordo del 20 marzo 1958
Accordo del 20 marzo 1958 concernente l accettazione di prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 16 giugno 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze tecniche
DettagliOggetto e campo d applicazione
Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e i requisiti tecnici per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (ORTV 3) del 1 mm
DettagliOrdinanza concernente i requisiti tecnici per i trattori agricoli e i loro rimorchi (ORTV 2)
Ordinanza concernente i requisiti tecnici per i trattori agricoli e i loro rimorchi (ORTV 2) del 1 mm 2016 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1 bis e 3, 25 nonché
Dettaglidel 16 novembre 2016 (Stato 15 gennaio 2017)
Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (OETV 3) 741.414
DettagliVersione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale.
Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale. 741.414 Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli
DettagliOrdinanza. del 16 novembre 2016
Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (OETV 3) del 16
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del xx.xx.05 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 9 giugno 995 concernente le esigenze tecniche per
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 21 agosto 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze tecniche
DettagliGazzetta ufficiale L 353. dell Unione europea. Legislazione. Atti non legislativi. 55 o anno 21 dicembre Edizione in lingua italiana.
Gazzetta ufficiale dell Unione europea ISSN 1977-0707 L 353 Edizione in lingua italiana Legislazione 55 o anno 21 dicembre 2012 Sommario II Atti non legislativi REGOLAMENTI (UE) n. 1229/2012 della Commissione,
DettagliDIRETTIVA 2013/15/UE DEL CONSIGLIO
L 158/172 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 10.6.2013 DIRETTIVE DIRETTIVA 2013/15/UE DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013 che adegua determinate direttive in materia di libera circolazione delle merci
DettagliDirettiva base Regolamento
ALLEGATO B PRESCRIZIONI PER L OMOLOGAZIONE/ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IDONEITA ALLA CIRCOLAZIONE DELLE PIATTAFORME SEMOVENTI ECCEZIONALI (articolo 4, comma 1, lettera b) N. Argomento 1. LIVELLO SONORO
DettagliProposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO
IT IT IT COMMISSIONE EUROPEA Proposta di Bruxelles, 15.6.2010 COM(2010)310 definitivo 2010/0169 (NLE) DECISIONE DEL CONSIGLIO del [ ] relativa all'applicazione obbligatoria dei regolamenti n. 1, 3, 4,
DettagliAspetti normativi e tecnici di sicurezza delle macchine agricole. Omologazione, adeguamento e revisione ai sensi del Codice della Strada
Aspetti normativi e tecnici di sicurezza delle macchine agricole. Omologazione, adeguamento e revisione ai sensi del Codice della Strada Vincenzo Laurendi Parco trattori dal 1960 al 2000 Omologazione
DettagliAccordo del 21 giugno 1999
Testo originale Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia Decisione n 2/2004 del Comitato dei trasporti
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 15 aprile 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze tecniche
DettagliREGOLAMENTO (UE) N. 214/2014 DELLA COMMISSIONE
8.3.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 69/3 REGOLMETI REGOLMETO (UE). 214/2014 ELL COMMISSIOE del 25 febbraio 2014 che modifica gli allegati II, IV, I, II e VIII della direttiva 2007/46/CE del
DettagliTECHNOSERVICE STUDIO
DIRETTIVA 2003/37/CE del 26maggio2003 relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità
DettagliVersione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale.
Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale. 741.413 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi (OETV 2) del Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del xx.xx.2014 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 6 settembre 2000 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi (OETV 2) del 16 novembre 2016 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1 bis e 3, 25 nonché
Dettagli(Atti non legislativi) REGOLAMENTI
21.12.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 353/1 II (tti non legislativi) REGOLMENTI REGOLMENTO (UE) N. 1229/2012 DELL OMMISSIONE del 10 dicembre 2012 che modifica gli allegati IV e II della direttiva
Dettagli(recto) MODELLO PIÙ DETTAGLIATO DI RELAZIONE DI CONTROLLO TECNICO SU STRADA CONTENENTE UN ELENCO DEGLI ELEMENTI OGGETTO DI CONTROLLO
Allegato IV al DM 19.5.2017 prot. n. 215 (recto) MODELLO PIÙ DETTAGLIATO DI RELAZIONE DI CONTROLLO TECNICO SU STRADA CONTENENTE UN ELENCO DEGLI ELEMENTI OGGETTO DI CONTROLLO 1. Luogo del controllo tecnico
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) 741.41 del 19 giugno 1995 (Stato 1 luglio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1
DettagliOrdinanza concernente la sicurezza delle macchine
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 29 dicembre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 e 16 capoverso
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) 741.41 del 19 giugno 1995 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) 741.41 del 19 giugno 1995 (Stato 29 agosto 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1
DettagliUNIONE EUROPEA SOMMARIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2ª SERIE SPECIALE. PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 21 febbraio 2013 REGOLAMENTI. Anno 154 Numero 15
2ª SERIE SPECIALE Spediz. Spediz. abb. abb. post. post. 45% - art. - 1, art. comma 2, comma 1 20/b Legge Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46-662 Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 154 Numero
DettagliLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI CARATTERE COSTRUTTIVO IN RELAZIONE AL RISCHIO DI RIBALTAMENTO: NORMATIVA ESISTENTE E SVILUPPI PREVEDIBILI
LE DIRETTIVE COMUNITARIE DI CARATTERE COSTRUTTIVO IN RELAZIONE AL RISCHIO DI RIBALTAMENTO: NORMATIVA ESISTENTE E SVILUPPI PREVEDIBILI Bologna, 19 novembre 2002 Fabio Ricci 1 Direttiva quadro 74/150/CEE
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) 741.41 del 19 giugno 1995 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 14 ottobre 2009 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze tecniche
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 2 settembre 1998 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze
DettagliOrdinanza sul contrassegno ambientale (OCAm)
Ordinanza sul contrassegno ambientale (OCAm) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958 1 sulla circolazione stradale (LCStr); visto l articolo
DettagliREGOLAMENTO (UE) N. 183/2011 DELLA COMMISSIONE
L 53/4 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 26.2.2011 REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 183/2011 DELLA COMMISSIONE del 22 febbraio 2011 che modifica gli allegati IV e VI della direttiva 2007/46/CE del
DettagliOrdinanza concernente l approvazione del tipo di veicoli stradali
Ordinanza concernente l approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV) Modifica del 6 settembre 2000 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente l approvazione
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) del 19 giugno 1995 (Stato 19 febbraio 2019) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8, 9 capoversi 1 bis, 2 e 3, 13 capoversi
DettagliOrdinanza concernente la sicurezza delle macchine
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 15 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale
DettagliOrdinanza sulle norme della circolazione stradale
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) Modifica del 15 novembre 2000 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 13 novembre 1962 1 sulle norme della circolazione stradale
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) del 19 giugno 1995 (Stato 7 maggio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1 bis, 2
DettagliOrdinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del 10 giugno 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente le esigenze tecniche
DettagliCampo d applicazione e diritto applicabile
Ordinanza del DATEC sulle emissioni degli aeromobili (OEmiA) del 26 giugno 2009 (Stato 15 luglio 2015) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC),
DettagliModifica di sistemi e componenti Scania coperti da certificati
Informazioni generali Informazioni generali I veicoli e i sistemi con cui sono equipaggiati detengono certificati che ne confermano l'ottemperanza ai requisiti legali concernenti la sicurezza stradale,
Dettagligennaio 2017 ISTITUZIONI
7273 18 gennaio 2017 ISTITUZIONI Rapporto del Consiglio di Stato sull iniziativa cantonale 21 marzo 2016 presentata dal deputato Bruno Storni Strade più sicure subito Signor Presidente, signore e signori
Dettagli0.2. Tipo e denominazione commerciale (specificare eventualmente le varianti )
23. 2. 70 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 42/5 ALLEGATO 1 MODELLO DI SCHEDA INFORMATIVA ( a) 0. DATI GENERALI 0.1. Marca (ragione sociale ) 0.2. Tipo e denominazione commerciale (specificare
DettagliOrdinanza del DFGP sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale 1 (OSMV)
Ordinanza del DFGP sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale 1 (OSMV) 941.261 del 1 marzo 1999 (Stato 24 ottobre 2006) Il Dipartimento federale di giustizia
DettagliSupplemento ordinario n. 55 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 65
ALLEGATO II Caratteristiche costruttive e funzionali, equipaggiamento e accertamenti tecnici di idoneità alla circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico Premessa I veicoli e loro complessi
DettagliOrdinanza concernente le multe disciplinari
Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L allegato 1 dell ordinanza del 4 marzo 1996 1 concernente le multe disciplinari secondo la versione
DettagliDIRETTIVA 2009/68/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
L 203/52 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 5.8.2009 DIRETTIVA 2009/68/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2009 relativa all'omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione
DettagliLa revisione delle macchine agricole e l obbligo di abilitazione all uso. Vincenzo Laurendi INAIL
La revisione delle macchine agricole e l obbligo di abilitazione all uso Vincenzo Laurendi INAIL DATI GENERALI Mortale 205 Ferito 28 Totale complessivo M + F 486 Osservatorio INAIL sugli infortuni nel
DettagliTrattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
2009R0661 IT 01.07.2016 004.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (CE) N. 661/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
DettagliDIRETTIVA 2009/59/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2009 relativa ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote
30.7.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 198/9 DIRETTIVA 2009/59/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2009 relativa ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote
DettagliOrdinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR)
Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR) 741.621 del 29 novembre 2002 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 30 capoverso 4, 103 e 106 della
Dettagli(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria) REGOLAMENTI
31.7.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 200/1 I (Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (CE) N. 661/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO
DettagliVersione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale.
Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale. [Signature] [QR Code] Ordinanza concernente l approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV) Modifica del Il Consiglio
DettagliOrdinanza concernente l approvazione del tipo di veicoli stradali
Ordinanza concernente l approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV) Modifica del 2 settembre 1998 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente l approvazione
DettagliQuesto testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.
Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. [Signature] [QR Code] Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata
DettagliOrdinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli
Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull ammissione alla circolazione, OAC) Modifica del 26 settembre 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del
DettagliOrdinanza sulle norme della circolazione stradale
Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) Modifica del 17 agosto 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 13 novembre 1962 1 sulle norme della circolazione stradale è
DettagliGazzetta ufficiale L 200. dell Unione europea. Legislazione. Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
Gazzetta ufficiale dell Unione europea ISSN 1725-258X L 200 Edizione in lingua italiana Legislazione 52 o anno 31 luglio 2009 Sommario I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione
DettagliOrdinanza sulle norme della circolazione stradale
[Signature] [QR Code] Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale. sulle norme della circolazione stradale (ONC) Modifica del Il Consiglio
DettagliAMBITO DI APPLICAZIONE = VEICOLI COMMERCIALI AVENTI UNA VELOCITÀ DI PROGETTO SUPERIORE A
FITA Unione Nazionale Imprese di Trasporto Sede Nazionale 00162 Roma Piazza M. Armellini, 9/A Tel (06) 441881 Fax (06) 44249506 E Mail : fita@cna.it Sede di Bruxelles 36-38, Rue Joseph II 1000 Bruxelles
DettagliOrdinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade
Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade (Ordinanza sugli emolumenti USTRA) 1 741.091 del 19 giugno 1995 (Stato 9 maggio 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOdinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili
Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) 1 748.941 del 24 novembre 1994 (Stato 1 aprile 2011) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni
DettagliOrdinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell USAV) 1 del 30 ottobre 1985 (Stato 29 dicembre 2014) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliREGOLAMENTO (CE) N. 385/2009 DELLA COMMISSIONE
13.5.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 118/13 REGOLAMENTO (CE) N. 385/2009 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 2009 che sostituisce l allegato IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo
DettagliOrdinanza sull energia
Ordinanza sull energia (OEn) Modifica del 4 settembre 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sull energia è modificata come segue: Art. 11 titolo, cpv. 1 e 2 primo
DettagliOrdinanza concernente le multe disciplinari
Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) Modifica dell 11 aprile 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 4 marzo 1996 1 concernente le multe disciplinari è modificata come
Dettagli10157/13 MC/ff DGG 3 A
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 11 giugno 2013 (OR. en) 10157/13 Fascicolo interistituzionale: 2013/0158 (NLE) ECO 100 ENT 145 MI 460 UNECE 12 OC 337 ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI Oggetto:
DettagliOrdinanza concernente l approvazione del tipo di veicoli stradali
[Signature] [QR Code] Ordinanza concernente l approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 1 concernente l approvazione
DettagliOrdinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera
Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr) 916.51 del 26 novembre 2003 (Stato 1 luglio 2015)
DettagliOrdinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell USAV) 1 916.472 del 30 ottobre 1985 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliDirettive in tema di mercato interno approvate alla data del , ordinate per termine ultimo di recepimento
64/225/EEC 1964 P 56 26/08/1964 64/432/EEC 1964 P 121 30/06/1965 66/401/EEC 1966 P 125 01/07/1968 66/402/EEC 1966 P 125 01/07/1968 68/297/EEC 1968 L 175 (no date) 68/193/EEC 1968 L 93 01/07/1969 69/60/EEC
DettagliLegge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) 780.1 del 6 ottobre 2000 (Stato 1 settembre 2017) L Assemblea federale della Confederazione
DettagliOrdinanza concernente le multe disciplinari
Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) Modifica del 17 agosto 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L allegato 1 dell ordinanza del 4 marzo 1996 1 concernente le multe disciplinari è
DettagliStandard Non disponibile Disponibile Opzionale costruito Escluso da un altro opzionale
CATALOGO Standard Non disponibile Disponibile Opzionale costruito Escluso da un altro opzionale Audio & Comunicazione Sistema di navigazione Sistemi telematici Radio AM/FM Radio Digitale Lettore Mp3 Numero
DettagliOrdinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell USAV) 1 916.472 del 30 ottobre 1985 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero,
Dettagli